Art. 2.
Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1953. Le disposizioni stesse sono applicabili anche agli ufficiali che fra il 1 gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge si sono trovati nelle condizioni richieste per la applicazione del precedente articolo.
Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1953. Le disposizioni stesse sono applicabili anche agli ufficiali che fra il 1 gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge si sono trovati nelle condizioni richieste per la applicazione del precedente articolo.