Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02099/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2025, proposto dai sigg.ri RI IE e SE LU, in proprio e quali legali rappresentanti della società EM S.r.l. nonché dalle sig.re AE DI e NA US, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Police e Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia.
contro
Comune di Montecorvino Rovella, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Murino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del sig. MA IA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Montecorvino Rovella del 10 febbraio 2025, prot. n. 2512/2025, recante “ingiunzione alla demolizione art. 31, comma 2 del d.p.r. 380/01 e s.m.i. - opere realizzate in assenza di titoli edilizi alla frazione macchia - Ditta: Società EM S.r.l.” e, ove occorrer possa, della comunicazione di avvio del relativo procedimento del 16 dicembre 2024, prot. 22034, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto e/o non adottato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecorvino Rovella;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. ER RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari di una porzione di terreno ubicata nel Comune di Montecorvino Rovella alla frazione Macchia, identificata al Foglio 23 particelle nn. 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431 e 85.
1.1 In data 30.05.2007 attivavano la procedura di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i. per la variazione della destinazione urbanistica dell’area, presentando contestualmente al Comune un progetto per la “ Realizzazione di un Opificio Commerciale per attività produttiva polivalente alla località Macchia S.S. 164 – Montecorvino Rovella (SA)” sull’area distinta in catasto al Foglio n. 23, particelle nn. 17-85.
1.2. Conclusasi favorevolmente la Conferenza di Servizi all’uopo indetta, con delibera n. 17 del 16.06.2008, il Comune approvava la modifica della destinazione d’uso della proprietà in “Zona D-Industriale Artigianale” per l’insediamento di un’attività commerciale di media distribuzione e, in data 04.03.2010, rilasciava quindi alla società EM s.r.l., dei sig.ri RI IE e SE LU il Provvedimento Unico Conclusivo per “ la costruzione di un Opificio Commerciale di Media Distribuzione di vendita (Supermercato) alla località Macchia di Montecorvino Rovella, sull’area distinta in catasto terreni al foglio n° 23, particelle nn. 1426 (ex 17/a) – 1428 (ex 17/c) – 1430 (ex 17/e) n° 85 (fabbricato rurale con corte annessa di mq. 280) ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i.”, autorizzando contestualmente “l’apertura di una media Struttura di Vendita, tipologia M1/AM, alla via Volte delle Vigne della frazione Macchia del Comune di Montecorvino Rovella, ai sensi dell’ex art. 5 del DPR 447/98, 4 per una superficie complessiva dell’esercizio di mq. 1430, di cui mq. 980 alimentari e mq. 450 non alimentari ”.
2. A questo punto la società Macchia Supermercato S.r.l., proprietaria del fondo limitrofo, impugnava il provvedimento concessorio rilasciato, ottenendo ragione in primo e secondo grado; in particolare nella definitiva sentenza n. 27/2016 il Consiglio di Stato statuiva in ordine alla specifica zona l’impossibilità di realizzare l’insediamento produttivo de quo in ragione della dichiarata illegittimità del presupposto procedimento di variante urbanistica semplificata.
3. A nulla era valsa l’impugnazione per revocazione proposta dal Comune che si era conclusa con la sentenza n. 4972/2020; cosicché l’area classificata “zona E3-Agricola ordinaria” era divenuta definitivamente inidonea alla realizzazione dell’opificio (zona E3, piuttosto che determinare la sua trasformazione in Zona D2, dell’area in frazione Macchia) .
4. La destinazione veniva peraltro confermata con la modifica al PUC intervenuta con delibera G.C. n. 171/2019, impugnata dagli attuali ricorrenti con ricorso respinto con la sentenza n. 2174/2022 del 01/08/2022 con la quale questo Tribunale ha ritenuto legittime le scelte operate dal Comune.
5. Per completezza espositiva occorre rammentare che gli odierni ricorrenti hanno proposto innanzi al Tribunale civile di Salerno un’ ulteriore azione avverso l’amministrazione comunale, ad oggi ancora pendente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell’asseritamente lesivo annullamento del titolo edilizio precedentemente rilasciato.
6. Venendo all’attuale giudizio esso muove dall’impugnazione dell’ordinanza n. 2512/2025 con la quale il Comune, definita ormai come illegittima, sulla scorta delle vicende fin qui sunteggiate, la realizzazione dei manufatti ancora esistenti sui luoghi di causa, ai sensi dell’art. 31, co. 2 del D.P.R. n. 380/2001 ha ingiunto EM la demolizione di quelli medio tempore edificati in forza dell’ ormai definitivamente annullato permesso di costruire.
