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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13137 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 18/12/2025, all'esito di Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art.429 ,I c.CPC ,nella causa iscritta al n. 9369 /2025 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to Q. FIORINI Parte_1
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall' avv.to E. Controparte_1
CACCIATO IL
INPS, rappr.to e difeso dall'avv. R. PIERGENTILI.
resistenti
Opposizione ad intimazione di pagamento.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 13.3.2025 e regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso intimazione di pagamento n. 097202491319299307000, relativo ad avviso di addebito n.347 2023 0015324608000, per un totale di E.10.872,00; eccepiva di avere proposto opposizione avverso l'avviso di addebito e che era in attesa di sentenza;
rilevava che l'INPS aveva emesso l'avviso di addebito senza alcuna istruttoria;
concludeva accertarsi l'illegittimità dell'atto impugnato e dell'azione esecutiva e l'insussistenza dell'obbligo contributivo.
1 Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva , rilevando nel merito la correttezza dell'agire del concessionario;
chiedeva nel merito il rigetto delle domande.
Si costituiva in giudizio INPS, il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva ed evidenziava che nelle more era stata emessa la sentenza n.9061/25, a seguito della quale l'ente aveva sgravato parzialmente il debito, residuando , al netto di successivi versamenti, un dovuto di E.676,30; chiedeva quindi dichiararsi la legittimità della pretesa dell'ente per tale parte.
A seguito di istruttoria documentale, discussa la causa oralmente, questa è stata decisa con la presente sentenza.
L'INPS ha preso atto della intervenuta sentenza n. 9061/2025, depositata in questo giudizio il 5.12.2025, con la quale è stato annullato, tranne per ciò che concerne la somma di E.774,56, l'avviso di addebito posto alla base dell'atto impugnato.
Il ruolo era stato impugnato con ricorso depositato il 20.2.2024, a seguito di notifica dell'avviso di addebito in data 16.1.2024, ma l'esecuzione era proseguita con la consegna dello stesso all'esattore e la notifica dell'atto – datato 25.11.24- al debitore, fino a che è intervenuta in data 18.9.2025 la sentenza che ha annullato l'avviso di addebito.
Deve darsi atto come, con l'annullamento dell'avviso di addebito, sia venuta meno l'esecutività dell'atto posto alla base dell'intimazione impugnata, tant'è che l'INPS ha sgravato la somma (come dedotto nella memoria di costituzione).
Ma già alla data di impugnazione dell'avviso di addebito l'ente avrebbe potuto sospendere l'esecutività dell'atto ai sensi dell'art.28 D.lgs. n.46/99.
Ne consegue che deve dichiararsi la illegittimità dell'atto di intimazione impugnato per mancanza di un titolo esecutivo sottostante.
Ai fini delle spese, deve tenersi conto del fatto che sussiste la legittimazione passiva, sia dell' , quale soggetto che ha fatto sorgere in capo al Controparte_2 debitore l'onere della contestazione avendo notificato, come pure era suo dovere, il ruolo trasmessogli, sia dell'ente impositore, titolare della pretesa ormai sgravata, che non ha sospeso il ruolo ma lo ha trasmesso nonostante la impugnazione davanti al Tribunale, determinando l'obbligo per il concessionario di procedere nei confronti del debitore.
La S.C. ha chiarito che, in casi come questo, non può provvedersi sulle spese secondo il principio della soccombenza, quanto piuttosto secondo il principio della causalità, con la conseguenza che, mancando ragioni specifiche per compensare nei confronti di
[...]
, occorre condannare entrambe le parti in solido al pagamento Controparte_2 delle spese in favore del ricorrente (v. per tutte Cass. N. 15390/2018).
2 Le spese si liquidano come in dispositivo e vanno distratte in favore del legale dichiaratosi antistatario.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'atto impugnato;
condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E .1700,00, oltre 15%, Iva e Cap come per legge, da distrarsi.
Roma 18.12.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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