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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/09/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4381/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.”, vertente
TRA
(P.IV , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IV_1
difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Biagio Narciso (c.f.
- indirizzo pec: presso C.F._1 Email_1
il cui studio, in Caserta, alla via G.M. Bosco n. 49, è elett.te domiciliata.
opponente
E
(P.IV , in persona del legale Controparte_1 P.IV_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Stefano
Matetich (c.f ) - indirizzo pec: C.F._2
presso il cui studio, in Avellino, alla via Dante n. Email_2
50, è elett.te domiciliata
opposta
E
(P.IV ), in persona del legale rapp.te, e per essa Controparte_2 P.IV_3
(P.IV ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IV_4
rappresentata da (P.IV ), in persona del Controparte_4 P.IV_5
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, dagli avv.ti Fabrizio Cesare (c.f.
)- indirizzo pec: e Maria Gabriella Cesare C.F._3 Email_3
(c.f. )- indirizzo pec: presso il cui studio, C.F._4 Email_4
in Napoli, alla via F. Crispi n. 87, è elett.te domiciliata
opposta E
(c.f. ), nata ad [...] il CP_5 C.F._5
24.12.1988 e residente in [...].
CONTUMACE
E
( c.f. ), nato a [...] il Controparte_6 C.F._6
17.09.1964.
CONTUMACE
E
(C.F. e P.IV - Controparte_7 P.IV_6
indirizzo pec: Email_5
CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di pignoramento del 7.06.2021, la (e, per essa, la Controparte_2
mandataria , nella qualità di cessionaria -in forza di un Controparte_3 contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B- della CP_8
(già , azionava la procedura esecutiva immobiliare in
[...] Controparte_9
danno della della e di Controparte_1 Parte_1 [...]
, aventi la qualità di acquirenti di beni immobili dalla originaria mutuataria CP_5 [...]
Venivano pignorate le unità immobiliari site in Prata Principato Controparte_10
Ultra(AV) dettagliatamente descritte in atti.
Il credito della traeva origine da un contratto di mutuo ipotecario Controparte_8
fondiario con la società (redatto dal notaio in data Controparte_10 Per_1
5.05.2011- Rep. n. 159461-Racc.24863) e da un successivo atto di frazionamento del mutuo (redatto dal notaio in data 23.05.2013 Rep. n. 162270 Racc. n. 26970). Per_1
Nella procedura esecutiva immobiliare (R.G. 80/2021), chiedeva al CP_5
G.E. la sospensione dell'esecuzione, proponendo opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, II comma, c.p.c., deducendo l'illegittimità dell'esecuzione per l'omessa notifica del titolo esecutivo e per la mancata indicazione nell'atto di precetto.
pag. 2/6 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nella fase cautelare innanzi al GE solo la creditrice procedente che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Con autonomi ricorsi ex artt. 499 e ss., intervenivano nella procedura esecutiva e la SO.G.E.T. S.p.A.. Controparte_6 Controparte_7
Con ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c., la creditrice procedente proponeva, avverso l'intervento spiegato dalla SO.G.E.T., opposizione.
La aderiva all'opposizione spiegata dalla Parte_1 CP_5
Il G.E., con ordinanza del 1.03.2022, sospendeva la procedura esecutiva nei confronti della sola opponente e assegnava il termine di gg 60 per l'introduzione del CP_5
giudizio di merito.
L'ordinanza cautelare non veniva reclamata, né veniva introdotta la fase di merito.
Avverso tale ordinanza, la proponeva opposizione ai sensi degli artt. Parte_1
615 e 617 c.p.c., eccependo: 1) la carenza di legittimazione attiva della creditrice procedente attesa la mancata informativa della cessione del credito azionato;
-2)
l'omessa notifica del titolo esecutivo e la mancata indicazione nell'atto di precetto intimato;
- 3) l'incertezza del credito azionato;
-4) la mancata decadenza dal beneficio del termine;
-5) la violazione della legislazione sulla privacy.
In forza di tali motivi, l'opponente, in via preliminare, sollecitava la “estensione” della sospensione dell'esecuzione anche nei propri confronti. Nel merito, l'opponente chiedeva: 1) la declaratoria di carenza di legittimazione ad agire della Controparte_11
- 2) la declaratoria di nullità dell'intimato precetto;
- 3) la condanna della CP_2
al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, per lite temeraria. In
[...]
subordine, avanzava istanze di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. e ex art. 496 c.p.c. di riduzione del pignoramento.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2 insisteva nel rigetto dell'istanza di sospensiva e dell'opposizione.
Si costituivano, altresì, in giudizio la la quale si Controparte_1
associava alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva, e Controparte_6
che evidenziava di non aver interesse a resistere all'opposizione.
Con ordinanza in data 24.09.2022, il G.E. rilevava che l'opposizione spiegata dalla era inammissibile sia in quanto non proposta nelle forme di cui agli artt. Parte_1
615 e 617 c.p.c., sia in quanto tardiva ed infondata. Il GE rigettava l'istanza di pag. 3/6 sospensione dell'esecuzione e fissava il termine di gg 60 per l'introduzione del giudizio di merito, condannando l'opponente al rimborso delle spese in favore dell'opposta.
Avverso tale ordinanza non veniva proposto reclamo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ha dato inizio al Parte_1 giudizio di merito, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione, attesa l'erroneità della pronuncia del GE.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la Controparte_2 quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile ed infondata.
Si è, altresì, costituita la la quale ha chiesto di Controparte_1
essere estromessa dalla causa, attesa la propria carenza di legittimazione passiva. Ha dedotto di aver raggiunto un accordo con la creditrice procedente e unitamente alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c. ha prodotto l'ordinanza del GE di chiusura anticipata della procedura esecutiva immobiliare ai sensi dell'art. 164 bis c.p.c., chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la condanna dell'opponente alle spese del giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale.
, e la , benché ritualmente evocati in CP_5 Controparte_6 CP_7
giudizio, non si sono costituiti.
La causa è stata istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo della procedura esecutiva R.G.E.I. 80/21. Indi, all'udienza del
16.05.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è inammissibile per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di , di CP_5 CP_6
e della SO.GE.T. Costoro, benché ritualmente evocati in giudizio, non si sono
[...]
costituiti.
E' opportuno procedere alla qualificazione dell'azione spiegata.
L'opponente ha proposto motivi di opposizione riconducibili, in parte, all'art. 617 c.p.c.
(mancata notificazione del titolo esecutivo ed erronea indicazione del titolo esecutivo nell'atto di precetto intimato) e, in parte, all'art. 615 II comma c.p.c. (difetto di legittimazione della creditrice procedente e contestazioni relative alla vicenda contrattuale).
pag. 4/6 Orbene, come correttamente rilevato dal GE nell'ordinanza cautelare emessa in data 24.09.22, l'opposizione non è stata proposta ritualmente, ovvero con un atto di opposizione e/o una comparsa nel rispetto delle modalità indicate agli artt. 617 e 615
c.p.c., corredato di petitum e causa petendi, con allegazione di elementi di fatto e di diritto.
La si è limitata a depositare una comparsa nella fase sommaria Parte_1
azionata dall'opposizione agli atti esecutivi proposta ritualmente da . Con CP_5
tale comparsa ha soltanto chiarito di voler aderire alle conclusioni rassegnate dall'opponente avente una diversa posizione sostanziale. CP_5
Conseguentemente, irritualmente, l'odierna opponente richiedeva l'“estensione” nei suoi confronti del provvedimento di sospensione adottato all'esito dell'opposizione proposta dalla CP_5
A ciò si aggiunga che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è stata proposta tardivamente oltre il termine decadenziale di gg. 20 dalla data di notifica del pignoramento: il pignoramento veniva notificato all'odierna opponente in data 3.07.2021 e quest'ultima ha depositato la comparsa di cui sopra in data 24.01.22.
Tardiva ed inammissibile è anche l'opposizione depositata in data 5.05.22 avverso l'ordinanza emessa dal GE in data 1.03.22, comunicata il 4.04.22.
Parimenti inammissibili sono le istanze di riduzione del pignoramento e di conversione del pignoramento, anch'esse non proposte con autonomi atti processuali, secondo le modalità previste dalla legge, nel processo esecutivo.
In definitiva, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Giova rilevare che la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione ha carattere pregiudiziale e prevalente sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, che presuppone la ritualità dell'instaurazione del giudizio.
In ogni caso, va rilevato che, a seguito del decreto di chiusura della procedura esecutiva sopra meglio indicato, si è verificata la cessazione della materia del contendere per l'opposizione agli atti esecutivi, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
Sussistono gravi ragioni connesse alla natura in rito della decisione per compensare le spese di lite in ragione di metà. Per la restante metà le spese seguono la soccombenza, per cui l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite in pag. 5/6 favore delle parti costituite: la e l' Controparte_2 Controparte_1
[...]
Le spese sono liquidate in dispositivo in base alle tariffe di cui al D.M. 147/22, tenendo conto del valore della controversia (52.000,01 ad euro 260.000,00), con applicazione di valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Nulla va deciso per le spese, invece, nei rapporti fra l'attrice e le parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. dichiara l'opposizione inammissibile;
2. Compensa in ragione di metà le spese di lite;
3. condanna l'opponente, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore delle opposte, ed Controparte_2 Controparte_1
della restante metà delle spese di lite, che liquida nella somma di euro
[...]