6.1 Con il primo motivo di ricorso la società ha lamentato la mancata valutazione da parte dell’amministrazione resistente dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 38 TUED in luogo dell’art. 31 TUED. Tanto, a suo dire, in considerazione della legittima aspettativa maturata dal privato circa la legittimità del titolo edilizio rilasciato e poi annullato. In particolare ha così rubricato la doglianza: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 38 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nonché degli artt. 1, 2, 3, 10 e della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost. e dell’art. 1, I Protocollo addizionale CEDU – Eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria, sproporzionalità, abnormità, erroneità e carenza nella motivazione non avendo il Comune motivato l’ordine di ingiunzione alla demolizione secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 38 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. – Ingiustizia manifesta .
6.2 Con il secondo motivo di censura parte ricorrente ha invece dedotto l’inadeguato riscontro del Comune alle osservazioni mosse nel procedimento dal legale rappresentante della società e rassegnate nelle memorie presentate ai sensi degli artt. 10 e 10-bis della L. n. 241/1990. La doglianza è stata così rubricata: “II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 38 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nonché degli artt. 1, 2, 3, 7, 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere per difetto e carenza della motivazione, avendo il Comune omesso di motivare l’ordine di demolizione sulla base delle memorie endoprocedimentali prodotte dagli odierni ricorrenti ex art. 10, comma1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
6.3 Con la terza e ultima censura, rubricata “ III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché degli artt. 1, 2, 3, 10 e della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della motivazione, avendo il Comune omesso ogni valutazione inerente il legittimo affidamento venutosi a formare nei confronti dei ricorrenti per il cospicuo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione degli interventi e l’ingiunzione alla demolizione” , i ricorrenti hanno in sintesi rilevato la lesione della tutela dell’affidamento ingenerato in ordine alla legittimità dell’annullato permesso di costruire, atteso che l’ordinanza impugnata è stata emanata trascorsi circa quindici anni dal relativo rilascio.
7. Si è costituita in giudizio per resistere l’amministrazione comunale la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha eccepito l’inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui al menzionato art. 38 TUED, stante l’insussistenza delle condizioni - addizionali e non alternative- richieste ex lege ai fini della sua applicazione; ha rilevato l’infondatezza del secondo motivo di censura stante l’impossibilità di qualificare la missiva prot. n. 22509 del 24.12.2024 a firma dei ricorrenti alla stregua di una memoria scritta ex art. 10 L. n. 241/1990, tenuto altresì conto della natura vincolata del procedimento amministrativo posto in essere; ha da ultimo sottolineato come l’affidamento non si coniughi con i procedimenti vincolati demolitori e osservato che, comunque, al momento della emissione dell’ingiunzione demolitoria i ricorrenti non potevano vantare alcuna posizione di affidamento incolpevole, essendosi nel tempo susseguiti molteplici atti negativi del procedimento incidenti sull’area di loro proprietà e sui provvedimenti previamente rilasciati, tutti peraltro confermati in sede giudiziale.
8. All’udienza pubblica del 4.12.2025, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
9. Il ricorso si rivela complessivamente infondato e va dunque respinto.
10. Privo di pregio si appalesa, anzitutto, il primo motivo di gravame con il quale i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità dell’ordinanza demolitoria per violazione di legge ed eccesso di potere, avendo il Comune omesso, a loro dire, di applicare la disciplina più favorevole prevista dall’art. 38 TUED in luogo del più gravoso art. 31 del medesimo testo unico sull’edilizia. L'art. 38 riguarda effettivamente l'ipotesi della realizzazione di interventi edilizi sulla base di un titolo edilizio poi annullato. Nello specifico, tuttavia, la norma prescrive che “in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale”.
10.1 Per respingere la doglianza basti già rilevare che la società ricorrente non ha mai presentato presso i competenti uffici comunali un’apposita istanza di cd. fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, non sussistendo altrimenti alcun obbligo in capo all’Amministrazione procedente di valutare ex officio la sussistenza dei relativi presupposti onde procedere alla relativa applicazione.
Com’è noto il potere di disporre la fiscalizzazione degli abusi ha valore eccezionale e derogatorio e deve essere inteso nel senso che non compete all'Amministrazione procedente valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se la misura possa essere applicata, incombendo, piuttosto sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso (T.A.R. Campania, Napoli, Campania sez. VI, 07/11/2023, n.6089).
