TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile
*******
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia
Pirone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1865 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente;
TRA
, , , e , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 elettivamente domiciliati in Meta, alla Via Caracciolo n. 110 presso lo studio dell'avv. Teodoro
Anastasio che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 59, Parte_2 presso lo studio dell'avv. Giuliano Sorrentino che la rappresenta e difende come da procura
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza cartolare del 4.11.2024
RAGIONI DIFATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, assumendo di essere comproprietari di una porzione del fabbricato di Via San Liborio n. 17, sito in Piano di Sorrento, convenivano innanzi a codesto Tribunale, , per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni Parte_2 subiti e ad eseguire i lavori di riparazione necessari e di messa in sicurezza di detto fabbricato, come indicati nella relazione espletata nell'ambito del procedimento di ATP, in conseguenza dell'incendio verificatosi al suo interno in data 11.01.2019, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone pertanto il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di lite.
Seguiva la trattazione della causa;
indi, rimasta infruttuosa la proposta conciliativa formulata con ordinanza del 10.05.24, la causa è passata in decisione ex art. 281 quinques cpc davanti alla decidente, Giudice medio tempore assegnato in via temporanea al presente procedimento.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi appresso specificati.
1. Preliminarmente, va dichiarata la legittimazione delle parti, come compiutamente prospettata nell'atto introduttivo, e la loro effettiva titolarità giuridica, come documentata in atti.
Ed invero, risulta adeguatamente comprovato a mezzo dei documenti prodotti che gli attori sono comproprietari di una porzione del fabbricato di via San Liborio n. 17 in Piano di
Sorrento, in catasto al foglio 10, mappale n. 50 sub 3-4 (cfr. atto di compravendita e divisione per nota del 14 dicembre 2002 e successione ereditaria d ). Persona_1 Persona_2
Parimenti, è documentato che la convenuta è proprietaria del 50%, e per Parte_2
l'altro 50% ne è usufruttuaria, dell'appartamento posto al primo piano del suddetto fabbricato dove si è propagato l'incendio (v. disposizione testamentaria di e Persona_3 dichiarazione di successione, in atti).
Sul punto, disattendendo la tesi di parte convenuta, va infatti chiarito che la veste di usufruttuaria di non esime la medesima dalla responsabilità ai sensi degli artt. Parte_2
2051 e art. 2043 c.c.
La Cassazione, con ordinanza n. 20429 del 24 giugno 2022, ha invero stabilito che la responsabilità cagionata da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ricade sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che, ove la res sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia al posto del nudo proprietario.
Tale pronuncia prevede che l'usufruttuario che abbia l'effettiva disponibilità del bene, sia materiale che giuridica, risponda dei danni da questo cagionati. Il medesimo principio vale anche per i pregiudizi che dipendono dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso. (Nel caso in esame, ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'usufruttuario fosse responsabile dei danni cagionati all'appartamento sottostante da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'unità immobiliare in suo possesso e che di questi non dovesse rispondere, invece, il nudo proprietario, il quale non ha la materiale disponibilità del bene). Ciò in quanto il presupposto della responsabilità da cose in custodia risiede nella normale condizione di “potere sulla cosa”, che – in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res – sia tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la materiale disponibilità.
La conseguenza è che, l'usufruttuario, essendo possessore del bene, risponderà per i danni cagionati dalla cosa di cui ha la custodia, a prescindere dalla tipologia dei vizi insorti e delle opere da eseguire.
2. Passando quindi ad esaminare il merito, è circostanza pacifica, oltre che documentata in atti, che la mattina dell'11.01.2019, nell'appartamento del primo piano del fabbricato sito in
Piano di Sorrento, alla Via San Liborio n.17, di proprietà di , si è propagato un Parte_2 incendio, causato dalla fusione di un collegamento elettrico, che ha interessato l'intero appartamento, che al momento risultava stracolmo di materiali combustibili, e che ha comportato la totale inagibilità e danneggiamento dell'intero edificio (cfr. ordinanza sindacale di sgombero dell'11 gennaio 2019; nota informativa dei Vigili del Fuoco e relazione dell'Ufficio
Tecnico Comunale di pari data).
Tra l'altro, lo stesso comportamento assunto dalla convenuta che non è comparsa a rendere il disposto interrogatorio formale, depone a favore degli attori e, costituendo argomento di prova ex art. 216 cpc, rafforza nella decidente la convinzione della fondatezza della domanda.
Alla luce di tali risultanze può pertanto affermarsi la responsabilità di ex art. Parte_2
2051 cod. civ.
Ed invero, l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa, per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché, mentre incombe sul danneggiato allegare, dandone la prova, dell'esistenza di un efficace nesso causale tra la res e l'evento dannoso, la responsabilità del custode, invece, ha carattere oggettivo, con la conseguenza che sullo stesso grava una presunzione di colpa, superabile soltanto con la prova del caso fortuito
(fattore esterno imprevedibile ed eccezionale), al quale è equiparata la condotta colpevole del danneggiato.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
(Cassazione civ., n. 20480/2018).
La Giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi, ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. civ., sez. VI, n. 11794 del 12-4-2022 in cui è stato escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, nella fattispecie, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile. (Cass, civ., sez. un., ordinanza n. 20943/2022 nonché Cass, civ., sez. VI, n. 22121/2022).
Accertata dunque la piena responsabilità della convenuta, la medesima va condannata al risarcimento dei danni subiti dagli attori per effetto dell'incendio in questione, danni questi pienamente accertati dal CTU, ing. in sede di ATP. Persona_4
Ed invero, da tale relazione emerge che la causa dei danni riscontrati nel fabbricato in questione sono imputabili alla mancanza di interventi di manutenzione straordinaria e agli effetti dell'incendio verificatosi in data 11.01.2019 nell'appartamento al primo piano di proprietà di . Infatti, aggiunge l'ausiliario, le alte temperature raggiunte durante Parte_2
l'incendio hanno provocato la deformazione delle travi in ferro, la sfarinatura con conseguente perdita di consistenza della malta di collegamento tra i conci murari;
lesioni sulle volte anche al livello del piano sottotetto, all'intradosso della volta dell'appartamento al primo piano di proprietà ; lesioni negli ambienti confinanti a quelli ove si è verificato Parte_6
l'incendio; annerimento dal fumo di pareti, soffitti nelle scale e sino all'accesso al terrazzo e di porte;
danni ai cavi elettrici ed all'impianto di illuminazione nel vano scala;
danni all'impianto elettrico dell'appartamento al primo piano di proprietà ; lesione al pavimento Parte_6 del piano sottotetto in corrispondenza dei sottostanti locali in cui si è sviluppato l'incendio.
3. In ordine poi al quantum dei danni subiti agli immobili di proprietà degli attori, il CTU ha concluso l'elaborato peritale, stimando in euro 65.147,39 il costo complessivo per il ripristino della continuità strutturale delle volte nell'appartamento al primo piano di proprietà Parte_7
, limitatamente alla camera voltata prospettante sulla Via San Liborio ed alla camera
[...] voltata adiacente che si sviluppa verso il cortile interno (Locali 3 e 4 Tav. 2); il ripristino della muratura a confine tra l'appartamento e l'appartamento al Parte_2 Parte_7 primo piano;
la spicconatura dell'intonaco all'intradosso della volta nella camera dell'appartamento del primo piano di proprietà con affaccio su via San Parte_6
Liborio (locale 3 Tav. 2); la spicconatura parziale dell'intonaco all'intradosso della volta nella camera dell'appartamento al primo piano di proprietà confinante con Parte_6
l'ingresso e la camera con affaccio su Via San Liborio dello stesso appartamento (locale 4 Tav.
2) ; il rifacimento intonaco e tinteggiatura nelle camere dell'appartamento al primo piano di proprietà oggetto degli suddetti interventi di risanamento (pareti e soffitto Parte_6 locale 3, soffitto locale 4); il rifacimento montante impianto elettrico dal contatore posto nell'androne all'appartamento al primo piano di proprietà previo smontaggio Parte_6 della montante esistente nel vano scala e posa in opera della nuova montante in canalina a parete nel vano scala e revisione impianto elettrico interno;
la riparazione porta di caposcala appartamento al primo piano di proprietà e porta di caposcala a sinistra del Parte_6 pianerottolo del primo piano, mediante smontaggio delle porte esistenti, asportazione della vernice danneggiata (porta e stipiti) successivo montaggio e verniciatura;
la sostituzione porta in legno di accesso al terrazzo di copertura;
l'asportazione dello strato di finitura dell'intonaco nel vano scala a soffitto e parete, ove danneggiato, successivo rifacimento dello strato di finitura nell'intonaco e tinteggiatura;
il rifacimento dell'impianto di illuminazione vano scala- previo rimozione dei cavi esistenti e montaggio dei nuovi cavi elettrici in canalina a parete.
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni, anche in punto di quantificazione, cui è pervenuto il c.t.u., in quanto sorrette da motivazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica e non smentite dai consulenti di parte.
In definitiva, nella fattispecie, alla luce della accertata connessione causale tra i danni riportati dalla proprietà attorea e l'incendio propagatosi nell'appartamento di , va Parte_2 affermata la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della convenuta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti dagli attori e pari alla somma di euro 65.147,39.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n.
2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di euro 65.147,39 al momento dell'accertamento dell'evento lesivo oggetto di lite, come richiesto in citazione.
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dall'11 gennaio 2019 all'attualità.
Sulla somma totale così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4. La convenuta va poi condannata al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento degli immobili da parte degli istanti, per effetto della inagibilità dell'intero fabbricato.
Tale danno ben può reputarsi presuntivamente esistente nella fattispecie e non necessita di prova, discendendo il citato danno dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, (cfr.
Cass. n. 7868/19 che fra l'altro precisa che non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità l'esercizio del potere discrezionale di quantificazione del danno operata in via equitativa dal giudice di merito).
Ciò premesso, reputa la decidente di liquidare equitativamente in euro 30.000,00 il danno subito dagli attori per effetto del mancato utilizzo degli immobili danneggiati, tenendo conto della necessaria maggiorazione all'attualità.
5. Va invece disattesa la richiesta di risarcimento del danno biologico e morale asseritamente subito da a seguito dell'incendio dell'11.01.2019, difettando nella specie la Parte_1 prova, in tal caso di natura documentale, del lamentato pregiudizio.
6. Va infine rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria formulata dalla convenuta, considerato che la domanda ex art.96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone la totalità della soccombenza dell'avversario, laddove invece nella specie la domanda di parte attrice è risultata senz'altro fondata.
7. Le spese di lite, comprese quelle relative al giudizio per ATP, seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 (scaglione di riferimento da euro da euro 52.000,01 a euro 260.000,00).
Parimenti, le spese di ctu espletate nel giudizio per ATP, si pongono in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie domanda e, per l'effetto:
a) condanna all'esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del Parte_2 fabbricato sito in Via San Liborio n. 17, secondo le indicazioni fornite dal CTU;
b) condanna al pagamento di euro 65.147,39 in favore degli attori, a titolo di Parte_2 risarcimento per i danni subiti agli immobili di loro proprietà, oltre interessi e rivalutazione come specificati in parte motiva;
c) condanna al pagamento di € 30.000,00, a favore degli attori, per i danni Parte_2 conseguenti al mancato godimento degli immobili di loro proprietà;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno alla salute formulata da;
Parte_1
3. rigetta la domanda di risarcimento per lite temeraria formulata dalla convenuta;
4. condanna al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, comprese Parte_2 quelle relative al procedimento per ATP, che liquida in euro 13.000,00 per compensi ed euro
860,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
5. pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico della convenuta.
