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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2584/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2584/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. Parte_1
SIROLLI MARIA
e
, nato a [...] il [...], assistito e Controparte_1 difeso dall'avv. LARIZZA NICA MARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 21/08/2011 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito concordatario, in ROCCAMORICE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
07.06.2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
ROCCAMORICE il 21/08/2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di ROCCAMORICE, nell'anno 2011 atto numero 5 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 6 1) Affido delle figlie minori, e , in modo condiviso a entrambi i Per_1 Per_2
genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. E, comunque, ogni genitore potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza delle minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza delle figlie e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano delle bambine.
3) collocazione delle figlie presso la casa familiare sita il Lettomanoppello (PE) alla
Via Colle n. 12 ove sono e saranno collocate insieme alla madre, la quale, in forza di ciò, continuerà ad ivi abitare utilizzando in via esclusiva ogni arredo e pertinenza.
4) i tempi di frequentazione delle figlie con il genitore non collocatario sarà regolato nei termini che seguono:
- Ampio diritto di visita del padre che potrà tenere con sé le figlie tutte le volte che vorrà ma nel rispetto degli impegni scolastici, sociali e sportivi delle stesse ed in accordo con la madre.
- In ogni caso, le figlie trascorreranno con il padre due fine settimana al mese (in modo alternato) dal sabato mattina (ore 8.00) alla domenica sera dopo cena (ore
22.00) allorquando il padre ricondurrà le stesse presso la madre;
quando le bimbe vorranno ovvero su richiesta della qualora questa ne abbia necessità o per Pt_1
desiderio del padre, la prole pernotterà anche la domenica sera presso di lui, che provvederà il lunedì mattina a condurre le figlie a scuola. In ogni caso, tutti i lunedì
pagina 3 di 6 mattina e sono condotte a scuola dal padre;
nei restanti giorni della Per_1 Per_2 settimana provvederà la madre, salvo imprevisti o necessità per le quali sin d'ora
[...]
si rende disponibile. CP_1
- per n. 2 pomeriggi infrasettimanali (preferibilmente il lunedì ed il giovedì) dalle ore
15.30 il lunedì e dall'uscita da scuola il giovedì e sino alle ore 21.00 ovvero dopo cena allorquando il padre riaccompagnerà le figlie presso la madre.
- Rispetto agli impegni ludico/sportivi: le figlie verranno accompagnate e riprese agli impegni ludico/sportivi dal genitore assegnatario per ogni specifico giorno. I genitori, in caso di impedimento (per motivi di lavoro o di salute) al rispetto dei predetti accordi, si impegnano a concordare tra loro la soluzione più adatta, anche ricorrendo all'ausilio dei nonni.
- Le vacanze natalizie e pasquali, salvo diverso accordo fra i genitori, seguiranno il criterio dell'alternanza e, per l'effetto: la prole trascorrerà le vacanze natalizie dall'uscita da scuola del primo giorno di vacanza al 30 dicembre pomeriggio oppure dal 31 dicembre pomeriggio alla mattina del giorno di ripresa delle attività scolastiche, ad anni alterni, una volta con il padre ed una volta con la madre, salvo diverso accordo fra i genitori. Pure ad anni alterni, le figlie trascorreranno con il padre e con la madre le vacanze pasquali dal dì della chiusura della scuola e sino al
Lunedì dell'Angelo.
- Le altre festività sono considerate una prosecuzione del fine settimana di spettanza del genitore in turnazione, qualora infrasettimanali, saranno trascorse dai figli alternativamente tra il padre e la madre (in assenza di accordo, gli anni dispari con il padre e gli anni pari con la madre).
- Durante il periodo delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), le figlie - compatibilmente con le proprie esigenze - trascorreranno almeno 15 giorni (anche non consecutivi) con il padre. Nel caso in cui il padre terrà con sé le bambine per 15 giorni consecutivi, compatibilmente con gli pagina 4 di 6 impegni e/o le vacanze (se locali), la madre avrà diritto, previo accordo con il padre,
a vedere ovvero tenere con sé le figlie per una giornata. Il periodo delle vacanze estive andrà calendarizzato entro il 31 maggio di ogni anno nel rispetto dell'esigenze e della volontà delle minori.
- I giorni della Festa del Papà, della Festa della Mamma, così come in occasione del compleanno di ciascun genitore, le minori staranno con il genitore da festeggiare. I compleanni delle bambine verranno organizzati, preferibilmente, dai genitori congiuntamente.
- I giorni di vacanza avranno la priorità sulle frequentazioni regolari.
- Le parti potranno concordare anche verbalmente periodi diversi e compatibili con gli impegni degli stessi figli ovvero con gli impegni lavorativi dei coniugi.
5) Il Sig. provvederà al mantenimento delle figlie mediante Controparte_1 versamento a alla Sig.ra dell'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 Parte_1
per ciascuna figlia), per 12 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
6) Ciascun genitore contribuirà, nell'interesse della prole, al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pescara.
7) Le deduzioni fiscali per le minori saranno equamente divise al 50% tra padre e madre.
8) I ricorrenti prestano reciproco consenso fin d'ora al rilascio del passaporto e all'espatrio, precisando che è consentito portare in viaggio le minori solo nei paesi che sono membri firmatari della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione dei minori.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROCCAMORICE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2584/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. Parte_1
SIROLLI MARIA
e
, nato a [...] il [...], assistito e Controparte_1 difeso dall'avv. LARIZZA NICA MARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 21/08/2011 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito concordatario, in ROCCAMORICE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
07.06.2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
ROCCAMORICE il 21/08/2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di ROCCAMORICE, nell'anno 2011 atto numero 5 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 6 1) Affido delle figlie minori, e , in modo condiviso a entrambi i Per_1 Per_2
genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. E, comunque, ogni genitore potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza delle minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza delle figlie e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano delle bambine.
3) collocazione delle figlie presso la casa familiare sita il Lettomanoppello (PE) alla
Via Colle n. 12 ove sono e saranno collocate insieme alla madre, la quale, in forza di ciò, continuerà ad ivi abitare utilizzando in via esclusiva ogni arredo e pertinenza.
4) i tempi di frequentazione delle figlie con il genitore non collocatario sarà regolato nei termini che seguono:
- Ampio diritto di visita del padre che potrà tenere con sé le figlie tutte le volte che vorrà ma nel rispetto degli impegni scolastici, sociali e sportivi delle stesse ed in accordo con la madre.
- In ogni caso, le figlie trascorreranno con il padre due fine settimana al mese (in modo alternato) dal sabato mattina (ore 8.00) alla domenica sera dopo cena (ore
22.00) allorquando il padre ricondurrà le stesse presso la madre;
quando le bimbe vorranno ovvero su richiesta della qualora questa ne abbia necessità o per Pt_1
desiderio del padre, la prole pernotterà anche la domenica sera presso di lui, che provvederà il lunedì mattina a condurre le figlie a scuola. In ogni caso, tutti i lunedì
pagina 3 di 6 mattina e sono condotte a scuola dal padre;
nei restanti giorni della Per_1 Per_2 settimana provvederà la madre, salvo imprevisti o necessità per le quali sin d'ora
[...]
si rende disponibile. CP_1
- per n. 2 pomeriggi infrasettimanali (preferibilmente il lunedì ed il giovedì) dalle ore
15.30 il lunedì e dall'uscita da scuola il giovedì e sino alle ore 21.00 ovvero dopo cena allorquando il padre riaccompagnerà le figlie presso la madre.
- Rispetto agli impegni ludico/sportivi: le figlie verranno accompagnate e riprese agli impegni ludico/sportivi dal genitore assegnatario per ogni specifico giorno. I genitori, in caso di impedimento (per motivi di lavoro o di salute) al rispetto dei predetti accordi, si impegnano a concordare tra loro la soluzione più adatta, anche ricorrendo all'ausilio dei nonni.
- Le vacanze natalizie e pasquali, salvo diverso accordo fra i genitori, seguiranno il criterio dell'alternanza e, per l'effetto: la prole trascorrerà le vacanze natalizie dall'uscita da scuola del primo giorno di vacanza al 30 dicembre pomeriggio oppure dal 31 dicembre pomeriggio alla mattina del giorno di ripresa delle attività scolastiche, ad anni alterni, una volta con il padre ed una volta con la madre, salvo diverso accordo fra i genitori. Pure ad anni alterni, le figlie trascorreranno con il padre e con la madre le vacanze pasquali dal dì della chiusura della scuola e sino al
Lunedì dell'Angelo.
- Le altre festività sono considerate una prosecuzione del fine settimana di spettanza del genitore in turnazione, qualora infrasettimanali, saranno trascorse dai figli alternativamente tra il padre e la madre (in assenza di accordo, gli anni dispari con il padre e gli anni pari con la madre).
- Durante il periodo delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), le figlie - compatibilmente con le proprie esigenze - trascorreranno almeno 15 giorni (anche non consecutivi) con il padre. Nel caso in cui il padre terrà con sé le bambine per 15 giorni consecutivi, compatibilmente con gli pagina 4 di 6 impegni e/o le vacanze (se locali), la madre avrà diritto, previo accordo con il padre,
a vedere ovvero tenere con sé le figlie per una giornata. Il periodo delle vacanze estive andrà calendarizzato entro il 31 maggio di ogni anno nel rispetto dell'esigenze e della volontà delle minori.
- I giorni della Festa del Papà, della Festa della Mamma, così come in occasione del compleanno di ciascun genitore, le minori staranno con il genitore da festeggiare. I compleanni delle bambine verranno organizzati, preferibilmente, dai genitori congiuntamente.
- I giorni di vacanza avranno la priorità sulle frequentazioni regolari.
- Le parti potranno concordare anche verbalmente periodi diversi e compatibili con gli impegni degli stessi figli ovvero con gli impegni lavorativi dei coniugi.
5) Il Sig. provvederà al mantenimento delle figlie mediante Controparte_1 versamento a alla Sig.ra dell'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 Parte_1
per ciascuna figlia), per 12 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
6) Ciascun genitore contribuirà, nell'interesse della prole, al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pescara.
7) Le deduzioni fiscali per le minori saranno equamente divise al 50% tra padre e madre.
8) I ricorrenti prestano reciproco consenso fin d'ora al rilascio del passaporto e all'espatrio, precisando che è consentito portare in viaggio le minori solo nei paesi che sono membri firmatari della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione dei minori.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROCCAMORICE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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