Per quanto qui di interesse, costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio per cui la cd. fiscalizzazione dell’abuso prevista dall’art. 38 del TUED non è applicabile d’ufficio ma solo su istanza dell’interessato, motivata e documenta, potendo quest’ultimo anche trovare più conveniente rimuovere l’abuso piuttosto che sostenere i relativi oneri economici (sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere) (T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 27/09/2023, n.594).
10.2 Si aggiunga che, a tutto voler concedere, non sono neppure ravvisabili i presupposti applicativi dell’istituto di favor in parola, così come condivisibilmente rappresentato dall’Amministrazione resistente nei propri scritti difensivi.
Sul punto giova premettere che l’applicazione della fiscalizzazione sanante dell’abuso ex art. 38 d.P.R. 380/2001 richiede due distinte condizioni: a) impossibilità di rimozione di vizi meramente formali e procedurali alla base del pregresso annullamento del titolo edilizio; b) impossibilità della riduzione in pristino, da accertare all’esito di una verifica casistica che tenga conto delle peculiarità della fattispecie concretamente rilevante. Tali condizioni non appaiono tra loro alternative, dovendo entrambe coesistere in quanto concorrenti, e questo proprio in ragione della straordinarietà della misura della “ sanatoria pecuniaria ” in luogo dell’abbattimento (in tal senso, Corte Cost. 06/03/2025, n. 22).
In altre parole affinché possa correttamente applicarsi l’istituto in parola non solo è necessario che venga dimostrata l’effettiva impossibilità di demolire i contestati abusi (analogamente a quanto previsto per la fiscalizzazione di cui agli artt. 33 e 34 TUED), ma è altresì richiesto che non sia possibile, sulla base di una motivata valutazione, rimuovere i vizi delle procedure amministrative posti alla base dell’annullamento del titolo edilizio previamente rilasciato.
11.Il riferimento ad un vizio procedurale astrattamente convalidabile, dunque, delimita operativamente il campo semantico della successiva e connessa proposizione normativa riferita all’impossibilità di rimozione, dovendo per questa intendersi una impossibilità che attiene pur sempre ad un vizio che, sul piano astratto, sarebbe suscettibile di convalida, e che per le motivate valutazioni espressamente fatte dall’amministrazione, non risulta esserlo in concreto.
11.1 In argomento l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 17 del 07/09/2020, pronunciandosi in merito alla corretta esegesi della locuzione “ vizi delle procedure amministrative ” riprodotta all’art. 38 TUED, ha concluso nel senso che la disposizione in parola, che introduce all’evidenza un’ipotesi di convalida speciale rispetto a quella prevista dall’art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990 (consentendo per un verso di convalidare un atto già annullato e limitando, per un altro verso, la possibilità di convalida ai vizi di procedura), esclude espressamente i vizi sostanziali, segmentando così le cause di invalidità idonee a giustificare l’operatività del temperamento più volte segnalato, in guisa da discernerle dagli altri vizi del provvedimento che, non attenendo al procedimento, involvono profili di compatibilità della costruzione rispetto al quadro programmatorio e regolamentare che disciplina l’ an e il quomodo dell’attività edificatoria. E tale orientamento è stato non soltanto seguito dalla successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “ In presenza di un annullamento del permesso di costruire per vizi sostanziali non può trovare applicazione l'art. 38 d.P.R. n. 380 del 2001, per cui la P.A. non dispone di alcun margine di discrezionalità ” (Consiglio di Stato sez. VI, 04/01/2023, n.136), ma successivamente fatto proprio dalla Corte Costituzionale la quale, con la recente e già citata decisione del 6 marzo 2025, n. 22, ha scandito l’indirizzo per cui “ l’espressione “vizi delle procedure” non si presta ad una molteplicità di significati, tale da abbracciare i “vizi sostanziali,” che esprimono invece un concetto ben distinto da quello di vizi procedurali e non in quest’ultimo potenzialmente contenuto, con la conseguenza di escludere la sanatoria nelle ipotesi di violazioni diverse da quelle formali procedurali ” (peraltro aderente in toto al suo precedente n. 209/2010).
12. Applicando ora le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di cui all’odierno giudizio, ne discende che la fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 non può certamente trovare applicazione nell’ipotesi, come quella di specie, in cui l’annullamento sia dipeso dall’accertato contrasto tra la destinazione dell'immobile e la disciplina urbanistica a esso applicabile, rappresentando quest’ultimo, a rigore, un vizio sostanziale del provvedimento. La norma di cui trattasi, in un delicato bilanciamento fra tutela dell'affidamento, tutela del territorio e tutela del terzo, consente, invero, che si producano, in conseguenza del pagamento di una sanzione pecuniaria, i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria, pur in presenza di un bene (formalmente) abusivo, purché comunque il titolo potesse in astratto essere rilasciato, stante la sostanziale conformità dell'opera alla disciplina urbanistica all'epoca vigente e a cui si correla l'affidamento del privato (Consiglio di Stato sez. II, 13/12/2024, n.10076).
12.1 Sicché, non potendo i ricorrenti, in mancanza di una specifica istanza, vantare alcuna pretesa in ordine al riconoscimento e all’applicazione d’ufficio dell’istituto in commento, in mancanza peraltro dei relativi presupposti ex lege previsti, il denunciato vizio di illegittimità della gravata ingiunzione ripristinatoria scandito nel primo motivo di ricorso si rivela del tutto infondato.
13. Analogamente, privo di qualsivoglia fondamento si appalesa il secondo motivo di gravame con il quale i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del provvedimento in epigrafe per violazione di legge ed eccesso di potere, rilevando l’insussistenza di una precipua motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni da loro opposte in ambito procedimentale.
13.1 Dall’esame della documentazione versata in atti si evidenzia come l’amministrazione resistente abbia condotto una doviziosa istruttoria procedimentale, avendo debitamente esplicitato, già nell’atto di comunicazione di avvio del procedimento, le ragioni sottese alla necessaria emanazione dell’ordine ripristinatorio gravato, anche alla luce delle pregresse vicende procedimentali e giudiziali, ivi debitamente richiamate, succedutesi nel tempo.
13.2 Neppure si ravvisa la dedotta incongruenza tra il riscontro comunale e le osservazioni di parte depositate in seno al procedimento amministrativo; sul punto basti rilevare che i ricorrenti, nella richiamata missiva del 24.12.2024, si limitavano a contestare, in via del tutto generica, l’insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della minacciata misura demolitoria, oltre che la sua “ incoerenza in termini di proporzionalità e ragionevolezza ”, richiamando altresì la possibilità di addivenire ad una transazione tenuto conto della pendenza del giudizio risarcitorio innanzi al Tribunale ordinario e di cui si è fatto richiamo in narrativa. Sicché, se è pur vero che, in circostanze analoghe a quelle di causa, sussiste in capo all’amministrazione procedente un rafforzato onere motivazionale in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni ex art. 10 L. 241/1990, è altresì vero che allorquando, come nella vicenda odierna, le contestazioni di parte risultino scarne e generiche, è sufficiente che dalla motivazione del provvedimento finale si possa evincere che l’amministrazione abbia tenuto in debito conto le osservazioni e le controdeduzioni di parte nella formazione della propria volontà, seppure ritenendole alla fine inconferenti, rectius inidonee a mutare l’esito del procedimento in fieri ( ex multis Consiglio di Stato sez. II, 12/07/2025, n.6121).
Di conseguenza, non si rinviene alcun vulnus sostanziale del giusto procedimento amministrativo, dovendosi pertanto reputarsi l’ordinanza gravata immune dal dedotto vizio di illegittimità.
14. Da ultimo è d’uopo rilevare l’infondatezza del terzo motivo di censura con il quale i ricorrenti hanno lamentato la violazione del principio del legittimo affidamento ingenerato in capo a loro in merito alla legittimità degli interventi costruttivi, realizzati in virtù del titolo edilizio annullato per contrasto con la disciplina urbanistica di riferimento e contestati dopo un lungo lasso di tempo con l’ordine ripristinatorio gravato.
14.1 E’ noto che l’affidamento nella legittimità dei provvedimenti dell’amministrazione e più in generale sulla correttezza del suo operato è riconosciuto dalla risalente giurisprudenza dell’Adunanza plenaria come situazione giuridica soggettiva tutelabile attraverso il rimedio del risarcimento del danno (sentenze n. 6/2005 e 5/2008). L’affidamento è ormai considerato canone ordinatore dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero quelli che si instaurano nell’esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo.
14.2 Vale tuttavia precisare che, affinché possa ritenersi maturato in capo al privato un legittimo affidamento circa la legittimità dell’annullato provvedimento favorevole, occorre che questo sia ragionevole, id est incolpevole, potendo l’atteggiamento psicologico di quest’ultimo assurgere a fattore escludente della situazione giuridica soggettiva in parola. Richiamando il granitico orientamento del Consiglio di Stato, recentemente espresso nelle pronunce nn. 19 e 20 del 2021 dell’Adunanza Plenaria, “ la responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento ”.
14.3 Ciò posto giova evidenziare, per quanto qui di interesse, che se l’affidamento incolpevole non è certamente predicabile nel caso in cui è il privato ad avere indotto dolosamente l’amministrazione ad emanare il provvedimento illegittimo, neppure può ravvisarsi tout court tale situazione giuridica soggettiva in capo al medesimo soggetto nei casi in cui questo versi in colpa di grado inferiore a quello grave, non potendo essere trascurati i caratteri di specialità del diritto amministrativo rispetto al diritto comune, tra cui la centralità che nel primo assume la tutela costitutiva di annullamento degli atti amministrativi illegittimi, contraddistinta dal fatto che il beneficiario di questi assume la qualità di controinteressato nel relativo giudizio. Ed invero, con l’esercizio dell’azione di annullamento quest’ultimo è quindi posto nelle condizioni di conoscere la possibile illegittimità del provvedimento a sé favorevole, per giunta entro il ristretto arco temporale dato dal termine di decadenza entro cui, ai sensi dell’art. 29 cod. proc. amm., l’azione deve essere proposta, e di difenderlo. La situazione che viene così a crearsi induce, per un verso, ad escludere un affidamento incolpevole, dal momento che l’annullamento dell’atto per effetto dell’accoglimento del ricorso diviene un’evenienza non imprevedibile, di cui il destinatario non può non tenere conto ed addirittura da lui avversata allorché deve resistere all’altrui ricorso; per altro verso, porta ad ipotizzare un affidamento tutelabile solo prima della notifica dell’atto introduttivo del giudizio (cfr. Adunanze Plenarie nn. 19 e 20 del 2021 già richiamate).
In altri termini, allorquando il privato abbia avuto la possibilità di conoscere dell’illegittimità del provvedimento mediante l’instaurazione di un giudizio annullatorio da parte di altri, non può a ragione sostenersi che a seguito dell’esercizio dell’azione in parola questo possa continuare a maturare il preteso affidamento incolpevole circa la legittimità del titolo edilizio a lui stesso rilasciato, facendo valere tale situazione giuridica soggettiva al fine di addurre l’illegittimità del conseguenziale e vincolato ordine ripristinatorio emesso dalla competente amministrazione comunale o addirittura a fini risarcitori.
A tale ultimo proposito si rileva, peraltro, che, secondo un recente orientamento del Consiglio di Stato, che questo Collegio pure intende far proprio, “ La protezione della legittima aspettativa del privato riguardo alla validità del titolo edilizio costituisce un limite al potere dell'Amministrazione di ripristinare lo stato dei luoghi solo se l'opera non presenta aspetti di abusività dal punto divista sostanziale ” (Consiglio di Stato sez. VI, 04/06/2024, n.4997).
14.4 Ordunque, per escludere il rilievo dell’affidamento nel caso di specie, mette conto evidenziare, in primo luogo, che la società ricorrente aveva innanzitutto presentato il progetto edilizio da realizzare con lo strumento della variante urbanistica semplificata di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 447/1198, pur potendo ragionevolmente conoscere dell’impraticabilità del procedimento in parola in relazione alla cornice edilizia e urbanistica di riferimento; inoltre aveva potuto avvedersi da subito dell’eventuale illegittimità del titolo edilizio rilasciato, e dunque delle opere previste in virtù del medesimo, già a partire dalla proposizione del ricorso da parte della società confinante dinanzi a questo T.A.R. volta all’annullamento dei rilasciati atti di autorizzazione alla realizzazione dell’Opificio.
Va quindi esclusa la sussistenza di un legittimo affidamento in capo ai ricorrenti circa la regolarità ( recte : legittimità) degli interventi edilizi contestati con l’ordinanza demolitoria in epigrafe, tale da giustificare il domandato annullamento del provvedimento impugnato.
15. Conclusivamente, per tutte le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.
16. La peculiarità della vicenda trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
ER RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO