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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/01/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1591/2023 R.G., promossa da
.F. con il patrocinio dell'Avv. Dario Galletti Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Marco Lanzani e Filippo Bodo Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, accertare e dichiarare che dal 01.01.2016 alla conclusione del rapporto di lavoro in data 31.12.2021, la sig.ra ha svolto a Parte_1 favore della in persona del legale rappresentante p.t., le ulteriori funzioni, non dedotte nei Controparte_1 contratti di ottoscritti tra le parti, di Dirigente nei settori della Compliance, dello Sviluppo Sostenibile, del QHSE, della Digitalizzazione delle Procedure HR con avvio e consolidamento del Sistema PEPS all'interno delle procedure di Workday, nonché attività di formazione del middle management societario tramite la progettazione e la docenza di corsi di formazione manageriale, ovvero le diverse funzioni che dovessero emergere all'esito dell'istruttoria e, per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell'odierna ricorrente, della somma complessiva lorda pari ad € 460.000,00 di cui € 414.000,00 a titolo di corrispettivo per le ulteriori attività svolte nei 6 anni di direzione, ed € 46.000,00 a titolo di mancato preavviso, per le ragioni indicate in narrativa, oltre il riconoscimento del relativo adeguamento contributivo ovvero condannare in favore dell'odierna ricorrente al pagamento Controparte_1 della maggiore o minore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria si chiede la prova diretta per testi sui seguenti capitoli e contraria, anche con i propri testi, sui capitoli ex adverso eventualmente ammessi:
1. “Vero è che fin dall'inizio del rapporto di lavoro la Dott.ssa ha svolto, a favore della Parte_1 [...] attività non previste nei contratti relativi ai bienni 2016-2017, 2018-20219 e 2020-2021, risultando CP_1 impegnata full time per oltre 150 giorni all'anno”;
2. “Vero è che durante l'intero arco lavorativo l'odierna ricorrente ha svolto ulteriori attività nell'ambito della direzione delle Risorse Umane (H.R.) e della Comunication (COM.), non ricomprese nei contratti, assumendo, tra l'altro, la direzione di ulteriori uffici quali quelli della Q.H.S.E. della Compliance e dello Sviluppo Sostenibile”;
3. “Vero è che nel primo biennio di attività lavorativa tra il 2016 ed il 2017 la Dott.ssa a svolto attività Pt_1 di negoziazione sindacale giungendo alla stipula di contrattazioni di secondo livello volte ad implementare la flessibilità aziendale dei lavoratori tramite lo sviluppo e l'adesione da parte di quest'ultimi al programma Flexibility e tramite la progressiva introduzione della Banca ore”; 4. “Vero è che nel biennio 2016- 2017 la Dott.ssa a svolto attività di negoziazione anche dinanzi alle Pt_1
Direzione Territoriali del lavoro, dove, l'odierna ricorrente ha provveduto a concludere con esito positivo per l'azienda diverse conciliazioni in sede protetta al fine di superare alcune criticità che si erano manifestate nelle diverse piattaforme aziendali specie quella di Capriata d'Orba”;
5. “Vero è che nel biennio 2016-2017 l'attività di negoziazione in sede sindacale, presso le Direzione Territoriali del Lavoro ha aumentato l'impegno della Dott.ssa favore della ben Pt_1 Controparte_2 oltre le 150 giornate tra attività in presenza ed attività da remoto”;
6. “Vero è che la Dott.ssa a dovuto da un lato svolgere una intensa attività di pianificazione e studio Pt_1 delle pluralità delle questioni poste alla sua attenzione e dall'altra provvedere agli spostamenti tra le diverse piattaforme non solo per siglare gli accordi ma anche per farsi rilasciare le singole deleghe alla definizione”;
7. “Vero è che l'intensificarsi di tale attività negoziale, anche nella direzione della pluralità degli interlocutori ora CP_ sindacati, ora lavoratori, ora enti pubblici come l l , ha consigliato l'azienda a rilasciare una procura CP_4 speciale alla Dott.ssa per lo svolgimento di tutta una serie di attività collegate alla negoziazione ed Pt_1 alla rappresentanza in giudizio dell'azienda”;
8. “Vero è che nel 2016-2017 la Dott.ssa si recava presso le sedi di sparse tra Pt_1 Controparte_1 Piemonte e Lombardia più volte al mese, con i della durata da tre a cinque
9. “Vero è che tra il 2016 ed il 2017, la Dott.ssa ha partecipato, per il ramo HR, alla Duo Diligence Pt_1 relativa alla cessione del Ramo di azienda evidenziando gli aspetti positivi e negativi collegati CP_5 all'operazione”;
10. “Vero è che la Dott.ssa nel 2016-2017 ha provveduto a pianificare strategie operative per Pt_1 efficientare il processo di picking tramite la riduzione di tempi morti, l'eliminazione di situazione di distrazione, la velocizzazione dell'attività, l'introduzione di un sistema di premialità meritocratica favore dei lavoratori più efficienti”;
11. “Vero è che tra il 2016 ed il 2017 nell'ambito più generale della pianificazione aziendale ha individuato la necessità di un sistema di crescita professionale interno tramite l'individuazione e lo sviluppo delle abilità del personale interno creando i presupposti per l'utilizzo del sistema PEPS”;
