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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/10/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 69/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 69/20222 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Fabrizio Benintendi, PEC
e Ilaria del Carretto di Saluzzo, PEC Email_1
entrambi del foro di Torino Email_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Cernaia n. 24
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
C.F. e P.IVA , con sede legale in Torino, Controparte_1 P.IVA_1 piazza San Carlo n. 156 (società incorporante di Controparte_2
a sua volta incorporante di
[...] Controparte_3
, e per essa, quale mandatario con rappresentanza,
[...] Controparte_4
C.F. e P.IVA con sede legale in Milano, Bastioni di P.ta Nuova n. 19, in P.IVA_2
1 persona del procuratore rappresentata e difesa, per procura in Controparte_5 atti, dagli avv.ti Giuseppe Filippo Maria La Scala, PEC:
ed AR TA, PEC Email_3
presso il cui studio è elettivamente Email_4 domiciliata in Torino, corso Francia n. 25.
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
E NEI CONFRONTI DI
P. IVA e C.F. Controparte_6 P.IVA_3
con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11 P.IVA_4
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 5 gennaio 2022,
ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte d'Appello, a Parte_1
seguito della pronuncia della Corte di Cassazione di cui ad ordinanza n. 27293/2021,
emessa in data 16 marzo 2021 e pubblicata il 7 ottobre 2021, con cui la Suprema Corte
ha disposto nei seguenti termini:
“accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo e, per l'effetto, cassa, in relazione, la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio”.
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_4 [...]
si è costituita nel giudizio di riassunzione, nelle forme e nei Controparte_1
termini di cui all'art. 347 c.p.c.. non si è costituita e, verificata la Controparte_6
regolarità delle notifiche, è stata dichiarata contumace.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per l'Attore in riassunzione:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, Ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata, in conformità del principio di diritto individuato dalla Corte Suprema di Cassazione con l'Ordinanza
27293/2021;
2 In via principale: accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al notaio , respingere ogni domanda svolta nei confronti del medesimo da Parte_1 CP_2
e per l'effetto assolverlo da ogni addebito;
In via rigorosamente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, limitare l'eventuale condanna al risarcimento del danno nei limiti del giusto e del provato in relazione alla colpa imputabile alla per avere quest'ultima concorso a cagionarlo;
CP_2
Con piena vittoria delle spese e compensi di tutti i gradi di giudizio”.
Per la convenuta in riassunzione:
“Voglia l'I.mo Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni contraria domanda, istanza e deduzione:
Nel merito: condannare il dott. Notaio nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, a pagare a e per essa a titolo di C.F._1 Controparte_1 Controparte_4 risarcimento dei danni dalla stessa subiti, l'importo di € 130.000,00, od ogni altro importo superiore o inferiore accertato in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio e con condanna delle convenute alla restituzione, mediante pagamento, delle spese di soccombenza liquidate e versate, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha agito in giudizio avverso il Controparte_7
notaio , allegando quanto segue: Parte_1
- che, in data 7 aprile 2005, il sedicente si era recato presso una Persona_1
loro filiale, accompagnato da un tal “signor , già cliente dell'istituto Per_2
bancario, al fine di chiedere la concessione di un mutuo dell'importo di euro
130.000,00, finalizzato all'acquisto di un immobile sito in Torino, corso
Siracusa n. 139;
- di aver attivato la relativa pratica, chiedendo, come di prassi, la carta d'identità e il codice fiscale di;
Persona_1
- che, successivamente, aveva fornito documentazione relativa Persona_1
alla sua capacità reddituale e al suo rapporto di lavoro;
3 - di aver accolto la richiesta di mutuo, fatto redigere dal tecnico perizia sull'immobile e fissato con il notaio la data del 19 aprile 2005 per i Pt_1
rogiti relativi a mutuo e compravendita;
- che, al momento della stipula degli atti, erano presenti presso lo studio del notaio
Contr : (l'allora direttore di filiale della , Pt_1 Persona_3 Per_1
e una signora presentatasi come qualificatasi come
[...] Persona_4
procuratrice del venditore dell'immobile oggetto di compravendita;
- che, immediatamente dopo la stipula della compravendita, aveva Per_3
consegnato a l'importo di euro 130.000,00, in contanti, come richiesto da Per_1
tale cliente, il quale, a sua volta, aveva consegnato euro 125.000,00 in contanti alla signora Per_4
- che aveva rilasciato al notaio due assegni bancari, dell'importo Per_1
complessivo di euro 7.500,00, per il pagamento dell'imposta di registro e delle sue competenze, poi risultati irregolari nella girata e comunque non incassabili per mancanza di fondi;
- di aver invano tentato di contattare il mutuatario e che, solo dopo diversi accertamenti, era emerso che tutta la documentazione prodotta da tal “ Per_1
” era falsa, così come era falsa la procura conferita all'asserita
[...]
procuratrice di parte venditrice;
- che, a seguito di giudizio penale, era emerso che il sedicente era, in realtà, Per_1
, sottoposto a misura cautelare e poi a giudizio penale anche in Parte_2
relazione a tali fatti;
domandando, su queste basi, un risarcimento del danno pari all'importo oggetto di mutuo, ovvero euro 130.000,00, per aver il notaio , secondo parte Attrice, Pt_1
omesso di assolvere allo specifico incarico professionale conferitogli, consistente anche nel compito di identificare compiutamente i soggetti partecipanti all'atto notarile, verificando i loro poteri di rappresentanza.
costituitosi in giudizio, ha preliminarmente chiesto e Parte_1
ottenuto autorizzazione a chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice,
[...]
[.. quanto al merito, ha contestato la fondatezza della Controparte_8
domanda proposta nei suoi confronti, sostenendo di aver diligentemente operato in conformità a quanto richiesto per l'esercizio della professione notarile, altresì allegando, in particolare:
- di aver effettuato le verifiche d'uso sull'identità dei soggetti contraenti, mediante l'esame dei documenti d'identità a lui presentati;
- che il notaio , contattata telefonicamente, aveva confermato Persona_5
l'esistenza della procura a vendere rilasciata dal signor o CP_9 Pt_3
alla signora , procura che solo poi, successivamente, era
[...] Persona_4
risultata contraffatta.
La società costituitasi in giudizio, ha Controparte_6
contestato la sussistenza di responsabilità addebitabili al proprio assicurato, ha invece confermato la validità e l'operatività della polizza assicurativa.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1450/2011, ha ritenuto un concorso di colpa, in pari misura del 50%, di parte Convenuta e parte Attrice, in ordine al danno cagionato e,
conseguentemente, ha dichiarato tenuto e condannato al Parte_1
Contr pagamento in favore della dell'importo di euro 65.000,00, oltre a interessi e rivalutazione a decorrere dal 29 gennaio 2008, ha dichiarato compensate fra loro le spese di lite, ha condannato a tenere indenne Controparte_6
dalla statuizione di condanna emessa nei suoi confronti e al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di questi.
ha impugnato la predetta sentenza, relativamente al capo in Parte_1
cui ha ritenuto una sua corresponsabilità per negligenza e lo ha condannato al
Contr pagamento in favore della dell'importo di euro 65.000,00, nonché, solo in correlazione al predetto motivo, relativamente alla liquidazione delle spese di lite,
sostenendo che il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese da , il truffatore che si era presentato come Parte_2
, nell'ambito del procedimento penale a suo carico, evidenziando Persona_1
altresì di aver dedotto espressi capi di prova in merito alla verifica da lui condotta sul
5 documento di identità e sulla procura a vendere, non ammessi però dal Tribunale in quanto aventi a oggetto fatti ritenuti “non contestati”, indicando altresì di aver valutato anche altri elementi, univoci e concordanti, quali la presentazione dell'acquirente da Contr parte del direttore di filiale della come cliente referenziato, Persona_3
l'interessamento dello stesso alla stipula urgente del rogito, la circostanza che l'acquirente fosse stato accompagnato dallo stesso direttore della filiale di banca e, infine, l'erogazione in contanti dell'importo di euro 130.000,00. Contr
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del presentato gravame e ha altresì
presentato appello incidentale, chiedendo riformarsi la pronuncia in punto sussistenza sua corresponsabilità per colpa e condannarsi controparte al risarcimento dell'intero danno, pari a euro 130.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
costituitasi in giudizio, ha ribadito le difese Controparte_6
svolte in primo grado, chiedendo l'accoglimento dell'appello presentato da Parte_1
Contr
e il rigetto dell'appello incidentale presentato da
[...]
