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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5977 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4983/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso presentato
da
, rappresentata e difesa dall'Avv. SPEZIALI ANNALISA, presso la stessa Parte_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. PEZZELLA FEDERICA, presso lo stesso CP_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Resistente
con l'intervento del P.M.;
In punto: Regolamentazione dei rapporti tra i genitori nell'interesse dei figli
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“➢ Affidare i figli minori, e , in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Persona_2
concorderanno le scelte relative alla loro educazione, istruzione, salute e ogni altra decisione nel loro
interesse, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, signora Parte_1
Pag. 1 di 6 ➢ Assegnare la casa familiare, sita in Venezia – Marghera, 30175, alla via Villabona, 57, alla signora
affinché possa continuare a viverci con i figli Federica, e . Parte_1 Per_1 Per_2
➢ Stabilire un calendario di visita padre-figli che preveda quanto segue. Il padre trascorrerà con i figli
una serata infrasettimanale, da concordare di anno in anno e tenendo conto degli impegni e interessi dei
figli. Il padre preleverà i figli dalla casa coniugale al termine del suo orario di lavoro e li terrà con sé
fino a dopo cena per poi riaccompagnarli a casa dalla madre entro le ore 21:30. Resta inteso che, laddove
e hanno il piacere di trascorrere del tempo con il padre, durante la settimana, quest'ultimo Per_1 Per_2
in accordo con la madre potrà trascorrere il pomeriggio con i figli. A fine settimana alternati, il padre
terrà con sé i figli dalle ore 16 del sabato fino alle ore 21:30 della domenica, riaccompagnandoli dopo
averli fatti cenare presso la casa della Nel periodo natalizio, ogni anno, i figli trascorreranno Pt_1
dal 24 al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre fino al periodo di ripresa della scuola, con
l'altro. Inoltre, i genitori si alterneranno negli anni nell'intero periodo pasquale, fermo il diritto del
genitore, che non ha trascorso tale periodo con i figli minori, di stare con i medesimi il primo ponte
successivo alla festività di Pasqua. Per il periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre
15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di giugno e/o luglio e/o agosto e/o settembre, nonché 15 giorni
anche non consecutivi nel mese di giugno e/o luglio e/o agosto e/o settembre con la madre, con obbligo
per ciascun genitore di comunicare all'altro, entro il 30 maggio di ogni anno, i relativi periodi di ferie.
Inoltre, durante il periodo estivo in cui figli staranno con un genitore il calendario di visita ordinario
sarà sospeso. Compleanni e onomastici: i figli trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno
e del suo onomastico, e faranno altrettanto con il padre in occasione del suo compleanno e del suo
onomastico. Inoltre, il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli minori, ciascun genitore lo
trascorrerà con il figlio, secondo la regola dell'alternanza annuale, resta inteso che se il figlio ( o Per_1
) trascorrerà il giorno del suo compleanno con il padre, in quello stesso anno la madre trascorrerà Per_2
con il figlio il giorno del suo onomastico. Eventuali variazioni del già menzionato calendario di visita
potranno essere concordate liberamente tra le parti, salvi gli impegni dei figli minori, che oramai sono
adolescenti.
Pag. 2 di 6 ➢ Disporre che il padre, signor , versi, fino al raggiungimento dell'autosufficienza CP_1
economica di ciascun figlio, a titolo di mantenimento ordinario dei tre figli Federica, e Per_1 Per_2
la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni
mese, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Venezia, anno 2019, che
si intende ripetuto e trascritto integralmente.
➢ Il padre rinuncerà alla sua quota, pari al 50%, dell'assegno unico per i figli, in favore della sig.ra
che lo riscuoterà direttamente e che lo utilizzerà esclusivamente per i bisogni ed interessi dei Pt_1
figli.
➢ Spese di procedura compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 12.02.2025 esponeva di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale more uxorio con dalla quale nascevano i figli il CP_1 Persona_3
13.06.2007, maggiorenne non economicamente autosufficiente, e i minori il 16.06.2010 Persona_4
e il 25.11.2011; che gli stessi poneva la residenza familiare presso l'immobile, condotto Persona_2
in locazione, sito in Venezia, via Villabona, 57.
Ciò premesso, la ricorrente, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione, proponeva domanda al fine di regolamentare i rapporti personali e patrimoniali con il resistente nell'interesse dei minori.
Regolarmente notificato, il resistente dapprima non si costituiva in giudizio e all'udienza del 26.06.2025
veniva dichiarato contumace. Dopo aver sentito la ricorrente, a scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice con ordinanza del 01.07.2025 disponeva, in particolare, l'audizione dei minori. In
seguito, sentiti i minori all'udienza del 08.07.2025, il Giudice con ordinanza 09.07.2025 emetteva i
Pag. 3 di 6 provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. con cui, affidati i minori ad entrambi i genitori in maniera condivisa, predisponeva una possibile regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre con i figli. Nelle more del procedimento si costituiva il resistente in data 14.10.2025 e all'udienza del 21.10.2025 le parti chiedevano congiuntamente un rinvio al fine di raggiungere un accordo e formulare conclusioni conformi. Accolta la richiesta dal Giudice, le parti rassegnavano le conclusioni conformi mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza in data 24.11.2025. Lette, quindi, le note il
Giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda a conclusioni conformi delle parti merita di essere accolta, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore e siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le spese devono ritenersi compensate, attesa l'esito del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo,
P.Q.M.
1) ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli e alle seguenti condizioni: Persona_4 Per_2
- affida i figli minori, e in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Persona_2
concorderanno le scelte relative alla loro educazione, istruzione, salute e ogni altra decisione nel loro interesse, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, signora Parte_1
- Assegna la casa familiare, sita in Venezia – Marghera, 30175, alla via Villabona, 57, alla signora affinché possa continuare a viverci con i figli Federica, e . Parte_1 Per_1 Per_2
- Stabilisce un calendario di visita padre-figli che preveda quanto segue. Il padre trascorrerà con i figli una serata infrasettimanale, da concordare di anno in anno e tenendo conto degli impegni e interessi dei figli. Il padre preleverà i figli dalla casa coniugale al termine del suo orario di lavoro e li terrà con sé fino a dopo cena per poi riaccompagnarli a casa dalla madre entro le ore 21:30. Resta inteso che, laddove e hanno il piacere di trascorrere del tempo con il padre, durante la settimana, quest'ultimo Per_1 Per_2
in accordo con la madre potrà trascorrere il pomeriggio con i figli. A fine settimana alternati, il padre terrà
con sé i figli dalle ore 16 del sabato fino alle ore 21:30 della domenica, riaccompagnandoli dopo averli Pag. 4 di 6 fatti cenare presso la casa della Nel periodo natalizio, ogni anno, i figli trascorreranno dal 24 al Pt_1
30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre fino al periodo di ripresa della scuola, con l'altro. Inoltre,
i genitori si alterneranno negli anni nell'intero periodo pasquale, fermo il diritto del genitore, che non ha trascorso tale periodo con i figli minori, di stare con i medesimi il primo ponte successivo alla festività di
Pasqua. Per il periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di giugno e/o luglio e/o agosto e/o settembre, nonché 15 giorni anche non consecutivi nel mese di giugno e/o luglio e/o agosto e/o settembre con la madre, con obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro, entro il 30 maggio di ogni anno, i relativi periodi di ferie. Inoltre, durante il periodo estivo in cui figli staranno con un genitore il calendario di visita ordinario sarà sospeso.
Compleanni e onomastici: i figli trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e del suo onomastico, e faranno altrettanto con il padre in occasione del suo compleanno e del suo onomastico.
Inoltre, il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli minori, ciascun genitore lo trascorrerà con il figlio, secondo la regola dell'alternanza annuale, resta inteso che se il figlio o ) trascorrerà Per_1 Per_2
il giorno del suo compleanno con il padre, in quello stesso anno la madre trascorrerà con il figlio il giorno del suo onomastico. Eventuali variazioni del già menzionato calendario di visita potranno essere concordate liberamente tra le parti, salvi gli impegni dei figli minori, che oramai sono adolescenti.
- Dispone che il padre, signor versi, fino al raggiungimento dell'autosufficienza CP_1
economica di ciascun figlio, a titolo di mantenimento ordinario dei tre figli Federica, e la Per_1 Per_2
somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese,
somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Venezia, anno 2019, che si intende ripetuto e trascritto integralmente.
- Il padre rinuncerà alla sua quota, pari al 50%, dell'assegno unico per i figli, in favore della sig.ra Pt_1
che lo riscuoterà direttamente e che lo utilizzerà esclusivamente per i bisogni ed interessi dei figli.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 12.12.25
La Presidente est.
Pag. 5 di 6 Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso presentato
da
, rappresentata e difesa dall'Avv. SPEZIALI ANNALISA, presso la stessa Parte_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. PEZZELLA FEDERICA, presso lo stesso CP_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Resistente
con l'intervento del P.M.;
In punto: Regolamentazione dei rapporti tra i genitori nell'interesse dei figli
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“➢ Affidare i figli minori, e , in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Persona_2
concorderanno le scelte relative alla loro educazione, istruzione, salute e ogni altra decisione nel loro
interesse, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, signora Parte_1
Pag. 1 di 6 ➢ Assegnare la casa familiare, sita in Venezia – Marghera, 30175, alla via Villabona, 57, alla signora
affinché possa continuare a viverci con i figli Federica, e . Parte_1 Per_1 Per_2
➢ Stabilire un calendario di visita padre-figli che preveda quanto segue. Il padre trascorrerà con i figli
una serata infrasettimanale, da concordare di anno in anno e tenendo conto degli impegni e interessi dei
figli. Il padre preleverà i figli dalla casa coniugale al termine del suo orario di lavoro e li terrà con sé
fino a dopo cena per poi riaccompagnarli a casa dalla madre entro le ore 21:30. Resta inteso che, laddove
e hanno il piacere di trascorrere del tempo con il padre, durante la settimana, quest'ultimo Per_1 Per_2
in accordo con la madre potrà trascorrere il pomeriggio con i figli. A fine settimana alternati, il padre
terrà con sé i figli dalle ore 16 del sabato fino alle ore 21:30 della domenica, riaccompagnandoli dopo
averli fatti cenare presso la casa della Nel periodo natalizio, ogni anno, i figli trascorreranno Pt_1
dal 24 al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre fino al periodo di ripresa della scuola, con
l'altro. Inoltre, i genitori si alterneranno negli anni nell'intero periodo pasquale, fermo il diritto del
genitore, che non ha trascorso tale periodo con i figli minori, di stare con i medesimi il primo ponte
successivo alla festività di Pasqua. Per il periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre
15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di giugno e/o luglio e/o agosto e/o settembre, nonché 15 giorni
anche non consecutivi nel mese di giugno e/o luglio e/o agosto e/o settembre con la madre, con obbligo
per ciascun genitore di comunicare all'altro, entro il 30 maggio di ogni anno, i relativi periodi di ferie.
Inoltre, durante il periodo estivo in cui figli staranno con un genitore il calendario di visita ordinario
sarà sospeso. Compleanni e onomastici: i figli trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno
e del suo onomastico, e faranno altrettanto con il padre in occasione del suo compleanno e del suo
onomastico. Inoltre, il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli minori, ciascun genitore lo
trascorrerà con il figlio, secondo la regola dell'alternanza annuale, resta inteso che se il figlio ( o Per_1
) trascorrerà il giorno del suo compleanno con il padre, in quello stesso anno la madre trascorrerà Per_2
con il figlio il giorno del suo onomastico. Eventuali variazioni del già menzionato calendario di visita
potranno essere concordate liberamente tra le parti, salvi gli impegni dei figli minori, che oramai sono
adolescenti.
Pag. 2 di 6 ➢ Disporre che il padre, signor , versi, fino al raggiungimento dell'autosufficienza CP_1
economica di ciascun figlio, a titolo di mantenimento ordinario dei tre figli Federica, e Per_1 Per_2
la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni
mese, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Venezia, anno 2019, che
si intende ripetuto e trascritto integralmente.
➢ Il padre rinuncerà alla sua quota, pari al 50%, dell'assegno unico per i figli, in favore della sig.ra
che lo riscuoterà direttamente e che lo utilizzerà esclusivamente per i bisogni ed interessi dei Pt_1
figli.
➢ Spese di procedura compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 12.02.2025 esponeva di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale more uxorio con dalla quale nascevano i figli il CP_1 Persona_3
13.06.2007, maggiorenne non economicamente autosufficiente, e i minori il 16.06.2010 Persona_4
e il 25.11.2011; che gli stessi poneva la residenza familiare presso l'immobile, condotto Persona_2
in locazione, sito in Venezia, via Villabona, 57.
Ciò premesso, la ricorrente, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione, proponeva domanda al fine di regolamentare i rapporti personali e patrimoniali con il resistente nell'interesse dei minori.
Regolarmente notificato, il resistente dapprima non si costituiva in giudizio e all'udienza del 26.06.2025
veniva dichiarato contumace. Dopo aver sentito la ricorrente, a scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice con ordinanza del 01.07.2025 disponeva, in particolare, l'audizione dei minori. In
seguito, sentiti i minori all'udienza del 08.07.2025, il Giudice con ordinanza 09.07.2025 emetteva i
Pag. 3 di 6 provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. con cui, affidati i minori ad entrambi i genitori in maniera condivisa, predisponeva una possibile regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre con i figli. Nelle more del procedimento si costituiva il resistente in data 14.10.2025 e all'udienza del 21.10.2025 le parti chiedevano congiuntamente un rinvio al fine di raggiungere un accordo e formulare conclusioni conformi. Accolta la richiesta dal Giudice, le parti rassegnavano le conclusioni conformi mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza in data 24.11.2025. Lette, quindi, le note il
Giudice tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda a conclusioni conformi delle parti merita di essere accolta, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore e siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le spese devono ritenersi compensate, attesa l'esito del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo,
P.Q.M.
1) ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli e alle seguenti condizioni: Persona_4 Per_2
- affida i figli minori, e in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Persona_2
concorderanno le scelte relative alla loro educazione, istruzione, salute e ogni altra decisione nel loro interesse, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, signora Parte_1
- Assegna la casa familiare, sita in Venezia – Marghera, 30175, alla via Villabona, 57, alla signora affinché possa continuare a viverci con i figli Federica, e . Parte_1 Per_1 Per_2
- Stabilisce un calendario di visita padre-figli che preveda quanto segue. Il padre trascorrerà con i figli una serata infrasettimanale, da concordare di anno in anno e tenendo conto degli impegni e interessi dei figli. Il padre preleverà i figli dalla casa coniugale al termine del suo orario di lavoro e li terrà con sé fino a dopo cena per poi riaccompagnarli a casa dalla madre entro le ore 21:30. Resta inteso che, laddove e hanno il piacere di trascorrere del tempo con il padre, durante la settimana, quest'ultimo Per_1 Per_2
in accordo con la madre potrà trascorrere il pomeriggio con i figli. A fine settimana alternati, il padre terrà
con sé i figli dalle ore 16 del sabato fino alle ore 21:30 della domenica, riaccompagnandoli dopo averli Pag. 4 di 6 fatti cenare presso la casa della Nel periodo natalizio, ogni anno, i figli trascorreranno dal 24 al Pt_1
30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre fino al periodo di ripresa della scuola, con l'altro. Inoltre,
i genitori si alterneranno negli anni nell'intero periodo pasquale, fermo il diritto del genitore, che non ha trascorso tale periodo con i figli minori, di stare con i medesimi il primo ponte successivo alla festività di
Pasqua. Per il periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di giugno e/o luglio e/o agosto e/o settembre, nonché 15 giorni anche non consecutivi nel mese di giugno e/o luglio e/o agosto e/o settembre con la madre, con obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro, entro il 30 maggio di ogni anno, i relativi periodi di ferie. Inoltre, durante il periodo estivo in cui figli staranno con un genitore il calendario di visita ordinario sarà sospeso.
Compleanni e onomastici: i figli trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e del suo onomastico, e faranno altrettanto con il padre in occasione del suo compleanno e del suo onomastico.
Inoltre, il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli minori, ciascun genitore lo trascorrerà con il figlio, secondo la regola dell'alternanza annuale, resta inteso che se il figlio o ) trascorrerà Per_1 Per_2
il giorno del suo compleanno con il padre, in quello stesso anno la madre trascorrerà con il figlio il giorno del suo onomastico. Eventuali variazioni del già menzionato calendario di visita potranno essere concordate liberamente tra le parti, salvi gli impegni dei figli minori, che oramai sono adolescenti.
- Dispone che il padre, signor versi, fino al raggiungimento dell'autosufficienza CP_1
economica di ciascun figlio, a titolo di mantenimento ordinario dei tre figli Federica, e la Per_1 Per_2
somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese,
somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Venezia, anno 2019, che si intende ripetuto e trascritto integralmente.
- Il padre rinuncerà alla sua quota, pari al 50%, dell'assegno unico per i figli, in favore della sig.ra Pt_1
che lo riscuoterà direttamente e che lo utilizzerà esclusivamente per i bisogni ed interessi dei figli.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 12.12.25
La Presidente est.
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