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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 7880/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7880/2018 R.G., vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Coppola (c.f. ) e Maria C.F._2
Elena Coppola (c.f. ) C.F._3
Appellante e appellato incidentale
e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall' avv. Enrico Ronchini (c.f. C.F._5
) C.F._6
Appellati e appellanti incidentali
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 685/2018 pubblicata il 02.05.2018
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo Giovanni e per Controparte_1
“accertare e dichiarare che i convenuti hanno detenuto e goduto in via esclusiva
l'appartamento in Ronciglione Via Campana 5 int. 5 il e Controparte_2
l'appartamento in Ronciglione Via Campana n. 5 int. 2 la , Controparte_1
da oltre 10 anni;
per l'effetto condannarli al risarcimento in favore dell'attore del danno arrecato già alla defunta e in seguito all'attore sulla quota di 1/4 CP_3
di proprietà dal 1/10/2001 al 30/9/2012 e alla quota di 1/4 di usufrutto dal 1/10/2002 sino al 31/12/2009, sui detti immobili;
indicativamente, secondo il calcolo di cui in premessa, in euro 20.700 o quella in diversa misura risultante di giustizia per ciascun convenuto, oltre interessi di legge.”
Al riguardo l'attore ha dedotto:
1) di essere erede universale della defunta vedova di CP_3 Persona_1
(deceduto il 24.09.1985), la quale in vita era titolare della piena proprietà del 25% dell'intero fabbricato sito in Ronciglione, Via Campana, civici 3-5-7, e altresì titolare del diritto di usufrutto su un'ulteriore quota pari al 25% della nuda proprietà sempre del predetto fabbricato legata invece ai nipoti di . Mentre il restante Persona_1
50% dell'immobile in questione era di proprietà di (cugino di Persona_2 Per_1
e deceduto il 02.08.2007), a cui sono succeduti - per quanto qui di interesse -
[...]
per il 50% della proprietà dell'appartamento individuato al Controparte_2
civico nr. 5 int. 5, e per il 50% della proprietà Controparte_1
dell'appartamento individuato al civico nr. 5 int. 2;
2) che già dal 2000 i convenuti conducevano e occupavano come seconda abitazione gli appartamenti menzionati corrispondendo il la somma di euro 250 CP_2
mensili e la la somma di euro 260 mensili sul c/c nr. 2230 intestato ad CP_1
e all'epoca conviventi more uxorio;
Persona_2 CP_3
Pagina 2 3) che a seguito del peggioramento delle condizioni di salute della l'attore si CP_3
prendeva cura della zia ospitandola a Civitavecchia dal settembre 2006 sino al suo decesso, avvenuto in data 02.01.2010;
4) di essere subentrato, quale erede della nell'azione giudiziaria dalla stessa CP_3
promossa innanzi al Tribunale di Viterbo – ed iscritta al nr. 2948/09 R.g. – nei confronti degli odierni convenuti per il pagamento dei canoni, dal novembre 2006, dei suddetti appartamenti per la propria quota parte: procedimento definito con sentenza nr. 800/2011, passata poi in giudicato, la quale ha rigettato la domanda escludendo il rapporto locatizio;
5) di aver subito, sia personalmente sia in qualità di erede della un danno per CP_3
detenzione e godimento delle quote di proprietà e di usufrutto della CP_3
da parte dei convenuti in via esclusiva per oltre dieci anni e per le quali, volendo escludere un rapporto locatizio alla luce della sentenza nr. 800/2011, spetta comunque un indennizzo da calcolarsi sulla rendita locatizia media sia per la quota di ¼ di proprietà che per quella di ¼ di usufrutto, quest'ultima da calcolarsi sino al decesso della dunque addivenendo ad una cifra pari ad CP_3
euro 20.700 per ciascun appartamento per un totale di euro 41.400,00;
Si sono costituiti in giudizio, proponendo domanda riconvenzionale, e CP_2
i quali, contestando tutto quanto dedotto, hanno chiesto: 1) Controparte_1
in via principale, “accolte le eccezioni di giudicato e quelle sul dies a quo al diritto all'indennizzo”, di rigettare la domanda perché infondata;
2) in via subordinata di riconoscere l'indennizzo a decorrere dal novembre 2009 (data di presentazione del precedente ricorso ex art. 447 bis c.p.c.) o altra data ritenuta di giustizia, portando a compensazione i rimborsi da accertare come dovuti a seguito della domanda riconvenzionale avanzata;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale di condannare l'attore al pagamento sia della somma di euro 6.639,95 a titolo di rimborso delle spese di gestione e manutenzione del fabbricato e degli appartamenti interni 2 e 5 – anticipate nel corso degli anni dai convenuti - per la propria quota parte oltre interessi legali da calcolarsi dai singoli esborsi e sia al pagamento, in
Pagina 3 favore dei convenuti in solido tra loro, dell'indennizzo dovuto pro-quota per
l'occupazione esclusiva – da parte del - dell'appartamento, sito sempre Pt_1
nel predetto immobile e individuato al civico nr. 5 int. 4, a decorrere dal mese di febbraio 2009 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, da determinarsi a mezzo CTU con interesse legali a decorrere dalle singole mensilità non pagate. Nel merito i fratelli hanno eccepito innanzitutto il passaggio in giudicato della sentenza CP_1
del Tribunale di Viterbo n. 800/2011, evidenziando come il tentasse di Pt_1
reiterare, con il nuovo giudizio instaurato, pretese creditorie già respinte con la sentenza sopra menzionata. Hanno altresì dedotto come la stessa sentenza, escludendo la sussistenza di un rapporto locatizio, avrebbe legittimato l'occupazione pacifica e gratuita dei due appartamenti oggetto di causa da parte dei convenuti almeno fino alla morte di qualificando la stessa come un comodato Persona_2
gratuito senza determinazione di durata. Con riferimento al periodo successivo alla morte dello zio, i hanno contestato comunque la pretesa di pagamento, CP_1
poiché l'attore non ha formulato alcuna richiesta di indennizzo né ha manifestato l'intenzione di utilizzare direttamente il bene, almeno sino alla notifica dell'atto di citazione.
