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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4337 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili presentato
DA
(cf. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. MATACERA VINCENZA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
-RICORRENTE-
CONTRO
(cf. ) rappresentata e difesa giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti dall'avv. Concetta Nunnari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/12/2020 il , premettendo di aver contratto con la Parte_1
matrimonio concordatario in data 13.02.2000 in Catanzaro e che dalla loro unione sono nati CP_1
due figli (10.07.2000) e (13.07.2005) e deducendo di aver ottenuto pronuncia di Per_1 Per_2
separazione, con decreto di omologa n. 2678/2013 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 05.04.2013, nella procedura R.G. n. 3031/2012, domandava dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza riconoscere alcun assegno divorzile in favore della e avanzando CP_1
una serie di domande volte al rimborso di somme dovute dalla stessa.
In ordine ai ragazzi, domandava disporsi affido condiviso dell'allora minore , collocata presso Per_2 la madre, con riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento pari ad € 200,00 mensili, oltre il rimborso del 50 % delle spese straordinarie e regolamentazione del diritto di visita, nonché collocamento del figlio maggiore presso di lui, con onere della resistente di rimborsare il 50 % delle spese straordinarie sostenute.
Il così concludeva: Parte_1
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
3) Dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della SIa
atteso che la stessa oltre a svolgere lavori saltuari ha disponibilità economiche Controparte_1
che le permettono di avere una vita più che decorosa.
4) Il figlio maggiorenne vivrà con il padre, il quale provvederà al suo sostentamento Per_1 fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente. La SIa ha l'obbligo di CP_1
rimborsare al SI il 50% delle spese straordinarie sostenute a favore del figlio, dietro Parte_1 richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa. Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Catanzaro.
5) La figlia sarà affidata con affido condiviso, ad entrambi i genitori con fissazione Per_2
della residenza presso l'abitazione della madre, ove la minore manterrà la sua residenza anagrafica
e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della ragazza all'altro genitore.
Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia.
6) I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. 7) Il SI corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 minore, la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese con versamento sul conto della SIa l'assegno di mantenimento sarà, inoltre, automaticamente rivalutato di anno in CP_1
anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il SI , infine, ha l'obbligo di rimborsare alla SIa il 50% delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie sostenute a favore della figlia, dietro richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa. Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Catanzaro. potrà, raggiunti i 18 Per_2
anni, chiedere che l'assegno di mantenimento venga erogato direttamente in suo favore finché non sarà economicamente indipendente.
8) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore due giorni a settimana concordandoli con la figlia e l'ex coniuge. Il SI potrà, a settimane alterne, tenere con Parte_1 sé la figlia dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica. Potrà, inoltre, Per_2
tenerla e portarla con sé, in una delle due festività natalizie (a Natale dalle ore 11:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre;
o a Capodanno dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio) ad anni alterni con la madre, con attribuzione per il corrente anno del periodo di Natale al padre;
ha ancora facoltà di tenere con sé la figlia, ad anni alterni con la madre, dalle ore 10:00 del giorno prima della Vigilia alle ore 20:00 del martedì successivo alla Pasqua, con attribuzione per il primo anno alla madre;
il padre, infine, ha diritto di tenere con sé la figlia nel periodo estivo per venti giorni consecutivi (luglio o agosto), in concomitanza con le proprie ferie lavorative, oppure dieci giorni a luglio e dieci ad agosto, previo preavviso e accordo con la da effettuarsi entro CP_1
il 30 giugno di ogni anno.
9) La casa sita in ER CR, ex abitazione coniugale, a seguito della cessione della propria quota da parte della SIa con atto notarile del 14.04.2017, a firma del Notaio CP_1
, è di esclusiva proprietà del sig. . La SIa Persona_3 Parte_1 Controparte_1 provvederà alla rettifica della dichiarazione di variazione dell'accatastamento eseguita in data
01.10.2010, in favore del SI , ed a far rimuovere il basamento in cemento posto sulla Parte_1
part. 201 sub 9, 10, 11, Foglio 26 del Comune di ER CR al fine di permettere al SI
di vendere la casa e, dunque, con il ricavato saldare la propria quota di debito (di cui Parte_1 all'omologa di separazione), nei confronti dei genitori della pari a 25.000,00 euro (che CP_1
verrà versata direttamente alla SIa giusta richiesta avanzata dagli eredi Controparte_1
e dalla SIa con pec del 22 luglio 2020 a firma dell'Avv. Fernando CP_1 Testimone_1
Rubino). Dalla somma di 25.000,00 euro verranno detratti: - € 1.518,82 per i lavori di sistemazione del bagno della nuova casa;
- € 2.887,34 per l'acquisto del mobilio necessario all'arredo della casa della - € 4.140,00 per la rimozione del basamento in cemento fatto costruire dai genitori CP_1
della sul terreno di proprietà del;
- € 800.00 per la rimozione del locale deposito, CP_1 Parte_1
giusta preventivi allegati;
e, infine, la somma relativa agli interessi per il mutuo contratto per
l'acquisto della casa di Catanzaro, loc. Corvo, Via Magenta n. 27, intestata attualmente alla
[...]
). Qualora la SIa non abbia la somma necessaria per procedere alla CP_1 CP_1
variazione di accatastamento del terreno individuato al Catasto alla part. 201 sub 9, 10, 11, Foglio
26 del Comune di ER CR, detto trasferimento verrà effettuato a spese del e la Parte_1 somma necessaria (pari ad € 2.400,00 giusta preventivo del Notaio ) sarà decurtata Per_3 anch'essa dalla somma di 25.000,00 euro (di cui sopra). Al momento della voltura catastale del terreno in piena proprietà del , questi potrà mettere in vendita la casa di ER CR e, Parte_1
a vendita avvenuta, restituirà la somma di 25.000,00 euro (o meglio la somma decurtata dalle spese di cui sopra).
10) La SIa proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Catanzaro, loc. Corvo, CP_1
Via Magenta n. 27 (acquistato dal sig. ), trasferirà in proprietà detto immobile ai figli Parte_1 trattenendo per lei l'usufrutto.
11) Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passa-porti e prestano, altresì, il consenso per il rilascio della carta d'identità e del passaporto per la minore.
Si costituiva con comparsa dell'11 settembre 2021, la quale, seppur Controparte_1
aderendo alla domandata cessazione degli effetti civili del matrimonio, si opponeva integralmente alle ulteriori richieste e in via riconvenzionale chiedeva disporsi assegno divorzile in suo favore, oltre al mantenimento di entrambi i figli.
Così concludeva:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Confermare l'affido condiviso dei figli se pur maggiorenne non ancora Per_1
economicamente autonomo, e minorenne, conviventi entrambi presso l'abitazione della Per_2
SIa . Controparte_1
3. In via riconvenzionale, riconoscere l'assegno divorzile a favore della SIa
[...]
, nella misura di € 250,00 o della somma che si riterrà adeguata;
CP_1
4. Riconoscere un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 250,00 e a Per_1 Per_2 pari ad € 300,00, prevedendo per entrambi i figli le spese straordinarie interamente a carico del SI;
Parte_1 5. In merito al diritto di visita della figlia minore, stabilire che il padre vedere e Pt_2 tenere con sé la figlia minore due giorni a settimana concordandoli con la figlia e l'ex coniuge. Il SI a settimane alterne, tenere con sé la figlia dall'uscita di scuola Parte_3 Per_2
del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica. DOVRA', inoltre, tenerla e portarla con sé, in una delle due festività natalizie (a Natale dalle ore 11:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre;
o a Capodanno dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio) ad anni alterni con la madre, con attribuzione per il corrente anno del periodo di Natale al padre;
DOVRA' tenere con sé la figlia, ad anni alterni con la madre, dalle ore 10:00 del giorno prima della Vigilia alle ore 20:00 del martedì successivo alla Pasqua, con attribuzione per il primo anno alla madre;
il padre, infine,
DOVRA' tenere con sé la figlia nel periodo estivo per venti giorni consecutivi (luglio o agosto), in concomitanza con le proprie ferie lavorative, oppure dieci giorni a luglio e dieci ad agosto, previo preavviso e accordo con la da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno. CP_1
6. Rigettare integralmente le richieste di rimborso avanzate da parte ricorrente rispetto alla casa sita in ER CR, ex abitazione coniugale, atteso che, tutte le modifiche e le variazioni sono state fatte in costanza di matrimonio, con il regime della comunione dei beni, per un immobile acquisito dopo il matrimonio, e, per aver il SI acquisito l'intero immobile Parte_1
di cui sopra, giusto atto pubblico, che ha fatto sì che venisse trasferito al SI (già Parte_1
proprietario di 1/2), ogni diritto e ogni onere già esistente in capo alla SIa alla data CP_1
della stipula.
7. Rigettare integralmente le richieste di rimborso avanzate da parte ricorrente rispetto alle spese sostenute per la sistemazione del bagno e l'acquisto del mobilio della casa sita in Via Magenta,
n. 27;
8. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di regresso della SIa
[...]
nei confronti del SI per il recupero della somma di € 25.000,00 CP_1 Parte_1 pagata per la restituzione del prestito ottenuto dagli ex coniugi per l'acquisto della casa familiare, da parte dei genitori della resistente, con l'emissione ai sensi dell'art. 186bis cpc di un'ordinanza della somma non contestata di € 25.000,00;
9. In via subordinata al punto precedente, ai sensi dell'art. 186bis cpc di un'ordinanza della somma non contestata di € 13.253,84 a favore della SIa , a carico del SI Controparte_1
. Parte_1
9. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 13 ottobre 2021 si confermavano le condizioni di separazione, con revoca dell'assegno di mantenimento del figlio e aumento a € 300,00 mensili, comprensivi degli assegni familiari, in favore della Per_1
figlia a carico del . Per_2 Parte_1
All'udienza del 17 dicembre 2024, il Giudice istruttore rilevava l'inammissibilità delle domande formulate da parte ricorrente in ordine alla rettifica della dichiarazione di variazione catastale e della domanda di parte resistente volta al rimborso di somme in quanto esulanti dall'oggetto tipico del giudizio di divorzio e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza, le parti chiedevano la pronuncia sullo status, con rinuncia ai termini,
e con sentenza parziale del 2 febbraio 2023 si statuiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune Catanzaro in data 13/02/2000 tra e . Parte_1 Controparte_1
Istruita la causa con concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, e ritenute inammissibili i mezzi istruttori ivi formulati, si invitavano le parti a precisare le proprie conclusioni e con ordinanza del 26 marzo 2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Attesa la intervenuta sentenza che ha statuito la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, ci si deve pronunciare sulle ulteriori domande formulate dalle parti, in particolare sull'assegno divorzile e sull'assegno di mantenimento dei figli della coppia.
Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuta maggiorenne anche l'ultima figlia della coppia, ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido e alla collocazione della stessa deve ritenersi tacitamente caducato.
Tanto premesso, occorre analizzare l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore dei figli maggiorenni. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza
24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238) “Il genitore separato
(e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”. Ne consegue che, essendo stati i figli affidati alla madre sin dall'epoca della separazione ed essendo, come già detto, tutt'ora conviventi con la stessa, permane in capo alla predetta la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis “c.c.: si prevede che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base
(soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera
(ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.23673/2006; 4765/2002).
Per converso, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto (matrimonio o altro) - esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse
(Cass. 22477/2006, - 26259/2005, - 12477/2004).
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio che, sulla base delle risultanze processuali, il figlio abbia già fatto ingresso nel mondo del lavoro, come Per_1
dichiarato dalla stessa resistente nella propria comparsa conclusionale, in cui si fa presente che sta lavorando con contratto di apprendistato, seppur la stessa dichiari che con lo stipendio Per_1
riesce solo a dare un contributo al mantenimento della figlia e a mantenere le spese della autovettura.
Deve valutarsi, altresì, che ha costituito un nuovo nucleo familiare con Parte_4
la nascita della primogenita, seppur parte resistente dichiari che dalla nascita della figlia, e Per_1 la sua compagna hanno convissuto presso l'abitazione della per circa un anno, per poi andare CP_1
via, a causa di incomprensioni.
Tanto basta per ritenere che il figlio abbia raggiunto una indipendenza economica, Per_1 con conseguente venir meno dell'obbligo di mantenimento in favore dello stesso da parte del genitore non collocatario.
Pertanto, s'impone il rigetto della domanda della resistente volta ad ottenere il contributo paterno al mantenimento del figlio Per_1
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia , maggiorenne Per_2
ma pacificamente non autosufficiente dal punto di vista economico, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
In primo luogo, si deve tener conto dell'età della figlia, e degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori, in secondo luogo, convivendo la figlia con la madre, risultano ridotti i tempi di presenza della stessa presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della stessa.
