Rigetto
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/07/2025, n. 6121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6121 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06121/2025REG.PROV.COLL.
N. 05952/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5952 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1644/2022
Visti il ricorso in appello depositato da -OMISSIS- in data 20/7/2022 e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di Cava de' Tirreni depositata il 1/8/2022;
Vista la memoria ex art. 73 cod.proc.amm. depositata il 30/5/2025 da -OMISSIS-;
Vista la memoria ex art. 73 cod.proc.amm. depositata il 30/5/2025 dal Comune di Cava de' Tirreni;
Vista la memoria di replica depositata l’11/6/2025 da -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Giuliana Senatore e Alfonso Esposito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 23 giugno 2015, prot. n. 38310, del Comune di Cava de’ Tirreni con il quale, previa comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990 di cui alla nota del 10 aprile 2015, prot. n. 21180, veniva rigettata la domanda di definizione di sanatoria ex art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, presentata in data 10 luglio 2004 (prot. n. 36896).
2. L’intervento per il quale era stata domandata la sanatoria era consistito nella realizzazione sine titulo di una unità immobiliare su due livelli in località Fano, via Tolomei, censito in catasto al foglio 30, particella 978, nonché ricadente in zona classificata 1b (“Tutela dell’ambiente naturale – 2° grado”) dal Piano urbanistico territoriale (PUT) dell’Area Sorrentino-Amalfitana (L.R. Campania n. 35/1987) e E3 (“Tutela agricola”) dal PRG di Cava de’ Tirreni, nonché assoggettata a vincolo paesaggistico giusta D.M. 12 giugno 1967.
In particolare, il diniego di condono era stato pronunciato dal Comune di Cava de’ Tirreni in base al rilievo che l’illecito edilizio de quo fosse stato realizzato in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, con conseguente operatività del divieto di sanatoria ex artt. 32, commi 26, lett. a), e 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003.
3. Con sentenza n. 1644/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2158/2015, lo respingeva, con condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).
3.1. Ritenevano i giudici di prime cure infondato il vizio di incompetenza denunciato dalla ricorrente – in ossequio ad un indirizzo interpretativo già espresso da TAR Napoli 15 gennaio 2015 n. 249 – poiché il provvedimento era stato adottato dal funzionario nell’esercizio del potere di vigilanza in materia edilizia, rientrante pacificamente nella competenza del dirigente ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 107, comma 3, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Argomentavano postulando che l’emanazione del provvedimento da parte del funzionario (e non del dirigente) non determinasse alcuna incidenza sulla legittimità del provvedimento, non integrando alcuna alterazione delle competenze legislativamente stabilite delle quali sono attributari gli uffici dell’Amministrazione (cfr. sul punto TAR Napoli, 15 gennaio 2015 n. 249).
Il TAR aggiungeva, peraltro, come la contestazione di incompetenza fosse del tutto generica, non essendo indimostrata la circostanza che il funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento non fosse munito di espressa delega ovvero che non fosse incaricato, sia pure temporaneamente, dello svolgimento di funzioni di coordinamento dell’ufficio.
3.2. I giudici di primo grado escludevano il lamentato deficit motivazionale in rapporto alle controdeduzioni al preavviso di rigetto prot. n. 21180 del 10 aprile 2015, rassegnate dall’interessata in data 24 aprile 2015, argomentando, a sostegno della decisione, proprio il fatto che l’amministrazione resistente, nel definire l’instaurato iter di sanatoria, aveva superato il rilievo ostativo all’accoglimento dell’istanza del 10 luglio 2004, prot. n. 36896, proprio in accoglimento delle osservazioni sull’inosservanza del termine di ultimazione dei lavori abusivi ex art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003.
3.3. Il Giudice di prime cure non riteneva neppure accreditabile l’ordine di doglianze incentrato sulla portata non radicalmente preclusiva del vincolo paesaggistico gravante sull’area di intervento rispetto alla richiesta sanatoria.
Al riguardo, si chiariva come:
- la ricorrente non avesse contestato la circostanza – dirimente ai fini del decidere – relativa alla sussistenza del vincolo, sia pure in forma relativa;
- l’assunto attoreo di ubicazione dell’edificazione abusiva in zona 7 (“Razionalizzazione insediativa a tutela delle risorse agricole”) da parte del PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana, e la conseguente applicabilità dell’art. 1, punti 73, n. 4, e 79, della l. r. Campania n. 16/2004, trovasse smentita: -- sia nel tenore dell’impugnato provvedimento del 23 giugno 2015, prot. n. 38310, che risultava collocare l’area di intervento in zona 1b (“Tutela dell’ambiente naturale – 2° grado”); -- sia nel tenore dell’esibito certificato di destinazione urbanistica del 24 ottobre 2001, che risultava invece collocare il cespite censito in catasto al foglio 30, particella 978, in zona 4 (“Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado”);
- la ricorrente non aveva dimostrato, come preteso, che il cespite immobiliare in sua proprietà esulasse effettivamente dall’ambito territoriale di operatività del vincolo paesaggistico imposto dal D.M. 12 giugno 1967;
- l’abuso controverso fosse innegabilmente ascrivibile alla tipologia n. 1 («opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici») dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, come da corrispondente classificazione operata dalla stessa ricorrente in sede di istanza di condono prot. n. 36896 del 10.7.2004.
3.4. Tanto chiarito, si evidenziava come – dal combinato disposto della lett. a) del comma 26 e lett. d) del comma 27 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 con gli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985 – si evincesse la non condonabilità degli interventi sine titulo: a) ove sottoposti a preesistenti vincoli di inedificabilità assoluta, a prescindere dalla categoria edilizia di relativa appartenenza e dalla loro conformità o meno alla disciplina urbanistica applicabile; b) ove annoverabili tra gli interventi di maggiore consistenza (nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie) ed eseguiti su immobili assoggettati a vincoli (preesistenti o sopravvenuti) di inedificabilità anche relativa (allorquando imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), a prescindere dalla loro conformità o meno alla disciplina urbanistica applicabile; c) ove annoverabili tra gli interventi di minore consistenza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), ma eseguiti su immobili assoggettati a preesistenti vincoli di inedificabilità anche relativa (allorquando imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), nonché in difformità dalla disciplina urbanistica applicabile.
Il c.d. terzo condono doveva pertanto ritenersi operante in riferimento ai soli abusi minori di cui alle tipologie n. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzati in zone vincolate, se e in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; non anche, invece, in riferimento agli abusi di cui alle tipologie n. 1, 2 e 3 del medesimo allegato 1 al d.l. n. 269/2003, anche in caso di vincolo imposto sull’area successivamente alla loro esecuzione e di carattere relativo, nonché anche in caso di interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
3.5. Tanto premesso, nel caso in esame, giustificavano appieno il contenuto dispositivo del provvedimento declinatorio impugnato:
a) da un lato, la indubbia riconducibilità del manufatto controverso alla tipologia n. 1 (siccome integrante gli estremi della costruzione eseguita in totale difformità ovvero con variazione essenziale rispetto al progetto assentito, nonché in violazione delle norme urbanistiche e/o delle prescrizioni degli strumenti urbanistici) dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003;
b) d’altro lato, la presenza del vincolo paesaggistico riveniente dall’ubicazione dell’area di intervento in zona classificata 1b (“Tutela dell’ambiente naturale – 2° grado”) ovvero 4 (“Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado”) dal PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana.
3.6. Il giudice riteneva in ultimo infondata la censura di omessa acquisizione del parere della Soprintendenza di Salerno e Avellino, essendosi acclarata la piena perspicuità, autosufficienza e preclusività del rilievo di sussistenza di un vincolo paesaggistico a carico dell’area di intervento, il quale, avuto riguardo alla natura dell’abuso commesso (rientrante nella tipologia 1 di cui allegato 1 al d.l. n. 269/2003), risultava, comunque, ex se e in radice irrimediabilmente impeditivo del richiesto condono, a prescindere dagli eventuali apporti consultivi dell’autorità tutoria statale.