Il Tribunale, esperita la CTU, ha rigettato sia la domanda attorea che le domande riconvenzionali, ponendo le spese di CTU a carico del e compensando le Pt_1
spese di lite.
Nel merito il giudice di primo grado ha rilevato come dalla sentenza nr. 800/2011 e dalle comunicazioni inviate dall'attore, si evinca come, prima del decesso, fosse il ad “occuparsi della gestione dell'immobile comune e che questi non Persona_2
richiese alcun corrispettivo ai convenuti, per cui l'occupazione degli stessi deve ritenersi effettuata con il consenso del proprietario e a titolo gratuito. Infatti, nella corrispondenza prodotta viene richiesto il pagamento solo dal momento successivo al decesso del momento peraltro in cui i convenuti sono diventati Per_1
comproprietari degli immobili de quo.”
Pagina 4 Con riferimento al periodo successivo, il tribunale partendo dal presupposto che “il godimento dell'immobile da parte del coerede, pieno proprietario del compendio pro quota, non comporta di per sè, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva”, rilevando altresì come “la Suprema Corta ha infatti precisato che il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto
l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. sez. II, del 17 marzo 2014 n. 6178; n. 24647 del 03/12/2010; Cass. n. 13036 del
04/12/1991)”, ha affermato come l'opposizione del non potesse essere CP_4
provata con le richieste prodotte “con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c, aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di canoni locatizi per gli immobili, trattandosi di un pagamento per un titolo diverso da quello dedotto in giudizio e ormai coperto da giudicato. È chiaro, infatti, che non è possibile ritenere le medesime comunicazioni come valide a fini e per titoli diversi.” Ha concluso dunque affermando come l'indennità di occupazione sarebbe dovuta solo dalla domanda introduttiva del giudizio (04.10.12), ma l'attore ha limitato la domanda di pagamento al 30.09.12 e pertanto deve essere rigettata. Medesima sorte è toccata alla domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti in ordine all'indennità di occupazione richiesta al per l'appartamento al civico nr. 5 int. 4, difatti il tribunale ha Pt_1
evidenziato come la richiesta di pagamento di indennità, di cui alla missiva del
20.02.2009 inviata dalla fosse del tutto generica, “senza formulare una CP_3
richiesta precisa né indicare un importo”.
In merito alle altre domande riconvenzionali proposte, il tribunale ha innanzitutto rilevato l'inammissibilità della domanda relativa al rimborso delle spese sostenute per l'intero fabbricato fino al 9.2.10 (costituzione in giudizio), in quanto già oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza nr. 800/11 passata in giudicato, ritenendola comunque infondata poiché per quanto riguarda le spese per l'assicurazione del
Pagina 5 fabbricato – non obbligatoria - manca una delibera autorizzativa dei comunisti mentre le bollette del gas prodotte “non presentano alcuna riferibilità al fabbricato oggetto del giudizio, risultando intestate a via della Farnesiana 16, né Controparte_2
contengono altri dati relativi all'immobile de quo”. Lo stesso valga per le fatture dell'Enel “inviate invece all'immobile in via Campana, ma le quali non indicano il riferimento alle parti comuni dell'immobile piuttosto che ai singoli appartamenti.
Manca inoltre un'autorizzazione alla stipula del contratto. Infine, si rileva che non risulta indicata la quota corrisposta dai conduttori di alcune unità immobiliari (come emerge dagli atti), per cui non è possibile calcolare l'importo residuo a carico dei comproprietari.”
La sentenza è stata impugnata da , alla cui integrale lettura si rinvia Parte_1
quale parte necessaria della presente decisione, che ha chiesto "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni eccezione avversa e rigettato l'appello incidentale degli Appellati in quanto infondato, in riforma della sentenza n. 685/2018 del
Tribunale di Viterbo impugnata, accertare e dichiarare che gli Appellati fratelli hanno detenuto e goduto in via esclusiva: l'appartamento in Ronciglione CP_1
Via Campana 5 int. 5 il e l'appartamento in Ronciglione Via Controparte_2
Campana n. 5 int. 2 la , entrambi almeno sin dal 1/10/2002; CP_1 CP_1
per l'effetto condannarli al risarcimento in favore dell'Appellante Parte_1
del danno arrecato sia alla defunta che al suo unico Erede sulla quota di CP_3
1/4 di proprietà oltre al 1/4 di usufrutto dal 1/10/2002 sino al 31/12/2009, e soltanto sulla quota di 1/4 di proprietà dal 2/1/2010 al 30/9/2012 sui detti immobili; indicativamente, secondo il calcolo di cui alla esperita C.T.U. in euro 17.853,70 o quella diversa misura risultante di giustizia, per ciascun Appellato, oltre agli interessi di legge su ogni singola mensilità. Vinte le spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore dell'Avv. Coppola Giuseppe quale Procuratore antistatario delle spese di primo grado e distrazione delle spese dell'appello in favore degli Avv.ti Coppola Giuseppe e Coppola Maria Elena quali procuratori antistatari.” In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante, in merito alle
Pagina 6 spese di lite, ha chiesto la “distrazione delle sole spese d'appello in favore dell'Avv.
Maria Elena Coppola quale procuratore antistatario”.
Deduce in particolare l'appellante:
a) “Violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rispetto del giudicato esterno”;
b) “Violazione totale dei diritti di proprietà ed usufrutti di , e del suo CP_3
erede ”; Parte_1
c) “Violazione dei diritti di proprietà ed usufrutto di , e del suo erede CP_3 [...]
: quantomeno a partire dal 2/8/2007”; Parte_1
d) “Violazione dell'art. 112 e 113 c.p.c. per omessa ed errata qualificazione della domanda attrice: omessa pronuncia sul capo di domanda relativo alla occupazione dei prima della loro comproprietà”; CP_1
e) “Controdeduzioni alle domande avverse”;
f) “Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si sono costituiti e contestando tutto quanto CP_2 Controparte_1
dedotto e richiesto, chiedendo in via principale il rigetto del gravame proposto poiché inammissibile, improcedibile ed infondato ed in via subordinata ed eventuale, nel caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale, ha chiesto l'accoglimento dell'appello incidentale avanzato, con il quale in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha chiesto di condannare il al rimborso di euro Pt_1
19.581,50, oltre interessi legali, per l'indebito prelievo dal conto corrente cointestato eseguito dalla defunta il 9.10.2006 e di ammettere la CTU al fine Pt_1
di determinare l'indennità dovuta per l'occupazione dell'appartamento int. 4 e per
l'effetto condannare l'appellante al pagamento di tali indennità pro-quota, da compensare in tutto o in parte a quelle dagli stessi dovute al con condanna Pt_1
alle spese del doppio grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 05.07.2024 con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
oOo
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Pagina 7 Con i primi quattro motivi di appello, il contesta l'impugnata sentenza per le Pt_1
seguenti ragioni:
a) il giudice di primo grado nell'affermare che gli appellati, prima del decesso del
, hanno occupato gli appartamenti oggetto di causa “con il consenso del Persona_2
proprietario ) e a titolo gratuito”, ha violato il giudicato esterno Persona_2
formatosi con la sentenza nr. 800/2011 con la quale il Tribunale aveva escluso sia il rapporto locatizio - per il quale la aveva promosso l'azione - sia il rapporto di CP_3
comodato, il cui accertamento era stato chiesto dai fratelli almeno sino al CP_1
decesso del . Persona_2
b) se anche vi fosse stato un comodato a titolo gratuito questo avrebbe riguardato solo la quota del 50% degli immobili in capo al non potendo questi disporre per Per_1
il restante 25% di proprietà della e del 25% sempre in capo alla stessa a titolo CP_3
di usufrutto per le quali vi sarebbe stata dunque un'occupazione abusiva da parte degli appellati;
c) con il decesso del (02.08.2007) si sarebbe estinto anche un ipotetico Persona_2
contratto di comodato, per cui a decorrere da tale data i fratelli divenuti CP_1
proprietari del 50% dei suddetti immobili, hanno goduto illegittimamente dell'immobile anche nelle quote spettanti alla causando alla stessa e al suo CP_3
erede un danno in re ipsa da risarcire. La prova che la non fosse Pt_1 CP_3
concorde ad un'occupazione gratuita dei predetti appartamenti si evince dalle raccomandate dalla stessa inviata agli appellati in data 05.01.2009, con le quali richiedeva i canoni locatizi;
d) un omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine alla richiesta di risarcimento danni per occupazione abusiva da parte degli appellati degli appartamenti in questione dal 01.10.2002 al 02.08.2007, non essendo gli stessi, prima di tale date, comproprietari e non essendo verosimile – stante i rapporti esistenti tra le parti – che l'occupazione fosse avvenuta con il consenso della CP_3
La censura sollevata con il primo motivo di appello è infondata e deve essere rigettata. La Corte rileva come non vi sia stata alcuna violazione del giudicato
Pagina 8 esterno ad opera del giudice di primo grado, poiché nessun giudicato si è formato con la sentenza 800/2011 sulla questione del comodato, non affrontata all'epoca dal
Tribunale di Viterbo. Nel menzionato giudizio, promosso dalla e proseguito CP_3
dal quale erede per la risoluzione del contratto di locazione e pagamento dei Pt_1
canoni, i fratelli pur rappresentando nelle proprie difese la sussistenza di CP_1
un comodato gratuito con lo zio non ne hanno chiesto alcun Persona_2
accertamento e nessuna domanda in via riconvenzionale è stata avanzata sul punto.
Pertanto, quando il Tribunale rigetta le domande di tutte le parti, niente statuisce in ordine alla problematica del comodato e sul punto non vi pronunciamento e dunque giudicato.
Con riferimento agli altri motivi di appello, ricadendo la fattispecie nell'ambito della comunione ordinaria tra le parti, si richiama in questa sede quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1738/2022 che, affrontando la questione del comproprietario di un immobile che non gode del bene, ha stabilito: “È affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui (cfr. Cass. n.
7881/2011) il condividente di un immobile, che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione
"pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia
(conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019), aggiungendosi che siffatto diritto, corrispondente al corrispettivo "pro quota" del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cass. n.
10896/2005). (…) In tal senso è stato affermato che (Cass. n. 5156/2012) sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.” Prosegue la Suprema Corte: “Tuttavia ritiene il Collegio
Pagina 9 che debba darsi continuità al principio per il quale, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n.
2423/2015)”. Principio quest'ultimo richiamato anche con l'ordinanza nr.
10264/2023, nella quale la Suprema Corte ha statuito: “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.”
Tanto premesso, stante il fatto che dagli atti di causa non è emerso in alcun modo che gli appellati abbiano tratto un vantaggio patrimoniale dall'uso esclusivo degli appartamenti in questione, è da esaminare se vi sia stata la richiesta di partecipazione al godimento – o di uso turnario - da parte della prima e CP_3
del poi. Con riferimento alla defunta è pacifico che nessuna Pt_1 CP_3
richiesta in merito è stata avanzata fino al 05.01.2009, quando per mezzo del proprio legale, la stessa inviava ai fratelli raccomandate a.r. (depositate con CP_1
la memoria ex art. 183, comma 6 nr.2 c.p.c. nel fascicolo relativo al proc. 2948/2009 di parte ricorrente) con le quali si richiedeva il pagamento di canoni di locazione arretrati dal mese di Settembre 2007 al Gennaio 2009 nella misura del 50%: su tale
Pagina 10 domanda è già stato deciso con sentenza nr. 800/2011 del Tribunale di Viterbo che ha respinto tutte le domande.
La volontà manifestata in tale missiva, e l'azione che ne è conseguita, fondano la loro ragion d'essere su una ricostruzione dei fatti, operata dalla stessa che questa CP_3
Corte ritiene incompatibile con “la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti”: è la stessa con il CP_3
ricorso per risoluzione locazione e pagamento dei canoni ad aver conferito agli odierni appellati la veste di “conduttori” anziché di “proprietari”, quali erano gli stessi già all'epoca. Sulla medesima strada ha proseguito il quando è Pt_1
succeduto alla non ravvisando come dopo la successione del la CP_3 Persona_2
qualifica giuridica di conduttori in capo ai fratelli sarebbe stata in ogni CP_1
caso incompatibile con quella di comproprietari, peraltro con quota di maggioranza.
Dunque, solo con la notifica dell'atto di citazione per la richiesta di indennizzo da occupazione, avvenuta in data 04.10.2012, l'appellante ha di fatto manifestato una volontà di partecipazione al godimento del bene compatibile con quanto richiamato dalla giurisprudenza sopra citata e dunque idonea a far nascere in capo allo stesso un diritto alla corresponsione dei frutti civili, che nel caso di specie non possono però essere riconosciuti avendo il limitato la Pt_1
domanda al 30.09.2012; data oltre la quale niente è stato richiesto (avendo ad oggetto la domanda il pagamento di indennità sino al 30 settembre 2012.
Per tutte le ragioni di cui sopra, ritenendo ogni altra questione assorbita, la Corte rigetta l'appello principale e per l'effetto non procede all'esame dell'appello incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, in ragione della scarsa complessità della controversia, con esclusione per il presente grado di appello della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
PQM
Pagina 11 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in Parte_1
favore di e che liquida in euro 3.473,00, oltre CP_1 Controparte_2
accessori di legge, e spese generali nella misura del 15%.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002.
Roma, 10 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7880/2018 R.G., vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Coppola (c.f. ) e Maria C.F._2
Elena Coppola (c.f. ) C.F._3
Appellante e appellato incidentale
e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall' avv. Enrico Ronchini (c.f. C.F._5
) C.F._6
Appellati e appellanti incidentali
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 685/2018 pubblicata il 02.05.2018
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo Giovanni e per Controparte_1
“accertare e dichiarare che i convenuti hanno detenuto e goduto in via esclusiva
l'appartamento in Ronciglione Via Campana 5 int. 5 il e Controparte_2
l'appartamento in Ronciglione Via Campana n. 5 int. 2 la , Controparte_1
da oltre 10 anni;
per l'effetto condannarli al risarcimento in favore dell'attore del danno arrecato già alla defunta e in seguito all'attore sulla quota di 1/4 CP_3
di proprietà dal 1/10/2001 al 30/9/2012 e alla quota di 1/4 di usufrutto dal 1/10/2002 sino al 31/12/2009, sui detti immobili;
indicativamente, secondo il calcolo di cui in premessa, in euro 20.700 o quella in diversa misura risultante di giustizia per ciascun convenuto, oltre interessi di legge.”
Al riguardo l'attore ha dedotto:
1) di essere erede universale della defunta vedova di CP_3 Persona_1
(deceduto il 24.09.1985), la quale in vita era titolare della piena proprietà del 25% dell'intero fabbricato sito in Ronciglione, Via Campana, civici 3-5-7, e altresì titolare del diritto di usufrutto su un'ulteriore quota pari al 25% della nuda proprietà sempre del predetto fabbricato legata invece ai nipoti di . Mentre il restante Persona_1
50% dell'immobile in questione era di proprietà di (cugino di Persona_2 Per_1
e deceduto il 02.08.2007), a cui sono succeduti - per quanto qui di interesse -
[...]
per il 50% della proprietà dell'appartamento individuato al Controparte_2
civico nr. 5 int. 5, e per il 50% della proprietà Controparte_1
dell'appartamento individuato al civico nr. 5 int. 2;
2) che già dal 2000 i convenuti conducevano e occupavano come seconda abitazione gli appartamenti menzionati corrispondendo il la somma di euro 250 CP_2
mensili e la la somma di euro 260 mensili sul c/c nr. 2230 intestato ad CP_1
e all'epoca conviventi more uxorio;
Persona_2 CP_3
Pagina 2 3) che a seguito del peggioramento delle condizioni di salute della l'attore si CP_3
prendeva cura della zia ospitandola a Civitavecchia dal settembre 2006 sino al suo decesso, avvenuto in data 02.01.2010;
4) di essere subentrato, quale erede della nell'azione giudiziaria dalla stessa CP_3
promossa innanzi al Tribunale di Viterbo – ed iscritta al nr. 2948/09 R.g. – nei confronti degli odierni convenuti per il pagamento dei canoni, dal novembre 2006, dei suddetti appartamenti per la propria quota parte: procedimento definito con sentenza nr. 800/2011, passata poi in giudicato, la quale ha rigettato la domanda escludendo il rapporto locatizio;
5) di aver subito, sia personalmente sia in qualità di erede della un danno per CP_3
detenzione e godimento delle quote di proprietà e di usufrutto della CP_3
da parte dei convenuti in via esclusiva per oltre dieci anni e per le quali, volendo escludere un rapporto locatizio alla luce della sentenza nr. 800/2011, spetta comunque un indennizzo da calcolarsi sulla rendita locatizia media sia per la quota di ¼ di proprietà che per quella di ¼ di usufrutto, quest'ultima da calcolarsi sino al decesso della dunque addivenendo ad una cifra pari ad CP_3
euro 20.700 per ciascun appartamento per un totale di euro 41.400,00;
Si sono costituiti in giudizio, proponendo domanda riconvenzionale, e CP_2
i quali, contestando tutto quanto dedotto, hanno chiesto: 1) Controparte_1
in via principale, “accolte le eccezioni di giudicato e quelle sul dies a quo al diritto all'indennizzo”, di rigettare la domanda perché infondata;
2) in via subordinata di riconoscere l'indennizzo a decorrere dal novembre 2009 (data di presentazione del precedente ricorso ex art. 447 bis c.p.c.) o altra data ritenuta di giustizia, portando a compensazione i rimborsi da accertare come dovuti a seguito della domanda riconvenzionale avanzata;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale di condannare l'attore al pagamento sia della somma di euro 6.639,95 a titolo di rimborso delle spese di gestione e manutenzione del fabbricato e degli appartamenti interni 2 e 5 – anticipate nel corso degli anni dai convenuti - per la propria quota parte oltre interessi legali da calcolarsi dai singoli esborsi e sia al pagamento, in
Pagina 3 favore dei convenuti in solido tra loro, dell'indennizzo dovuto pro-quota per
l'occupazione esclusiva – da parte del - dell'appartamento, sito sempre Pt_1
nel predetto immobile e individuato al civico nr. 5 int. 4, a decorrere dal mese di febbraio 2009 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, da determinarsi a mezzo CTU con interesse legali a decorrere dalle singole mensilità non pagate. Nel merito i fratelli hanno eccepito innanzitutto il passaggio in giudicato della sentenza CP_1
del Tribunale di Viterbo n. 800/2011, evidenziando come il tentasse di Pt_1
reiterare, con il nuovo giudizio instaurato, pretese creditorie già respinte con la sentenza sopra menzionata. Hanno altresì dedotto come la stessa sentenza, escludendo la sussistenza di un rapporto locatizio, avrebbe legittimato l'occupazione pacifica e gratuita dei due appartamenti oggetto di causa da parte dei convenuti almeno fino alla morte di qualificando la stessa come un comodato Persona_2
gratuito senza determinazione di durata. Con riferimento al periodo successivo alla morte dello zio, i hanno contestato comunque la pretesa di pagamento, CP_1
poiché l'attore non ha formulato alcuna richiesta di indennizzo né ha manifestato l'intenzione di utilizzare direttamente il bene, almeno sino alla notifica dell'atto di citazione.
Il Tribunale, esperita la CTU, ha rigettato sia la domanda attorea che le domande riconvenzionali, ponendo le spese di CTU a carico del e compensando le Pt_1
spese di lite.
Nel merito il giudice di primo grado ha rilevato come dalla sentenza nr. 800/2011 e dalle comunicazioni inviate dall'attore, si evinca come, prima del decesso, fosse il ad “occuparsi della gestione dell'immobile comune e che questi non Persona_2
richiese alcun corrispettivo ai convenuti, per cui l'occupazione degli stessi deve ritenersi effettuata con il consenso del proprietario e a titolo gratuito. Infatti, nella corrispondenza prodotta viene richiesto il pagamento solo dal momento successivo al decesso del momento peraltro in cui i convenuti sono diventati Per_1
comproprietari degli immobili de quo.”
Pagina 4 Con riferimento al periodo successivo, il tribunale partendo dal presupposto che “il godimento dell'immobile da parte del coerede, pieno proprietario del compendio pro quota, non comporta di per sè, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva”, rilevando altresì come “la Suprema Corta ha infatti precisato che il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto
l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. sez. II, del 17 marzo 2014 n. 6178; n. 24647 del 03/12/2010; Cass. n. 13036 del
04/12/1991)”, ha affermato come l'opposizione del non potesse essere CP_4
provata con le richieste prodotte “con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c, aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di canoni locatizi per gli immobili, trattandosi di un pagamento per un titolo diverso da quello dedotto in giudizio e ormai coperto da giudicato. È chiaro, infatti, che non è possibile ritenere le medesime comunicazioni come valide a fini e per titoli diversi.” Ha concluso dunque affermando come l'indennità di occupazione sarebbe dovuta solo dalla domanda introduttiva del giudizio (04.10.12), ma l'attore ha limitato la domanda di pagamento al 30.09.12 e pertanto deve essere rigettata. Medesima sorte è toccata alla domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti in ordine all'indennità di occupazione richiesta al per l'appartamento al civico nr. 5 int. 4, difatti il tribunale ha Pt_1
evidenziato come la richiesta di pagamento di indennità, di cui alla missiva del
20.02.2009 inviata dalla fosse del tutto generica, “senza formulare una CP_3
richiesta precisa né indicare un importo”.
In merito alle altre domande riconvenzionali proposte, il tribunale ha innanzitutto rilevato l'inammissibilità della domanda relativa al rimborso delle spese sostenute per l'intero fabbricato fino al 9.2.10 (costituzione in giudizio), in quanto già oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza nr. 800/11 passata in giudicato, ritenendola comunque infondata poiché per quanto riguarda le spese per l'assicurazione del
Pagina 5 fabbricato – non obbligatoria - manca una delibera autorizzativa dei comunisti mentre le bollette del gas prodotte “non presentano alcuna riferibilità al fabbricato oggetto del giudizio, risultando intestate a via della Farnesiana 16, né Controparte_2
contengono altri dati relativi all'immobile de quo”. Lo stesso valga per le fatture dell'Enel “inviate invece all'immobile in via Campana, ma le quali non indicano il riferimento alle parti comuni dell'immobile piuttosto che ai singoli appartamenti.
Manca inoltre un'autorizzazione alla stipula del contratto. Infine, si rileva che non risulta indicata la quota corrisposta dai conduttori di alcune unità immobiliari (come emerge dagli atti), per cui non è possibile calcolare l'importo residuo a carico dei comproprietari.”
La sentenza è stata impugnata da , alla cui integrale lettura si rinvia Parte_1
quale parte necessaria della presente decisione, che ha chiesto "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni eccezione avversa e rigettato l'appello incidentale degli Appellati in quanto infondato, in riforma della sentenza n. 685/2018 del
Tribunale di Viterbo impugnata, accertare e dichiarare che gli Appellati fratelli hanno detenuto e goduto in via esclusiva: l'appartamento in Ronciglione CP_1
Via Campana 5 int. 5 il e l'appartamento in Ronciglione Via Controparte_2
Campana n. 5 int. 2 la , entrambi almeno sin dal 1/10/2002; CP_1 CP_1
per l'effetto condannarli al risarcimento in favore dell'Appellante Parte_1
del danno arrecato sia alla defunta che al suo unico Erede sulla quota di CP_3
1/4 di proprietà oltre al 1/4 di usufrutto dal 1/10/2002 sino al 31/12/2009, e soltanto sulla quota di 1/4 di proprietà dal 2/1/2010 al 30/9/2012 sui detti immobili; indicativamente, secondo il calcolo di cui alla esperita C.T.U. in euro 17.853,70 o quella diversa misura risultante di giustizia, per ciascun Appellato, oltre agli interessi di legge su ogni singola mensilità. Vinte le spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore dell'Avv. Coppola Giuseppe quale Procuratore antistatario delle spese di primo grado e distrazione delle spese dell'appello in favore degli Avv.ti Coppola Giuseppe e Coppola Maria Elena quali procuratori antistatari.” In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante, in merito alle
Pagina 6 spese di lite, ha chiesto la “distrazione delle sole spese d'appello in favore dell'Avv.
Maria Elena Coppola quale procuratore antistatario”.
Deduce in particolare l'appellante:
a) “Violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rispetto del giudicato esterno”;
b) “Violazione totale dei diritti di proprietà ed usufrutti di , e del suo CP_3
erede ”; Parte_1
c) “Violazione dei diritti di proprietà ed usufrutto di , e del suo erede CP_3 [...]
: quantomeno a partire dal 2/8/2007”; Parte_1
d) “Violazione dell'art. 112 e 113 c.p.c. per omessa ed errata qualificazione della domanda attrice: omessa pronuncia sul capo di domanda relativo alla occupazione dei prima della loro comproprietà”; CP_1
e) “Controdeduzioni alle domande avverse”;
f) “Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si sono costituiti e contestando tutto quanto CP_2 Controparte_1
dedotto e richiesto, chiedendo in via principale il rigetto del gravame proposto poiché inammissibile, improcedibile ed infondato ed in via subordinata ed eventuale, nel caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale, ha chiesto l'accoglimento dell'appello incidentale avanzato, con il quale in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha chiesto di condannare il al rimborso di euro Pt_1
19.581,50, oltre interessi legali, per l'indebito prelievo dal conto corrente cointestato eseguito dalla defunta il 9.10.2006 e di ammettere la CTU al fine Pt_1
di determinare l'indennità dovuta per l'occupazione dell'appartamento int. 4 e per
l'effetto condannare l'appellante al pagamento di tali indennità pro-quota, da compensare in tutto o in parte a quelle dagli stessi dovute al con condanna Pt_1
alle spese del doppio grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 05.07.2024 con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
oOo
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Pagina 7 Con i primi quattro motivi di appello, il contesta l'impugnata sentenza per le Pt_1
seguenti ragioni:
a) il giudice di primo grado nell'affermare che gli appellati, prima del decesso del
, hanno occupato gli appartamenti oggetto di causa “con il consenso del Persona_2
proprietario ) e a titolo gratuito”, ha violato il giudicato esterno Persona_2
formatosi con la sentenza nr. 800/2011 con la quale il Tribunale aveva escluso sia il rapporto locatizio - per il quale la aveva promosso l'azione - sia il rapporto di CP_3
comodato, il cui accertamento era stato chiesto dai fratelli almeno sino al CP_1
decesso del . Persona_2
b) se anche vi fosse stato un comodato a titolo gratuito questo avrebbe riguardato solo la quota del 50% degli immobili in capo al non potendo questi disporre per Per_1
il restante 25% di proprietà della e del 25% sempre in capo alla stessa a titolo CP_3
di usufrutto per le quali vi sarebbe stata dunque un'occupazione abusiva da parte degli appellati;
c) con il decesso del (02.08.2007) si sarebbe estinto anche un ipotetico Persona_2
contratto di comodato, per cui a decorrere da tale data i fratelli divenuti CP_1
proprietari del 50% dei suddetti immobili, hanno goduto illegittimamente dell'immobile anche nelle quote spettanti alla causando alla stessa e al suo CP_3
erede un danno in re ipsa da risarcire. La prova che la non fosse Pt_1 CP_3
concorde ad un'occupazione gratuita dei predetti appartamenti si evince dalle raccomandate dalla stessa inviata agli appellati in data 05.01.2009, con le quali richiedeva i canoni locatizi;
d) un omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine alla richiesta di risarcimento danni per occupazione abusiva da parte degli appellati degli appartamenti in questione dal 01.10.2002 al 02.08.2007, non essendo gli stessi, prima di tale date, comproprietari e non essendo verosimile – stante i rapporti esistenti tra le parti – che l'occupazione fosse avvenuta con il consenso della CP_3
La censura sollevata con il primo motivo di appello è infondata e deve essere rigettata. La Corte rileva come non vi sia stata alcuna violazione del giudicato
Pagina 8 esterno ad opera del giudice di primo grado, poiché nessun giudicato si è formato con la sentenza 800/2011 sulla questione del comodato, non affrontata all'epoca dal
Tribunale di Viterbo. Nel menzionato giudizio, promosso dalla e proseguito CP_3
dal quale erede per la risoluzione del contratto di locazione e pagamento dei Pt_1
canoni, i fratelli pur rappresentando nelle proprie difese la sussistenza di CP_1
un comodato gratuito con lo zio non ne hanno chiesto alcun Persona_2
accertamento e nessuna domanda in via riconvenzionale è stata avanzata sul punto.
Pertanto, quando il Tribunale rigetta le domande di tutte le parti, niente statuisce in ordine alla problematica del comodato e sul punto non vi pronunciamento e dunque giudicato.
Con riferimento agli altri motivi di appello, ricadendo la fattispecie nell'ambito della comunione ordinaria tra le parti, si richiama in questa sede quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1738/2022 che, affrontando la questione del comproprietario di un immobile che non gode del bene, ha stabilito: “È affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui (cfr. Cass. n.
7881/2011) il condividente di un immobile, che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione
"pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia
(conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019), aggiungendosi che siffatto diritto, corrispondente al corrispettivo "pro quota" del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cass. n.
10896/2005). (…) In tal senso è stato affermato che (Cass. n. 5156/2012) sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.” Prosegue la Suprema Corte: “Tuttavia ritiene il Collegio
Pagina 9 che debba darsi continuità al principio per il quale, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n.
2423/2015)”. Principio quest'ultimo richiamato anche con l'ordinanza nr.
10264/2023, nella quale la Suprema Corte ha statuito: “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.”
Tanto premesso, stante il fatto che dagli atti di causa non è emerso in alcun modo che gli appellati abbiano tratto un vantaggio patrimoniale dall'uso esclusivo degli appartamenti in questione, è da esaminare se vi sia stata la richiesta di partecipazione al godimento – o di uso turnario - da parte della prima e CP_3
del poi. Con riferimento alla defunta è pacifico che nessuna Pt_1 CP_3
richiesta in merito è stata avanzata fino al 05.01.2009, quando per mezzo del proprio legale, la stessa inviava ai fratelli raccomandate a.r. (depositate con CP_1
la memoria ex art. 183, comma 6 nr.2 c.p.c. nel fascicolo relativo al proc. 2948/2009 di parte ricorrente) con le quali si richiedeva il pagamento di canoni di locazione arretrati dal mese di Settembre 2007 al Gennaio 2009 nella misura del 50%: su tale
Pagina 10 domanda è già stato deciso con sentenza nr. 800/2011 del Tribunale di Viterbo che ha respinto tutte le domande.
La volontà manifestata in tale missiva, e l'azione che ne è conseguita, fondano la loro ragion d'essere su una ricostruzione dei fatti, operata dalla stessa che questa CP_3
Corte ritiene incompatibile con “la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti”: è la stessa con il CP_3
ricorso per risoluzione locazione e pagamento dei canoni ad aver conferito agli odierni appellati la veste di “conduttori” anziché di “proprietari”, quali erano gli stessi già all'epoca. Sulla medesima strada ha proseguito il quando è Pt_1
succeduto alla non ravvisando come dopo la successione del la CP_3 Persona_2
qualifica giuridica di conduttori in capo ai fratelli sarebbe stata in ogni CP_1
caso incompatibile con quella di comproprietari, peraltro con quota di maggioranza.
Dunque, solo con la notifica dell'atto di citazione per la richiesta di indennizzo da occupazione, avvenuta in data 04.10.2012, l'appellante ha di fatto manifestato una volontà di partecipazione al godimento del bene compatibile con quanto richiamato dalla giurisprudenza sopra citata e dunque idonea a far nascere in capo allo stesso un diritto alla corresponsione dei frutti civili, che nel caso di specie non possono però essere riconosciuti avendo il limitato la Pt_1
domanda al 30.09.2012; data oltre la quale niente è stato richiesto (avendo ad oggetto la domanda il pagamento di indennità sino al 30 settembre 2012.
Per tutte le ragioni di cui sopra, ritenendo ogni altra questione assorbita, la Corte rigetta l'appello principale e per l'effetto non procede all'esame dell'appello incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, in ragione della scarsa complessità della controversia, con esclusione per il presente grado di appello della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
PQM
Pagina 11 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in Parte_1
favore di e che liquida in euro 3.473,00, oltre CP_1 Controparte_2
accessori di legge, e spese generali nella misura del 15%.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002.
Roma, 10 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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