3.526,00 per ciascuna parte opposta, oltre IV, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Avellino in data 19.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4381/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.”, vertente
TRA
(P.IV , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IV_1
difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Biagio Narciso (c.f.
- indirizzo pec: presso C.F._1 Email_1
il cui studio, in Caserta, alla via G.M. Bosco n. 49, è elett.te domiciliata.
opponente
E
(P.IV , in persona del legale Controparte_1 P.IV_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Stefano
Matetich (c.f ) - indirizzo pec: C.F._2
presso il cui studio, in Avellino, alla via Dante n. Email_2
50, è elett.te domiciliata
opposta
E
(P.IV ), in persona del legale rapp.te, e per essa Controparte_2 P.IV_3
(P.IV ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IV_4
rappresentata da (P.IV ), in persona del Controparte_4 P.IV_5
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, dagli avv.ti Fabrizio Cesare (c.f.
)- indirizzo pec: e Maria Gabriella Cesare C.F._3 Email_3
(c.f. )- indirizzo pec: presso il cui studio, C.F._4 Email_4
in Napoli, alla via F. Crispi n. 87, è elett.te domiciliata
opposta E
(c.f. ), nata ad [...] il CP_5 C.F._5
24.12.1988 e residente in [...].
CONTUMACE
E
( c.f. ), nato a [...] il Controparte_6 C.F._6
17.09.1964.
CONTUMACE
E
(C.F. e P.IV - Controparte_7 P.IV_6
indirizzo pec: Email_5
CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di pignoramento del 7.06.2021, la (e, per essa, la Controparte_2
mandataria , nella qualità di cessionaria -in forza di un Controparte_3 contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B- della CP_8
(già , azionava la procedura esecutiva immobiliare in
[...] Controparte_9
danno della della e di Controparte_1 Parte_1 [...]
, aventi la qualità di acquirenti di beni immobili dalla originaria mutuataria CP_5 [...]
Venivano pignorate le unità immobiliari site in Prata Principato Controparte_10
Ultra(AV) dettagliatamente descritte in atti.
Il credito della traeva origine da un contratto di mutuo ipotecario Controparte_8
fondiario con la società (redatto dal notaio in data Controparte_10 Per_1
5.05.2011- Rep. n. 159461-Racc.24863) e da un successivo atto di frazionamento del mutuo (redatto dal notaio in data 23.05.2013 Rep. n. 162270 Racc. n. 26970). Per_1
Nella procedura esecutiva immobiliare (R.G. 80/2021), chiedeva al CP_5
G.E. la sospensione dell'esecuzione, proponendo opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, II comma, c.p.c., deducendo l'illegittimità dell'esecuzione per l'omessa notifica del titolo esecutivo e per la mancata indicazione nell'atto di precetto.
pag. 2/6 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nella fase cautelare innanzi al GE solo la creditrice procedente che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Con autonomi ricorsi ex artt. 499 e ss., intervenivano nella procedura esecutiva e la SO.G.E.T. S.p.A.. Controparte_6 Controparte_7
Con ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c., la creditrice procedente proponeva, avverso l'intervento spiegato dalla SO.G.E.T., opposizione.
La aderiva all'opposizione spiegata dalla Parte_1 CP_5
Il G.E., con ordinanza del 1.03.2022, sospendeva la procedura esecutiva nei confronti della sola opponente e assegnava il termine di gg 60 per l'introduzione del CP_5
giudizio di merito.
L'ordinanza cautelare non veniva reclamata, né veniva introdotta la fase di merito.
Avverso tale ordinanza, la proponeva opposizione ai sensi degli artt. Parte_1
615 e 617 c.p.c., eccependo: 1) la carenza di legittimazione attiva della creditrice procedente attesa la mancata informativa della cessione del credito azionato;
-2)
l'omessa notifica del titolo esecutivo e la mancata indicazione nell'atto di precetto intimato;
- 3) l'incertezza del credito azionato;
-4) la mancata decadenza dal beneficio del termine;
-5) la violazione della legislazione sulla privacy.
In forza di tali motivi, l'opponente, in via preliminare, sollecitava la “estensione” della sospensione dell'esecuzione anche nei propri confronti. Nel merito, l'opponente chiedeva: 1) la declaratoria di carenza di legittimazione ad agire della Controparte_11
- 2) la declaratoria di nullità dell'intimato precetto;
- 3) la condanna della CP_2
al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, per lite temeraria. In
[...]
subordine, avanzava istanze di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. e ex art. 496 c.p.c. di riduzione del pignoramento.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2 insisteva nel rigetto dell'istanza di sospensiva e dell'opposizione.
Si costituivano, altresì, in giudizio la la quale si Controparte_1
associava alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva, e Controparte_6
che evidenziava di non aver interesse a resistere all'opposizione.