La Corte d'Appello di Torino, Sezione IV civile, con la sentenza n. 1537/2014, pronunciata in data 7 maggio 2014 e pubblicata il 7 agosto 2014, ha accolto il gravame principale e ha rigettato quello incidentale, riformando quindi totalmente la sentenza di prime cure, conseguentemente ha respinto la domanda avanzata da parte Attrice in primo grado, condannandola al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore sia di , per il primo grado nella misura di “complessivi Parte_1
euro 7.500,00 (di cui euro 4.000,00 per onorari), oltre accessori di legge”, per il secondo grado “euro 667,61 per esposti ed euro 10.500,00” per onorari;
sia di
[...]
per il primo grado nella misura di “complessivi euro Controparte_6
5.500,00 (di cui euro 3.000,00 per onorari), oltre accessori di legge”, per il secondo grado di euro 10.500,00 per onorari, sempre oltre a “rimborso forfetario 15% ed accessori di legge”. Contr Detta sentenza è stata impugnata dalla con ricorso per Cassazione, per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., a fronte di ritenuto omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti,
6 nonché per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove. Sia Parte_1
che hanno resistito in
[...] Controparte_6
giudizio, presentando controricorso.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29321/2017, pronunciata in data 27 settembre 2017, pubblicata il 7 dicembre 2017, ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione della impugnata sentenza “in sé talmente contraddittoria, da ridondare in motivazione apparente”, in quanto non si sarebbe “fatta carico di un adeguato onere probatorio in capo al notaio ma abbia, sostanzialmente, ritenuto sufficiente l'esercizio di una minima diligenza da parte del pubblico ufficiale, spesa non nell'accertamento dell'identità delle parti, ma nella verosimile corrispondenza del nome dichiarato alla persona del dichiarante”, indicando che la motivazione è apparente quando, “benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione,
perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture”. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per pronunciarsi anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
L' data prova della fusione mediante Controparte_10
Contr incorporazione di in ha riassunto il giudizio Controparte_10
innanzi alla Corte d'Appello di Torino, argomentando, come già in primo grado:
- che il notaio non avrebbe esaminato i documenti di identità del Pt_1
sedicente ; Persona_1
- che , alias , avrebbe dichiarato, in sede penale, Parte_2 Persona_1
che il notaio non gli avrebbe chiesto di visionare in originale il documento di identità;
- che l'esame del codice fiscale non avrebbe alcuna rilevanza, non essendo il codice fiscale un valido documento di identità, in quanto privo di fotografia;
7 - che non vi sarebbe prova che il sedicente fosse un cliente referenziato Per_1
dall'istituto bancario;
- che la procura asseritamente rilasciata alla presunta signora Persona_4
sarebbe stata contraffatta in modo grossolano, dato che nella firma del notaio il nome sarebbe stato erroneamente scritto con “gl” ( ). Per_5 Per_5 Per_5
costituitosi in giudizio, ha contestato le allegazioni di Parte_1
controparte, ribadendo le proprie difese e precisando, in particolare:
- di aver correttamente esaminato i documenti relativi all'identità dei soggetti;
- che le dichiarazioni del truffatore non avrebbero alcuna rilevanza, in Pt_2
quanto inattendibili.
La ha ribadito quanto già Controparte_11
sostenuto in precedenza.
All'esito del giudizio, la Corte d'Appello di Torino, Sezione I civile, con la sentenza n. 1056/2019, emessa il 15 marzo 2019 e pubblicata il 20 giugno 2019, dopo aver premesso “che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio” e che, per quanto “nell'ipotesi della cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova”, ha ritenuto che “l'esame del materiale probatorio raccolto e valutato dalla Corte di Appello come sufficiente” -nella precedente sentenza di secondo grado- “tale non è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione”, e che “il convenuto avrebbe voluto provare la circostanza della verifica dell'identità personale dell'acquirente (esame del documento di identità e del certificato di attribuzione del codice fiscale) attraverso le deposizioni dei testi, ma, con ordinanza del 19 giugno
2018, il cui contenuto si richiama, è stata ritenuta inammissibile la richiesta di prove orali. Peraltro, alla luce della motivazione della ordinanza della Corte di Cassazione,
neppure la positiva prova di tale circostanza potrebbe far ritenere che il notaio abbia ottemperato al disposto di cui all'articolo 49 della legge 89/1913, come modificato
8 dall'articolo 1 della legge 333/76 (cfr. pagina 6 della ordinanza della Corte di
Cassazione) Deve quindi affermarsi la responsabilità del notaio”.
Di conseguenza, ritenuta comunque sussistente una corresponsabilità dell'allora Contr
la Sezione I civile di questa Corte d'Appello, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento proposta, ha condannato al pagamento Parte_1
in favore della parte Attrice in riassunzione dell'importo di euro 65.000,00, con gli accessori di cui alla sentenza del Tribunale di Torino n. 1.450/2011, nonché al pagamento della metà delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, “liquidate per il primo grado per l'intero in complessivi euro 13.430,00 per compenso e euro 523,00
per esposti, e così a pagare euro 6.715,00 e euro 261,50 per esposti, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
per il secondo grado in complessivi euro 9.515,00 e così a pagare euro 4.757,50, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
per la fase di cassazione in complessivi euro 5.600,00 e così a pagare euro 2.800,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
per il giudizio di rinvio in complessivi euro
4.757,50, oltre 393,00 per esposti oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”, dichiarando “compensate le restanti metà”. Ha altresì dichiarato tenuta
[...]
a manlevare dal pagamento di tali Controparte_6 Parte_1
somme, condannandola inoltre al pagamento delle spese di lite a favore dello stesso liquidate per il primo grado in complessivi euro 13.430,00, Parte_1
oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
per il secondo grado di giudizio in complessivi euro 9.515,00 ed euro 683,00 per esposti, oltre rimborso spese generali
15%, IVA e CPA;
per il giudizio di cassazione in complessivi euro 5.600,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
per la fase di riassunzione in complessivi euro 9.515,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA. Infine, ha accolto la domanda dell' di ottenere la restituzione Controparte_10
degli importi pagati in esecuzione della precedente sentenza della Corte d'Appello di
Torino, condannando al pagamento della somma di euro Parte_1
26.206,01, con gli interessi dal 17 novembre 2014 al giorno del saldo e la
[...]
[.. l pagamento di euro 22.299,16, con gli interessi Controparte_12
dal 24 dicembre 2014 al giorno del saldo.
È stato questa volta a presentare poi impugnazione avverso Parte_1
detta pronuncia, innanzi alla Corte di Cassazione, articolando tre motivi di ricorso:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Torino ritenuto che la Corte di Cassazione, anziché essersi limitata a ravvisare una motivazione “insufficiente, illogica, apparente”, avrebbe affermato
“l'insufficienza di quanto il notaio ha fatto per raggiungere un'adeguata certezza circa l'identità delle parti”;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per avere la Corte d'Appello di Torino ritenuto che la predetta norma ponesse in capo al notaio un “onere probatorio” circa l'accertamento dell'identità delle parti;
- violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'Appello di
Torino omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella circostanza per cui “la formazione del convincimento del notaio sull'identità delle parti è stato il risultato di una truffa abilmente congegnata ai suoi danni, essendo stato il professionista abilmente manipolato con la confezione di documenti contraffatti, che avevano, prima di lui, indotto in errore anche la banca”. ha resistito in giudizio, chiedendo il Controparte_10
rigetto del ricorso di controparte. è Controparte_11
rimasta intimata.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27293/21, pronunciata il 16 marzo 2021 e pubblicata il 7 ottobre 2021, ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso,
dichiarando il terzo motivo di ricorso assorbito nei precedenti, rilevando quanto segue:
-che il giudice del rinvio aveva “frainteso la portata del vincolo nascente dalla pronuncia adottata” dalla Suprema Corte, “giacché i limiti dell'accertamento che essa gli domandava non erano rappresentati dall'acclarata 'insufficienza di quanto fatto dal
10 notaio per raggiungere adeguata certezza' sull'identità dell'acquirente/mutuatario, visto che questo giudice di legittimità aveva censurato la precedente decisione della
Corte territoriale solo per aver ritenuto 'sufficiente l'esercizio di una minima diligenza da parte del pubblico ufficiale, non per l'accertamento dell'identità delle parti', ma nella verifica della 'verosimile corrispondenza del nome dichiarato alla persona del dichiarante' sulla base dei documenti esibiti”; -che” il giudice del rinvio, quindi, era del tutto libero (recte: era tenuto a farlo, dovendosi conformare agli indirizzi costantemente affermati da questo giudice della nomofilachia in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 49 della legge 16 febbraio 1913, n.89) di verificare l'osservanza, da parte del , dell'obbligo di accertarsi dell'identità dell' Pt_1
acquirente/mutuatario alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto, e non della sola esibizione di un documento di identità, evidentemente insufficiente, secondo il modello delineato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, sent.
30 novembre 2017, n, 28823, Rv. 646191-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 maggio 2018,
n.13362, Rv. 648795-01, ma cfr. anche, in motivazione, Cass Sez. 3, ord. 8 aprile
2020, n. 7746, Rv. 657617- 01)”; - “che in base a tali principi, infatti, il notaio può
essere ritenuto non responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra l'identità effettiva e quella attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale,
potendo rilevare in tal senso anche elementi di natura presuntiva, purché in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti”. Di conseguenza, ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per la decisione anche in merito alle spese di tale giudizio di legittimità.
ha riassunto il giudizio, ora chiamato dinanzi a questa II Parte_1
Sezione civile della Corte d'Appello di Torino.
11 i è costituita nel giudizio di riassunzione, quale mandataria Controparte_4
con rappresentanza di data prova dell'intervenuta Controparte_1
incorporazione di in Controparte_10 Controparte_1
[...]
non si è costituita in questo Controparte_6
giudizio di rinvio ed è stata dichiarata contumace.
2. NEGLIGENZA NELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE –
INSUSSISTENZA- INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO
BRE ha agito nei confronti di per inadempimento Parte_1
contrattuale in ordine alla stipula di atto di mutuo fra tale istituto bancario e un cliente dello stesso, presentatosi come , stipula alla quale era collegata quella Persona_1
Contr di un contestuale atto di compravendita immobiliare. ha allegato la mancata corretta identificazione, da parte del notaio, delle persone presentatesi al momento del rogito, e il danno cagionato all'istituto bancario, corrispondente all'importo del mutuo, Contr erogato in contanti, da parte di dipendente di a Persona_3 Per_1
, il giorno dell'atto notarile, e da questi poi per la più parte subito dopo
[...]
consegnato a tal quale asserita procuratrice di parte venditrice Persona_4
dell'immobile compravenduto.
Il fatto che il soggetto presentatasi come fosse in realtà un Persona_1
truffatore, poi identificato, a seguito di indagini di polizia giudiziaria originate da denuncia-querela presentata dallo stesso notaio e dal notaio Pt_1 [...]
quale tal , è incontroverso. Altrettanto incontroverso che Per_5 Parte_2
la donna presentatasi come procuratrice di parte venditrice nel Persona_4
successivo atto di compravendita immobiliare, non fosse realmente tale persona, ma una complice di . Parte_2
Contr In capo a incombeva il solo onere di allegare l'inadempimento di controparte e di provare il danno subito.
12 In capo a incombeva invece l'onere di provare di aver Parte_1
adempiuto con diligenza all'incarico professionale conferitogli, diligenza che, in applicazione del disposto dell'art. 1176 c. 2 c.c., avuto riguardo alla natura e all'importanza dell'attività notarile, deve valutarsi con particolare rigore, tenendosi altresì conto che l'identificazione delle parti ad opera del notaio è specificamente regolata dal disposto dell'art. 49 della l. 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'art. 1 della l. 10 maggio 1976, n. 333, in base al quale “il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento”.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 27293/2021 che ha disposto il rinvio della causa a questa Corte di merito, ha evidenziato, in conformità a suo costante insegnamento, che “il notaio può essere ritenuto non responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra l'identità effettiva e quella attestata del comparente”, se l'identificazione è da ritenersi “il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, potendo rilevare in tal senso anche elementi di natura presuntiva, purché in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti”.
Ritiene questa Corte d'Appello che abbia fornito prova Parte_1
sufficiente di aver svolto la propria attività professionale con la richiesta diligenza, in quanto, al momento dell'atto notarile, sulla base di plurimi elementi, aveva raggiunto un convincimento di certezza dell'identità dei comparenti, rivelatosi errato solo a seguito di indagini di polizia giudiziaria, che hanno infine svelato un complesso
Contr disegno criminoso ai danni, oltre che di dello stesso (in Parte_1
ordine al pagamento dei suoi compensi professionali e all'anticipazione delle imposte relative agli atti notarili), modalità criminose che, fra l'altro, dagli atti emerge siano state utilizzate quantomeno anche in caso, traendo analogamente in inganno un altro professionista, il notaio . Persona_6
13 ha allegato, nel primo grado di giudizio, di aver verificato i Parte_1
documenti di identità dei comparenti, al momento del rogito. Tale allegazione non è stata contestata da parte Attrice. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che l'allegazione non specificasse che la verifica fosse stata effettuata sull'originale dei documenti e non su una fotocopia predisposta dal personale dello studio notarile, e ha dato rilevanza alle dichiarazioni rese, nel giudizio penale, da , relative a un Parte_2
sommario esame del documento di identità da parte dello studio notarile e da parte del notaio solo sulla fotocopia al momento del rogito. Ora, per un verso si ritiene che l'allegazione di parte Convenuta in primo grado fosse invece da intendersi come senz'altro relativa alla verifica dell'originale dei documenti, e che proprio in quanto fatto non contestato, e quindi da ritenersi incontroverso, il Tribunale non abbia accolto le richieste istruttorie avanzate dalla difesa di , di assunzione di Parte_1
prova orale al riguardo. Nessuna credibilità e attendibilità hanno poi le dichiarazioni rese, nel giudizio a suo carico, da : oltre a essere elemento di prova Parte_2
atipica, in quanto assunte in altro diverso procedimento, si tratta di dichiarazioni rese dall'imputato, non tenuto a dichiarare il vero, ed evidentemente finalizzate a cercare di sminuire la gravità della sua condotta delittuosa;
fra l'altro, poi, è prassi comune nell'attività notarile che il personale di studio, nel predisporre una bozza degli atti, dopo essersi fatto consegnare i documenti in originale, ne effettui una fotocopia,
inserita e conservata nel fascicolo, e, al momento del rogito, il notaio abbia dinanzi a sé sia l'originale che la fotocopia dei documenti, per cui neppure può escludersi un inesatto ricordo da parte di . Per altro verso, poi, dagli elementi agli Parte_2
atti emerge che i due documenti di identità, recanti i dati anagrafici di “ Per_1
” e “ , erano stati abilmente contraffatti e non presentavano
[...] Persona_4
particolari da cui il notaio potesse evincere la contraffazione, essendo quindi sostanzialmente di limitato rilievo come sia avvenuto, da parte del notaio, l'esame di tali documenti, in originale e in fotocopia.
L'esame dei documenti d'identità, come pure dei documenti indicativi dei codici fiscali, anche questi presentati dai truffatori allo studio notarile, in ogni caso, è solo
14 uno, e il meno rilevante, degli elementi da cui ha tratto convincimento con Pt_1
certezza in ordine all'identità dei comparenti.
A pagamento delle prestazioni e delle spese notarili, “ ” Persona_1
contestualmente all'atto consegnava due assegni bancari, dell'importo complessivo di euro 7.500,00, non falsificati, tratti su un conto bancario esistente, anche se poi rivelatosi incapiente.
Contr Il presunto “ ” si era presentato alla filiale di in specie al Persona_1
Contr direttore della filiale, presentato da altro cliente. Alla erano Persona_3
stati presentati gli stessi documenti d'identità poi presentati al notaio, oltre a quelli relativi alla capacità reddituale e al rapporto di lavoro del mutuatario, conducendo a un giudizio di erogabilità del mutuo, per una somma consistente. L'effettuazione e l'esito delle verifiche erano stati comunicati al notaio, oltre a corrispondere comunque a prassi consolidate e ben conosciute, da cui ha tratto la presunzione che tali Pt_1
verifiche fossero state effettuate con scrupolo, in quanto corrispondenti all'interesse dell'istituto bancario. Contr La aveva poi effettuato verifiche anche sull'immobile che “ ” Persona_1
asseriva di voler acquistare, che era stato anche fatto periziare da un tecnico incaricato dalla banca. Immobile esistente, di valore idoneo, effettivamente di proprietà di o Fatto incontroverso. CP_9 Parte_3
“ si è presentata a quale procuratrice di parte Persona_4 Parte_1
venditrice, in forza di procura notarile rilasciata dinanzi al notaio . Il Persona_5
notaio ha fatto contattare lo studio del notaio che ha Pt_1 Per_5
confermato il rilascio di una procura notarile, da parte del proprietario, CP_13
per la vendita di quell'immobile, procura che non era stata revocata, e
[...]
corrispondeva al numero di repertorio in suo possesso.