Quanto alle risorse economiche di entrambi i genitori, tenuto conto delle dichiarazioni reddituali depositate dalle parti, va stabilito quale contributo paterno al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00). Detta somma andrà corrisposta a CP_1
entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente
[...]
secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di novembre 2024.
Tenuto conto del divario tra i redditi delle parti in causa, va posto a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere, nella misura del 70%, a le spese straordinarie,
[...] Controparte_1 individuate come da protocollo dell'intestato Tribunale, purché previamente concordate e documentate.
Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
In relazione alla domanda di assegno divorzile proposta in via riconvenzionale da parte resistente, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del
2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma, il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n.
11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati.
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica
è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi espressi dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, ritiene questo Collegio che la domanda riconvenzionale di parte resistente non possa essere accolta.
In primo luogo, deve considerarsi che la resistente non risulta aver dato prova di aver operato alcuna rinuncia alle proprie aspettative professionali al fine di contribuire alla crescita professionale ed economica del coniuge, o ad offrire in via esclusiva o prevalente le proprie energie nell'ambito del progetto di condivisione familiare. La stessa infatti, pur essendo attualmente disoccupata ha dichiarato di aver svolto in passato lavori occasionali e di essersi impegnata dopo la separazione a cercare una occupazione, senza tuttavia fornire alcuna prova in merito a suddette ricerche.
Ciò posto, tale elemento in fatto non giustifica la applicazione di alcun criterio compensativo , dovendosi ritenere che il mancato svolgimento di una attività lavorativa della resistente non è stata funzionale o finalizzata alla scelta condivisa con il coniuge di dedicarsi unicamente ad una funzione domestica, o a contribuire in qualche modo, anche indiretto, all'accrescimento del patrimonio del coniuge o della famiglia, bensì è stata causata da elementi sicuramente estranei alle dinamiche familiari. Tale considerazione rende, altresì, impossibile ritenere che l'attuale squilibrio esistente allo stato tra il suo reddito e il reddito del ricorrente sia da ricondursi ad una “causa familiare” connessa a scelte condivise che ne hanno sacrificato la posizione sociale e reddituale, e dunque anche il criterio perequativo risulta in concreto non applicabile.
Infine, deve rilevarsi come nessuna valenza specifica possa avere il diverso criterio assistenziale o alimentare, atteso che la resistente, sulla base di quanto documentato (cfr. somma di danaro ricevuta a seguito di donazione dalla di lei madre, non risulta essere priva di mezzi adeguati, né ha dimostrato una impossibilità oggettiva nel procurarseli.
La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Orbene, nel caso di specie, non vi è prova del sacrificio di aspettative professionali ed economiche, della resistente in quanto e dall'altro la stessa non ha dimostrato la ricerca di attività lavorativa, né ha fornito prova di versare in condizioni fisiche incompatibili con lo svolgimento di attività lavorativa, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine l'età della stessa.
Per tali ragioni la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Sulle altre domande proposte dalle parti
Quanto alle ulteriori domande proposte dalle difese di entrambe le parti , ne va dichiarata l'inammissibilità, trattandosi di domande soggette al rito ordinario diversamente da quella concernente la separazione giudiziale dei coniugi, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001; Cass.
Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009).
Sulle spese processuali
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza della resistente, ricorrono giusti motivi per compensare della metà le spese di lite, ponendo le residue a carico della resistente, spese liquidate come da dispositivo tenuto conto dei valori minimi di cui ai D.M. 55/2014
e 38/2018 applicabile ratione temporis, stante la non complessità delle questioni trattata e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta con riferimento a quattro fasi (studio, introduttivo, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Parte_1 Controparte_1 e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Detta somma andrà automaticamente ed annualmente Per_4
adeguata secondo gli indici Istat;
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 70%, alle spese Parte_1
straordinarie per la figlia, purché documentate e concordate secondo il protocollo del Tribunale di
Catanzaro dell'1/2/2020;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da in ordine al Controparte_1 riconoscimento dell'assegno divorzile per le ragioni di cui in parte motiva.
- dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalle parti;
- Compensa le spese di lite della metà; pone le restanti a carico di che è Controparte_1
condannata al pagamento di complessivi euro 1.904,50 oltre IVA e CPA come per legge se dovuti e rimborso spese generali come per legge in favore di;
Parte_1
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 8.01.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4337 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili presentato
DA
(cf. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. MATACERA VINCENZA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
-RICORRENTE-
CONTRO
(cf. ) rappresentata e difesa giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti dall'avv. Concetta Nunnari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/12/2020 il , premettendo di aver contratto con la Parte_1
matrimonio concordatario in data 13.02.2000 in Catanzaro e che dalla loro unione sono nati CP_1
due figli (10.07.2000) e (13.07.2005) e deducendo di aver ottenuto pronuncia di Per_1 Per_2
separazione, con decreto di omologa n. 2678/2013 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 05.04.2013, nella procedura R.G. n. 3031/2012, domandava dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza riconoscere alcun assegno divorzile in favore della e avanzando CP_1
una serie di domande volte al rimborso di somme dovute dalla stessa.
In ordine ai ragazzi, domandava disporsi affido condiviso dell'allora minore , collocata presso Per_2 la madre, con riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento pari ad € 200,00 mensili, oltre il rimborso del 50 % delle spese straordinarie e regolamentazione del diritto di visita, nonché collocamento del figlio maggiore presso di lui, con onere della resistente di rimborsare il 50 % delle spese straordinarie sostenute.
Il così concludeva: Parte_1
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
3) Dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della SIa
atteso che la stessa oltre a svolgere lavori saltuari ha disponibilità economiche Controparte_1
che le permettono di avere una vita più che decorosa.
4) Il figlio maggiorenne vivrà con il padre, il quale provvederà al suo sostentamento Per_1 fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente. La SIa ha l'obbligo di CP_1
rimborsare al SI il 50% delle spese straordinarie sostenute a favore del figlio, dietro Parte_1 richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa. Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Catanzaro.
5) La figlia sarà affidata con affido condiviso, ad entrambi i genitori con fissazione Per_2
della residenza presso l'abitazione della madre, ove la minore manterrà la sua residenza anagrafica
e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della ragazza all'altro genitore.
Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia.
6) I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. 7) Il SI corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 minore, la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese con versamento sul conto della SIa l'assegno di mantenimento sarà, inoltre, automaticamente rivalutato di anno in CP_1
anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il SI , infine, ha l'obbligo di rimborsare alla SIa il 50% delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie sostenute a favore della figlia, dietro richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa. Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Catanzaro. potrà, raggiunti i 18 Per_2
anni, chiedere che l'assegno di mantenimento venga erogato direttamente in suo favore finché non sarà economicamente indipendente.
8) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore due giorni a settimana concordandoli con la figlia e l'ex coniuge. Il SI potrà, a settimane alterne, tenere con Parte_1 sé la figlia dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica. Potrà, inoltre, Per_2
tenerla e portarla con sé, in una delle due festività natalizie (a Natale dalle ore 11:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre;
o a Capodanno dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio) ad anni alterni con la madre, con attribuzione per il corrente anno del periodo di Natale al padre;
ha ancora facoltà di tenere con sé la figlia, ad anni alterni con la madre, dalle ore 10:00 del giorno prima della Vigilia alle ore 20:00 del martedì successivo alla Pasqua, con attribuzione per il primo anno alla madre;
il padre, infine, ha diritto di tenere con sé la figlia nel periodo estivo per venti giorni consecutivi (luglio o agosto), in concomitanza con le proprie ferie lavorative, oppure dieci giorni a luglio e dieci ad agosto, previo preavviso e accordo con la da effettuarsi entro CP_1
il 30 giugno di ogni anno.
9) La casa sita in ER CR, ex abitazione coniugale, a seguito della cessione della propria quota da parte della SIa con atto notarile del 14.04.2017, a firma del Notaio CP_1
, è di esclusiva proprietà del sig. . La SIa Persona_3 Parte_1 Controparte_1 provvederà alla rettifica della dichiarazione di variazione dell'accatastamento eseguita in data
01.10.2010, in favore del SI , ed a far rimuovere il basamento in cemento posto sulla Parte_1
part. 201 sub 9, 10, 11, Foglio 26 del Comune di ER CR al fine di permettere al SI
di vendere la casa e, dunque, con il ricavato saldare la propria quota di debito (di cui Parte_1 all'omologa di separazione), nei confronti dei genitori della pari a 25.000,00 euro (che CP_1
verrà versata direttamente alla SIa giusta richiesta avanzata dagli eredi Controparte_1
e dalla SIa con pec del 22 luglio 2020 a firma dell'Avv. Fernando CP_1 Testimone_1
Rubino). Dalla somma di 25.000,00 euro verranno detratti: - € 1.518,82 per i lavori di sistemazione del bagno della nuova casa;
- € 2.887,34 per l'acquisto del mobilio necessario all'arredo della casa della - € 4.140,00 per la rimozione del basamento in cemento fatto costruire dai genitori CP_1
della sul terreno di proprietà del;
- € 800.00 per la rimozione del locale deposito, CP_1 Parte_1
giusta preventivi allegati;
e, infine, la somma relativa agli interessi per il mutuo contratto per
l'acquisto della casa di Catanzaro, loc. Corvo, Via Magenta n. 27, intestata attualmente alla
[...]
). Qualora la SIa non abbia la somma necessaria per procedere alla CP_1 CP_1
variazione di accatastamento del terreno individuato al Catasto alla part. 201 sub 9, 10, 11, Foglio
26 del Comune di ER CR, detto trasferimento verrà effettuato a spese del e la Parte_1 somma necessaria (pari ad € 2.400,00 giusta preventivo del Notaio ) sarà decurtata Per_3 anch'essa dalla somma di 25.000,00 euro (di cui sopra). Al momento della voltura catastale del terreno in piena proprietà del , questi potrà mettere in vendita la casa di ER CR e, Parte_1
a vendita avvenuta, restituirà la somma di 25.000,00 euro (o meglio la somma decurtata dalle spese di cui sopra).
10) La SIa proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Catanzaro, loc. Corvo, CP_1
Via Magenta n. 27 (acquistato dal sig. ), trasferirà in proprietà detto immobile ai figli Parte_1 trattenendo per lei l'usufrutto.
11) Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passa-porti e prestano, altresì, il consenso per il rilascio della carta d'identità e del passaporto per la minore.
Si costituiva con comparsa dell'11 settembre 2021, la quale, seppur Controparte_1
aderendo alla domandata cessazione degli effetti civili del matrimonio, si opponeva integralmente alle ulteriori richieste e in via riconvenzionale chiedeva disporsi assegno divorzile in suo favore, oltre al mantenimento di entrambi i figli.
Così concludeva:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Confermare l'affido condiviso dei figli se pur maggiorenne non ancora Per_1
economicamente autonomo, e minorenne, conviventi entrambi presso l'abitazione della Per_2
SIa . Controparte_1
3. In via riconvenzionale, riconoscere l'assegno divorzile a favore della SIa
[...]
, nella misura di € 250,00 o della somma che si riterrà adeguata;
CP_1
4. Riconoscere un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 250,00 e a Per_1 Per_2 pari ad € 300,00, prevedendo per entrambi i figli le spese straordinarie interamente a carico del SI;
Parte_1 5. In merito al diritto di visita della figlia minore, stabilire che il padre vedere e Pt_2 tenere con sé la figlia minore due giorni a settimana concordandoli con la figlia e l'ex coniuge. Il SI a settimane alterne, tenere con sé la figlia dall'uscita di scuola Parte_3 Per_2
del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica. DOVRA', inoltre, tenerla e portarla con sé, in una delle due festività natalizie (a Natale dalle ore 11:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre;
o a Capodanno dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio) ad anni alterni con la madre, con attribuzione per il corrente anno del periodo di Natale al padre;
DOVRA' tenere con sé la figlia, ad anni alterni con la madre, dalle ore 10:00 del giorno prima della Vigilia alle ore 20:00 del martedì successivo alla Pasqua, con attribuzione per il primo anno alla madre;
il padre, infine,
DOVRA' tenere con sé la figlia nel periodo estivo per venti giorni consecutivi (luglio o agosto), in concomitanza con le proprie ferie lavorative, oppure dieci giorni a luglio e dieci ad agosto, previo preavviso e accordo con la da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno. CP_1
6. Rigettare integralmente le richieste di rimborso avanzate da parte ricorrente rispetto alla casa sita in ER CR, ex abitazione coniugale, atteso che, tutte le modifiche e le variazioni sono state fatte in costanza di matrimonio, con il regime della comunione dei beni, per un immobile acquisito dopo il matrimonio, e, per aver il SI acquisito l'intero immobile Parte_1
di cui sopra, giusto atto pubblico, che ha fatto sì che venisse trasferito al SI (già Parte_1
proprietario di 1/2), ogni diritto e ogni onere già esistente in capo alla SIa alla data CP_1
della stipula.
7. Rigettare integralmente le richieste di rimborso avanzate da parte ricorrente rispetto alle spese sostenute per la sistemazione del bagno e l'acquisto del mobilio della casa sita in Via Magenta,
n. 27;
8. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di regresso della SIa
[...]
nei confronti del SI per il recupero della somma di € 25.000,00 CP_1 Parte_1 pagata per la restituzione del prestito ottenuto dagli ex coniugi per l'acquisto della casa familiare, da parte dei genitori della resistente, con l'emissione ai sensi dell'art. 186bis cpc di un'ordinanza della somma non contestata di € 25.000,00;
9. In via subordinata al punto precedente, ai sensi dell'art. 186bis cpc di un'ordinanza della somma non contestata di € 13.253,84 a favore della SIa , a carico del SI Controparte_1
. Parte_1
9. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 13 ottobre 2021 si confermavano le condizioni di separazione, con revoca dell'assegno di mantenimento del figlio e aumento a € 300,00 mensili, comprensivi degli assegni familiari, in favore della Per_1
figlia a carico del . Per_2 Parte_1
All'udienza del 17 dicembre 2024, il Giudice istruttore rilevava l'inammissibilità delle domande formulate da parte ricorrente in ordine alla rettifica della dichiarazione di variazione catastale e della domanda di parte resistente volta al rimborso di somme in quanto esulanti dall'oggetto tipico del giudizio di divorzio e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza, le parti chiedevano la pronuncia sullo status, con rinuncia ai termini,
e con sentenza parziale del 2 febbraio 2023 si statuiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune Catanzaro in data 13/02/2000 tra e . Parte_1 Controparte_1
Istruita la causa con concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, e ritenute inammissibili i mezzi istruttori ivi formulati, si invitavano le parti a precisare le proprie conclusioni e con ordinanza del 26 marzo 2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Attesa la intervenuta sentenza che ha statuito la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, ci si deve pronunciare sulle ulteriori domande formulate dalle parti, in particolare sull'assegno divorzile e sull'assegno di mantenimento dei figli della coppia.
Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuta maggiorenne anche l'ultima figlia della coppia, ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido e alla collocazione della stessa deve ritenersi tacitamente caducato.
Tanto premesso, occorre analizzare l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore dei figli maggiorenni. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza
24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238) “Il genitore separato
(e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”. Ne consegue che, essendo stati i figli affidati alla madre sin dall'epoca della separazione ed essendo, come già detto, tutt'ora conviventi con la stessa, permane in capo alla predetta la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis “c.c.: si prevede che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base
(soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera
(ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.23673/2006; 4765/2002).
Per converso, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto (matrimonio o altro) - esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse
(Cass. 22477/2006, - 26259/2005, - 12477/2004).
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio che, sulla base delle risultanze processuali, il figlio abbia già fatto ingresso nel mondo del lavoro, come Per_1
dichiarato dalla stessa resistente nella propria comparsa conclusionale, in cui si fa presente che sta lavorando con contratto di apprendistato, seppur la stessa dichiari che con lo stipendio Per_1
riesce solo a dare un contributo al mantenimento della figlia e a mantenere le spese della autovettura.
Deve valutarsi, altresì, che ha costituito un nuovo nucleo familiare con Parte_4
la nascita della primogenita, seppur parte resistente dichiari che dalla nascita della figlia, e Per_1 la sua compagna hanno convissuto presso l'abitazione della per circa un anno, per poi andare CP_1
via, a causa di incomprensioni.
Tanto basta per ritenere che il figlio abbia raggiunto una indipendenza economica, Per_1 con conseguente venir meno dell'obbligo di mantenimento in favore dello stesso da parte del genitore non collocatario.
Pertanto, s'impone il rigetto della domanda della resistente volta ad ottenere il contributo paterno al mantenimento del figlio Per_1
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia , maggiorenne Per_2
ma pacificamente non autosufficiente dal punto di vista economico, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
In primo luogo, si deve tener conto dell'età della figlia, e degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori, in secondo luogo, convivendo la figlia con la madre, risultano ridotti i tempi di presenza della stessa presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della stessa.
Quanto alle risorse economiche di entrambi i genitori, tenuto conto delle dichiarazioni reddituali depositate dalle parti, va stabilito quale contributo paterno al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00). Detta somma andrà corrisposta a CP_1
entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente
[...]
secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di novembre 2024.
Tenuto conto del divario tra i redditi delle parti in causa, va posto a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere, nella misura del 70%, a le spese straordinarie,
[...] Controparte_1 individuate come da protocollo dell'intestato Tribunale, purché previamente concordate e documentate.
Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
In relazione alla domanda di assegno divorzile proposta in via riconvenzionale da parte resistente, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del
2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma, il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n.
11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati.
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica
è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi espressi dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, ritiene questo Collegio che la domanda riconvenzionale di parte resistente non possa essere accolta.
In primo luogo, deve considerarsi che la resistente non risulta aver dato prova di aver operato alcuna rinuncia alle proprie aspettative professionali al fine di contribuire alla crescita professionale ed economica del coniuge, o ad offrire in via esclusiva o prevalente le proprie energie nell'ambito del progetto di condivisione familiare. La stessa infatti, pur essendo attualmente disoccupata ha dichiarato di aver svolto in passato lavori occasionali e di essersi impegnata dopo la separazione a cercare una occupazione, senza tuttavia fornire alcuna prova in merito a suddette ricerche.
Ciò posto, tale elemento in fatto non giustifica la applicazione di alcun criterio compensativo , dovendosi ritenere che il mancato svolgimento di una attività lavorativa della resistente non è stata funzionale o finalizzata alla scelta condivisa con il coniuge di dedicarsi unicamente ad una funzione domestica, o a contribuire in qualche modo, anche indiretto, all'accrescimento del patrimonio del coniuge o della famiglia, bensì è stata causata da elementi sicuramente estranei alle dinamiche familiari. Tale considerazione rende, altresì, impossibile ritenere che l'attuale squilibrio esistente allo stato tra il suo reddito e il reddito del ricorrente sia da ricondursi ad una “causa familiare” connessa a scelte condivise che ne hanno sacrificato la posizione sociale e reddituale, e dunque anche il criterio perequativo risulta in concreto non applicabile.
Infine, deve rilevarsi come nessuna valenza specifica possa avere il diverso criterio assistenziale o alimentare, atteso che la resistente, sulla base di quanto documentato (cfr. somma di danaro ricevuta a seguito di donazione dalla di lei madre, non risulta essere priva di mezzi adeguati, né ha dimostrato una impossibilità oggettiva nel procurarseli.
La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Orbene, nel caso di specie, non vi è prova del sacrificio di aspettative professionali ed economiche, della resistente in quanto e dall'altro la stessa non ha dimostrato la ricerca di attività lavorativa, né ha fornito prova di versare in condizioni fisiche incompatibili con lo svolgimento di attività lavorativa, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine l'età della stessa.
Per tali ragioni la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Sulle altre domande proposte dalle parti
Quanto alle ulteriori domande proposte dalle difese di entrambe le parti , ne va dichiarata l'inammissibilità, trattandosi di domande soggette al rito ordinario diversamente da quella concernente la separazione giudiziale dei coniugi, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001; Cass.
Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009).
Sulle spese processuali
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza della resistente, ricorrono giusti motivi per compensare della metà le spese di lite, ponendo le residue a carico della resistente, spese liquidate come da dispositivo tenuto conto dei valori minimi di cui ai D.M. 55/2014
e 38/2018 applicabile ratione temporis, stante la non complessità delle questioni trattata e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta con riferimento a quattro fasi (studio, introduttivo, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Parte_1 Controparte_1 e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Detta somma andrà automaticamente ed annualmente Per_4
adeguata secondo gli indici Istat;
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 70%, alle spese Parte_1
straordinarie per la figlia, purché documentate e concordate secondo il protocollo del Tribunale di
Catanzaro dell'1/2/2020;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da in ordine al Controparte_1 riconoscimento dell'assegno divorzile per le ragioni di cui in parte motiva.
- dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalle parti;
- Compensa le spese di lite della metà; pone le restanti a carico di che è Controparte_1
condannata al pagamento di complessivi euro 1.904,50 oltre IVA e CPA come per legge se dovuti e rimborso spese generali come per legge in favore di;
Parte_1
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 8.01.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo