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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
L. 187/2024 composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. nel procedimento iscritto al n. 518 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
Parte_1
[...]
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, (C.F.: ; PEC: P.IVA_2
Email_1
reclamante nei confronti di
nato in [...] il [...] CUI 06ZACTD, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARUSO FLAVIO GIROLAMO PEC
Email_2 reclamato con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO
1 Letti gli atti;
all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025;
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 7 marzo 2025 il Tribunale di Palermo -
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione Cittadini UE, pronunciandosi nell'ambito del ricorso ex art. 35 d. lgs.
25/2008 proposto da avverso il provvedimento della Controparte_1
di Parte_1 del 25.8.2024, notificatogli in data 1.10.2024, con cui è stata rigettata la Pt_1
domanda di protezione internazionale da egli formulata, in quanto manifestamente infondata, ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, del d. lgs. n.
25/2008, dell'efficacia del provvedimento di diniego.
2. Il Tribunale ha disposto la sospensione, in esito ad una istanza reiterata, evidenziando, in particolare, che il richiedente aveva prodotto documentazione e, segnatamente, una comunicazione obbligatoria Unilav relativa al contratto di apprendistato stipulato dal 3 marzo 2025 al 28 febbraio 2026 con “Nile Gruppo s.r.l.” e che, pertanto, ricorrevano gravi motivi per disporre la sospensione.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo, in data 10 marzo
2025, il Controparte_2
evidenziando che: a) dall'esame del
[...]
provvedimento di diniego emerge che la valutazione di manifesta infondatezza è stata determinata non già in ragione della provenienza del richiedente da un Paese d'origine ritenuto sicuro (art. 28-bis co. 2, lett. c), d.lgs. 25/2008), quanto piuttosto dalla circostanza – emergente dall'analisi delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione – che la motivazione posta a fondamento dell'espatrio abbia riguardo a questioni familiari ed il timore per il rientro in patria non presenta alcuna attinenza con i motivi di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra (razza, religione, cittadinanza,
2 appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) e con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
b) quindi, è pienamente legittima, nel merito, la valutazione di manifesta infondatezza dell'istanza, in difetto di fondati timori, da parte dell'odierno reclamato, di persecuzione in caso di ritorno in Egitto e (ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria) di rischio effettivo di “danno grave” in caso di rientro nel
Paese d'origine; c) le motivazioni del provvedimento impugnato sono del tutto generiche.
4. Sulla base di tali argomenti il ha invocato la riforma del Parte_1
provvedimento reclamato ed il conseguente rigetto della istanza di sospensiva.
5. In data 15/3/2025 si è costituito chiedendo il Controparte_1
rigetto del reclamo.
6. È intervenuto nel procedimento il Procuratore Generale, che ha chiesto l'accoglimento del reclamo, evidenziando che: a) il provvedimento di rigetto della commissione territoriale è stato congruamente motivato dalla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento (status di rifugiato, protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. C D.L.vo 251/2007, protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1. D.L.vo 286/1998); b) il decreto emesso dal tribunale di Palermo, limitandosi a richiamare la documentazione prodotta dall'interessato
(comunicazione relativa ad un contratto di apprendistato presso una società con sede in Milano), ha ritenuto (senza alcuna ulteriore motivazione) che ricorrono gravi motivi per accogliere la richiesta cautelare;
c) il reclamo, con cui si rileva la totale genericità del decreto del tribunale nonché la legittimità del rigetto della domanda di protezione internazionale, deve ritenersi fondato.
7. In data 15 marzo 2025 parte reclamante ha depositato le note di trattazione scritta.
8. Secondo l'assunto del , il Tribunale avrebbe erroneamente concesso Parte_1
3 la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione
Territoriale in quanto la decisione sarebbe stata motivata genericamente con esclusivo riferimento alla comunicazione obbligatoria Unilav depositata dal richiedente.
9. L'argomento è infondato.
10. Ed invero, il Tribunale ha ritenuto sussistente i gravi motivi per la sospensione e tali gravi motivi consistono nella ricorrenza del fumus boni iuris della domanda di protezione, posto che l'aver documentato la conclusione di un contratto di apprendistato della durata di un anno, peraltro per un soggetto ancora in giovane età
(il richiedente è, infatti, appena maggiorenne), potrebbe valere quale presupposto per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1., del D.Lgs. 286 del 1998, dovendosi a tal fine tenere conto anche del suo effettivo inserimento sociale nel territorio nazionale.
11. In aggiunta, va rilevato che si reputa, in ogni caso, opportuno attendere l'esito dei diversi rinvii pregiudiziali formulati alla Corte di Giustizia Europea da alcuni
Tribunali italiani (oltre che da questa stessa Corte di Appello proprio con riferimento all'Egitto) in tema di correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro.
12. In pendenza, infatti, di tali molteplici rinvii pregiudiziali, aventi ad oggetto la correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro, non è possibile accertare in questa sede se la valutazione della domanda dell'odierno reclamato sia stata o meno correttamente incardinata nelle forme della procedura accelerata, avuto anche riguardo alla compressione dei diritti del richiedente che la procedura accelerata ha comportato. Compressione che può ritenersi legittima solo ove sia accertata la sussistenza dei presupposti giustificativi della medesima, ivi compresa la corretta designazione del paese di provenienza quale paese sicuro.
13. In assenza di certezza in ordine a tale ultimo profilo, devono ritenersi integrate le gravi e circostanziate ragioni di cui al comma 4 dell'art. 35 bis d. lgs. n. 25/2008, che
4 giustificano la sospensione del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, nei casi in cui tale effetto non consegue ex lege alla mera presentazione del ricorso avverso tale decisione.
14. A tale ultimo riguardo va osservato che ove la procedura accelerata si ritenesse correttamente incardinata, sul presupposto che il richiedente provenga da
Paese designato di origine sicuro, pur in presenza di una situazione di incertezza sulla correttezza di tale designazione, si determinerebbe a suo carico un risultato sfavorevole non più idoneo ad essere sovvertito ove la decisione della Corte di
Giustizia dovesse invece accertare l'illegittimità della presunzione di sicurezza del suo Paese di origine.
15. Alla luce delle superiori argomentazioni, il reclamo deve essere respinto.
16. In ragione delle questioni trattate e della pecualiare natura del procedimento, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, lette le conclusioni delle parti e del Procuratore Generale
- Rigetta il reclamo proposto dal
[...]
di avverso il Parte_1 Pt_1 decreto emesso in data 7 marzo 2025 su istanza di Controparte_1
dal Tribunale di Palermo- Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE, di sospensione, dell'efficacia del provvedimento di diniego della . Parte_1
- Compensa le spese
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20 marzo 2025
Il Consigliere rel.
Ivana Francesca Mancuso
5
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia
29.12.2023 n. 157.
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