Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente Roberto Pascarelli Consigliere relatore Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 404/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avvocati Valentina D'ORONZO, Giorgia ROSATI e Parte_1 Francesco VITALI appellante contro con il patrocinio degli avvocati Massimiliano IOVINO, Roberto PESSI Controparte_1 e Francesco GIAMMARIA appellato
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/1/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come riassunto nella sentenza qui appellata “Parte ricorrente (già dipendente della società resistente con mansioni di impiegata Area 3 livello 4 del CCNL di settore) ha agito in giudizio per sentire dichiarare la nullità, o l'illegittimità del licenziamento in tronco intimatole dalla convenuta con lettera del 7 febbraio 2023 (doc. 20, fasc. ricorrente), in quanto: il recesso sarebbe nullo, inefficace, o inesistente per carenza di poteri nel soggetto che ha irrogato la sanzione;
la parte datoriale non avrebbe rispettato le norme riguardanti l'iter disciplinare, violando il principio di tempestività; non sarebbero sussistenti i fatti contestati e mancherebbe la prova dell'attribuibilità degli stessi alla la stessa sanzione sarebbe stata Pt_1 irrogata dopo un lasso di tempo non accettabile dalla contestazione. Di conseguenza ha domandato al giudice la reintegrazione sul posto di lavoro, con il conseguente risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione e, in subordine,
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insistendo per l'accertamento dei fatti contestati alla ricorrente e per la loro Pt_1 gravità, tale da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva, previo accertamento della correttezza dell'iter disciplinare.” Esperita istruttoria anche orale, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo legittima e fondata la contestazione disciplinare e proporzionata la sanzione espulsiva.
2. Ha proposto appello la lavoratrice, la quale, dopo aver riepilogato le vicende di fatto e processuali, ha censurato la decisione sulla scorta di tre motivi di cui si dirà appresso, con le ragioni di decisione. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società datrice di lavoro, che ha contestato la fondatezza del gravame, del quale ha chiesto il rigetto, riproponendo solo in via di subordine l'eccezione di aliunde perceptum già svolta in prime cure. Sono stati acquisiti la sentenza penale di condanna intervenuta nelle more di questo processo e copia dell'atto di appello avverso la medesima, prodotto dalla difesa della lavoratrice in sede di discussione. La causa - istruita per il resto con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti – è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Va premessa una breve descrizione del fatto da cui sono scaturiti il procedimento disciplinare e la sanzione espulsiva impugnata: “Alla ricorrente, con la lettera del 4.11.2022 (cfr., doc. 13, fasc. ricorrente) sono state contestate violazioni, scaturenti dalle condotte dalla medesima tenute nelle giornate dell'8 ottobre 2021 e del 14 ottobre 2021 (dunque, oltre un anno prima). Secondo la ricostruzione di parte resistente, infatti, la il giorno 8 ottobre 2021 avrebbe sottratto da un Pt_1 armadio blindato della filiale un sacchetto contenente euro 908,00 in monete. Il sacchetto, poi, sarebbe stato rinvenuto all'interno dell'archivio della filiale il giorno 14 ottobre 2021 proprio dalla lavoratrice, la quale, evidentemente, lo avrebbe riportato all'interno della sede di lavoro, alla luce del fatto che tutte le ricerche interne poste in essere fino a quel momento avevano dato esito negativo” (così da pag. 3 della sentenza impugnata).
