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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 4687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4687 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 30/10/2025 N. 5340/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr CC Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
- Parte_1 Parte_2 Pt_3
rappresentati e difesi dall'Avv.to SILVESTRI LUCA nonchè dall'Avv.to CIRILLO
[...]
ST IA ( Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to presso lo C.F._1 studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTI contro
rappresentata e difesa dall'Avv.to MARAZZA MARCO Controparte_1
e dall'Avv.to DE FEO DOMENICO ( ) PIAZZA ARMANDO DIAZ 6 C.F._2
MILANO; ed elett.te dom.to presso lo studio in PIAZZA ARMANDO DIAZ 6 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: e uso aziendale CP_2
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/6 Dott. CC Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 30.4.25 il ricorrente e gli altri litisconsorti Parte_1 hanno convenuto in giudizio la società chiedendo al Giudice: Controparte_1
“1)
Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, Controparte_1 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione Controparte_1 della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria;
2)
In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga
“Sovraminimo individuale” operato dalla in danno dei ricorrenti, con Controparte_1 conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento
Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna al pagamento delle differenze retributive, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria;
3)
Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie,
IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge”.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
I ricorrenti sono tutti dipendenti della società assunti con le seguenti decorrenze: CP_1 al 1°.6.1989; Parte_1
dal 12.12.1990; Parte_2
2/6 Dott.
[...] [
dal 6.11.2000 Persona_1
dal 17.12.1990. Parte_3
Sono attualmente inquadrati: quanto a PIAZZA e PRIANTE, nel 6° livello;
quanto a Pt_1 el 5° livello. Pt_3
Tutti godevano di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse.
Al mese di gennaio 2018 i ricorrenti avevano maturato i seguenti superminimi:
€180,00 mensili (sin dal mese di dicembre 2008, ed è sempre rimasto in Parte_1 busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
€373,29 mensili (quanto al superminimo di €103,29 (lire 200.000), dal 1° Parte_2 giugno 2001; quanto all'ulteriore superminimo di €120,00 dal 1° settembre 2005; quanto, infine, all'ulteriore superminimo di € 150,00, dal 1° dicembre 2009; tutti i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
€530,67 mensili (quanto al superminimo di €180,00 dal Parte_2
1° dicembre 2003; gli altri superminimi già concessi dal mese di novembre 2003, per €350,67; tutti i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
€310,00 mensili (quanto al superminimo di €160,00 dal mese di marzo Parte_3
2006; quanto al superminimo di €160,00, dal 1° ottobre 2006; ed entrambi i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa).
Fino alla data del gennaio 2018 i predetti superminimi non erano mai stati assorbiti in corrispondenza di aumenti contrattuali maturati medio tempore.
A far data dal febbraio 2018 il superminimo è stato unilateralmente assorbito dalla convenuta a seguito della stipula dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 il quale ha previsto aumenti contrattuali ai dipendenti di . CP_1
Pur non avendo mai precedentemente assorbito i predetti superminimi né avere manifestato alle parti sociali la volontà di farlo in occasione del predetto accordo di programma del 23 novembre 2017, la società ha tuttavia provveduto all'assorbimento.
Più in particolare, a seguito dell'accordo di programma del 23 novembre 2017, era stato convenuto dalle parti sociali che fossero riconosciuti degli aumenti contrattuali a far data dal
1° luglio 2018 nonché un elemento retributivo separato (ERS) di importo variabile a seconda del livello di inquadramento, come da tabella espressamente riportata in ricorso.
Ebbene, per la prima volta, cioè in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti prevista a Febbraio 2018, la società resistente ha proceduto, contestualmente alla
3/6 Dott. CC Atanasio liquidazione dell'aumento, all'assorbimento a tutti i ricorrenti della voce stipendiale sovra minimo individuale;
allo stesso modo la società ha operato in occasione del secondo aumento previsto nel cedolino paga di luglio 2018 provvedendo all'assorbimento dell'importo riconosciuto a titolo di ERS.
I ricorrenti osservano che, nel corso degli anni trascorsi dall'ottobre 1996, vi era stata una pluralità di aumenti contrattuali tutti indicati in ricorso, vale a dire: - CCNL del 01.10.1996; -
Accordo 23/04/1998: aumenti riconosciuto dall'1.7. 1998 e dall'1.7.1999; - CCNL 28 giugno
2000: aumenti riconosciuti al 01.01.2001 ed al 01.01.2002; - Accordo di Rinnovo 9 luglio
2003: aumenti riconosciuti dal 1.7.2003 e dal 1.7.2004; - CCNL 3 dicembre 2005: aumenti riconosciuti dal 1.1.2006 e dal 1.10.2006; - Accordo di Rinnovo 31 luglio 2007: aumenti riconosciuti dal 1.10.2007 e dal 01.06.2008; - CCNL 23 ottobre 2009: aumenti riconosciuti dal
1.01.2010, dal 01.06.2010 e dal 01.06.2011; - CCNL 1 febbraio 2013: aumenti riconosciuti dall'1.4.2013, dall'1.10.2013, dall'1.4.2014 e dall'1.10.2014.
Nonostante ciò, l'azienda non aveva mai provveduto ad operare l'assorbimento.
Né potrebbe imputarsi l'assorbimento del sovra minimo del 2018 ad una presunta crisi che avrebbe attraversato la società convenuta, tenuto conto che assorbimenti del superminimo non erano intervenuti nemmeno quando erano stati siglati accordi di solidarietà.
Che nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un uso aziendale è pacifico, tenuto conto del numero di aumenti contrattuali che si sono succeduti nel corso degli anni riferibili a tutti i dipendenti.
E' sufficiente a tale proposito richiamare una recente pronuncia della Cassazione n. 10561 del 21 aprile 2021: “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n.
19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004; Cass. n. 8498 del 1999). L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito (in termini, Cass. n. 2984 del 1998, che in motivazione richiama Cass. n. 1347 del 1984; più di recente Cass. n. 10779 del 2020 e Cass. n.
15967 del 2020); ai fini della ricostruzione della volontà negoziale deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo tanto che questa Corte
4/6 Dott. CC Atanasio ha confermato, ad esempio, la decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 14689 del 2012, che richiama Cass. n. 1899 del 1994)”
E' ciò che appunto è accaduto nel caso di specie, in cui, per quasi quindici anni, i sovra minimi contrattuali riconosciuti ai ricorrenti non sono stati assorbiti all'arrivo degli aumenti contrattuali.
E tale trattamento veniva riservato a tutti i lavoratori dell'azienda oltre che ai ricorrenti.
Si tratta di un comportamento certamente concludente, come riconosciuto anche da plurime pronunce della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018).
Solo nel febbraio 2018 la società ha provveduto all'assorbimento contraddicendo un comportamento pluriennale e generalizzato che aveva consolidato quell'uso aziendale di cui si è dato conto.
Si deve poi osservare che di certo quell'uso aziendale non può essere modificato o rimosso da un comportamento di segno opposto: questo rappresenta solo una violazione dell'uso aziendale venuto in essere. L'uso aziendale può essere risolto solo da un contratto collettivo nazionale o aziendale, ciò che ovviamente non è avvenuto nel caso di specie in quanto il contratto del 2017 nulla dice in proposito.
Va pertanto dichiarata la illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal CP_1 CP_1 febbraio 2018. va condannata alla ricostituzione della predetta voce Controparte_1
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, nella misura che verrà accertata in separato giudizio.
In quanto soccombente la società convenuta va condannata a Controparte_1 rimborsare agli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri – antistatari - le spese del giudizio che si determinano in € 4.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché €
118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
dichiara la illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal Controparte_1 febbraio 2018; condanna alla ricostituzione della predetta voce Controparte_1
5/6 Dott. CC Atanasio “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, nella misura che verrà accertata in separato giudizio;
condanna a rimborsare agli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Controparte_1
Silvestri – antistatari - le spese del giudizio che liquida in € 4.000,00 oltre accessori ed oltre
15% per spese generali nonché € 118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva
Milano, 30/10/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. CC Atanasio
6/6 Dott. CC Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 30/10/2025 N. 5340/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr CC Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
- Parte_1 Parte_2 Pt_3
rappresentati e difesi dall'Avv.to SILVESTRI LUCA nonchè dall'Avv.to CIRILLO
[...]