Era ben difficilmente immaginabile, e non richiedibile nemmeno in correlazione ai rigorosi parametri di diligenza cui occorre attenersi nell'esercizio dell'attività notarile, che dei truffatori conoscessero tale circostanza e, con un'esatta intersecazione dei tempi, riuscissero a profittarne, prima che l'immobile fosse effettivamente venduto,
15 predisponendo una versione contraffatta della procura notarile e dei documenti di identità di ”. La falsa procura presentava sì un errore, il nome del notaio Persona_4
essendo riportato come “ ” anziché come , tuttavia, lo stesso notaio Per_5 Per_5
ha testimoniato, nel presente giudizio, che si trattava di un documento Per_5
abilmente contraffatto, che lei stessa, di primo acchito, era stata tratta in inganno,
quando glielo è stato mostrato, la firma non era sua, ma era stata falsificata con precisione, come tutto il resto della procura, che presentava anche un'esatta specifica dei diritti e degli onorari;
inoltre, nemmeno poteva radicalmente escludersi che, per quanto anomalo, per qualche errore dell'anagrafe, il nome di tale notaio, che non risulta fosse personalmente conosciuto da , fosse effettivamente Parte_1
stato così registrato.
Contr È stato poi provato agli atti che è stata la stessa ed il direttore della filiale,
a richiedere con urgenza la fissazione della data per l'atto notarile, Persona_3
indicando inoltre che, come poi avvenuto, l'importo oggetto di mutuo, pari alla rilevante somma di euro 130.000,00, sarebbe stata consegnata in contanti da a Per_3
“ ” e da questi per la più parte consegnata alla procuratrice di parte Persona_1
venditrice, “ ”. Persona_4
I testi e collaboratori dello studio notarile, hanno Tes_1 Tes_2
confermato che aveva sollecitato la stipula del rogito;
ha altresì Per_3 Tes_2
dichiarato che aveva presentato “ ” come un cliente Per_3 Persona_1
Contr referenziato della e che lo studio era solito lavorare con il e Pt_1 Per_3
Contr la in ordine alla stipula di atti di mutuo. Lo stesso ha riconosciuto, in sede Per_3
testimoniale, di aver contattato lo studio del notaio , di aver chiesto “di fare Pt_1
un rogito con urgenza”, di aver accompagnato, seppur per mera cortesia, il sedicente alla stipula dell'atto, di aver “fatto più atti con il notaio ”, che, prima Per_1 Pt_1
Contr del rogito, la aveva istruito la pratica e accordato il mutuo al sedicente , Per_1
che i documenti presentati dal truffatore erano sembrati autentici, e che non era invece comune prassi bancaria consegnare in contanti somme oggetto di mutuo.
16 Da tali inusuali particolarità dell'erogazione del mutuo, il notaio ha Pt_1
tratto presunzioni che hanno ulteriormente rafforzato il suo convincimento in ordine alla certezza dell'identità dei comparenti e in specie di quella di “ ”, Persona_1
oltre che alla qualificazione di questi come un cliente conosciuto e fidato dell'istituto bancario.
Questa Corte ritiene provato che abbia adempiuto con Parte_1
diligenza all'incarico professionale conferitogli, secondo regole di prudenza e perizia professionale, e abbia raggiunto un convincimento di certezza in ordine all'identità personale dei comparenti, sulla base della valutazione di plurimi elementi fattuali e di presunzioni univoche e concordanti. Non risultando quindi responsabilità di questi nella causazione del danno subito dall'istituto bancario, la domanda avanzata in Contr giudizio da non risulta fondata e non può trovare accoglimento.
3. SPESE DI LITE
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., alla soccombenza consegue la condanna alle spese del giudizio.
La Convenuta in riassunzione, integralmente Controparte_1
soccombente in ordine alle domande presentate da Parte_4
società poi incorporata in a
[...] Controparte_10
sua volta successivamente incorporata in e nel presente Controparte_1
giudizio di rinvio da in qualità di mandataria di Controparte_4 [...]
deve pertanto essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento, Controparte_1
in favore delle controparti, e Parte_1 Controparte_6
di tutte le spese dei vari gradi di giudizio, che si liquidano, in
[...]
conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività effettivamente prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
17 delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ponderate relativamente a ciascuna fase e a ciascuna parte, relativamente ai gradi di giudizio in cui hanno effettuato effettiva attività difensionale ( non si è Controparte_6
costituita nel presente giudizio di rinvio ed è rimasta intimata nel secondo giudizio di cassazione) nei termini di seguito esposti, che devono essere ricomputati anche per tutte le fasi e i giudizi pregressi:
Per il primo grado di giudizio:
- in favore di : Parte_1
- per la fase di studio euro 2.500,00
- per la fase introduttiva euro 1.700,00
- per la fase istruttoria euro 5.700,00
- per la fase decisoria euro 4.200,00
Totale: euro 14.100,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- in favore di Controparte_6
- per la fase di studio euro 2.500,00
- per la fase introduttiva euro 1.700,00
- per la fase istruttoria euro 2.900,00
- per la fase decisoria euro 2.500,00
Totale: euro 9.600,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge.
Per il giudizio di appello:
- in favore di : Parte_1
- per la fase di studio euro 3.000,00
- per la fase introduttiva euro 2.000,00
- per la fase decisoria euro 4.800,00
18 Totale: euro 9.800,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge;
- in favore di Controparte_6
- per la fase di studio euro 2.800,00
- per la fase introduttiva euro 1.800,00
- per la fase decisoria euro 3.400,00
Totale: euro 8.000,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge.
Per il primo giudizio di Cassazione:
- in favore di : Parte_1
- per la fase di studio euro 3.100,00
- per la fase introduttiva euro 2.400,00
- per la fase decisoria euro 2.000,00
Totale: euro 7.500,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- in favore di Controparte_6
- per la fase di studio euro 2.800,00
- per la fase introduttiva euro 2.400,00
- per la fase decisoria euro 1.800,00
Totale: euro 7.000,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge.
Per il primo giudizio di rinvio:
- in favore di : Parte_1
19 - per la fase di studio euro 3.000,00
- per la fase introduttiva euro 2.000,00
e di trattazione
- per la fase decisoria euro 3.000,00
Totale: euro 8.000,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- in favore di Controparte_6
- per la fase di studio euro 2.000,00
- per la fase introduttiva e euro 1.800,00 di trattazione
- per la fase decisoria euro 2.700,00
Totale: euro 6.500,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge.
Per il secondo giudizio di cassazione:
- in favore di : Parte_1
- per la fase di studio euro 3.400,00
- per la fase introduttiva euro 3.000,00
- per la fase decisoria euro 2.000,00
Totale: euro 8.400,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge;
Per il presente giudizio di rinvio:
- in favore di : Parte_1
- per la fase di studio euro 3.000,00
- per la fase introduttiva euro 2.000,00
e di trattazione
20 - per la fase decisoria euro 3.500,00
Totale: euro 8.500,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge.
Nel presente giudizio in sede di rinvio non sono state avanzate, da parte di domande di restituzione di importi pagati in esecuzione di Parte_1
sentenze precedenti, tantomeno da parte di Controparte_6
Al riguardo, pertanto, nulla deve pronunciarsi in questa sede,
[...]
impregiudicati gli eventuali diritti di tali parti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.,
Definitivamente giudicando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigetta le domande avanzate da società poi Parte_4
incorporata in a sua volta incorporata in Controparte_10
e nel presente giudizio di rinvio da Controparte_1 CP_4
in qualità di mandataria di
[...] Controparte_1
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna al pagamento, in Controparte_1
favore del notaio e di Parte_1 Controparte_6
delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate:
- per il primo grado di giudizio:
- in favore di : in euro 14.100,00, oltre a rimborso Parte_1
forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- in favore di in euro Controparte_6
9.600,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA,
nei termini di legge;
- per il giudizio di appello:
- in favore di in euro 9.800,00, oltre a rimborso Parte_1
21 forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge;
- in favore di in euro Controparte_6
8.000,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA,
nei termini di legge;
- per il primo giudizio di cassazione:
- : in euro 7.500,00, oltre a rimborso forfetario spese Parte_1
generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- in favore di in euro Controparte_6
7.000,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA,
nei termini di legge;
- per il primo giudizio di rinvio:
- in favore di in euro 8.000,00, oltre a rimborso Parte_1
forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- in favore di in euro Controparte_6
6.500,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA,
nei termini di legge;
- per il secondo giudizio di cassazione:
- in favore di in euro 8.400,00, oltre a rimborso Parte_1
forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge;
- per il presente giudizio di rinvio:
- in favore di in euro 8.500,00, oltre a rimborso Parte_1
forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge.
Così deciso il 17 giugno 2025.
22 Il Consigliere estensore dott. Roberto Rivello
Il Presidente
dott.ssa Cecilia Marino
23
R.G. 69/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 69/20222 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Fabrizio Benintendi, PEC
e Ilaria del Carretto di Saluzzo, PEC Email_1
entrambi del foro di Torino Email_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Cernaia n. 24
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
C.F. e P.IVA , con sede legale in Torino, Controparte_1 P.IVA_1 piazza San Carlo n. 156 (società incorporante di Controparte_2
a sua volta incorporante di
[...] Controparte_3
, e per essa, quale mandatario con rappresentanza,
[...] Controparte_4
C.F. e P.IVA con sede legale in Milano, Bastioni di P.ta Nuova n. 19, in P.IVA_2
1 persona del procuratore rappresentata e difesa, per procura in Controparte_5 atti, dagli avv.ti Giuseppe Filippo Maria La Scala, PEC:
ed AR TA, PEC Email_3
presso il cui studio è elettivamente Email_4 domiciliata in Torino, corso Francia n. 25.
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
E NEI CONFRONTI DI
P. IVA e C.F. Controparte_6 P.IVA_3
con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11 P.IVA_4
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 5 gennaio 2022,
ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte d'Appello, a Parte_1
seguito della pronuncia della Corte di Cassazione di cui ad ordinanza n. 27293/2021,
emessa in data 16 marzo 2021 e pubblicata il 7 ottobre 2021, con cui la Suprema Corte
ha disposto nei seguenti termini:
“accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo e, per l'effetto, cassa, in relazione, la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio”.
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_4 [...]
si è costituita nel giudizio di riassunzione, nelle forme e nei Controparte_1
termini di cui all'art. 347 c.p.c.. non si è costituita e, verificata la Controparte_6
regolarità delle notifiche, è stata dichiarata contumace.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per l'Attore in riassunzione:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, Ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata, in conformità del principio di diritto individuato dalla Corte Suprema di Cassazione con l'Ordinanza
27293/2021;
2 In via principale: accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al notaio , respingere ogni domanda svolta nei confronti del medesimo da Parte_1 CP_2
e per l'effetto assolverlo da ogni addebito;
In via rigorosamente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, limitare l'eventuale condanna al risarcimento del danno nei limiti del giusto e del provato in relazione alla colpa imputabile alla per avere quest'ultima concorso a cagionarlo;
CP_2
Con piena vittoria delle spese e compensi di tutti i gradi di giudizio”.
Per la convenuta in riassunzione:
“Voglia l'I.mo Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni contraria domanda, istanza e deduzione:
Nel merito: condannare il dott. Notaio nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, a pagare a e per essa a titolo di C.F._1 Controparte_1 Controparte_4 risarcimento dei danni dalla stessa subiti, l'importo di € 130.000,00, od ogni altro importo superiore o inferiore accertato in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio e con condanna delle convenute alla restituzione, mediante pagamento, delle spese di soccombenza liquidate e versate, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha agito in giudizio avverso il Controparte_7
notaio , allegando quanto segue: Parte_1
- che, in data 7 aprile 2005, il sedicente si era recato presso una Persona_1
loro filiale, accompagnato da un tal “signor , già cliente dell'istituto Per_2
bancario, al fine di chiedere la concessione di un mutuo dell'importo di euro
130.000,00, finalizzato all'acquisto di un immobile sito in Torino, corso
Siracusa n. 139;
- di aver attivato la relativa pratica, chiedendo, come di prassi, la carta d'identità e il codice fiscale di;
Persona_1
- che, successivamente, aveva fornito documentazione relativa Persona_1
alla sua capacità reddituale e al suo rapporto di lavoro;
3 - di aver accolto la richiesta di mutuo, fatto redigere dal tecnico perizia sull'immobile e fissato con il notaio la data del 19 aprile 2005 per i Pt_1
rogiti relativi a mutuo e compravendita;
- che, al momento della stipula degli atti, erano presenti presso lo studio del notaio
Contr : (l'allora direttore di filiale della , Pt_1 Persona_3 Per_1
e una signora presentatasi come qualificatasi come
[...] Persona_4
procuratrice del venditore dell'immobile oggetto di compravendita;
- che, immediatamente dopo la stipula della compravendita, aveva Per_3
consegnato a l'importo di euro 130.000,00, in contanti, come richiesto da Per_1
tale cliente, il quale, a sua volta, aveva consegnato euro 125.000,00 in contanti alla signora Per_4
- che aveva rilasciato al notaio due assegni bancari, dell'importo Per_1
complessivo di euro 7.500,00, per il pagamento dell'imposta di registro e delle sue competenze, poi risultati irregolari nella girata e comunque non incassabili per mancanza di fondi;
- di aver invano tentato di contattare il mutuatario e che, solo dopo diversi accertamenti, era emerso che tutta la documentazione prodotta da tal “ Per_1
” era falsa, così come era falsa la procura conferita all'asserita
[...]
procuratrice di parte venditrice;
- che, a seguito di giudizio penale, era emerso che il sedicente era, in realtà, Per_1
, sottoposto a misura cautelare e poi a giudizio penale anche in Parte_2
relazione a tali fatti;
domandando, su queste basi, un risarcimento del danno pari all'importo oggetto di mutuo, ovvero euro 130.000,00, per aver il notaio , secondo parte Attrice, Pt_1
omesso di assolvere allo specifico incarico professionale conferitogli, consistente anche nel compito di identificare compiutamente i soggetti partecipanti all'atto notarile, verificando i loro poteri di rappresentanza.
costituitosi in giudizio, ha preliminarmente chiesto e Parte_1
ottenuto autorizzazione a chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice,
[...]
[.. quanto al merito, ha contestato la fondatezza della Controparte_8
domanda proposta nei suoi confronti, sostenendo di aver diligentemente operato in conformità a quanto richiesto per l'esercizio della professione notarile, altresì allegando, in particolare:
- di aver effettuato le verifiche d'uso sull'identità dei soggetti contraenti, mediante l'esame dei documenti d'identità a lui presentati;
- che il notaio , contattata telefonicamente, aveva confermato Persona_5
l'esistenza della procura a vendere rilasciata dal signor o CP_9 Pt_3
alla signora , procura che solo poi, successivamente, era
[...] Persona_4
risultata contraffatta.
La società costituitasi in giudizio, ha Controparte_6
contestato la sussistenza di responsabilità addebitabili al proprio assicurato, ha invece confermato la validità e l'operatività della polizza assicurativa.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1450/2011, ha ritenuto un concorso di colpa, in pari misura del 50%, di parte Convenuta e parte Attrice, in ordine al danno cagionato e,
conseguentemente, ha dichiarato tenuto e condannato al Parte_1
Contr pagamento in favore della dell'importo di euro 65.000,00, oltre a interessi e rivalutazione a decorrere dal 29 gennaio 2008, ha dichiarato compensate fra loro le spese di lite, ha condannato a tenere indenne Controparte_6
dalla statuizione di condanna emessa nei suoi confronti e al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di questi.
ha impugnato la predetta sentenza, relativamente al capo in Parte_1
cui ha ritenuto una sua corresponsabilità per negligenza e lo ha condannato al
Contr pagamento in favore della dell'importo di euro 65.000,00, nonché, solo in correlazione al predetto motivo, relativamente alla liquidazione delle spese di lite,
sostenendo che il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese da , il truffatore che si era presentato come Parte_2
, nell'ambito del procedimento penale a suo carico, evidenziando Persona_1
altresì di aver dedotto espressi capi di prova in merito alla verifica da lui condotta sul
5 documento di identità e sulla procura a vendere, non ammessi però dal Tribunale in quanto aventi a oggetto fatti ritenuti “non contestati”, indicando altresì di aver valutato anche altri elementi, univoci e concordanti, quali la presentazione dell'acquirente da Contr parte del direttore di filiale della come cliente referenziato, Persona_3
l'interessamento dello stesso alla stipula urgente del rogito, la circostanza che l'acquirente fosse stato accompagnato dallo stesso direttore della filiale di banca e, infine, l'erogazione in contanti dell'importo di euro 130.000,00. Contr
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del presentato gravame e ha altresì
presentato appello incidentale, chiedendo riformarsi la pronuncia in punto sussistenza sua corresponsabilità per colpa e condannarsi controparte al risarcimento dell'intero danno, pari a euro 130.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
costituitasi in giudizio, ha ribadito le difese Controparte_6
svolte in primo grado, chiedendo l'accoglimento dell'appello presentato da Parte_1
Contr
e il rigetto dell'appello incidentale presentato da
[...]