4. Quanto alla censurata intempestività della contestazione, oggetto del primo motivo di gravame (pagg.11-12 appello: “Non può ... non vedersi l'errore in cui incorre il Giudice che inspiegabilmente posticipa alla citazione in giudizio (ottobre 2022) il momento in cui il datore di lavoro avrebbe avuto conoscenza della riferibilità del fatto contestato alla ricorrente, nonostante sia provato per tabulas che la convenuta già nell'aprile 2022 aveva individuato nella persona della l'unica Pt_1 responsabile del misfatto, tanto che l'aveva sospesa cautelarmente”; pag. 14 appello: “Ad ogni modo si rileva che il provvedimento espulsivo, adottato a distanza di oltre 3 mesi dalla contestazione è comunque tardivo: sebbene il CCNL di riferimento non preveda un termine entro il quale irrogare la sanzione disciplinare,
pag. 2 di 8 [RGA 404/2024] si ricorda che il licenziamento disciplinare è per definizione quello che non consente la prosecuzione del rapporto neanche provvisoriamente e che l'inerzia del datore di lavoro nell'irrogazione del provvedimento è significativa di una implicita ammissione dell'accettazione delle giustificazioni”), si condivide la tesi di parte appellata, secondo cui la tutela normativa è innanzi tutto funzionale alla conservazione del diritto di difesa del dipendente;
nel caso di specie, proprio la sospensione cautelare dal servizio dava informazione della pendenza di valutazioni datoriali circa la commissione dell'illecito, peraltro contemporaneamente indagato dalla Procura della Repubblica. Quanto poi al lasso di tempo intercorso tra contestazione e licenziamento, tre mesi non possono considerarsi idonei ad ingenerare nella lavoratrice un possibile convincimento della sopravvenuta mancanza di interesse datoriale alla risoluzione del rapporto, noto che “Il concetto di tempestività della contestazione disciplinare deve essere inteso in senso relativo, in quanto compatibile con un intervallo necessario per un adeguato accertamento e una precisa valutazione dei fatti” (Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2017, n. 6991, ex multis) e ciò a maggior ragione allorchè detti fatti integrino gli estremi di una condotta penalmente rilevante e già sottoposta a parallelo giudizio. Non è contestato che nel periodo di sospensione cautelare la ricorrente/appellante ha percepito retribuzione, a conferma della legittima intenzione datoriale di prevenire le temute reiterazioni ovvero l'inquinamento del quadro probatorio, senza pregiudizio economico per la lavoratrice. Che poi la contestazione disciplinare sia stata differita in coerenza con l'andamento del procedimento penale – e abbia coinciso sostanzialmente con il rinvio a giudizio della – è coerente con le finalità di prevenire attività difensive (disciplinari) Pt_1 virtualmente superflue, laddove le indagini penali avessero condotto ad altro esito, e si appartiene al legittimo esercizio di una discrezionalità datoriale. La giurisprudenza di legittimità è costante in materia e, oltre a Cass 10017/2016 e Cass. 24796/2016, assai significativa e per così dire “sistematica” è la ricostruzione dell'istituto di Cassazione civile sez. lav., 17/2/2020, n. 3904, alla cui articolata motivazione si fa rinvio1.
pag. 3 di 8 [RGA 404/2024] 5. Il secondo motivo di gravame riguarda la contestata fondatezza dell'addebito e la ricorrente censura la decisione per aver presupposto un dato di fatto (il ricovero in cassaforte del sacchetto contenente le monete) di cui invece afferma non esservi certezza, perchè “ ha affermato di non essere sicuro di aver provveduto al CP_3 deposito in cassaforte del sacchetto. Non è stato inoltre provato affatto quanto riportato nella contestazione disciplinare in relazione al fatto che “tutti i locali della filiale erano stati minuziosamente verificati” (pag. 18 appello); ancora, non vi sarebbe prova alcuna dell'effettiva fuoriuscita del sacchetto dalla filiale;
infine, che dai filmati non sarebbe dato di riconoscere la quale autrice del fatto. Pt_1
In sintesi, la ricostruzione del primo giudice sarebbe, al più, di mera verosimiglianza della sussistenza dell'addebito e non già, come necessario, di sua dimostrazione. Anche questo motivo è infondato. Al riguardo è di indubbia utilità quanto accertato nel processo penale, conclusosi con la sentenza n. 4184/2024 del Tribunale di Bologna, prodotta da parte appellata, ove si legge che il procedimento “prendeva avvio dalla denuncia querela sporta da CP_4
in data 8.10.2021 il quale, impiegato come cassiere presso la filiale
[...] di San Lazzaro di Savena sita in via Carlo Jussi 2, lamentava di aver appreso CP_1 della sparizione di un sacco sigillato contenente monete per un valore di euro 908,00 del quale aveva curato l'operazione di versamento pochi giorni prima, in data 4.10.2024. Egli apprendeva della sparizione poiché la collega , Testimone_1 addetta al presidio operativo di San Lazzaro, riscontrava il suddetto ammanco nell'ambito del controllo dei valori di cui in quanto cassiere, era responsabile CP_3
(cfr. Trascrizioni testimonianza pag. 31). Tali valori erano tutti contenuti Tes_1
contestazione, pur nella accertata insussistenza di lesioni al diritto di difesa del lavoratore ed al suo affidamento circa la irrilevanza disciplinare della condotta contestata.