4. -OMISSIS- interponeva appello avverso la predetta sentenza con cui ne chiedeva l’integrale riforma con vittoria di spese di lite.
5. Si costituiva nel grado il Comune di Cava de' Tirreni in data 1/8/2022 e depositava successiva memoria ex art. 73 cod. proc. amm. il 30/5/2025 con cui chiedeva la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite.
6. -OMISSIS-; depositava memoria ex art. 73 cod. proc. amm. il 30/5/2025 e ulteriore memoria di replica l’11/6/2025.
7. Nella pubblica udienza del 2 luglio 2025 da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello, rubricato ERROR IN IUDICANDO ED ERROR IN PROCEDENDO (SVIAMENTO DECISIONALE CON CONTESTUALE DIFETTO DEI PRESUPPOSTI) - TRAVISAMENTO (SULLA INCIDENZA DELLA DISCIPLINA URBANISTICA E DEL REGIME VINCOLISTICO DELL’AREA), deduce che il deposito della documentazione da parte dell’Amministrazione resistente nel giudizio di primo grado è tardivo, in quanto avvenuto in data 15.4.2022, fuori termine massimo (1.4.2022). Posto che il TAR ha accolto l’eccezione di tardivo deposito della memoria difensiva e della documentazione istruttoria presupposta, lamenta l’appellante che, consequenzialmente, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto, non avendo l’Amministrazione adeguatamente comprovato la legittimità del diniego di condono operato, in quanto la documentazione tardivamente depositata era pacificamente inutilizzabile.
1.1. La censura è tuttavia contraddetta dalle chiare statuizioni della sentenza, avendo il TAR espressamente riconosciuto di poter <<respingere il ricorso, anche prescindendo dalla tardiva produzione effettuata da parte resistente...>>, ritenendo evidentemente provati i fatti di causa. In assenza di ulteriori deduzioni, la censura è quindi infondata.
2. Con il secondo motivo di appello, rubricato “ERROR IN IUDICANDO ED ERROR IN PROCEDENDO – CONTRADDITTORIETÀ (SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI) – OMESSA DECISIONE SU DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA deduce l’appellante che il provvedimento impugnato è stato adottato dal funzionario comunale in Posizione Organizzativa privo di poteri in tal senso. La normativa di settore (sul punto, cfr. art. 107, comma 3, lettera g), D.lgs. 267/2000) prevederebbe un conferimento ex lege della competenza per l’emissione dei provvedimenti di natura urbanistica, in ordine alla corretta vigilanza e gestione dell’assetto del territorio ed ambiente, direttamente in capo ai dirigenti. Lo stesso T.U.E.L. all’art. 111 conterrebbe una disposizione di adeguamento della disciplina della dirigenza ai principi propri del pubblico impiego, ribaditi dall’art. 4 D.lgs. 165/2001. Nel caso di specie, non si tratterebbe di stabilire la provenienza dell’atto (sicuramente di appartenenza dell’Amministrazione appellata), bensì la capacità giuridica di produrre effetti in forza delle specifiche facoltà giuridiche del sottoscrittore, afferenti al poter di “spendita” del nome all’esterno dell’Amministrazione operante, facoltà riconosciuta – come noto – unicamente ai dirigenti. Sicché sarebbe inspiegabile che il funzionario in posizione organizzativa del Comune di Cava de’ Tirreni abbia emesso e sottoscritto, congiuntamente ad un geometra, responsabile del procedimento, il provvedimento impugnato. In tale contesto rimarca che, seppure la normativa di settore consenta la delega delle funzioni dirigenziali, queste sono sottoposte a rigorosi principi e limiti (si cfr. comma 1-bis dell’art. 17 D.lgs. 165/01). Ed invero, la delega deve essere non solo formale, ma deve anche indicare le specifiche e comprovate ragioni di servizio, riportare il tempo determinato ed indicare le motivazioni e le funzioni delegate. Nel caso che ci occupa, come puntualmente eccepito ed argomentato in prime cure, nulla di tutto ciò si rileverebbe dallo stato degli atti. L’esistenza di una specifica delega in capo al funzionario in posizione organizzativa non porrebbe rimedio all’illegittimità operata, in quanto il provvedimento finale, quale atto conclusivo del procedimento, per poter produrre effetti all’esterno, dovrebbe pur sempre far capo al dirigente, trattandosi di unico soggetto abilitato e deputato a spendere all’esterno il nome dell’ente. E ciò, tra l’altro, in ragione della tipicità della funzione direttiva dell’Ufficio e dell’assunzione delle responsabilità connesse al suo esercizio. In tale scenario normativo si contesta anche la violazione dell’art. 4 della L. 241/90, perché l’amministrazione dovrebbe determinare, per ciascun tipo di procedimento, l’unità organizzativa responsabile dell’adozione del provvedimento finale. Lamenta sul punto che la decisione gravata abbia fatto cattiva applicazione delle regole di ripartizione delle competenze tra funzionario e dirigente, questo a prescindere dalla statuita indicata provenienza dell’atto dall’ufficio competente, che mai era stata messa in discussione.
2.1. L’articolata censura non coglie nel segno. Il percorso logico-giuridico seguito dal TAR mostra che è stato fatto buon governo del principio di competenza in capo al Comune ed al funzionario incardinato nel settore urbanistico ing. Guglielmotti, peraltro munito di regolare delega dirigenziale come risulta dagli atti di causa. Infatti, il predetto funzionario in posizione organizzativa aveva competenza ad adottare il diniego impugnato in virtù dell’incarico conferito dal Dirigente del V settore con decreto prot. n. 84590 del 31 dicembre 2013 e successiva proroga disposta con delibera di GI MU (atti a contenuto generale, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013, afferente al riparto di funzioni all’interno del medesimo ufficio). Peraltro, anche, il Consiglio di Stato ha avuto occasione di prendere posizione sulla questione in esame affermando che < Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado….risultava titolare della posizione organizzativa attribuitagli dal dirigente di settore (giusta determina 18 marzo 2002, n. 187, e succ. proroghe) ed in tale veste era abilitato, alla data del 7 febbraio 2011, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia del tipo di quello in prime cure impugnato. Un’eventuale soluzione di continuità temporale tra i provvedimento di conferimento delle funzioni o delle proroghe successivamente accordate non determinerebbe, come invece sostenuto dall’appellante, alcuna conseguenza sull’invalidità del provvedimento sanzionatorio gravato, posto che la diuturnitas della funzione amministrativa di vigilanza sull’attività edilizia impone di considerare in ogni caso valido il provvedimento avversato, sul piano della sua corretta imputazione all’amministrazione comunale procedente, a prescindere da eventuali profili di responsabilità (amministrativa o disciplinare dei soggetti coinvolti) che qui evidentemente non rilevano>> (Cons. Stato, VI Sez. n. 2654 del 16.6.2016).
2.2 Deduce, poi, violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/90 che esigerebbe non solo che l’Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di rigetto le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio pre-decisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione (Cons. St., sez. I, 25 marzo 2015, n. 80). Ciò al fine di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l’interessato, prima della formalizzazione dell’atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale.
Di qui l’illegittimità del diniego di condono impugnato, in uno alla gravata decisione sul punto, in quanto adottato in difetto di effettivo riscontro alle osservazioni con cui l’interessata aveva segnalato al Comune i presupposti legittimanti il rilascio del titolo edilizio in sanatoria e la conformità delle opere alle N.T.A. del P.R.G. del Comune.
La censura è infondata in quanto è già stato ripetutamente affermato in giurisprudenza che non è necessaria una specifica confutazione delle singole osservazioni, ma è sufficiente che l’amministrazione ne abbia tenuto conto, come correttamente rilevato in primo grado.
Anche recentemente il Cons. Stato, Sez. V, 9/6/2025, n. 4971. ha affermato che “La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà”.
I giudici di primo grado, a tal proposito hanno rilevato che “Ciò è tanto vero che, proprio per aver debitamente considerato dette controdeduzioni, l’Amministrazione resistente, nel definire l’instaurato iter di sanatoria, risulta aver superato il rilievo ostativo all’accoglimento dell’istanza del 10 luglio 2004, prot. n. 36896, ex ante ricollegato alla citata nota del 10 aprile 2015, prot. n. 21180, alla ritenuta inosservanza del termine di ultimazione dei lavori abusivi ex art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003”.
2.3 Lamenta l’appellante che la Legge n. 1497/1939 (sulla “Protezione delle bellezze naturali e panoramiche”) che inerisce a situazioni paesaggistiche di eccellenza, peculiari nel territorio interessato per panoramicità, visuali particolari, belvederi, assetto vegetazionale, assetto costiero, non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, senza tuttavia spiegarne il motivo in fatto ed in diritto. La censura è pertanto generica e come tale inammissibile.
2.4 Deduce che il terzo condono (previsto dall’art. 32, comma 27, del d. l. n. 269 del 2003) esigerebbe - ai fini della condonabilità delle opere abusive realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, che non implica l’inedificabilità assoluta – il parere favorevole espresso dall’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
L’insistenza dell’intervento in un’area protetta da un vincolo paesaggistico relativo non comporterebbe un impedimento automatico del condono, ma postulerebbe – al contrario – una verifica di compatibilità delle opere con le esigenze di tutela scaturenti dal vincolo medesimo. Verifica, questa, spettante all’autorità amministrativa a ciò incaricata, dovendo il Comune unicamente provvedere, in via definiva, sull’istanza di condono, previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza.
Aggiunge l’appellante che, nel provvedimento impugnato, si assume la sussistenza di due diversi vincoli:
- l’area ricade in zona b1 del PUT;
- l’area ricade in ambito assoggettato al vincolo paesaggistico di cui alla Legge 1497/1939 imposta con DMPI del 12.06.1967.
Sul punto, evidenzia come, medio tempore, l’Amministrazione comunale si sia dotata di nuova strumentazione urbanistica, adeguata al PUT, con approvazione del PUC, con rinnovati atti regolamentari di Programmazione degli Interventi e Regolamento Urbanistico ed Edilizio MU (RUEC), approvati con delibera di consiglio comunale numero 28 dell’11.6.2020.
L’art. 17 delle NTA del PUC dispone “ Aggiornamento e consultazione dei vincoli 1. L’apposizione di vincoli con valore conformativo dopo l’approvazione del PUC, qualora derivanti da leggi immediatamente operanti, da provvedimenti amministrativi immediatamente efficaci o da piani sovraordinati, nel solo caso in cui questi si esprimano attraverso prescrizioni, comporta l’aggiornamento degli elaborati del PUC. Tali modifiche sono recepite formalmente con delibera del Consiglio MU. È compito del Comune predisporre, entro 3 mesi dall’approvazione del PUC, una versione informatizzata in GIS dell’elaborato P1 - Carta di Sintesi dei Vincoli Sovraordinati e della Pianificazione Attuativa Vigente, di facile consultazione anche attraverso il sito web del Comune di Cava de Tirreni, che consenta a chiunque di visionare tutti i vincoli recepiti e restituiti cartograficamente, dal punto di vista grafico e normativo, accedendo ad una banca-dati continuamente aggiornata .”.
Aggiornamento che, per quanto di interesse, al momento non sarebbe stato adottato, comprovando lo stato di incertezza nella determinazione dell’assoggettamento o meno dell’area allo specifico vincolo in contestazione, contrariamente a quanto dedotto nella gravata sentenza, lasciando immutato il quadro dei vincoli pregressi insistenti.
Le censure sono infondate.
In primo luogo, l’omessa mappatura dei vincoli non ne determina evidentemente la loro inefficacia e cogenza.
Inoltre, per indirizzo giurisprudenziale oramai conforme, il condono edilizio ai sensi dell'art. 32, commi 25-27, del D.L. n. 269 del 2003, non può essere concesso per immobili esistenti su zone soggette a vincolo statale di inedificabilità, se non in presenza di determinate condizioni specifiche, tra cui l'assenza di incremento della superficie. In assenza di tali requisiti, la richiesta di parere paesaggistico alla Soprintendenza risulterebbe superflua (ex multis: Cons. Stato, Sez. II, 22/1/2025, n. 455).
Ne consegue che, per un intervento ampliativo rientrante nella tipologia 1di illecito in zona vincolata, il richiamo al comma 26, lett. a), dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 è già di per sé sufficiente a giustificare il diniego di sanatoria.
2.5. In ordine all’applicazione delle norme del PUT dell’area sorrentino-amalfitana, approvato con L.R. n. 35/87, deduce l’appellante che l’amministrazione non ha proceduto ad espletare alcuna attività istruttoria accertativa (deficit istruttorio e motivazionale) per stabilire la esatta datazione di realizzazione, anche allo stato rustico, onde dare corso all’applicazione del regime contemplato della normativa di dettaglio, in merito alla edificabilità o meno dell’area (opera immobiliare realizzata prima o dopo l’anno di riferimento, anno 1955). Accertamento, questo, che poteva essere espletato d’ufficio attraverso la mera consultazione dei rilievi aerofotogrammetrici dell’area.
Anche sotto tale prospettazione, il diniego di condono – in uno alla decisione assunta – si presenterebbe viziato da deficit istruttorio, avuto riguardo:
La censura è infondata.
E’ infatti evidente che è onere dell’interessato – per la maggiore prossimità del compendio probatorio e documentale, avendo egli stesso realizzato le opere abusive o potendo comunque reperire dal dante causa idonea documentazione - dimostrare in sede amministrativa la realizzazione delle opere abusive in data antecedente all’imposizione del vincolo. Per contro, nemmeno in sede giurisdizionale l’appellante ha fornito prova di quanto pretenderebbe venisse accertato, nl suo interesse, dal Comune.
2.6. In ordine all’applicazione del DMPI del 12.6.1967 e dunque all’applicazione della L. 1497/1939 afferma l’appellante che l’area oggetto di intervento sarebbe esclusa dall’applicazione del vincolo.
Difatti, stando alla disposizione di cui al DMPI, sono escluse dal vincolo, determinate zone, e precisamente: “ l’intero territorio del comune di Cava dei Tirreni ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, con l’esclusione della zona contenuta nelle seguenti delimitazioni: confine comunale a nord-ovest col comune di Nocera Superiore, dalla strada ferrata alla quota di livello 200, lungo la stessa fino al vallone Petraro; poi, strada campestre che conduce al bivio madonna di Santella-Epitaffio; per la strada dell'Epitaffio e poi per la strada che conduce alle vie Filangieri, Gaet. Accarino, Marcello Garzia, Corso Umberto, viale Garibaldi, stazione ferroviaria; quindi, a sud, lungo la strada ferrata, poi via Atenolfi e alla strada che conduce a S. Nicola, e per la quota 200 si perviene al vallone Pisciricoli e al tratturo a nord dello stesso che conduce al vallone Lapo e per la strada al bivio Caselle Inferiore; quindi, verso ovest, alla strada ferrata all’altezza del km. 43, della strada statale 18, lungo la strada ferrata fino al confine comunale .”.
La censura, smentita dall’amministrazione, è generica e risulta apodittica, oltreché in contrasto con i vincoli riconosciuti dall’appellante sia in sede di istanza di condono che nei motivi che precedono.
3. Conclusivamente l’appello va respinto in quanto infondato.
4. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento da remoto dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO