Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00596/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2025, proposto da
IA DE, rappresentata e difesa dall’avv. Rosanna Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 172/2023 in data 11 maggio 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 il dott. TA CA, nessuno presente per la ricorrente;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia di dare esecuzione alla sentenza n. 172/2023 in data 11 maggio 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale decisione si è dichiarato il “… diritto di DE IA a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 2021-2022 alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato …”, con conseguente condanna del “… Ministero dell’Istruzione a consentire la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici …”;
che l’interessata assume rimasta ineseguita la sentenza nonostante il suo passaggio in giudicato, con conseguente esperibilità del giudizio di ottemperanza;
che, in ragione di ciò, ella chiede che si dichiari “… l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito; dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, alla sentenza che ha imposto ai medesimi, il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 con riferimento agli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020 2020/2021 e 2021/2022 …” e che si ordini al “… Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, di dare esecuzione alla sentenza sopra citata …”, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 23 maggio 2025) della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia;
che non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia;
che alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso si presenta inammissibile, non risultando provato il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro (“ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”);
che, come è noto, la circostanza che la notifica del titolo in forma esecutiva, ai fini del rispetto della suindicata disposizione, non sia un atto processuale ma un adempimento volto a concedere all’Amministrazione uno spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea ed evitare l’instaurazione del procedimento giurisdizionale, comporta che per le amministrazioni assoggettate al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato la notifica va effettuata all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale, proprio perché si tratta di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria, sì da non trovare applicazione l’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, devono essere notificati all’Amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 7 marzo 2022 n. 1549);
che, pertanto, difettando la notifica della sentenza – o comunque non essendo stata fornita la prova di avervi provveduto –, non risulta decorso il termine assegnato dalla legge per dare esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario, sì che manca il presupposto dell’inottemperanza dell’Amministrazione;
Considerato, in conclusione, che il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) , cod.proc.amm.;
che, in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TA CA, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA CA |
IL SEGRETARIO