TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3034/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3034/2025 del Ruolo Generale promossa da (c.f. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Imola, Via Cavour n. 57, presso e nello studio dell'Avv. Giovanna Machirelli ricorrente contro c.f. ), CP_1 C.F._2 resistente contumace
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza del 14/10/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/03/2025 ha chiesto, a parziale Parte_1 modifica di quanto previsto dal decreto n. 6236/2021 del Tribunale di Bologna datato 07/06/2021, che:
a) fosse disposto l'affido super esclusivo della figlia alla madre;
b) fosse regolamentato il diritto di visita del padre, escludendo i pernottamenti della minore presso di lui;
c) fosse previsto in capo al padre pagina 1 di 4 l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando l'importo di 350,00 euro al mese oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 14/10/2025, si presentava solo parte ricorrente, mentre il resistente se pur regolarmente notificato, non si costituiva.
La causa veniva dunque rimessa al collegio per la decisione.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto da parte ricorrente nel ricorso in esame sia meritevole di accoglimento, in quanto rappresenta la realizzazione del preminente interesse della minore, la quale da anni, vive senza l'apporto della figura paterna nella sua vita.
Deve essere accolta la richiesta della ricorrente di ottenere l'affido esclusivo rafforzato della minore.
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017).
È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie non si può fare a meno di evidenziare il perdurante atteggiamento di disinteresse da parte del resistente nei confronti della propria figlia. Questo comportamento è stato pregiudizievole per la minore.
Il padre si è infatti reso irreperibile, non curandosi degli interessi della minore sin dai suoi primi anni di vita, se si considera che la figlia nasceva nel 2017 e solo due anni dopo, il padre abbandonava la diade madre-figlia trasferendosi altrove.
Le richieste avanzate dalla ricorrente devono essere fatte proprie dal Tribunale, infatti, non si può non tener conto della circostanza tale per cui il resistente non si sia costituito nel procedimento in oggetto.
Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile pagina 2 di 4 che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Risulta altresì opportuno continuare a far affidamento sul supporto offerto dai Servizi Sociali alla diade e, soprattutto, al minore nel rapporto padre- figlia, così che, qualora il padre dovesse manifestare il desiderio di incontrare la figlia, gli assistenti preposti al perseguimento del fondamentale interesse della minore, possano valutare la migliore modalità di realizzazione dei suddetti incontri.
Quanto alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento per la figlia, considerati i redditi delle parti, tenuto conto che la madre gestisce in via esclusiva la figlia, può accogliersi la domanda della ricorrente. Basti considerare che rispetto all'epoca del decreto di cui si chiede la modifica (2021) la minore aveva solo due anni;
dunque, il contributo al mantenimento della figlia cui era tenuto il padre era si rapportato alle diverse posizioni reddituali delle parti, ma anche e soprattutto, teneva conto delle esigenze della minore. Crescendo tali esigenze aumentano e, se si considera che la madre e costretta da sola a curare gli interessi materiali ed economici della bambina, pare opportuno aumentare a 350,00 euro mensili il contributo al mantenimento cui è obbligato il sig. CP_1
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto n.
6236/2021 del Tribunale di Bologna datato 07/06/2021, così provvede:
1) affida la minore in via super esclusiva alla madre, IG.ra Persona_1 Parte_2
, con possibilità di sottoscrivere in autonomia autorizzazioni in campo sanitario e
[...] scolastico e di svolgere le pratiche burocratiche, quali il rilascio ed il rinnovo di documenti;
2) dispone, qualora il padre manifestasse la volontà di incontrare la figlia, che tali incontri avvengano in modalità protetta, con l'ausilio dei Servizi Sociali competenti, che possano organizzare detti incontri nell'interesse preminente della minore.
3) dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di €.350,00, da versarsi anticipatamente al 1 di ogni mese, assegno da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo i dati
ISTAT, e da corrispondersi fino a quando la minore non avrà raggiunto, anche dopo la maggiore età, un'autonomia economica;
4) obbliga il padre e rimborsare alla madre il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, secondo quanto previsto dal Protocollo sulle Spese Straordinarie in pagina 3 di 4 materia di famiglia del Tribunale di Bologna, 2017 che integralmente si richiama.
5) dispone che eventuali assegni familiari e/o assegno unico se e in quanto spettanti vengano percepiti dalla IG.ra ; Parte_2
6) pone in capo al sig. le spese di lite nella misura di 3.000 euro oltre rimborso CP_1 forfettario, Iva, e cassa come per legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .5.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3034/2025 del Ruolo Generale promossa da (c.f. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Imola, Via Cavour n. 57, presso e nello studio dell'Avv. Giovanna Machirelli ricorrente contro c.f. ), CP_1 C.F._2 resistente contumace
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza del 14/10/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/03/2025 ha chiesto, a parziale Parte_1 modifica di quanto previsto dal decreto n. 6236/2021 del Tribunale di Bologna datato 07/06/2021, che:
a) fosse disposto l'affido super esclusivo della figlia alla madre;
b) fosse regolamentato il diritto di visita del padre, escludendo i pernottamenti della minore presso di lui;
c) fosse previsto in capo al padre pagina 1 di 4 l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando l'importo di 350,00 euro al mese oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 14/10/2025, si presentava solo parte ricorrente, mentre il resistente se pur regolarmente notificato, non si costituiva.
La causa veniva dunque rimessa al collegio per la decisione.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto da parte ricorrente nel ricorso in esame sia meritevole di accoglimento, in quanto rappresenta la realizzazione del preminente interesse della minore, la quale da anni, vive senza l'apporto della figura paterna nella sua vita.
Deve essere accolta la richiesta della ricorrente di ottenere l'affido esclusivo rafforzato della minore.
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017).
È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie non si può fare a meno di evidenziare il perdurante atteggiamento di disinteresse da parte del resistente nei confronti della propria figlia. Questo comportamento è stato pregiudizievole per la minore.
Il padre si è infatti reso irreperibile, non curandosi degli interessi della minore sin dai suoi primi anni di vita, se si considera che la figlia nasceva nel 2017 e solo due anni dopo, il padre abbandonava la diade madre-figlia trasferendosi altrove.
Le richieste avanzate dalla ricorrente devono essere fatte proprie dal Tribunale, infatti, non si può non tener conto della circostanza tale per cui il resistente non si sia costituito nel procedimento in oggetto.
Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile pagina 2 di 4 che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Risulta altresì opportuno continuare a far affidamento sul supporto offerto dai Servizi Sociali alla diade e, soprattutto, al minore nel rapporto padre- figlia, così che, qualora il padre dovesse manifestare il desiderio di incontrare la figlia, gli assistenti preposti al perseguimento del fondamentale interesse della minore, possano valutare la migliore modalità di realizzazione dei suddetti incontri.
Quanto alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento per la figlia, considerati i redditi delle parti, tenuto conto che la madre gestisce in via esclusiva la figlia, può accogliersi la domanda della ricorrente. Basti considerare che rispetto all'epoca del decreto di cui si chiede la modifica (2021) la minore aveva solo due anni;
dunque, il contributo al mantenimento della figlia cui era tenuto il padre era si rapportato alle diverse posizioni reddituali delle parti, ma anche e soprattutto, teneva conto delle esigenze della minore. Crescendo tali esigenze aumentano e, se si considera che la madre e costretta da sola a curare gli interessi materiali ed economici della bambina, pare opportuno aumentare a 350,00 euro mensili il contributo al mantenimento cui è obbligato il sig. CP_1
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto n.
6236/2021 del Tribunale di Bologna datato 07/06/2021, così provvede:
1) affida la minore in via super esclusiva alla madre, IG.ra Persona_1 Parte_2
, con possibilità di sottoscrivere in autonomia autorizzazioni in campo sanitario e
[...] scolastico e di svolgere le pratiche burocratiche, quali il rilascio ed il rinnovo di documenti;
2) dispone, qualora il padre manifestasse la volontà di incontrare la figlia, che tali incontri avvengano in modalità protetta, con l'ausilio dei Servizi Sociali competenti, che possano organizzare detti incontri nell'interesse preminente della minore.
3) dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di €.350,00, da versarsi anticipatamente al 1 di ogni mese, assegno da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo i dati
ISTAT, e da corrispondersi fino a quando la minore non avrà raggiunto, anche dopo la maggiore età, un'autonomia economica;
4) obbliga il padre e rimborsare alla madre il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, secondo quanto previsto dal Protocollo sulle Spese Straordinarie in pagina 3 di 4 materia di famiglia del Tribunale di Bologna, 2017 che integralmente si richiama.
5) dispone che eventuali assegni familiari e/o assegno unico se e in quanto spettanti vengano percepiti dalla IG.ra ; Parte_2
6) pone in capo al sig. le spese di lite nella misura di 3.000 euro oltre rimborso CP_1 forfettario, Iva, e cassa come per legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .5.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4