Articolo 2 della Legge 4 febbraio 1958, n. 56
Articolo 1Articolo 3
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13 marzo 1958
Art. 2.
Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1953. Le disposizioni stesse sono applicabili anche agli ufficiali che fra il 1 gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge si sono trovati nelle condizioni richieste per la applicazione del precedente articolo.
Entrata in vigore il 13 marzo 1958