ST IA ( Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to presso lo C.F._1 studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTI contro
rappresentata e difesa dall'Avv.to MARAZZA MARCO Controparte_1
e dall'Avv.to DE FEO DOMENICO ( ) PIAZZA ARMANDO DIAZ 6 C.F._2
MILANO; ed elett.te dom.to presso lo studio in PIAZZA ARMANDO DIAZ 6 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: e uso aziendale CP_2
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/6 Dott. CC Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 30.4.25 il ricorrente e gli altri litisconsorti Parte_1 hanno convenuto in giudizio la società chiedendo al Giudice: Controparte_1
“1)
Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, Controparte_1 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione Controparte_1 della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria;
2)
In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga
“Sovraminimo individuale” operato dalla in danno dei ricorrenti, con Controparte_1 conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento
Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna al pagamento delle differenze retributive, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria;
3)
Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie,
IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge”.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
I ricorrenti sono tutti dipendenti della società assunti con le seguenti decorrenze: CP_1 al 1°.6.1989; Parte_1
dal 12.12.1990; Parte_2
2/6 Dott.
[...] [
dal 6.11.2000 Persona_1
dal 17.12.1990. Parte_3
Sono attualmente inquadrati: quanto a PIAZZA e PRIANTE, nel 6° livello;
quanto a Pt_1 el 5° livello. Pt_3
Tutti godevano di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse.
Al mese di gennaio 2018 i ricorrenti avevano maturato i seguenti superminimi:
€180,00 mensili (sin dal mese di dicembre 2008, ed è sempre rimasto in Parte_1 busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
€373,29 mensili (quanto al superminimo di €103,29 (lire 200.000), dal 1° Parte_2 giugno 2001; quanto all'ulteriore superminimo di €120,00 dal 1° settembre 2005; quanto, infine, all'ulteriore superminimo di € 150,00, dal 1° dicembre 2009; tutti i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
€530,67 mensili (quanto al superminimo di €180,00 dal Parte_2
1° dicembre 2003; gli altri superminimi già concessi dal mese di novembre 2003, per €350,67; tutti i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa);
€310,00 mensili (quanto al superminimo di €160,00 dal mese di marzo Parte_3
2006; quanto al superminimo di €160,00, dal 1° ottobre 2006; ed entrambi i superminimi sono sempre rimasti in busta paga fino alla busta paga di gennaio 2018 compresa).
Fino alla data del gennaio 2018 i predetti superminimi non erano mai stati assorbiti in corrispondenza di aumenti contrattuali maturati medio tempore.
A far data dal febbraio 2018 il superminimo è stato unilateralmente assorbito dalla convenuta a seguito della stipula dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 il quale ha previsto aumenti contrattuali ai dipendenti di . CP_1
Pur non avendo mai precedentemente assorbito i predetti superminimi né avere manifestato alle parti sociali la volontà di farlo in occasione del predetto accordo di programma del 23 novembre 2017, la società ha tuttavia provveduto all'assorbimento.
Più in particolare, a seguito dell'accordo di programma del 23 novembre 2017, era stato convenuto dalle parti sociali che fossero riconosciuti degli aumenti contrattuali a far data dal
1° luglio 2018 nonché un elemento retributivo separato (ERS) di importo variabile a seconda del livello di inquadramento, come da tabella espressamente riportata in ricorso.
Ebbene, per la prima volta, cioè in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti prevista a Febbraio 2018, la società resistente ha proceduto, contestualmente alla
3/6 Dott. CC Atanasio liquidazione dell'aumento, all'assorbimento a tutti i ricorrenti della voce stipendiale sovra minimo individuale;
allo stesso modo la società ha operato in occasione del secondo aumento previsto nel cedolino paga di luglio 2018 provvedendo all'assorbimento dell'importo riconosciuto a titolo di ERS.
