TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12556 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 38650/ 2022 promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv.to SAVOIA ANTONIETTA Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e Controparte_1 difeso dal FUNZIONARIO DELEGATO
Resistente
Oggetto: ALTRE IPOTESI.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 9.12.22 e regolarmente notificato, , Parte_1 premesso di essere insegnante precaria inserita nelle GPS II fascia della Provincia di e di avere inoltrato domanda di inserimento in GPS nella provincia di Napoli, di CP_1 avere atteso la pubblicazione dei bollettini, ma di non avere ottenuto incarichi nonostante questi siano stati attribuiti a docenti con punteggio inferiore, lamentava l'illegittimità nell'utilizzo del sistema basato sull'algoritmo; denunciava la sussistenza di un periculum in mora in vista dell'adozione di provvedimenti cautelari;
concludeva: a) accertare e dichiarare il cattivo funzionamento dell'algoritmo nella individuazione della posizioni a cui conferire incarico da GPS;
b) accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi a base per i quali va riconosciuto alla ricorrente il diritto al conferimento incarico per l'anno scolastico 2022/2023;
1 c) ordinare al la rettifica delle graduatorie di cui ai bollettini e per l'effetto attribuire CP_2 alla parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per Sostegno scuola dell'infanzia (AAAA), presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili , in mancanza, condannarlo al pagamento delle mensilità comprese nell'anno scolastico 2022/2023, nonché al riconoscimento di 12 punti da inserire in graduatoria.
Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
IN VIA CAUTELARE: Inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:
- ordinare al la rettifica delle graduatorie di cui ai bollettini e per l'effetto attribuire alla CP_2 parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche su posto Sostegno per la scuola dell'infanzia (ADAA), presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili”.
Si costituiva nel giudizio cautelare parte resistente, la quale contestava in fatto e in diritto, evidenziando l'insussistenza di fumus boni juris e di periculum in mora , difendendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione, evidenziando ancora che nessun danno si era verificato in quanto la ricorrente era stata destinataria di contratto a termine dal 15.12.22 al
30.6.2023; chiedeva il rigetto del ricorso.
Conclusosi con provvedimento di rigetto la fase cautelare e concesso termine per la notifica del decreto di fissazione di udienza del giudizio ordinario, si è nuovamente costituta la parte resistente, la quale riproponeva le sue difese, eccependo l'incompetenza per territorio avendo la ricorrente conseguito il conferimento di un incarico presso istituto di Caserta dal 13.9.24; chiedeva nel merito il rigetto del ricorso.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si osserva che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la ricorrente lamenta il mancato conferimento di un incarico di supplenza censurando, non un atto che costituisce espressione di macro-organizzazione – in quanto definisca le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o i modi di
2 conferimento della titolarità degli stessi- , ma l'ordinaria attività organizzativa posta in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, laddove l'algoritmo è solo lo strumento utilizzato per svolgere una parte di tale attività.
Ancora preliminarmente deve rilevarsi che appare infondata l'eccezione di incompetenza di parte resistente in quanto fondata su un fatto successivo alla introduzione del ricorso
(conferimento di incarico dal 13.9.24).
La domanda non merita accoglimento. Contr Ai fini della ricostruzione della normativa di settore, si richiama ex art.118 disp. att. la pronuncia di questo Tribunale n.142/2024 (giudice Cerroni), che si riporta per le parti che interessano in questo giudizio:
“Con un primo intervento, il D.l. 29/10/2019, n. 126 ha introdotto modificazioni all'articolo 4 della Legge 3/5/1999, n. 124 e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13/7/2015 n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche.
L'intento della normativa era quello di porre rimedio alla “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine”, per cui era stata prevista e regolamentata la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
4.1.) Successivamente, l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/7/2020 del
[...]
ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni Controparte_4 scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo. Infine, in data 6/5/2022 la nuova Ordinanza Ministeriale n. 112 ha disposto, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024,
l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché
l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
3 4.2.) Dalla lettura dell'Ordinanza da ultimo citata, all'articolo 2 comma 4, si evince che “in subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. 5.
Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle
GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.
4.3.) Il successivo articolo 12, rubricato “conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, statuisce, poi, che: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con CP_1 preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
In particolar modo, la normativa prosegue - ed interessa nel caso di specie – poiché precisa che: “costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la
4 mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (..)…
Il sistema, invero, in ossequio ad esigenze di celerità nella copertura dei posti, effettua lo scrutinio sino al raggiungimento del numero dei posti da attribuire nella specifica tornata di nomina, non potendo conoscere eventuali rinunce e prevedendo una successiva tornata di nomine. Pertanto, sebbene l'assegnazione delle sedi agli aspiranti avvenga di norma in ordine di punteggio, l'aver espresso una preferenza analitica piuttosto che sintetica può incidere sulla possibilità di ottenere la supplenza, nel caso in cui il numero dei posti liberi sia esiguo;
per tali ragioni, la mancata indicazione della specifica sede libera da attribuire, nel turno di nomina, è considerata dalla normativa (art. 12, comma 4, dell'Ordinanza
Ministeriale n. 112 del 6/5/2022) equivalente a rinuncia, se espressa da altro candidato anche in posizione inferiore, anche e nonostante sia stato indicato il distretto che la ricomprende o, ancor di più, l'intero comune.
6.1.) In tal senso, si condivide quanto già espresso dalla giurisprudenza amministrativa, in specie con la sentenza n. 10016/2023 del T.A.R. Lazio, chiamato a decidere sulla legittimità della previsione di cui al citato articolo 12, comma 4, dell'O.M. N. 112 del
6/5/2022, il quale ha riconosciuto che “in ogni caso la domanda sarebbe da rigettare, posto che nella scelta di prevedere la rinuncia per le sedi non espressamente indicate da parte ricorrente non si ravvisa alcuna illegittimità, ma semplicemente una scelta gestionale e organizzativa coerente con l'esigenza di una sollecita definizione della procedura e una efficiente gestione delle assegnazioni delle sedi. Ne discende il conseguente rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di illegittimità dell'atto”…
6.2.) Giova, peraltro, rilevare che l'O.M. n.122 del 6/5/2022 preveda, all'art. 12, punto 10, che: “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi
5 di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Anche nel caso della ricorrente, non avendo trovato il sistema, nel suo turno di nomina, una delle preferenze da lei espressa, ha considerato la stessa rinunciataria per le sedi non richieste;
inoltre, la docente non è stata più ripresa in considerazione nei turni successivi neanche per le sedi da lei espresse tornate disponibili, ciò in quanto il sistema non prevede che vengano riconvocati ogni volta tutti i docenti allorchè vi sia una nuova disponibilità.
Considerato che nessuno dei docenti viene convocato telematicamente per più di un turno di nomina, deve ritenersi che tale sistema operi in modo tale da evitare disparità di trattamento e garantire l'imparzialità dell'attività amministrativa.
Parte ricorrente non ha evidenziato alcun motivo specifico di illegittimità per violazione di legge, lamentando solo genericamente l'utilizzo di un tale strumento, ritenuto non adeguato, per procedere all'assegnazione delle supplenze.
Peraltro, nel suo ricorso manca qualsiasi riferimento concreto ai posti/sede scelti e all'eventuale illegittimità dell'assegnazione ad altri docenti.
Le domande hanno come oggetto l'accertamento del “cattivo funzionamento dell'algoritmo” e l'emissione di un ordine rivolto al di rettificare i bollettini, assegnare CP_2 un incarico alla docente e, in mancanza, condannare l'amministrazione al pagamento delle mensilità perse e al riconoscimento del punteggio che sarebbe stato assegnato nel caso di svolgimento di supplenza annuale, ma non è stato fornito alcun elemento concreto per individuare i presupposti del diritto preteso.
Deve evidenziarsi che, con unico ricorso, la parte ricorrente aveva proposto sia il giudizio cautelare che quello di merito e che, pertanto, le uniche domande da ritenere proposte in questo giudizio sono quelle contenute nel ricorso depositato il 9.12.2022.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Rilevato, peraltro, che la questione dell'utilizzo dell'algoritmo nell'attribuzione delle supplenze è stata affrontata in pronunce di segno opposto, si ritiene sussistano gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
6 spese compensate.
Roma 4.12.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
7
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 38650/ 2022 promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv.to SAVOIA ANTONIETTA Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e Controparte_1 difeso dal FUNZIONARIO DELEGATO
Resistente
Oggetto: ALTRE IPOTESI.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 9.12.22 e regolarmente notificato, , Parte_1 premesso di essere insegnante precaria inserita nelle GPS II fascia della Provincia di e di avere inoltrato domanda di inserimento in GPS nella provincia di Napoli, di CP_1 avere atteso la pubblicazione dei bollettini, ma di non avere ottenuto incarichi nonostante questi siano stati attribuiti a docenti con punteggio inferiore, lamentava l'illegittimità nell'utilizzo del sistema basato sull'algoritmo; denunciava la sussistenza di un periculum in mora in vista dell'adozione di provvedimenti cautelari;
concludeva: a) accertare e dichiarare il cattivo funzionamento dell'algoritmo nella individuazione della posizioni a cui conferire incarico da GPS;
b) accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi a base per i quali va riconosciuto alla ricorrente il diritto al conferimento incarico per l'anno scolastico 2022/2023;
1 c) ordinare al la rettifica delle graduatorie di cui ai bollettini e per l'effetto attribuire CP_2 alla parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per Sostegno scuola dell'infanzia (AAAA), presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili , in mancanza, condannarlo al pagamento delle mensilità comprese nell'anno scolastico 2022/2023, nonché al riconoscimento di 12 punti da inserire in graduatoria.
Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
IN VIA CAUTELARE: Inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:
- ordinare al la rettifica delle graduatorie di cui ai bollettini e per l'effetto attribuire alla CP_2 parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche su posto Sostegno per la scuola dell'infanzia (ADAA), presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili”.
Si costituiva nel giudizio cautelare parte resistente, la quale contestava in fatto e in diritto, evidenziando l'insussistenza di fumus boni juris e di periculum in mora , difendendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione, evidenziando ancora che nessun danno si era verificato in quanto la ricorrente era stata destinataria di contratto a termine dal 15.12.22 al
30.6.2023; chiedeva il rigetto del ricorso.
Conclusosi con provvedimento di rigetto la fase cautelare e concesso termine per la notifica del decreto di fissazione di udienza del giudizio ordinario, si è nuovamente costituta la parte resistente, la quale riproponeva le sue difese, eccependo l'incompetenza per territorio avendo la ricorrente conseguito il conferimento di un incarico presso istituto di Caserta dal 13.9.24; chiedeva nel merito il rigetto del ricorso.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si osserva che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la ricorrente lamenta il mancato conferimento di un incarico di supplenza censurando, non un atto che costituisce espressione di macro-organizzazione – in quanto definisca le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o i modi di
2 conferimento della titolarità degli stessi- , ma l'ordinaria attività organizzativa posta in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, laddove l'algoritmo è solo lo strumento utilizzato per svolgere una parte di tale attività.
Ancora preliminarmente deve rilevarsi che appare infondata l'eccezione di incompetenza di parte resistente in quanto fondata su un fatto successivo alla introduzione del ricorso
(conferimento di incarico dal 13.9.24).
La domanda non merita accoglimento. Contr Ai fini della ricostruzione della normativa di settore, si richiama ex art.118 disp. att. la pronuncia di questo Tribunale n.142/2024 (giudice Cerroni), che si riporta per le parti che interessano in questo giudizio:
“Con un primo intervento, il D.l. 29/10/2019, n. 126 ha introdotto modificazioni all'articolo 4 della Legge 3/5/1999, n. 124 e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13/7/2015 n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche.
L'intento della normativa era quello di porre rimedio alla “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine”, per cui era stata prevista e regolamentata la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
4.1.) Successivamente, l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/7/2020 del
[...]
ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni Controparte_4 scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo. Infine, in data 6/5/2022 la nuova Ordinanza Ministeriale n. 112 ha disposto, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024,
l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché
l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
3 4.2.) Dalla lettura dell'Ordinanza da ultimo citata, all'articolo 2 comma 4, si evince che “in subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. 5.
Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle
GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.
4.3.) Il successivo articolo 12, rubricato “conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, statuisce, poi, che: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con CP_1 preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
In particolar modo, la normativa prosegue - ed interessa nel caso di specie – poiché precisa che: “costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la
4 mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (..)…
Il sistema, invero, in ossequio ad esigenze di celerità nella copertura dei posti, effettua lo scrutinio sino al raggiungimento del numero dei posti da attribuire nella specifica tornata di nomina, non potendo conoscere eventuali rinunce e prevedendo una successiva tornata di nomine. Pertanto, sebbene l'assegnazione delle sedi agli aspiranti avvenga di norma in ordine di punteggio, l'aver espresso una preferenza analitica piuttosto che sintetica può incidere sulla possibilità di ottenere la supplenza, nel caso in cui il numero dei posti liberi sia esiguo;
per tali ragioni, la mancata indicazione della specifica sede libera da attribuire, nel turno di nomina, è considerata dalla normativa (art. 12, comma 4, dell'Ordinanza
Ministeriale n. 112 del 6/5/2022) equivalente a rinuncia, se espressa da altro candidato anche in posizione inferiore, anche e nonostante sia stato indicato il distretto che la ricomprende o, ancor di più, l'intero comune.
6.1.) In tal senso, si condivide quanto già espresso dalla giurisprudenza amministrativa, in specie con la sentenza n. 10016/2023 del T.A.R. Lazio, chiamato a decidere sulla legittimità della previsione di cui al citato articolo 12, comma 4, dell'O.M. N. 112 del
6/5/2022, il quale ha riconosciuto che “in ogni caso la domanda sarebbe da rigettare, posto che nella scelta di prevedere la rinuncia per le sedi non espressamente indicate da parte ricorrente non si ravvisa alcuna illegittimità, ma semplicemente una scelta gestionale e organizzativa coerente con l'esigenza di una sollecita definizione della procedura e una efficiente gestione delle assegnazioni delle sedi. Ne discende il conseguente rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di illegittimità dell'atto”…
6.2.) Giova, peraltro, rilevare che l'O.M. n.122 del 6/5/2022 preveda, all'art. 12, punto 10, che: “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi
5 di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Anche nel caso della ricorrente, non avendo trovato il sistema, nel suo turno di nomina, una delle preferenze da lei espressa, ha considerato la stessa rinunciataria per le sedi non richieste;
inoltre, la docente non è stata più ripresa in considerazione nei turni successivi neanche per le sedi da lei espresse tornate disponibili, ciò in quanto il sistema non prevede che vengano riconvocati ogni volta tutti i docenti allorchè vi sia una nuova disponibilità.
Considerato che nessuno dei docenti viene convocato telematicamente per più di un turno di nomina, deve ritenersi che tale sistema operi in modo tale da evitare disparità di trattamento e garantire l'imparzialità dell'attività amministrativa.
Parte ricorrente non ha evidenziato alcun motivo specifico di illegittimità per violazione di legge, lamentando solo genericamente l'utilizzo di un tale strumento, ritenuto non adeguato, per procedere all'assegnazione delle supplenze.
Peraltro, nel suo ricorso manca qualsiasi riferimento concreto ai posti/sede scelti e all'eventuale illegittimità dell'assegnazione ad altri docenti.
Le domande hanno come oggetto l'accertamento del “cattivo funzionamento dell'algoritmo” e l'emissione di un ordine rivolto al di rettificare i bollettini, assegnare CP_2 un incarico alla docente e, in mancanza, condannare l'amministrazione al pagamento delle mensilità perse e al riconoscimento del punteggio che sarebbe stato assegnato nel caso di svolgimento di supplenza annuale, ma non è stato fornito alcun elemento concreto per individuare i presupposti del diritto preteso.
Deve evidenziarsi che, con unico ricorso, la parte ricorrente aveva proposto sia il giudizio cautelare che quello di merito e che, pertanto, le uniche domande da ritenere proposte in questo giudizio sono quelle contenute nel ricorso depositato il 9.12.2022.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Rilevato, peraltro, che la questione dell'utilizzo dell'algoritmo nell'attribuzione delle supplenze è stata affrontata in pronunce di segno opposto, si ritiene sussistano gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
6 spese compensate.
Roma 4.12.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
7