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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2019 sotto il numero d'ordine 14207, avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Amorese, in virtù di mandato in Parte_1 calce all'atto introduttivo e ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera prot.
n.2019/133306 del 15.10.2019;
-attrice -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Vinci in virtù di mandato in calce Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta del 08.04.2020;
-convenuto-
///
Conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza del 15.05.2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 221 co. 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv., con modif., con la Legge
n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18 luglio 2020) e nei rispettivi scritti difensivi.
FATTO e DIRITTO La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma
2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 11.10.2019, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il dott. per sentirlo condannare, previo Controparte_1 accertamento e declaratoria di responsabilità, al pagamento della somma complessiva di €
123.312,00 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non conseguiti all'intervento chirurgico di mastopessi a cui si era sottoposta in data 12.05.2017 presso la struttura socio - sanitaria “Regeneretion Home” di Corato.
1.1. Nel dettaglio la ricorrente esponeva che:
-nel marzo del 2017 si era affidata alla consulenza del dott. al fine di risolvere una CP_1 ipotrofia mammaria bilaterale con ptosi e asimmetria residuata da due mesi di allattamento dopo gravidanza terminata con parto cesareo nel 2011;
-su consiglio del in data 12.05.2017 si era ricoverata presso la struttura socio – CP_1 sanitaria “Regeneretion Home” dove, dopo gli esami di routine, si era sottoposta ad un intervento chirurgico di mastopessi eseguito dal predetto medico;
-successivamente all'intervento, durato dalle ore 12:15 alle ore 13:35, ella aveva accusato alcuni svenimenti a seguito dei quali le era stata somministrata una flebo e, nella stessa giornata, era stata dimessa con prescrizione di terapia antibiotica (Rocefin);
-il 13.07.2017 era stata nuovamente colta da svenimento e, con il decorrere dei giorni, accusando dolore acuto ai seni, si era accorta di un'evidente infiammazione del seno sinistro, attribuita dal ad un normale decorso post- operatorio;
CP_1
-in data 17.05.2017 aveva provveduto al pagamento a mezzo bonifico della somma di €
5.000,00 concordata a titolo di compenso per l'esecuzione dell'intervento;
-nel corso della prima medicazione, avvenuta a distanza di sette giorni dall'intervento, al fine di limitare l'infiammazione, il aveva rimosso le bende e prescritto crema nonchè idoneo CP_1 reggiseno;
-a distanza di una settimana, trascorsa senza alcun miglioramento, era comparsa una “escara” tra il margine inferiore della mammella sinistra e la cicatrice verticale;
pag. 2/19 -alla successiva visita programmata per la medicazione, il aveva riscontrato CP_1 un'infezione batterica con fuoriuscita di pus per la quale aveva prescritto nuova terapia antibiotica con Amoxicillina per 5 giorni;
-nel corso delle successive medicazioni, caduta l'escara, era residuata una profonda retrazione della mammella;
-tali fatti, a cui si era aggiunto il permanere della ptosi e della asimmetria mammaria, le avevano procurato una situazione cronica di disagio con ripercussioni anche nella sfera relazionale, costringendola a ricorrere a specialisti di psicologia e chirurgia plastica;
-i medici da lei incaricati , con parere del 16.05.2018, avevano attribuito i danni residuati a “un errore di tecnica chirurgica correlato ad un eccessivo affinamento del lembo da parte del chirurgo”, riconoscendo un danno biologico temporaneo di 6 mesi al 50% (€8.820,00 ) e un danno biologico permanente al 20% (€ 78.268,00), con personalizzazione al 39% (€30.524,00) per le sofferenze subite, con riserva di valutazione dei postumi e dello stesso danno biologico all'esito del nuovo necessario trattamento correttivo, il tutto oltre alle spese mediche documentate di €5.700,00, per un importo complessivo di €123.312,00;
-gli inviti a comunicare i dati assicurativi rivolti in data 18.10.2017 e in data 15.06.2018 al resistente e alla struttura “Regeneration Home” erano rimasti inevasi mentre, soltanto a seguito della richiesta rivolta in data 30.10.2018 al Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri, il aveva comunicato gli estremi della propria compagnia assicuratrice;
CP_1
-in data 13.12.2018 ella aveva depositato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. al fine di provvedere, previo esperimento del tentativo di conciliazione, alla verifica delle condizioni fisiche e all'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite nonché alla verifica del nesso causale tra l'evento e la condotta del sanitario e alla successiva quantificazione del danno;
-i cc.tt.uu incaricati avevano trasmesso la bozza di relazione peritale in data 21.07.2019, con trenta giorni di ritardo e senza effettuare il tentativo di IO ON , imprescindibile per la peculiarità dell'istituto, propedeutico all'azione risarcitoria;
-per tale ragione aveva chiesto la rinnovazione della ctu e la sostituzione dei consulenti ex art. 196 c.p.c., istanza rigettata con provvedimento del 09.09.2019;
-il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. era ancora pendente, non essendo stato depositato l'elaborato finale nel termine stabilito.
pag. 3/19 1.2. Ciò premesso chiedeva, in via preliminare, di fissarsi la data di comparizione delle parti all'esito del completamento dell'accertamento tecnico preventivo e, nel merito, di accertare e dichiarare la riconducibilità del danno subito alla condotta del resistente e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in Controparte_1 complessivi €123.312,00 nonché, in caso di esito negativo della depositanda consulenza, di disporre la rinnovazione della CTU e la sostituzione dei consulenti con vittoria di spese di lite del presente giudizio e del procedimento di ATP.
2. Con ordinanza del 21.10.19 era fissata l'udienza di comparizione per il 30.04.2020 poi rinviata d'ufficio al 14.01.2021.
3. Si costituiva il quale eccepiva l'infondatezza della domanda nell' an e Controparte_1 nel quantum, arbitrario ed eccesivo, precisando che la documentazione in atti e gli esiti del procedimento di istruzione preventiva espletato avevano evidenziato la correttezza della diagnosi e della tecnica chirurgica utilizzata, in merito alle quali la paziente era stata ampiamente informata con modulo di consenso personalizzato debitamente sottoscritto, contenente anche l'indicazione degli esiti raggiungibili, tra cui la difficoltà di ottenere una simmetria completa.
Nello specifico eccepiva che la paziente risultava affetta da “tubular breast”, malformazione caratterizzata da asimmetria mammaria di forma e volume e ptosi, con cedimento della mammella sinistra, per la quale aveva suggerito un intervento chirurgico di mastopessi con mastoplastica additiva “a T invertita bilateralmente” che avrebbe comportato un migliore risultato, ma con più cicatrici, che la ricorrente non era disposta ad accettare e , pertanto , avevano concordato l'esecuzione di due tecniche differenti per mammella ovvero, a destra, con un'unica cicatrice intorno all'areola e, a sinistra, con cicatrice verticale o con una piccola T invertita lasciando aperta la possibilità di un ulteriore piccolo intervento di correzione, come riportato nel consenso, diagnosi e tecniche ritenute corrette dai consulenti nominati nel procedimento di istruzione preventiva.
Soggiungeva la mancanza di prova dei presunti svenimenti, non riportati in cartella clinica e, in ogni caso, da considerarsi, al pari dei dolori, parte del normale decorso post operatorio nonché
l'insussistenza di una propria responsabilità sia in ordine all'asserita infezione batterica, attribuibile eventualmente alla struttura sanitaria e , comunque, gestita correttamente.
pag. 4/19 Il resistente si opponeva , inoltre , alla richiesta di rinnovazione della CTU eccependo l'avvenuto tentativo di conciliazione , al quale egli si era rifiutato di aderire, nonché
l'infondatezza dell'eccezione di nullità della perizia per deposito tardivo sollevata dall'attrice in quanto l'elaborato era utilizzabile nel successivo giudizio di merito come prova atipica sia alla luce della specialità delle indagini sanitarie, che escluderebbe la perentorietà del termine, sia in considerazione della mancanza di espressa previsione nell'art. 8, comma 3,della l. 24/2017 di inefficacia o invalidità degli accertamenti compiuti o della relazione depositata oltre la scadenza del termine di sei mesi.
Pertanto concludeva chiedendo, in via preliminare, di disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. promosso da e, nel Parte_1 merito, il rigetto della domanda della ricorrente, con vittoria di spese di lite.
4.All'udienza di prima comparizione del 14.01.2021 la ricorrente reiterava la richiesta di rinnovazione della CTU sostenendo che la consegna della relazione finale avvenuta dopo l'introduzione del presente giudizio e l'invio della bozza prima del tentativo di conciliazione avessero compromesso il proprio diritto di difesa e indotto il convenuto a rifiutare qualunque accordo a causa delle conclusioni favorevoli della perizia, peraltro errata e contraddittoria.
Disposto il mutamento del rito per la complessità della vicenda, formulate le richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP, con ordinanza del 24.02.2022 il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc .
5.Rimasto senza esito il tentativo di risoluzione bonaria della controversia posto che alla proposta aderiva la sola parte convenuta, la causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti e senza necessità di disporre la rinnovazione della CTU, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
///
6.In via preliminare deve rigettarsi la richiesta di rinnovazione della CTU espletata in sede di
ATP per mancato esperimento del tentativo di IO ON avanzata da parte attrice, non sussistendone i presupposti.