I ricorrenti osservano che, nel corso degli anni trascorsi dall'ottobre 1996, vi era stata una pluralità di aumenti contrattuali tutti indicati in ricorso, vale a dire: - CCNL del 01.10.1996; -
Accordo 23/04/1998: aumenti riconosciuto dall'1.7. 1998 e dall'1.7.1999; - CCNL 28 giugno
2000: aumenti riconosciuti al 01.01.2001 ed al 01.01.2002; - Accordo di Rinnovo 9 luglio
2003: aumenti riconosciuti dal 1.7.2003 e dal 1.7.2004; - CCNL 3 dicembre 2005: aumenti riconosciuti dal 1.1.2006 e dal 1.10.2006; - Accordo di Rinnovo 31 luglio 2007: aumenti riconosciuti dal 1.10.2007 e dal 01.06.2008; - CCNL 23 ottobre 2009: aumenti riconosciuti dal
1.01.2010, dal 01.06.2010 e dal 01.06.2011; - CCNL 1 febbraio 2013: aumenti riconosciuti dall'1.4.2013, dall'1.10.2013, dall'1.4.2014 e dall'1.10.2014.
Nonostante ciò, l'azienda non aveva mai provveduto ad operare l'assorbimento.
Né potrebbe imputarsi l'assorbimento del sovra minimo del 2018 ad una presunta crisi che avrebbe attraversato la società convenuta, tenuto conto che assorbimenti del superminimo non erano intervenuti nemmeno quando erano stati siglati accordi di solidarietà.
Che nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un uso aziendale è pacifico, tenuto conto del numero di aumenti contrattuali che si sono succeduti nel corso degli anni riferibili a tutti i dipendenti.
E' sufficiente a tale proposito richiamare una recente pronuncia della Cassazione n. 10561 del 21 aprile 2021: “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n.
19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004; Cass. n. 8498 del 1999). L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito (in termini, Cass. n. 2984 del 1998, che in motivazione richiama Cass. n. 1347 del 1984; più di recente Cass. n. 10779 del 2020 e Cass. n.
15967 del 2020); ai fini della ricostruzione della volontà negoziale deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo tanto che questa Corte
4/6 Dott. CC Atanasio ha confermato, ad esempio, la decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 14689 del 2012, che richiama Cass. n. 1899 del 1994)”
E' ciò che appunto è accaduto nel caso di specie, in cui, per quasi quindici anni, i sovra minimi contrattuali riconosciuti ai ricorrenti non sono stati assorbiti all'arrivo degli aumenti contrattuali.
E tale trattamento veniva riservato a tutti i lavoratori dell'azienda oltre che ai ricorrenti.
Si tratta di un comportamento certamente concludente, come riconosciuto anche da plurime pronunce della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018).
Solo nel febbraio 2018 la società ha provveduto all'assorbimento contraddicendo un comportamento pluriennale e generalizzato che aveva consolidato quell'uso aziendale di cui si è dato conto.
Si deve poi osservare che di certo quell'uso aziendale non può essere modificato o rimosso da un comportamento di segno opposto: questo rappresenta solo una violazione dell'uso aziendale venuto in essere. L'uso aziendale può essere risolto solo da un contratto collettivo nazionale o aziendale, ciò che ovviamente non è avvenuto nel caso di specie in quanto il contratto del 2017 nulla dice in proposito.
Va pertanto dichiarata la illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal CP_1 CP_1 febbraio 2018. va condannata alla ricostituzione della predetta voce Controparte_1
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, nella misura che verrà accertata in separato giudizio.
In quanto soccombente la società convenuta va condannata a Controparte_1 rimborsare agli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri – antistatari - le spese del giudizio che si determinano in € 4.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché €
118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
dichiara la illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal Controparte_1 febbraio 2018; condanna alla ricostituzione della predetta voce Controparte_1
5/6 Dott. CC Atanasio “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, nella misura che verrà accertata in separato giudizio;
condanna a rimborsare agli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Controparte_1
Silvestri – antistatari - le spese del giudizio che liquida in € 4.000,00 oltre accessori ed oltre
15% per spese generali nonché € 118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva
Milano, 30/10/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. CC Atanasio
6/6 Dott. CC Atanasio