Torre Annunziata, 19.01.2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)
Seconda Sezione Civile
*******
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia
Pirone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1865 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente;
TRA
, , , e , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 elettivamente domiciliati in Meta, alla Via Caracciolo n. 110 presso lo studio dell'avv. Teodoro
Anastasio che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 59, Parte_2 presso lo studio dell'avv. Giuliano Sorrentino che la rappresenta e difende come da procura
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza cartolare del 4.11.2024
RAGIONI DIFATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, assumendo di essere comproprietari di una porzione del fabbricato di Via San Liborio n. 17, sito in Piano di Sorrento, convenivano innanzi a codesto Tribunale, , per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni Parte_2 subiti e ad eseguire i lavori di riparazione necessari e di messa in sicurezza di detto fabbricato, come indicati nella relazione espletata nell'ambito del procedimento di ATP, in conseguenza dell'incendio verificatosi al suo interno in data 11.01.2019, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone pertanto il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di lite.
Seguiva la trattazione della causa;
indi, rimasta infruttuosa la proposta conciliativa formulata con ordinanza del 10.05.24, la causa è passata in decisione ex art. 281 quinques cpc davanti alla decidente, Giudice medio tempore assegnato in via temporanea al presente procedimento.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi appresso specificati.
1. Preliminarmente, va dichiarata la legittimazione delle parti, come compiutamente prospettata nell'atto introduttivo, e la loro effettiva titolarità giuridica, come documentata in atti.
Ed invero, risulta adeguatamente comprovato a mezzo dei documenti prodotti che gli attori sono comproprietari di una porzione del fabbricato di via San Liborio n. 17 in Piano di
Sorrento, in catasto al foglio 10, mappale n. 50 sub 3-4 (cfr. atto di compravendita e divisione per nota del 14 dicembre 2002 e successione ereditaria d ). Persona_1 Persona_2
Parimenti, è documentato che la convenuta è proprietaria del 50%, e per Parte_2
l'altro 50% ne è usufruttuaria, dell'appartamento posto al primo piano del suddetto fabbricato dove si è propagato l'incendio (v. disposizione testamentaria di e Persona_3 dichiarazione di successione, in atti).
Sul punto, disattendendo la tesi di parte convenuta, va infatti chiarito che la veste di usufruttuaria di non esime la medesima dalla responsabilità ai sensi degli artt. Parte_2
2051 e art. 2043 c.c.
La Cassazione, con ordinanza n. 20429 del 24 giugno 2022, ha invero stabilito che la responsabilità cagionata da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ricade sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che, ove la res sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia al posto del nudo proprietario.
Tale pronuncia prevede che l'usufruttuario che abbia l'effettiva disponibilità del bene, sia materiale che giuridica, risponda dei danni da questo cagionati. Il medesimo principio vale anche per i pregiudizi che dipendono dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso. (Nel caso in esame, ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'usufruttuario fosse responsabile dei danni cagionati all'appartamento sottostante da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'unità immobiliare in suo possesso e che di questi non dovesse rispondere, invece, il nudo proprietario, il quale non ha la materiale disponibilità del bene). Ciò in quanto il presupposto della responsabilità da cose in custodia risiede nella normale condizione di “potere sulla cosa”, che – in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res – sia tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la materiale disponibilità.
La conseguenza è che, l'usufruttuario, essendo possessore del bene, risponderà per i danni cagionati dalla cosa di cui ha la custodia, a prescindere dalla tipologia dei vizi insorti e delle opere da eseguire.
2. Passando quindi ad esaminare il merito, è circostanza pacifica, oltre che documentata in atti, che la mattina dell'11.01.2019, nell'appartamento del primo piano del fabbricato sito in
Piano di Sorrento, alla Via San Liborio n.17, di proprietà di , si è propagato un Parte_2 incendio, causato dalla fusione di un collegamento elettrico, che ha interessato l'intero appartamento, che al momento risultava stracolmo di materiali combustibili, e che ha comportato la totale inagibilità e danneggiamento dell'intero edificio (cfr. ordinanza sindacale di sgombero dell'11 gennaio 2019; nota informativa dei Vigili del Fuoco e relazione dell'Ufficio
Tecnico Comunale di pari data).
