CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6029 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3911/2019
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 11:45
Presidente Dott. RT CA Consigliere Relatore Dott. IA AR
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FONTI MARIA avv Bianchi in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BUSSOLETTI MARIO avv Caramanico pres in sost.
Avv. TARLI ELENA
Avv. TORINO RAFFAELE
L'avv Bianchi dichiara che l'avv Colazingari si è cancellato dall'albo
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
RT CA
RI RI NI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. RT CA Presidente dott.ssa IA AR Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 21.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3911 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), nella sua qualità di erede unico di Parte_1 C.F._1 Per_1
con l'Avv. RI Fonti ( ) che lo rappresenta e difende giusta procura
[...] C.F._2 in atti;
ATTORE
E
(P.IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliati presso lo Studio Legale in Roma, Via Lazzaro Spallanzani Controparte_2
n. 22/A, rappresentato e difeso, in via disgiunta, dagli Avv. Mario Bussoletti (C.F.
), FA OR (C.F. ), ed EL TA (C.F. C.F._3 C.F._4
), giusta procura in atti;
C.F._5
CONTENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 08.11.2018 proponeva ricorso per l'accesso al Fondo di Solidarietà tramite Persona_1 procedura arbitrale ai sensi dell'art. 3, comma 4, Decreto 9 maggio 2017 n. 83, a mezzo pec inviata alla “Camera Arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'art. 210 del
D. Lgs. 18.4.2016 n. 50”. deduceva di essere titolare di una serie di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Persona_1
2 Banca delle Marche e riteneva di aver subito pregiudizio per la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal T.U. in materia di intermediazione finanziaria e, pertanto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, Decreto 9 maggio 2017, domandava il riconoscimento della prestazione di ristoro con liquidazione dell' ammontare nella misura di € 100.000,00-
In pari data il ricorso veniva inviato al Fondo di Solidarietà nonché alla banca in liquidazione e sono pervenute memorie da parte della Banca e del Il nella memoria depositata in data CP_1 CP_1
05.12.2018, rappresentava che il ricorrente non aveva presentato istanza di indennizzo forfettario al
Fondo di Solidarietà.
Con Lodo deliberato in data 29 gennaio 2019 e comunicato in data 1.3.2019 il Collegio Arbitrale A
Istituito ai sensi del DPCM 28 aprile 2017 n. 82 e disciplinato dal DM 9 maggio 2017 n. 83, così statuiva: “Il Collegio accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore del ricorrente una prestazione nella misura ritenuta congrua di Euro 40.180,00”.
Avverso tale lodo proponeva impugnazione formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'adita Corte di Appello, dichiarare la parziale nullità del lodo predetto pronunciato deliberato in data 29 gennaio 2019 e comunicato in data 1.3.2019 nella parte in cui limita il ristoro
a favore del sig. al solo 50% della somma riconosciuta;
Ai sensi dell'art. 830 comma Persona_1 secondo c.p.c. accertare e dichiarare il diritto del sig. in qualità di erede del sig. Parte_1
ad ottenere la corresponsione dell'ulteriore 50% della somma riconosciuta per Persona_1
l'intero nell'ammontare dell'80% della somma investita e per l'effetto condannare il
[...]
dei Depositi quale gestore del di solidarietà istituito dall'art. 1, Controparte_1 CP_1 comma 855, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, con sede in Roma, via del Plebiscito 102 in persona del legale rappresentante al pagamento, in favore del sig. della somma di Parte_1
€. 40.180,00. Con il favore delle spese di lite.”
Il nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa:
1. rigettare l'impugnazione e ogni domanda del Sig. nella sua qualità di erede unico Parte_1 del sig. in quanto inammissibile e in ogni caso infondata, in fatto e in diritto, Persona_1 relativamente a ciascuno dei motivi di impugnazione per le ragioni esposte in narrativa.
2. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA del presente giudizio.”
Alla presente udienza i difensori precisavano le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e discutevano oralmente la causa.
L'impugnazione è articolata in due motivi.
Il lodo è motivato come segue.
3 “Dalla descrizione dei fatti e dall'analisi della documentazione versata in atti, si ritiene di accogliere la richiesta del ricorrente - che agisce per il ristoro dell'intera perdita subita, sebbene il titolo sia cointestato - sia pure nei limiti di seguito indicati.
L'intermediario che ha collocato il titolo è una delle Banche in l.c.a, la quale ha esplicitato al cliente
l'esistenza e le fonti del conflitto nell'ordine di negoziazione (si rileva al riguardo che l'operazione
è stata disposta su dossier titoli cointestato con non si rinviene in atti un contratto Parte_1 quadro relativo a tale cointestazione;
il ha prodotto, infatti, un contratto di negoziazione del CP_1
1993, intestato solo al ricorrente).
Il titolo di cui trattasi è un'obbligazione subordinata BDM Callable V0166, cointestata, con tasso di rendimento variabile, acquistata il 6.11.2007, dalla durata di 10 anni. Quanto alla profilatura, è presente in atti una Scheda Cliente del 10.7.2002 (precedente di oltre 5 anni all'acquisto) relativa al solo ricorrente, che attribuisce a questi un'esperienza in materia finanziaria “media” ed una propensione al rischio “alta”. Non è evidenza in atti dell'informativa resa al cliente sulle caratteristiche e sui rischi delle obbligazioni subordinate;
nell'ordine di negoziazione è presente la generica dichiarazione dello stesso sulla propria consapevolezza di tali caratteristiche e rischi.
Relativamente al rischio di concentrazione, non è presente in atti evidenza del patrimonio complessivo dell'investitore.
Le evidenze ricostruite dall'esame degli atti consentono al Collegio di ritenere che all'investitore non sia fornita una informazione corretta e trasparente, così come previsto dal TU in materia di intermediazione finanziaria. Sul punto la Cassazione ha chiarito, in particolare, che: “in tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, co.
1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato”
(Cass. Civ., sez. I, n. 9066/17).
Il non ha formulato eccezioni né, come rilevato, conclusioni. CP_1
Accertata la violazione degli obblighi informativi rilevanti con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'investimento di cui si tratta, deve procedersi alla quantificazione della prestazione in favore del ricorrente.
A tal fine, l'art. 7 del d.m. 9 maggio 2017, n. 83, recante il regolamento sulla procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge
28 dicembre 2015, n. 208, prevede, al primo comma che l'accertamento della ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 (violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal tuif), comporta “il riconoscimento della prestazione in favore
4 del ricorrente nella misura ritenuta congrua dal Collegio arbitrale sulla base di una valutazione del caso concreto, fino ad un massimo corrispondente all'intera perdita subita dall'investitore al netto di oneri, spese e differenziale di rendimento”.
La disposizione, nel far riferimento, quale criterio di liquidazione, alla “congruità del ristoro sulla base della valutazione del caso concreto” con il limite massimo dell'intera perdita subita, non può che essere letta come richiamante quanto previsto dall'art. 2056, comma 1 c.c., disposizione questa che a sua volta rinvia agli artt. 1223, (liquidazione dei danni emergenti e del lucro cessante, 1226
(liquidazione equitativa) e 1227 (rilevanza del concorso del fatto colposo del creditore). Come già evidenziato in altro lodo di questa stessa Camera arbitrale (Collegio B istituto 23 aprile 2018, nella procedura n. 74, c/ Fondo interbancario), se i criteri di quantificazione della prestazione, Per_2 non casualmente qualificati “ristoro” e non “risarcimento”, sono quelli della congruità secondo le caratteristiche del caso concreto, il richiamo dell'art. 1223 non può essere inteso come necessità di reintegrare il patrimonio dell'investitore nell'esatta misura della perdita subita, ma come riconoscimento di un potere equitativo del collegio arbitrale di adeguare la prestazione in favore dell'investitore, facendo specifico riferimento a tutte le possibili circostanze del caso concreto.
Relativamente alla fattispecie in esame, va tenuto anche presente, che, al momento dell'acquisto dell'obbligazione (2007), le condizioni in cui versava la banca non facevano presumere alcun rischio concreto di insolvenza e si tratta di circostanza che certamente incide sulla valutazione della gravità del comportamento omissivo tenuto dal predetto istituto di credito (sulla possibilità di considerare rilevante il momento in cui è avvenuta l'omessa informazione si veda, sia pure come argomento a contrario, Cass. Sez. I. n. 8751/2018 ove è affermato testualmente “la condotta della banca va valutata alla luce della circostanza che gli investimenti di cui è causa furono operati dalla ricorrente
…in epoca immediatamente precedente il default del gruppo ..”). Queste circostanze e considerazioni giustificano, in base ai criteri di equità, il riconoscimento al ricorrente, per la quota del 50% di sua competenza, di una somma pari all'80% della perdita subita, e, quindi, di Euro 40.180,00.”
Con il primo motivo il lodo viene censurato per “nullità parziale del Lodo n. 5 e 11 ART. 829 C.P.C..”
Secondo l'appellante il lodo è contraddittorio nella misura in cui, nonostante in un primo momento riconosce la titolarità esclusiva dell'investimento all'istante, giunge a limitare la liquidazione dovutagli al solo 50% della quota. La censura, nello specifico, evidenzia l'assenza nel lodo di qualsivoglia argomento atto a sorreggere la presunzione di cointestazione del conto titoli. La prospettazione di parte appellante, dunque, contesta sia l'assenza di motivazione della limitazione del ristoro al solo 50% sia la contraddittorietà di tale decisione rispetto all'originario riconoscimento del diritto del ricorrente.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per “erroneità nella decisione di limitare il diritto
5 al ristoro del al solo 50%.” Per_1
Secondo l'appellante il lodo erroneamente ha limitato il diritto al ristoro del al 50% in ragione Per_1 della co-intestazione del cd. “conto deposito titoli”. Il suddetto conto non è altro che una sorta di conto di gestione e, dunque, anche ipotizzando che per lo stesso viga una presunzione di comproprietà nei titoli di investimento, la stessa assume carattere relativo e superabile fornendo prova contraria. In ossequio a pacifici orientamenti della Corte di cassazione sul merito, in caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato, i rapporti interni tra i depositanti si presumono uguali solamente se non risulta diversamente. Nel caso di specie, infatti, il Collegio arbitrale avrebbe disatteso la rilevanza probatoria della documentazione in atti versata sul punto, oltre alla espressa dichiarazione di relativa alla esclusiva intestazione dell'investimento a come ad Parte_1 Persona_1 esempio: il contratto deposito titoli intestato al solo del 25.1.1993; un documento Persona_1 rischi sottoscritto dal solo un contratto di negoziazione intestato al solo Persona_1 Per_1
una scheda cliente relativa al solo ordine di negoziazione impartito e
[...] Persona_1 sottoscritto dal solo la memoria del Fondo interbancario che riconosce l'acquisto da Persona_1 parte del solo ricorrente del titolo di investimento. Inoltre sussiste la violazione delle regole di diritto relative al merito.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, essendo entrambi diretti a censurare la limitazione del diritto al ristoro per la quota del 50%.
Pacificamente il ristoro è stato richiesto da parte di in relazione ad una obbligazione Persona_1 subordinata BDM Callable V0166 con tasso di rendimento variabile, acquistata il 6.11.2007, della durata di 10 anni. E parte appellante ha impugnato il lodo nella qualità di erede di Persona_1
Il lodo dà conto di come l'obbligazione è cointestata. E sul punto va evidenziato come lo stesso istante nel ricorso con cui ha chiesto il ristoro ha dato conto di come l'obbligazione è cointestata con
Parte_1
Il rilievo secondo cui non è dato comprendere per quale ragione il lodo abbia riconosciuto unicamente la quota del 50% si scontra con il fatto che il lodo dà conto del fatto che il “agisce per il ristoro Per_1 dell'intera perdita subita, sebbene il titolo sia cointestato”. In considerazione di ciò, e quindi della cointestazione, vi è stato “il riconoscimento al ricorrente, per la quota del 50% di sua competenza”.
Pertanto nel lodo vi è stato il riconoscimento del ristoro unicamente sulla quota di pertinenza dell'istante, stante per l'appunto la contitolarità e a fronte della quale sussiste una presunzione di pari quote (art. 1298 c.c.), non sussistendo in alcun modo la contraddittorietà lamentata. Ne consegue che alcuna nullità per violazione dell'art. 829 n. 5 e 11 c.p.c. può essere ravvisata. Va sul punto richiamato poi l'orientamento della S.C. secondo cui “In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento
l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione),al fine di
6 consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri." (Cass, sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del 12/01/2021)". Nel caso di specie
è chiara la ricostruzione dell'iter motivazionale di cui alla decisione.
A ciò si aggiunga che non risulta in alcun modo dedotto in sede di ricorso, il superamento della presunzione e quindi la titolarità esclusiva dell'obbligazione, risultando anzi il contrario dalla relativa istanza in cui viene indicata la contitolarità. Né sul punto può valere il semplice rilievo che il ristoro
è stato chiesto per l'intero, in assenza di alcuna deduzione in punto di titolarità esclusiva (risultando anzi il contrario da quanto allegato). Del pari, il fatto che risulta prodotta documentazione firmata dal solo non vale a superare la deduzione effettuata dallo stesso in ordine alla contitolarità Persona_1 del titolo. E peraltro a fronte di tale documentazione rimane fermo che l'obbligazione è cointestata;
profilo rilevante nei confronti dei terzi (v. art. 1854 c.c.).
Va inoltre osservato come sul punto le allegazioni in questa sede sono tardive, potendo il lodo essere impugnato solo per nullità e in relazione a questioni dedotte.
Per quanto attiene poi alla dedotta violazione delle regole di diritto relative al merito (profilo ammissibile ai sensi dell'art. 209, comma 14, Dlsg, n. 50/2016), va osservato come secondo l'insegnamento della S.C. “ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., la denuncia di nullità del lodo arbitrale, per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se contenuta entro
i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ne deriva la necessaria specificazione del contenuto della statuizione impugnata, della norma asseritamente violata o falsamente applicata e delle ragioni specifiche per cui la decisione impugnata deve ritenersi viziata, evidenziando la corretta applicazione della stessa.
Devono, dunque, essere operate specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo la decisione si ponga in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass. n. 22931/2024). E nel caso di specie la parte deduce del tutto genericamente la violazione delle regole di diritto, senza alcuna specificazione
7 nei termini indicati. Inoltre essendo stata dedotta espressamente la contitolarità del titolo, non è ravvisabile alcuna violazione delle regole di diritto, producendo tale contitolarità effetti nei confronti dei terzi. Del tutto irrilevanti sono poi le dichiarazioni della parte in sede di impugnazione in relazione al fatto che l'investimento apparteneva integralmente al genitore.
In definitiva non sussistendo la nullità né la violazione delle regole di diritto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività svolta (valore della causa sino ad € 52.000, tabella XII, scaglione IV, valori medi tranne che per la fase istruttoria/trattazione per cui vanno riconosciuti i minimi stante la limitata attività svolta).
Poiché l'impugnazione è dichiarata inammissibile, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso il lodo Parte_1 deliberato in data 29 gennaio 2019, così provvede: dichiara inammissibile l'impugnazione; condanna alla refusione a favore di Parte_1 Controparte_1 elle spese del grado che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IA AR RT CA
8
Sezione VI civile
R.G. 3911/2019
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 11:45
Presidente Dott. RT CA Consigliere Relatore Dott. IA AR
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FONTI MARIA avv Bianchi in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BUSSOLETTI MARIO avv Caramanico pres in sost.
Avv. TARLI ELENA
Avv. TORINO RAFFAELE
L'avv Bianchi dichiara che l'avv Colazingari si è cancellato dall'albo
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
RT CA
RI RI NI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. RT CA Presidente dott.ssa IA AR Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 21.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3911 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), nella sua qualità di erede unico di Parte_1 C.F._1 Per_1
con l'Avv. RI Fonti ( ) che lo rappresenta e difende giusta procura
[...] C.F._2 in atti;
ATTORE
E
(P.IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliati presso lo Studio Legale in Roma, Via Lazzaro Spallanzani Controparte_2
n. 22/A, rappresentato e difeso, in via disgiunta, dagli Avv. Mario Bussoletti (C.F.
), FA OR (C.F. ), ed EL TA (C.F. C.F._3 C.F._4
), giusta procura in atti;
C.F._5
CONTENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 08.11.2018 proponeva ricorso per l'accesso al Fondo di Solidarietà tramite Persona_1 procedura arbitrale ai sensi dell'art. 3, comma 4, Decreto 9 maggio 2017 n. 83, a mezzo pec inviata alla “Camera Arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'art. 210 del
D. Lgs. 18.4.2016 n. 50”. deduceva di essere titolare di una serie di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Persona_1
2 Banca delle Marche e riteneva di aver subito pregiudizio per la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal T.U. in materia di intermediazione finanziaria e, pertanto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, Decreto 9 maggio 2017, domandava il riconoscimento della prestazione di ristoro con liquidazione dell' ammontare nella misura di € 100.000,00-
In pari data il ricorso veniva inviato al Fondo di Solidarietà nonché alla banca in liquidazione e sono pervenute memorie da parte della Banca e del Il nella memoria depositata in data CP_1 CP_1
05.12.2018, rappresentava che il ricorrente non aveva presentato istanza di indennizzo forfettario al
Fondo di Solidarietà.
Con Lodo deliberato in data 29 gennaio 2019 e comunicato in data 1.3.2019 il Collegio Arbitrale A
Istituito ai sensi del DPCM 28 aprile 2017 n. 82 e disciplinato dal DM 9 maggio 2017 n. 83, così statuiva: “Il Collegio accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore del ricorrente una prestazione nella misura ritenuta congrua di Euro 40.180,00”.
Avverso tale lodo proponeva impugnazione formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'adita Corte di Appello, dichiarare la parziale nullità del lodo predetto pronunciato deliberato in data 29 gennaio 2019 e comunicato in data 1.3.2019 nella parte in cui limita il ristoro
a favore del sig. al solo 50% della somma riconosciuta;
Ai sensi dell'art. 830 comma Persona_1 secondo c.p.c. accertare e dichiarare il diritto del sig. in qualità di erede del sig. Parte_1
ad ottenere la corresponsione dell'ulteriore 50% della somma riconosciuta per Persona_1
l'intero nell'ammontare dell'80% della somma investita e per l'effetto condannare il
[...]
dei Depositi quale gestore del di solidarietà istituito dall'art. 1, Controparte_1 CP_1 comma 855, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, con sede in Roma, via del Plebiscito 102 in persona del legale rappresentante al pagamento, in favore del sig. della somma di Parte_1
€. 40.180,00. Con il favore delle spese di lite.”
Il nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa:
1. rigettare l'impugnazione e ogni domanda del Sig. nella sua qualità di erede unico Parte_1 del sig. in quanto inammissibile e in ogni caso infondata, in fatto e in diritto, Persona_1 relativamente a ciascuno dei motivi di impugnazione per le ragioni esposte in narrativa.
2. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA del presente giudizio.”
Alla presente udienza i difensori precisavano le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e discutevano oralmente la causa.
L'impugnazione è articolata in due motivi.
Il lodo è motivato come segue.
3 “Dalla descrizione dei fatti e dall'analisi della documentazione versata in atti, si ritiene di accogliere la richiesta del ricorrente - che agisce per il ristoro dell'intera perdita subita, sebbene il titolo sia cointestato - sia pure nei limiti di seguito indicati.
L'intermediario che ha collocato il titolo è una delle Banche in l.c.a, la quale ha esplicitato al cliente
l'esistenza e le fonti del conflitto nell'ordine di negoziazione (si rileva al riguardo che l'operazione
è stata disposta su dossier titoli cointestato con non si rinviene in atti un contratto Parte_1 quadro relativo a tale cointestazione;
il ha prodotto, infatti, un contratto di negoziazione del CP_1
1993, intestato solo al ricorrente).
Il titolo di cui trattasi è un'obbligazione subordinata BDM Callable V0166, cointestata, con tasso di rendimento variabile, acquistata il 6.11.2007, dalla durata di 10 anni. Quanto alla profilatura, è presente in atti una Scheda Cliente del 10.7.2002 (precedente di oltre 5 anni all'acquisto) relativa al solo ricorrente, che attribuisce a questi un'esperienza in materia finanziaria “media” ed una propensione al rischio “alta”. Non è evidenza in atti dell'informativa resa al cliente sulle caratteristiche e sui rischi delle obbligazioni subordinate;
nell'ordine di negoziazione è presente la generica dichiarazione dello stesso sulla propria consapevolezza di tali caratteristiche e rischi.
Relativamente al rischio di concentrazione, non è presente in atti evidenza del patrimonio complessivo dell'investitore.
Le evidenze ricostruite dall'esame degli atti consentono al Collegio di ritenere che all'investitore non sia fornita una informazione corretta e trasparente, così come previsto dal TU in materia di intermediazione finanziaria. Sul punto la Cassazione ha chiarito, in particolare, che: “in tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, co.
1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato”
(Cass. Civ., sez. I, n. 9066/17).
Il non ha formulato eccezioni né, come rilevato, conclusioni. CP_1
Accertata la violazione degli obblighi informativi rilevanti con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'investimento di cui si tratta, deve procedersi alla quantificazione della prestazione in favore del ricorrente.
A tal fine, l'art. 7 del d.m. 9 maggio 2017, n. 83, recante il regolamento sulla procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge
28 dicembre 2015, n. 208, prevede, al primo comma che l'accertamento della ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 (violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal tuif), comporta “il riconoscimento della prestazione in favore
4 del ricorrente nella misura ritenuta congrua dal Collegio arbitrale sulla base di una valutazione del caso concreto, fino ad un massimo corrispondente all'intera perdita subita dall'investitore al netto di oneri, spese e differenziale di rendimento”.
La disposizione, nel far riferimento, quale criterio di liquidazione, alla “congruità del ristoro sulla base della valutazione del caso concreto” con il limite massimo dell'intera perdita subita, non può che essere letta come richiamante quanto previsto dall'art. 2056, comma 1 c.c., disposizione questa che a sua volta rinvia agli artt. 1223, (liquidazione dei danni emergenti e del lucro cessante, 1226
(liquidazione equitativa) e 1227 (rilevanza del concorso del fatto colposo del creditore). Come già evidenziato in altro lodo di questa stessa Camera arbitrale (Collegio B istituto 23 aprile 2018, nella procedura n. 74, c/ Fondo interbancario), se i criteri di quantificazione della prestazione, Per_2 non casualmente qualificati “ristoro” e non “risarcimento”, sono quelli della congruità secondo le caratteristiche del caso concreto, il richiamo dell'art. 1223 non può essere inteso come necessità di reintegrare il patrimonio dell'investitore nell'esatta misura della perdita subita, ma come riconoscimento di un potere equitativo del collegio arbitrale di adeguare la prestazione in favore dell'investitore, facendo specifico riferimento a tutte le possibili circostanze del caso concreto.
Relativamente alla fattispecie in esame, va tenuto anche presente, che, al momento dell'acquisto dell'obbligazione (2007), le condizioni in cui versava la banca non facevano presumere alcun rischio concreto di insolvenza e si tratta di circostanza che certamente incide sulla valutazione della gravità del comportamento omissivo tenuto dal predetto istituto di credito (sulla possibilità di considerare rilevante il momento in cui è avvenuta l'omessa informazione si veda, sia pure come argomento a contrario, Cass. Sez. I. n. 8751/2018 ove è affermato testualmente “la condotta della banca va valutata alla luce della circostanza che gli investimenti di cui è causa furono operati dalla ricorrente
…in epoca immediatamente precedente il default del gruppo ..”). Queste circostanze e considerazioni giustificano, in base ai criteri di equità, il riconoscimento al ricorrente, per la quota del 50% di sua competenza, di una somma pari all'80% della perdita subita, e, quindi, di Euro 40.180,00.”
Con il primo motivo il lodo viene censurato per “nullità parziale del Lodo n. 5 e 11 ART. 829 C.P.C..”
Secondo l'appellante il lodo è contraddittorio nella misura in cui, nonostante in un primo momento riconosce la titolarità esclusiva dell'investimento all'istante, giunge a limitare la liquidazione dovutagli al solo 50% della quota. La censura, nello specifico, evidenzia l'assenza nel lodo di qualsivoglia argomento atto a sorreggere la presunzione di cointestazione del conto titoli. La prospettazione di parte appellante, dunque, contesta sia l'assenza di motivazione della limitazione del ristoro al solo 50% sia la contraddittorietà di tale decisione rispetto all'originario riconoscimento del diritto del ricorrente.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per “erroneità nella decisione di limitare il diritto
5 al ristoro del al solo 50%.” Per_1
Secondo l'appellante il lodo erroneamente ha limitato il diritto al ristoro del al 50% in ragione Per_1 della co-intestazione del cd. “conto deposito titoli”. Il suddetto conto non è altro che una sorta di conto di gestione e, dunque, anche ipotizzando che per lo stesso viga una presunzione di comproprietà nei titoli di investimento, la stessa assume carattere relativo e superabile fornendo prova contraria. In ossequio a pacifici orientamenti della Corte di cassazione sul merito, in caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato, i rapporti interni tra i depositanti si presumono uguali solamente se non risulta diversamente. Nel caso di specie, infatti, il Collegio arbitrale avrebbe disatteso la rilevanza probatoria della documentazione in atti versata sul punto, oltre alla espressa dichiarazione di relativa alla esclusiva intestazione dell'investimento a come ad Parte_1 Persona_1 esempio: il contratto deposito titoli intestato al solo del 25.1.1993; un documento Persona_1 rischi sottoscritto dal solo un contratto di negoziazione intestato al solo Persona_1 Per_1
una scheda cliente relativa al solo ordine di negoziazione impartito e
[...] Persona_1 sottoscritto dal solo la memoria del Fondo interbancario che riconosce l'acquisto da Persona_1 parte del solo ricorrente del titolo di investimento. Inoltre sussiste la violazione delle regole di diritto relative al merito.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, essendo entrambi diretti a censurare la limitazione del diritto al ristoro per la quota del 50%.
Pacificamente il ristoro è stato richiesto da parte di in relazione ad una obbligazione Persona_1 subordinata BDM Callable V0166 con tasso di rendimento variabile, acquistata il 6.11.2007, della durata di 10 anni. E parte appellante ha impugnato il lodo nella qualità di erede di Persona_1
Il lodo dà conto di come l'obbligazione è cointestata. E sul punto va evidenziato come lo stesso istante nel ricorso con cui ha chiesto il ristoro ha dato conto di come l'obbligazione è cointestata con
Parte_1
Il rilievo secondo cui non è dato comprendere per quale ragione il lodo abbia riconosciuto unicamente la quota del 50% si scontra con il fatto che il lodo dà conto del fatto che il “agisce per il ristoro Per_1 dell'intera perdita subita, sebbene il titolo sia cointestato”. In considerazione di ciò, e quindi della cointestazione, vi è stato “il riconoscimento al ricorrente, per la quota del 50% di sua competenza”.
Pertanto nel lodo vi è stato il riconoscimento del ristoro unicamente sulla quota di pertinenza dell'istante, stante per l'appunto la contitolarità e a fronte della quale sussiste una presunzione di pari quote (art. 1298 c.c.), non sussistendo in alcun modo la contraddittorietà lamentata. Ne consegue che alcuna nullità per violazione dell'art. 829 n. 5 e 11 c.p.c. può essere ravvisata. Va sul punto richiamato poi l'orientamento della S.C. secondo cui “In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento
l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione),al fine di
6 consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri." (Cass, sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del 12/01/2021)". Nel caso di specie
è chiara la ricostruzione dell'iter motivazionale di cui alla decisione.
A ciò si aggiunga che non risulta in alcun modo dedotto in sede di ricorso, il superamento della presunzione e quindi la titolarità esclusiva dell'obbligazione, risultando anzi il contrario dalla relativa istanza in cui viene indicata la contitolarità. Né sul punto può valere il semplice rilievo che il ristoro
è stato chiesto per l'intero, in assenza di alcuna deduzione in punto di titolarità esclusiva (risultando anzi il contrario da quanto allegato). Del pari, il fatto che risulta prodotta documentazione firmata dal solo non vale a superare la deduzione effettuata dallo stesso in ordine alla contitolarità Persona_1 del titolo. E peraltro a fronte di tale documentazione rimane fermo che l'obbligazione è cointestata;
profilo rilevante nei confronti dei terzi (v. art. 1854 c.c.).
Va inoltre osservato come sul punto le allegazioni in questa sede sono tardive, potendo il lodo essere impugnato solo per nullità e in relazione a questioni dedotte.
Per quanto attiene poi alla dedotta violazione delle regole di diritto relative al merito (profilo ammissibile ai sensi dell'art. 209, comma 14, Dlsg, n. 50/2016), va osservato come secondo l'insegnamento della S.C. “ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., la denuncia di nullità del lodo arbitrale, per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se contenuta entro
i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ne deriva la necessaria specificazione del contenuto della statuizione impugnata, della norma asseritamente violata o falsamente applicata e delle ragioni specifiche per cui la decisione impugnata deve ritenersi viziata, evidenziando la corretta applicazione della stessa.
Devono, dunque, essere operate specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo la decisione si ponga in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass. n. 22931/2024). E nel caso di specie la parte deduce del tutto genericamente la violazione delle regole di diritto, senza alcuna specificazione
7 nei termini indicati. Inoltre essendo stata dedotta espressamente la contitolarità del titolo, non è ravvisabile alcuna violazione delle regole di diritto, producendo tale contitolarità effetti nei confronti dei terzi. Del tutto irrilevanti sono poi le dichiarazioni della parte in sede di impugnazione in relazione al fatto che l'investimento apparteneva integralmente al genitore.
In definitiva non sussistendo la nullità né la violazione delle regole di diritto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività svolta (valore della causa sino ad € 52.000, tabella XII, scaglione IV, valori medi tranne che per la fase istruttoria/trattazione per cui vanno riconosciuti i minimi stante la limitata attività svolta).
Poiché l'impugnazione è dichiarata inammissibile, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso il lodo Parte_1 deliberato in data 29 gennaio 2019, così provvede: dichiara inammissibile l'impugnazione; condanna alla refusione a favore di Parte_1 Controparte_1 elle spese del grado che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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