Parte ricorrente ha posto a fondamento della richiesta di rinnovazione della CTU l'omesso tentativo di conciliazione da parte degli ausiliari incaricati i quali, secondo quanto prospettato pag. 5/19 dalla stessa, avrebbero fissato l'incontro tra le parti dopo il deposito della bozza di relazione contenente conclusioni favorevoli al convenuto inducendolo, in tal modo, a rifiutare qualunque accordo e vanificando, dunque, l'essenziale finalità conciliativa e deflattiva del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
6.1.Ebbene, premesso che il procedimento ex art.696 bis c.p.c. previsto dalla L.n. 24/2017 (
EL BI ), non ha esclusiva finalità conciliativa, essendo finalizzato sia a favorire la conciliazione della lite che ad acquisire ulteriori elementi di prova, non si ravvisano nel caso di specie motivi procedurali o di merito che possano giustificare una rinnovazione della c.t. u. espletata in sede di ATP, che si presenta, invece, priva di vizi logici, esaustiva , coerente e corrispondente ai quesiti formulati, oltre che resa nel contraddittorio delle parti.
Peraltro, pur volendo ritenere che l'invio della bozza peritale, comunque non definitiva e modificabile a seguito di osservazioni delle parti, possa avere indotto il resistente a declinare il successivo invito alla composizione bonaria, occorre considerare, innanzitutto, che nessuna norma impone che il tentativo sia effettuato prima dell'invio della bozza ossia in una fase assolutamente precedente al profilarsi di un'ipotesi ricostruttiva dei ctu e, pertanto, in assenza di un loro giudizio.
Inoltre, va considerato che, proprio alla luce delle emergenze istruttorie e del comportamento processuale delle parti, non si ravvisano fondate ragioni per ritenere che un'eventuale rinnovazione della CTU nel presente giudizio possa favorire una composizione bonaria della lite, attesi anche gli esiti del tentativo effettuato a mezzo della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p. c. alla quale la ha ritenuto di non aderire formulando una proposta Parte_1 migliorativa, non accettata dal , con la conseguenza che le motivazioni addotte dalla CP_1 ricorrente attengono piuttosto alla non condivisione delle conclusioni dei consulenti d'ufficio ma non ad irregolarità o vizi formali .
A tali considerazioni deve, peraltro, aggiungersi che, successivamente all'inoltro della bozza, gli ausiliari del giudice hanno invitato le parti a conciliare la vicenda senza alcun esito.
Né può ritenersi che la consegna della relazione peritale oltre il termine previsto dalla legge possa avere compromesso il diritto difesa di parte attrice ( che peraltro ha contestato la bozza peritale con le osservazioni inviate in data 19.08.2019) atteso che, come statuito da condivisibile orientamento giurisprudenziale, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 8 della
Legge ELBI non incide sulla procedibilità della domanda ma solo sulla salvezza degli pag. 6/19 effetti sostanziali e processuali della stessa, trattandosi di un termine non perentorio, in quanto non espressamente previsto dalla legge, e dovendosi la condizione di procedibilità ritenersi assolta con la conclusione del procedimento per ATP o con il decorso del termine di sei mesi.
Sul punto la Suprema Corte con recente ordinanza (n. 11804/2025) ha chiarito come il giudizio regolato dall'art. 8 L. 24/2017 non abbia natura unitaria bifasica, ma preveda un collegamento funzionale tra ATP e giudizio di merito con la conseguenza che gli effetti della domanda giudiziale di merito (sia sostanziali, come l'interruzione della prescrizione, sia processuali, come la litispendenza) retroagiscono al momento del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c a condizione che il giudizio di merito venga introdotto tempestivamente.
La stessa Suprema Corte ha, altresì, precisato che l'art. 8 non prevede alcuna sanzione espressa di improcedibilità per il deposito del ricorso di merito oltre i 90 giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza dei sei mesi dalla introduzione del ricorso.
Del resto, un'interpretazione estensiva che porti all'improcedibilità contrasterebbe con i principi di accelerazione ed economia processuale e creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alla mediazione.
Pertanto, la perentorietà del termine di sei mesi per la conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. va interpretata nel senso che da quel momento la domanda diviene procedibile.
L'unico effetto ricollegabile alla tardiva introduzione della domanda di merito (oltre i 90 giorni)
è la perdita della retroazione degli effetti della domanda al tempo del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., se non già previsti dalla legge.
Ne consegue che la parte che opta per la consulenza 696 bis c.p.c può scegliere se attenderne la conclusione o introdurre la domanda di merito una volta trascorsi i sei mesi. (Cass. n.
26560/2014; Cass. n. 6130/2011; Corte Cost. n. 403/2007).
7.Passando al merito, la domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
7.1.Preliminarmente, quanto alle rigettate richieste istruttorie formulate dalle parti, ritenute superflue alla luce della documentazione in atti e delle risultanze dell'espletata Ctu, va rammentato che, per consolidata giurisprudenza, “il giudice del merito non è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti, allorché, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al processo sia già in grado di formarsi un convincimento (cfr. Cass., 20
pag. 7/19 giugno 1994, n.5925 nonché Cass., 10 maggio 1995, n. 5106). Ne deriva, pertanto, che
l'interrogatorio formale, essendo diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito è sempre ammissibile, purché concludente e non in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti, si da apparire dilatorio e defatigatorio” (cfr. Cass. n. 8544/2000 Cass. 9 maggio
1996, n.4370).
7.2.Ciò posto, è pacifico tra le parti ,e risulta per tabulas, che la ricorrente si era affidata nel marzo del 2017 alla consulenza del dott. al fine di risolvere una ipotrofia mammaria CP_1 bilaterale con ptosi e asimmetria residuata da due mesi di allattamento dopo gravidanza terminata con parto cesareo nel 2011 e che, su consiglio del predetto medico, in data 12.05.2017 si era ricoverata presso la struttura socio – sanitaria “Regeneretion Home”, dove si era sottoposta ad intervento chirurgico di mastopessi e mastoplastica additiva, eseguito dal predetto sanitario.
Assume, quindi, la che all'intervento estetico erano conseguiti danni fisici e Parte_1 psicologici costituiti da una profonda retrazione mammaria e disagio cronico attribuibili ad “un errore di tecnica chirurgica correlato ad un eccessivo affinamento del lembo da parte del chirurgo”, a cui si era aggiunto il permanere della ptosi e della asimmetria .
7.3.Orbene, non vi è dubbio che la vicenda in esame vada inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale avendo agito il convenuto nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale eseguita nel mese di maggio 2017, in vigenza della L. n. 24/2017 (Legge EL –
Bianco).
Tanto chiarito, per quanto attiene agli oneri probatori ricadenti sulle parti con specifico riguardo alla responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, giova richiamare le sentenze n.
28991/2019 e n. 28992/2019 della III Sezione Civile della Cassazione (c.d. di San Martino, elaborate nell'ambito del progetto “Sanità”), nelle cui motivazioni si afferma che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”.
pag. 8/19 In particolare, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso , innanzitutto, che negare che incomba sul paziente creditore l'onere di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute, significa espungere dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale laddove, invece, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione.
In particolare il fatto “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”.
Su questo “tronco comune” si innesta il tratto distintivo della responsabilità da inadempimento contrattuale, rappresentato dalla “premessa della relazionalità”, da cui consegue che il “danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. (cfr.
Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.). E' la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato” .
Osserva, ancora, la Corte che “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”.
Tale interesse presupposto corrisponde al diritto alla salute, rispetto al quale l'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale.
pag. 9/19 Conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento.
Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto
a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento”.
La Cassazione ha , quindi, nelle succitate sentenze , sostenuto la tesi che la violazione delle regole della diligenza professionale non ha un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento ma occorre la sua dimostrazione da parte del creditore.
Ne consegue che il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare con il risultato che “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che
l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle”.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1,
c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.).
In tale ambito s'inserisce anche la responsabilità del medico con specializzazione in chirurgia plastica la cui peculiare natura non tout court curativa, volta a migliorare le imperfezioni meramente estetiche e a conseguire un determinato risultato, a prescindere dalla qualificazione pag. 10/19 (peraltro non sempre univoca in giurisprudenza) dell'obbligazione come di risultato o di mezzi
(Cass.10014/1994; Cass. n. 12253/1997), non cambia la natura contrattuale della responsabilità
e, pertanto, in assenza di negligenza o di imperizia, il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il paziente si attendeva, fermo restando l'obbligo di illustrare al paziente in modo dettagliato il risultato che intende raggiungere, le modalità dell'intervento, e di prospettare realisticamente i rischi e le possibili conseguenze che potrebbero derivarne connesse
(Cass. civ. n. 12253/1997).
L'obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il primo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il secondo si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell'assenza di negligenza o imperizia, fermo l'obbligo del professionista medesimo di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell'ottenimento del risultato perseguito (cfr. Corte d'Appello Bari,
23.3.2022, n. 475).
Ed invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario “il miglioramento del proprio aspetto fisico acquista un particolare significato nel quadro dei doveri informativi di cui è tenuto il sanitario, anche perché solo in questo modo il paziente è messo in grado di valutare l'opportunità o meno di sottoporsi all'intervento di chirurgia estetica. In questa materia, infatti, può parlarsi nella maggioranza dei casi, di interventi non necessari, che mirano all'eliminazione di inestetismi e che, come tali, devono essere oggetto di un'informazione puntuale e dettagliata in ordine ai concreti effetti migliorativi del trattamento proposto” (Cass. n. 12830/2014; Cass., n. 9321/2017).
7.4. Nel caso in esame la ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha lamentato la non corretta esecuzione dell'intervento estetico concordato con il resistente al quale sarebbero conseguiti esiti peggiorativi e diversi da quelli prefissati e richiesti “con persistenza della ptosi e asimmetria mammaria”.
In particolare ha attribuito gli inestetismi residuati ( asimmetria delle mammelle e delle areole e la retrazione cicatriziale con perdita di sostanza e ptosi) a difetti di tecnica chirurgica e, nello specifico, la comparsa dell'escara, ovvero della necrosi cutanea a carico della mammella sinistra, ad un errore di tecnica chirurgica correlato ad un eccessivo affinamento del lembo cutaneo che avrebbe “compromesso la corretta evoluzione dell'intervento di mastoplastica, comportando la grave retrazione con perdita di sostanza che deforma in maniera evidente la mammella di sinistra” e l'asimmetria alla “inadeguata “sartorializzazione” della tasca che
pag. 11/19 doveva essere esattamente dimensionata alle misure delle protesi”, tutte complicanze, secondo l'assunto , prevedibili e prevenibili con adeguata tecnica chirurgica.
Orbene, le doglianze della ricorrente non hanno trovato conferma né nella documentazione in atti né nella consulenza medico-legale espletata nel corso del giudizio di ATP a firma del collegio peritale il quale è partito dall'esame delle prospettazioni tecniche delle parti, ha , quindi, ricostruito il dato storico-clinico della paziente ed, infine, ha coerentemente formulato le conseguenti considerazioni di carattere scientifico.
Ed invero i consulenti hanno, in primo luogo, rilevato che l'attrice “All'età di 17 anni ha avuto una gravidanza conclusasi con taglio cesareo e seguita da allattamento; (…) nel 2016 ebbe un dimagrimento di 8- 10 kg. A seguito del quale osservò ptosi mammaria che costituì
l'indicazione all'intervento per cui è causa” (…) ;“per la presenza di una asimmetria mammaria associata a ptosi e ipotrofia si sottopose a visita dal Dr. che le consigliò di CP_1 effettuare un intervento chirurgico di mastopessi asimmetrica con protesi”; “L'intervento chirurgico fu eseguito in data 12 maggio 2017, in regime di Day Surgery in anestesia locale
(mediante infiltrazione di lidocaina) e sedazione (preanestesia con midazolam e fentanest, sedazione con propofol per via endovenosa) previa esecuzione di esami strumentali
(elettrocardiogramma ed ecografia mammaria) ed ematochimici”; “fu eseguito un intervento chirurgico diverso nella mammella destra e nella mammella sinistra: mammella destra - incisione periareolare, disepitelizazione, dieresi dei tessuti molli, allestimento di tasca sotto muscolare, Lavaggio con Betadine e soluzione fisiologica, accurate emostasi, inserimento di protesi rotonda da 400 CC, sutura per strati, mastopessi Round blocK con Ethibond
3/0.Mammella sinistra - incisione cutanea, disepitelizzazione della key hole, dieresi dei tessuti molli, allestimento di tasca sotto muscolare, accurate emostasi, lavaggio della tasca con
Betadine e soluzione fisiologica, inserimento di protesi rotonda da 375 CC, sutura per strati, medicazione.”; “E' stata effettuata terapia antibiotica con 2 grammi di ceftriaxone. Non furono applicati drenaggi in aspirazione. La paziente fu dimessa nella stessa giornata con indicazione
a terapia antibiotica ed antidolorifica ed indicazioni a successivi controlli ambulatoriali. Non è presente nella documentazione in atti traccia dei controlli ambulatoriali eseguiti”; “ La paziente, come si vince dei dati anamnestici raccolti in cartella prima dell'intervento, non presentava alcuna patologia degna di nota ai fini dell'attuale intervento chirurgico tranne un angioma cerebrale in follow up e un parto cesareo effettuato circa sei anni prima”. (cfr. ctu pag. 5 e 6).
pag. 12/19 Gli stessi CTU hanno rilevato che “nel caso in oggetto la diagnosi di asimmetria mammaria con ptosi ed ipotrofia è da ritenersi corretta” atteso che in chirurgia estetica mammaria la diagnosi preoperatoria è essenzialmente di tipo clinico, in quanto basata sulla evidenza anatomica e che “ Nell'esame obiettivo presente in cartella clinica la distanza del complesso areola capezzolo dal giugulo è di 23 cm a destra e di 25 cm a sinistra” e “Tale obiettività clinica non lascia alcun dubbio sulla presenza di una asimmetria mammaria.”; “riportata anche nella scheda operatoria (diagnostica clinica) nella descrizione dell'intervento chirurgico, nella lettera di dimissione, una copia della quale è presente in cartella clinica, ed infine nel consenso informato.”.(cfr. pag. 7 CTU).
Sempre i CTU incaricati hanno rilevato la correttezza della programmazione preoperatoria e dell'intervento chirurgico evidenziando che “Nei casi di asimmetria ci si trova di fronte a due mammelle che hanno caratteristiche anatomiche diverse sia nella forma che nelle dimensioni.
L'entità della asimmetria è diversa da caso a caso e richiede un trattamento chirurgico specifico per ogni singola asimmetria” e, dunque, che, nel caso di specie, la paziente, in quanto portatrice di asimmetria di forma e volume “necessitava di un intervento chirurgico complesso diverso per ogni singola mammella. Questo è in linea con quanto riportato in letteratura e con la buona pratica chirurgica;
a pagina 455 dell'Atlante di chirurgia plastica pratica- mastoplastica estetiche di edito da SEE Firenze, nel capitolo 16, dal titolo Persona_1
Asimmetrie, che si allega (ALL N 1), viene riportato: "… Spesso è necessario usare procedure differenti per ciascun lato…”. (cfr. pag. 8 e 9 CTU).
Il collegio peritale d'ufficio ha, pertanto, affermato la correttezza della scelta di effettuare un doppio intervento di mastopessi per la correzione della ptosi mammaria in quanto in linea con la letteratura scientifica.
In particolare, i suddetti CC.TT.UU. hanno osservato che “ Dall'esame obiettivo si evince come he la paziente fosse portatrice di una ptosi asimmetrica più grave a sinistra e meno grave a destra. Pertanto, l'utilizzo di una tecnica round block a sinistra e di una tecnica peri areolare con cicatrice verticale a destra è da ritenersi corretta. Inoltre, in corso di intervento, furono utilizzate protesi mammarie posizionate in sede sotto muscolare al fine di aumentare il volume della mammella. Nelle Linee Guida dell' Controparte_2
(ALL 4), nel capitolo mastopessi, è riportato quanto segue: "… Qualora il volume residuo del parenchima rimodellato risulti insufficiente rispetto alle proporzioni della gabbia toracica, si può incrementare aggiungendo del tessuto adiposo e anche una protesi mammarie”;
pag. 13/19 “Nell'Atlante di chirurgia plastica pratica -mastoplastica estetiche di edito da Persona_1
SEE Firenze, nella flow chart, a cui si fa riferimento sopra, si può vincere che alla CP_3 può associato un intervento di Mastoplastica additiva con protesi mammarie posizionate in sede sotto muscolare, se i tessuti di rivestimento sono troppo sottili. Quindi anche la scelta di associare alle due tecniche una di Mastopessi una Mastoplastica additiva è da ritenersi corretta
e concorde alle linee guida e alla letteratura scientifica” (cfr, pag. 10 e 11 CTU).
Dalle risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo è emerso, dunque, che l'asimmetria di forma e di volume era presente già prima dell'intervento chirurgico e che, per tale motivo, furono utilizzate due tecniche operatorie e due protesi di volume diverso, una per ogni singola mammella, nel tentativo di correggere l'asimmetria presente e nel rispetto di quanto suggerito dalle linee guida, di cui l'attrice era stata compiutamente informata con specifico riguardo alla diagnosi , alle tecniche operatorie da eseguirsi nonché agli esiti e complicanze possibili.
Ed invero, nel modulo di consenso e nelle note informative “ all'intervento chirurgico di mastoplastica additiva/ mastopessi per correzione simmetria” in atti, recanti la sottoscrizione dell'attrice e non contestate, è riportato: “…in particolare sono consapevole di essere portatrice di una asimmetria mammaria oltre che di volume anche di forma delle mie mammelle;
inoltre sono portatrice una malformazione mammaria che viene denominata tubular breast più evidente a sinistra e meno a destra…”;. Questo quadro clinico determinerà l'utilizzo di tecniche chirurgiche diverse nella mammella destra e nella mammella sinistra il tutto al fine di ridurre la asimmetria esistente”( cfr. doc. 1 fasc. ATP convenuto).
Sempre nella suddetta documentazione è, altresì, riportato: “L'uso di due tecniche diverse comporterà cicatrici diverse a destra e a sinistra, una forma non completamente uguale ed una evoluzione nel tempo diversa” e che “ non è possibile ristabilire una completa simmetria tra i due seni, ma si tenderà a farli assomigliare il più possibile, e non è possibile garantire a priori la stessa evoluzione nel tempo delle due mammelle”, nonché “ alla fine dell'intervento residuerà una cicatrice tutto intorno all'areola che all'inizio apparirà arricciata e successivamente tenderà ad appiattirsi e una cicatrice verticale;
se necessario si effettuerà da subito anche una cicatrice lungo il solco sottomammario. Si potrà eliminare una piccola parte di tessuto mammario al fine di migliorare la simmetria mammaria;
se questo fenomeno non accadrà come voluto e determinerà una cicatrice inestetica si potrà provvedere alla correzione chirurgica di tale cicatrice”.
pag. 14/19 Gli stessi consulenti di ufficio incaricati hanno, inoltre, rilevato la correttezza e la conformità alle linee guida della condotta del convenuto anche riguardo alla retrazione cicatriziale presente a livello del punto di passaggio tra l'areola e la cicatrice verticale della mammella sinistra, di cui risulta attualmente portatrice la ricorrente sia nell'ipotesi in cui sia stata determinata da un'infezione superficiale che nel caso in cui si stata cagionata da un' ischemia per eccessivo affinamento dei lembi cutanei in corrispondenza del punto di passaggio tra la cicatrice peri areolare e la cicatrice verticale, con successiva necrosi cutanea, come ritenuto dal consulente di parte attrice.
Con particolare rifermento all'infezione, di cui la lamenta l'insorgenza, i CC.TT.UU. Parte_1 hanno evidenziato: “Nelle linee guida “raccomandazioni sull'utilizzo dell'antibiotico profilassi chirurgia plastica" della Società Italiana di Chirurgia plastica ricostruttiva ed Estetica (sicpre), che si allega (ALL.6), nel capitolo infezione del sito chirurgico (ISC), le ISC sono definite in accordo con le definizioni utilizzate in USA (Horan 2008, NHSB 2016) ed in Europa (ECDC
2012). Nel caso in oggetto, se infezione c'è stata, questa era da ritenersi superficiale, cioè limitata alla sola superficie dell'incisione.”; “ l'infezione superficiale del sito chirurgico si manifesta entro 30 giorni dalla data dell'intervento ed interessa solo la cute e/o il tessuto sottocutaneo. In questo caso il trattamento adeguato è quello di effettuare medicazioni sino alla completa guarigione.”
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della stessa attrice nonché da quanto rilevato anche dai CC.TT.UU. è emerso, dunque, che il resistente, dopo la prima medicazione in occasione della quale prescrisse idoneo reggiseno e crema per limitare lo stato infiammatorio, ha consigliato alla paziente di effettuare medicazioni che potessero portare a rapida guarigione la ferita (cosa che di fatto si è verificata) e non consentissero l'evoluzione di una infezione superficiale in una infezione di tipo generalizzato, consigliando anche una terapia antibiotica orale.
Gli ausiliari del giudice hanno accertato anche la correttezza e conformità alle linee guida della profilassi pre e post operatoria, effettuata con la somministrazione di 2 g di cefalosporine prima dell'intervento e antibiotici per i primi giorni successivi, oltre al lavaggio delle protesi e della tasca di alloggiamento dell'impianto , come documentato dalla cartella clinica , avverso la quale non è mai stata proposta querela di falso, e nel verbale operatorio ove è descritto: "…
Allestimento di tasca sotto muscolare lavaggio con Betadine e soluzione fisiologica…verbale2”(cfr. pag. 14 CTU).
pag. 15/19 Analogamente, riguardo all' ischemia cutanea per eccessivo affinamento, i consulenti incaricati hanno affermato “Nel capitolo sulla Mastopessi delle linee guida AICPE (ALL4), già menzionato, al paragrafo 10, dal titolo gestione delle principali e più frequenti complicanze post operatorie, è riportato: "… Sono considerate complicanze immediate del post operatorio le sofferenze e le necrosi tissutali sia dell'areola (parziale o totale), che della cute periareolare,…”, ”… necessarie specifiche medicazioni fino alla completa riepitelizzazione…”,
"… La guarigione avverrà per seconda intenzione con probabile necessità di doverle revisionare in un secondo tempo…”.
Pertanto, anche se la retrazione cicatriziale fosse derivata da ischemia con necrosi del tessuto cutaneo, non potrebbe, comunque, ravvisarsi alcuna condotta inadempiente del resistente essendosi trattato, come precisato dai consulenti d'ufficio, di “una complicanza prevista negli interventi di mastopessi e questa si verifica più frequentemente nel punto di passaggio tra due cicatrici sia perché in quella sede si sovrappongono due linee di sutura sia perché quelli sono i punti di maggiore tensione delle cicatrici.” in relazione alla quale il ha tenuto “ un CP_1 comportamento assolutamente concorde alle linee guida”.(cfr. pag. 5 chiarimenti e conclusioni alla CTU).
Ebbene, le suddette conclusioni dei CTU, immuni da vizi logici e metodologici, meritano di essere condivise in quanto esaustive e sorrette da una motivazione approfondita, completa e dettagliata, supportata da osservazioni di carattere scientifico e corredate da riferimenti alla letteratura scientifica nonché rese nel contraddittorio delle parti e ribadite in sede di replica alle osservazioni formulate dai consulenti di parte attrice,
Per tali motivi, come precedentemente argomentato, non si ravvisa alcuna ragione per disporre la rinnovazione della consulenza atteso, peraltro, che la mera divergenza tra le tesi sostenute dal Ctu e quelle sostenute dal Ctp non può riverberarsi in maniera automatica e in assenza di ulteriori elementi e circostanze sulla validità della consulenza stessa allorché, come visto, non si riscontrino né vizi logici o metodologici né lacune motivazionali.
Conseguentemente, alla luce delle risultanze della CTU, può affermarsi che non sono emersi errori o omissioni nell'esecuzione dell'intervento che risulta effettuato correttamente e in conformità alle linee guida, sia nella scelta e nell'esecuzione sia nell'assistenza pre e post operatoria.
pag. 16/19 E' emerso, inoltre, che l'inestetismo conseguito all'intervento non è certamente imputabile ad una condotta colpevole del chirurgo ma rappresenta una complicanza “possibile anche se rara”, tanto più se si considera l'alta complessità dell'intervento di mastopessi e mastoplastica additiva associato alla correzione dell'asimmetria, come evidenziato dai consulenti d'ufficio.(cfr. pag.19 relazione CTU).
A tali considerazioni deve aggiungersi che parte attrice non ha fornito prova idonea a confutare le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale né ha fornito, pur affermando di esserne in possesso, documentazione fotografica delle mammelle precedente all'intervento da cui si potesse evincere il lamentato risultato estetico peggiorativo rispetto alla situazione preesistente.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito”ed è – pur se“privo di ogni efficacia di prova priviligiata”in tale giudizio –“pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile”, potendone trarre il giudice – appunto – “elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo”:
“ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015)”.
Peraltro, il CTU non dispone del potere di sopperire alle carenze delle parti in causa per mancato assolvimento del proprio onere probatorio e l'autorizzazione all'acquisizione di documenti da parte del CTU di cui all'art. 194 c.p.c., per l'esaustivo espletamento delle operazioni peritali, non deve, infatti, essere convertita nella possibilità di sostituirsi alla parte ricorrente nell'allegazione di documentazione necessaria a provare il fatto costitutivo della propria pretesa.
Consentire al CTU di supplire al carente espletamento dell'onere probatorio della parte determinerebbe, infatti, una violazione sia del principio del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. – secondo cui è preciso onere di parte ricorrente provare il fondamento della propria domanda – sia del principio del contraddittorio, con la conseguenza che il CTU può solo richiedere di acquisire documenti al fine di verificare quanto dedotto e prodotto in giudizio o pag. 17/19 con lo scopo di accertare fatti accessori e marginali funzionali alla completezza dell'operazione peritale demandata dal Giudice ( Cass. Civ. n. 12921/2015, Cass. Civ. n. 14577/2012).
7.5.Pertanto, alla luce delle emergenze documentali e istruttorie non si ravvisano profili di inadempienza in ordine alla diagnosi, alla scelta della tipologia dell'intervento e alla sua esecuzione né è stata riscontrata alcuna violazione delle leges artis non essendo stata la condotta tenuta dal in alcun modo connotata da negligenza, imprudenza o imperizia. CP_1
7.6.Analogamente non può trovare accoglimento la doglianza relativa alla genericità e inadeguatezza del modulo di consenso informato in quanto dedotta soltanto in comparsa conclusionale e, dunque, tardiva, oltre che infondata sia alla luce dei rilievi dei CC.TT.UU al riguardo già precedentemente richiamati sia in conformità all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “al fine di ottenere il risarcimento del danno da lesione del consenso informato, spetta al paziente provare che, se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento medico” (Cass. civ. n. 9887/2020).
Non è quindi sufficiente allegare la mera omessa informazione, non trattandosi di un'ipotesi di danno in “re ipsa” (v. anche Cass civ. ord. n.8163/2021; Cass. civ. n. 7385/21; Cass. civ.. n.
17806/2020).
Tale dovere di informazione è particolarmente pregnante nella chirurgia estetica, perché il medico è tenuto a prospettare in termini di probabilità logica e statistica al paziente la possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico, che si ripercuota anche favorevolmente nella vita professionale e in quella di relazione (cfr. Cass.
6.10.1997 n. 9705;
Cass. 1985 n. 4394).
Allo stesso modo, anche il paziente ha l'onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l'opportunità di sottoporsi all'intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista nell'esercizio della propria autonomia privata.
Solo in tal modo il paziente, chiamato a valutare adeguatamente e con la massima attenzione le informazioni fornitegli, potrà accettare consapevolmente l'operazione .
Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente sono del tutto carenti in ordine alla valida alternativa terapeutica che ella avrebbe privilegiato rispetto al diverso trattamento chirurgico cui fu sottoposta.
pag. 18/19 7.7.Ne consegue che la domanda attorea deve, pertanto, essere rigettata.
8. Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente.
Esse vengono liquidate avvalendosi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato successivamente, nello scaglione di riferimento ricompreso tra €. 52.000,01 ed €.
260.000,00, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e ridotti nel minimo per la fase di trattazione/istruttoria e decisoria tenuto conto della bassa complessità della causa e dell'attività svolta.
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi del disposto di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. non potendosi ravvisare, nella mera infondatezza della domanda, una condotta processuale temeraria o gravatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta la domanda;
-pone le spese di lite a carico di che liquida in € 8008,00 per compensi, oltre Parte_1
RFS ed accessori di legge se dovuti.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 10.09.2025
Il giudice
Cristina Fasano
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2019 sotto il numero d'ordine 14207, avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Amorese, in virtù di mandato in Parte_1 calce all'atto introduttivo e ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera prot.
n.2019/133306 del 15.10.2019;
-attrice -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Vinci in virtù di mandato in calce Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta del 08.04.2020;
-convenuto-
///
Conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza del 15.05.2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 221 co. 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv., con modif., con la Legge
n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18 luglio 2020) e nei rispettivi scritti difensivi.
FATTO e DIRITTO La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma
2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 11.10.2019, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il dott. per sentirlo condannare, previo Controparte_1 accertamento e declaratoria di responsabilità, al pagamento della somma complessiva di €
123.312,00 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non conseguiti all'intervento chirurgico di mastopessi a cui si era sottoposta in data 12.05.2017 presso la struttura socio - sanitaria “Regeneretion Home” di Corato.
1.1. Nel dettaglio la ricorrente esponeva che:
-nel marzo del 2017 si era affidata alla consulenza del dott. al fine di risolvere una CP_1 ipotrofia mammaria bilaterale con ptosi e asimmetria residuata da due mesi di allattamento dopo gravidanza terminata con parto cesareo nel 2011;
-su consiglio del in data 12.05.2017 si era ricoverata presso la struttura socio – CP_1 sanitaria “Regeneretion Home” dove, dopo gli esami di routine, si era sottoposta ad un intervento chirurgico di mastopessi eseguito dal predetto medico;
-successivamente all'intervento, durato dalle ore 12:15 alle ore 13:35, ella aveva accusato alcuni svenimenti a seguito dei quali le era stata somministrata una flebo e, nella stessa giornata, era stata dimessa con prescrizione di terapia antibiotica (Rocefin);
-il 13.07.2017 era stata nuovamente colta da svenimento e, con il decorrere dei giorni, accusando dolore acuto ai seni, si era accorta di un'evidente infiammazione del seno sinistro, attribuita dal ad un normale decorso post- operatorio;
CP_1
-in data 17.05.2017 aveva provveduto al pagamento a mezzo bonifico della somma di €
5.000,00 concordata a titolo di compenso per l'esecuzione dell'intervento;
-nel corso della prima medicazione, avvenuta a distanza di sette giorni dall'intervento, al fine di limitare l'infiammazione, il aveva rimosso le bende e prescritto crema nonchè idoneo CP_1 reggiseno;
-a distanza di una settimana, trascorsa senza alcun miglioramento, era comparsa una “escara” tra il margine inferiore della mammella sinistra e la cicatrice verticale;
pag. 2/19 -alla successiva visita programmata per la medicazione, il aveva riscontrato CP_1 un'infezione batterica con fuoriuscita di pus per la quale aveva prescritto nuova terapia antibiotica con Amoxicillina per 5 giorni;
-nel corso delle successive medicazioni, caduta l'escara, era residuata una profonda retrazione della mammella;
-tali fatti, a cui si era aggiunto il permanere della ptosi e della asimmetria mammaria, le avevano procurato una situazione cronica di disagio con ripercussioni anche nella sfera relazionale, costringendola a ricorrere a specialisti di psicologia e chirurgia plastica;
-i medici da lei incaricati , con parere del 16.05.2018, avevano attribuito i danni residuati a “un errore di tecnica chirurgica correlato ad un eccessivo affinamento del lembo da parte del chirurgo”, riconoscendo un danno biologico temporaneo di 6 mesi al 50% (€8.820,00 ) e un danno biologico permanente al 20% (€ 78.268,00), con personalizzazione al 39% (€30.524,00) per le sofferenze subite, con riserva di valutazione dei postumi e dello stesso danno biologico all'esito del nuovo necessario trattamento correttivo, il tutto oltre alle spese mediche documentate di €5.700,00, per un importo complessivo di €123.312,00;
-gli inviti a comunicare i dati assicurativi rivolti in data 18.10.2017 e in data 15.06.2018 al resistente e alla struttura “Regeneration Home” erano rimasti inevasi mentre, soltanto a seguito della richiesta rivolta in data 30.10.2018 al Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri, il aveva comunicato gli estremi della propria compagnia assicuratrice;
CP_1
-in data 13.12.2018 ella aveva depositato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. al fine di provvedere, previo esperimento del tentativo di conciliazione, alla verifica delle condizioni fisiche e all'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite nonché alla verifica del nesso causale tra l'evento e la condotta del sanitario e alla successiva quantificazione del danno;
-i cc.tt.uu incaricati avevano trasmesso la bozza di relazione peritale in data 21.07.2019, con trenta giorni di ritardo e senza effettuare il tentativo di IO ON , imprescindibile per la peculiarità dell'istituto, propedeutico all'azione risarcitoria;
-per tale ragione aveva chiesto la rinnovazione della ctu e la sostituzione dei consulenti ex art. 196 c.p.c., istanza rigettata con provvedimento del 09.09.2019;
-il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. era ancora pendente, non essendo stato depositato l'elaborato finale nel termine stabilito.
pag. 3/19 1.2. Ciò premesso chiedeva, in via preliminare, di fissarsi la data di comparizione delle parti all'esito del completamento dell'accertamento tecnico preventivo e, nel merito, di accertare e dichiarare la riconducibilità del danno subito alla condotta del resistente e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in Controparte_1 complessivi €123.312,00 nonché, in caso di esito negativo della depositanda consulenza, di disporre la rinnovazione della CTU e la sostituzione dei consulenti con vittoria di spese di lite del presente giudizio e del procedimento di ATP.
2. Con ordinanza del 21.10.19 era fissata l'udienza di comparizione per il 30.04.2020 poi rinviata d'ufficio al 14.01.2021.
3. Si costituiva il quale eccepiva l'infondatezza della domanda nell' an e Controparte_1 nel quantum, arbitrario ed eccesivo, precisando che la documentazione in atti e gli esiti del procedimento di istruzione preventiva espletato avevano evidenziato la correttezza della diagnosi e della tecnica chirurgica utilizzata, in merito alle quali la paziente era stata ampiamente informata con modulo di consenso personalizzato debitamente sottoscritto, contenente anche l'indicazione degli esiti raggiungibili, tra cui la difficoltà di ottenere una simmetria completa.
Nello specifico eccepiva che la paziente risultava affetta da “tubular breast”, malformazione caratterizzata da asimmetria mammaria di forma e volume e ptosi, con cedimento della mammella sinistra, per la quale aveva suggerito un intervento chirurgico di mastopessi con mastoplastica additiva “a T invertita bilateralmente” che avrebbe comportato un migliore risultato, ma con più cicatrici, che la ricorrente non era disposta ad accettare e , pertanto , avevano concordato l'esecuzione di due tecniche differenti per mammella ovvero, a destra, con un'unica cicatrice intorno all'areola e, a sinistra, con cicatrice verticale o con una piccola T invertita lasciando aperta la possibilità di un ulteriore piccolo intervento di correzione, come riportato nel consenso, diagnosi e tecniche ritenute corrette dai consulenti nominati nel procedimento di istruzione preventiva.
Soggiungeva la mancanza di prova dei presunti svenimenti, non riportati in cartella clinica e, in ogni caso, da considerarsi, al pari dei dolori, parte del normale decorso post operatorio nonché
l'insussistenza di una propria responsabilità sia in ordine all'asserita infezione batterica, attribuibile eventualmente alla struttura sanitaria e , comunque, gestita correttamente.
pag. 4/19 Il resistente si opponeva , inoltre , alla richiesta di rinnovazione della CTU eccependo l'avvenuto tentativo di conciliazione , al quale egli si era rifiutato di aderire, nonché
l'infondatezza dell'eccezione di nullità della perizia per deposito tardivo sollevata dall'attrice in quanto l'elaborato era utilizzabile nel successivo giudizio di merito come prova atipica sia alla luce della specialità delle indagini sanitarie, che escluderebbe la perentorietà del termine, sia in considerazione della mancanza di espressa previsione nell'art. 8, comma 3,della l. 24/2017 di inefficacia o invalidità degli accertamenti compiuti o della relazione depositata oltre la scadenza del termine di sei mesi.
Pertanto concludeva chiedendo, in via preliminare, di disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. promosso da e, nel Parte_1 merito, il rigetto della domanda della ricorrente, con vittoria di spese di lite.
4.All'udienza di prima comparizione del 14.01.2021 la ricorrente reiterava la richiesta di rinnovazione della CTU sostenendo che la consegna della relazione finale avvenuta dopo l'introduzione del presente giudizio e l'invio della bozza prima del tentativo di conciliazione avessero compromesso il proprio diritto di difesa e indotto il convenuto a rifiutare qualunque accordo a causa delle conclusioni favorevoli della perizia, peraltro errata e contraddittoria.
Disposto il mutamento del rito per la complessità della vicenda, formulate le richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP, con ordinanza del 24.02.2022 il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc .
5.Rimasto senza esito il tentativo di risoluzione bonaria della controversia posto che alla proposta aderiva la sola parte convenuta, la causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti e senza necessità di disporre la rinnovazione della CTU, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
///
6.In via preliminare deve rigettarsi la richiesta di rinnovazione della CTU espletata in sede di
ATP per mancato esperimento del tentativo di IO ON avanzata da parte attrice, non sussistendone i presupposti.
Parte ricorrente ha posto a fondamento della richiesta di rinnovazione della CTU l'omesso tentativo di conciliazione da parte degli ausiliari incaricati i quali, secondo quanto prospettato pag. 5/19 dalla stessa, avrebbero fissato l'incontro tra le parti dopo il deposito della bozza di relazione contenente conclusioni favorevoli al convenuto inducendolo, in tal modo, a rifiutare qualunque accordo e vanificando, dunque, l'essenziale finalità conciliativa e deflattiva del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
6.1.Ebbene, premesso che il procedimento ex art.696 bis c.p.c. previsto dalla L.n. 24/2017 (
EL BI ), non ha esclusiva finalità conciliativa, essendo finalizzato sia a favorire la conciliazione della lite che ad acquisire ulteriori elementi di prova, non si ravvisano nel caso di specie motivi procedurali o di merito che possano giustificare una rinnovazione della c.t. u. espletata in sede di ATP, che si presenta, invece, priva di vizi logici, esaustiva , coerente e corrispondente ai quesiti formulati, oltre che resa nel contraddittorio delle parti.
Peraltro, pur volendo ritenere che l'invio della bozza peritale, comunque non definitiva e modificabile a seguito di osservazioni delle parti, possa avere indotto il resistente a declinare il successivo invito alla composizione bonaria, occorre considerare, innanzitutto, che nessuna norma impone che il tentativo sia effettuato prima dell'invio della bozza ossia in una fase assolutamente precedente al profilarsi di un'ipotesi ricostruttiva dei ctu e, pertanto, in assenza di un loro giudizio.
Inoltre, va considerato che, proprio alla luce delle emergenze istruttorie e del comportamento processuale delle parti, non si ravvisano fondate ragioni per ritenere che un'eventuale rinnovazione della CTU nel presente giudizio possa favorire una composizione bonaria della lite, attesi anche gli esiti del tentativo effettuato a mezzo della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p. c. alla quale la ha ritenuto di non aderire formulando una proposta Parte_1 migliorativa, non accettata dal , con la conseguenza che le motivazioni addotte dalla CP_1 ricorrente attengono piuttosto alla non condivisione delle conclusioni dei consulenti d'ufficio ma non ad irregolarità o vizi formali .
A tali considerazioni deve, peraltro, aggiungersi che, successivamente all'inoltro della bozza, gli ausiliari del giudice hanno invitato le parti a conciliare la vicenda senza alcun esito.
Né può ritenersi che la consegna della relazione peritale oltre il termine previsto dalla legge possa avere compromesso il diritto difesa di parte attrice ( che peraltro ha contestato la bozza peritale con le osservazioni inviate in data 19.08.2019) atteso che, come statuito da condivisibile orientamento giurisprudenziale, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 8 della
Legge ELBI non incide sulla procedibilità della domanda ma solo sulla salvezza degli pag. 6/19 effetti sostanziali e processuali della stessa, trattandosi di un termine non perentorio, in quanto non espressamente previsto dalla legge, e dovendosi la condizione di procedibilità ritenersi assolta con la conclusione del procedimento per ATP o con il decorso del termine di sei mesi.
Sul punto la Suprema Corte con recente ordinanza (n. 11804/2025) ha chiarito come il giudizio regolato dall'art. 8 L. 24/2017 non abbia natura unitaria bifasica, ma preveda un collegamento funzionale tra ATP e giudizio di merito con la conseguenza che gli effetti della domanda giudiziale di merito (sia sostanziali, come l'interruzione della prescrizione, sia processuali, come la litispendenza) retroagiscono al momento del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c a condizione che il giudizio di merito venga introdotto tempestivamente.
La stessa Suprema Corte ha, altresì, precisato che l'art. 8 non prevede alcuna sanzione espressa di improcedibilità per il deposito del ricorso di merito oltre i 90 giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza dei sei mesi dalla introduzione del ricorso.
Del resto, un'interpretazione estensiva che porti all'improcedibilità contrasterebbe con i principi di accelerazione ed economia processuale e creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alla mediazione.
Pertanto, la perentorietà del termine di sei mesi per la conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. va interpretata nel senso che da quel momento la domanda diviene procedibile.
L'unico effetto ricollegabile alla tardiva introduzione della domanda di merito (oltre i 90 giorni)
è la perdita della retroazione degli effetti della domanda al tempo del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., se non già previsti dalla legge.
Ne consegue che la parte che opta per la consulenza 696 bis c.p.c può scegliere se attenderne la conclusione o introdurre la domanda di merito una volta trascorsi i sei mesi. (Cass. n.
26560/2014; Cass. n. 6130/2011; Corte Cost. n. 403/2007).
7.Passando al merito, la domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
7.1.Preliminarmente, quanto alle rigettate richieste istruttorie formulate dalle parti, ritenute superflue alla luce della documentazione in atti e delle risultanze dell'espletata Ctu, va rammentato che, per consolidata giurisprudenza, “il giudice del merito non è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti, allorché, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al processo sia già in grado di formarsi un convincimento (cfr. Cass., 20
pag. 7/19 giugno 1994, n.5925 nonché Cass., 10 maggio 1995, n. 5106). Ne deriva, pertanto, che
l'interrogatorio formale, essendo diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito è sempre ammissibile, purché concludente e non in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti, si da apparire dilatorio e defatigatorio” (cfr. Cass. n. 8544/2000 Cass. 9 maggio
1996, n.4370).
7.2.Ciò posto, è pacifico tra le parti ,e risulta per tabulas, che la ricorrente si era affidata nel marzo del 2017 alla consulenza del dott. al fine di risolvere una ipotrofia mammaria CP_1 bilaterale con ptosi e asimmetria residuata da due mesi di allattamento dopo gravidanza terminata con parto cesareo nel 2011 e che, su consiglio del predetto medico, in data 12.05.2017 si era ricoverata presso la struttura socio – sanitaria “Regeneretion Home”, dove si era sottoposta ad intervento chirurgico di mastopessi e mastoplastica additiva, eseguito dal predetto sanitario.
Assume, quindi, la che all'intervento estetico erano conseguiti danni fisici e Parte_1 psicologici costituiti da una profonda retrazione mammaria e disagio cronico attribuibili ad “un errore di tecnica chirurgica correlato ad un eccessivo affinamento del lembo da parte del chirurgo”, a cui si era aggiunto il permanere della ptosi e della asimmetria .
7.3.Orbene, non vi è dubbio che la vicenda in esame vada inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale avendo agito il convenuto nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale eseguita nel mese di maggio 2017, in vigenza della L. n. 24/2017 (Legge EL –
Bianco).
Tanto chiarito, per quanto attiene agli oneri probatori ricadenti sulle parti con specifico riguardo alla responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, giova richiamare le sentenze n.
28991/2019 e n. 28992/2019 della III Sezione Civile della Cassazione (c.d. di San Martino, elaborate nell'ambito del progetto “Sanità”), nelle cui motivazioni si afferma che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”.
pag. 8/19 In particolare, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso , innanzitutto, che negare che incomba sul paziente creditore l'onere di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute, significa espungere dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale laddove, invece, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione.
In particolare il fatto “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”.
Su questo “tronco comune” si innesta il tratto distintivo della responsabilità da inadempimento contrattuale, rappresentato dalla “premessa della relazionalità”, da cui consegue che il “danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. (cfr.
Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.). E' la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato” .
Osserva, ancora, la Corte che “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”.
Tale interesse presupposto corrisponde al diritto alla salute, rispetto al quale l'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale.
pag. 9/19 Conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento.
Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto
a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento”.
La Cassazione ha , quindi, nelle succitate sentenze , sostenuto la tesi che la violazione delle regole della diligenza professionale non ha un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento ma occorre la sua dimostrazione da parte del creditore.
Ne consegue che il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare con il risultato che “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che
l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle”.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1,
c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.).
In tale ambito s'inserisce anche la responsabilità del medico con specializzazione in chirurgia plastica la cui peculiare natura non tout court curativa, volta a migliorare le imperfezioni meramente estetiche e a conseguire un determinato risultato, a prescindere dalla qualificazione pag. 10/19 (peraltro non sempre univoca in giurisprudenza) dell'obbligazione come di risultato o di mezzi
(Cass.10014/1994; Cass. n. 12253/1997), non cambia la natura contrattuale della responsabilità
e, pertanto, in assenza di negligenza o di imperizia, il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il paziente si attendeva, fermo restando l'obbligo di illustrare al paziente in modo dettagliato il risultato che intende raggiungere, le modalità dell'intervento, e di prospettare realisticamente i rischi e le possibili conseguenze che potrebbero derivarne connesse
(Cass. civ. n. 12253/1997).
L'obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il primo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il secondo si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell'assenza di negligenza o imperizia, fermo l'obbligo del professionista medesimo di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell'ottenimento del risultato perseguito (cfr. Corte d'Appello Bari,
23.3.2022, n. 475).
Ed invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario “il miglioramento del proprio aspetto fisico acquista un particolare significato nel quadro dei doveri informativi di cui è tenuto il sanitario, anche perché solo in questo modo il paziente è messo in grado di valutare l'opportunità o meno di sottoporsi all'intervento di chirurgia estetica. In questa materia, infatti, può parlarsi nella maggioranza dei casi, di interventi non necessari, che mirano all'eliminazione di inestetismi e che, come tali, devono essere oggetto di un'informazione puntuale e dettagliata in ordine ai concreti effetti migliorativi del trattamento proposto” (Cass. n. 12830/2014; Cass., n. 9321/2017).
7.4. Nel caso in esame la ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha lamentato la non corretta esecuzione dell'intervento estetico concordato con il resistente al quale sarebbero conseguiti esiti peggiorativi e diversi da quelli prefissati e richiesti “con persistenza della ptosi e asimmetria mammaria”.
In particolare ha attribuito gli inestetismi residuati ( asimmetria delle mammelle e delle areole e la retrazione cicatriziale con perdita di sostanza e ptosi) a difetti di tecnica chirurgica e, nello specifico, la comparsa dell'escara, ovvero della necrosi cutanea a carico della mammella sinistra, ad un errore di tecnica chirurgica correlato ad un eccessivo affinamento del lembo cutaneo che avrebbe “compromesso la corretta evoluzione dell'intervento di mastoplastica, comportando la grave retrazione con perdita di sostanza che deforma in maniera evidente la mammella di sinistra” e l'asimmetria alla “inadeguata “sartorializzazione” della tasca che
pag. 11/19 doveva essere esattamente dimensionata alle misure delle protesi”, tutte complicanze, secondo l'assunto , prevedibili e prevenibili con adeguata tecnica chirurgica.
Orbene, le doglianze della ricorrente non hanno trovato conferma né nella documentazione in atti né nella consulenza medico-legale espletata nel corso del giudizio di ATP a firma del collegio peritale il quale è partito dall'esame delle prospettazioni tecniche delle parti, ha , quindi, ricostruito il dato storico-clinico della paziente ed, infine, ha coerentemente formulato le conseguenti considerazioni di carattere scientifico.
Ed invero i consulenti hanno, in primo luogo, rilevato che l'attrice “All'età di 17 anni ha avuto una gravidanza conclusasi con taglio cesareo e seguita da allattamento; (…) nel 2016 ebbe un dimagrimento di 8- 10 kg. A seguito del quale osservò ptosi mammaria che costituì
l'indicazione all'intervento per cui è causa” (…) ;“per la presenza di una asimmetria mammaria associata a ptosi e ipotrofia si sottopose a visita dal Dr. che le consigliò di CP_1 effettuare un intervento chirurgico di mastopessi asimmetrica con protesi”; “L'intervento chirurgico fu eseguito in data 12 maggio 2017, in regime di Day Surgery in anestesia locale
(mediante infiltrazione di lidocaina) e sedazione (preanestesia con midazolam e fentanest, sedazione con propofol per via endovenosa) previa esecuzione di esami strumentali
(elettrocardiogramma ed ecografia mammaria) ed ematochimici”; “fu eseguito un intervento chirurgico diverso nella mammella destra e nella mammella sinistra: mammella destra - incisione periareolare, disepitelizazione, dieresi dei tessuti molli, allestimento di tasca sotto muscolare, Lavaggio con Betadine e soluzione fisiologica, accurate emostasi, inserimento di protesi rotonda da 400 CC, sutura per strati, mastopessi Round blocK con Ethibond
3/0.Mammella sinistra - incisione cutanea, disepitelizzazione della key hole, dieresi dei tessuti molli, allestimento di tasca sotto muscolare, accurate emostasi, lavaggio della tasca con
Betadine e soluzione fisiologica, inserimento di protesi rotonda da 375 CC, sutura per strati, medicazione.”; “E' stata effettuata terapia antibiotica con 2 grammi di ceftriaxone. Non furono applicati drenaggi in aspirazione. La paziente fu dimessa nella stessa giornata con indicazione
a terapia antibiotica ed antidolorifica ed indicazioni a successivi controlli ambulatoriali. Non è presente nella documentazione in atti traccia dei controlli ambulatoriali eseguiti”; “ La paziente, come si vince dei dati anamnestici raccolti in cartella prima dell'intervento, non presentava alcuna patologia degna di nota ai fini dell'attuale intervento chirurgico tranne un angioma cerebrale in follow up e un parto cesareo effettuato circa sei anni prima”. (cfr. ctu pag. 5 e 6).
pag. 12/19 Gli stessi CTU hanno rilevato che “nel caso in oggetto la diagnosi di asimmetria mammaria con ptosi ed ipotrofia è da ritenersi corretta” atteso che in chirurgia estetica mammaria la diagnosi preoperatoria è essenzialmente di tipo clinico, in quanto basata sulla evidenza anatomica e che “ Nell'esame obiettivo presente in cartella clinica la distanza del complesso areola capezzolo dal giugulo è di 23 cm a destra e di 25 cm a sinistra” e “Tale obiettività clinica non lascia alcun dubbio sulla presenza di una asimmetria mammaria.”; “riportata anche nella scheda operatoria (diagnostica clinica) nella descrizione dell'intervento chirurgico, nella lettera di dimissione, una copia della quale è presente in cartella clinica, ed infine nel consenso informato.”.(cfr. pag. 7 CTU).
Sempre i CTU incaricati hanno rilevato la correttezza della programmazione preoperatoria e dell'intervento chirurgico evidenziando che “Nei casi di asimmetria ci si trova di fronte a due mammelle che hanno caratteristiche anatomiche diverse sia nella forma che nelle dimensioni.
L'entità della asimmetria è diversa da caso a caso e richiede un trattamento chirurgico specifico per ogni singola asimmetria” e, dunque, che, nel caso di specie, la paziente, in quanto portatrice di asimmetria di forma e volume “necessitava di un intervento chirurgico complesso diverso per ogni singola mammella. Questo è in linea con quanto riportato in letteratura e con la buona pratica chirurgica;
a pagina 455 dell'Atlante di chirurgia plastica pratica- mastoplastica estetiche di edito da SEE Firenze, nel capitolo 16, dal titolo Persona_1
Asimmetrie, che si allega (ALL N 1), viene riportato: "… Spesso è necessario usare procedure differenti per ciascun lato…”. (cfr. pag. 8 e 9 CTU).
Il collegio peritale d'ufficio ha, pertanto, affermato la correttezza della scelta di effettuare un doppio intervento di mastopessi per la correzione della ptosi mammaria in quanto in linea con la letteratura scientifica.
In particolare, i suddetti CC.TT.UU. hanno osservato che “ Dall'esame obiettivo si evince come he la paziente fosse portatrice di una ptosi asimmetrica più grave a sinistra e meno grave a destra. Pertanto, l'utilizzo di una tecnica round block a sinistra e di una tecnica peri areolare con cicatrice verticale a destra è da ritenersi corretta. Inoltre, in corso di intervento, furono utilizzate protesi mammarie posizionate in sede sotto muscolare al fine di aumentare il volume della mammella. Nelle Linee Guida dell' Controparte_2
(ALL 4), nel capitolo mastopessi, è riportato quanto segue: "… Qualora il volume residuo del parenchima rimodellato risulti insufficiente rispetto alle proporzioni della gabbia toracica, si può incrementare aggiungendo del tessuto adiposo e anche una protesi mammarie”;
pag. 13/19 “Nell'Atlante di chirurgia plastica pratica -mastoplastica estetiche di edito da Persona_1
SEE Firenze, nella flow chart, a cui si fa riferimento sopra, si può vincere che alla CP_3 può associato un intervento di Mastoplastica additiva con protesi mammarie posizionate in sede sotto muscolare, se i tessuti di rivestimento sono troppo sottili. Quindi anche la scelta di associare alle due tecniche una di Mastopessi una Mastoplastica additiva è da ritenersi corretta
e concorde alle linee guida e alla letteratura scientifica” (cfr, pag. 10 e 11 CTU).
Dalle risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo è emerso, dunque, che l'asimmetria di forma e di volume era presente già prima dell'intervento chirurgico e che, per tale motivo, furono utilizzate due tecniche operatorie e due protesi di volume diverso, una per ogni singola mammella, nel tentativo di correggere l'asimmetria presente e nel rispetto di quanto suggerito dalle linee guida, di cui l'attrice era stata compiutamente informata con specifico riguardo alla diagnosi , alle tecniche operatorie da eseguirsi nonché agli esiti e complicanze possibili.
Ed invero, nel modulo di consenso e nelle note informative “ all'intervento chirurgico di mastoplastica additiva/ mastopessi per correzione simmetria” in atti, recanti la sottoscrizione dell'attrice e non contestate, è riportato: “…in particolare sono consapevole di essere portatrice di una asimmetria mammaria oltre che di volume anche di forma delle mie mammelle;
inoltre sono portatrice una malformazione mammaria che viene denominata tubular breast più evidente a sinistra e meno a destra…”;. Questo quadro clinico determinerà l'utilizzo di tecniche chirurgiche diverse nella mammella destra e nella mammella sinistra il tutto al fine di ridurre la asimmetria esistente”( cfr. doc. 1 fasc. ATP convenuto).
Sempre nella suddetta documentazione è, altresì, riportato: “L'uso di due tecniche diverse comporterà cicatrici diverse a destra e a sinistra, una forma non completamente uguale ed una evoluzione nel tempo diversa” e che “ non è possibile ristabilire una completa simmetria tra i due seni, ma si tenderà a farli assomigliare il più possibile, e non è possibile garantire a priori la stessa evoluzione nel tempo delle due mammelle”, nonché “ alla fine dell'intervento residuerà una cicatrice tutto intorno all'areola che all'inizio apparirà arricciata e successivamente tenderà ad appiattirsi e una cicatrice verticale;
se necessario si effettuerà da subito anche una cicatrice lungo il solco sottomammario. Si potrà eliminare una piccola parte di tessuto mammario al fine di migliorare la simmetria mammaria;
se questo fenomeno non accadrà come voluto e determinerà una cicatrice inestetica si potrà provvedere alla correzione chirurgica di tale cicatrice”.
pag. 14/19 Gli stessi consulenti di ufficio incaricati hanno, inoltre, rilevato la correttezza e la conformità alle linee guida della condotta del convenuto anche riguardo alla retrazione cicatriziale presente a livello del punto di passaggio tra l'areola e la cicatrice verticale della mammella sinistra, di cui risulta attualmente portatrice la ricorrente sia nell'ipotesi in cui sia stata determinata da un'infezione superficiale che nel caso in cui si stata cagionata da un' ischemia per eccessivo affinamento dei lembi cutanei in corrispondenza del punto di passaggio tra la cicatrice peri areolare e la cicatrice verticale, con successiva necrosi cutanea, come ritenuto dal consulente di parte attrice.
Con particolare rifermento all'infezione, di cui la lamenta l'insorgenza, i CC.TT.UU. Parte_1 hanno evidenziato: “Nelle linee guida “raccomandazioni sull'utilizzo dell'antibiotico profilassi chirurgia plastica" della Società Italiana di Chirurgia plastica ricostruttiva ed Estetica (sicpre), che si allega (ALL.6), nel capitolo infezione del sito chirurgico (ISC), le ISC sono definite in accordo con le definizioni utilizzate in USA (Horan 2008, NHSB 2016) ed in Europa (ECDC
2012). Nel caso in oggetto, se infezione c'è stata, questa era da ritenersi superficiale, cioè limitata alla sola superficie dell'incisione.”; “ l'infezione superficiale del sito chirurgico si manifesta entro 30 giorni dalla data dell'intervento ed interessa solo la cute e/o il tessuto sottocutaneo. In questo caso il trattamento adeguato è quello di effettuare medicazioni sino alla completa guarigione.”
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della stessa attrice nonché da quanto rilevato anche dai CC.TT.UU. è emerso, dunque, che il resistente, dopo la prima medicazione in occasione della quale prescrisse idoneo reggiseno e crema per limitare lo stato infiammatorio, ha consigliato alla paziente di effettuare medicazioni che potessero portare a rapida guarigione la ferita (cosa che di fatto si è verificata) e non consentissero l'evoluzione di una infezione superficiale in una infezione di tipo generalizzato, consigliando anche una terapia antibiotica orale.
Gli ausiliari del giudice hanno accertato anche la correttezza e conformità alle linee guida della profilassi pre e post operatoria, effettuata con la somministrazione di 2 g di cefalosporine prima dell'intervento e antibiotici per i primi giorni successivi, oltre al lavaggio delle protesi e della tasca di alloggiamento dell'impianto , come documentato dalla cartella clinica , avverso la quale non è mai stata proposta querela di falso, e nel verbale operatorio ove è descritto: "…
Allestimento di tasca sotto muscolare lavaggio con Betadine e soluzione fisiologica…verbale2”(cfr. pag. 14 CTU).
pag. 15/19 Analogamente, riguardo all' ischemia cutanea per eccessivo affinamento, i consulenti incaricati hanno affermato “Nel capitolo sulla Mastopessi delle linee guida AICPE (ALL4), già menzionato, al paragrafo 10, dal titolo gestione delle principali e più frequenti complicanze post operatorie, è riportato: "… Sono considerate complicanze immediate del post operatorio le sofferenze e le necrosi tissutali sia dell'areola (parziale o totale), che della cute periareolare,…”, ”… necessarie specifiche medicazioni fino alla completa riepitelizzazione…”,
"… La guarigione avverrà per seconda intenzione con probabile necessità di doverle revisionare in un secondo tempo…”.
Pertanto, anche se la retrazione cicatriziale fosse derivata da ischemia con necrosi del tessuto cutaneo, non potrebbe, comunque, ravvisarsi alcuna condotta inadempiente del resistente essendosi trattato, come precisato dai consulenti d'ufficio, di “una complicanza prevista negli interventi di mastopessi e questa si verifica più frequentemente nel punto di passaggio tra due cicatrici sia perché in quella sede si sovrappongono due linee di sutura sia perché quelli sono i punti di maggiore tensione delle cicatrici.” in relazione alla quale il ha tenuto “ un CP_1 comportamento assolutamente concorde alle linee guida”.(cfr. pag. 5 chiarimenti e conclusioni alla CTU).
Ebbene, le suddette conclusioni dei CTU, immuni da vizi logici e metodologici, meritano di essere condivise in quanto esaustive e sorrette da una motivazione approfondita, completa e dettagliata, supportata da osservazioni di carattere scientifico e corredate da riferimenti alla letteratura scientifica nonché rese nel contraddittorio delle parti e ribadite in sede di replica alle osservazioni formulate dai consulenti di parte attrice,
Per tali motivi, come precedentemente argomentato, non si ravvisa alcuna ragione per disporre la rinnovazione della consulenza atteso, peraltro, che la mera divergenza tra le tesi sostenute dal Ctu e quelle sostenute dal Ctp non può riverberarsi in maniera automatica e in assenza di ulteriori elementi e circostanze sulla validità della consulenza stessa allorché, come visto, non si riscontrino né vizi logici o metodologici né lacune motivazionali.
Conseguentemente, alla luce delle risultanze della CTU, può affermarsi che non sono emersi errori o omissioni nell'esecuzione dell'intervento che risulta effettuato correttamente e in conformità alle linee guida, sia nella scelta e nell'esecuzione sia nell'assistenza pre e post operatoria.
pag. 16/19 E' emerso, inoltre, che l'inestetismo conseguito all'intervento non è certamente imputabile ad una condotta colpevole del chirurgo ma rappresenta una complicanza “possibile anche se rara”, tanto più se si considera l'alta complessità dell'intervento di mastopessi e mastoplastica additiva associato alla correzione dell'asimmetria, come evidenziato dai consulenti d'ufficio.(cfr. pag.19 relazione CTU).
A tali considerazioni deve aggiungersi che parte attrice non ha fornito prova idonea a confutare le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale né ha fornito, pur affermando di esserne in possesso, documentazione fotografica delle mammelle precedente all'intervento da cui si potesse evincere il lamentato risultato estetico peggiorativo rispetto alla situazione preesistente.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito”ed è – pur se“privo di ogni efficacia di prova priviligiata”in tale giudizio –“pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile”, potendone trarre il giudice – appunto – “elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo”:
“ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015)”.
Peraltro, il CTU non dispone del potere di sopperire alle carenze delle parti in causa per mancato assolvimento del proprio onere probatorio e l'autorizzazione all'acquisizione di documenti da parte del CTU di cui all'art. 194 c.p.c., per l'esaustivo espletamento delle operazioni peritali, non deve, infatti, essere convertita nella possibilità di sostituirsi alla parte ricorrente nell'allegazione di documentazione necessaria a provare il fatto costitutivo della propria pretesa.
Consentire al CTU di supplire al carente espletamento dell'onere probatorio della parte determinerebbe, infatti, una violazione sia del principio del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. – secondo cui è preciso onere di parte ricorrente provare il fondamento della propria domanda – sia del principio del contraddittorio, con la conseguenza che il CTU può solo richiedere di acquisire documenti al fine di verificare quanto dedotto e prodotto in giudizio o pag. 17/19 con lo scopo di accertare fatti accessori e marginali funzionali alla completezza dell'operazione peritale demandata dal Giudice ( Cass. Civ. n. 12921/2015, Cass. Civ. n. 14577/2012).
7.5.Pertanto, alla luce delle emergenze documentali e istruttorie non si ravvisano profili di inadempienza in ordine alla diagnosi, alla scelta della tipologia dell'intervento e alla sua esecuzione né è stata riscontrata alcuna violazione delle leges artis non essendo stata la condotta tenuta dal in alcun modo connotata da negligenza, imprudenza o imperizia. CP_1
7.6.Analogamente non può trovare accoglimento la doglianza relativa alla genericità e inadeguatezza del modulo di consenso informato in quanto dedotta soltanto in comparsa conclusionale e, dunque, tardiva, oltre che infondata sia alla luce dei rilievi dei CC.TT.UU al riguardo già precedentemente richiamati sia in conformità all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “al fine di ottenere il risarcimento del danno da lesione del consenso informato, spetta al paziente provare che, se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento medico” (Cass. civ. n. 9887/2020).
Non è quindi sufficiente allegare la mera omessa informazione, non trattandosi di un'ipotesi di danno in “re ipsa” (v. anche Cass civ. ord. n.8163/2021; Cass. civ. n. 7385/21; Cass. civ.. n.
17806/2020).
Tale dovere di informazione è particolarmente pregnante nella chirurgia estetica, perché il medico è tenuto a prospettare in termini di probabilità logica e statistica al paziente la possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico, che si ripercuota anche favorevolmente nella vita professionale e in quella di relazione (cfr. Cass.
6.10.1997 n. 9705;
Cass. 1985 n. 4394).
Allo stesso modo, anche il paziente ha l'onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l'opportunità di sottoporsi all'intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista nell'esercizio della propria autonomia privata.
Solo in tal modo il paziente, chiamato a valutare adeguatamente e con la massima attenzione le informazioni fornitegli, potrà accettare consapevolmente l'operazione .
Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente sono del tutto carenti in ordine alla valida alternativa terapeutica che ella avrebbe privilegiato rispetto al diverso trattamento chirurgico cui fu sottoposta.
pag. 18/19 7.7.Ne consegue che la domanda attorea deve, pertanto, essere rigettata.
8. Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente.
Esse vengono liquidate avvalendosi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato successivamente, nello scaglione di riferimento ricompreso tra €. 52.000,01 ed €.
260.000,00, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e ridotti nel minimo per la fase di trattazione/istruttoria e decisoria tenuto conto della bassa complessità della causa e dell'attività svolta.
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi del disposto di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. non potendosi ravvisare, nella mera infondatezza della domanda, una condotta processuale temeraria o gravatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta la domanda;
-pone le spese di lite a carico di che liquida in € 8008,00 per compensi, oltre Parte_1
RFS ed accessori di legge se dovuti.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 10.09.2025
Il giudice
Cristina Fasano
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