Art. 1. 1. Al decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324 , sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all'art. 2, comma 1, punto 11), dopo le parole "rifiuti speciali" sono aggiunte le parole "e/o";
b) all'art. 2, comma 1, dopo il punto 15) e' aggiunto il seguente punto: "16) il trasporto non canalizzato delle acque di cui all' art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 ";
c) all'art. 3, comma 1, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente lettera: " q) da tre rappresentanti dell'Un.A.Tras. e da un rappresentante del movimento cooperativo";
d) all'art. 3 e' aggiunto il seguente comma:
"3. Nell'ipotesi in cui i rappresentanti e gli esperti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministro dell'ambiente, il Comitato nazionale e' validamente costituito anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purche' siano stati nominati i due terzi dei componenti.";
e) all'art. 4 e' aggiunto il seguente comma:
" 3. Nell'ipotesi in cui la regione o la provincia non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purche' siano stati nominati i due terzi dei componenti.";
f) all'art. 5 e' aggiunto il seguente comma:
" 2. Nell'ipotesi in cui le province di Trento e di Bolzano non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purche' siano stati nominati i due terzi dei componenti.";
g) all'art. 7, comma 1, lettera e), il riferimento si intende fatto all'art. 21 anziche' all'art. 22;
h) all'art. 8, comma 1, lettera d), il riferimento si intende fatto all'art. 21 anziche' all'art. 22;
i) all'art. 9, comma 1, dopo la parola "componenti" e' aggiunta la parola "nominati";
l) all'art. 10, comma 1, lettera e), il riferimento si intende fatto all'art. 22 anziche' all'art. 23;
m) l'art. 23, comma 1, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le imprese, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , ed esercenti le attivita' di cui all'art. 2 alla data di effettiva operativita' dell'Albo fissata con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell' art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441 , sono tenute a richiedere l'iscrizione all'Albo entro sei mesi dalla predetta data secondo le modalita' di cui ai successivi commi.";
n) all'art. 23, comma 2, lettera d), il riferimento si intende fatto all'art. 10, comma 3, anziche' all'art. 10, comma 4.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli del D.M. n. 324/1991 , modificati dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
"Art. 2 (Attivita' di smaltimento dei rifiuti). - 1.
Agli effetti del presente provvedimento, costituiscono attivita' di smaltimento di rifiuti, per le quali e' prescritta l'iscrizione all'Albo:
1) la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui alla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 costituito ai sensi dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ;
2) lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni di cui all'art. 2, comma secondo, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e servizi affini e complementari per i quali e' richiesta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ;
3) la raccolta e il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, non tossici e nocivi;
4) la raccolta e il trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
5) lo stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi in conto terzi;
6) la preselezione di rifiuti solidi urbani; la produzione e/o la combustione di combustibili derivati da rifiuti; la produzione di compost derivato da rifiuti;
7) la termodistruzione di rifiuti solidi urbani;
8) l'esercizio di discarica di prima categoria;
9) lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossoci e nocivi;
10) la cernita di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi;
11) il trattamento chimico e/o fisico e/o biologico di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi;
12) la termodistruzione di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi;
13) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo A;
14) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo B;
15) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo C e di terza categoria;
16) il trasporto non canalizzato delle acque di cui all' art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 .
2. Le imprese che esercitano attivita' di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi da esse stesse prodotti sono tenute all'iscrizione all'Albo solo se intendono procedere alla gestione di discariche, di impianti di innocuizzazione o di eliminazione di rifiuti speciali non tossici e nocivi.
3. Le imprese che esercitano esclusivamente attivita' di stoccaggio provvisorio, all'interno dell'insediamento produttivo, di rifiuti tossici e nocivi da esse stesse prodotti, sono iscritte in elenchi speciali sulla base dei dati forniti dalle imprese stesse alle competenti sedi regionali e provinciali dell'Albo mediante l'invio di copia delle schede di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989.
4. Le imprese che esercitano attivita' connesse con l'utilizzazione di materie prime secondarie sono iscritte in un elenco speciale qualora detta iscrizione sia prevista dalla normativa speciale vigente in materia come necessaria per l'esercizio dell'attivita' stessa".
"Art. 3 (Comitato nazionale). - 1. Il comitato nazionale e' composto:
a) da un magistrato del Consiglio di Stato o di tribunale amministrativo regionale con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, con funzioni di presidente;
b) dal direttore generale del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica membro di diritto, con funzioni di vice presidente e dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) da otto esperti, di elevata qualificazione tecnica di cui tre designati dal Ministero dell'ambiente e uno ciascuno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dei trasporti, dell'interno;
d) da tre esperti, con qualifica non inferiore a dirigente appartenenti ad amministrazioni regionali, provinciali o comunali, designati dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome;
e) da sei esperti di elevata qualificazione tecnico- giuridica scelti tra i componenti del comitato tecnico scientifico previsto dall' art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 ;
f) da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
g) da un rappresentante dell'ANCI;
h) da un rappresentante dell'UPI;
i) da un rappresentante della Confindustria;
l) da un rappresentante della Confapi;
m) da un rappresentante della Confetra;
n) da tre rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
o) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
p) da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio;
q) da tre rappresentanti dell'Un.A.Tras. e da un rappresentante del movimento cooperativo.
2. Le funzioni di segreteria del comitato nazionale sono esercitate dal servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente che si avvale della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, stipulando all'uopo specifiche convenzioni organizzativo-funzionali.
3. Nell'ipotesi in cui i rappresentanti e gli esperti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministro dell'ambiente, il comitato nazionale e' validamente costituito anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purche' siano stati nominati i due terzi dei componenti".
"Art. 4 (Sezioni regionali). - 1. Ogni sezione regionale e' composta:
a) dal presidente della camera di commercio del capoluogo regionale, o da un membro della giunta camerale all'uopo delegato, con funzioni di presidente; nella regione Valle d'Aosta tali funzioni spettano all'assessore competente della regione medesima;
b) da un rappresentante designato dal presidente della giunta regionale con funzione di vice presidente;
c) da un rappresentante per ciascuna provincia della regione designato dal presidente della provincia;
d) da un esperto di normativa ambientale ed un esperto di tecniche di trattamento di rifiuti, designati dal consiglio regionale su proposta del presidente della giunta;
e) da tre esperti designati dal comitato nazionale;
f) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del capoluogo di regione o della provincia interessate.
2. Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario della camera di commercio appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima.
3. Nell'ipotesi in cui la regione o la provincia non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purche' siano stati nominati i due terzi dei componenti".
"Art. 5 (Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano). - 1. Le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano sono composte:
a) dal presidente della camera di commercio, o da un membro della giunta camerale all'uopo delegato, con funzioni di presidente;
b) da due rappresentanti designati dalla provincia autonoma di cui uno con funzioni di vice presidente;
c) da un esperto di normativa ambientale ed un esperto di tecniche di trattamento di rifiuti, designati dai rispettivi consigli provinciali;
d) da tre esperti designati dal comitato nazionale.
2. Nell'ipotesi in cui le province di Trento e di Bolzano non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purche' siano stati nominati i due terzi dei suoi componenti".
"Art. 7 (Attribuzioni del comitato nazionale). - 1. Il comitato nazionale ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo;
b) fissare i criteri per l'iscrizione nelle classi di cui all'art. 14 e per il passaggio da una classe all'altra;
c) decidere l'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle sezioni regionali e provinciali di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 13;
d) esercitare, nei confronti delle sezioni regionali e provinciali, poteri sostitutivi, nell'ipotesi di cui all'art. 8, lettere b), c) e f), nonche' dell'art. 13, commi 2, 3 e 4, qualora non provvedano entro i termini assegnati;
e) prendere atto delle eventuali variazioni comunicate dalle sezioni regionali e provinciali e accertare, anche indipendentemente dalla revisione di cui al successivo art. 21, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;
f) deliberare le sospensioni e le cancellazioni dall'Albo;
g) fissare i criteri di idoneita' professionale dei responsabili tecnici previsti dalla normativa vigente;
h) coordinare l'attivita' delle sezioni regionali e provinciali e vigilare su di esse;
i) proporre al Ministero dell'ambiente i criteri per la formazione della modulistica da allegare alle domande di iscrizione;
l) adottare tutti gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente".
"Art. 8 (Attribuzioni delle sezioni regionali e provinciali). - 1. Le sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:
a) ricevere e istruire le domande di iscrizione all'Albo e trasmetterle con parere motivato al comitato nazionale ai sensi dell'art. 13;
b) redigere e aggiornare l'elenco delle imprese iscritte all'Albo, aventi sede nel proprio territorio;
c) comunicare l'avvenuta iscrizione all'Albo alle camere di commercio competenti e all'albo delle imprese artigiane affinche' si provveda all'annotazione nel registro delle ditte; l'annotazione stessa deve apparire in tutti gli atti riguardanti le imprese iscritte all'Albo;
d) accertare, anche indipendentemente dalla revisione di cui al successivo art. 21, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;
e) proporre al comitato nazionale la sospensione o la cancellazione dall'Albo a seguito del verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 17 e 18;
f) rilasciare le visure e le certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio".
"Art. 9 (Deliberazioni del comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo). - 1. Le deliberazioni del comitato nazionale, delle sezioni regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno meta' dei componenti nominati.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente".
"Art. 10 (Iscrizione all'Albo). - 1. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata, alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio l'impresa svolge in via principale la sua attivita', corredata della seguente documentazione:
a) certificato generale del casellario giudiziale;
b) certificazione dei carichi pendenti;
c) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico in carica, nonche' del relativo certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti;
d) certificazione di cui all' art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni e integrazioni;
e) attestazione comprovante il pagamento del diritto di iscrizione annuale di cui all'art. 22.
2. La domanda di iscrizione e la relativa documentazione devono essere prodotte in due copie di cui una in carta legale se richiesta ai sensi della vigente normativa. La copia in carta semplice rimane agli atti della sezione e quella in carta legale viene inviata al comitato nazionale.
3. La domanda di iscrizione deve, altresi', essere corredata di un foglio-notizie fornito dalla sezione, nel quale il rappresentante legale della impresa dichiara il tipo di attivita' che intende esercitare o che gia' esercita, specificando i tipi di impianti, i processi, i mezzi e il personale impiegato, la quantita' annua di rifiuti smaltibile e ogni altra notizia ritenuta utile.
4. Le imprese individuali e in forma societaria risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione o fusione di societa' che risultino gia' iscritte all'Albo possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreche' sussistano i requisiti e le condizioni per l'iscrizione.
5. La mancata iscrizione o la cancellazione dall'Albo comporta l'annotazione d'ufficio, da parte delle camere di commercio nel registro delle ditte e da parte della commissione provinciale dell'artigianato nell'albo degli artigiani, della mancata o cessata autorizzazione all'esercizio delle attivita' che ricadono nella competenza dell'Albo stesso.
6. Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo debbono nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti professionali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia. Nelle domande devono essere indicati i nominativi dei responsabili tecnici".
"Art. 23 (Disposizioni transitorie). - 1. Le imprese, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , ed esercenti le attivita' di cui all'art. 2 alla data di effettiva operativita' dell'Albo fissata con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell' art. 10, comma 2, del decreto- legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441 , sono tenute a richiedere l'iscrizione all'Albo entro sei mesi dalla predetta data secondo le modalita' di cui ai successivi commi.
2. La domanda di iscrizione, indirizzata alla competente sezione regionale o provinciale, deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di vigenza per le societa';
b) certificato di iscrizione alla camera di commercio per tutte le imprese;
c) per le sole imprese artigiane certificati d'iscrizione al relativo albo;
d) foglio-notizie di cui all'art. 10, comma 3;
e) dichiarazione dell'accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
f) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 ed eventuali autorizzazioni regionali.
3. I soggetti di cui all'art. 11, comma 1, devono inoltre dimostrare, di possedere, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, i requisiti di cui al citato art. 11, comma 2, lettere e) ed f)".
- Il testo dell'intero art. 11 del D.Lgs. n. 133/1992 (Attuazione delle direttive 76/464/CEE , 82/176/CEE , 83/513/CEE , 84/156/CEE , 84/491/CEE , 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque) e' il seguente:
"Art. 11 (Applicazione delle norme di emissione). - 1.
Per gli scarichi disciplinati dal presente decreto i valori limite di emissione si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti le sostanze di cui all'allegato B fuoriescono dal singolo impianto industriale se non diversamente stabilito dalle sanzioni contenute negli allegati.
2. L'autorizzazione puo' prevedere punti di determinazione dei valori limite diversi da quello delle acque, fuoriescano dall'impianto. Se le acque di scarico contenenti tali sostanze sono canalizzate e trattate fuori dell'impianto industriale in un impianto di trattamento destinato alla depurazione delle stesse o di altre analoghe, i valori limite sono applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di trattamento. Se le acque di scarico si mescolano con altre fuoriescono da altro impianto e modificano le sostanze inquinanti, i valori limite sono applicati al punto in cui le acque fuoriescono dallo scarico comune.
3. Per il trasporto non canalizzato delle acque di scarico di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 .
4. Qualsiasi impianto di trattamento, esterno agli stabilimenti industriali di cui all'art. 1, per depurare acque di scarico contenenti sostanze pericolose, non puo' accettare acque da trattare ne' effettuare a sua volta scarichi prima di aver conseguito l'autorizzazione ai sensi del presente decreto".
a) all'art. 2, comma 1, punto 11), dopo le parole "rifiuti speciali" sono aggiunte le parole "e/o";
b) all'art. 2, comma 1, dopo il punto 15) e' aggiunto il seguente punto: "16) il trasporto non canalizzato delle acque di cui all' art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 ";
c) all'art. 3, comma 1, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente lettera: " q) da tre rappresentanti dell'Un.A.Tras. e da un rappresentante del movimento cooperativo";
d) all'art. 3 e' aggiunto il seguente comma:
"3. Nell'ipotesi in cui i rappresentanti e gli esperti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministro dell'ambiente, il Comitato nazionale e' validamente costituito anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purche' siano stati nominati i due terzi dei componenti.";
e) all'art. 4 e' aggiunto il seguente comma:
" 3. Nell'ipotesi in cui la regione o la provincia non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purche' siano stati nominati i due terzi dei componenti.";
f) all'art. 5 e' aggiunto il seguente comma:
" 2. Nell'ipotesi in cui le province di Trento e di Bolzano non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purche' siano stati nominati i due terzi dei componenti.";
g) all'art. 7, comma 1, lettera e), il riferimento si intende fatto all'art. 21 anziche' all'art. 22;
h) all'art. 8, comma 1, lettera d), il riferimento si intende fatto all'art. 21 anziche' all'art. 22;
i) all'art. 9, comma 1, dopo la parola "componenti" e' aggiunta la parola "nominati";
l) all'art. 10, comma 1, lettera e), il riferimento si intende fatto all'art. 22 anziche' all'art. 23;
m) l'art. 23, comma 1, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le imprese, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , ed esercenti le attivita' di cui all'art. 2 alla data di effettiva operativita' dell'Albo fissata con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell' art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441 , sono tenute a richiedere l'iscrizione all'Albo entro sei mesi dalla predetta data secondo le modalita' di cui ai successivi commi.";
n) all'art. 23, comma 2, lettera d), il riferimento si intende fatto all'art. 10, comma 3, anziche' all'art. 10, comma 4.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli del D.M. n. 324/1991 , modificati dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
"Art. 2 (Attivita' di smaltimento dei rifiuti). - 1.
Agli effetti del presente provvedimento, costituiscono attivita' di smaltimento di rifiuti, per le quali e' prescritta l'iscrizione all'Albo:
1) la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui alla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 costituito ai sensi dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ;
2) lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni di cui all'art. 2, comma secondo, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e servizi affini e complementari per i quali e' richiesta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ;
3) la raccolta e il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, non tossici e nocivi;
4) la raccolta e il trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
5) lo stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi in conto terzi;
6) la preselezione di rifiuti solidi urbani; la produzione e/o la combustione di combustibili derivati da rifiuti; la produzione di compost derivato da rifiuti;
7) la termodistruzione di rifiuti solidi urbani;
8) l'esercizio di discarica di prima categoria;
9) lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossoci e nocivi;
10) la cernita di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi;
11) il trattamento chimico e/o fisico e/o biologico di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi;
12) la termodistruzione di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi;
13) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo A;
14) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo B;
15) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo C e di terza categoria;
16) il trasporto non canalizzato delle acque di cui all' art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 .
2. Le imprese che esercitano attivita' di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi da esse stesse prodotti sono tenute all'iscrizione all'Albo solo se intendono procedere alla gestione di discariche, di impianti di innocuizzazione o di eliminazione di rifiuti speciali non tossici e nocivi.
3. Le imprese che esercitano esclusivamente attivita' di stoccaggio provvisorio, all'interno dell'insediamento produttivo, di rifiuti tossici e nocivi da esse stesse prodotti, sono iscritte in elenchi speciali sulla base dei dati forniti dalle imprese stesse alle competenti sedi regionali e provinciali dell'Albo mediante l'invio di copia delle schede di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989.
4. Le imprese che esercitano attivita' connesse con l'utilizzazione di materie prime secondarie sono iscritte in un elenco speciale qualora detta iscrizione sia prevista dalla normativa speciale vigente in materia come necessaria per l'esercizio dell'attivita' stessa".
"Art. 3 (Comitato nazionale). - 1. Il comitato nazionale e' composto:
a) da un magistrato del Consiglio di Stato o di tribunale amministrativo regionale con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, con funzioni di presidente;
b) dal direttore generale del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica membro di diritto, con funzioni di vice presidente e dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) da otto esperti, di elevata qualificazione tecnica di cui tre designati dal Ministero dell'ambiente e uno ciascuno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dei trasporti, dell'interno;
d) da tre esperti, con qualifica non inferiore a dirigente appartenenti ad amministrazioni regionali, provinciali o comunali, designati dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome;
e) da sei esperti di elevata qualificazione tecnico- giuridica scelti tra i componenti del comitato tecnico scientifico previsto dall' art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 ;
f) da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
g) da un rappresentante dell'ANCI;
h) da un rappresentante dell'UPI;
i) da un rappresentante della Confindustria;
l) da un rappresentante della Confapi;
m) da un rappresentante della Confetra;
n) da tre rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
o) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
p) da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio;
q) da tre rappresentanti dell'Un.A.Tras. e da un rappresentante del movimento cooperativo.
2. Le funzioni di segreteria del comitato nazionale sono esercitate dal servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente che si avvale della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, stipulando all'uopo specifiche convenzioni organizzativo-funzionali.
3. Nell'ipotesi in cui i rappresentanti e gli esperti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministro dell'ambiente, il comitato nazionale e' validamente costituito anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purche' siano stati nominati i due terzi dei componenti".
"Art. 4 (Sezioni regionali). - 1. Ogni sezione regionale e' composta:
a) dal presidente della camera di commercio del capoluogo regionale, o da un membro della giunta camerale all'uopo delegato, con funzioni di presidente; nella regione Valle d'Aosta tali funzioni spettano all'assessore competente della regione medesima;
b) da un rappresentante designato dal presidente della giunta regionale con funzione di vice presidente;
c) da un rappresentante per ciascuna provincia della regione designato dal presidente della provincia;
d) da un esperto di normativa ambientale ed un esperto di tecniche di trattamento di rifiuti, designati dal consiglio regionale su proposta del presidente della giunta;
e) da tre esperti designati dal comitato nazionale;
f) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del capoluogo di regione o della provincia interessate.
2. Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario della camera di commercio appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima.
3. Nell'ipotesi in cui la regione o la provincia non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purche' siano stati nominati i due terzi dei componenti".
"Art. 5 (Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano). - 1. Le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano sono composte:
a) dal presidente della camera di commercio, o da un membro della giunta camerale all'uopo delegato, con funzioni di presidente;
b) da due rappresentanti designati dalla provincia autonoma di cui uno con funzioni di vice presidente;
c) da un esperto di normativa ambientale ed un esperto di tecniche di trattamento di rifiuti, designati dai rispettivi consigli provinciali;
d) da tre esperti designati dal comitato nazionale.
2. Nell'ipotesi in cui le province di Trento e di Bolzano non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purche' siano stati nominati i due terzi dei suoi componenti".
"Art. 7 (Attribuzioni del comitato nazionale). - 1. Il comitato nazionale ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo;
b) fissare i criteri per l'iscrizione nelle classi di cui all'art. 14 e per il passaggio da una classe all'altra;
c) decidere l'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle sezioni regionali e provinciali di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 13;
d) esercitare, nei confronti delle sezioni regionali e provinciali, poteri sostitutivi, nell'ipotesi di cui all'art. 8, lettere b), c) e f), nonche' dell'art. 13, commi 2, 3 e 4, qualora non provvedano entro i termini assegnati;
e) prendere atto delle eventuali variazioni comunicate dalle sezioni regionali e provinciali e accertare, anche indipendentemente dalla revisione di cui al successivo art. 21, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;
f) deliberare le sospensioni e le cancellazioni dall'Albo;
g) fissare i criteri di idoneita' professionale dei responsabili tecnici previsti dalla normativa vigente;
h) coordinare l'attivita' delle sezioni regionali e provinciali e vigilare su di esse;
i) proporre al Ministero dell'ambiente i criteri per la formazione della modulistica da allegare alle domande di iscrizione;
l) adottare tutti gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente".
"Art. 8 (Attribuzioni delle sezioni regionali e provinciali). - 1. Le sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:
a) ricevere e istruire le domande di iscrizione all'Albo e trasmetterle con parere motivato al comitato nazionale ai sensi dell'art. 13;
b) redigere e aggiornare l'elenco delle imprese iscritte all'Albo, aventi sede nel proprio territorio;
c) comunicare l'avvenuta iscrizione all'Albo alle camere di commercio competenti e all'albo delle imprese artigiane affinche' si provveda all'annotazione nel registro delle ditte; l'annotazione stessa deve apparire in tutti gli atti riguardanti le imprese iscritte all'Albo;
d) accertare, anche indipendentemente dalla revisione di cui al successivo art. 21, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;
e) proporre al comitato nazionale la sospensione o la cancellazione dall'Albo a seguito del verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 17 e 18;
f) rilasciare le visure e le certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio".
"Art. 9 (Deliberazioni del comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo). - 1. Le deliberazioni del comitato nazionale, delle sezioni regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno meta' dei componenti nominati.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente".
"Art. 10 (Iscrizione all'Albo). - 1. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata, alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio l'impresa svolge in via principale la sua attivita', corredata della seguente documentazione:
a) certificato generale del casellario giudiziale;
b) certificazione dei carichi pendenti;
c) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico in carica, nonche' del relativo certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti;
d) certificazione di cui all' art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni e integrazioni;
e) attestazione comprovante il pagamento del diritto di iscrizione annuale di cui all'art. 22.
2. La domanda di iscrizione e la relativa documentazione devono essere prodotte in due copie di cui una in carta legale se richiesta ai sensi della vigente normativa. La copia in carta semplice rimane agli atti della sezione e quella in carta legale viene inviata al comitato nazionale.
3. La domanda di iscrizione deve, altresi', essere corredata di un foglio-notizie fornito dalla sezione, nel quale il rappresentante legale della impresa dichiara il tipo di attivita' che intende esercitare o che gia' esercita, specificando i tipi di impianti, i processi, i mezzi e il personale impiegato, la quantita' annua di rifiuti smaltibile e ogni altra notizia ritenuta utile.
4. Le imprese individuali e in forma societaria risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione o fusione di societa' che risultino gia' iscritte all'Albo possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreche' sussistano i requisiti e le condizioni per l'iscrizione.
5. La mancata iscrizione o la cancellazione dall'Albo comporta l'annotazione d'ufficio, da parte delle camere di commercio nel registro delle ditte e da parte della commissione provinciale dell'artigianato nell'albo degli artigiani, della mancata o cessata autorizzazione all'esercizio delle attivita' che ricadono nella competenza dell'Albo stesso.
6. Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo debbono nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti professionali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia. Nelle domande devono essere indicati i nominativi dei responsabili tecnici".
"Art. 23 (Disposizioni transitorie). - 1. Le imprese, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , ed esercenti le attivita' di cui all'art. 2 alla data di effettiva operativita' dell'Albo fissata con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell' art. 10, comma 2, del decreto- legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441 , sono tenute a richiedere l'iscrizione all'Albo entro sei mesi dalla predetta data secondo le modalita' di cui ai successivi commi.
2. La domanda di iscrizione, indirizzata alla competente sezione regionale o provinciale, deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di vigenza per le societa';
b) certificato di iscrizione alla camera di commercio per tutte le imprese;
c) per le sole imprese artigiane certificati d'iscrizione al relativo albo;
d) foglio-notizie di cui all'art. 10, comma 3;
e) dichiarazione dell'accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
f) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 ed eventuali autorizzazioni regionali.
3. I soggetti di cui all'art. 11, comma 1, devono inoltre dimostrare, di possedere, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, i requisiti di cui al citato art. 11, comma 2, lettere e) ed f)".
- Il testo dell'intero art. 11 del D.Lgs. n. 133/1992 (Attuazione delle direttive 76/464/CEE , 82/176/CEE , 83/513/CEE , 84/156/CEE , 84/491/CEE , 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque) e' il seguente:
"Art. 11 (Applicazione delle norme di emissione). - 1.
Per gli scarichi disciplinati dal presente decreto i valori limite di emissione si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti le sostanze di cui all'allegato B fuoriescono dal singolo impianto industriale se non diversamente stabilito dalle sanzioni contenute negli allegati.
2. L'autorizzazione puo' prevedere punti di determinazione dei valori limite diversi da quello delle acque, fuoriescano dall'impianto. Se le acque di scarico contenenti tali sostanze sono canalizzate e trattate fuori dell'impianto industriale in un impianto di trattamento destinato alla depurazione delle stesse o di altre analoghe, i valori limite sono applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di trattamento. Se le acque di scarico si mescolano con altre fuoriescono da altro impianto e modificano le sostanze inquinanti, i valori limite sono applicati al punto in cui le acque fuoriescono dallo scarico comune.
3. Per il trasporto non canalizzato delle acque di scarico di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 .
4. Qualsiasi impianto di trattamento, esterno agli stabilimenti industriali di cui all'art. 1, per depurare acque di scarico contenenti sostanze pericolose, non puo' accettare acque da trattare ne' effettuare a sua volta scarichi prima di aver conseguito l'autorizzazione ai sensi del presente decreto".