Art. 15.
A compimento della facolta' data al Governo del Re con l' articolo 5 della legge 22 luglio 1894, n. 347 , esso e' autorizzato a prendere accordi con le Societa' italiane delle strade ferrate del Mediterraneo e Meridionali per il pagamento anticipato delle annualita' complementari ancora dovute dal Tesoro, ai termini dell'articolo 9 delle convenzioni sottoscritte addi' 20 e 21 giugno 1888 ed approvate con la legge 20 luglio 1888, n. 5550 .
A compimento della facolta' data al Governo del Re con l' articolo 5 della legge 22 luglio 1894, n. 347 , esso e' autorizzato a prendere accordi con le Societa' italiane delle strade ferrate del Mediterraneo e Meridionali per il pagamento anticipato delle annualita' complementari ancora dovute dal Tesoro, ai termini dell'articolo 9 delle convenzioni sottoscritte addi' 20 e 21 giugno 1888 ed approvate con la legge 20 luglio 1888, n. 5550 .