TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4986/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Visdomini,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 5.11.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
1 chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, . Controparte_1
All'udienza del 5.11.2024 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle rassegnate conclusioni, nei termini sopra indicati.
***
1. Con queste premesse, la domanda di separazione personale spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti (dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 24.3.2003 e il 12.11.2004, ormai entrambe maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti) hanno contratto matrimonio in Chiavari (GE) il 29.8.1999, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente.
L'attrice ha poi rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. Preso atto, per altro verso, che non ha avanzato alcuna domanda di Parte_1
riconoscimento in suo favore di un contributo a titolo di mantenimento nei riguardi del marito;
che, di contro, nessuna reciproca domanda di ordine economico è stata formulata dal convenuto, rimasto contumace, non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione del convenuto – contumace –, le stesse devono rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
2 , C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto.
Spese di lite irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 44, parte II, serie A, anno 1999) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 8.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Visdomini,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 5.11.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
1 chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, . Controparte_1
All'udienza del 5.11.2024 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle rassegnate conclusioni, nei termini sopra indicati.
***
1. Con queste premesse, la domanda di separazione personale spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti (dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 24.3.2003 e il 12.11.2004, ormai entrambe maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti) hanno contratto matrimonio in Chiavari (GE) il 29.8.1999, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente.
L'attrice ha poi rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. Preso atto, per altro verso, che non ha avanzato alcuna domanda di Parte_1
riconoscimento in suo favore di un contributo a titolo di mantenimento nei riguardi del marito;
che, di contro, nessuna reciproca domanda di ordine economico è stata formulata dal convenuto, rimasto contumace, non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione del convenuto – contumace –, le stesse devono rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
2 , C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto.
Spese di lite irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 44, parte II, serie A, anno 1999) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 8.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3