La Corte d'Appello di Torino, Sezione IV civile, con la sentenza n. 1537/2014, pronunciata in data 7 maggio 2014 e pubblicata il 7 agosto 2014, ha accolto il gravame principale e ha rigettato quello incidentale, riformando quindi totalmente la sentenza di prime cure, conseguentemente ha respinto la domanda avanzata da parte Attrice in primo grado, condannandola al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore sia di , per il primo grado nella misura di “complessivi Parte_1
euro 7.500,00 (di cui euro 4.000,00 per onorari), oltre accessori di legge”, per il secondo grado “euro 667,61 per esposti ed euro 10.500,00” per onorari;
sia di
[...]
per il primo grado nella misura di “complessivi euro Controparte_6
5.500,00 (di cui euro 3.000,00 per onorari), oltre accessori di legge”, per il secondo grado di euro 10.500,00 per onorari, sempre oltre a “rimborso forfetario 15% ed accessori di legge”. Contr Detta sentenza è stata impugnata dalla con ricorso per Cassazione, per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., a fronte di ritenuto omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti,
6 nonché per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove. Sia Parte_1
che hanno resistito in
[...] Controparte_6
giudizio, presentando controricorso.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29321/2017, pronunciata in data 27 settembre 2017, pubblicata il 7 dicembre 2017, ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione della impugnata sentenza “in sé talmente contraddittoria, da ridondare in motivazione apparente”, in quanto non si sarebbe “fatta carico di un adeguato onere probatorio in capo al notaio ma abbia, sostanzialmente, ritenuto sufficiente l'esercizio di una minima diligenza da parte del pubblico ufficiale, spesa non nell'accertamento dell'identità delle parti, ma nella verosimile corrispondenza del nome dichiarato alla persona del dichiarante”, indicando che la motivazione è apparente quando, “benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione,
perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture”. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per pronunciarsi anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
L' data prova della fusione mediante Controparte_10
Contr incorporazione di in ha riassunto il giudizio Controparte_10
innanzi alla Corte d'Appello di Torino, argomentando, come già in primo grado:
- che il notaio non avrebbe esaminato i documenti di identità del Pt_1
sedicente ; Persona_1
- che , alias , avrebbe dichiarato, in sede penale, Parte_2 Persona_1
che il notaio non gli avrebbe chiesto di visionare in originale il documento di identità;
- che l'esame del codice fiscale non avrebbe alcuna rilevanza, non essendo il codice fiscale un valido documento di identità, in quanto privo di fotografia;
7 - che non vi sarebbe prova che il sedicente fosse un cliente referenziato Per_1
dall'istituto bancario;
- che la procura asseritamente rilasciata alla presunta signora Persona_4
sarebbe stata contraffatta in modo grossolano, dato che nella firma del notaio il nome sarebbe stato erroneamente scritto con “gl” ( ). Per_5 Per_5 Per_5
costituitosi in giudizio, ha contestato le allegazioni di Parte_1
controparte, ribadendo le proprie difese e precisando, in particolare:
- di aver correttamente esaminato i documenti relativi all'identità dei soggetti;
- che le dichiarazioni del truffatore non avrebbero alcuna rilevanza, in Pt_2
quanto inattendibili.
La ha ribadito quanto già Controparte_11
sostenuto in precedenza.
All'esito del giudizio, la Corte d'Appello di Torino, Sezione I civile, con la sentenza n. 1056/2019, emessa il 15 marzo 2019 e pubblicata il 20 giugno 2019, dopo aver premesso “che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio” e che, per quanto “nell'ipotesi della cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova”, ha ritenuto che “l'esame del materiale probatorio raccolto e valutato dalla Corte di Appello come sufficiente” -nella precedente sentenza di secondo grado- “tale non è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione”, e che “il convenuto avrebbe voluto provare la circostanza della verifica dell'identità personale dell'acquirente (esame del documento di identità e del certificato di attribuzione del codice fiscale) attraverso le deposizioni dei testi, ma, con ordinanza del 19 giugno
2018, il cui contenuto si richiama, è stata ritenuta inammissibile la richiesta di prove orali. Peraltro, alla luce della motivazione della ordinanza della Corte di Cassazione,
neppure la positiva prova di tale circostanza potrebbe far ritenere che il notaio abbia ottemperato al disposto di cui all'articolo 49 della legge 89/1913, come modificato
8 dall'articolo 1 della legge 333/76 (cfr. pagina 6 della ordinanza della Corte di
Cassazione) Deve quindi affermarsi la responsabilità del notaio”.
Di conseguenza, ritenuta comunque sussistente una corresponsabilità dell'allora Contr
la Sezione I civile di questa Corte d'Appello, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento proposta, ha condannato al pagamento Parte_1
in favore della parte Attrice in riassunzione dell'importo di euro 65.000,00, con gli accessori di cui alla sentenza del Tribunale di Torino n. 1.450/2011, nonché al pagamento della metà delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, “liquidate per il primo grado per l'intero in complessivi euro 13.430,00 per compenso e euro 523,00
per esposti, e così a pagare euro 6.715,00 e euro 261,50 per esposti, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
per il secondo grado in complessivi euro 9.515,00 e così a pagare euro 4.757,50, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
per la fase di cassazione in complessivi euro 5.600,00 e così a pagare euro 2.800,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
per il giudizio di rinvio in complessivi euro
4.757,50, oltre 393,00 per esposti oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”, dichiarando “compensate le restanti metà”. Ha altresì dichiarato tenuta
[...]
a manlevare dal pagamento di tali Controparte_6 Parte_1
somme, condannandola inoltre al pagamento delle spese di lite a favore dello stesso liquidate per il primo grado in complessivi euro 13.430,00, Parte_1
oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
per il secondo grado di giudizio in complessivi euro 9.515,00 ed euro 683,00 per esposti, oltre rimborso spese generali
15%, IVA e CPA;
per il giudizio di cassazione in complessivi euro 5.600,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
per la fase di riassunzione in complessivi euro 9.515,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA. Infine, ha accolto la domanda dell' di ottenere la restituzione Controparte_10
degli importi pagati in esecuzione della precedente sentenza della Corte d'Appello di
Torino, condannando al pagamento della somma di euro Parte_1
26.206,01, con gli interessi dal 17 novembre 2014 al giorno del saldo e la
[...]
[.. l pagamento di euro 22.299,16, con gli interessi Controparte_12
dal 24 dicembre 2014 al giorno del saldo.
È stato questa volta a presentare poi impugnazione avverso Parte_1
detta pronuncia, innanzi alla Corte di Cassazione, articolando tre motivi di ricorso:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Torino ritenuto che la Corte di Cassazione, anziché essersi limitata a ravvisare una motivazione “insufficiente, illogica, apparente”, avrebbe affermato
“l'insufficienza di quanto il notaio ha fatto per raggiungere un'adeguata certezza circa l'identità delle parti”;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per avere la Corte d'Appello di Torino ritenuto che la predetta norma ponesse in capo al notaio un “onere probatorio” circa l'accertamento dell'identità delle parti;
- violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'Appello di
Torino omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella circostanza per cui “la formazione del convincimento del notaio sull'identità delle parti è stato il risultato di una truffa abilmente congegnata ai suoi danni, essendo stato il professionista abilmente manipolato con la confezione di documenti contraffatti, che avevano, prima di lui, indotto in errore anche la banca”. ha resistito in giudizio, chiedendo il Controparte_10
rigetto del ricorso di controparte. è Controparte_11
rimasta intimata.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27293/21, pronunciata il 16 marzo 2021 e pubblicata il 7 ottobre 2021, ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso,
dichiarando il terzo motivo di ricorso assorbito nei precedenti, rilevando quanto segue:
-che il giudice del rinvio aveva “frainteso la portata del vincolo nascente dalla pronuncia adottata” dalla Suprema Corte, “giacché i limiti dell'accertamento che essa gli domandava non erano rappresentati dall'acclarata 'insufficienza di quanto fatto dal
10 notaio per raggiungere adeguata certezza' sull'identità dell'acquirente/mutuatario, visto che questo giudice di legittimità aveva censurato la precedente decisione della
Corte territoriale solo per aver ritenuto 'sufficiente l'esercizio di una minima diligenza da parte del pubblico ufficiale, non per l'accertamento dell'identità delle parti', ma nella verifica della 'verosimile corrispondenza del nome dichiarato alla persona del dichiarante' sulla base dei documenti esibiti”; -che” il giudice del rinvio, quindi, era del tutto libero (recte: era tenuto a farlo, dovendosi conformare agli indirizzi costantemente affermati da questo giudice della nomofilachia in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 49 della legge 16 febbraio 1913, n.89) di verificare l'osservanza, da parte del , dell'obbligo di accertarsi dell'identità dell' Pt_1
acquirente/mutuatario alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto, e non della sola esibizione di un documento di identità, evidentemente insufficiente, secondo il modello delineato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, sent.
