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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 18 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1660/25 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso, come da mandato in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'Avv. Prof. Adriano Tortora, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Cicerone, n. 49
Opponente
E
con sede in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi 38, presso l'Avvocatura dell'INPS, in uno all'Avv. Francesco Bove, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.24 n. 37875 Rep. per notar di Fiumicino;
Per_1
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240006054220000, formato il 24/12/2024 e notificatogli in data
01/02/2025, con il quale l' chiedeva il pagamento della somma di € 4.807,19 per contributi IVS CP_1
e sanzioni, accertati a titolo di “Gestione Commercianti”, per il periodo compreso da ottobre 2022 a settembre 2023; parte ricorrente evidenziava che i contributi sopra richiamati non erano dovuti, in quanto benchè socio della Soc. Villa Sirio A&A S.r.l. non aveva mai compiuto alcuna attività lavorativa all'interno della società, poiché la gestione della struttura saerbbe stata sempre affidata ai signori e , ex dipendenti della stessa;
evidenziava inoltre di essere Controparte_2 Persona_2 stato destinatario già di due distinti avvisi di addebito relativi ad annualità precedenti a quelle oggetto del presente giudizio, e che entrambi erano stati annullati come evincibile dalla sentenza n. 418 del
2025 emessa dal Tribunale di Salerno Sezione Lavoro giudice dott.ssa Petrosino;
il ricorrente lamentava che nella imminenza della pubblicazione della citata sentenza l' adottava comunque CP_1
l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio;
il ricorrente al fine di scongiurare la proposizione di un nuovo ricorso avverso l'avviso di addebito, richiedeva alla resistente lo sgravio delle somme oggetto del provvedimento n. 40020240006054220000 in ragione della sopravvenuta pronuncia del
Tribunale di Salerno n. 418/2025, sgravio che veniva però negato in mancanza del relativo parere dell'Ufficio legale;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di ” - accertare e dichiarare non dovuta l'iscrizione del Dott. alla Gestione Speciale Commercianti;
- Parte_1 dichiarare nullo, annullabile e/o revocare l'avviso di addebito n. 400 2024 00060542 20 000, formato il 24/12/2024 e notificato al ricorrente in data 01/02/2025; - in via subordinata e solo nella denegata ipotesi che si ritenesse il ricorrente in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Speciale
Commercianti, determinare esattamente le cifre dovute, comprensive di interessi, sanzioni e accessori;
-sempre in via subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti relativi alle annualità 2022 e 2023. Vinte le spese e le competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che l' aveva CP_1 CP_1 provveduto ad annullare in autotutela l'indebito per cui era causa, il che determinava il venir meno dell'interesse ad agire della ricorrente;
chiedeva quindi che il giudice adito dichiarasse cessata la materia del contendere . In punto di spese , l' deduceva la inapplicabilità del principio della c.d. CP_1 soccombenza virtuale dal momento che alla data dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito opposto non era stata ancora pubblicata la sentenza che annullava il precedente AVA e dunque ben prima della data di irrevocabilità della sentenza.
In data odierna, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
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Lo sgravio dell'avviso di addebito da parte dell' impone una pronuncia di cessata materia del CP_1 contendere.
Ed invero, la documentazione prodotta dall' appare idonea a rappresentare l'avvenuto sgravio CP_1 proprio dell'avviso di addebito per cui è causa.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie è venuta dunque a mancare la posizione di contrasto tra le parti , dal momento che l' , annullando l'avviso di addebito, ha riconosciuto la fondatezza dell'avversa domanda. CP_1
Nel caso di specie è venuta dunque a mancare la posizione di contrasto tra le parti, dal momento che l' , annullando l'avviso di addebito , ha riconosciuto la fondatezza dell'avversa domanda. CP_1
Il contrasto tra le parti , tuttavia , rimane in relazione alle spese del procedimento , atteso che l'opponente insiste per la rivalsa delle spese di lite . A questo punto , dovendo applicarsi il principio della soccombenza virtuale , non appare dubitabile che l'opponente abbia diritto alla rivalsa delle spese di lite . Nella specie , infatti , l' ha provveduto allo sgravio soltanto successivamente alla CP_1 notifica dell'avviso di addebito che , ove non opposto tempestivamente , sarebbe divenuto definitivo
.Il comportamento dell' , pertanto , ha costretto l'opponente a promuovere l'attuale giudizio, CP_1 sicchè lo stesso ha diritto ad essere ristorato delle spese . Poiché tuttavia è apprezzabile il comportamento fattivo posto in essere dall' che ha annullato l'avviso ancor prima della CP_1 trattazione della prima udienza , si reputa equa una parziale compensazione .
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà tra le parti le spese del giudizio che liquidano per intero in € 886,00 ;
-condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 rimanente metà delle spese , sopra liquidate per intero, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% , Iva e Cap come per legge , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno, 18 settembre 2025
Il Giudice
- A.M.D'Antonio