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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17388 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 31456/2020 assunta in decisione all'udienza del
23.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(c.f. ) in proprio e nella qualità di procuratore Parte_1 C.F._1 generale dei fratelli (c.f. e Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) in forza di procura generale a rogito del Delegato Parte_3 C.F._3 alle funzioni notarili del Consolato Generale d'Italia in Norvegia, Dott. Persona_1 rep. 15/2019
(c.f. ), Parte_4 C.F._4 tutti in proprio e nella qualità di eredi di nata a [...] il Persona_2
28.08.1921 e deceduta a Roma il 5.03.2019, rappresentati e difesi dagli avv.ti Basilio ER,
TU ER, RI ER e ND DI AG ed elettivamente domiciliati in
Roma, Viale Angelico n. 301, presso lo studio degli avv.ti Basilio ER, TU ER e
RI ER, in forza di procura in calce all'atto di citazione attori
E
AVV. (c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._5
Roma, Largo dei Lombardi n. 4, presso e nello studio degli avv.ti Paolo Pascazi e Gregorio
Arena che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
(p. iva ) in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, scala VIII, presso lo studio dell'avv. Prof. Marco Catelli che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Terza chiamata
1 oggetto: risarcimento danni – amministrazione di sostegno. conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare le irregolarità compiute dall'Avv. sia relativamente all'abusivo sconfinamento del Controparte_1 proprio immobile sito in Roma alla Via Aterno n. 15, interno n. 10, in quello all'epoca di proprietà della
Signora sito in Roma alla Via Aterno n. 15, interno n. 9, sia relativamente alla Persona_2 gestione del patrimonio della Sig.ra durante il periodo in cui il convenuto ha svolto Persona_2
l 'Ufficio di Amministratore di Sostegno della predetta Signora e, per l'effetto, Persona_2 condannarlo al pagamento in favore degli attori, in proprio e quali eredi della medesima Sig.ra
della somma di € 488.685,72, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di Persona_2 giustizia, oltre gli interessi legali. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per parte convenuta: “Voglia il giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra illustrati, e previo differimento della prima udienza per autorizzare la chiamata in causa della
[...] ai sensi dell'art. 269 c.p.c.: - rigettare le domande attoree in quanto inammissibili Controparte_3
e comunque totalmente infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertata e dichiarata l'esistenza della garanzia assicurativa discendente dalla polizza n. 1/39087/122/160929784 Controparte_3 condannare la stessa a tenere indenne e manlevare il da quanto dovesse essere Controparte_1 condannato a pagare agli attori. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, liquidati in base al D.M. 55/2014.”
Per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare e pregiudiziale, previo accertamento della copertura assicurativa invocata, accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di avviso e di salvataggio da parte dell'assicurato con ogni conseguenza di legge
e di contratto;
in via principale, ove si ritenesse di superare le eccezioni che precedono, rigettare tutte le domande svolte dagli odierni attori nei confronti dell'assicurato, per essere le stesse, così come proposte, infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nell'ipotesi non creduta di accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'Avv. previa verifica dell'esistenza della Controparte_1 copertura assicurativa e della operatività del contratto, riservato gravame, addebitare all'
[...]
l'onere risarcitorio/indennitario derivante dai danni effettivamente accertati e CP_2 quantificati in corso di giudizio all'esito dell'istruttoria espletanda, esclusivamente attribuibili all'attività svolta dall'assicurato quale Amministratore di Sostegno, nel rispetto delle condizioni di polizza, dei massimali, delle franchigie e degli scoperti di polizza previsti da contratto e sempre previo accertamento del rispetto degli obblighi contrattuali e di legge da parte dello stesso nella sua qualità di parte assicurata ed eventuale riduzione della obbligazione di garanzia per le ragioni esposte;
con vittoria di spese e funzioni di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_1 procuratore generale dei fratelli e nonché Parte_2 Parte_3
hanno citato in giudizio l'avv. per ivi sentire accertare la Parte_4 Controparte_1 violazione dei doveri di parte convenuta quale amministratore di sostegno della compianta
(nata a [...] il [...] e deceduta a Roma il 5.03.2019,) in Persona_2 relazione ai fatti descritti in narrativa e per l'effetto emettere statuizione di condanna a carico del convenuto al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non subiti da parte attrice nella misura di euro 488.685,72, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A sostegno della domanda gli attori hanno esposto che:
- sono eredi di per la quale, con decreto del 09.08.2011, il Giudice Persona_2 tutelare di Roma nominava quale amministratore di sostegno, l'avv. , Controparte_1 soggetto estraneo alla famiglia;
- negli ultimi anni , in occasione delle periodiche visite alla zia, constatava un Parte_1 netto e progressivo peggioramento delle sue condizioni, la quale appariva ormai priva della capacità di intendere e di volere. Per tali ragioni, provvedeva a farla sottoporre a visita specialistica da parte della dott.ssa , neurologa presso l'Ospedale San Filippo Per_3
Neri, la quale rilevava che “affetta da demenza tipo Alzheimer appare Persona_2 vigile, non collaborante, esegue solo alcuni ordini semplici (apri gli occhi), l'espressione verbale si limita a pochi monosillabi. Non mantiene la posizione eretta e non compie alcun movimento in maniera autonoma”;
- , apprendeva poi, da – colf di Parte_1 Persona_4 Persona_2 dall'08.01.1987 sino al decesso di quest'ultima - una circostanza, di cui non aveva mai avuto notizia alcuna, al pari dei propri familiari, ovverosia che intorno all'anno 2012 erano stati effettuati dei lavori edili nell'immobile sito in Roma alla Via Aterno n. 15, presso cui risiedeva la zia, in particolare nella stanza/soffitta posta al secondo piano, la quale appariva di dimensioni ridotte rispetto al passato. Conseguentemente, riteneva opportuno chiarire detta questione e incaricava il Geom. di effettuare un Persona_5 accertamento tecnico, all'esito del quale emergeva che nella stanza/soffitta posta al secondo piano dell'immobile della era presente una risega con riduzione di Per_2 consistenza della porzione di immobile in questione;
- , preoccupata dalle condizioni di salute della zia e dalla estrema fragilità che Parte_1 le dette condizioni comportavano, nonché anche desiderosa di verificare le ragioni e la regolarità dell'intervento edile eseguito nell'immobile, e ritenendo, altresì, più aderente agli interessi dell'amministrata che l'Amministrazione di Sostegno venisse affidata a un familiare, proponeva ricorso al Giudice tutelare di Roma chiedendo la sostituzione
3 dell'allora Amministratore di Sostegno, avv. , con sé medesima, Controparte_1 dichiarandosi disponibile a ricoprire l'ufficio gratuitamente;
- nel corso del procedimento instaurato a seguito del predetto ricorso, il Giudice tutelare disponeva CTU finalizzata alla verifica di quanto segnalato in ordine ai lavori effettuati nell'appartamento, all'esito del quale, a conferma di quanto rilevato dal consulente di parte, geom. , veniva accertato un illegittimo e abusivo sconfinamento, dall'anno Per_5
2012, in danno dell'appartamento dell'amministrata e, in particolare, della stanza/soffitta posta al secondo piano, ad opera dell'immobile confinante, di proprietà dell'allora amministratore di sostengo e odierno convenuto, Avv. ; Controparte_1
- dalla disamina dei rendiconti sino a quel momento depositati e approvati emergevano plurime irregolarità e gravi criticità nella gestione patrimoniale dell'amministrata
(mancanza di estratti conto bancari per interi periodi, operazioni di smobilizzo e reinvestimento titoli prive di motivazione e documentazione, spese non giustificate e fatture sospette, oltre all'assenza di rendicontazione per il periodo dal 01.02.2013 al
03.12.2013). Conseguentemente, non era possibile ricostruire con chiarezza né la situazione patrimoniale iniziale, né quella finale della beneficiaria;
- il Giudice tutelare, all'esito dell'istruttoria, adottava decreto con il quale sostituiva l'amministratore di sostegno con altro professionista estraneo alla famiglia;
- , ritenendo erroneo e illegittimo il provvedimento in questione proponeva Parte_1 reclamo al Collegio della Sezione Nona Civile del Tribunale di Roma per le seguenti ragioni: 1) omessa adozione di qualsivoglia provvedimento in ordine alle irregolarità riscontrate nei rendiconti;
2) omessa adozione di qualsivoglia provvedimento in ordine all'abuso edilizio perpetrato in danno dell'immobile dell'amministrata; 3) non condivisibilità delle ragioni poste a fondamento della sostituzione dell'amministratore di sostegno in quanto adottata non per le gravi ed evidenti irregolarità riscontrate ma per una asserita difficoltà di rapporti con la pronipote dell'amministrata;
- in data 05.03.2019, nelle more del procedimento di reclamo, decedeva;
Persona_2
- all'udienza del 16.05.2019, innanzi al Collegio della Sezione Nona Civile del Tribunale di
Roma, l'avv. Basilio ER, procuratore dell'odierna attrice, dichiarava il decesso di ed evidenziava gravi irregolarità gestionali ed edilizie attribuite Persona_2 all'Avv. . In considerazione della rilevanza penale delle condotte segnalate, CP_1 chiedeva l'applicazione dell'art. 334, comma 4, c.p.p., che impone la trasmissione al
Pubblico Ministero di fatti configuranti reati perseguibili d'ufficio;
- il Tribunale, con provvedimento adottato nella camera di Consiglio del 20.06.2019 e comunicato in data 27.07.2019, dando atto del parere negativo del Pubblico Ministero, limitatosi a rilevare l'inammissibilità del reclamo, dichiarava cessata la materia del
4 contendere senza pronunciarsi sulla istanza di applicazione dell'art. 334, comma 4, del c.p.p.;
- nelle more della decisione del giudice tutelare, presentava istanza urgente affinché venisse autorizzato il rilascio di copia dei rendiconti e delle richieste di autorizzazione presentate dall'avv. al giudice tutelare per i lavori straordinari e per gli investimenti e CP_1 disinvestimenti di titoli con le relative autorizzazioni;
- in data 06.08.2019 unitamente ai fratelli, presentava denuncia alla Procura della
Repubblica di Roma, esponendo l'intera vicenda e chiedendo l'accertamento in ordine alla commissione dei reati di cui agli artt. 314 c.p. (peculato), 640 c.p. e 61 nn. 7 e 11 (truffa aggravata); 591 c.p. (abbandono di persona incapace); art. 44, co.1 lett. b) d.p.r. 380/2001
(abuso edilizio) e a seguito della già menzionata denuncia veniva istaurato il procedimento penale n.r.g. 34847/19, pendente presso la Procura del l a Repubblica di
Roma, P.M. Dott.ssa Neri;
- in data 02.07.2019 veniva inviata a mezzo PEC e raccomandata A/R, una diffida all'avv.
, contestandogli, ancora una volta, la commissione di gravi condotte sia in ordine CP_1 alla gestione dell'amministrazione di sostegno sia in ordine all'abuso edilizio perpetrato ai danni dell'amministrata, rimasta priva di riscontro;
- veniva, inoltre, promosso innanzi all'Organismo ADR Tiber s.r.l. di Roma n. 2 procedimento di mediazione conclusosi negativamente a causa dell'assenza del convenuto.
Gli attori hanno dedotto, dunque, che a causa delle illecite condotte dell'Amministratore di sostegno avv. , sono derivati danni per abuso e sconfinamento pari ad euro 9.454,00, CP_1 per le gravi irregolarità gestionali pari ad euro 443.234,72 e per i compensi liquidati all'amministratore di sostegno per euro 36.000,00 e così per complessivi euro 488.685,72, riservando di costituirsi parte civile nel procedimento penale per far valere i danni biologici e morali subiti dalla compianta Persona_2
2. Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio l'avv. contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare, il professionista convenuto ha respinto ogni addebito evidenziando che i rendiconti della gestione erano sempre stati approvati dal Giudice Tutelare e che i compensi gli erano stati regolarmente liquidati. Con riguardo allo sconfinamento edilizio, chiariva che – se avvenuto – non si era verificato durante il suo incarico e che l'immobile era stato venduto senza alcuna riduzione di valore. Sulle presunte irregolarità gestionali, di cui contestava l'esistenza, ribadiva che il Giudice Tutelare aveva approvato tutti rendiconti (salvo quelli del
2018 e dei primi giorni del 2019), che comunque non erano stati mai impugnati oltre ad essere supportati da evidenze documentali, oltre a liquidare il suo compenso. Infine, con riguardo
5 alla transazione con la collaboratrice domestica, spiegava che si era resa necessaria per regolarizzare una situazione di lavoro “in nero” iniziata ben prima del suo intervento ossia dal lontano 1989.
Comunque, per tuziorismo l'avv. ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in CP_1 causa della propria Compagnia con la quale aveva stipulato la Controparte_2 polizza n. 1/39087/122/160929784 per essere dalla stessa garantito e manlevato.
3. All'udienza del 23.06.2021 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicurativa del convenuto.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la contestando e Controparte_2 impugnando la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, associandosi alle difese dell'assicurato.
Con riguardo al rapporto assicurativo, la compagnia ha evidenziato l'operatività della polizza secondo il regime c.d. claims made con conseguente operatività della garanzia esclusivamente per le richieste pervenute nel periodo di validità contrattuale. Sul punto, ha dedotto l'assenza di idonea documentazione volta a comprovare che la richiesta degli eredi formulata Per_2 tra luglio e novembre 2019, rientrasse nel periodo di copertura, in quanto non era stata allegata la documentazione relativa alla copertura assicurativa del periodo che va dal
26.03.2019 al 26.03.2020. Inoltre, ha contestato la violazione dell'obbligo di avviso del sinistro previsto dall'art. 1913 c.c. con perdita e/o riduzione dell'indennizzo poiché l'avv. CP_1 non provvedeva ad informare tempestivamente la Compagnia dopo la ricezione della lettera del 03.07.2019 con cui veniva notiziato da della volontà di promuovere azione Parte_1 risarcitoria nei suoi confronti unitamente alla successiva procedura di mediazione del novembre 2019. Da ultimo, la compagnia ha ribadito l'operatività delle condizioni di polizza in tema di scoperto e franchigie con esclusione di copertura assicurativa in caso di responsabilità eventualmente derivata da violazioni commesse con dolo.
4. La causa è stata istruita mediante espletamento di interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU contabile depositata il 31.03.2025.
5. All'udienza del 23.07.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso si dirà.
7. L'odierno giudizio trae origine dalla domanda spiegata dagli attori per ivi sentire accertare la violazione dei doveri dell'avv. quale amministratore di sostegno della Controparte_1 compianta (nata a [...] il [...] e deceduta a Roma il Persona_2
5.03.2019,) in relazione ai fatti descritti in narrativa e per l'effetto emettere statuizione di condanna a carico del convenuto al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non
6 subiti da parte attrice nella misura di euro 488.685,72, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.
8. Orbene, con riguardo alla responsabilità dell'amministratore di sostegno, va premesso che l'amministrazione di sostegno è un istituto, disciplinato agli artt. 404-413 c.c., previsto per la tutela di quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Il testo legislativo, introdotto con la L. 9 gennaio 2004, n. 6, al fine di definire la disciplina applicabile all'amministratore di sostegno, richiama le norme dettate per il tutore, sia attinenti all'insediamento dell'amministratore, all'incapacità ed alla dispensa dall'ufficio, sia agli obblighi di natura gestoria e contabile.
Ai sensi dell'art. 382 c.c. cui l'art. 411 c.c. fa rinvio, il tutore deve amministrare e gestire il patrimonio del minore con la diligenza del cd. buon padre di famiglia.
Da tale disposizione, quindi, si evince che gli obblighi legali, compresi quelli inerenti alla gestione del patrimonio, che il tutore assume nei confronti del soggetto incapace, sono volti a tutelare e a realizzare l'esclusivo interesse di quest'ultimo, non anche di soggetti terzi, neppure ove si tratti di prossimi congiunti dell'interdetto, il che è, d'altronde, coerente con la ratio dell'intero istituto dell'interdizione, che mira ad assicurare adeguata protezione (v. art. 414 c.c.) al soggetto incapace di provvedere ai propri interessi e ciò, naturalmente, anche quando tali interessi siano contrastanti o addirittura potenzialmente pregiudicati dai comportamenti dei componenti del suo stesso nucleo familiare.
La responsabilità del tutore e dunque nel caso di specie dell'amministratore di sostegno nei confronti dell'amministrato, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è di natura contrattuale: al pari di quanto già previsto per il tutore ex art. 382 c.c., qualora l'amministratore di sostegno compia atti negligenti, dannosi in eccesso di potere rispetto a quanto stabilito nel decreto di nomina o addirittura in contrasto con gli interessi del beneficiario, potrà essere chiamato a rispondere degli effetti dannosi derivanti a carico di quest'ultimo a titolo di responsabilità contrattuale, posto che tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario intercorre un rapporto obbligatorio derivante dal decreto istitutivo, con ogni conseguenza in tema di onere della prova.
E' noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si
7 limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione". (Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
9. Nel caso di specie, è documentalmente dimostrato che con decreto del 09.08.2011, nell'ambito del procedimento r.g.n. 3375/2011, il Giudice tutelare di Roma nominava quale amministratore di sostegno di l'avv. , soggetto Persona_2 Controparte_1 estraneo alla famiglia (cfr. all. 3 atto introduttivo di parte attrice) e che lo stesso ebbe ad occuparsi della gestione patrimoniale del de cuius dal 09.08.2011 al 10.01.2019, stante la sopravvenuta sostituzione con l'avv. Terracciano Bianca Maria in forza del provvedimento emesso il 15.12.2018 dal Giudice Tutelare per la difficoltà dei rapporti tra l'avv. e CP_1
l'odierna attrice che avrebbe potuto incidere negativamente sulla salute Parte_1 dell'amministrata (v. all. 6 atto introduttivo di parte attrice).
In particolare, con il decreto di nomina del 09.08.2011, l'avv. , quale amministratore CP_1 di sostegno, ha assunto un'obbligazione ex lege, la cui fonte è individuabile nel provvedimento stesso, che gli attribuiva rappresentanza esclusiva e imponeva l'obbligo di rendiconto annuale al Giudice Tutelare.
10. Come noto, l'attività del tutore di un soggetto interdetto (o di amministratore di sostegno), oltre ad essere sottoposta, nei casi indicati all'art. 374 c.c., alla preventiva autorizzazione del
Giudice tutelare, è altresì oggetto, ex post, di uno specifico obbligo di rendicontazione periodico (precisamente, annuale, ai sensi dell'art. 380 c.c.), nonché di un obbligo di rendicontazione finale, all'atto della cessazione delle funzioni del tutore (ex artt. 385 e 386
c.c.).
Con riguardo all'approvazione del conto di cui all'art. 386 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che lo stesso “consta sostanzialmente di due parti di natura diversa, riguardando, la prima, relativa ai primi due commi, un procedimento di volontaria giurisdizione volto all'approvazione del rendiconto e, la seconda, regolata dal comma 3, l'ipotesi di mancata approvazione
o di contestazione del rendiconto medesimo, come previsto dall'art. 45 disp. att. c.c., comma 3, da verificare "nel contraddittorio degli interessati" (Cass. n. 9470/2000) e che, in ragione del rinvio pieno dell'art. 411 c.c. all'art. 386 c.c., il rendiconto finale della tutela o dell'amministrazione di sostegno (a differenza del rendiconto annuale che il giudice tutelare si limita di regola a vistare: v. art. 380 c.c.), data l'importanza che lo stesso riveste, in quanto atto conclusivo dell'amministrazione di beni altrui, va approvato dal giudice;
tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., ma non ricorribile per
8 cassazione (Cass. n. 17956/2008), dopo di che può eventualmente aprirsi un giudizio ordinario a cognizione piena affidato alle regole ordinarie, e dunque destinato a svolgersi prima dinanzi al Tribunale e poi alla Corte d'Appello (Cass. n. 4029/2022; prec. conf. n. 17956/2008).
L'art. 386, comma 3 c.c. funziona pertanto come una sorta di "atto di chiusura giudiziale", che segna il passaggio definitivo nella vicenda patrimoniale dell'Amministrazione di Sostegno, una volta accolto o rigettato il rendiconto, sia esso presente o assente (v. Cass. civile sez. I -
22/09/2025, n. 25878).
11. Nel caso in specie, sebbene agli atti vi sia l'approvazione da parte del Giudice Tutelare di una serie di rendiconti annuali predisposti dall'avv. (ad eccezione dei rendiconti CP_1
2018-2019 e di quello del 2013), deve evidenziarsi che il rendiconto finale non è stato redatto dal professionista convenuto, ma l'avv. Terracciano, nominata in sua sostituzione, ha depositato la relazione finale (doc. 9, fascicolo di parte attrice) ove segnala irregolarità gestionali dell'avv. , a cui ha allegato il rendiconto finale della gestione, stante CP_1
l'intervenuto decesso della beneficiaria Persona_2
Pertanto, la domanda formulata dagli attori, che deve qualificarsi come azione contrattuale esercitata iure hereditatis, è ammissibile.
Con riguardo alla domanda formulata iure hereditatis dagli odierni attori, questi ultimi, al fine di supportare la dichiarata qualità di nipoti della de cuius, hanno prodotto la dichiarazione di successione. Tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede e senza contestazioni delle controparti sul punto, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. 26/06/2018, n. 16814; Cass. civ. n. 22223/2014).
12. Passando alla disamina delle doglianze di parte attrice, la verifica di eventuali irregolarità nel corso della gestione dell'amministrazione di sostegno è stata demandata ad una CTU tecnico – contabile.
In particolare, dalla consulenza contabile depositata in data 31.03.2025 ed espletata dal dott.
è emerso che l'amministratore di sostegno convenuto ha effettuato Persona_6 numerose operazioni patrimoniali senza la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare, come prescritto dagli artt. 410 e 411 c.c., e che solo una autorizzazione è stata rinvenuta a fronte di ingenti movimentazioni. Inoltre, sono state riscontrate irregolarità gestionali (i.e. spese prive di idonea documentazione fiscale o con ricevute non conformi per importo) per un importo pari ad € 116.815,64, nonché spese eccedenti l'ordinaria amministrazione e non autorizzate dal Giudice Tutelare per € 237.002,95, con una perdita patrimoniale complessiva stimata in € 353.818,59.
9 Quanto all'abuso edilizio, la CTU ha confermato lo sconfinamento di 0,91 mq, ma ha escluso un danno economico concreto, poiché l'immobile è stato venduto dagli eredi per €1.000.000,00 senza riduzione di valore. Sono stati inoltre rinvenuti provvedimenti di liquidazione dei compensi per € 31.000,00 oltre oneri accessori, con addebiti complessivi pari a € 37.987,48.
13. Il convenuto, sul quale incombeva l'onere di provare il corretto adempimento delle obbligazioni ex lege derivanti dal suo incarico, non ha fornito elementi idonei a dimostrare la conformità della propria condotta, rilevando solamente l'approvazione di (taluni) rendiconti annuali.
Tuttavia, richiamando quanto detto sopra, l'approvazione dei rendiconti annuali non rende definitivi gli accertamenti sull'attività del tutore/amministratore di sostegno, essendo detta funzione demandata al rendiconto finale, che è stato invece depositato dall'avv. Terracciano nominato in sostituzione del professionista convenuto, evidenziando le irregolarità di gestione relativo al periodo amministrato dall'avv. . CP_1
Ebbene, le risultanze emerse dalla CTU, le cui conclusioni si condividono in quanto da quest'ultima possono trarsi tutti i dati finanche nei chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti, mostrano, invece, una condotta non conforme agli obblighi di diligenza e autorizzazione imposti dalla normativa, integrando una responsabilità per mala gestio ai sensi dell'art. 44 c.c.
14. Dall'interrogatorio formale degli attori è risultato che essi riponevano fiducia nell'operato del e che, nel 2018, erano emerse alcune circostanze poco chiare che indussero CP_1
a rivolgersi a dei legali per richiedere i rendiconti all'avv. . Parte_1 CP_1
Quanto alle prove testimoniali, è emerso, in particolare, che la teste – Persona_4 collaboratrice domestica di – veniva regolarmente retribuita durante il Persona_2 periodo in cui ricopriva l'incarico di amministratore di sostegno e che la sua CP_1 posizione lavorativa fu formalmente regolarizzata solo dopo la nomina del , CP_1 nonostante la stessa prestasse servizio sin dal 1989.
Quanto alle ulteriori deposizioni testimoniali concernenti i lavori eseguiti presso l'appartamento di e la gestione dei rendiconti da parte del , la disamina è Per_2 CP_1 superflua alla luce della produzione documentale in atti.
15. Ciò premesso, sulla base degli elementi probatori acquisiti e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio di natura tecnico-contabile, deve ritenersi accertata la responsabilità del , nella qualità di amministratore di sostegno, per le gravi CP_1 irregolarità gestionali.
Orbene, si ritiene che conseguenza diretta della mala gestio dell'amministratore di sostegno siano i danni accertati dal CTU e concernenti le spese prive di idonea documentazione fiscale o con ricevute non conformi per un importo di € 116.815,64, nonché le spese eccedenti
10 l'ordinaria amministrazione non autorizzate per €237.002,95, per un totale complessivo di
€353.818,59 a titolo di perdita patrimoniale.
A ciò si aggiungano le somme per i compensi indebitamente percepito dal convenuto pari a €
37.987,48.
Non andrà, invece, riconosciuto l'importo di € 52.000,00 corrisposto a titolo di transazione dagli attori a posto che come emerso dalle prove testimoniali durante Persona_4
l'amministrazione di sostegno la stessa veniva regolarmente retribuita. Inoltre, la stessa ha affermato di lavorare in nero ben prima che il assumesse il ruolo di amministratore CP_1 di sostegno.
Parimenti deve escludersi il danno per l'abuso edilizio in quanto come emerso dagli atti di causa e dalla consulenza tecnica, l'immobile è stato venduto dagli eredi al valore di
€1.000.000,00 senza alcuna riduzione di valore dello stesso con la conseguenza che nessun danno si è prodotto nella sfera giuridica patrimoniale dall'amministrata.
Si precisa infine che non costituisce oggetto del presente giudizio la domanda del risarcimento dei danni non patrimoniali posto che gli stessi attori nell'atto introduttivo si riservano di agire separatamente costituendosi parte civile nel procedimento penale (v.pag.
12-13 atto di citazione.)
Pertanto, la somma complessivamente dovuta da parte convenuta in favore di parte attrice, a titolo risarcitorio, ascende ad € 391.806,07 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo che deve essere corrisposta agli attori in parti uguali tra loro.
16. La domanda di garanzia.
Si premette che parte convenuta ha prodotto la polizza assicurativa multirischi (doc. 13 memoria ex art. 183, co.VI n. 2 c.p.c.; v. anche doc. 5 e 6 Compagnia deposito del 02.03.2022) con validità dal 26.03.2018 al 26.03.2019, poi prorogata di anno in anno fino al 26.03.2022 (v. doc. 14 memoria ex art. 183, co.VI n. 2 c.p.c.) e pertanto il sinistro è coperto dalla polizza in esame.
In merito alla domanda di garanzia proposta sulla base della polizza n.
1/39087/122/160929784 operante in regime claims made, la compagnia
[...]
ha sollevato l'eccezione di violazione degli obblighi di salvataggio Controparte_3 previsti dagli artt. 1913 e 1914 c.c., con conseguente esclusione o riduzione dell'obbligo di indennizzo ai sensi dell'art. 1915, co. 2 c.c. assumendo che il convenuto ha denunciato il sinistro solo in data 19.06.2020 (v. doc. 12 memoria ex art. 183, co.VI n. 2 c.p.c.), sebbene, dagli atti risulta che la prima diffida all'avv. è avvenuta in data 02.07.2019 inviata a mezzo CP_1
PEC e raccomandata A/R (all. 14 atto introduttivo), oltre a successive comunicazioni in data
10.07.2019 e in data 18.11.2019. Dunque, la denuncia del sinistro è avvenuta a distanza di quasi un anno rispetto a quando il convenuto ha avuto coscienza della diffida a suo carico,
11 mentre nel contratto di assicurazione è previsto l'obbligo di denuncia entro i 3 giorni ai sensi dall'art.
2.1 della polizza (v. p. 20 doc. 6 compagnia).
A tal riguardo, si rammenta che in caso di inadempimento dell'obbligo di salvataggio o di avviso, la polizza prevede all'art.
2.2 che “il contraente o l'assicurato, che dolosamente non adempie
l'obbligo di salvataggio, perde il diritto all'indennità. Se il contraente o l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Società ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.” Tale disposizione costituisce espresso richiamo all'art. 1915 c.c.
Sul punto, va osservato che in caso di omessa denuncia del sinistro all'assicuratore entro i termini indicati in polizza non consegue la perdita del diritto all'indennità, in assenza di previsioni normative o contrattuali in tal senso. L'omissione della denuncia comporta infatti le conseguenze di cui all'art. 1915 c.c. – richiamato espressamente dal succitato art.
2.2 delle condizioni generali di polizza –, e cioè la perdita dell'indennizzo nell'ipotesi di una condotta dolosa dell'assicurato, ovvero la riduzione dell'indennizzo nell'ipotesi di omissione colposa da parte dello stesso, dalla quale sia derivato un danno all'assicuratore.
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte "la previsione dell'art. 1915 c.c. distingue due ipotesi. L'una dolosa, l'altra colposa, di inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio e fa conseguire alla prima la perdita dell'indennizzo e alla seconda la riduzione della indennità, in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore. Per la prima ipotesi l'onere probatorio (dell'assicuratore) si esaurisce nella dimostrazione della natura dolosa dell'inadempimento, con la precisazione che per ritenere integrato il dolo non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo. Per l'ipotesi di inadempimento colposo (da presumersi in difetto della dimostrazione del carattere doloso), l'onere probatorio dell'assicuratore deve concernere, invece, la entità del pregiudizio sofferto per effetto del mancato avviso ed è funzionale alla riduzione della indennità da corrispondere all'assicurato. Deriva da quanto precede, pertanto, che ha senso parlare di onere probatorio sulla entità dei danni evitabili con il tempestivo avviso o sulla inevitabilità degli stessi nel solo caso di inadempimento colposo, atteso che, in ipotesi di inadempimento doloso l'indennizzo non è comunque dovuto, a prescindere dagli effetti – di preclusione o riduzione del danno - che sarebbero potuti derivare dall'inadempimento dell'obbligo di avviso" (Cass. 19.02.2016 n. 3264).
Ciò posto, nel caso in esame, la Compagnia assicurativa non ha allegato e neppure dimostrato il dolo dell'assicurato, essendosi limitata a dedurre la tardività della denuncia del sinistro e ad allegare la circostanza per cui il convenuto svolge la professione di avvocato, volendo con ciò dedurre l'unica presunzione di dolo. Tuttavia, a voler accertare il dolo sulla scorta di questa unica presunzione, significherebbe giungere alla medesima conclusioni per qualunque assicurato che abbia sottoscritto il contratto di assicurazioni consapevole delle clausole in esse contenute.
12 Si configura quindi un ritardo colposo, ma la compagnia assicurativa non ha nemmeno allegato un qualche profilo di pregiudizio da sé riportato per dare, eventualmente, rilevanza all'omissione colposa dell'avviso (art. 1915 co. 2 c.c.).
L'eccezione non può che essere rigettata. Pertanto, l'inadempimento del convenuto all'obbligo di avviso non comporta pertanto né la perdita del diritto all'indennità, né una sua riduzione.
Infine, la polizza deve ritenersi operativa nei limiti della franchigia e del massimale di polizza
(concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza per i danni corporali e materiali con un sottolimite di € 150.000,00 per le perdite patrimoniali. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 5% per ciascun sinistro con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00; cfr. allegato 6 del fascicolo art. 758)). Pt_5
L'obiezione contraria del convenuto, il quale ha dedotto di non avere espressamente accettato la suddetta limitazione non può trovare accoglimento in quanto sono le stesse condizioni particolari in cui è prevista la limitazione che consentono la copertura assicurativa dei danni derivanti dall'attività di tutore e amministratore di sostegno che sarebbe esclusa dall'art. 7 lett. y delle condizioni generali. Pertanto, è del tutto evidente che nel fare valere la copertura assicurativa per l'amministrazione di sostegno derivante dalle condizioni particolari l'avv.
non può ignorare le limitazioni suddette. CP_1
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e la parte convenuta va condannata a rifonderle a parte attrice così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. 147/2022 (applicabili in quanto in vigore dal 23.10.2022), in base al valore della causa
(decisum) ed all'attività difensiva svolta (cfr. art. 5, comma 2, D.M. 55/2014 e cfr. Cass. civ. sent. n. 22462/2019) con applicazione dei criteri medi.
La compagnia è tenuta a manlevare l'avv. da quanto da Controparte_2 CP_1 questi dovuto in favore di parte attrice e pertanto, in accoglimento della domanda di manleva, deve essere condannata a rifondere a quest'ultimo le spese di lite secondo i parametri sovra indicati.
Le spese di CTU per come liquidate nel corso del giudizio vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna l'avv. Controparte_1
al risarcimento del danno in favore di , in proprio e nella qualità
[...] Parte_1 di procuratore generale dei fratelli e nonché Parte_2 Parte_3
che si liquida in complessivi € 391.806,07, oltre interessi al tasso legale Parte_4
13 dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, da corrispondere agli attori in parti uguali tra loro;
- condanna l'avv. a rifondere , in proprio e nella qualità di Controparte_1 Parte_1 procuratore generale dei fratelli e nonché Parte_2 Parte_3
le spese di lite che si liquidano in € 22.457,00 oltre 15% per spese Parte_4 forfettarie, IVA e CAP come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta;
- accoglie la domanda di manleva proposta da Avv. nei confronti di Controparte_1
e per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne Controparte_4
l'assicurato delle somme da questi dovute in favore di parte attrice a titolo di risarcimento, oltre alle spese di lite e di CTU nei limiti della franchigia e del massimale di polizza
(concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza per i danni corporali e materiali con un sottolimite di € 150.000,00 per le perdite patrimoniali, con scoperto del 5% per ciascun sinistro e con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00);
- condanna a rifondere all'avv. le spese di lite Controparte_4 Controparte_1 che si liquidano in € 22.457,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, 11.12.2025
Il Giudice
Lucia RU
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 31456/2020 assunta in decisione all'udienza del
23.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(c.f. ) in proprio e nella qualità di procuratore Parte_1 C.F._1 generale dei fratelli (c.f. e Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) in forza di procura generale a rogito del Delegato Parte_3 C.F._3 alle funzioni notarili del Consolato Generale d'Italia in Norvegia, Dott. Persona_1 rep. 15/2019
(c.f. ), Parte_4 C.F._4 tutti in proprio e nella qualità di eredi di nata a [...] il Persona_2
28.08.1921 e deceduta a Roma il 5.03.2019, rappresentati e difesi dagli avv.ti Basilio ER,
TU ER, RI ER e ND DI AG ed elettivamente domiciliati in
Roma, Viale Angelico n. 301, presso lo studio degli avv.ti Basilio ER, TU ER e
RI ER, in forza di procura in calce all'atto di citazione attori
E
AVV. (c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._5
Roma, Largo dei Lombardi n. 4, presso e nello studio degli avv.ti Paolo Pascazi e Gregorio
Arena che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
(p. iva ) in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, scala VIII, presso lo studio dell'avv. Prof. Marco Catelli che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Terza chiamata
1 oggetto: risarcimento danni – amministrazione di sostegno. conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare le irregolarità compiute dall'Avv. sia relativamente all'abusivo sconfinamento del Controparte_1 proprio immobile sito in Roma alla Via Aterno n. 15, interno n. 10, in quello all'epoca di proprietà della
Signora sito in Roma alla Via Aterno n. 15, interno n. 9, sia relativamente alla Persona_2 gestione del patrimonio della Sig.ra durante il periodo in cui il convenuto ha svolto Persona_2
l 'Ufficio di Amministratore di Sostegno della predetta Signora e, per l'effetto, Persona_2 condannarlo al pagamento in favore degli attori, in proprio e quali eredi della medesima Sig.ra
della somma di € 488.685,72, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di Persona_2 giustizia, oltre gli interessi legali. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per parte convenuta: “Voglia il giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra illustrati, e previo differimento della prima udienza per autorizzare la chiamata in causa della
[...] ai sensi dell'art. 269 c.p.c.: - rigettare le domande attoree in quanto inammissibili Controparte_3
e comunque totalmente infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertata e dichiarata l'esistenza della garanzia assicurativa discendente dalla polizza n. 1/39087/122/160929784 Controparte_3 condannare la stessa a tenere indenne e manlevare il da quanto dovesse essere Controparte_1 condannato a pagare agli attori. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, liquidati in base al D.M. 55/2014.”
Per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare e pregiudiziale, previo accertamento della copertura assicurativa invocata, accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di avviso e di salvataggio da parte dell'assicurato con ogni conseguenza di legge
e di contratto;
in via principale, ove si ritenesse di superare le eccezioni che precedono, rigettare tutte le domande svolte dagli odierni attori nei confronti dell'assicurato, per essere le stesse, così come proposte, infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nell'ipotesi non creduta di accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'Avv. previa verifica dell'esistenza della Controparte_1 copertura assicurativa e della operatività del contratto, riservato gravame, addebitare all'
[...]
l'onere risarcitorio/indennitario derivante dai danni effettivamente accertati e CP_2 quantificati in corso di giudizio all'esito dell'istruttoria espletanda, esclusivamente attribuibili all'attività svolta dall'assicurato quale Amministratore di Sostegno, nel rispetto delle condizioni di polizza, dei massimali, delle franchigie e degli scoperti di polizza previsti da contratto e sempre previo accertamento del rispetto degli obblighi contrattuali e di legge da parte dello stesso nella sua qualità di parte assicurata ed eventuale riduzione della obbligazione di garanzia per le ragioni esposte;
con vittoria di spese e funzioni di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_1 procuratore generale dei fratelli e nonché Parte_2 Parte_3
hanno citato in giudizio l'avv. per ivi sentire accertare la Parte_4 Controparte_1 violazione dei doveri di parte convenuta quale amministratore di sostegno della compianta
(nata a [...] il [...] e deceduta a Roma il 5.03.2019,) in Persona_2 relazione ai fatti descritti in narrativa e per l'effetto emettere statuizione di condanna a carico del convenuto al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non subiti da parte attrice nella misura di euro 488.685,72, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A sostegno della domanda gli attori hanno esposto che:
- sono eredi di per la quale, con decreto del 09.08.2011, il Giudice Persona_2 tutelare di Roma nominava quale amministratore di sostegno, l'avv. , Controparte_1 soggetto estraneo alla famiglia;
- negli ultimi anni , in occasione delle periodiche visite alla zia, constatava un Parte_1 netto e progressivo peggioramento delle sue condizioni, la quale appariva ormai priva della capacità di intendere e di volere. Per tali ragioni, provvedeva a farla sottoporre a visita specialistica da parte della dott.ssa , neurologa presso l'Ospedale San Filippo Per_3
Neri, la quale rilevava che “affetta da demenza tipo Alzheimer appare Persona_2 vigile, non collaborante, esegue solo alcuni ordini semplici (apri gli occhi), l'espressione verbale si limita a pochi monosillabi. Non mantiene la posizione eretta e non compie alcun movimento in maniera autonoma”;
- , apprendeva poi, da – colf di Parte_1 Persona_4 Persona_2 dall'08.01.1987 sino al decesso di quest'ultima - una circostanza, di cui non aveva mai avuto notizia alcuna, al pari dei propri familiari, ovverosia che intorno all'anno 2012 erano stati effettuati dei lavori edili nell'immobile sito in Roma alla Via Aterno n. 15, presso cui risiedeva la zia, in particolare nella stanza/soffitta posta al secondo piano, la quale appariva di dimensioni ridotte rispetto al passato. Conseguentemente, riteneva opportuno chiarire detta questione e incaricava il Geom. di effettuare un Persona_5 accertamento tecnico, all'esito del quale emergeva che nella stanza/soffitta posta al secondo piano dell'immobile della era presente una risega con riduzione di Per_2 consistenza della porzione di immobile in questione;
- , preoccupata dalle condizioni di salute della zia e dalla estrema fragilità che Parte_1 le dette condizioni comportavano, nonché anche desiderosa di verificare le ragioni e la regolarità dell'intervento edile eseguito nell'immobile, e ritenendo, altresì, più aderente agli interessi dell'amministrata che l'Amministrazione di Sostegno venisse affidata a un familiare, proponeva ricorso al Giudice tutelare di Roma chiedendo la sostituzione
3 dell'allora Amministratore di Sostegno, avv. , con sé medesima, Controparte_1 dichiarandosi disponibile a ricoprire l'ufficio gratuitamente;
- nel corso del procedimento instaurato a seguito del predetto ricorso, il Giudice tutelare disponeva CTU finalizzata alla verifica di quanto segnalato in ordine ai lavori effettuati nell'appartamento, all'esito del quale, a conferma di quanto rilevato dal consulente di parte, geom. , veniva accertato un illegittimo e abusivo sconfinamento, dall'anno Per_5
2012, in danno dell'appartamento dell'amministrata e, in particolare, della stanza/soffitta posta al secondo piano, ad opera dell'immobile confinante, di proprietà dell'allora amministratore di sostengo e odierno convenuto, Avv. ; Controparte_1
- dalla disamina dei rendiconti sino a quel momento depositati e approvati emergevano plurime irregolarità e gravi criticità nella gestione patrimoniale dell'amministrata
(mancanza di estratti conto bancari per interi periodi, operazioni di smobilizzo e reinvestimento titoli prive di motivazione e documentazione, spese non giustificate e fatture sospette, oltre all'assenza di rendicontazione per il periodo dal 01.02.2013 al
03.12.2013). Conseguentemente, non era possibile ricostruire con chiarezza né la situazione patrimoniale iniziale, né quella finale della beneficiaria;
- il Giudice tutelare, all'esito dell'istruttoria, adottava decreto con il quale sostituiva l'amministratore di sostegno con altro professionista estraneo alla famiglia;
- , ritenendo erroneo e illegittimo il provvedimento in questione proponeva Parte_1 reclamo al Collegio della Sezione Nona Civile del Tribunale di Roma per le seguenti ragioni: 1) omessa adozione di qualsivoglia provvedimento in ordine alle irregolarità riscontrate nei rendiconti;
2) omessa adozione di qualsivoglia provvedimento in ordine all'abuso edilizio perpetrato in danno dell'immobile dell'amministrata; 3) non condivisibilità delle ragioni poste a fondamento della sostituzione dell'amministratore di sostegno in quanto adottata non per le gravi ed evidenti irregolarità riscontrate ma per una asserita difficoltà di rapporti con la pronipote dell'amministrata;
- in data 05.03.2019, nelle more del procedimento di reclamo, decedeva;
Persona_2
- all'udienza del 16.05.2019, innanzi al Collegio della Sezione Nona Civile del Tribunale di
Roma, l'avv. Basilio ER, procuratore dell'odierna attrice, dichiarava il decesso di ed evidenziava gravi irregolarità gestionali ed edilizie attribuite Persona_2 all'Avv. . In considerazione della rilevanza penale delle condotte segnalate, CP_1 chiedeva l'applicazione dell'art. 334, comma 4, c.p.p., che impone la trasmissione al
Pubblico Ministero di fatti configuranti reati perseguibili d'ufficio;
- il Tribunale, con provvedimento adottato nella camera di Consiglio del 20.06.2019 e comunicato in data 27.07.2019, dando atto del parere negativo del Pubblico Ministero, limitatosi a rilevare l'inammissibilità del reclamo, dichiarava cessata la materia del
4 contendere senza pronunciarsi sulla istanza di applicazione dell'art. 334, comma 4, del c.p.p.;
- nelle more della decisione del giudice tutelare, presentava istanza urgente affinché venisse autorizzato il rilascio di copia dei rendiconti e delle richieste di autorizzazione presentate dall'avv. al giudice tutelare per i lavori straordinari e per gli investimenti e CP_1 disinvestimenti di titoli con le relative autorizzazioni;
- in data 06.08.2019 unitamente ai fratelli, presentava denuncia alla Procura della
Repubblica di Roma, esponendo l'intera vicenda e chiedendo l'accertamento in ordine alla commissione dei reati di cui agli artt. 314 c.p. (peculato), 640 c.p. e 61 nn. 7 e 11 (truffa aggravata); 591 c.p. (abbandono di persona incapace); art. 44, co.1 lett. b) d.p.r. 380/2001
(abuso edilizio) e a seguito della già menzionata denuncia veniva istaurato il procedimento penale n.r.g. 34847/19, pendente presso la Procura del l a Repubblica di
Roma, P.M. Dott.ssa Neri;
- in data 02.07.2019 veniva inviata a mezzo PEC e raccomandata A/R, una diffida all'avv.
, contestandogli, ancora una volta, la commissione di gravi condotte sia in ordine CP_1 alla gestione dell'amministrazione di sostegno sia in ordine all'abuso edilizio perpetrato ai danni dell'amministrata, rimasta priva di riscontro;
- veniva, inoltre, promosso innanzi all'Organismo ADR Tiber s.r.l. di Roma n. 2 procedimento di mediazione conclusosi negativamente a causa dell'assenza del convenuto.
Gli attori hanno dedotto, dunque, che a causa delle illecite condotte dell'Amministratore di sostegno avv. , sono derivati danni per abuso e sconfinamento pari ad euro 9.454,00, CP_1 per le gravi irregolarità gestionali pari ad euro 443.234,72 e per i compensi liquidati all'amministratore di sostegno per euro 36.000,00 e così per complessivi euro 488.685,72, riservando di costituirsi parte civile nel procedimento penale per far valere i danni biologici e morali subiti dalla compianta Persona_2
2. Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio l'avv. contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare, il professionista convenuto ha respinto ogni addebito evidenziando che i rendiconti della gestione erano sempre stati approvati dal Giudice Tutelare e che i compensi gli erano stati regolarmente liquidati. Con riguardo allo sconfinamento edilizio, chiariva che – se avvenuto – non si era verificato durante il suo incarico e che l'immobile era stato venduto senza alcuna riduzione di valore. Sulle presunte irregolarità gestionali, di cui contestava l'esistenza, ribadiva che il Giudice Tutelare aveva approvato tutti rendiconti (salvo quelli del
2018 e dei primi giorni del 2019), che comunque non erano stati mai impugnati oltre ad essere supportati da evidenze documentali, oltre a liquidare il suo compenso. Infine, con riguardo
5 alla transazione con la collaboratrice domestica, spiegava che si era resa necessaria per regolarizzare una situazione di lavoro “in nero” iniziata ben prima del suo intervento ossia dal lontano 1989.
Comunque, per tuziorismo l'avv. ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in CP_1 causa della propria Compagnia con la quale aveva stipulato la Controparte_2 polizza n. 1/39087/122/160929784 per essere dalla stessa garantito e manlevato.
3. All'udienza del 23.06.2021 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicurativa del convenuto.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la contestando e Controparte_2 impugnando la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, associandosi alle difese dell'assicurato.
Con riguardo al rapporto assicurativo, la compagnia ha evidenziato l'operatività della polizza secondo il regime c.d. claims made con conseguente operatività della garanzia esclusivamente per le richieste pervenute nel periodo di validità contrattuale. Sul punto, ha dedotto l'assenza di idonea documentazione volta a comprovare che la richiesta degli eredi formulata Per_2 tra luglio e novembre 2019, rientrasse nel periodo di copertura, in quanto non era stata allegata la documentazione relativa alla copertura assicurativa del periodo che va dal
26.03.2019 al 26.03.2020. Inoltre, ha contestato la violazione dell'obbligo di avviso del sinistro previsto dall'art. 1913 c.c. con perdita e/o riduzione dell'indennizzo poiché l'avv. CP_1 non provvedeva ad informare tempestivamente la Compagnia dopo la ricezione della lettera del 03.07.2019 con cui veniva notiziato da della volontà di promuovere azione Parte_1 risarcitoria nei suoi confronti unitamente alla successiva procedura di mediazione del novembre 2019. Da ultimo, la compagnia ha ribadito l'operatività delle condizioni di polizza in tema di scoperto e franchigie con esclusione di copertura assicurativa in caso di responsabilità eventualmente derivata da violazioni commesse con dolo.
4. La causa è stata istruita mediante espletamento di interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU contabile depositata il 31.03.2025.
5. All'udienza del 23.07.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso si dirà.
7. L'odierno giudizio trae origine dalla domanda spiegata dagli attori per ivi sentire accertare la violazione dei doveri dell'avv. quale amministratore di sostegno della Controparte_1 compianta (nata a [...] il [...] e deceduta a Roma il Persona_2
5.03.2019,) in relazione ai fatti descritti in narrativa e per l'effetto emettere statuizione di condanna a carico del convenuto al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non
6 subiti da parte attrice nella misura di euro 488.685,72, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.
8. Orbene, con riguardo alla responsabilità dell'amministratore di sostegno, va premesso che l'amministrazione di sostegno è un istituto, disciplinato agli artt. 404-413 c.c., previsto per la tutela di quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Il testo legislativo, introdotto con la L. 9 gennaio 2004, n. 6, al fine di definire la disciplina applicabile all'amministratore di sostegno, richiama le norme dettate per il tutore, sia attinenti all'insediamento dell'amministratore, all'incapacità ed alla dispensa dall'ufficio, sia agli obblighi di natura gestoria e contabile.
Ai sensi dell'art. 382 c.c. cui l'art. 411 c.c. fa rinvio, il tutore deve amministrare e gestire il patrimonio del minore con la diligenza del cd. buon padre di famiglia.
Da tale disposizione, quindi, si evince che gli obblighi legali, compresi quelli inerenti alla gestione del patrimonio, che il tutore assume nei confronti del soggetto incapace, sono volti a tutelare e a realizzare l'esclusivo interesse di quest'ultimo, non anche di soggetti terzi, neppure ove si tratti di prossimi congiunti dell'interdetto, il che è, d'altronde, coerente con la ratio dell'intero istituto dell'interdizione, che mira ad assicurare adeguata protezione (v. art. 414 c.c.) al soggetto incapace di provvedere ai propri interessi e ciò, naturalmente, anche quando tali interessi siano contrastanti o addirittura potenzialmente pregiudicati dai comportamenti dei componenti del suo stesso nucleo familiare.
La responsabilità del tutore e dunque nel caso di specie dell'amministratore di sostegno nei confronti dell'amministrato, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è di natura contrattuale: al pari di quanto già previsto per il tutore ex art. 382 c.c., qualora l'amministratore di sostegno compia atti negligenti, dannosi in eccesso di potere rispetto a quanto stabilito nel decreto di nomina o addirittura in contrasto con gli interessi del beneficiario, potrà essere chiamato a rispondere degli effetti dannosi derivanti a carico di quest'ultimo a titolo di responsabilità contrattuale, posto che tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario intercorre un rapporto obbligatorio derivante dal decreto istitutivo, con ogni conseguenza in tema di onere della prova.
E' noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si
7 limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione". (Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
9. Nel caso di specie, è documentalmente dimostrato che con decreto del 09.08.2011, nell'ambito del procedimento r.g.n. 3375/2011, il Giudice tutelare di Roma nominava quale amministratore di sostegno di l'avv. , soggetto Persona_2 Controparte_1 estraneo alla famiglia (cfr. all. 3 atto introduttivo di parte attrice) e che lo stesso ebbe ad occuparsi della gestione patrimoniale del de cuius dal 09.08.2011 al 10.01.2019, stante la sopravvenuta sostituzione con l'avv. Terracciano Bianca Maria in forza del provvedimento emesso il 15.12.2018 dal Giudice Tutelare per la difficoltà dei rapporti tra l'avv. e CP_1
l'odierna attrice che avrebbe potuto incidere negativamente sulla salute Parte_1 dell'amministrata (v. all. 6 atto introduttivo di parte attrice).
In particolare, con il decreto di nomina del 09.08.2011, l'avv. , quale amministratore CP_1 di sostegno, ha assunto un'obbligazione ex lege, la cui fonte è individuabile nel provvedimento stesso, che gli attribuiva rappresentanza esclusiva e imponeva l'obbligo di rendiconto annuale al Giudice Tutelare.
10. Come noto, l'attività del tutore di un soggetto interdetto (o di amministratore di sostegno), oltre ad essere sottoposta, nei casi indicati all'art. 374 c.c., alla preventiva autorizzazione del
Giudice tutelare, è altresì oggetto, ex post, di uno specifico obbligo di rendicontazione periodico (precisamente, annuale, ai sensi dell'art. 380 c.c.), nonché di un obbligo di rendicontazione finale, all'atto della cessazione delle funzioni del tutore (ex artt. 385 e 386
c.c.).
Con riguardo all'approvazione del conto di cui all'art. 386 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che lo stesso “consta sostanzialmente di due parti di natura diversa, riguardando, la prima, relativa ai primi due commi, un procedimento di volontaria giurisdizione volto all'approvazione del rendiconto e, la seconda, regolata dal comma 3, l'ipotesi di mancata approvazione
o di contestazione del rendiconto medesimo, come previsto dall'art. 45 disp. att. c.c., comma 3, da verificare "nel contraddittorio degli interessati" (Cass. n. 9470/2000) e che, in ragione del rinvio pieno dell'art. 411 c.c. all'art. 386 c.c., il rendiconto finale della tutela o dell'amministrazione di sostegno (a differenza del rendiconto annuale che il giudice tutelare si limita di regola a vistare: v. art. 380 c.c.), data l'importanza che lo stesso riveste, in quanto atto conclusivo dell'amministrazione di beni altrui, va approvato dal giudice;
tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., ma non ricorribile per
8 cassazione (Cass. n. 17956/2008), dopo di che può eventualmente aprirsi un giudizio ordinario a cognizione piena affidato alle regole ordinarie, e dunque destinato a svolgersi prima dinanzi al Tribunale e poi alla Corte d'Appello (Cass. n. 4029/2022; prec. conf. n. 17956/2008).
L'art. 386, comma 3 c.c. funziona pertanto come una sorta di "atto di chiusura giudiziale", che segna il passaggio definitivo nella vicenda patrimoniale dell'Amministrazione di Sostegno, una volta accolto o rigettato il rendiconto, sia esso presente o assente (v. Cass. civile sez. I -
22/09/2025, n. 25878).
11. Nel caso in specie, sebbene agli atti vi sia l'approvazione da parte del Giudice Tutelare di una serie di rendiconti annuali predisposti dall'avv. (ad eccezione dei rendiconti CP_1
2018-2019 e di quello del 2013), deve evidenziarsi che il rendiconto finale non è stato redatto dal professionista convenuto, ma l'avv. Terracciano, nominata in sua sostituzione, ha depositato la relazione finale (doc. 9, fascicolo di parte attrice) ove segnala irregolarità gestionali dell'avv. , a cui ha allegato il rendiconto finale della gestione, stante CP_1
l'intervenuto decesso della beneficiaria Persona_2
Pertanto, la domanda formulata dagli attori, che deve qualificarsi come azione contrattuale esercitata iure hereditatis, è ammissibile.
Con riguardo alla domanda formulata iure hereditatis dagli odierni attori, questi ultimi, al fine di supportare la dichiarata qualità di nipoti della de cuius, hanno prodotto la dichiarazione di successione. Tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede e senza contestazioni delle controparti sul punto, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. 26/06/2018, n. 16814; Cass. civ. n. 22223/2014).
12. Passando alla disamina delle doglianze di parte attrice, la verifica di eventuali irregolarità nel corso della gestione dell'amministrazione di sostegno è stata demandata ad una CTU tecnico – contabile.
In particolare, dalla consulenza contabile depositata in data 31.03.2025 ed espletata dal dott.
è emerso che l'amministratore di sostegno convenuto ha effettuato Persona_6 numerose operazioni patrimoniali senza la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare, come prescritto dagli artt. 410 e 411 c.c., e che solo una autorizzazione è stata rinvenuta a fronte di ingenti movimentazioni. Inoltre, sono state riscontrate irregolarità gestionali (i.e. spese prive di idonea documentazione fiscale o con ricevute non conformi per importo) per un importo pari ad € 116.815,64, nonché spese eccedenti l'ordinaria amministrazione e non autorizzate dal Giudice Tutelare per € 237.002,95, con una perdita patrimoniale complessiva stimata in € 353.818,59.
9 Quanto all'abuso edilizio, la CTU ha confermato lo sconfinamento di 0,91 mq, ma ha escluso un danno economico concreto, poiché l'immobile è stato venduto dagli eredi per €1.000.000,00 senza riduzione di valore. Sono stati inoltre rinvenuti provvedimenti di liquidazione dei compensi per € 31.000,00 oltre oneri accessori, con addebiti complessivi pari a € 37.987,48.
13. Il convenuto, sul quale incombeva l'onere di provare il corretto adempimento delle obbligazioni ex lege derivanti dal suo incarico, non ha fornito elementi idonei a dimostrare la conformità della propria condotta, rilevando solamente l'approvazione di (taluni) rendiconti annuali.
Tuttavia, richiamando quanto detto sopra, l'approvazione dei rendiconti annuali non rende definitivi gli accertamenti sull'attività del tutore/amministratore di sostegno, essendo detta funzione demandata al rendiconto finale, che è stato invece depositato dall'avv. Terracciano nominato in sostituzione del professionista convenuto, evidenziando le irregolarità di gestione relativo al periodo amministrato dall'avv. . CP_1
Ebbene, le risultanze emerse dalla CTU, le cui conclusioni si condividono in quanto da quest'ultima possono trarsi tutti i dati finanche nei chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti, mostrano, invece, una condotta non conforme agli obblighi di diligenza e autorizzazione imposti dalla normativa, integrando una responsabilità per mala gestio ai sensi dell'art. 44 c.c.
14. Dall'interrogatorio formale degli attori è risultato che essi riponevano fiducia nell'operato del e che, nel 2018, erano emerse alcune circostanze poco chiare che indussero CP_1
a rivolgersi a dei legali per richiedere i rendiconti all'avv. . Parte_1 CP_1
Quanto alle prove testimoniali, è emerso, in particolare, che la teste – Persona_4 collaboratrice domestica di – veniva regolarmente retribuita durante il Persona_2 periodo in cui ricopriva l'incarico di amministratore di sostegno e che la sua CP_1 posizione lavorativa fu formalmente regolarizzata solo dopo la nomina del , CP_1 nonostante la stessa prestasse servizio sin dal 1989.
Quanto alle ulteriori deposizioni testimoniali concernenti i lavori eseguiti presso l'appartamento di e la gestione dei rendiconti da parte del , la disamina è Per_2 CP_1 superflua alla luce della produzione documentale in atti.
15. Ciò premesso, sulla base degli elementi probatori acquisiti e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio di natura tecnico-contabile, deve ritenersi accertata la responsabilità del , nella qualità di amministratore di sostegno, per le gravi CP_1 irregolarità gestionali.
Orbene, si ritiene che conseguenza diretta della mala gestio dell'amministratore di sostegno siano i danni accertati dal CTU e concernenti le spese prive di idonea documentazione fiscale o con ricevute non conformi per un importo di € 116.815,64, nonché le spese eccedenti
10 l'ordinaria amministrazione non autorizzate per €237.002,95, per un totale complessivo di
€353.818,59 a titolo di perdita patrimoniale.
A ciò si aggiungano le somme per i compensi indebitamente percepito dal convenuto pari a €
37.987,48.
Non andrà, invece, riconosciuto l'importo di € 52.000,00 corrisposto a titolo di transazione dagli attori a posto che come emerso dalle prove testimoniali durante Persona_4
l'amministrazione di sostegno la stessa veniva regolarmente retribuita. Inoltre, la stessa ha affermato di lavorare in nero ben prima che il assumesse il ruolo di amministratore CP_1 di sostegno.
Parimenti deve escludersi il danno per l'abuso edilizio in quanto come emerso dagli atti di causa e dalla consulenza tecnica, l'immobile è stato venduto dagli eredi al valore di
€1.000.000,00 senza alcuna riduzione di valore dello stesso con la conseguenza che nessun danno si è prodotto nella sfera giuridica patrimoniale dall'amministrata.
Si precisa infine che non costituisce oggetto del presente giudizio la domanda del risarcimento dei danni non patrimoniali posto che gli stessi attori nell'atto introduttivo si riservano di agire separatamente costituendosi parte civile nel procedimento penale (v.pag.
12-13 atto di citazione.)
Pertanto, la somma complessivamente dovuta da parte convenuta in favore di parte attrice, a titolo risarcitorio, ascende ad € 391.806,07 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo che deve essere corrisposta agli attori in parti uguali tra loro.
16. La domanda di garanzia.
Si premette che parte convenuta ha prodotto la polizza assicurativa multirischi (doc. 13 memoria ex art. 183, co.VI n. 2 c.p.c.; v. anche doc. 5 e 6 Compagnia deposito del 02.03.2022) con validità dal 26.03.2018 al 26.03.2019, poi prorogata di anno in anno fino al 26.03.2022 (v. doc. 14 memoria ex art. 183, co.VI n. 2 c.p.c.) e pertanto il sinistro è coperto dalla polizza in esame.
In merito alla domanda di garanzia proposta sulla base della polizza n.
1/39087/122/160929784 operante in regime claims made, la compagnia
[...]
ha sollevato l'eccezione di violazione degli obblighi di salvataggio Controparte_3 previsti dagli artt. 1913 e 1914 c.c., con conseguente esclusione o riduzione dell'obbligo di indennizzo ai sensi dell'art. 1915, co. 2 c.c. assumendo che il convenuto ha denunciato il sinistro solo in data 19.06.2020 (v. doc. 12 memoria ex art. 183, co.VI n. 2 c.p.c.), sebbene, dagli atti risulta che la prima diffida all'avv. è avvenuta in data 02.07.2019 inviata a mezzo CP_1
PEC e raccomandata A/R (all. 14 atto introduttivo), oltre a successive comunicazioni in data
10.07.2019 e in data 18.11.2019. Dunque, la denuncia del sinistro è avvenuta a distanza di quasi un anno rispetto a quando il convenuto ha avuto coscienza della diffida a suo carico,
11 mentre nel contratto di assicurazione è previsto l'obbligo di denuncia entro i 3 giorni ai sensi dall'art.
2.1 della polizza (v. p. 20 doc. 6 compagnia).
A tal riguardo, si rammenta che in caso di inadempimento dell'obbligo di salvataggio o di avviso, la polizza prevede all'art.
2.2 che “il contraente o l'assicurato, che dolosamente non adempie
l'obbligo di salvataggio, perde il diritto all'indennità. Se il contraente o l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Società ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.” Tale disposizione costituisce espresso richiamo all'art. 1915 c.c.
Sul punto, va osservato che in caso di omessa denuncia del sinistro all'assicuratore entro i termini indicati in polizza non consegue la perdita del diritto all'indennità, in assenza di previsioni normative o contrattuali in tal senso. L'omissione della denuncia comporta infatti le conseguenze di cui all'art. 1915 c.c. – richiamato espressamente dal succitato art.
2.2 delle condizioni generali di polizza –, e cioè la perdita dell'indennizzo nell'ipotesi di una condotta dolosa dell'assicurato, ovvero la riduzione dell'indennizzo nell'ipotesi di omissione colposa da parte dello stesso, dalla quale sia derivato un danno all'assicuratore.
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte "la previsione dell'art. 1915 c.c. distingue due ipotesi. L'una dolosa, l'altra colposa, di inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio e fa conseguire alla prima la perdita dell'indennizzo e alla seconda la riduzione della indennità, in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore. Per la prima ipotesi l'onere probatorio (dell'assicuratore) si esaurisce nella dimostrazione della natura dolosa dell'inadempimento, con la precisazione che per ritenere integrato il dolo non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo. Per l'ipotesi di inadempimento colposo (da presumersi in difetto della dimostrazione del carattere doloso), l'onere probatorio dell'assicuratore deve concernere, invece, la entità del pregiudizio sofferto per effetto del mancato avviso ed è funzionale alla riduzione della indennità da corrispondere all'assicurato. Deriva da quanto precede, pertanto, che ha senso parlare di onere probatorio sulla entità dei danni evitabili con il tempestivo avviso o sulla inevitabilità degli stessi nel solo caso di inadempimento colposo, atteso che, in ipotesi di inadempimento doloso l'indennizzo non è comunque dovuto, a prescindere dagli effetti – di preclusione o riduzione del danno - che sarebbero potuti derivare dall'inadempimento dell'obbligo di avviso" (Cass. 19.02.2016 n. 3264).
Ciò posto, nel caso in esame, la Compagnia assicurativa non ha allegato e neppure dimostrato il dolo dell'assicurato, essendosi limitata a dedurre la tardività della denuncia del sinistro e ad allegare la circostanza per cui il convenuto svolge la professione di avvocato, volendo con ciò dedurre l'unica presunzione di dolo. Tuttavia, a voler accertare il dolo sulla scorta di questa unica presunzione, significherebbe giungere alla medesima conclusioni per qualunque assicurato che abbia sottoscritto il contratto di assicurazioni consapevole delle clausole in esse contenute.
12 Si configura quindi un ritardo colposo, ma la compagnia assicurativa non ha nemmeno allegato un qualche profilo di pregiudizio da sé riportato per dare, eventualmente, rilevanza all'omissione colposa dell'avviso (art. 1915 co. 2 c.c.).
L'eccezione non può che essere rigettata. Pertanto, l'inadempimento del convenuto all'obbligo di avviso non comporta pertanto né la perdita del diritto all'indennità, né una sua riduzione.
Infine, la polizza deve ritenersi operativa nei limiti della franchigia e del massimale di polizza
(concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza per i danni corporali e materiali con un sottolimite di € 150.000,00 per le perdite patrimoniali. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 5% per ciascun sinistro con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00; cfr. allegato 6 del fascicolo art. 758)). Pt_5
L'obiezione contraria del convenuto, il quale ha dedotto di non avere espressamente accettato la suddetta limitazione non può trovare accoglimento in quanto sono le stesse condizioni particolari in cui è prevista la limitazione che consentono la copertura assicurativa dei danni derivanti dall'attività di tutore e amministratore di sostegno che sarebbe esclusa dall'art. 7 lett. y delle condizioni generali. Pertanto, è del tutto evidente che nel fare valere la copertura assicurativa per l'amministrazione di sostegno derivante dalle condizioni particolari l'avv.
non può ignorare le limitazioni suddette. CP_1
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e la parte convenuta va condannata a rifonderle a parte attrice così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. 147/2022 (applicabili in quanto in vigore dal 23.10.2022), in base al valore della causa
(decisum) ed all'attività difensiva svolta (cfr. art. 5, comma 2, D.M. 55/2014 e cfr. Cass. civ. sent. n. 22462/2019) con applicazione dei criteri medi.
La compagnia è tenuta a manlevare l'avv. da quanto da Controparte_2 CP_1 questi dovuto in favore di parte attrice e pertanto, in accoglimento della domanda di manleva, deve essere condannata a rifondere a quest'ultimo le spese di lite secondo i parametri sovra indicati.
Le spese di CTU per come liquidate nel corso del giudizio vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna l'avv. Controparte_1
al risarcimento del danno in favore di , in proprio e nella qualità
[...] Parte_1 di procuratore generale dei fratelli e nonché Parte_2 Parte_3
che si liquida in complessivi € 391.806,07, oltre interessi al tasso legale Parte_4
13 dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, da corrispondere agli attori in parti uguali tra loro;
- condanna l'avv. a rifondere , in proprio e nella qualità di Controparte_1 Parte_1 procuratore generale dei fratelli e nonché Parte_2 Parte_3
le spese di lite che si liquidano in € 22.457,00 oltre 15% per spese Parte_4 forfettarie, IVA e CAP come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta;
- accoglie la domanda di manleva proposta da Avv. nei confronti di Controparte_1
e per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne Controparte_4
l'assicurato delle somme da questi dovute in favore di parte attrice a titolo di risarcimento, oltre alle spese di lite e di CTU nei limiti della franchigia e del massimale di polizza
(concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza per i danni corporali e materiali con un sottolimite di € 150.000,00 per le perdite patrimoniali, con scoperto del 5% per ciascun sinistro e con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00);
- condanna a rifondere all'avv. le spese di lite Controparte_4 Controparte_1 che si liquidano in € 22.457,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, 11.12.2025
Il Giudice
Lucia RU
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