Il disvalore della violazione, deve essere, infatti, apprezzato in relazione alle funzioni che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, sono riconosciute al principio di immediatezza della contestazione nonchè alle finalità al cui perseguimento il principio in questione è preordinato;
garanzia del diritto di difesa del lavoratore e tutela del suo affidamento.” Evidenzia il Supremo Collegio il duplice valore cui l'immediatezza è funzionale: “Sotto il primo profilo l'immediatezza della contestazione viene in rilievo quale strumento che, in un'ottica di effettività del diritto di difesa, è finalizzato a consentire al lavoratore di poter esercitare compiutamente le sue difese, reperendo, ad esempio, in tempo utile, prima che possa andare disperso, il materiale probatorio idoneo a contrastare gli elementi accusatori in possesso del datore di lavoro. Esigenza, questa, che verrebbe inevitabilmente pregiudicata qualora il datore procrastinasse oltre misura il momento della contestazione, giacchè, come appare intuitivo, lo scorrere del tempo non giova all'approntamento dei mezzi difensivi da parte del prestatore.
Sotto il secondo profilo la necessità di una contestazione tempestiva muove dalla riconosciuta esigenza del lavoratore di veder definita in tempi ragionevoli la vicenda disciplinare che lo riguarda;
in questa prospettiva una contestazione tardiva potrebbe concretare violazione della regola della buona fede in quanto capace di far sorgere un legittimo affidamento del lavoratore sulla valenza non disciplinare della condotta, oppure sulla rinunzia da parte del datore di lavoro all'esercizio del potere disciplinare oppure, ancora, sulla valutazione datoriale di compatibilità della persistenza del rapporto, con conseguente inconfigurabilità della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario ai sensi dell'art. 2119 c.c.. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'inerzia della parte datoriale, oltre a rilevare sul piano della contrarietà a buona fede in funzione di tutela dell'affidamento del lavoratore, potrebbe assumere autonoma valenza quale elemento in astratto idoneo ad escludere i necessari caratteri di gravità dell'inadempimento destinati a sorreggere il recesso senza preavviso.”
pag. 4 di 8 [RGA 404/2024] all'interno di una cassaforte in uso presso la filiale convenzionalmente denominata "del metallo", proprio perché destinata a conservare valori in contanti, tra cui anche monete. sia sigillate nei sacchetti versati dai clienti che in blister preconfezionati, oltre alle distinte afferenti alle operazioni di versamento. Adibita essenzialmente a deposito valori di cassa (cfr. Trascrizioni testimonianza pag. 16). CP_3
In sede d'escussione, infatti, spiegava che tali versamenti avvenivano salvo CP_3 buon fine, poiché il valore dichiarato dai clienti poteva essere soggetto a revisione a seguito di verifica svolta da una società terza. che materialmente contava le monete contenute nei sacchetti sigillati. sicché la prassi, seguita da prevedeva che in CP_3 sede di versamento fosse compilata insieme al cliente una distinta della quale erano realizzate ulteriori due copie”. Quanto sopra conferma la sussistenza dell'ammanco e, circa la presunta incertezza del in merito alla collocazione del sacchetto in cassaforte, si ritiene che la sua CP_3 dichiarazione come riportata a verbale di SIT (doc. 5 appellante) sia frutto di uno scrupolo estremo, non già di vera e propria insicurezza:
In sintesi, il ammetti in astratto la – dicasi remota – possibilità di aver fatto CP_3 altro inizialmente, concludendo poi che, accanto all'automatismo, vi è anche il dato di fatto che il sacchetto non subito collocato in cassaforte sarebbe concretamente
“tra i piedi” quando il dipendente si alza dalla postazione, sicchè almeno allora egli avrebbe provveduto alla sua debita collocazione nell'armadio dei valori. Per il resto, ovvero per quanto accertato a carico della circa la movimentazione Pt_1 del sacchetto a fini evidentemente (e necessariamente) di sua sottrazione, è utile citare le valutazioni del giudice penale: ... Premesso, dunque, che il momento della sottrazione del sacchetto deve essere fatto risalire al periodo intercorrente tra il 4 e l'8 ottobre 2021 (che sono rispettivamente la data dell'effettuazione del versamento e la data della scoperta dell'ammanco), erano acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza installate all'interno dei locali della filiale e, con riguardo al suddetto lasso temporale, il teste di PG che procedeva alla visione integrale dei filmati, Tes_2 dava conto di ogni accesso effettuato alla cassaforte del metallo. Ne emergeva che diversi dipendenti facevano accesso alla cassaforte del metallo sempre intorno alle ore 8:20, proprio per estrarne la chiave necessaria ad aprire la cassaforte principale pag. 5 di 8 [RGA 404/2024] allarmata (cfr. Trascrizioni testimonianza pag. 46). Un accesso in un orario Tes_2 differente era effettuato da il 4.10.2021 alle ore 9:06, il quale appare CP_3 compatibile con la necessità di riporre il sacchetto di monete. Altro accesso, per così dire, anomalo era effettuato dall'imputata in data 8.10.2021 alle ore Parte_1
10:20 circa, in un momento in cui era momentaneamente assente dalla CP_3 filiale. ln tale frangente, era possibile notare l'imputata intenta a prendere autonomamente lo spezzone di chiave dalla postazione di cassa e, aperta la cassaforte del metallo chinarsi per operare nella parte bassa della stessa, sezione deputata alla conservazione dei sacchetti sigillati. Subito dopo era possibile notare intenta ad allontanarsi per recarsi al bagno, lasciando aperta l'anta Parte_1 blindata, per poi ritornare per estrarre dalla parte superiore un documento e chiudere definitivamente la cassaforte. Il teste . al quale in sede di escussione a sommarie informazioni erano state Tes_3 fatte visionare le immagini del sistema di videosorveglianza, confermava quanto detto dal Maresciallo ed inoltre precisava che, al temine dell'accesso alla Tes_2 cassaforte, con transito in bagno, era possibile vedere intenta a tomare Parte_1 alla propria postazione con un sacchetto nero della spazzatura pieno (cfr. Trascrizioni testimonianza pag. 61), che lei riponeva nell'armadietto dietro la propria Tes_3 scrivania. Infine, alle ore 13:26 dello stesso giorno vedeva uscire dalla filiale Pt_1 con una borsa molto voluminosa (cfr. Trascrizioni testimonianza pag. Tes_3
61).11 teste riferiva ancora che, in data successiva, il giorno 14.10.2021 (giorno del ritrovamento), nelle immagini di sicurezza era possibile notare estrarre Parte_1 qualcosa di simile a un sacco nero e riporlo nell'armadietto posto dietro di lei. Successivamente la si vedeva armeggiare con uno scatolone dell'archivio mentre era seduta alla sua postazione e posizionarlo vicino all'armadietto. A tal punto, si notava intenta a chinarsi verso l'armadietto per estrarne qualcosa che riponeva Parte_1 nello scatolone, che una volta chiuso era portato dalla stessa verso l'archivio (cfr. Trascrizioni testimonianza pag. 63)”. Tes_3
...
... l'unico altro accesso compatibile con la sottrazione del sacco nel periodo d'interesse, che intercorre dal 4 all'8 ottobre, è stato compiuto dall'imputata, dovendosi sottolineare come nessun altro dipendente sia stato visto operare nella zona inferiore della cassaforte del metallo. L'imputata, inoltre, interrogata sul punto forniva giustificazioni poco coerenti e illogiche in merito al motivo per cui faceva accesso alla cassaforte e ancor di ,più in merito alla impellente necessità di recarsi in bagno nel corso di tale operazione. Senza contare che la stessa veniva successivamente vista fare ritorno dal bagno recando un sacco della spazzatura nero, il quale appare compatibile con le fattezze di quello in cui veniva rinvenuto il sacco valori in data 14 ottobre. Proprio a proposito del giorno del rinvenimento si disconosce la possibilità di ipotizzare alcuna ricostruzione alternativa a quella sostenuta dall'accusa per cui avrebbe riportato in filiale il sacco delle monete;
Pt_1 per di più predisponendo lo scatolone deputato all'archiviazione con la duplice funzione di occultare visivamente il sacco durante la sua movimentazione e produrre pag. 6 di 8 [RGA 404/2024] una nota di archiviazione recante data e ora dell'operazione (che fu consegnata in sede d'interrogatorio)” (pagg.5- 7 sent. cit.) Pare persino superfluo citare le diverse spiegazioni della lavoratrice circa i suoi spostamenti per e dal bagno, perchè decisamente poco plausibili2. Ancora, proprio dagli stessi stralci di registrazione qui prodotti appaiono di una certa evidenza sia l'atteggiamento per così dire “guardingo” ai secondi 29” e ss del file 4_RETRO CASSE_ sia la movimentazione evidentemente difficoltosa del collo in data 14-10-2021, nei secondi 16”-18” del medesimo file, che ne comprova la particolare pesantezza. La responsabilità deve dunque ritenersi comprovata, non ritenendosi persuasive di una diversa ricostruzione – quantomeno ai fini di questo contenzioso – le ragioni di appello avverso la sentenza penale sopra indicata, che si appuntano in gran parte sulla diversa interpretazione delle sequenze video che invece depongono nel senso di cui sopra si è detto. Il terzo motivo di gravame è assorbito dalla reiezione dei precedenti, perchè relativo a una richiesta risarcitoria che necessariamente presuppone il loro accoglimento. L'appello deve dunque essere integralmente respinto.
6. Le spese del grado – ivi comprese quelle di CTU, liquidate come da separato decreto e da distrarre ex art. 93 c.p.c. – seguono la soccombenza.
7. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pag. 7 di 8 [RGA 404/2024]
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 740/2024 del Tribunale di Bologna Parte_1 resa e pubblicata il giorno 5/6/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.3.600,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 16/1/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 8 di 8 [RGA 404/2024] 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “... Il giudice del reclamo ha collegato la illegittimità del licenziamento al difetto di immediatezza della contestazione la cui verifica è stata ancorata al dato, per così dire oggettivo, rappresentato dalla circostanza che la società già all'epoca in cui aveva estratto copia degli atti del fascicolo delle indagini preliminari era in possesso di elementi che le consentivano di ricostruire, "in termini di ragionevole certezza", la responsabilità disciplinare del lavoratore;
il differimento della contestazione al momento della emissione del decreto di citazione a giudizio, il quale di per sè non aveva aggiunto alcun ulteriore elemento rispetto a quelli già in possesso di , risultava, pertanto, illegittimo. Secondo il giudice Pt_2 del reclamo, in assenza di pregiudizio al diritto di difesa del lavoratore, escluso, per le concrete modalità con le quali aveva differito la contestazione, l'affidamento di questi sulla eventuale irrilevanza Pt_2 disciplinare del comportamento, la violazione del criterio dell'immediatezza della contestazione si configurava quale vizio di natura procedimentale che giustificava la tutela indennitaria;
diversamente, ove vi fosse stato pregiudizio della difesa del lavoratore o dell'affidamento da questi riposto, il carattere "sostanziale" della violazione avrebbe implicato l'applicabilità della tutela reale.
6.1. Il ragionamento della Corte di merito è viziato da errore di diritto laddove connette giuridica rilevanza, al fine della verifica della legittimità del licenziamento, al mero ritardo nella effettuazione della 2 “In sede d'interrogatorio del 29.04.2022, ammetteva dj aver fatto accesso alla cassaforte del Parte_1 metallo nella giornata dell'8 ottobre 2021 alle ore 10:20 al fine di prelevare una distinta per consegnarne copia a un cliente, che l'aveva contattata telefonicamente e di cui non ricordava il nome. In merito all'accesso dichiarava che. aperta la cassaforte senza prelevare alcunché, si recava in bagno (cfr. Verbale d'interrogatorio "Tra la prima e la seconda apertura ne ho approfittato per andare in bagno ") e poi tornata alla cassaforte ne estraeva la distinta. Dichiarava, inoltre, che dopo aver riposto la chiave della cassaforte nel cassetto di si recava nuovamente in bagno recando con sé la sua busta colorata CP_3 contenente il pranzo e vi faceva ritorno portando la medesima busta, specificando che questa non fosse in alcun modo un sacco nero della spazzatura. In merito alla movimentazione avvenuta nei pressi del suo armadietto in data 14 ottobre alle ore 8:12 dichiarava come la figura nera nelle sue mani fosse la sua sciarpa, mentre alle ore 9:47 dal medesimo mobiletto estraeva dei certificati di conformità di autoveicoli per svolgere un'attività di archivio che operava su base generalmente semestrale. In sede d'esame, poi, confermava quanto a suo tempo dichiarato. ad eccezione dell'episodio del doppio accesso alla cassaforte avvenuto in data 8 ottobre, in merito al quale specificava che aveva effettuato un passaggio in bagno perché aprendo la cassaforte aveva urtato con il piede contro la stessa e voleva verificare di non essersi procurata una ferita o una perdita ematica. Tuttavia, ammetteva anche di aver fatto tale controllo senza neanche rimuovere la propria calzatura (cfr. Trascrizioni esame imputata pag. 17)” – pag. 6 sent. cit. (enfasi aggiunta