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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6550/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6550 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” vertente tra
, (C.F. e Parte_1
P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come da P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Fabio Bellopede, (C.F. ), con il quale elettivamente C.F._1 domicilia in Frignano (Ce) alla Via Giorgio Amendola n. 8
- Attrice
e
(P.I. ), in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa come da Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti dall'Avv. Nicola Palma, (C.F. ), con il quale elettivamente C.F._2 domicilia in Giugliano in Campania (NA) alla Via Aniello Palumbo n. 201
- Convenuta
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa come da procura in atti dall'Avv. Carmine Carbone, (C.F. ), presso C.F._3 il cui studio elettivamente domicilia in Frignano (Ce) alla Via Almirante n. 16
- Convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 9.06.2022, la Parte_2 conveniva in giudizio la quale società tenuta al pagamento del canone unico Controparte_2 patrimoniale in quanto titolare dell'autorizzazione/concessione e/o proprietaria degli impianti 1 pubblicitari e la quale concessionaria del Comune di Lusciano, al fine di ottenere Controparte_1
l'annullamento dell'avviso di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per la pubblicità
Temporanea - con codice identificativo n. 82022200000003 - emesso in data 11/05/2022, da e riferito a tutto l'anno 2022. Controparte_1
A sostegno della propria domanda deduceva: di aver stipulato, in data 26/04/2022, un contratto con l' per pubblicizzare la propria attività di “motomania” per un periodo Controparte_3 temporaneo itinerante inferiore ai 30 giorni, su impianti di proprietà della predetta Agenzia;
che detto contratto all' art. 5, punto 3 disponeva che “le attività saranno espletate nei limiti delle concessioni acquisite dall'Agenzia ( ed in conformità alle disposizioni ed autorizzazioni delle CP_2
Autorità competenti e degli Enti concedenti …”, mentre, al successivo art. 6, punto 6, denominato
“Responsabilità” stabiliva che “il cliente resterà, ad ogni effetto, manlevato dall'Agenzia in relazione alle imposte sulla pubblicità…”; che con avviso di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per la pubblicità Temporanea con codice identificativo n. 82022200000003 emesso in data 11/05/2022 riferito a tutto l'anno 2022, Concessionaria del Comune di Lusciano, richiedeva il Controparte_1 pagamento di euro 5.760,00 relativo al canone unico patrimoniale per la pubblicità temporanea per un periodo di distribuzione dal 01/01/2022 al 31/12/2022, a seguito di accertamento d'ufficio in data
11/05/2022 su una superficie di mq 8, categoria pubblicità OPACA in 00 - CP_4 messaggio pubblicitario motomania su 600x300, con l'applicazione della maggiorazione del 50% per esposizione abusiva su 600x300 pari ad € 2.880,00 per un totale di € 8.640,00; che detto avviso di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per la pubblicità Temporanea era l'unico atto pervenuto alla ditta, non essendo stati notificati alla stessa, precedentemente, altri atti di qualsiasi natura, in particolare gli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 792 e seguenti della Legge
n. 160/2019.
L'istante censurava, altresì, l'avviso di pagamento per errata quantificazione della pretesa, essendo il canone relativo ad una pubblicità temporanea e non potendo, pertanto, chiedersi il pagamento per l'intero anno, dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Lo stesso avviso, ancora, non indicava le modalità di calcolo per la determinazione del canone per la pubblicità temporanea che andava, viceversa, trattandosi appunto di “pubblicità temporanea”, calcolato rapportandolo al periodo di contribuzione: trentesimo giorno antecedente l'accertamento avvenuto in data 11/5/2022, con l'applicazione del C.V.E. e della tariffa finale per cat. Speciale, relativamente a pubblicità OPACA, con fascia di riferimento 6 mq. (ovvero 600x300): 0,70 tariffa base giornaliera x 18 mq. x 30 gg. X 0,33 C.V.E. x 0,192 C.T.., oltre all'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento per la diffusione temporanea di messaggi pubblicitari (art. 9 del
Regolamento ed art. 821 lett. g L. 160/19).
2 In ogni caso, l'avviso di pagamento doveva essere notificato (prima) al medesimo proprietario/ex concessionario dell'impianto e del soggetto che effettua l'occupazione (nel caso di specie CP_2
e solo mancando la conoscenza e l'identificazione di detti soggetti, l'Ente poteva, in via
[...] sussidiaria, rivolgersi al soggetto pubblicizzato.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
nonché di valutare e verificare, la remissione alla Corte Costituzionale per i rilievi esposti sui profili di incostituzionalità del canone unico patrimoniale;
– nel merito: accertare e dichiarate non dovute tutte le somme richieste con l'avviso di pagamento del Canone
Unico Patrimoniale per la pubblicità Temporanea impugnato, per le ragioni di cui in premessa;
annullare e comunque dichiarare inefficace l'avviso di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per la pubblicità Temporanea con codice identificativo n. 82022200000003 emesso in data
11/05/2022 riferito a tutto l'anno 2022, emesso da (che si dichiara) Concessionaria Controparte_1 del . Dichiarare la NULLITÀ dell'avviso di pagamento canone unico CP_5 Parte_3 patrimoniale per la pubblicità temporanea impugnato perché non è stato preceduto da atti presupposti, come per legge. Accertare e dichiarare, nella malaugurata ipotesi di tesi contraria, unico soggetto tenuto al pagamento del canone unico patrimoniale, in quanto Controparte_2 titolare dell'autorizzazione/concessione e/o proprietario degli impianti pubblicitari. Nonchè, a
MANLEVARE l'istante in relazione alle imposte di pubblicità (art. 6 contratto). Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre iva e c.p.a. come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando la domanda attorea, poiché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto.
Segnatamente rappresentava che il calcolo delle somme era effettuato dall'ente comunale creditore, evidenziando che quest'ultimo trasmetteva gli atti alla società che opera nella Controparte_1 qualità di mera concessionaria del servizio di riscossione;
che, in riferimento al presunto errore di calcolo, parte attrice, pur ammettendo che si trattasse di impianto pubblicitario cd. 6x3 (e quindi realizzato con impianto o manufatto di carattere “stabile”), ometteva di citare le disposizioni del
Regolamento Comunale, dalle quali si evince che il criterio della quantificazione della somma pretesa utilizzato dal era basato sulla pubblicità “abusiva”, da ritenersi a carattere “permanente” (in CP_5 quanto esposta su manufatto “stabile”), con la conseguenza che la somma richiesta con l'avviso di pagamento opposto (calcolata secondo i parametri tabellari di cui al “prospetto tariffe” allegato e regolarmente pubblicato in Albo pretorio del Comune di Lusciano) risultava sicuramente corretta, poiché le esposizioni pubblicitarie abusive poste su manufatti di carattere “stabile” si considerano
“permanenti”, di conseguenza il calcolo del canone doveva computarsi per l'intero anno di
3 riferimento e non, come per le pubblicità “temporanee”, per i trenta giorni antecedenti la contestazione dell'affissione.
Costituitasi in giudizio la eccepiva l'incostituzionalità del canone unico e Controparte_2
l'illegittimità dell'avviso nella parte in cui richiedeva il pagamento del canone per l'intero anno, dal
01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Ancora, assumeva che nel detto avviso non erano indicate le modalità di calcolo per la determinazione del canone per la pubblicità temporanea, che doveva essere calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per i Coefficienti di Valutazione Economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria, tenuto conto del Coefficiente Territoriale (oltre al calcolo di eventuali altre maggiorazioni - oltre quella del 50% per abuso- eventuali sanzioni e/o interessi).
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona fisica del giudicante, con ordinanza del 17.3.2025 all'esito dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Sul merito della domanda
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'avviso di pagamento di cui è causa costituisce l'atto con cui l'ente pubblico porta a conoscenza del contribuente l'esistenza di una pretesa, specificandone la base fattuale e giuridica.
Da tempo è stata sancita l'impugnabilità di tale atto, pur non rientrando lo stesso tra quelli di cui all'elenco ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
Sul punto la Suprema Corte ha osservato che: “[…] l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97
Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile […] con specifico riferimento al caso qui all'esame, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi […] esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili” (Cfr. Cass. 21957/2016; Cass. 15957/2015, 15029/2015,
10987/2011).
4 Ciò chiarito relativamente alla natura dell'atto impugnato, si deve rilevare che lo stesso è, nel caso di specie, affetto da errori materiali ed omissioni tali da inficiarne lo scopo – che è appunto quello di portare a conoscenza le basi fattuali e giuridiche della pretesa – conseguentemente se ne deve dichiarare la nullità.
Deve, poi, osservarsi che l'avviso di pagamento de quo non è stato preceduto così come previsto dall'art. 1 co 822 L. 160/2019 dalla notifica del processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale il quale testualmente recita : “Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata”.
Sebbene, la Suprema Corte abbia ritenuto valido l'avviso nella misura in cui sia possibile comprendere la pretesa posta alla base, anche in presenza di vizi ed errori dello stesso (cfr. Cass. n.
21737/2025), va osservato che nel caso di specie dall'atto opposto (cfr. all. atto di citazione), emesso per la somma di €. 8.640,00, non emergono i criteri di calcolo adottati per la quantificazione della somma richiesta, il periodo contributivo di riferimento ed infine, risulta indicata in modo erroneo la superfice messa a disposizione della per l'attività pubblicitaria. Parte_1
Nel dettaglio, l'atto è innanzitutto rubricato “Avviso di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per la Pubblicità Temporanea”, ma la somma viene calcolata sul periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022.
Secondo la convenuta il periodo di riferimento sarebbe correttamente individuato, CP_1 avendo l'attrice fruito di mezzi pubblicitari “fissi”, così da doversi applicare l'art. 9 n. 2 del
Regolamento CUP del Comune di Lusciano (cfr. doc. comparsa di costituzione . CP_1
Il citato articolo, però, prevede “Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006” e sembra, quindi, limitato alla maggiorazione del 50%, comunque, ritenendo temporanea la diffusione dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale.
Oltre a tale riferimento, alcun criterio viene poi indicato per giustificare l'applicazione del canone annuale rispetto ad un periodo di diffusione – non contestato – di 14 giorni, dal 25.4.2022
5 all'8.5.2022, come da contratto con la concessionaria (cfr. doc. atto di citazione), a CP_6 maggior ragione considerata l'intestazione dell'avviso stesso.
Inoltre, in merito al calcolo della superficie pubblicitaria effettivamente fruita, nell'avviso è indicata in 8 mq, circostanza questa ricondotta sempre ad errore materiale dalla la quale specifica CP_1 in comparsa che il calcolo aveva a riferimento 8 mezzi pubblicitari di superficie 600x300 per 144 mq. totali.
È appena il caso di osservare che il vizio è ben lungi dal potersi considerare un mero “errore materiale”, considerato che comporta l'erronea rappresentazione – come detto – di uno dei parametri di calcolo della somma richiesta, e che viene integrato soltanto in questa sede giurisdizionale, confermando al contempo l'intelligibilità dell'avviso di pagamento notificato all'attore.
Le suddette circostanze, assorbenti rispetto alle difese ulteriori formulate dalle parti in causa, inducono a ritenere approssimativo il contenuto dell'avviso di pagamento opposto, inidoneo ad assolvere la sua funzione, e cioè quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza della pretesa e, soprattutto, le relative basi giuridiche e fattuali, con la conseguente declaratoria di nullità dell'atto impugnato.
Sulle spese di lite
In merito alle spese di lite ricorrono giustificati motivi per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nullo l'avviso di pagamento del Canone Unico
Patrimoniale per la pubblicità Temporanea con codice identificativo n. 82022200000003 emesso in data 11/05/2022;
- Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 10.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6550 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” vertente tra
, (C.F. e Parte_1
P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come da P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Fabio Bellopede, (C.F. ), con il quale elettivamente C.F._1 domicilia in Frignano (Ce) alla Via Giorgio Amendola n. 8
- Attrice
e
(P.I. ), in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa come da Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti dall'Avv. Nicola Palma, (C.F. ), con il quale elettivamente C.F._2 domicilia in Giugliano in Campania (NA) alla Via Aniello Palumbo n. 201
- Convenuta
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa come da procura in atti dall'Avv. Carmine Carbone, (C.F. ), presso C.F._3 il cui studio elettivamente domicilia in Frignano (Ce) alla Via Almirante n. 16
- Convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 9.06.2022, la Parte_2 conveniva in giudizio la quale società tenuta al pagamento del canone unico Controparte_2 patrimoniale in quanto titolare dell'autorizzazione/concessione e/o proprietaria degli impianti 1 pubblicitari e la quale concessionaria del Comune di Lusciano, al fine di ottenere Controparte_1
l'annullamento dell'avviso di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per la pubblicità
Temporanea - con codice identificativo n. 82022200000003 - emesso in data 11/05/2022, da e riferito a tutto l'anno 2022. Controparte_1
A sostegno della propria domanda deduceva: di aver stipulato, in data 26/04/2022, un contratto con l' per pubblicizzare la propria attività di “motomania” per un periodo Controparte_3 temporaneo itinerante inferiore ai 30 giorni, su impianti di proprietà della predetta Agenzia;
che detto contratto all' art. 5, punto 3 disponeva che “le attività saranno espletate nei limiti delle concessioni acquisite dall'Agenzia ( ed in conformità alle disposizioni ed autorizzazioni delle CP_2
Autorità competenti e degli Enti concedenti …”, mentre, al successivo art. 6, punto 6, denominato
“Responsabilità” stabiliva che “il cliente resterà, ad ogni effetto, manlevato dall'Agenzia in relazione alle imposte sulla pubblicità…”; che con avviso di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per la pubblicità Temporanea con codice identificativo n. 82022200000003 emesso in data 11/05/2022 riferito a tutto l'anno 2022, Concessionaria del Comune di Lusciano, richiedeva il Controparte_1 pagamento di euro 5.760,00 relativo al canone unico patrimoniale per la pubblicità temporanea per un periodo di distribuzione dal 01/01/2022 al 31/12/2022, a seguito di accertamento d'ufficio in data
11/05/2022 su una superficie di mq 8, categoria pubblicità OPACA in 00 - CP_4 messaggio pubblicitario motomania su 600x300, con l'applicazione della maggiorazione del 50% per esposizione abusiva su 600x300 pari ad € 2.880,00 per un totale di € 8.640,00; che detto avviso di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per la pubblicità Temporanea era l'unico atto pervenuto alla ditta, non essendo stati notificati alla stessa, precedentemente, altri atti di qualsiasi natura, in particolare gli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 792 e seguenti della Legge
n. 160/2019.
L'istante censurava, altresì, l'avviso di pagamento per errata quantificazione della pretesa, essendo il canone relativo ad una pubblicità temporanea e non potendo, pertanto, chiedersi il pagamento per l'intero anno, dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Lo stesso avviso, ancora, non indicava le modalità di calcolo per la determinazione del canone per la pubblicità temporanea che andava, viceversa, trattandosi appunto di “pubblicità temporanea”, calcolato rapportandolo al periodo di contribuzione: trentesimo giorno antecedente l'accertamento avvenuto in data 11/5/2022, con l'applicazione del C.V.E. e della tariffa finale per cat. Speciale, relativamente a pubblicità OPACA, con fascia di riferimento 6 mq. (ovvero 600x300): 0,70 tariffa base giornaliera x 18 mq. x 30 gg. X 0,33 C.V.E. x 0,192 C.T.., oltre all'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento per la diffusione temporanea di messaggi pubblicitari (art. 9 del
Regolamento ed art. 821 lett. g L. 160/19).
2 In ogni caso, l'avviso di pagamento doveva essere notificato (prima) al medesimo proprietario/ex concessionario dell'impianto e del soggetto che effettua l'occupazione (nel caso di specie CP_2
e solo mancando la conoscenza e l'identificazione di detti soggetti, l'Ente poteva, in via
[...] sussidiaria, rivolgersi al soggetto pubblicizzato.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
nonché di valutare e verificare, la remissione alla Corte Costituzionale per i rilievi esposti sui profili di incostituzionalità del canone unico patrimoniale;
– nel merito: accertare e dichiarate non dovute tutte le somme richieste con l'avviso di pagamento del Canone
Unico Patrimoniale per la pubblicità Temporanea impugnato, per le ragioni di cui in premessa;
annullare e comunque dichiarare inefficace l'avviso di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per la pubblicità Temporanea con codice identificativo n. 82022200000003 emesso in data
11/05/2022 riferito a tutto l'anno 2022, emesso da (che si dichiara) Concessionaria Controparte_1 del . Dichiarare la NULLITÀ dell'avviso di pagamento canone unico CP_5 Parte_3 patrimoniale per la pubblicità temporanea impugnato perché non è stato preceduto da atti presupposti, come per legge. Accertare e dichiarare, nella malaugurata ipotesi di tesi contraria, unico soggetto tenuto al pagamento del canone unico patrimoniale, in quanto Controparte_2 titolare dell'autorizzazione/concessione e/o proprietario degli impianti pubblicitari. Nonchè, a
MANLEVARE l'istante in relazione alle imposte di pubblicità (art. 6 contratto). Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre iva e c.p.a. come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando la domanda attorea, poiché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto.
Segnatamente rappresentava che il calcolo delle somme era effettuato dall'ente comunale creditore, evidenziando che quest'ultimo trasmetteva gli atti alla società che opera nella Controparte_1 qualità di mera concessionaria del servizio di riscossione;
che, in riferimento al presunto errore di calcolo, parte attrice, pur ammettendo che si trattasse di impianto pubblicitario cd. 6x3 (e quindi realizzato con impianto o manufatto di carattere “stabile”), ometteva di citare le disposizioni del
Regolamento Comunale, dalle quali si evince che il criterio della quantificazione della somma pretesa utilizzato dal era basato sulla pubblicità “abusiva”, da ritenersi a carattere “permanente” (in CP_5 quanto esposta su manufatto “stabile”), con la conseguenza che la somma richiesta con l'avviso di pagamento opposto (calcolata secondo i parametri tabellari di cui al “prospetto tariffe” allegato e regolarmente pubblicato in Albo pretorio del Comune di Lusciano) risultava sicuramente corretta, poiché le esposizioni pubblicitarie abusive poste su manufatti di carattere “stabile” si considerano
“permanenti”, di conseguenza il calcolo del canone doveva computarsi per l'intero anno di
3 riferimento e non, come per le pubblicità “temporanee”, per i trenta giorni antecedenti la contestazione dell'affissione.
Costituitasi in giudizio la eccepiva l'incostituzionalità del canone unico e Controparte_2
l'illegittimità dell'avviso nella parte in cui richiedeva il pagamento del canone per l'intero anno, dal
01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Ancora, assumeva che nel detto avviso non erano indicate le modalità di calcolo per la determinazione del canone per la pubblicità temporanea, che doveva essere calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per i Coefficienti di Valutazione Economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria, tenuto conto del Coefficiente Territoriale (oltre al calcolo di eventuali altre maggiorazioni - oltre quella del 50% per abuso- eventuali sanzioni e/o interessi).
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona fisica del giudicante, con ordinanza del 17.3.2025 all'esito dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Sul merito della domanda
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'avviso di pagamento di cui è causa costituisce l'atto con cui l'ente pubblico porta a conoscenza del contribuente l'esistenza di una pretesa, specificandone la base fattuale e giuridica.
Da tempo è stata sancita l'impugnabilità di tale atto, pur non rientrando lo stesso tra quelli di cui all'elenco ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
Sul punto la Suprema Corte ha osservato che: “[…] l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97
Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile […] con specifico riferimento al caso qui all'esame, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi […] esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili” (Cfr. Cass. 21957/2016; Cass. 15957/2015, 15029/2015,
10987/2011).
4 Ciò chiarito relativamente alla natura dell'atto impugnato, si deve rilevare che lo stesso è, nel caso di specie, affetto da errori materiali ed omissioni tali da inficiarne lo scopo – che è appunto quello di portare a conoscenza le basi fattuali e giuridiche della pretesa – conseguentemente se ne deve dichiarare la nullità.
Deve, poi, osservarsi che l'avviso di pagamento de quo non è stato preceduto così come previsto dall'art. 1 co 822 L. 160/2019 dalla notifica del processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale il quale testualmente recita : “Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata”.
Sebbene, la Suprema Corte abbia ritenuto valido l'avviso nella misura in cui sia possibile comprendere la pretesa posta alla base, anche in presenza di vizi ed errori dello stesso (cfr. Cass. n.
21737/2025), va osservato che nel caso di specie dall'atto opposto (cfr. all. atto di citazione), emesso per la somma di €. 8.640,00, non emergono i criteri di calcolo adottati per la quantificazione della somma richiesta, il periodo contributivo di riferimento ed infine, risulta indicata in modo erroneo la superfice messa a disposizione della per l'attività pubblicitaria. Parte_1
Nel dettaglio, l'atto è innanzitutto rubricato “Avviso di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per la Pubblicità Temporanea”, ma la somma viene calcolata sul periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022.
Secondo la convenuta il periodo di riferimento sarebbe correttamente individuato, CP_1 avendo l'attrice fruito di mezzi pubblicitari “fissi”, così da doversi applicare l'art. 9 n. 2 del
Regolamento CUP del Comune di Lusciano (cfr. doc. comparsa di costituzione . CP_1
Il citato articolo, però, prevede “Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006” e sembra, quindi, limitato alla maggiorazione del 50%, comunque, ritenendo temporanea la diffusione dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale.
Oltre a tale riferimento, alcun criterio viene poi indicato per giustificare l'applicazione del canone annuale rispetto ad un periodo di diffusione – non contestato – di 14 giorni, dal 25.4.2022
5 all'8.5.2022, come da contratto con la concessionaria (cfr. doc. atto di citazione), a CP_6 maggior ragione considerata l'intestazione dell'avviso stesso.
Inoltre, in merito al calcolo della superficie pubblicitaria effettivamente fruita, nell'avviso è indicata in 8 mq, circostanza questa ricondotta sempre ad errore materiale dalla la quale specifica CP_1 in comparsa che il calcolo aveva a riferimento 8 mezzi pubblicitari di superficie 600x300 per 144 mq. totali.
È appena il caso di osservare che il vizio è ben lungi dal potersi considerare un mero “errore materiale”, considerato che comporta l'erronea rappresentazione – come detto – di uno dei parametri di calcolo della somma richiesta, e che viene integrato soltanto in questa sede giurisdizionale, confermando al contempo l'intelligibilità dell'avviso di pagamento notificato all'attore.
Le suddette circostanze, assorbenti rispetto alle difese ulteriori formulate dalle parti in causa, inducono a ritenere approssimativo il contenuto dell'avviso di pagamento opposto, inidoneo ad assolvere la sua funzione, e cioè quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza della pretesa e, soprattutto, le relative basi giuridiche e fattuali, con la conseguente declaratoria di nullità dell'atto impugnato.
Sulle spese di lite
In merito alle spese di lite ricorrono giustificati motivi per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nullo l'avviso di pagamento del Canone Unico
Patrimoniale per la pubblicità Temporanea con codice identificativo n. 82022200000003 emesso in data 11/05/2022;
- Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 10.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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