30 novembre 2017, n, 28823, Rv. 646191-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 maggio 2018,
n.13362, Rv. 648795-01, ma cfr. anche, in motivazione, Cass Sez. 3, ord. 8 aprile
2020, n. 7746, Rv. 657617- 01)”; - “che in base a tali principi, infatti, il notaio può
essere ritenuto non responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra l'identità effettiva e quella attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale,
potendo rilevare in tal senso anche elementi di natura presuntiva, purché in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti”. Di conseguenza, ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per la decisione anche in merito alle spese di tale giudizio di legittimità.
ha riassunto il giudizio, ora chiamato dinanzi a questa II Parte_1
Sezione civile della Corte d'Appello di Torino.
11 i è costituita nel giudizio di riassunzione, quale mandataria Controparte_4
con rappresentanza di data prova dell'intervenuta Controparte_1
incorporazione di in Controparte_10 Controparte_1
[...]
non si è costituita in questo Controparte_6
giudizio di rinvio ed è stata dichiarata contumace.
2. NEGLIGENZA NELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE –
INSUSSISTENZA- INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO
BRE ha agito nei confronti di per inadempimento Parte_1
contrattuale in ordine alla stipula di atto di mutuo fra tale istituto bancario e un cliente dello stesso, presentatosi come , stipula alla quale era collegata quella Persona_1
Contr di un contestuale atto di compravendita immobiliare. ha allegato la mancata corretta identificazione, da parte del notaio, delle persone presentatesi al momento del rogito, e il danno cagionato all'istituto bancario, corrispondente all'importo del mutuo, Contr erogato in contanti, da parte di dipendente di a Persona_3 Per_1
, il giorno dell'atto notarile, e da questi poi per la più parte subito dopo
[...]
consegnato a tal quale asserita procuratrice di parte venditrice Persona_4
dell'immobile compravenduto.
Il fatto che il soggetto presentatasi come fosse in realtà un Persona_1
truffatore, poi identificato, a seguito di indagini di polizia giudiziaria originate da denuncia-querela presentata dallo stesso notaio e dal notaio Pt_1 [...]
quale tal , è incontroverso. Altrettanto incontroverso che Per_5 Parte_2
la donna presentatasi come procuratrice di parte venditrice nel Persona_4
successivo atto di compravendita immobiliare, non fosse realmente tale persona, ma una complice di . Parte_2
Contr In capo a incombeva il solo onere di allegare l'inadempimento di controparte e di provare il danno subito.
12 In capo a incombeva invece l'onere di provare di aver Parte_1
adempiuto con diligenza all'incarico professionale conferitogli, diligenza che, in applicazione del disposto dell'art. 1176 c. 2 c.c., avuto riguardo alla natura e all'importanza dell'attività notarile, deve valutarsi con particolare rigore, tenendosi altresì conto che l'identificazione delle parti ad opera del notaio è specificamente regolata dal disposto dell'art. 49 della l. 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'art. 1 della l. 10 maggio 1976, n. 333, in base al quale “il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento”.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 27293/2021 che ha disposto il rinvio della causa a questa Corte di merito, ha evidenziato, in conformità a suo costante insegnamento, che “il notaio può essere ritenuto non responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra l'identità effettiva e quella attestata del comparente”, se l'identificazione è da ritenersi “il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, potendo rilevare in tal senso anche elementi di natura presuntiva, purché in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti”.
Ritiene questa Corte d'Appello che abbia fornito prova Parte_1
sufficiente di aver svolto la propria attività professionale con la richiesta diligenza, in quanto, al momento dell'atto notarile, sulla base di plurimi elementi, aveva raggiunto un convincimento di certezza dell'identità dei comparenti, rivelatosi errato solo a seguito di indagini di polizia giudiziaria, che hanno infine svelato un complesso
Contr disegno criminoso ai danni, oltre che di dello stesso (in Parte_1
ordine al pagamento dei suoi compensi professionali e all'anticipazione delle imposte relative agli atti notarili), modalità criminose che, fra l'altro, dagli atti emerge siano state utilizzate quantomeno anche in caso, traendo analogamente in inganno un altro professionista, il notaio . Persona_6
13 ha allegato, nel primo grado di giudizio, di aver verificato i Parte_1
documenti di identità dei comparenti, al momento del rogito. Tale allegazione non è stata contestata da parte Attrice. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che l'allegazione non specificasse che la verifica fosse stata effettuata sull'originale dei documenti e non su una fotocopia predisposta dal personale dello studio notarile, e ha dato rilevanza alle dichiarazioni rese, nel giudizio penale, da , relative a un Parte_2
sommario esame del documento di identità da parte dello studio notarile e da parte del notaio solo sulla fotocopia al momento del rogito. Ora, per un verso si ritiene che l'allegazione di parte Convenuta in primo grado fosse invece da intendersi come senz'altro relativa alla verifica dell'originale dei documenti, e che proprio in quanto fatto non contestato, e quindi da ritenersi incontroverso, il Tribunale non abbia accolto le richieste istruttorie avanzate dalla difesa di , di assunzione di Parte_1
prova orale al riguardo. Nessuna credibilità e attendibilità hanno poi le dichiarazioni rese, nel giudizio a suo carico, da : oltre a essere elemento di prova Parte_2
atipica, in quanto assunte in altro diverso procedimento, si tratta di dichiarazioni rese dall'imputato, non tenuto a dichiarare il vero, ed evidentemente finalizzate a cercare di sminuire la gravità della sua condotta delittuosa;
fra l'altro, poi, è prassi comune nell'attività notarile che il personale di studio, nel predisporre una bozza degli atti, dopo essersi fatto consegnare i documenti in originale, ne effettui una fotocopia,
inserita e conservata nel fascicolo, e, al momento del rogito, il notaio abbia dinanzi a sé sia l'originale che la fotocopia dei documenti, per cui neppure può escludersi un inesatto ricordo da parte di . Per altro verso, poi, dagli elementi agli Parte_2
atti emerge che i due documenti di identità, recanti i dati anagrafici di “ Per_1
” e “ , erano stati abilmente contraffatti e non presentavano
[...] Persona_4
particolari da cui il notaio potesse evincere la contraffazione, essendo quindi sostanzialmente di limitato rilievo come sia avvenuto, da parte del notaio, l'esame di tali documenti, in originale e in fotocopia.
L'esame dei documenti d'identità, come pure dei documenti indicativi dei codici fiscali, anche questi presentati dai truffatori allo studio notarile, in ogni caso, è solo
14 uno, e il meno rilevante, degli elementi da cui ha tratto convincimento con Pt_1
certezza in ordine all'identità dei comparenti.
A pagamento delle prestazioni e delle spese notarili, “ ” Persona_1
contestualmente all'atto consegnava due assegni bancari, dell'importo complessivo di euro 7.500,00, non falsificati, tratti su un conto bancario esistente, anche se poi rivelatosi incapiente.
Contr Il presunto “ ” si era presentato alla filiale di in specie al Persona_1
Contr direttore della filiale, presentato da altro cliente. Alla erano Persona_3
stati presentati gli stessi documenti d'identità poi presentati al notaio, oltre a quelli relativi alla capacità reddituale e al rapporto di lavoro del mutuatario, conducendo a un giudizio di erogabilità del mutuo, per una somma consistente. L'effettuazione e l'esito delle verifiche erano stati comunicati al notaio, oltre a corrispondere comunque a prassi consolidate e ben conosciute, da cui ha tratto la presunzione che tali Pt_1
verifiche fossero state effettuate con scrupolo, in quanto corrispondenti all'interesse dell'istituto bancario. Contr La aveva poi effettuato verifiche anche sull'immobile che “ ” Persona_1
asseriva di voler acquistare, che era stato anche fatto periziare da un tecnico incaricato dalla banca. Immobile esistente, di valore idoneo, effettivamente di proprietà di o Fatto incontroverso. CP_9 Parte_3
“ si è presentata a quale procuratrice di parte Persona_4 Parte_1
venditrice, in forza di procura notarile rilasciata dinanzi al notaio . Il Persona_5
notaio ha fatto contattare lo studio del notaio che ha Pt_1 Per_5
confermato il rilascio di una procura notarile, da parte del proprietario, CP_13
per la vendita di quell'immobile, procura che non era stata revocata, e
[...]
corrispondeva al numero di repertorio in suo possesso.
Era ben difficilmente immaginabile, e non richiedibile nemmeno in correlazione ai rigorosi parametri di diligenza cui occorre attenersi nell'esercizio dell'attività notarile, che dei truffatori conoscessero tale circostanza e, con un'esatta intersecazione dei tempi, riuscissero a profittarne, prima che l'immobile fosse effettivamente venduto,
15 predisponendo una versione contraffatta della procura notarile e dei documenti di identità di ”. La falsa procura presentava sì un errore, il nome del notaio Persona_4
essendo riportato come “ ” anziché come , tuttavia, lo stesso notaio Per_5 Per_5
ha testimoniato, nel presente giudizio, che si trattava di un documento Per_5
abilmente contraffatto, che lei stessa, di primo acchito, era stata tratta in inganno,
quando glielo è stato mostrato, la firma non era sua, ma era stata falsificata con precisione, come tutto il resto della procura, che presentava anche un'esatta specifica dei diritti e degli onorari;
inoltre, nemmeno poteva radicalmente escludersi che, per quanto anomalo, per qualche errore dell'anagrafe, il nome di tale notaio, che non risulta fosse personalmente conosciuto da , fosse effettivamente Parte_1
stato così registrato.
Contr È stato poi provato agli atti che è stata la stessa ed il direttore della filiale,
a richiedere con urgenza la fissazione della data per l'atto notarile, Persona_3
indicando inoltre che, come poi avvenuto, l'importo oggetto di mutuo, pari alla rilevante somma di euro 130.000,00, sarebbe stata consegnata in contanti da a Per_3
“ ” e da questi per la più parte consegnata alla procuratrice di parte Persona_1
venditrice, “ ”. Persona_4
I testi e collaboratori dello studio notarile, hanno Tes_1 Tes_2
confermato che aveva sollecitato la stipula del rogito;
ha altresì Per_3 Tes_2
dichiarato che aveva presentato “ ” come un cliente Per_3 Persona_1
Contr referenziato della e che lo studio era solito lavorare con il e Pt_1 Per_3
Contr la in ordine alla stipula di atti di mutuo. Lo stesso ha riconosciuto, in sede Per_3
testimoniale, di aver contattato lo studio del notaio , di aver chiesto “di fare Pt_1
un rogito con urgenza”, di aver accompagnato, seppur per mera cortesia, il sedicente alla stipula dell'atto, di aver “fatto più atti con il notaio ”, che, prima Per_1 Pt_1
Contr del rogito, la aveva istruito la pratica e accordato il mutuo al sedicente , Per_1
che i documenti presentati dal truffatore erano sembrati autentici, e che non era invece comune prassi bancaria consegnare in contanti somme oggetto di mutuo.
16 Da tali inusuali particolarità dell'erogazione del mutuo, il notaio ha Pt_1
tratto presunzioni che hanno ulteriormente rafforzato il suo convincimento in ordine alla certezza dell'identità dei comparenti e in specie di quella di “ ”, Persona_1
oltre che alla qualificazione di questi come un cliente conosciuto e fidato dell'istituto bancario.
Questa Corte ritiene provato che abbia adempiuto con Parte_1
diligenza all'incarico professionale conferitogli, secondo regole di prudenza e perizia professionale, e abbia raggiunto un convincimento di certezza in ordine all'identità personale dei comparenti, sulla base della valutazione di plurimi elementi fattuali e di presunzioni univoche e concordanti. Non risultando quindi responsabilità di questi nella causazione del danno subito dall'istituto bancario, la domanda avanzata in Contr giudizio da non risulta fondata e non può trovare accoglimento.
3. SPESE DI LITE
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., alla soccombenza consegue la condanna alle spese del giudizio.
La Convenuta in riassunzione, integralmente Controparte_1
soccombente in ordine alle domande presentate da Parte_4
società poi incorporata in a
[...] Controparte_10
sua volta successivamente incorporata in e nel presente Controparte_1
giudizio di rinvio da in qualità di mandataria di Controparte_4 [...]
deve pertanto essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento, Controparte_1
in favore delle controparti, e Parte_1 Controparte_6
di tutte le spese dei vari gradi di giudizio, che si liquidano, in
[...]
conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività effettivamente prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
17 delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ponderate relativamente a ciascuna fase e a ciascuna parte, relativamente ai gradi di giudizio in cui hanno effettuato effettiva attività difensionale ( non si è Controparte_6
costituita nel presente giudizio di rinvio ed è rimasta intimata nel secondo giudizio di cassazione) nei termini di seguito esposti, che devono essere ricomputati anche per tutte le fasi e i giudizi pregressi:
Per il primo grado di giudizio:
- in favore di : Parte_1
- per la fase di studio euro 2.500,00
- per la fase introduttiva euro 1.700,00
- per la fase istruttoria euro 5.700,00
- per la fase decisoria euro 4.200,00
Totale: euro 14.100,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- in favore di Controparte_6
- per la fase di studio euro 2.500,00
- per la fase introduttiva euro 1.700,00
- per la fase istruttoria euro 2.900,00
- per la fase decisoria euro 2.500,00
Totale: euro 9.600,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge.
Per il giudizio di appello:
- in favore di : Parte_1
- per la fase di studio euro 3.000,00
- per la fase introduttiva euro 2.000,00
- per la fase decisoria euro 4.800,00
18 Totale: euro 9.800,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge;
- in favore di Controparte_6
- per la fase di studio euro 2.800,00
- per la fase introduttiva euro 1.800,00
- per la fase decisoria euro 3.400,00
Totale: euro 8.000,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge.
Per il primo giudizio di Cassazione:
- in favore di : Parte_1
- per la fase di studio euro 3.100,00
- per la fase introduttiva euro 2.400,00
- per la fase decisoria euro 2.000,00
Totale: euro 7.500,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- in favore di Controparte_6
- per la fase di studio euro 2.800,00
- per la fase introduttiva euro 2.400,00
- per la fase decisoria euro 1.800,00
Totale: euro 7.000,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge.
Per il primo giudizio di rinvio:
- in favore di : Parte_1
19 - per la fase di studio euro 3.000,00
- per la fase introduttiva euro 2.000,00
e di trattazione
- per la fase decisoria euro 3.000,00
Totale: euro 8.000,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- in favore di Controparte_6
- per la fase di studio euro 2.000,00
- per la fase introduttiva e euro 1.800,00 di trattazione
- per la fase decisoria euro 2.700,00
Totale: euro 6.500,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge.
Per il secondo giudizio di cassazione:
- in favore di : Parte_1
- per la fase di studio euro 3.400,00
- per la fase introduttiva euro 3.000,00
- per la fase decisoria euro 2.000,00
Totale: euro 8.400,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge;
Per il presente giudizio di rinvio:
- in favore di : Parte_1
- per la fase di studio euro 3.000,00
- per la fase introduttiva euro 2.000,00
e di trattazione
20 - per la fase decisoria euro 3.500,00
Totale: euro 8.500,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge.
Nel presente giudizio in sede di rinvio non sono state avanzate, da parte di domande di restituzione di importi pagati in esecuzione di Parte_1
sentenze precedenti, tantomeno da parte di Controparte_6
Al riguardo, pertanto, nulla deve pronunciarsi in questa sede,
[...]
impregiudicati gli eventuali diritti di tali parti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.,
Definitivamente giudicando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigetta le domande avanzate da società poi Parte_4
incorporata in a sua volta incorporata in Controparte_10
e nel presente giudizio di rinvio da Controparte_1 CP_4
in qualità di mandataria di
[...] Controparte_1
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna al pagamento, in Controparte_1
favore del notaio e di Parte_1 Controparte_6
delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate:
- per il primo grado di giudizio:
- in favore di : in euro 14.100,00, oltre a rimborso Parte_1
forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- in favore di in euro Controparte_6
9.600,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA,
nei termini di legge;
- per il giudizio di appello:
- in favore di in euro 9.800,00, oltre a rimborso Parte_1
21 forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge;
- in favore di in euro Controparte_6
8.000,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA,
nei termini di legge;
- per il primo giudizio di cassazione:
- : in euro 7.500,00, oltre a rimborso forfetario spese Parte_1
generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- in favore di in euro Controparte_6
7.000,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA,
nei termini di legge;
- per il primo giudizio di rinvio:
- in favore di in euro 8.000,00, oltre a rimborso Parte_1
forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- in favore di in euro Controparte_6
6.500,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA,
nei termini di legge;
- per il secondo giudizio di cassazione:
- in favore di in euro 8.400,00, oltre a rimborso Parte_1
forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge;
- per il presente giudizio di rinvio:
- in favore di in euro 8.500,00, oltre a rimborso Parte_1
forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge.
Così deciso il 17 giugno 2025.
22 Il Consigliere estensore dott. Roberto Rivello
Il Presidente
dott.ssa Cecilia Marino
23