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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5439 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 3 dicembre 2024, dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6279/2024 R.G. promossa da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, come da Parte_1 procura in atti, dall'avvocato Maria Catania;
-ricorrente- contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da CP_1 procura generale alle liti in notar in Roma del 23 gennaio 2023, dall'avvocato Maria Persona_1
Rosaria Battiato
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: All'udienza di discussione del 3 dicembre 2024 i procuratori delle parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione numero OI-001590785 notificata mediante raccomandata numero 380501695621 restituita al mittente ma della cui emissione era venuto a conoscenza attraverso il sito dell' . CP_1
Precisava che con la detta ordinanza l' gli aveva ingiunto, quale legale rappresentante CP_1 responsabile della società D&D s.a.s. di Di DI VA & C., il pagamento della somma di €
1 14.014,00 a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'articolo 2 comma 1-bis del D.L.
n. 463/1983 in relazione all'anno 2017 e che a fondamento della stessa l'Istituto previdenziale aveva posto l'atto di accertamento n. 2100.27.12.2018.0592579 presuntivamente notificato il 27 dicembre 2018.
Deducendo che la società indicata era stata sottoposta a sequestro preventivo e quindi, con decreto del 31 marzo 2017, a confisca, evidenziava che egli, fin dall'ottobre del 2010, non aveva rivestito la qualità di legale rappresentante della detta società, essendo stato nominato un custode giudiziale come risultava dalla visura camerale allegata;
ne discendeva che nessuna responsabilità poteva essergli addebitata per il mancato versamento delle ritenute previdenziali dei lavoratori per i periodi successivi alla data del sequestro, ovvero dal 2010 al 2019 (anno del dissequestro).
Motivo dell'opposizione era, altresì, l'intervenuta decadenza dell'Istituto dal potere di irrogare la sanzione amministrativa per avere lasciato decorrere il termine di novanta giorni di cui all'articolo
14 della legge n. 689/1981. In proposito evidenziava che l'atto di accertamento sotteso alla ordinanza ingiunzione risultava essere stato presuntivamente notificato il 23 settembre 2019, pur riferendosi a contributi che scadevano nel 2018.
Sosteneva, in ogni caso, che l'atto di accertamento non gli fosse mai stato notificato, ragione per cui non aveva potuto contestare gli addebiti.
Assumeva, infine, che l'ordinanza ingiunzione fosse viziata per difetto di motivazione.
Adiva, dunque, questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l' omessa notifica dell'atto di accertamento e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione 001590785 accertare e dichiarare intervenuta decadenza, ed estinzione della sanzione in contestazione - mancanza del presupposto impositivo e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione n 001590785 accertare e dichiarare prescrizione ai sensi dell' art 28 1 comma legge
681/81 e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione n OI-
001590785 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che ne ha fatta anticipazione”.
1.1. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , con memoria difensiva depositata in data 21 CP_1 ottobre 2024, nella quale evidenziava che “Dalle verifiche effettuate, l'Ordinanza Ingiunzione oggetto dell'odierno ricorso risulta già annullata a far data dal 7.03.2023 e cioè in data precedente il deposito dell'odierno ricorso”; evidenziava di avere prodotto i prospetti da cui si evinceva l'annullamento. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2 1.2. Con ordinanza del 22 novembre 2024, osservato che risultava -dalla memoria difensiva dell' che l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-001590785 prot. n. CP_1
.2100.04/06/2024.0432906 fosse stata annullata in data 7 marzo 2023, in epoca precedente CP_1 all'emissione -il 4 giugno 2024- dell'ordinanza medesima, ragione per cui la parte ricorrente, in seno alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21 novembre 2024, aveva chiesto l'accoglimento delle conclusioni del ricorso dichiarandosi che non erano dovute le sanzioni pretese,
l'Istituto è stato invitato a chiarire quanto dedotto in merito all'epoca dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e a produrre il provvedimento di annullamento.
Prodotta dall' documentazione idonea a dar conto dell'avvenuto annullamento dell'ordinanza CP_1
e chiarito che “l'atto di accertamento indirizzato all'odierno ricorrente, che non risultava annullato, ha generato l'errore procedurale della nuova emissione della OI oggi impugnata;
tuttavia, la stessa OI risulta, di fatto, già annullata”, la causa, all'udienza odierna, udita la discussione orale è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 429 c.p.c.
***
2. Va, preliminarmente, rilevato che l'atto atto impugnati risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1- bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.
3 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza
a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981,
“in quanto applicabili”.
3. Ciò posto, va, innanzitutto, evidenziato che il ricorso è stato proposto tempestivamente, ovvero entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6 del D.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 della
L. 689/1981, anche tenendo conto, quale dies a quo, della data di spedizione (11 giugno 2024) del piego raccomandato numero 380501695621, data che parte ricorrente ha individuato compiendo una verifica sul sito dell' nella propria “cassetta postale”. CP_1
4. Muovendo dall'esame delle questioni dedotte, va evidenziato come sia, in effetti, emersa, una circostanza che ha determinato il venire a mancare della posizione di contrasto tra le parti in relazione alla pretesa sanzionatoria portata dalla ordinanza ingiunzione opposta giacché l' CP_2
previdenziale convenuto ha riconosciuto non ricorrere i presupposti della detta pretesa per non avere avuto alcuna responsabilità il ricorrente in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2017 (cfr. quanto risulta dall'atto prodromico di accertamento prodotto dall' , DIFF 2017), risultando dalla documentazione dell' che CP_1 CP_2
motivo di annullamento dell'atto di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione è stata la cessazione dalla carica di socio accomandatario di nell'ambito della società D & D s.a.s. di Di Parte_1
DI VA & C. dal 26 ottobre 2010, come peraltro riferito dall' anche in seno alle note CP_2
depositate il 26 novembre 2024.
È evidente, pertanto, atteso che una delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione ha trovato riscontro nel disposto annullamento della ordinanza ingiunzione, che risulta impossibile procedere alla definizione del giudizio in relazione alla menzionata ordinanza per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del processo.
5. Resta ferma, in ogni caso, la necessità di provvedere sulla pronuncia riguardante le spese sulla base del principio della soccombenza virtuale come richiesto da parte ricorrente.
Deve, dunque, esaminarsi, innanzitutto, la fondatezza dell'eccezione secondo cui illegittima sarebbe l'ordinanza impugnata -e dall' annullata, come risulta dal prospetto allegato alle note CP_1
depositate in data 26 novembre 2024- per non essere addebitabile al ricorrente alcuna responsabilità in relazione all'anno 2017.
4 6. Ribadito che l'ordinanza ingiunzione annullata è stata emessa nei riguardi del ricorrente quale legale rappresentante responsabile della società D & D s.a.s. di Di DI VA & C. per l'omesso versamento di ritenute relative all'anno 2017, deve rilevarsi come in relazione al detto periodo alcuna responsabilità possa attribuirsi al ricorrente, essendo stato disposto il sequestro preventivo della società con ordinanza emessa dal Tribunale di Catania sezione GIP il 22 ottobre 2010 ed essendo stato da allora nominato un amministratore giudiziario (cfr. all. 4, 5 e 6 al ricorso).
Ne discende che, ove non fosse stato necessario dichiarare cessata la materia del contendere, il ricorso sarebbe stato accolto e l'ordinanza ingiunzione sarebbe stata annullata.
7. Quanto alle spese di lite, va osservato che, nonostante la virtuale soccombenza dell' , la CP_1 circostanza che l' abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa dell'altra Controparte_3 parte, attivando il procedimento per l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione, vale, nel caso di specie, a far ritenere la ricorrenza dei motivi di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per compensarle nei limiti di ½, il restante mezzo dovendosi far gravare sull' . Ed infatti CP_1
l'iniziativa assunta dall' in autotutela appare evidentemente influenzata dai puntuali rilievi CP_1
difensivi svolti dal procuratore della parte ricorrente, avendo posto in luce le criticità delle iniziali valutazioni operate dall'ente previdenziale. E se non può ritenersi trascurabile che parte ricorrente per affermare il suo diritto ed esercitare una compiuta difesa abbia dovuto sostenere degli esborsi causati dall'adozione di un atto non idoneo a fondare la pretesa sanzionatoria, neppure può negarsi rilievo al dato che, proprio in quanto non idoneo, quell'atto è stato eliminato con prontezza dall'Istituto resistente attivando i propri poteri autoritativi. Pertanto, appare equo disporre la parziale compensazione, nella sopra indicata misura, delle spese processuali, ritenendo meritoria la condotta processuale tenuta dalla parte resistente e sussistente un latente pregiudizio in capo alla parte ricorrente per aver dovuto attingere all'assistenza tecnica di un legale per avere tutela.
Le spese, nella suddetta frazione, si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6279/2024 R.G., promossa da nei confronti dell' , così statuisce: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in relazione alla pretesa sanzionatoria portata dalla ordinanza ingiunzione numero OI-001590785, per essere stata la stessa annullata in autotutela.
Condanna l' a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite nella misura di ½ che, per tale CP_1 frazione, compresi gli esborsi, liquida in complessivi € 953,25 oltre rimborso spese generali al 15%,
5 CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Maria Catania.
Compensa il restante mezzo delle spese.
Così deciso in Catania all'udienza del 3 dicembre 2024
Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 3 dicembre 2024, dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6279/2024 R.G. promossa da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, come da Parte_1 procura in atti, dall'avvocato Maria Catania;
-ricorrente- contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da CP_1 procura generale alle liti in notar in Roma del 23 gennaio 2023, dall'avvocato Maria Persona_1
Rosaria Battiato
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: All'udienza di discussione del 3 dicembre 2024 i procuratori delle parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione numero OI-001590785 notificata mediante raccomandata numero 380501695621 restituita al mittente ma della cui emissione era venuto a conoscenza attraverso il sito dell' . CP_1
Precisava che con la detta ordinanza l' gli aveva ingiunto, quale legale rappresentante CP_1 responsabile della società D&D s.a.s. di Di DI VA & C., il pagamento della somma di €
1 14.014,00 a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'articolo 2 comma 1-bis del D.L.
n. 463/1983 in relazione all'anno 2017 e che a fondamento della stessa l'Istituto previdenziale aveva posto l'atto di accertamento n. 2100.27.12.2018.0592579 presuntivamente notificato il 27 dicembre 2018.
Deducendo che la società indicata era stata sottoposta a sequestro preventivo e quindi, con decreto del 31 marzo 2017, a confisca, evidenziava che egli, fin dall'ottobre del 2010, non aveva rivestito la qualità di legale rappresentante della detta società, essendo stato nominato un custode giudiziale come risultava dalla visura camerale allegata;
ne discendeva che nessuna responsabilità poteva essergli addebitata per il mancato versamento delle ritenute previdenziali dei lavoratori per i periodi successivi alla data del sequestro, ovvero dal 2010 al 2019 (anno del dissequestro).
Motivo dell'opposizione era, altresì, l'intervenuta decadenza dell'Istituto dal potere di irrogare la sanzione amministrativa per avere lasciato decorrere il termine di novanta giorni di cui all'articolo
14 della legge n. 689/1981. In proposito evidenziava che l'atto di accertamento sotteso alla ordinanza ingiunzione risultava essere stato presuntivamente notificato il 23 settembre 2019, pur riferendosi a contributi che scadevano nel 2018.
Sosteneva, in ogni caso, che l'atto di accertamento non gli fosse mai stato notificato, ragione per cui non aveva potuto contestare gli addebiti.
Assumeva, infine, che l'ordinanza ingiunzione fosse viziata per difetto di motivazione.
Adiva, dunque, questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l' omessa notifica dell'atto di accertamento e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione 001590785 accertare e dichiarare intervenuta decadenza, ed estinzione della sanzione in contestazione - mancanza del presupposto impositivo e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione n 001590785 accertare e dichiarare prescrizione ai sensi dell' art 28 1 comma legge
681/81 e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione n OI-
001590785 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che ne ha fatta anticipazione”.
1.1. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , con memoria difensiva depositata in data 21 CP_1 ottobre 2024, nella quale evidenziava che “Dalle verifiche effettuate, l'Ordinanza Ingiunzione oggetto dell'odierno ricorso risulta già annullata a far data dal 7.03.2023 e cioè in data precedente il deposito dell'odierno ricorso”; evidenziava di avere prodotto i prospetti da cui si evinceva l'annullamento. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2 1.2. Con ordinanza del 22 novembre 2024, osservato che risultava -dalla memoria difensiva dell' che l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-001590785 prot. n. CP_1
.2100.04/06/2024.0432906 fosse stata annullata in data 7 marzo 2023, in epoca precedente CP_1 all'emissione -il 4 giugno 2024- dell'ordinanza medesima, ragione per cui la parte ricorrente, in seno alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21 novembre 2024, aveva chiesto l'accoglimento delle conclusioni del ricorso dichiarandosi che non erano dovute le sanzioni pretese,
l'Istituto è stato invitato a chiarire quanto dedotto in merito all'epoca dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e a produrre il provvedimento di annullamento.
Prodotta dall' documentazione idonea a dar conto dell'avvenuto annullamento dell'ordinanza CP_1
e chiarito che “l'atto di accertamento indirizzato all'odierno ricorrente, che non risultava annullato, ha generato l'errore procedurale della nuova emissione della OI oggi impugnata;
tuttavia, la stessa OI risulta, di fatto, già annullata”, la causa, all'udienza odierna, udita la discussione orale è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 429 c.p.c.
***
2. Va, preliminarmente, rilevato che l'atto atto impugnati risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1- bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.
3 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza
a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981,
“in quanto applicabili”.
3. Ciò posto, va, innanzitutto, evidenziato che il ricorso è stato proposto tempestivamente, ovvero entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6 del D.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 della
L. 689/1981, anche tenendo conto, quale dies a quo, della data di spedizione (11 giugno 2024) del piego raccomandato numero 380501695621, data che parte ricorrente ha individuato compiendo una verifica sul sito dell' nella propria “cassetta postale”. CP_1
4. Muovendo dall'esame delle questioni dedotte, va evidenziato come sia, in effetti, emersa, una circostanza che ha determinato il venire a mancare della posizione di contrasto tra le parti in relazione alla pretesa sanzionatoria portata dalla ordinanza ingiunzione opposta giacché l' CP_2
previdenziale convenuto ha riconosciuto non ricorrere i presupposti della detta pretesa per non avere avuto alcuna responsabilità il ricorrente in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2017 (cfr. quanto risulta dall'atto prodromico di accertamento prodotto dall' , DIFF 2017), risultando dalla documentazione dell' che CP_1 CP_2
motivo di annullamento dell'atto di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione è stata la cessazione dalla carica di socio accomandatario di nell'ambito della società D & D s.a.s. di Di Parte_1
DI VA & C. dal 26 ottobre 2010, come peraltro riferito dall' anche in seno alle note CP_2
depositate il 26 novembre 2024.
È evidente, pertanto, atteso che una delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione ha trovato riscontro nel disposto annullamento della ordinanza ingiunzione, che risulta impossibile procedere alla definizione del giudizio in relazione alla menzionata ordinanza per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del processo.
5. Resta ferma, in ogni caso, la necessità di provvedere sulla pronuncia riguardante le spese sulla base del principio della soccombenza virtuale come richiesto da parte ricorrente.
Deve, dunque, esaminarsi, innanzitutto, la fondatezza dell'eccezione secondo cui illegittima sarebbe l'ordinanza impugnata -e dall' annullata, come risulta dal prospetto allegato alle note CP_1
depositate in data 26 novembre 2024- per non essere addebitabile al ricorrente alcuna responsabilità in relazione all'anno 2017.
4 6. Ribadito che l'ordinanza ingiunzione annullata è stata emessa nei riguardi del ricorrente quale legale rappresentante responsabile della società D & D s.a.s. di Di DI VA & C. per l'omesso versamento di ritenute relative all'anno 2017, deve rilevarsi come in relazione al detto periodo alcuna responsabilità possa attribuirsi al ricorrente, essendo stato disposto il sequestro preventivo della società con ordinanza emessa dal Tribunale di Catania sezione GIP il 22 ottobre 2010 ed essendo stato da allora nominato un amministratore giudiziario (cfr. all. 4, 5 e 6 al ricorso).
Ne discende che, ove non fosse stato necessario dichiarare cessata la materia del contendere, il ricorso sarebbe stato accolto e l'ordinanza ingiunzione sarebbe stata annullata.
7. Quanto alle spese di lite, va osservato che, nonostante la virtuale soccombenza dell' , la CP_1 circostanza che l' abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa dell'altra Controparte_3 parte, attivando il procedimento per l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione, vale, nel caso di specie, a far ritenere la ricorrenza dei motivi di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per compensarle nei limiti di ½, il restante mezzo dovendosi far gravare sull' . Ed infatti CP_1
l'iniziativa assunta dall' in autotutela appare evidentemente influenzata dai puntuali rilievi CP_1
difensivi svolti dal procuratore della parte ricorrente, avendo posto in luce le criticità delle iniziali valutazioni operate dall'ente previdenziale. E se non può ritenersi trascurabile che parte ricorrente per affermare il suo diritto ed esercitare una compiuta difesa abbia dovuto sostenere degli esborsi causati dall'adozione di un atto non idoneo a fondare la pretesa sanzionatoria, neppure può negarsi rilievo al dato che, proprio in quanto non idoneo, quell'atto è stato eliminato con prontezza dall'Istituto resistente attivando i propri poteri autoritativi. Pertanto, appare equo disporre la parziale compensazione, nella sopra indicata misura, delle spese processuali, ritenendo meritoria la condotta processuale tenuta dalla parte resistente e sussistente un latente pregiudizio in capo alla parte ricorrente per aver dovuto attingere all'assistenza tecnica di un legale per avere tutela.
Le spese, nella suddetta frazione, si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6279/2024 R.G., promossa da nei confronti dell' , così statuisce: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in relazione alla pretesa sanzionatoria portata dalla ordinanza ingiunzione numero OI-001590785, per essere stata la stessa annullata in autotutela.
Condanna l' a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite nella misura di ½ che, per tale CP_1 frazione, compresi gli esborsi, liquida in complessivi € 953,25 oltre rimborso spese generali al 15%,
5 CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Maria Catania.
Compensa il restante mezzo delle spese.
Così deciso in Catania all'udienza del 3 dicembre 2024
Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda
6