Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di
Palermo
Sezione
Lavoro
N°
_______________
_____
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________
Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _______________
__
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì persona del Giudice IR IN, nella causa iscritta al N. _____________
Rilasciata 7751/2024 R.G.L. promossa spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
________________
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 ______
Vincenzo Inglima.
- ricorrente -
Per ________________ C O N T R O ___
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 7/04/2025, tenutasi con le modalità di cui
Il Cancelliere
all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 22/05/2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione ordinaria di invalidità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità, nonché della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le invocate prestazioni, ritenendo che il ricorrente “Non si può riconoscere il beneficio della Pensione Ordinaria di Inabilità (POI);
Non si può riconoscere il beneficio dell'Assegno Ordinario di Invalidità (AOI);
Non è un soggetto portatore di Handicap in situazione di Gravità (Art.3 Comma-3)” (cfr. relazione in atti dott. . Per_1
Va poi rilevato quanto alla condizione di disabilità che il ctu nominato in fase di
A.T.P., dott. sebbene non abbia riconosciuto la chiesta condizione di Persona_2
disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, abbia comunque ritenuto il ricorrente “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.
104/1992”, requisito che ancorché non espressamente richiesto in ricorso risulta comunque riconducibile nell'ambito dell'odierno giudizio tenuto conto del tenore della domanda amministrativa, senza tuttavia incidere sull'esito complessivo della lite.
Le conclusioni cui sono pervenuti i CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con le relazioni in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 8/04/2025
IL IU
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