CASS
Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2024, n. 16133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16133 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC SE nato il [...] parte offesa nel procedimento NE ES nato il [...] parte offesa nel procedimento AC MI nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento AC MI IM nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento AC RA nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento AC EN nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento AC SA nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento NE ME nato il [...] parte offesa nel procedimento IN AE nato il [...] parte offesa nel procedimento IN ME nato il [...] parte offesa nel procedimento AC IN nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento NE NC nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento NE IS nato il [...] parte offesa nel procedimento Penale Sent. Sez. 5 Num. 16133 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 17/01/2024 AS RA nato a [...] il [...] RO SA nato a [...] il [...] RI LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/07/2023 del TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di NE;
- la memoria difensiva con la quale l'avvocato FABIO VIGLIONE, nell'interesse di LO RI e RA AS, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o, in subordine, di rigettarlo;
o - 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3 luglio 2023 (dep. il 5 luglio 2023) il Tribunale di NE ha rigettato la richiesta di revoca - così qualificato il ricorso per cassazione presentato nell'interesse di IU ON, RN ON, IA ON, IA AC ON, CE ON, GE ON, SA ON, NA ON, TA LL, FI LL, NA ON (cl. '69), IN MA e MA UI - dell'ordinanza del 16 dicembre 2022 con la quale lo stesso Giudice aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo ex art. 410-bis, comma 3, c:od. proc. pen. avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di RA EN, SA CO, RL PE, NA ON (cl. '32) per il reato di cui agli artt. 110 e 476 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto il difensore dei predetti reclamanti ha presentato ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato l'abnormità del provvedimento in quanto il Tribunale, a fronte del ricorso per cassazione nei confronti della prima ordinanza, ha provveduto su di esso invece che trasmettere gli atti a questa Suprema Corte. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 582 cod. proc. pen., adducendo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto tardivo il reclamo poiché non si è avveduto che esso era stato tempestivamente depositato a mezzo posta elettronica certificata presso il Tribunale di Cosenza il 12 ottobre 2021 (e che la successiva data del 18 ottobre 2021 è quella in cui il Tribunale di NE lo ha ricevuto). 2.3. Con il terzo motivo - sempre sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - si è dedotto che il Tribunale non avrebbe potuto decidere sull'impugnazione proposta e che comunque non avrebbe «dato avvertenza a tutte le parti processuali, così ledendo il principio del contradditorio, del termine di cinque giorni» prima dell'udienza per presentare memorie scritte;
ed avrebbe consentito alla difesa degli indagati di partecipare all'udienza camerale che, invece, avrebbe dovuto essere non partecipata. 3. Il difensore degli indagati RL PE e RA EN ha presentato richiesta di trattazione orale;
dunque, ha presentato memoria a confutazione dei ricorso per cassazione;
ed ha rinunciato alla trattazione orale (il che esime dal rilevare che, procedendosi ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., non è consentita la chiesta trattazione alla presenza delle arti). CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili per difetto di interesse. 3 1. È dirimente considerare che: - non è passibile di ricorso per cassazione l'ordinanza in data 16 dicembre 2022 con cui il Tribunale di NE ha ritenuto tardivo e, dunque, inammissibile il reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento;
- invero, lo stesso art. 410-bis, comma 3, cit. a chiare lettere prevede che l'ordinanza resa dal tribunale all'esito del reclamo non è impugnabile;
e la giurisprudenza di legittimità, nell'escludere l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso di essa, ha indicato i casi in cui il reclamante può presentare al medesimo tribunale richiesta di revoca della decisione assunta (cfr. Sez. 6, ord. n. 20845 del 26/04/2018, Cecchi, Rv. 272956 - 01, e Sez. 6, ord. n. 17535 del 23/03/2018, Scarcella, Rv. 272717 - 01, entrambe relative al caso, qui neppure prospettato in relazione all'ordinanza del 16 dicembre 2022, in cui il Tribunale deliberi sul reclamo senza aver dato avviso alle parti dell'udienza fissata per la decisione); - ne deriva che i ricorrenti non hanno alcun interesse concreto ed attuale a proporre il presente ricorso per cassazione, volto ad ottenere la declaratoria di abnormità e comunque l'annullamento della successiva ordinanza del 3 luglio 2023, con cui il Tribunale di NE ha riqualificato il precedente ricorso per cassazione (si ribadisce, avverso l'ordinanza resa il 16 dicembre 2022 ex art. 410-bis, comma 3, cit.) come richiesta di revoca (di tale ultimo provvedimento) e l'ha rigettata;
difatti, il detto (precedente) ricorso per cassazione su cui ha provveduto il Tribunale - anche nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avverso l'ordinanza oggi impugnata - dovrebbe comunque essere dichiarato inammissibile da questa Corte. Il che rende superfluo dilungarsi sull'asserita sussistenza dei vizi addotti. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2024.
lette: - la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di NE;
- la memoria difensiva con la quale l'avvocato FABIO VIGLIONE, nell'interesse di LO RI e RA AS, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o, in subordine, di rigettarlo;
o - 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3 luglio 2023 (dep. il 5 luglio 2023) il Tribunale di NE ha rigettato la richiesta di revoca - così qualificato il ricorso per cassazione presentato nell'interesse di IU ON, RN ON, IA ON, IA AC ON, CE ON, GE ON, SA ON, NA ON, TA LL, FI LL, NA ON (cl. '69), IN MA e MA UI - dell'ordinanza del 16 dicembre 2022 con la quale lo stesso Giudice aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo ex art. 410-bis, comma 3, c:od. proc. pen. avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di RA EN, SA CO, RL PE, NA ON (cl. '32) per il reato di cui agli artt. 110 e 476 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto il difensore dei predetti reclamanti ha presentato ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato l'abnormità del provvedimento in quanto il Tribunale, a fronte del ricorso per cassazione nei confronti della prima ordinanza, ha provveduto su di esso invece che trasmettere gli atti a questa Suprema Corte. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 582 cod. proc. pen., adducendo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto tardivo il reclamo poiché non si è avveduto che esso era stato tempestivamente depositato a mezzo posta elettronica certificata presso il Tribunale di Cosenza il 12 ottobre 2021 (e che la successiva data del 18 ottobre 2021 è quella in cui il Tribunale di NE lo ha ricevuto). 2.3. Con il terzo motivo - sempre sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - si è dedotto che il Tribunale non avrebbe potuto decidere sull'impugnazione proposta e che comunque non avrebbe «dato avvertenza a tutte le parti processuali, così ledendo il principio del contradditorio, del termine di cinque giorni» prima dell'udienza per presentare memorie scritte;
ed avrebbe consentito alla difesa degli indagati di partecipare all'udienza camerale che, invece, avrebbe dovuto essere non partecipata. 3. Il difensore degli indagati RL PE e RA EN ha presentato richiesta di trattazione orale;
dunque, ha presentato memoria a confutazione dei ricorso per cassazione;
ed ha rinunciato alla trattazione orale (il che esime dal rilevare che, procedendosi ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., non è consentita la chiesta trattazione alla presenza delle arti). CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili per difetto di interesse. 3 1. È dirimente considerare che: - non è passibile di ricorso per cassazione l'ordinanza in data 16 dicembre 2022 con cui il Tribunale di NE ha ritenuto tardivo e, dunque, inammissibile il reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento;
- invero, lo stesso art. 410-bis, comma 3, cit. a chiare lettere prevede che l'ordinanza resa dal tribunale all'esito del reclamo non è impugnabile;
e la giurisprudenza di legittimità, nell'escludere l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso di essa, ha indicato i casi in cui il reclamante può presentare al medesimo tribunale richiesta di revoca della decisione assunta (cfr. Sez. 6, ord. n. 20845 del 26/04/2018, Cecchi, Rv. 272956 - 01, e Sez. 6, ord. n. 17535 del 23/03/2018, Scarcella, Rv. 272717 - 01, entrambe relative al caso, qui neppure prospettato in relazione all'ordinanza del 16 dicembre 2022, in cui il Tribunale deliberi sul reclamo senza aver dato avviso alle parti dell'udienza fissata per la decisione); - ne deriva che i ricorrenti non hanno alcun interesse concreto ed attuale a proporre il presente ricorso per cassazione, volto ad ottenere la declaratoria di abnormità e comunque l'annullamento della successiva ordinanza del 3 luglio 2023, con cui il Tribunale di NE ha riqualificato il precedente ricorso per cassazione (si ribadisce, avverso l'ordinanza resa il 16 dicembre 2022 ex art. 410-bis, comma 3, cit.) come richiesta di revoca (di tale ultimo provvedimento) e l'ha rigettata;
difatti, il detto (precedente) ricorso per cassazione su cui ha provveduto il Tribunale - anche nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avverso l'ordinanza oggi impugnata - dovrebbe comunque essere dichiarato inammissibile da questa Corte. Il che rende superfluo dilungarsi sull'asserita sussistenza dei vizi addotti. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2024.