Decreto presidenziale 19 giugno 2023
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01091/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01492/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2022, proposto da
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Vagli Sotto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Parco Regionale delle Alpi Apuane, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
di:
- Società Turba Cava Romana S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Buffoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Onymar Quarries S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Carcelli, Cristina Cattani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Società Versilia Marmi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Buffoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Società Cave Carcaraia S.r.l., Società Luana Marmi S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Dal Torrione S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Delibera del Consiglio Comunale di Vagli Sotto n. 23 del 23.07.2022, comunicata alla Regione Toscana con nota/pec del 20.8.2022 (acquisita al prot. regionale n. 0323923 del 22/08/2022), con la quale il Comune di Vagli Sotto ha modificato d'ufficio il “Quadro Propositivo – NTA dei Bacini Estrattivi del Comune di Vagli Sotto”, ed in particolare l'art. 6.7 di tutte le NTA dei Bacini Estrattivi di Vagli Sotto, recante la disciplina in merito alla “Viabilità esistente” (pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale dal 04.08.2022 al 19.08.2022), nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui, per quanto occorrer possa, la nota del Comune di Vagli Sotto n. 5186 del 11.10.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vagli Sotto, del Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, di Società Turba Cava Romana S.r.l., Onymar Quarries S.r.l., Società Versilia Marmi S.r.l.;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Dal Torrione S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Rilevato che, in data 2 maggio 2025, la ricorrente Regione Toscana ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
Preso atto della suddetta dichiarazione, con conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
Ritenuto di compensare le spese di lite tra parte ricorrente, gli altri soggetti costituitisi e quello intervenuto nel giudizio.
Ritenuto che nulla vada disposto sulle spese di lite nei confronti dei soggetti evocati in giudizio ma non costituitisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite tra parte ricorrente, i soggetti costituitisi e il soggetto intervenuto nel giudizio.
Nulla spese nei confronti degli altri soggetti non costituitisi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO