Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 04/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 31/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 31/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 493/2021 pubblicata il 22/06/2021 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1769/17 R.G., avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPPELLU STEFANO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA UMBRIA CCA, B/24 86170 ISERNIA presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO, elettivamente domiciliati in VIA INSORTI D'UNGHERIA 74 86100 CAMPOBASSO presso l'Avvocatura
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/3/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. CAPPELLU STEFANO “si riporta integralmente al contenuto del proprio atto di appello che abbiansi, qui, per integralmente riportato e trascritto, insistendo per l'accoglimento delle relative richieste e conclusioni, nonché, anche previa rimessione in termini, nella domanda nuova di indebito arricchimento, formulata in via subordinata, che è pienamente ammissibile per quanto dedotto nell'atto di appello. Insiste, altresì, per l'accoglimento delle richieste istruttorie, di prova orale e di CTU, come formulate in primo grado e reiterate nell'atto di appello, per le ragioni dedotte in atti”. per gli appellati , l'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO riportandosi integralmente alle proprie difese, istanze, eccezioni, produzioni e conclusioni desumibili dagli atti e verbali di causa, con rigetto dell'appello interposto, “conclude in conformità”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pag. 1 a 7
1. Con atto di citazione del 13.8.2017, la conveniva in giudizio la Parte_1
e il per vedere accolte le seguenti conclusioni: Controparte_2 Controparte_1
-“in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione della convenzione di cui all'affidamento n. prot. 726 del 09.01.2017, per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto accertare e dichiarare la validità della convenzione stessa;
- in via subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente richiesta, accertare e dichiarare che l'inadempimento contestato non è grave e tale da determinare la risoluzione della convenzione di cui all'incarico prot. 726 del 09.01.2017, per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto accertare e dichiarare la validità della convenzione stessa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. signora , al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in Parte_2 conseguenza della illegittima risoluzione contrattuale per i motivi esposti nell'atto di citazione;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge.”
Esponeva:
che aveva aver messo a disposizione della con missiva del 27.6.2016 la struttura CP_2 ricettiva, sita in Isernia, via Papa Giovanni XXIII, composta di 25 stanze per l'accoglienza di 50 migranti e richiedenti asilo;
che la prefettura con nota del 8/7/16 richiedeva documentazione relativa alla disponibilità della struttura;
che l'attrice trasmetteva documentazione con nota del 13/7/16;
che la prefettura con nota Prot. N.0030058 del 25.8.2016, preso atto dell'offerta del 27/6/16 disponeva l'affidamento del servizio specificando che il servizio sarebbe stato offerto al medesimo prezzo di cui alla precedente gara del 19/1/16 di € 31,00 per persona per giorno;
che veniva richiamato l'art. 11, co.2, D. Lgs. 142/2015;
che il legale rappresentante della società attrice sottoscriveva la nota inviata dalla Prefettura e la trasmetteva alla Prefettura;
che venivano inviati i migranti presso la struttura;
che in data 23.12.2016 con missiva Prot. 47652, la Prefettura comunicava la cessazione del precedente affidamento a far data dal 22.12.2016 e richiedeva contestualmente la prosecuzione del servizio al prezzo di € 30,00 al girono per persona;
che in data 9.1.2017, con missiva Prot. 726, la aveva disposto il rinnovo CP_2 dell'affidamento al prezzo di euro 30 pro-capite/ pro-die per ciascun ospite;
che in data 27/3/17 la società inviava alla prefettura nota con la quale segnalava che un migrante era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale;
che in data 11.4.2017 con Prot. 13924, la Prefettura aveva comunicato che, a seguito di una ispezione esperita personalmente dal locale Prefetto in data 7.4.2017 e alle irregolarità costì registrate, si stava dando corso alla procedura di risoluzione della convenzione, evento poi effettivamente realizzatosi giusta nota prefettizia n.16877 del 4.5.2017, fondata su un grave inadempimento contrattuale che l'attore contestava per assenza dei presupposti di legge o comunque scarsa rilevanza dei medesimi, come del resto aveva fatto in sede di note inviate il 21.4.2017; con nota 4/5/17 la prefettura comunicava la risoluzione con effetto immediato per grave inadempimento;
che la società proponeva ricorso al TAR, il quale con sentenza depositata il 22/6/17 dichiarava il difetto di giurisdizione;
che con nota del 22/6/17 la prefettura disponeva il trasferimento di 38 richiedenti asilo dalla struttura dell'attrice ad altra struttura;
Pag. 2 a 7 che con procedimento ex art. 700 cpc la società richiedeva al Tribunale di Campobasso la sospensiva dei provvedimenti impugnati e il Tribunale con ordinanza del 24/7/17 rigettava la domanda.
Si costituivano la e il , assumendo la legittimità della risoluzione della CP_2 CP_1 convenzione, deducendo che prendendo le mosse da un episodio di rissa e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nel Centro, seguito da arresti e denunce di svariati ospiti stranieri, aveva promosso accertamenti e visite ispettive all'esito dei quali erano emerse la presenza nella struttura di sostanze stupefacenti in uso a taluni immigrati, presumibilmente dediti anche allo spaccio (avvalorato dal singolare andirivieni durante tutto il giorno, di probabili consumatori anche minorenni), la frequentazione del medesimo centro di soggetti non autorizzati, l'inadeguatezza numerica del personale in servizio al momento dell'ispezione; ha dedotto la situazione di precarietà e disordine nella conduzione del Centro, tale da far venire il nesso fiduciario col suo gestore;
concludevano per il rigetto della domanda.
Espletate le prove testimoniali ammesse, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 493/2021 pubblicata il 22/06/2021, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Il tribunale, richiamata la normativa e l'interpretazione giurisprudenziale in tema di giurisdizione ordinaria riguardanti i giudizi di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto e di nullità del contratto pubblico per assenza di forma scritta, rilevava la mancanza di un contratto avente forma scritta, mancando l'accettazione della proposta contrattuale da parte della legale rappresentante della società non essendo sufficiente l'accettazione telematica delle email recante il messaggio del vice prefetto vicario;
la risposta dell'attrice datata 27.12.2016 alla comunicazione di cessazione dell'affidamento del servizio e della richiesta di prosecuzioni a prezzo inferiore non poteva essere ritenuta una accettazione della proposta in quanto la predetta era accettata “con riserva” e facendo ulteriore riserva di valutare la legittimità dei provvedimenti adottati e il diritto di proporre ricorso nei termini di legge;
con l'ultima missiva del 9.1.2017 il Vice Prefetto vicario aveva disposto il rinnovo dell'affidamento del servizio di accoglienza degli stranieri;
tale missiva non era stata oggetto di accettazione da parte della società; per la carenza di forma scritta ad substantiam il contratto doveva ritenersi nullo, motivo per cui non se ne poteva dedurre circa la risoluzione dello stesso;
la domanda di risarcimento restava assorbita;
dalla documentazione risultava l'inadeguatezza numerica e qualitativa del personale reclutato dalla società per lo svolgimento delle funzioni di accoglienza, così come meglio specificato nella sentenza impugnata;
gli ospiti erano senza controllo e senza assistenza.
La proponeva appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata Parte_1 il 21/1/22 e iscritta a ruolo il 28/1/22, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- riformare, annullare e/o porre in non cale la sentenza n. 493/2021 emessa dal Tribunale di Campobasso-Giudice Dott. Enrico Di Dedda– nel procedimento RG 1769/2017, pubblicata in data 22/06/2021, non notificata, perché nulla, erronea, ingiusta ed illegittima per le violazioni di legge in narrativa esposte, alle relative conseguenze di legge;
- previa ammissione delle richieste istruttorie reiterate in atti, ed accertamento della validità della convenzione per rispetto della forma scritta ad substantiam actus, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la illegittimità della risoluzione della convenzione di cui all'affidamento n. prot. 726 del 09.01.2017, per tutti i motivi esposti in atti, e per l'effetto accertare e dichiarare la validità della convenzione stessa;
- in via subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente richiesta, accertare e dichiarare la insussistenza di inadempimento grave e, comunque, tale da determinare la risoluzione della convenzione di cui alla nota prot. 726 del 09.01.2017, per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto accertare e dichiarare la validità della convenzione stessa;
- ancora per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della al Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza della illegittima risoluzione contrattuale per tutti i motivi esposti in atti, danni dimostrati e quantificati come in atti in misura non inferiore a euro 117.900,00 a titolo di lucro cessante – oltre ulteriori euro 27,50 pro die per ogni giorno dal 15/03/2018 fino alla pronuncia giudiziale - ed in misura non inferiore a euro
Pag. 3 a 7 251.520,00 a titolo di danno emergente e perdita di chance, nonché danni ulteriori, individuati anche nell'atto introduttivo, questi da liquidarsi anche in via equitativa;
- in via subordinata, nella ipotesi in cui la On.le Corte di Appello adita ritenga di dover confermare la statuizione di nullità della convenzione dedotta in giudizio, e previa eventuale rimessione in termini, accertare e dichiarare la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti dell'ingiustificato arricchimento della ex art. 2041 c.c., con condanna dell'Ente al CP_2 pagamento del relativo indennizzo in favore della parte appellante, nella misura che verrà liquidata in corso di causa anche in via equitativa, per le ragioni di cui in narrativa”.
Si costituivano il e la , contestando l'infondatezza Controparte_1 Controparte_2 dell'appello e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Con ordinanza del 15/3/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. I motivi di appello indicati nella citazione in appello sono i seguenti:
I) nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 co. 2 cpc e conseguente preclusione del diritto alla proposizione di domanda ex art. 2041 cpc
II) riproposizione della domanda risarcitoria erroneamente rigettata dal Tribunale;
insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto operata dalla PA.
3. Con il primo motivo di appello “ NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1418 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 1325 C.C. E ART. 17 RD Contabilità Stato” si contesta che il Tribunale, decidendo “a sorpresa” (cd. sentenza della terza via), ha rilevato ex officio la questione di pretesa nullità della convenzione ex art. 11 D.Lgs. 143/2015 in essere tra la e la Parte_1
, per la prestazione del servizio di accoglienza dei richiedenti asilo, sul Controparte_2 presupposto che difettasse la forma scritta prescritta dalla legge ad substantiam;
l'attrice non era stata messa nelle condizioni di interloquire sulla corretta interpretazione degli atti negoziali ed eventualmente formulare anche previa rimessione in termini, domanda subordinata di indebito arricchimento dell'Ente ex art. 2041 c.c.; nella fattispecie era avvenuto lo scambio di proposta ed accettazione, tanto per la prima, quanto per la seconda convenzione;
l'appellante in ogni caso formulava in via subordinata, domanda di ingiustificato arricchimento dell'Ente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c, per il fatto che la aveva effettivamente eseguito, fino alla Pt_1 data di risoluzione ed anche oltre, in favore della il servizio di accoglienza dei richiedenti CP_2 asilo, come da relative convenzioni;
sussisteva il diritto all'indennizzo nei termini dedotti da parametrarsi, quantomeno, ed anche proporzionalmente, al prezzo della convenzione, di euro 30,00 pro capite/pro die.
Il motivo è infondato.
3.1. Preliminarmente, in punto di fatto, va rilevato che, come dedotto dalla stessa parte attrice nella citazione di primo grado, con la nota prot. 0047652 del 23/12/2016 la CP_2
si limitava a comunicare la cessazione alla data del 22.12.16 degli affidamenti in favore della
[...] ditta e contestualmente richiedeva alla ditta di comunicare l'eventuale disponibilità ad assicurare il servizio al prezzo minore di € 30,00 pro capite/pro die;
a detta nota faceva riscontro l'appellante con nota del 27/12/2016; dalla lettura della stessa nota risulta testualmente “ < > Pt_1 accetta con riserva la proposta avanzata. La si riserva di valutare la Parte_1 legittimità dei provvedimenti adottati ed il diritto di proporre ricorso nei termini di legge”; come dedotto dalla stessa attrice in citazione, la , con nota n. 726 del 9/1/17 CP_2 disponeva il rinnovo, a decorrere dall' 1/1/2017, dell'affidamento in essere di cui alla precedente nota del 23/12/16, esplicitando i termini e le condizioni del contratto, ed evidenziando espressamente “Codesta ditta è pregata …. di restituire tempestivamente copia della presente debitamente sottoscritta dal legale rappresentante per accettazione e per assicurazione”.
Nella citazione di primo grado nessuna deduzione è stata effettuata circa l'avvenuta accettazione delle condizioni contrattuali di cui alla nota n. 726/17 da parte della ditta affidataria
Pag. 4 a 7 del servizio.
Il Tribunale, pronunciando di ufficio, senza compulsare il contraddittorio ex art. 101 co. 2 cpc, ha richiamato, in ordine al rilievo d'ufficio delle nullità negoziali, l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce al giudice tale possibilità quando sia investito di una domanda di risoluzione (anche nel caso di reciproci inadempimenti posti a base di domande proposte da ciascuna parte nei confronti dell'altra), annullamento, rescissione del contratto: ha richiamato Cass. n. 21418/18, Cass. SSUU n. 26242/14, Cass. n. 23675/08, in relazione alla rilevabilità di ufficio della nullità, e Cass. n. 20033/16, Cass. n. 7297/09, Cass. n. 1223/06, Cass. n. 29988/18, Cass. n. 12316/15 in ordine alle modalità di conclusione del contratto e al requisito della forma scritta;
il Tribunale ha rilevato in sentenza la nullità del contratto per violazione di norme imperative, rilevando la mancanza di forma scritta del contratto stipulato con la PA, per la mancanza dell'accettazione scritta della proposta di cui alla nota n. 726 del 9/1/17.
Nel presente giudizio si discute della legittimità della risoluzione contrattuale pronunciata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016, avendo la agito per Pt_1 sentire accertare l'illegittimità di tale risoluzione per insussistenza dei presupposti di legge e per il risarcimento del danno conseguente.
Non vi è dubbio che la validità del rapporto contrattuale costituisca presupposto logico giuridico del diritto fatto valere nel presente giudizio, così come dei giudizi di impugnativa negoziale (risoluzione, annullamento e rescissione), nel senso che la validità del contratto è imprescindibile per l'utilità dell'accertamento della illegittimità dell'atto risolutorio;
un contratto nullo non produce alcun effetto e quindi l'accertamento della illegittimità della sua risoluzione non potrebbe condurre all'esito del risarcimento dei danni invocato dall'appellante.
Parte appellante ha contestato la nullità derivante dalla violazione dell'art. 101 co. 2 cpc, per non aver avuto la possibilità di interloquire sulla fondatezza della rilevata nullità e per non aver potuto proporre domanda ex art. 2041 cc.
Entrambi i rilievi sono infondati.
3.2. Va premesso che la nullità ex art. 101 cpc non comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 cpc;
pertanto, la questione dell'assunta erroneità della pronuncia deve essere esaminata nel presente giudizio di appello.
Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto, anche in grado di appello, sussiste in tutte le controversie in cui si discuta di una pretesa che presupponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione (Cass., n. 19251 del 19.7.2018) e questo è, appunto, il caso della domanda di risarcimento dei danni fondata sul contratto di cui si deduce l'illegittima caducazione ad opera dell'altro contraente;
nella stessa direzione la stratificata giurisprudenza in tema di rilievo d'ufficio della nullità contrattuale nel giudizio avente ad oggetto l'adempimento di obbligazioni nascenti dal contratto (per tutte Cass., n. 21243 del 9.8.2019; Cass., n. 10609 del 28.4.2017, ass., n. 12398 del 28.5.2017).
Confermato il legittimo esercizio del potere di rilievo officioso della nullità contrattuale, non si presta a censure la valutazione, compiuta dal tribunale, di insussistenza della prova della stipula in forma scritta della convenzione tra e . Pt_1 Controparte_2
Parte appellante si è limitata a dedurre genericamente l'avvenuta rinnovazione del contratto mediante lo scambio di proposta ed accettazione (la proposta della Prefettura del 23/12/16 e l'accettazione del 27/12/16, nonché la successiva nota della Prefettura del 9/1/17); la tesi sostenuta è infondata, in quanto la nota della prefettura del 23/12/16 non può essere qualificata come proposta contrattuale, essendo stata unicamente richiesta l'eventuale disponibilità alla rinnovazione del contratto ad un prezzo minore;
ne consegue che la nota della ditta del 27/12/16 non costituisce affatto valida manifestazione di accettazione del contratto, ma solo manifestazione della disponibilità a proseguire il rapporto con il prezzo minore proposto dalla PA;
la proposta contrattuale vera e propria, nella quale venivano indicati, anche se sommariamente, i termini del rapporto, è costituita dalla nota n. 726/17, che conteneva pure l'espresso invito alla società di manifestare l'accettazione delle condizioni contrattuali, nota che è rimasta priva di riscontro per iscritto;
parte appellante nella citazione in appello nulla ha dedotto al riguardo, né ha dato prova
Pag. 5 a 7 della sussistenza di documento scritto contenente l'accettazione della nota di rinnovo del contratto.
Mancando la prova della conclusione del contratto pubblico in forma scritta, prescritta ad substantiam dall'art. 17 r. d. n. 2440/1923, esso è nullo e non produce alcun effetto.
Ne consegue che il rilievo pregiudiziale ed incidentale della nullità del contratto per mancanza di forma scritta, pur effettuato irritualmente dal Tribunale, deve essere confermato in sede di appello, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado di rigetto delle domande attoree relative all'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla PA.
3.3. Anche l'ulteriore doglianza relativa alla dedotta impossibilità di poter formulare domanda ex art. 2041 cc, domanda che è stata espressamente formulata in appello, è del tutto infondata.
Con la domanda proposta, parte appellante ha dedotto di aver effettivamente eseguito “fino alla data di risoluzione ed anche oltre” il servizio di accoglienza dei richiedenti asilo, cosicché sussisteva il proprio diritto all'indennizzo, da parametrarsi al prezzo di € 30,00 pro capite/pro die.
Osserva la corte che la domanda proposta in primo grado non concerne in alcun modo la domanda di pagamento delle prestazioni eseguite, ma unicamente la domanda di accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto operata dalla PA e l'accertamento del diritto dell'attrice al risarcimento del danno, indicato nel lucro cessante costituito dal mancato guadagno per i 13 migranti trasferiti a seguito della risoluzione, per l'importo di € 27,50 al giorno per persona dal 27/6/17 e fino al termine delle procedura (indicato il termine del 15/3/18), così come espressamente dedotto nella memoria ex art. 183 co. 6 I termine cpc del 15/3/18, oltre al danno per perdita di chances;
nella predetta memoria ex art. 183 cpc l'attrice espressamente deduceva che in relazione ai 23 richiedenti restati nella struttura, anche dopo la risoluzione, sarebbe stata presentata ordinaria fatturazione, con riserva di agire in separato giudizio in caso di mancato pagamento da parte della . CP_2
Ne consegue che la richiesta effettuata per la prima volta in appello di corresponsione di indennizzo ex art. 2041 cc in relazione alle prestazioni effettivamente svolte costituisce domanda del tutto nuova inammissibile ex art. 345 cpc, non essendo mai stata proposta nei termini di cui all'art. 183 cpc (anzi essendo stata espressamente esclusa- la domanda ha riguardato unicamente il mancato guadagno e la perdita di chances).
4. Il secondo motivo, relativo alla riproposizione della domanda risarcitoria, è assorbito dal rigetto del primo motivo e dalla conferma della nullità negoziale originaria, alla quale è conseguito il rigetto della domanda risarcitoria per il danno conseguente all'assunta illegittima risoluzione contrattuale.
Difettando il presupposto logico giuridico delle domande proposte dalla (la validità Pt_1 del contratto della cui risoluzione si discute), deve essere confermata la pronuncia di rigetto delle domande avanzate dall'appellante.
Restano, quindi, assorbite tutte le questioni, riproposte in questo grado di giudizio, relative alla legittimità della risoluzione contrattuale e alla sussistenza del diritto della al Pt_1 risarcimento dei danni.
5. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 493/2021 pubblicata il 22/06/2021 dal Tribunale di Parte_1
Pag. 6 a 7 Campobasso, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore della e Parte_1 Controparte_2 del , delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € Controparte_1 20.119,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 30/01/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 7 a 7