Tra l'altro, lo stesso comportamento assunto dalla convenuta che non è comparsa a rendere il disposto interrogatorio formale, depone a favore degli attori e, costituendo argomento di prova ex art. 216 cpc, rafforza nella decidente la convinzione della fondatezza della domanda.
Alla luce di tali risultanze può pertanto affermarsi la responsabilità di ex art. Parte_2
2051 cod. civ.
Ed invero, l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa, per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché, mentre incombe sul danneggiato allegare, dandone la prova, dell'esistenza di un efficace nesso causale tra la res e l'evento dannoso, la responsabilità del custode, invece, ha carattere oggettivo, con la conseguenza che sullo stesso grava una presunzione di colpa, superabile soltanto con la prova del caso fortuito
(fattore esterno imprevedibile ed eccezionale), al quale è equiparata la condotta colpevole del danneggiato.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
(Cassazione civ., n. 20480/2018).
La Giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi, ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. civ., sez. VI, n. 11794 del 12-4-2022 in cui è stato escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, nella fattispecie, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile. (Cass, civ., sez. un., ordinanza n. 20943/2022 nonché Cass, civ., sez. VI, n. 22121/2022).
Accertata dunque la piena responsabilità della convenuta, la medesima va condannata al risarcimento dei danni subiti dagli attori per effetto dell'incendio in questione, danni questi pienamente accertati dal CTU, ing. in sede di ATP. Persona_4
Ed invero, da tale relazione emerge che la causa dei danni riscontrati nel fabbricato in questione sono imputabili alla mancanza di interventi di manutenzione straordinaria e agli effetti dell'incendio verificatosi in data 11.01.2019 nell'appartamento al primo piano di proprietà di . Infatti, aggiunge l'ausiliario, le alte temperature raggiunte durante Parte_2
l'incendio hanno provocato la deformazione delle travi in ferro, la sfarinatura con conseguente perdita di consistenza della malta di collegamento tra i conci murari;
lesioni sulle volte anche al livello del piano sottotetto, all'intradosso della volta dell'appartamento al primo piano di proprietà ; lesioni negli ambienti confinanti a quelli ove si è verificato Parte_6
l'incendio; annerimento dal fumo di pareti, soffitti nelle scale e sino all'accesso al terrazzo e di porte;
danni ai cavi elettrici ed all'impianto di illuminazione nel vano scala;
danni all'impianto elettrico dell'appartamento al primo piano di proprietà ; lesione al pavimento Parte_6 del piano sottotetto in corrispondenza dei sottostanti locali in cui si è sviluppato l'incendio.
3. In ordine poi al quantum dei danni subiti agli immobili di proprietà degli attori, il CTU ha concluso l'elaborato peritale, stimando in euro 65.147,39 il costo complessivo per il ripristino della continuità strutturale delle volte nell'appartamento al primo piano di proprietà Parte_7
, limitatamente alla camera voltata prospettante sulla Via San Liborio ed alla camera
[...] voltata adiacente che si sviluppa verso il cortile interno (Locali 3 e 4 Tav. 2); il ripristino della muratura a confine tra l'appartamento e l'appartamento al Parte_2 Parte_7 primo piano;
la spicconatura dell'intonaco all'intradosso della volta nella camera dell'appartamento del primo piano di proprietà con affaccio su via San Parte_6
Liborio (locale 3 Tav. 2); la spicconatura parziale dell'intonaco all'intradosso della volta nella camera dell'appartamento al primo piano di proprietà confinante con Parte_6
l'ingresso e la camera con affaccio su Via San Liborio dello stesso appartamento (locale 4 Tav.
2) ; il rifacimento intonaco e tinteggiatura nelle camere dell'appartamento al primo piano di proprietà oggetto degli suddetti interventi di risanamento (pareti e soffitto Parte_6 locale 3, soffitto locale 4); il rifacimento montante impianto elettrico dal contatore posto nell'androne all'appartamento al primo piano di proprietà previo smontaggio Parte_6 della montante esistente nel vano scala e posa in opera della nuova montante in canalina a parete nel vano scala e revisione impianto elettrico interno;
la riparazione porta di caposcala appartamento al primo piano di proprietà e porta di caposcala a sinistra del Parte_6 pianerottolo del primo piano, mediante smontaggio delle porte esistenti, asportazione della vernice danneggiata (porta e stipiti) successivo montaggio e verniciatura;
la sostituzione porta in legno di accesso al terrazzo di copertura;
l'asportazione dello strato di finitura dell'intonaco nel vano scala a soffitto e parete, ove danneggiato, successivo rifacimento dello strato di finitura nell'intonaco e tinteggiatura;
il rifacimento dell'impianto di illuminazione vano scala- previo rimozione dei cavi esistenti e montaggio dei nuovi cavi elettrici in canalina a parete.
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni, anche in punto di quantificazione, cui è pervenuto il c.t.u., in quanto sorrette da motivazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica e non smentite dai consulenti di parte.
In definitiva, nella fattispecie, alla luce della accertata connessione causale tra i danni riportati dalla proprietà attorea e l'incendio propagatosi nell'appartamento di , va Parte_2 affermata la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della convenuta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti dagli attori e pari alla somma di euro 65.147,39.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n.
2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di euro 65.147,39 al momento dell'accertamento dell'evento lesivo oggetto di lite, come richiesto in citazione.
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dall'11 gennaio 2019 all'attualità.
Sulla somma totale così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4. La convenuta va poi condannata al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento degli immobili da parte degli istanti, per effetto della inagibilità dell'intero fabbricato.
Tale danno ben può reputarsi presuntivamente esistente nella fattispecie e non necessita di prova, discendendo il citato danno dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, (cfr.
Cass. n. 7868/19 che fra l'altro precisa che non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità l'esercizio del potere discrezionale di quantificazione del danno operata in via equitativa dal giudice di merito).
Ciò premesso, reputa la decidente di liquidare equitativamente in euro 30.000,00 il danno subito dagli attori per effetto del mancato utilizzo degli immobili danneggiati, tenendo conto della necessaria maggiorazione all'attualità.
5. Va invece disattesa la richiesta di risarcimento del danno biologico e morale asseritamente subito da a seguito dell'incendio dell'11.01.2019, difettando nella specie la Parte_1 prova, in tal caso di natura documentale, del lamentato pregiudizio.
6. Va infine rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria formulata dalla convenuta, considerato che la domanda ex art.96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone la totalità della soccombenza dell'avversario, laddove invece nella specie la domanda di parte attrice è risultata senz'altro fondata.
7. Le spese di lite, comprese quelle relative al giudizio per ATP, seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 (scaglione di riferimento da euro da euro 52.000,01 a euro 260.000,00).
Parimenti, le spese di ctu espletate nel giudizio per ATP, si pongono in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie domanda e, per l'effetto:
a) condanna all'esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del Parte_2 fabbricato sito in Via San Liborio n. 17, secondo le indicazioni fornite dal CTU;
b) condanna al pagamento di euro 65.147,39 in favore degli attori, a titolo di Parte_2 risarcimento per i danni subiti agli immobili di loro proprietà, oltre interessi e rivalutazione come specificati in parte motiva;
c) condanna al pagamento di € 30.000,00, a favore degli attori, per i danni Parte_2 conseguenti al mancato godimento degli immobili di loro proprietà;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno alla salute formulata da;
Parte_1
3. rigetta la domanda di risarcimento per lite temeraria formulata dalla convenuta;
4. condanna al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, comprese Parte_2 quelle relative al procedimento per ATP, che liquida in euro 13.000,00 per compensi ed euro
860,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
5. pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico della convenuta.
Torre Annunziata, 19.01.2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)