12. “Vero è che la Dott.ssa ha svolto attività di formazione manageriale rivolta non solo ad Pt_1 CP_1 ma anche al gruppo tramite p come quello che si è svolto presso Chateauform, avente ad Co temi della cultura e della strategia manageriale di in Italia ed a livello di Gruppo”; 13. “Vero è che, nell'ambito delle Risorse Umane, tra il 2018 ed il 2019 la Dott.ssa ha dovuto provvedere Pt_1 all'internalizzazione di personale esterno assunto dalla Cooperativa che operava nello stabilimento di Cosio Valtellina”;
14. “Vero è che, a seguito di un infortunio sul lavoro è stato necessario procedere ad una complessa attività negoziale consistente nella risoluzione contratto con la cooperativa operante nell'hub, l'acquisizione di oltre 12 unita di personale esterno proveniente dalla Cooperativa al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità dello stabilimento”;
15. “Vero è che l'acquisizione di personale è avvenuta tramite negoziazioni individuali di lavoro, trattative sindacali, cooperazione con l'ispettorato del lavoro, formazione ed inserimento del personale assunto al fine di adeguarlo agli standard aziendali”; 16. “Vero è che tra il 2017 ed il 2018 la Dott.ssa ha proposto e Pt_1 realizzato in azienda il progetto Banca ore per la gestione degli straordinari svolgendo i ersona attività di contrattazione sindacale di secondo livello”;
17. “Vero è che nel 2018 la Dott.ssa ha provveduto ad avviare la nuova piattaforma di , Pt_1 Parte_2 creata in funzione delle esigenze della cher e di Sperlari.
18. “Vero è che l'avvio della piattaforma di che ha comportato l'assunzione di oltre 70 persone Parte_2 previa adeguata selezione, e successiva attività di formazione, inserimento, valutazione ed organizzazione”;
19. “Vero è che la Dott.ssa ha svolto le medesime attività realizzate per la piattaforma di Pt_1 Parte_2 anche per la creazione del ale piattaforma di ZO LL, dove per il nuovo cliente CP_6 stata necessaria l'assunzione di oltre 200 persone”;
20. “Vero è che nel 2018, a fronte della creazione della nuova sede di ZO LL, la Dott.ssa a Pt_1 provveduto a svolgere tutte le attività necessarie per la chiusura della sede legale di Torino, comprese le trattative individuali di lavoro definite, senza alcun tipo di contenzioso o vertenze di lavoro, con trasferimenti di risorse presso altre piattaforme o con la risoluzione dei rapporti di lavoro in essere”;
21. “Vero è che la Dott.ssa ha provveduto a svolgere tutte le attività necessarie per la chiusura della Pt_1 sede di Pomezia, compres ive individuali di lavoro definite, grazie all'intervento della ricorrente senza vertenze di lavoro e con la corresponsione di minimi scivoli economici pari ad un massimo 2 mensilità.
22. “Vero è che nel 2019, la sig.ra a avviato l'internalizzazione delle risorse umane precedentemente Pt_1 assunte da una Cooperativa per l'avvio della piattaforma di Santa Palomba, in Roma, tramite trattative presso l'Ispettorato del lavoro, ovvero tramite adeguata selezione, e successiva attività di formazione, inserimento, valutazione ed organizzazione”;
23. “Vero è che la Dott.ssa ha sovrainteso, altresì, al progetto di digitalizzazione di tutte le procedure Pt_1 della direzione del personale, dalla scheda anagrafica, alla gestione delle presenze, all'elaborazione di un sistema di sviluppo premiante per tutti i dipendente”;
24. “Vero è che il progetto, denominato WORKDAY/PEPS oggi consente, tramite una piattaforma telematica fruibile da tutti i componenti Corporate di avere e di immettere informazioni sul proprio profilo e alla Direzione delle Risorse Umane, di controllare la posizione di ciascun dipendente, tenere sotto controllo l'incidenza economica del costo del personale e di avere una panoramica sulle caratteristiche del personale, dalle presenze agli straordinari, dalla loro storia aziendale ai loro bisogni formativi ed allo sviluppo di carriera”; CP_
25. “Vero è che la Dott.ssa ha diretto, in – uno dei due paesi insieme al Brasile, scelti dalla Pt_1
Corporate, come piloti – il progetto di implementazione del sistema Workday e la sua integrazione con il sistema PEPS”;
26. “Vero è che l'implementazione ed integrazione del sistema Workday con PEPS, è stato un progetto estremamente importante per l'attività aziendale avendo, tra l'altro comportato l'esborso di diversi milioni di euro da parte della Corporate”;
27. “Vero è che l'implementazione ed integrazione del sistema Workday con PEPS consente di armonizzare i costi degli obiettivi aziendali in termini di risorse umane con le specifiche abilità delle risorse medesime tramite verifiche intermedie e finali trasparenti e condivise”;
28. “Vero è che tramite il sistema di Workday, ogni dipendente ha accesso ad una vasta serie di dati e processi che lo coinvolgono e, a salire nella struttura gerarchica, ogni responsabile ha visibilità delle posizioni, valutazioni, inquadramento, profili, presenze e quant'altro dei propri collaboratori”;
29. “Vero è che il direttore delle Risorse umane, in generale, e la dott.sa el caso particolare, è l'unico Pt_1 ad avere accesso a tutte le informazioni di tutti i dipendenti e il conseguente potere di autorizzazione”;
30. “Vero è che a differenza del Brasile, il progetto Italiano di implementazione del sistema Workday diretto dalla Dott.ssa nonostante il forte impegno e i tempi serrati, ha avuto pieno successo”; 31. “Vero è che Pt_1 la Dott.ssa ha provveduto ad organizzazione eventi straordinari di comunicazione interna all'azienda Pt_1 ed esterna, quali l'International transport meeting, i diversi Management Day, la “posa prima pietra” del nuovo Magazzino di ZO LL, nonché l'anniversario del cinquantenario dalla fondazione della società”; 32.
“Vero è che a partire dal 2018, la Dott.ssa a ricoperto inoltre incarico di direzione per l'Italia della Pt_1 [...] Co
, gestendone gli eventi correlati, rispondendo in questo direttamente a , essendo Parte_3 Parte_4 una multinazionale con proprietà familiare”; 33. “Vero è che la Dott.ssa ha creato, su richiesta della di Parigi, la direzione “Sviluppo Pt_1 Parte_5
Sostenibile” dell'azienda”;
34. “Vero è che lo Sviluppo Sostenibile è il settore di ricerca destinata ai progetti che vogliono armonizzare lo sviluppo dell'azienda, con le esigenze ed il benessere delle risorse umane, prestando attenzione alle criticità ambientali”;
35. “Vero è che tra i progetti avviati per lo Sviluppo sostenibile dalla Dott.ssa alcuni erano legati alla Pt_1 creazione di un distributore di biocarburanti in collaborazione con l'azienda “acqua e Sole”, nonché ad individuare misure destinate al risparmio energetico, e iniziative riguardanti il riciclo ed il riuso di materiali di consumo di magazzino, e iniziative collegate alla sicurezza e al benessere dei lavoratori”;
36. “Vero è che dal 2019, la Dott.ssa si è occupata della gestione della Direzione QHSE, Qualità Pt_1
Salute Ambiente e Sicurezza, creando un nuovo Team di 5 persone e coordinandone l'attività e lo sviluppo per rispondere alle esigenze dell'azienda in materia di adempimenti del d.lgs. n. 81/2008, di certificazioni ambientali ISO 9001 e ISO 14001, di gestione della sicurezza, di prevenzione degli infortuni sul lavoro tramite l'utilizzo di dispositivi di protezione personale e la realizzazione di manuali di procedure delle attività aziendali, la formazione obbligatoria per tutti i lavoratori, tutti gli obblighi in materia di medicina del lavoro, procedure antincendio certificazioni e autorizzazioni di idoneità necessarie per tutti i siti di logistica del gruppo in Italia, ovvero Capriata d'Orba, ZO LL, , e Roma”; Parte_2
37. “Vero è che la Dott.ssa a diretto e sovrainteso all'avvio dell'applicazione della legge 231/2002, in Pt_1 materia di antiriciclaggio, anticorruzione, protezione ambientale e tutela dei lavoratori”;
38. “Vero è che la Dott.ssa su decisione della di proprietà, ha svolto a favore di Pt_1 Pt_4 CP_1 CP_ incarico di direzione della Compliance per l con definizione delle Procedure, Traduzione, Stesura dei Manuali, modellamento sulla normativa nazionale, gestione della Hot Line e delle casistiche rilevanti nello stato italiano”;
39. “Vero è che l'attività svolta dalla Dott.ssa in materia di Sviluppo Sostenibile, di QHSE,legge Pt_1
231/2002 e Compliance consisteva nel definire le linee d'azione per l'Italia, adottare le direttive ricevute direttamente dalla Corporate di Parigi o dalla Proprietà (vedi Compliance e ) elaborare le Parte_3 informazioni ricevute dai referenti tecnici, gestire, formare e coordinare il team di collaboratori coinvolti nelle diverse aree, e in molti casi realizzare in prima persona i progetti, nonché, per ogni singolo settore, svolgendo attività di verifica e controllo sulla corretta esecuzione delle sue direttive”; 40. “Vero è che l'assunzione di questi incarichi di direzione-“Sviluppo Sostenibile”,“QHSE” e “Compliance”- ha coinvolto tutto l'organico di 400 persone presenti negli uffici e nelle 5 piattaforme nazionali di Capriata,
, ZO LL, Roma e e l'avvio e il consolidamento dei processi e delle Parte_2 Parte_6 iniziative volute dal Gruppo e per la Compliance, dalla Proprietà . Parte_7
41. “Vero è che la Dott.ssa si è altresì occupata di attività di selezione e inserimento delle nuove Pt_1 risorse nell'ambito aziendale che è passato, negli anni della sua direzione, da 90 a 420 persone di organico, a cui si aggiunge l'azione di coaching individuale e formazione ai propri collaboratori e ai manager aziendali, svolgendo un'attività di assistenza individuale finalizzata al supporto nell'espletamento dei compiti connessi al ruolo tramite la pianificazione di atti e comportamenti previa acquisizione delle informazioni necessarie, confronto, analisi e possibili soluzioni dei problemi e individuazione della decisione finale.
42. “Vero è che la Dott.ssa si è occupata della progettazione e della docenza di corsi di formazione Pt_1 manageriale a tutto il Middle Management aziendale delle diverse Piattaforme, attraverso la realizzazione di 2/3 eventi l'anno a contenuto didattico anche presso la propria personale struttura di Proprietà, cui hanno partecipato decine di impiegati con funzioni di responsabilità e di coordinamento”;
43. “Vero è che durante l'emergenza Covid, la Dott.ssa ha diretto e gestito insieme al proprio Team Pt_1 ed alla Direzione Operations ed Acquisti le procedure per il superamento delle problematiche derivanti dalla pandemia, quali ad esempio: procedure di sicurezza per l'accesso ai locali di lavoro, la gestione del Green Pass, Gestione D.P.I., l'approvvigionamento di mascherine, guanti e Test rapidi, le procedure di Cassa Integrazione e Smart-working”;
44. “Vero è che l'odierna ricorrente ha svolto con dedizione il proprio compito raggiungendo importanti risultati di aumento di fatturato centrando in pieno e alle volte superando gli obiettivi richiesti dall'azienda”. Si indicano come testi per i capitoli di cui sopra: 1. ; 2. ; 3. 4. CP_7 Email_1 CP_8
; 5. 6. Email_2 Email_3 Email_4 Controparte_9
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via pregiudiziale: ritenere e dichiarare l'incompetenza dell'Ill.mo Giudice adito e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Roma. In via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti vantati dalla Ricorrente antecedi al 5 maggio 2020 o alla differente data ritenuta di giustizia. Nel merito, in via principale: rigettare ogni e qualsiasi domanda svolta dalla Ricorrente nei confronti della Società in quanto infondata. In via subordinata: compensare le somme che dovessero essere liquidate a favore della Ricorrente con quanto dalla stessa percepito in ragione dei Contratti. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite. In via istruttoria ci si oppone all'ammissione di tutte le richieste istruttorie ex adverso formulate, chiedendo sin d'ora e senza alcuna inversione degli oneri probatori di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte che verranno eventualmente ammessi, nonché si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze in fatto dedotte nella presente memoria difensiva (paragrafi da 1 a 94) che non fossero già ritenute provate, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte, precedute dalla locuzione “Vero che” ed espunte da eventuali valutazioni o espressioni negative. Si indicano come testi, su tutti i capitoli che precedono ed a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente il Sig. , , , con Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 riserva di indicarne su Nel non creduto caso di accoglimento delle richieste avversarie si chiede di ammettersi CTU volta a quantificare l'eventuale compenso spettante alla Ricorrente nonché l'attività ulteriore dalla stessa svolta rispetto a quella indicata nei Contratti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. La dott.ssa ha prestato attività lavorativa per società operante nel settore Parte_1 Controparte_1 della logistica, a seguito di contratti stipulati il primo gennaio 2016, il primo gennaio 2018 e il primo gennaio 2020, in forza dei quali ha operato in via coordinata e continuativa in qualità di consulente esterna, per supportare gli amministratori e i dirigenti della società e per operare nel settore delle risorse umane (HR) e della comunicazione (COM), (docc.
2-4 allegati al ricorso, coincidenti con i docc. sub 2 di parte convenuta;
il secondo e il terzo contratto non riportano le date delle sottoscrizioni, ma non v'è contrasto tra le parti al riguardo). La ricorrente, con il ricorso introduttivo di questo giudizio, ha lamentato di non aver ricevuto un corrispettivo adeguato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, rappresentando di aver svolto attività esorbitanti rispetto a quanto pattuito, tanto da ricoprire il ruolo di dirigente della società. Segnatamente, ha dichiarato di aver, tra l'altro: negoziato, anche quale procuratrice speciale, con diversi interlocutori, tra cui sindacati e pubbliche amministrazioni;
seguito la cessione di un ramo d'azienda; pianificato strategie operative per migliorare l'efficienza del lavoro;
curato il progetto di digitalizzazione di ogni aspetto relativo alla gestione del personale;
svolto attività di formazione manageriale rivolta non solo a ma a tutto il gruppo;
CP_1 definito le linee di azione per l'applicazione della normativa sulla sicurezza e sull'ambiente di lavoro, nonché sulla responsabilità sociale dell'impresa e sullo sviluppo sostenibile, verificandone l'attuazione; gestito la chiusura e l'apertura di sedi dislocate in diverse aree d'Italia, occupandosi anche di selezione e inserimento del personale;
curato l'applicazione delle procedure per la prevenzione della diffusione del Covid 19; organizzato eventi straordinari, anche su indicazione della holding del gruppo. Evidenziando di essere stata inserita nell'organigramma aziendale in posizione apicale, la ricorrente ha invocato gli artt. 2233 e 2099 c.c. e ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma lorda di € 414.000,00 a titolo di corrispettivo per l'attività svolta, secondo il C.C.N.L. dei dirigenti della logistica. Ha chiesto, inoltre, la condanna della resistente al pagamento di € 46.000 quale “indennizzo per risoluzione brutale del contratto non avendo, l'azienda, dato alcun preavviso per quanto riguarda le ulteriori attività svolte”. Parte resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale di questo tribunale e la prescrizione presuntiva, ai sensi dell'art. 2956 c.c., dei crediti antecedenti al 5 maggio 2020. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avanzate dalla ricorrente, affermando che tutte le attività svolte da quest'ultima sarebbero state comprese nei contratti stipulati e contestando molti dei fatti esposti dalla ricorrente medesima. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso. Il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 28 febbraio 2024 non ha avuto esito positivo (v. verbale dell'udienza); questa giudice ha ritenuto superflue le prove orali dedotte dalle parti e pertanto la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è stata decisa con la pronuncia del dispositivo all'udienza del 4 dicembre 2024.
2. Le eccezioni preliminari svolte da parte resistente.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione d'incompetenza territoriale. Tale eccezione è stata svolta con esclusivo riferimento al fatto che tutti i contratti stipulati tra le parti in lite hanno previsto, ai punti 5.2, la seguente clausola: “Le parti eleggono Foro competente per tutte le questioni relative alla presente scrittura privata quello di Roma”. La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il foro convenzionale è da ritenersi esclusivo solo in caso di espressa e univoca pattuizione che esclude la concorrenza con il foro alternativo designato dalla legge (v. Cass., ord. n. 21010/2020, ord. n. 21503/2013 e Sent. n. 15219/2007). Tale specificazione non è contenuta nella clausola in esame, sicché il foro di Roma non può intendersi come esclusivo, bensì come alternativo. In secondo luogo, trattandosi di controversia di lavoro, quandanche le parti avessero indicato un foro esclusivo diverso da quello previsto dalla legge, la volontà contrattuale non potrebbe superare l'indicazione legislativa, trattandosi di competenza territoriale inderogabile (v. ultimo comma dell'art. 413 c.p.c.). Infine, ma non per importanza, si deve osservare che le domande della ricorrente, seppure formulate in modo non del tutto chiaro, si basano sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale, parallelo all'attività prestata in virtù dei contratti di consulenza sottoscritti, e pertanto la competenza non deve essere verificata tenendo conto di quei contratti, bensì considerando il rapporto che si afferma sussistente e dunque tenendo conto dei criteri di competenza territoriale stabiliti dal secondo e non dal terzo comma dell'art. 413 c.p.c.. Infatti, pur essendo richiamate anche le norme sul contratto di lavoro autonomo, nel ricorso si deduce che la dott.ssa sarebbe stata inserita nell'organigramma aziendale, avrebbe svolto “funzioni direttive e di Pt_1 controllo sui suoi collaboratori diretti” e si richiede “l'applicazione del contratto base dei dirigenti della logistica” rimandando a un conteggio di parte (doc. 7) che riporta non solo le retribuzioni mensili dei dirigenti, ma anche i contributi dovuti a tale titolo, le somme per il fondo previdenziale dirigenti, l'indennità di mancato preavviso. E, proprio sulla base di tale conteggio, la ricorrente ha chiesto, unitamente alla complessiva somma di € 460.000,00 (della quale, come s'è detto, € 46.000,00 per “mancato preavviso”) anche la contribuzione relativa, tipica del rapporto di lavoro dipendente e non del rapporto di consulenza. Del resto, proprio la scelta di adire questo tribunale e non quello di Roma, ove si trova la residenza della ricorrente e che sarebbe competente per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del terzo comma dell'art. 413 c.p.c., conferma la qualificazione delle domande della ricorrente nei termini sin qui illustrati. Tenendo conto che la sede legale della resistente è ZO LL, che ricade nella circoscrizione del tribunale di Pavia, ai sensi del citato secondo comma dell'art. 413 c.p.c. questa giudice del lavoro è competente a conoscere delle domande oggetto di causa e, pertanto, l'eccezione in esame deve essere respinta. Deve, invece, ritenersi assorbita la seconda questione preliminare proposta da parte resistente, relativa alla prescrizione degli asseriti crediti della ricorrente, in virtù dell'infondatezza nel merito delle domande proposte dalla ricorrente stessa, per le ragioni che di seguito verranno esposte.
3. Il contenuto degli accordi tra le parti e le attività per le quali la ricorrente ha formulato le proprie domande.
Dal tenore dei contratti stipulati dalle parti emerge in modo chiaro come per tre volte, senza soluzione di continuità, la resistente incaricò la ricorrente di svolgere una serie di attività nell'ambito di un rapporto espressamente definito come “consulenza esterna libero professionale” (punto 2.3). L'oggetto dell'incarico è stato individuato esponendo nelle premesse (punti da b) a g)) le finalità perseguite dalla società ed indicando al punto 2 le attività richieste, simili tra di loro per ogni biennio, salve alcune specificazioni determinate dall'evolversi della situazione aziendale. Quanto al primo contratto, così recita il punto 2:
““2.1. La Società conferisce al Consulente, che accetta, l'incarico di svolgere a proprio favore le attività descritte nelle lettere da b) a g) delle premesse della presente scrittura privata.
2.2. In particolare il Consulente provvederà: a) a supportare l'Amministratore Delegato, Dott. e il Consiglio Direttivo della Società nel Parte_8 processo di crescita manageriale e competitiva per il biennio 2016-2017; b) a supportare l'azienda nel processo di insourcing delle attività di handling a Capriata e successivamente nei processi di riorganizzazione delle altre piattaforme in funzione delle opportunità intercettate;
c) a gestire e dirigere per il biennio 2016-2017 il settore delle Human Resources e quello del Communication Départment insieme alla supervisione della Dott.ssa e del Dott. Controparte_9 Persona_1
d) a formare nel biennio 2016-2017, il Dott. alla gestione e la direzione del settore delle Persona_1
Human Resources (HR) e di quello del Communication Department (COM) al fine di facilitarne la successione”. Questo, poi, è il testo del secondo contratto:
“2.1. La Società conferisce al Consulente, che accetta, l'incarico di svolgere a proprio favore le attività descritte nelle lettere da b) a g) delle premesse della presente scrittura privata.
2.2. In particolare il Consulente provvederà: a) a supportare l'Amministratore Delegato, Dott. e il Consiglio Direttivo della Società nel Parte_8 processo di crescita manageriale e competitiva per il biennio 2018-2019; b) a supportare l'ing. e la dott.ssa nelle attività di insuorcing delle attività di Testimone_6 Persona_2 handling e nei processi di riorganizzazione delle altre piattaforme in funzione delle opportunità intercettate;
c) a gestire e dirigere per il biennio 2017-2018 il settore delle Human Resources e quello del Communication Départment insieme alla supervisione della Dott.ssa e del Dott. prevedendo Testimone_4 Persona_1 nel 2018 la nomina di a HR di;
CP_10 CP_2
d) a formare nel biennio 2018-2019, il Dott. alla gestione e la direzione del settore delle Persona_1
Human Resources (HR) e di quello del Communication Department (COM) al fine di facilitarne la successione e la Dott.ssa nella crescita a ruolo di HR Assistant”. Tes_4
Infine, non dissimile, è il contenuto dell'incarico contenuto nel terzo contratto:
“2.1. La Società conferisce al Consulente, che accetta, l'incarico di svolgere a proprio favore le attività descritte nelle lettere da b) a g) delle premesse della presente scrittura privata.
2.2. In particolare il Consulente provvederà: a) a supportare l'Amministratore Delegato, Dott. il Direttore Operativo e il Consiglio Direttivo Parte_8 della Società nel processo di crescita manageriale e competitiva per il biennio 2020-2021; b) a supportare i managers operativi nelle attività di insuorcing delle attività di handling e nei processi di riorganizzazione delle piattaforme in funzione delle opportunità intercettate;
c) a gestire e dirigere per il biennio 2020-2021 il settore delle Human Resources e quello del Communication Départment insieme alla supervisione della Dott.ssa e del Dott. .” Testimone_4 Testimone_2
Il corrispettivo per gli incarichi conferiti con i tre contratti in esame venne così pattuito (punti 3):
- per il primo biennio: compenso annuo di € 64.000,00, oltre a € 16.000,00 e a un ulteriore importo variabile in relazione al raggiungimento di obiettivi aziendali “condivisi e quantificabili (a mero titolo di esempio: la % di turnover del personale)”;
- per il secondo e il terzo biennio: compenso annuo di € 60.000,00 lordi, oltre a € 6.000,00 per compenso annuo legato al raggiungimento di obiettivi e in relazione a obiettivi condivisi e oltre a € 24.000,00 per rimborso a forfait delle spese di trasferta, con ulteriore possibilità di rimborsi di determinate spese a piè di lista. Non è superfluo osservare che in tutti i contratti è riportata la clausola (punto 3.2.) secondo cui “Il compenso liberamente determinato come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato alla quantità e alla qualità dell'attività professionale da prestarsi per ciascun anno della durata del presente contratto”. Inoltre, e soprattutto, nei contratti è contenuta un'apposita clausola di revisione del compenso (punto 3.5), del seguente tenore: “Nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto, la quantità o la qualità dell'attività professionale del Consulente dovesse variare sensibilmente rispetto a quella prevista, le parti si impegnano a ridiscutere i termini economici del presente accordo”. Parimenti, ai punti 2.6., proprio in virtù della durata solo biennale dell'incarico e, per contro, della possibilità di una continuazione del rapporto oltre il biennio, ogni contratto così recita: “nei sei mesi precedenti la conclusione del presente contratto le parti provvederanno a redigere un nuovo contratto di consulenza con effetti dal ...”. Il chiarissimo contenuto delle clausole sopra riportate e il comportamento delle parti, rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c., impone di ritenere che con i tre incarichi che si susseguirono ricorrente e resistente intesero disciplinare e remunerare tutte le attività richieste dalla società ed effettivamente svolte dalla consulente la quale, infatti, mai pretese un compenso ulteriore rispetto a quello riportato nei contratti nonostante, secondo quanto riportato nel ricorso, le asserite attività extra sarebbero state svolte sin dall'inizio del rapporto e avrebbero comportato un sensibile superamento del numero di giornate lavorative (cioè 150 all'anno) indicate nei contratti (punti 2.3). Non può neppure trascurarsi, al fine di confermare la volontà delle parti come chiaramente espressa nei contratti, che le particolari competenze tecniche della ricorrente le consentivano di ben comprendere i termini del regolamento contrattuale e le avrebbero dunque imposto, nel momento della stipulazione del secondo e del terzo contratto, di richiedere un compenso ulteriore per eventuali attività che non riteneva adeguatamente remunerate, né comprese nelle pattuizioni e che ora afferma di aver svolto sin dall'inizio. Viceversa proprio il contenuto degli accordi che, come s'è visto, da un lato mantengono fermi gli elementi essenziali del rapporto, ma dall'altro lato ritoccano alcune pattuizioni (comprese quelle sul compenso) in ragione dell'evoluzione della situazione, evidenzia come in sede di rinnovo delle consulenze le parti abbiano considerato l'andamento del periodo precedente e abbiano quindi ridefinito i termini contrattuali, senza escludere alcuna delle prestazioni effettivamente rese dalla consulente. Infine si osserva che la stessa ricorrente, durante l'interrogatorio libero reso all'udienza ex art. 420 c.p.c., ha di fatto ammesso come la propria richiesta di un compenso aggiuntivo rispetto a quello percepito (che ha confermato essere stato del tutto rispondente alle pattuizioni contrattuali anche per gli importi variabili) si basi essenzialmente su una promessa verbale dell'amministratore della resistente fatta all'inizio del rapporto, in previsione di risultati attesi che, peraltro, non sono stati raggiunti. Durante l'udienza del 28 febbraio 2024, infatti, la ricorrente ha precisato “che i contratti sono stati stipulati sulla base di un rapporto di fiducia con l'amministratore della resistente, il quale aveva verbalmente assicurato un miglior trattamento economico rispetto a quello consacrato nel contratto iniziale in vista dello sviluppo dei progetti condivisi” e ha dichiarato “di aver sottoscritto anche i contratti successivi sempre in vista di risultati attesi”; ha poi precisato: “I contratti sono stati stipulati nel momento in cui le condizioni della società non erano negative, ma neppure positive e pertanto io stessa, come in generale il personale della società (sia con trattative sindacali sia a livello individuale) ho accettato sacrifici in attesa di uno sviluppo positivo della società, che non c'è stato. Nonostante la società non navighi in buone acque, gli attuali dirigenti hanno compensi del tutto adeguati al ruolo”. La ricorrente ha, dunque, ammesso di aver consapevolmente “accettato sacrifici” nel momento in cui sono stati determinati i compensi professionali;
l'azione introdotta con il ricorso che ci occupa, alla luce delle affermazioni della ricorrente, appare dunque una rivendicazione postuma, a seguito della rottura del rapporto professionale, priva di adeguato sostegno giuridico e dettata dalla mera constatazione che “gli attuali dirigenti hanno compensi del tutto adeguati al ruolo”. Tutte le considerazioni che precedono, delineando lo sviluppo del rapporto professionale di cui si tratta, costituiscono un primo indice, molto significativo, del fatto che le prestazioni per le quali la ricorrente ha chiesto un corrispettivo in questo giudizio fossero già comprese nei contratti di consulenza stipulati tra le parti. Alla medesima conclusione si perviene raffrontando l'elencazione delle prestazioni richieste dalla società, presente in ogni contratto e riportata all'inizio di questo paragrafo, con l'elencazione delle attività - che si affermano estranee ai rapporti di consulenza - contenuta nel ricorso (sia nella parte narrativa che nei capitoli di prova). Proprio perché tale raffronto impone di escludere la fondatezza delle domande della dott.ssa non si è Pt_1 dato ingresso alle prove orali in merito all'attività effettivamente svolta, in parte contestata dalla resistente e dimostrata solo parzialmente dalla, pur copiosa, documentazione allegata al ricorso: risulta, infatti, superfluo accertare nel dettaglio il lavoro svolto dalla ricorrente, posto che quanto descritto rientra comunque in ciò che era previsto come obbligazioni contrattuali. Va preliminarmente osservato che la resistente non ha legittimazione passiva rispetto a presunti compensi che la ricorrente richiede per attività che afferma di aver svolto a favore non di bensì a favore e su Controparte_1 richiesta di altre società del gruppo (v. capp. 32 e 33, che fanno riferimento a , a e Parte_3 Parte_4 alla di Parigi). Parte_5
Quanto alle altre attività descritte nel ricorso, non v'è dubbio, alla luce del contenuto delle pattuizioni (che qui devono intendersi interamente richiamate anche quanto alle premesse), che l'impegno profuso nell'ambito della “compliance” della società e in merito allo sviluppo sostenibile rientri nel supporto del management societario per quel “processo di crescita manageriale e competitiva” sempre richiamato nei contratti. Proprio l'affiancamento e la formazione degli organi societari e dei dirigenti previsto nei contratti di consulenza impongono, altresì, di ritenere come rientranti nelle consulenze anche tutte quelle azioni per il miglioramento dell'efficienza aziendale e della gestione del personale affermate dalla ricorrente. Ancora, rientrano nell'oggetto dei contratti tutti i compiti relativi alla gestione del personale occupato nell'azienda, comprese le attività di selezione, assunzione, risoluzione dei rapporti di lavoro, gestione amministrativa e legale, politiche retributive, gestione delle pratiche relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche nell'ottica di formare il management societario in tali settori, come espressamente previsto. Anche le negoziazioni con le rappresentanze sindacali e con le direzioni territoriali del lavoro risultano interamente sussumibili nelle mansioni previste dai contratti: si veda, in particolare, il punto g) delle premesse dei contratti, che esplicitamente richiama la necessità, per la società, di “una figura professionale la quale, con il supporto di una consulenza legale esterna, definisca e gestisca le negoziazioni con le rappresentanze sindacali”. Analoghe considerazioni valgono per il settore comunicazione (COM), che la dott.ssa ha accettato di Pt_1
“gestire e dirigere” nel periodo di vigenza dei contratti (citato punto 2.2. c) dei contratti). In quest'ottica, ogni operazione volta a promuovere l'immagine e la reputazione aziendale, anche attraverso l'organizzazione di eventi, tra cui gli incontri menzionati nel ricorso, quali l'International transport meeting, i Management Day, la
“posa prima pietra” del nuovo Magazzino di ZO LL, nonché “l'anniversario del cinquantenario dalla fondazione della società” (cap. di prova n. 31) rientra appieno nei compiti dalla stessa assunti, volto al rafforzamento dell'immagine della resistente. Infine, quanto al profilo quantitativo, se è vero che i contratti hanno previsto “un impegno part time di tipo diretto ed indiretto di 150 giornate l'anno da parte del Consulente”, va osservato come sia stato anche stabilito che “Oltre alle giornate di tipo diretto e indiretto, viene garantito lo sviluppo e la gestione quotidiana dei propri collaboratori attraverso la presenza diretta o indiretta, le telefonate e la corrispondenza elettronica.” Pertanto, qualora la ricorrente avesse effettivamente impiegato un tempo superiore alle 150 giornate lavorative per svolgere le proprie prestazioni a favore della resistente, tale eventuale impegno aggiuntivo non implica che abbia compiuto attività esorbitanti rispetto a quelle richieste dai contratti stipulati. Proprio per questo motivo non è stato ammesso il capitolo di prova, peraltro generico (cap. 1), in merito allo sforamento delle giornate lavorative previste. Solo a fini di completezza può, infine, osservarsi che, come fondatamente rilevato da parte resistente, molti degli scontrini relativi ai viaggi che la ricorrente afferma di aver compiuto nell'interesse di (docc. Controparte_1 sub 34) riguardano, invece, tragitti da o verso la località turistica di Arenzano nonché da o verso la zona del Monferrato, della quale è originaria la ricorrente (come dalla stessa dichiarato nel ricorso e nei contratti), senza che risulti alcuna sede della società in tali luoghi. Questo dettaglio, seppure marginale, evidenzia l'infondatezza della ricostruzione dei fatti esposta da parte ricorrente. Deve, in sintesi, escludersi che parallelamente ai contratti di consulenza stipulati dalle parti sia intercorso tra queste ultime un distinto rapporto di lavoro di tipo dirigenziale o, comunque, ulteriori rapporti di consulenza per i quali la ricorrente abbia diritto a un corrispettivo.
4. L'indennità di mancato preavviso.
La durata predeterminata delle consulenze comporta che non possa essere attribuita alla ricorrente alcuna indennità per il mancato rinnovo del rapporto al momento della scadenza del terzo contratto. Dovendo, poi, escludersi, per tutti i motivi sin qui esposti, che tra la ricorrente e la resistente si sia instaurato un rapporto di lavoro dipendente parallelo a quello di consulenza, neppure a questo titolo può essere accolta la domanda in esame.
5. Le spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il criterio della soccombenza;
vengono liquidate come indicato nel dispositivo sulla base dei parametri del tariffario professionale riferiti allo scaglione relativo al valore delle domande proposte;
si tiene altresì conto che l'istruttoria è stata meramente documentale e che si sono celebrate due sole udienze. Va infine osservato che non v'è spazio per la compensazione, neppure parziale, delle spese in quanto la ricorrente ha formulato una proposta conciliativa del tutto esorbitante e non ha accettato la controproposta della resistente (v. citato verbale dell'udienza del 28 febbraio 2024).
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Sara Scolè, funzionaria dell'ufficio per il processo.
PER QUESTI MOTIVI
La giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 9 dicembre 2023:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % del compenso, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. Deciso all'udienza del 4 dicembre 2024 La giudice del lavoro Marcella Frangipani