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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/02/2024, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI, alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 32679 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LUCCHESE PIER Parte_1
PAOLO, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. TORTATO PAOLA, per procura generale CP_1
alle liti
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
RICORRNETE
“1) per tutti i motivi di cui in narrativa, annullare il provvedimento di rigetto nr.
68498219226-5 emesso dall' Roma Montesacro, Via Carlo Spegazzini 66 in CP_1
data 06.10.2022 e notificato in data 20.10.2022 perché illegittimo e per l'effetto accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda amministrativa presentata in data 05.08.2022, che la ricorrente ha diritto ad accedere alle prestazioni del Fondo di Garanzia per la somma di Euro 8.702,56 a titolo di ultime due mensilità di CP_1
retribuzione- Giugno 2017 e Luglio 2017 o nella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia;
2) per conseguenza, previo annullamento del provvedimento impugnato, datato
06.10.2022, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
1 corrispondere al ricorrente le predette somme, pari ad Euro 8.702,56 a titolo di mensilità di retribuzione (Giugno 2017 e Luglio 2017) o la diversa maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
CONVENUTO
“- Respingere l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
- In subordine dichiarare che l'importo spettante alla signora dal Fondo di Pt_1
Garanzia ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 80/92 non può essere superiore all'importo di €. 3.299,10 come correttamente quantificato dall' nel rispetto CP_2
delle vigenti disposizioni di legge.
Con vittoria di spese e competenze.”
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 18.10.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata ammessa al fallimento della datrice di lavoro
[...]
dichiarato con sentenza del Tribunale Ordinario di Controparte_3
Roma n. 715 del 10.10.2018, per la somma (in realtà errata) di €10.929,80 a titolo di
TFR e crediti di lavoro - importo poi corretto, a seguito dell'accoglimento dell'opposizione da lei proposta avverso lo stato passivo, in complessivi € 85.373,21
(come da ordinanza del giudice fallimentare n. 443/2022 del 16.02.2022) - e premesso altresì che, nelle more, il Tribunale ha disposto la chiusura del fallimento per incapienza dell'attivo, ha dedotto: che in data 5.08.2022 ha inviato all' CP_1
formale domanda per accedere al Fondo di Garanzia chiedendo il pagamento del trattamento di fine rapporto ex art. 2 della legge 297/1982 e la liquidazione dei crediti di lavoro ex artt. 1 e 2 del D.lgs. 80/1992), allegando tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti ex lege; che l'Istituto previdenziale con provvedimento n. 68498219226-5, notificatogli in data 20.10.2022, ha rigettato la domanda di intervento al Fondo di garanzia per quanto concerne la liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR non rientrando il periodo richiesto nell'anno precedente alla data di apertura della procedura concorsuale e, comunque, stante l'impossibilità di calcolare la somma riconosciuta in sede fallimentare;
che in data 2 4.1.2023 è stato proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego;
che ad oggi l' non si è ancora pronunciato sul ricorso. CP_1
Tanto premesso in punto di fatto, rilevata la sussistenza dei requisiti ex lege per accedere al Fondo, richiamato l'art. 2 comma 1 del D.lgs. 80/1992 e l'art. 9 della
Circolare n. 70 del 26.07.2023, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di CP_1
reiezione nella parte in cui l' ha indicato il dies a quo da cui far decorrere i CP_1
dodici mesi precedenti la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale nella data della sentenza dichiarativa del fallimento (10.10.2018), anziché nella data di deposito del primo ricorso che ha dato origine alla dichiarazione di fallimento, ossia il 17.04.2018. Ha inoltre evidenziato che l'ammontare del credito ben poteva essere accertato attraverso l'esame delle buste paga allegate, non essendo più possibile la correzione dell'ammissione allo stato passivo stante l'intervenuta chiusura del fallimento.
Ha quindi convenuto in giudizio l' affinché, previo accertamento del suo CP_1
diritto ad accedere alle prestazioni del Fondo di Garanzia per la liquidazione delle ultime due mensilità relative ai mesi di giugno e luglio 2017, lo stesso sia condannato a tale titolo al pagamento della somma complessiva lorda pari ad € 8.702,56, calcolata sulla base delle buste paga in atti, con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio con memoria del 18/01/2024 riconoscendo il CP_1
diritto della ricorrente alla prestazione richiesta, precisando, tuttavia, che solo in questa sede l' è stato messo nelle condizioni di acquisire documentazione utile CP_2
al suo riconoscimento, essendo stati allegati al ricorso, diversamente da quanto avvenuto in sede amministrativa, la prima istanza di fallimento della e le buste CP_3
paga relative ai mesi di giugno e luglio 2017. L'istituto ha però contestato la quantificazione della pretesa rivendicata in questo giudizio, ricalcolata ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.lgs. 80/1992 e dell'art.
9.2 della Circolare n. CP_1
70/2023, nella minor somma pari ad € 3.299,10 (Massimale CIG per l'anno 2017 moltiplicato per tre), rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Depositate le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
2. Al fine di chiarire il quid disputandum, occorre evidenziare che nel caso di specie l' ha pacificamente erogato le somme dovute a titolo di TFR sulla base CP_1
della infruttuosa esecuzione a mezzo di procedura concorsuale, chiusa senza ripartizione di somme per incapienza.
Ha invece negato l'accesso al fondo per il pagamento delle ultime mensilità contestando l'assenza di prova del quantum ed il difetto di copertura del Fondo per le mensilità richieste.
3. Occorre allora rammentare che la disciplina dell'accesso al fondo di garanzia gestito dall' per il pagamento del TFR si rinviene, come noto, nell'art. 2 della l. CP_1
n. 297/1982, ove è previsto, ai commi da 1 a 5, che “
1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
4 amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore
o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 il beneficio è stato esteso anche ai crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità.
Secondo l'insegnamento ormai consolidato in giurisprudenza, il diritto del lavoratore di ottenere dall , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione del trattamento di fine rapporto (come pure delle ultime mensilità non corrisposte) a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale (v. Sentenza n. 16617 del
28/07/2011 e, prima di essa, Sentenza n. 27917 del 19/12/2005).
Esso si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge, quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva.
In particolare, come si legge nelle motivazioni della sentenza della Cassazione
n. 27917 del 2005, “Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda
5 amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.”
4. Ebbene, nel caso di specie, riguardante un datore di lavoro soggetto a procedura concorsuale, l'insolvenza è comprovata dall'apertura della procedura concorsuale e dalla chiusura senza riparto per incapienza.
5. Quanto poi alla prova dell'ammontare dei crediti vantati, va anzitutto rilevato che nella domanda di ammissione al passivo la parte aveva puntualmente indicato i crediti vantati, per un totale di €85.373,21, comprensivi delle mensilità di giugno e luglio 2017, somma integralmente corrispondente all'importo ammesso allo stato passivo dal Tribunale fallimentare nel decreto del 15.2.2022, emesso in sede di opposizione allo stato passivo, con il quale il Tribunale ha corretto l'errore materiale da cui era chiaramente affetto il provvedimento di ammissione del curatore fallimentare, ammettendo il credito per l'intero, e, dunque, anche per l'importo richiesto a titolo di ultime due mensilità.
Né è di ostacolo per l'accesso al Fondo di Garanzia il fatto che la procedura sia stata poi chiusa per incapienza dell'attivo senza riparto di somme, atteso che il credito vantato risulta comunque accertato in sede giurisdizionale, per effetto dell'ammissione integrale del credito vantato nella domanda di ammissione con decreto del Tribunale reso all'esito dell'opposizione allo stato passivo.
6 6. Quanto poi all'estensione temporale della garanzia di legge, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 80/1992 “ Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art.
1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa”.
Nondimeno, in caso di fallimento lo stesso Istituto ritiene applicabile, in senso favorevole ai lavoratori, una decorrenza del periodo di copertura anticipata con dies a quo, da computarsi a ritroso dal deposito del primo ricorso che ha dato origine all'apertura del fallimento (così, testualmente, dispone la circ. n. 70/2023: “In CP_1
caso di fallimento, il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in
Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal soggetto che lo ha proposto.”).
Nel caso in esame, nel corso del presente giudizio il ricorrente ha documentato che la procedura fallimentare de qua è stata aperta sulla base di un ricorso depositato da altro creditore in data 17.4.2018. I crediti richiesti, relativi ai mesi di giugno e luglio 2017, rientrano quindi appieno nel periodo di estensione della garanzia.
A tale ricostruzione ha aderito in questa sede anche l' , il quale, preso atto CP_2
della documentazione prodotta in questa sede, ha ammesso la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, ancorché non sia ancora intervenuto alcun provvedimento di liquidazione.
7. Sussistono quindi i presupposti per l'accesso al Fondo di Garanzia in relazione al pagamento della retribuzione dovuta per le ultime due mensilità del rapporto, nei limiti tuttavia del massimale previsto all'art. 2, comma 2 D.Lgs. n.
7 80/92 (tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali), quantificato dall' - con analitico conteggio avverso il quale alcuna specifica contestazione è CP_1
stata elevata - in complessivi €3.299,10 (l'importo lordo del trattamento straordinario per l'anno 2017 è stato pari ad 1.167,91; l'importo mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali per l'anno 2017 è stato pari ad Euro 1.099,70, che moltiplicato per 3 risulta pari ad €3.299,10).
8. In definitiva, la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €3.299,10 a titolo di ultime due mensilità dovute dal datore di lavoro a carico dal fondo di garanzia gestito dall'Istituto, che, pertanto, deve essere condannato al pagamento della detta somma.
Sulle somme sopra indicate spettano altresì gli accessori di legge, rammentandosi che la giurisprudenza più recente afferma la cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria trovando applicazione la norma di cui all'art. 429 c.p.c. (cfr. Cass. n. 16617 del 2011 la quale ha rammentato che “la L. n. 297 del
1982, art. 2, comma 2, prescrive espressamente il che lavoratore può domandare al fondo di garanzia il TFR ed "i relativi crediti accessori".
4.4. Il maggiore importo erogato dall , che non si colloca in via privilegiata nella procedura CP_2
concorsuale, si giustifica considerando che, se il diritto comunitario ha imposto agli
Stati membri di introdurre istituti idonei a "garantire" (in senso ampio e non tecnico)
l'adempimento di crediti retributivi, non poteva che restare esclusa qualsiasi interpretazione che, attribuendo al credito verso l'organo di garanzia una natura diversa, finisse per ridurre in qualche modo l'importo rispetto a quello dovuto dal datore di lavoro, e quindi l' deve pagare rivalutazione e interessi sul TFR CP_1
secondo la regola di cui all'art. 429 c.p.c., e cioè fino alla data del pagamento.
Questa considerazioni sono state già svolte nella motivazione della sentenza richiamata di questa Corte n. 5043 del 1995, e cioè che "a nulla rileva che, in sede di insinuazione del Fondo al passivo del fallimento del datore di lavoro per far valere in surrogazione il credito del lavoratore, tale credito possa subire in concreto una riduzione rispetto alla somma effettivamente erogata, perché ciò è diretta
8 conseguenza dell'applicazione della L. Fall., artt. 54, 55 e 59 (R.D. 16 marzo 1942 n.
267”).
Pertanto, alla luce di quanto precede, sulle somme sopra indicate, l' dovrà CP_1
corrispondere anche gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
9. Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e del fatto che la prova della data di deposito del primo ricorso che ha dato origine alla procedura concorsuale è stata fornita soltanto in questa sede, le spese di lite ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 18/10/2023, così provvede: Parte_1
1. - Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della somma CP_1
complessiva di €3.299,10 di competenza del fondo di garanzia, a titolo di ultime due mensilità non versate dal datore di lavoro
[...]
oltre a interessi e rivalutazione monetaria Controparte_3
dalla maturazione al saldo;
2. - Rigetta nel resto il ricorso;
3. - Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 9.2.2024
Il Giudice
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