Con ordinanza in data 24.09.2022, il G.E. rilevava che l'opposizione spiegata dalla era inammissibile sia in quanto non proposta nelle forme di cui agli artt. Parte_1
615 e 617 c.p.c., sia in quanto tardiva ed infondata. Il GE rigettava l'istanza di pag. 3/6 sospensione dell'esecuzione e fissava il termine di gg 60 per l'introduzione del giudizio di merito, condannando l'opponente al rimborso delle spese in favore dell'opposta.
Avverso tale ordinanza non veniva proposto reclamo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ha dato inizio al Parte_1 giudizio di merito, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione, attesa l'erroneità della pronuncia del GE.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la Controparte_2 quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile ed infondata.
Si è, altresì, costituita la la quale ha chiesto di Controparte_1
essere estromessa dalla causa, attesa la propria carenza di legittimazione passiva. Ha dedotto di aver raggiunto un accordo con la creditrice procedente e unitamente alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c. ha prodotto l'ordinanza del GE di chiusura anticipata della procedura esecutiva immobiliare ai sensi dell'art. 164 bis c.p.c., chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la condanna dell'opponente alle spese del giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale.
, e la , benché ritualmente evocati in CP_5 Controparte_6 CP_7
giudizio, non si sono costituiti.
La causa è stata istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo della procedura esecutiva R.G.E.I. 80/21. Indi, all'udienza del
16.05.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è inammissibile per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di , di CP_5 CP_6
e della SO.GE.T. Costoro, benché ritualmente evocati in giudizio, non si sono
[...]
costituiti.
E' opportuno procedere alla qualificazione dell'azione spiegata.
L'opponente ha proposto motivi di opposizione riconducibili, in parte, all'art. 617 c.p.c.
(mancata notificazione del titolo esecutivo ed erronea indicazione del titolo esecutivo nell'atto di precetto intimato) e, in parte, all'art. 615 II comma c.p.c. (difetto di legittimazione della creditrice procedente e contestazioni relative alla vicenda contrattuale).
pag. 4/6 Orbene, come correttamente rilevato dal GE nell'ordinanza cautelare emessa in data 24.09.22, l'opposizione non è stata proposta ritualmente, ovvero con un atto di opposizione e/o una comparsa nel rispetto delle modalità indicate agli artt. 617 e 615
c.p.c., corredato di petitum e causa petendi, con allegazione di elementi di fatto e di diritto.
La si è limitata a depositare una comparsa nella fase sommaria Parte_1
azionata dall'opposizione agli atti esecutivi proposta ritualmente da . Con CP_5
tale comparsa ha soltanto chiarito di voler aderire alle conclusioni rassegnate dall'opponente avente una diversa posizione sostanziale. CP_5
Conseguentemente, irritualmente, l'odierna opponente richiedeva l'“estensione” nei suoi confronti del provvedimento di sospensione adottato all'esito dell'opposizione proposta dalla CP_5
A ciò si aggiunga che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è stata proposta tardivamente oltre il termine decadenziale di gg. 20 dalla data di notifica del pignoramento: il pignoramento veniva notificato all'odierna opponente in data 3.07.2021 e quest'ultima ha depositato la comparsa di cui sopra in data 24.01.22.
Tardiva ed inammissibile è anche l'opposizione depositata in data 5.05.22 avverso l'ordinanza emessa dal GE in data 1.03.22, comunicata il 4.04.22.
Parimenti inammissibili sono le istanze di riduzione del pignoramento e di conversione del pignoramento, anch'esse non proposte con autonomi atti processuali, secondo le modalità previste dalla legge, nel processo esecutivo.
In definitiva, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Giova rilevare che la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione ha carattere pregiudiziale e prevalente sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, che presuppone la ritualità dell'instaurazione del giudizio.
In ogni caso, va rilevato che, a seguito del decreto di chiusura della procedura esecutiva sopra meglio indicato, si è verificata la cessazione della materia del contendere per l'opposizione agli atti esecutivi, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
Sussistono gravi ragioni connesse alla natura in rito della decisione per compensare le spese di lite in ragione di metà. Per la restante metà le spese seguono la soccombenza, per cui l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite in pag. 5/6 favore delle parti costituite: la e l' Controparte_2 Controparte_1
[...]
Le spese sono liquidate in dispositivo in base alle tariffe di cui al D.M. 147/22, tenendo conto del valore della controversia (52.000,01 ad euro 260.000,00), con applicazione di valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Nulla va deciso per le spese, invece, nei rapporti fra l'attrice e le parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. dichiara l'opposizione inammissibile;
2. Compensa in ragione di metà le spese di lite;
3. condanna l'opponente, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore delle opposte, ed Controparte_2 Controparte_1
della restante metà delle spese di lite, che liquida nella somma di euro
[...]
3.526,00 per ciascuna parte opposta, oltre IV, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Avellino in data 19.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6