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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/12/2024, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 3820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 17/06/2024, da:
(CF: ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 proc. dom. avv. MEGNA SAVERIO, giusta procura in atti, e
(C.F.: ) nato ad [...] Parte_2 C.F._2
(BG) il 10/12/1971, con il proc. dom. avv. MEGNA SAVERIO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/06/2006 a MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG), in regime Per_ di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli nato a [...] il [...],
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]; Per_2 Per_3
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 2.12.2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 26.11.2024).
1 Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, tenuto conto delle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del 21.11.2024 per cui ichiarava: Parte_1
“io e il signor lavoriamo insieme, in quanto siamo entrambi titolari del Pt_2 ristorante SALOON GRILL di ORIO AL SERIO;
siamo soci entrambi della società titolare del ristorante, quindi dividiamo gli utili, in base alle mansioni, il signor guadagna Pt_2 un po' di più. Io guadagno circa 1.500,00 euro netti al mese. Noi andiamo d'accordissimo; io, a giugno 2025, mi trasferirò in un immobile a 500 metri di distanza dalla casa di Pt_2 per questo, riteniamo adeguato il collocamento alternato” e dichiarava Parte_2
“confermo quanto detto dalla signora Io guadagno circa 2.500,00 euro netti al mese. Pt_1
Io percepisco l'assegno unico di 600,00 al mese”, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1 [...] alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge. Pt_2
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONASTEROLO DEL
CASTELLO (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2006, atto n.3, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 17/06/2024, da:
(CF: ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 proc. dom. avv. MEGNA SAVERIO, giusta procura in atti, e
(C.F.: ) nato ad [...] Parte_2 C.F._2
(BG) il 10/12/1971, con il proc. dom. avv. MEGNA SAVERIO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/06/2006 a MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG), in regime Per_ di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli nato a [...] il [...],
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]; Per_2 Per_3
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 2.12.2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 26.11.2024).
1 Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, tenuto conto delle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del 21.11.2024 per cui ichiarava: Parte_1
“io e il signor lavoriamo insieme, in quanto siamo entrambi titolari del Pt_2 ristorante SALOON GRILL di ORIO AL SERIO;
siamo soci entrambi della società titolare del ristorante, quindi dividiamo gli utili, in base alle mansioni, il signor guadagna Pt_2 un po' di più. Io guadagno circa 1.500,00 euro netti al mese. Noi andiamo d'accordissimo; io, a giugno 2025, mi trasferirò in un immobile a 500 metri di distanza dalla casa di Pt_2 per questo, riteniamo adeguato il collocamento alternato” e dichiarava Parte_2
“confermo quanto detto dalla signora Io guadagno circa 2.500,00 euro netti al mese. Pt_1
Io percepisco l'assegno unico di 600,00 al mese”, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1 [...] alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge. Pt_2
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONASTEROLO DEL
CASTELLO (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2006, atto n.3, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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