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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5073/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5073/2016 avente ad oggetto risarcimento dei danni, promossa da: già Controparte_1 Controparte_2
, con sede a Niscemi, P.I. , con il patrocinio dell'avv. CINQUERRUI LUIGI
[...] P.IVA_1
MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO con sede in C.da Piana del Signore, P.I. , con il Controparte_3 CP_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIULIANO CORRADO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE
1) Ritenere e dichiarare che a seguito della fuoriuscita dell'acqua da una conduttura interrata di proprietà e gestita dalla resistente e proveniente dal fondo contraddistinto con la Controparte_3 part. 163, il fondo “Flor Eur 3” di c.da CH, agro di Acate, esteso circa 28 ettari, condotti dalla società attrice, è stato allagato per una estensione pari a ha 15.00.00; costituita dalle partt. 69, 48, 284,
183, 264, 262, 261, 263, 260, 258, 259, 378.
2) ritenere e dichiarare che a seguito di detto allagamento i fondi condotti dalla società attrice hanno subìto danni, secondo quanto riportato in parte narrativa e così come parzialmente descritti dal Dott.
, nella Relazione di CTU di cui all'Accertamento tecnico Preventivo iscritto al n. Persona_1
392/12 del Tribunale di Ragusa e come sopra meglio specificati, per un ammontare di €. 312.584,70;
3) ritenere e dichiarare la convenuta è responsabile dei danni lamentati dalla Controparte_3 [...] oggi e, Controparte_2 Controparte_1 conseguentemente pagina 1 di 8 4) condannare la convenuta al risarcimento in favore della CP_3 CP_3 CP_1 [...]
di tutti i danni derivati alla che si Controparte_1 Controparte_2 richiedono nell'ammontare di €. 312.584,70 o in quell'altra, anche maggiore, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del danno sino all'effettivo soddisfo. 5) Spese e compensi del presente giudizio e del procedimento di Istruzione Preventiva iscritto al n.392/2012 avente ad oggetto il preliminare Accertamento tecnico Preventivo (Cass. 27/7/2005,
n.15672).
CONVENUTA
- In via principale rigettare in tronco tutte le avversarie domande in quanto destituite di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto;
- in via subordinata, qualora risulti effettivamente accertato il nesso causale eventualmente esistente tra le condotte imputabili alla resistente e i danni effettivamente patiti dall'attrice, liquidare alla e porre a carico di i soli danni che siano conseguenza immediata, diretta ed CP_4 Pt_1 esclusiva delle sue azioni e/o omissioni, tenendo conto a tal fine anche delle eventuali responsabilità concorrenti della stessa attrice;
- condannare parte avversa alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio e del precedente a.t.p. (da liquidare tenendo conto anche dell'offerta transattivamente formulata dalla resistente prima dell'inizio del presente giudizio) e condannarla inoltre al pagamento di una somma equamente determinata, ex art. 96, commi I e III c.p.c., attesa la grave mala fede con essa ha agito in giudizio.
pagina 2 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dell'1/12/2016, la conveniva in Controparte_1 giudizio la esponendo che: Controparte_3
- nell'anno 2011 era in possesso di tre fondi - distanti di qualche chilometro tra loro - indicati Cont
“Flor 1”, “Flor Eur 2”, “Flor Eur 3”, situati nella zona ricompresa tra le contrade Cava, Dirillo, CH e Tatappi, i quali erano stati adibiti per la coltivazione di prodotti agricoli;
- in data 06.06.2011 il fondo “Flor Eur 3”, di estensione di circa 28 ettari (identificato al N.C.T. del Comune di Acate al foglio 15 part. 46, 339, 69, 45, 48, 182, 261, 263, 264, 284, 262, 183, 2,
259, 260, 258, 378 e 377) veniva sommerso da un ingente quantitativo di acqua proveniente dalla rottura della conduttura idrica, interrata nel fondo agricolo vicino, di proprietà della convenuta;
- successivamente, al verificarsi del citato evento sul fondo si recavano i tecnici incaricati da parte attrice congiuntamente a quelli designati dalla i quali eseguivano Controparte_3 dei sopralluoghi, rispettivamente nelle giornate del 09.6.2011, 28.7.2011, 05.9.2011 e
6.12.2011, al fine di accertare lo stato dei luoghi oltre, che appurare i danni alla coltura manifestatosi sino a quel momento;
infatti a causa della sommersione del fondo la coltura presente nello stesso andava distrutta ed inoltre le condizioni del terreno non consentivano di procedere alla programmazione della piantumazione dei carciofi;
- era stato richiesto un accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Ragusa, al fine di accertare le cause dell'allagamento del fondo “Flor Eur 3” nonché i danni alle colture in corso e a quelle programmate;
- all'esito del procedimento di istruzione preventiva il CTU depositava in data 25.07.2012 la relazione tecnica e constatava che, il fattore principale che aveva causato i danni lamentati dalla era da individuarsi nella rottura della conduttura idrica, ma che, al contempo, Controparte_1 come fattore secondario si doveva tener conto che i canali di sgrondo non vertevano, al momento del travaso dell'acqua, in ottimale stato di manutenzione;
- il consulente affermava, inoltre, che l'allagamento aveva certamente comportato un ritardo nella raccolta del frumento ma non tale da pregiudicarne del tutto l'esito e che le perdite in termini di resa produttiva venivano quantificate nella somma di € 58.000,00.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale, di ritenere e dichiarare che a seguito della fuoriuscita dell'acqua da una conduttura interrata di proprietà e gestita dalla resistente , e proveniente dal Controparte_3 Cont fondo contraddistinto con la part. 163, il fondo “Flor 3” di c.da CH, agro di Acate, esteso circa 28 ettari, condotti dalla società attrice, è stato allagato per una estensione pari a HA 15.00.00, costituita dalle partt. 69, 48, 284, 183, 264, 262, 261, 263, 260, 258, 259, 378; altresì di ritenere e dichiarare che a seguito di detto allagamento i fondi condotti dalla società attrice hanno subito danni, per un ammontare di € 312.584,70 e ritenere e dichiarare la convenuta Controparte_3 responsabile dei danni lamentati dall'attrice e, conseguentemente, condannarla al risarcimento in favore della di tutti i danni derivati alla Controparte_1 Controparte_2 per un ammontare di € 312.584,70 o in quell'altra, anche maggiore, che sarà
[...] accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del danno sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese anche del procedimento di ATP.
Successivamente alla notifica del ricorso, si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la deducendo che: Controparte_3
- la domanda dell'attrice risultava nulla in quanto era incerta l'individuazione del suo oggetto;
- la non aveva fornito prova della titolarità dei fondi rispetto ai Controparte_1 quali chiedeva il risarcimento del danno;
- la quantificazione dei danni richiesti risultava eccessiva, atteso che dopo l'evento di giugno
2011 l'attrice aveva ugualmente proceduto alla coltura del terreno, ragion per cui la stessa non pagina 3 di 8 poteva lamentare alcun danno da lucro cessante per mancata produzione e vendita dei prodotti agricoli;
- in seguito ai sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati dalla emergeva Controparte_3 che la sommersione del fondo, oggetto di causa, aveva riguardato una superficie inferiore rispetto a quella indicata dall'attrice;
- il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, svoltosi innanzi al Tribunale di
Ragusa, nell'espletamento del proprio incarico era incorso in una errata quantificazione dei danni, in considerazione del fatto che gli accertamenti si erano svolti a distanza di diversi mesi rispetto all'evento del 06.06.2011 e che lo stato dei luoghi, al momento del sopralluogo, era mutato a causa dell'alluvione verificatosi nel marzo del 2012;
- successivamente agli eventi atmosferici del 9, 10 e 11 marzo del 2012, l'attrice aveva introdotto un giudizio dinanzi al Tribunale dell'Acque Pubbliche, al fine di far accertare e riconoscere i danni patiti per la mancata produzione agraria del 2012; tale circostanza consentiva di far escludere il nesso causale tra l'evento del 06.06.2011 ed i danni lamentati dall'attrice, essendo in presenza di una causa efficiente sopravvenuta;
pertanto, non poteva dirsi provato il nesso causale tra la rottura della conduttura e la sommersione dei terreni posta a fondamento della domanda risarcitoria dell'attrice;
- un'ulteriore concausa atta ad incidere sulla sommersione dei terreni doveva essere individuata nel non ottimale stato di manutenzione dei canali di sgrondo posti a servizio dei terreni;
se gli stessi al tempo dei fatti fossero stati perfettamente funzionanti, ciò avrebbe consentito lo smaltimento dell'acqua in tempi brevi. Chiedeva quindi al Tribunale, previa declaratoria di nullità del ricorso introduttivo e disposto ove occorrente il mutamento di rito ex art. 702 ter, c.p.c., di rigettare le avversarie domande e, in estremo subordine e previo effettivo accertamento del nesso causale e delle concause degli eventi, liquidare i danni risarcibili a carico della convenuta nella misura in cui essi risulteranno provati in corso CP_3 di causa, tenendo conto, anche agli effetti della regolazione delle spese di lite, dell'offerta transattiva formulata dalla resistente, con vittoria di spese e compensi del giudizio e dell'ATP e con richiesta di condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 03.03.2017 è stata disposo il mutamento del rito ex art. 702 ter, comma terzo, c.p.c. al rito ordinario. Espletata l'istruttoria con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'accertamento tecnico preventivo esperito davanti al Tribunale di Ragusa e l'assunzione delle prove testimoniali, all'udienza del 05.11.2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica. Ritiene il Tribunale che la domanda dell'attrice sia parzialmente fondata e debba pertanto essere accolta, per quanto di ragione.
La fattispecie in esame va ricondotta alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Tale responsabilità, che la più recente giurisprudenza ha apertamente definito di tipo oggettivo (cfr. Cass. 30.10.2018, n. 27724; Cass. 29.5.2018, n. 13392), postula la sussistenza di un rapporto di custodia, quale vincolo di diritto o di fatto, tra il custode e la cosa dannosa;
costituisce elemento indispensabile, ai fini della sua astratta configurabilità, l'esistenza di una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare come sono da ritenere custodi tutti i soggetti – pubblici o privati – che hanno il possesso o la detenzione della cosa (v. Cass., 20.2.2006, n. 3651; Cass., 20.10.2005, n. 20317); custode è, pertanto, chi ha l'effettiva disponibilità della cosa, con conseguente possibilità di controllarla, potendone bloccare i rischi correlati e con la possibilità, altresì, di escludere ingerenze di terzi sulla res medesima.
Invece, per quanto attiene alla legittimazione del danneggiato a proporre l'azione ex art. 2051 c.c. la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un
pagina 4 di 8 danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia necessaria identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà; pertanto, nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo, bastando la prova del danno, in quanto
l'ingiustizia di questo non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato, né all'esistenza di un diritto comunque tutelato erga omnes, potendo i diritti sul medesimo ben derivare da un'ampia serie di rapporti con altri soggetti, salvi i concorrenti o contrapposti diritti di costoro. (Cass., 20.08.2003, n. 12215).
La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che: “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c., integra invero un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass.,
24/3/2016, n. 5877). Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni
a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve, cioè, dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso - come detto - art. 14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).” (Cass., sez. III Civ., 10.6.2020, n. 11096). Tanto premesso in punto di diritto, va anzitutto affermata la legittimazione dell'attrice alla proposizione della domanda risarcitoria atteso che dalla documentazione in atti ed all'esito delle prove testimoniali risulta che la al momento dell'evento dannoso lamentato, era nella Controparte_1 piena disponibilità materiale del fondo - meglio specificato in premessa - che ha subito i danni derivanti dall'allagamento. Riguardo alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., si rileva, anzitutto, che è circostanza incontroversa tra le parti che in data 06.06.2011 si è verificata la rottura della conduttura idrica, di proprietà della convenuta, dalla quale è fuoriuscito un elevato quantitativo di acqua che si è riversato in una porzione del fondo (Flor Eur 3). Orbene, con riguardo alla valutazione circa la sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati dall'attrice e l'allagamento di una porzione del fondo (Flor Eur 3), determinato dalla fuoriuscita di un flusso di acqua dalla rottura della conduttura idrica di proprietà della convenuta, si osserva che dalla relazione effettuata dal CTU dott. agr. in sede di Persona_1 accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni vanno condivise essendo logicamente coerenti, puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'esame dei luoghi documentato da fotografie e rilievi tecnici – emerge che il fattore principale dei danni lamentati da parte attrice è stato la rottura della conduttura idrica, di proprietà della . In particolare, il consulente ha affermato che “la Controparte_3 fuoriuscita dell'acqua della conduttura idrica ha determinato l'allagamento con conseguente
pagina 5 di 8 sommersione del fondo, così come documentato anche fotograficamente non ha consentito, nella zona allagata ed investita a frumento, le ordinarie operazioni colturali di raccolta del frumento tramite mietitrebbiatura nei giorni imminenti all'evento stesso (cfr. relazione di consulenza in atti, pag. 6). Tale conclusione, in particolare riguardo ai danni, è stata suffragata dalle dichiarazioni rese dal testimone , il quale, in qualità di agronomo e su incarico dell'attrice, recatosi sui Testimone_1 luoghi nei giorni successivi al verificarsi dell'evento, appurava che la parte centrale del fondo (Flor Eur
3) risultava sommersa e che ciò aveva determinato non solo un ritardo nella raccolta del frumento coltivato ma anche nella programmazione agricola futura. Specificatamente, il teste riferiva che “le zone C ed A (come indicate nelle immagini in atti) erano coltivate con carciofi, così come la parte superiore della zona B, estesa circa 3 ettari. La parte immediatamente inferiore della zona B, per circa 3 ettari e mezzo, era coltivata a frumento”. In base a quanto esposto, va disattesa l'eccezione formulata da parte convenuta secondo il quale l'allagamento del fondo e, conseguentemente, i danni lamentati, sarebbero dipesi dall'alluvione di marzo 2012; invero, tale deduzione viene smentita sia dalla documentazione fotografica e dai rilievi in atti sia dalle dichiarazioni rese dal testimone . In particolare, quest'ultimo dopo avere Tes_1 eseguito un sopralluogo nei giorni successivi alla rottura della conduttura idrica, riscontrava che la coltura presente sul fondo era andata distrutta e che a causa delle condizioni in cui verteva il terreno la programmazione della futura coltivazione sarebbe avvenuta in ritardo.
Sul punto, inoltre, riguardo all'incidenza sul nesso causale del cattivo stato di manutenzione dei canali di sgrondo, si ritiene di dover condividere le conclusioni del CTU, secondo il quale “tali danni potevano essere attenuati da una più corretta manutenzione dei canali si sgrondo”. Una volta verificato il nesso di causalità, appare indubbio che la fosse tenuta alla Controparte_3 vigilanza e alla custodia, nonché alla manutenzione della rete idrica di sua proprietà. In relazione a quanto esposto, va precisato che la norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere: “il danno rilevante – di cui cioè il custode è responsabile – prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no” (Cass., 01.02.2018, n. 2482). Nel caso di specie risulta chiaramente, alla stregua del criterio della regolarità statistica, il nesso di causalità tra l'allagamento del fondo e la rottura della conduttura idrica della , con Controparte_3 conseguente perdita d'acqua. Per superare la presunzione iuris tantum stabilita dall'art. 2051 c.c., il custode può solamente dare la prova del caso fortuito per il quale è richiesta la prova positiva della causa esterna – fatto naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato – che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode.
Nel caso in esame la convenuta non ha assolutamente dato prova del fatto imprevedibile ed eccezionale tale da interrompere il nesso eziologico tra l'allagamento del fondo e la rottura della conduttura idrica interrata in un fondo agricolo di proprietà della stessa.
Alla luce di quanto esposto, deve essere affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della CP_3 la quale va condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, a seguito
[...] dell'allagamento.
Posto che dall'istruttoria espletata risulta che il fondo dell'attrice al momento dell'evento presentava delle colture, al fine di stabilire il quantum dei danni risarcibili, devono essere recepite le risultanze della CTU, che risultano pienamente attendibili ed esaustive, considerato che il CTU ha provveduto all'esame dello stato dei luoghi e ha compiuto delle approfondite indagini;
le risultanze in ordine alla quantificazione dei danni vanno condivise, tenuto conto della completezza, esattezza e puntualità dei rilievi nonché dell'adeguata risposta fornita alle osservazioni di parte in sede di accertamento tecnico preventivo.
Si riportano di seguito le conclusioni del CTU:
pagina 6 di 8 “Al quesito n.2 in cui si chiedeva se la situazione di sommersione dei fondi avrebbe consentito le ordinarie operazioni colturali di raccolta meccanica del frumento ho dato risposta nel par.
4.2 ove ho affermato che l'allagamento ha sicuramente provocato un ritardo nella raccolta del frumento ma tale da non pregiudicare del tutto l'esito delle stesse.
Al quesito n.3 in cui si chiedeva se la raccolta posticipata del frumento avesse comportato una perdita di resa del prodotto ho dato risposta nel par.
4.3 e ove ho evidenziato che il ritardo delle operazioni di raccolta può avere provocato perdite in termini di resa produttiva. Al quesito n.4 che chiedeva di determinare l'ammontare dei danni derivati con riferimento alla mancata produzione di frumento per la superficie di circa Ha 15 ho dato risposta nel par.
4.4 ove, pur nelle difficoltà metodologiche, ho stimato, per Ha 13 di superficie allagata ed investita a frumento, un importo di € 12.174,29 che costituisce in definitiva il mancato reddito e quindi il danno. Al quesito n.5 che chiedeva l'ammontare dei danni con riferimento alla svalutazione commerciale del frumento a causa della vendita posticipata del prodotto ho dato risposta nel rispettivo par.
4.5 ove ho affermato che non avendo dati in termini di prezzi unitari di vendita del frumento dalla contabilità di parte ricorrente non è stato possibile verificare una eventuale svalutazione commerciale del prodotto. Al quesito n.6 che chiedeva di determinare l'ammontare dei danni con riferimento alla mancata produzione lorda vendibile di paglia per Ha 15 ho dato risposta nel par.
4.6 ove ho stimato, sempre per Ha 13 di superficie allagata ed investita a frumento, un importo di € 4.282,20 che costituisce il danno economico in termini di mancata produzione di paglia.
Al quesito n.7 che chiedeva se la situazione dei fondi allagati ha comportato una posticipazione della piantumazione di bulbi di carciofi e per quale superficie ho dato risposta nel par.
4.7 ove ho affermato che nei 5 ettari di superficie allagata e poi trapiantata a carciofeto è molto probabile che vi sia stato un ritardo nella piantumazione oggi non quantificabile in termini di tempo essendo trascorsi circa 11 mesi dall'evento oggetto di controversia. Al quesito n.8 che chiedeva se la piantumazione posticipata di bulbi di carciofi nella superficie di Ha 3 ha determinato un ritardo nella produzione accertando conseguentemente la perdita di produzione ho risposto nel par.
4.8 ove ho evidenziato che risulta difficile stimare l'entità dei danni in termini di perdita di produzione dovuta al ritardo della piantumazione del carciofeto (circa Ha 5) sulla parte allagata ma comunque è verosimile che tale perdita si sia verificata.
Al quesito n.9 in cui si chiedeva se la coltivazione di carciofi in atto esistente nella superficie di Ha 3 sia affetta da patologie o se vi sia perdita di produzione a causa della originaria sommersione ed infiltrazione di detta superficie di Ha 3 ho risposto nel par.
4.9 ove ho chiarito di non avere evidenziato patologie rilevanti sul carciofeto trapiantato sulla superficie allagata ed ho ribadito ancora una volta che oggi risulta impossibile stimare una eventuale perdita di produzione sulla parte allagata ma poi ugualmente trapiantata.
Al quesito n.10 che chiedeva se la sommersione e la infiltrazione del terreno abbia determinato perdita di produzione nelle parti di superfici direttamente non sommerse ma contigue con detto tratto sommerso ho dato risposta nel par.
4.10 ove ho evidenziato che data la natura pressoché pianeggiante del sito, nelle parti non interessate dall'allagamento ma contigue ad esso, è del tutto impossibile che vi sia una perdita di produzione. Al quesito n.11 che chiedeva di determinare l'ammontare dei danni derivati alla ditta ricorrente a causa dell'allagamento dei fondi con riferimento alla impossibilità di coltivazione di Ha 12, nonché l'ammontare dei danni derivanti dalla mancata coltivazione del carciofeto per Ha 12, ho risposto nel rispettivo par.
4.11 ove dopo un procedimento analitico ho stimato in € 41.664 l'importo che costituisce l'ammontare dei danni derivanti dalla mancata coltivazione del carciofeto per Ha 8 e non Ha 12 come affermato da parte ricorrente. Al quesito n.12 che chiedeva di determinare l'ammontare dei maggiori costi che la ditta ricorrente ha sostenuto per l'attività necessaria alla bonifica dei Ha 15 sommersi ho dato risposta nel par.
4.12 ove pagina 7 di 8 si è affermato che è verosimile che sui 13 ettari vi siano stati dei costi aggiuntivi in seguito all'allagamento ma oggi essi non sono quantificabili. Infine, al quesito n.13 che chiedeva di determinare l'ammontare della perdita di chance che la ditta ricorrente ha subito a seguito della mancata vendita ed immissione nel mercato dei prodotti agricoli ho dato risposta nel par.
4.13 ove ho risposto che se “perdita di chance” vuol dire perdita di potere contrattuale con eventuali acquirenti, tale perdita ritengo che non si sia verificata” (cfr. relazione di
CTU, pagg. 17-18). In definitiva, il danno complessivo subito dall'attrice risulta provato per l'importo di € 58.000,00; il
CTU ha altresì precisato che, in piccola parte, non quantificabile, tali danni potevano essere attenuati da una più corretta manutenzione dei canali di sgrondo. In considerazione di tale concausa, il risarcimento spettante può essere ridotto in via equitativa del 10%, fino all'importo di € 52.200,00.
Per quanto riguarda le ulteriori voci di danno per lucro cessante richieste dall'attrice, le stesse non risultano provate per cui la relativa domanda va rigettata, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il danno del quale chiede il risarcimento.
A tale riguardo non può essere disposta la nuova CTU richiesta dall'attrice, essendo mutata la situazione dei luoghi per il lungo tempo trascorso dall'evento, oltre tredici anni.
Va poi evidenziato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. unite, 17.2.1995 n. 1712), atteso che il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. L'importo sopra indicato deve dunque essere rivalutato dal momento del fatto fino alla pronuncia della sentenza e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi.
Spettano pertanto all'attrice le ulteriori somme di € 13.311,00 per rivalutazione e di € 10.426,84 per interessi, calcolati fino alla data della sentenza. La va dunque condannata a corrispondere alla Controparte_3 Controparte_1 la somma di € 75.937,84, oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo. Le spese, ivi comprese quelle del procedimento di ATP, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore corrispondente all'importo per il quale è stata accolta la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 5073/2016:
CONDANNA la a corrispondere alla Controparte_3 CP_1 [...]
a somma di € 75.937,84, oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo. CP_1
RIGETTA per il resto la domanda dell'attrice. CONDANNA la alla rifusione in favore della Controparte_3 Controparte_1 elle spese di lite, che si liquidano, per il presente, giudizio in € 634,00 per esborsi
[...]
e in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, e, per il procedimento di
ATP, in € 3.827,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, nonché al compenso liquidato in quella sede al CTU. Ragusa, 31/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5073/2016 avente ad oggetto risarcimento dei danni, promossa da: già Controparte_1 Controparte_2
, con sede a Niscemi, P.I. , con il patrocinio dell'avv. CINQUERRUI LUIGI
[...] P.IVA_1
MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO con sede in C.da Piana del Signore, P.I. , con il Controparte_3 CP_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIULIANO CORRADO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE
1) Ritenere e dichiarare che a seguito della fuoriuscita dell'acqua da una conduttura interrata di proprietà e gestita dalla resistente e proveniente dal fondo contraddistinto con la Controparte_3 part. 163, il fondo “Flor Eur 3” di c.da CH, agro di Acate, esteso circa 28 ettari, condotti dalla società attrice, è stato allagato per una estensione pari a ha 15.00.00; costituita dalle partt. 69, 48, 284,
183, 264, 262, 261, 263, 260, 258, 259, 378.
2) ritenere e dichiarare che a seguito di detto allagamento i fondi condotti dalla società attrice hanno subìto danni, secondo quanto riportato in parte narrativa e così come parzialmente descritti dal Dott.
, nella Relazione di CTU di cui all'Accertamento tecnico Preventivo iscritto al n. Persona_1
392/12 del Tribunale di Ragusa e come sopra meglio specificati, per un ammontare di €. 312.584,70;
3) ritenere e dichiarare la convenuta è responsabile dei danni lamentati dalla Controparte_3 [...] oggi e, Controparte_2 Controparte_1 conseguentemente pagina 1 di 8 4) condannare la convenuta al risarcimento in favore della CP_3 CP_3 CP_1 [...]
di tutti i danni derivati alla che si Controparte_1 Controparte_2 richiedono nell'ammontare di €. 312.584,70 o in quell'altra, anche maggiore, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del danno sino all'effettivo soddisfo. 5) Spese e compensi del presente giudizio e del procedimento di Istruzione Preventiva iscritto al n.392/2012 avente ad oggetto il preliminare Accertamento tecnico Preventivo (Cass. 27/7/2005,
n.15672).
CONVENUTA
- In via principale rigettare in tronco tutte le avversarie domande in quanto destituite di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto;
- in via subordinata, qualora risulti effettivamente accertato il nesso causale eventualmente esistente tra le condotte imputabili alla resistente e i danni effettivamente patiti dall'attrice, liquidare alla e porre a carico di i soli danni che siano conseguenza immediata, diretta ed CP_4 Pt_1 esclusiva delle sue azioni e/o omissioni, tenendo conto a tal fine anche delle eventuali responsabilità concorrenti della stessa attrice;
- condannare parte avversa alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio e del precedente a.t.p. (da liquidare tenendo conto anche dell'offerta transattivamente formulata dalla resistente prima dell'inizio del presente giudizio) e condannarla inoltre al pagamento di una somma equamente determinata, ex art. 96, commi I e III c.p.c., attesa la grave mala fede con essa ha agito in giudizio.
pagina 2 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dell'1/12/2016, la conveniva in Controparte_1 giudizio la esponendo che: Controparte_3
- nell'anno 2011 era in possesso di tre fondi - distanti di qualche chilometro tra loro - indicati Cont
“Flor 1”, “Flor Eur 2”, “Flor Eur 3”, situati nella zona ricompresa tra le contrade Cava, Dirillo, CH e Tatappi, i quali erano stati adibiti per la coltivazione di prodotti agricoli;
- in data 06.06.2011 il fondo “Flor Eur 3”, di estensione di circa 28 ettari (identificato al N.C.T. del Comune di Acate al foglio 15 part. 46, 339, 69, 45, 48, 182, 261, 263, 264, 284, 262, 183, 2,
259, 260, 258, 378 e 377) veniva sommerso da un ingente quantitativo di acqua proveniente dalla rottura della conduttura idrica, interrata nel fondo agricolo vicino, di proprietà della convenuta;
- successivamente, al verificarsi del citato evento sul fondo si recavano i tecnici incaricati da parte attrice congiuntamente a quelli designati dalla i quali eseguivano Controparte_3 dei sopralluoghi, rispettivamente nelle giornate del 09.6.2011, 28.7.2011, 05.9.2011 e
6.12.2011, al fine di accertare lo stato dei luoghi oltre, che appurare i danni alla coltura manifestatosi sino a quel momento;
infatti a causa della sommersione del fondo la coltura presente nello stesso andava distrutta ed inoltre le condizioni del terreno non consentivano di procedere alla programmazione della piantumazione dei carciofi;
- era stato richiesto un accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Ragusa, al fine di accertare le cause dell'allagamento del fondo “Flor Eur 3” nonché i danni alle colture in corso e a quelle programmate;
- all'esito del procedimento di istruzione preventiva il CTU depositava in data 25.07.2012 la relazione tecnica e constatava che, il fattore principale che aveva causato i danni lamentati dalla era da individuarsi nella rottura della conduttura idrica, ma che, al contempo, Controparte_1 come fattore secondario si doveva tener conto che i canali di sgrondo non vertevano, al momento del travaso dell'acqua, in ottimale stato di manutenzione;
- il consulente affermava, inoltre, che l'allagamento aveva certamente comportato un ritardo nella raccolta del frumento ma non tale da pregiudicarne del tutto l'esito e che le perdite in termini di resa produttiva venivano quantificate nella somma di € 58.000,00.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale, di ritenere e dichiarare che a seguito della fuoriuscita dell'acqua da una conduttura interrata di proprietà e gestita dalla resistente , e proveniente dal Controparte_3 Cont fondo contraddistinto con la part. 163, il fondo “Flor 3” di c.da CH, agro di Acate, esteso circa 28 ettari, condotti dalla società attrice, è stato allagato per una estensione pari a HA 15.00.00, costituita dalle partt. 69, 48, 284, 183, 264, 262, 261, 263, 260, 258, 259, 378; altresì di ritenere e dichiarare che a seguito di detto allagamento i fondi condotti dalla società attrice hanno subito danni, per un ammontare di € 312.584,70 e ritenere e dichiarare la convenuta Controparte_3 responsabile dei danni lamentati dall'attrice e, conseguentemente, condannarla al risarcimento in favore della di tutti i danni derivati alla Controparte_1 Controparte_2 per un ammontare di € 312.584,70 o in quell'altra, anche maggiore, che sarà
[...] accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del danno sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese anche del procedimento di ATP.
Successivamente alla notifica del ricorso, si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la deducendo che: Controparte_3
- la domanda dell'attrice risultava nulla in quanto era incerta l'individuazione del suo oggetto;
- la non aveva fornito prova della titolarità dei fondi rispetto ai Controparte_1 quali chiedeva il risarcimento del danno;
- la quantificazione dei danni richiesti risultava eccessiva, atteso che dopo l'evento di giugno
2011 l'attrice aveva ugualmente proceduto alla coltura del terreno, ragion per cui la stessa non pagina 3 di 8 poteva lamentare alcun danno da lucro cessante per mancata produzione e vendita dei prodotti agricoli;
- in seguito ai sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati dalla emergeva Controparte_3 che la sommersione del fondo, oggetto di causa, aveva riguardato una superficie inferiore rispetto a quella indicata dall'attrice;
- il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, svoltosi innanzi al Tribunale di
Ragusa, nell'espletamento del proprio incarico era incorso in una errata quantificazione dei danni, in considerazione del fatto che gli accertamenti si erano svolti a distanza di diversi mesi rispetto all'evento del 06.06.2011 e che lo stato dei luoghi, al momento del sopralluogo, era mutato a causa dell'alluvione verificatosi nel marzo del 2012;
- successivamente agli eventi atmosferici del 9, 10 e 11 marzo del 2012, l'attrice aveva introdotto un giudizio dinanzi al Tribunale dell'Acque Pubbliche, al fine di far accertare e riconoscere i danni patiti per la mancata produzione agraria del 2012; tale circostanza consentiva di far escludere il nesso causale tra l'evento del 06.06.2011 ed i danni lamentati dall'attrice, essendo in presenza di una causa efficiente sopravvenuta;
pertanto, non poteva dirsi provato il nesso causale tra la rottura della conduttura e la sommersione dei terreni posta a fondamento della domanda risarcitoria dell'attrice;
- un'ulteriore concausa atta ad incidere sulla sommersione dei terreni doveva essere individuata nel non ottimale stato di manutenzione dei canali di sgrondo posti a servizio dei terreni;
se gli stessi al tempo dei fatti fossero stati perfettamente funzionanti, ciò avrebbe consentito lo smaltimento dell'acqua in tempi brevi. Chiedeva quindi al Tribunale, previa declaratoria di nullità del ricorso introduttivo e disposto ove occorrente il mutamento di rito ex art. 702 ter, c.p.c., di rigettare le avversarie domande e, in estremo subordine e previo effettivo accertamento del nesso causale e delle concause degli eventi, liquidare i danni risarcibili a carico della convenuta nella misura in cui essi risulteranno provati in corso CP_3 di causa, tenendo conto, anche agli effetti della regolazione delle spese di lite, dell'offerta transattiva formulata dalla resistente, con vittoria di spese e compensi del giudizio e dell'ATP e con richiesta di condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 03.03.2017 è stata disposo il mutamento del rito ex art. 702 ter, comma terzo, c.p.c. al rito ordinario. Espletata l'istruttoria con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'accertamento tecnico preventivo esperito davanti al Tribunale di Ragusa e l'assunzione delle prove testimoniali, all'udienza del 05.11.2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica. Ritiene il Tribunale che la domanda dell'attrice sia parzialmente fondata e debba pertanto essere accolta, per quanto di ragione.
La fattispecie in esame va ricondotta alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Tale responsabilità, che la più recente giurisprudenza ha apertamente definito di tipo oggettivo (cfr. Cass. 30.10.2018, n. 27724; Cass. 29.5.2018, n. 13392), postula la sussistenza di un rapporto di custodia, quale vincolo di diritto o di fatto, tra il custode e la cosa dannosa;
costituisce elemento indispensabile, ai fini della sua astratta configurabilità, l'esistenza di una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare come sono da ritenere custodi tutti i soggetti – pubblici o privati – che hanno il possesso o la detenzione della cosa (v. Cass., 20.2.2006, n. 3651; Cass., 20.10.2005, n. 20317); custode è, pertanto, chi ha l'effettiva disponibilità della cosa, con conseguente possibilità di controllarla, potendone bloccare i rischi correlati e con la possibilità, altresì, di escludere ingerenze di terzi sulla res medesima.
Invece, per quanto attiene alla legittimazione del danneggiato a proporre l'azione ex art. 2051 c.c. la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un
pagina 4 di 8 danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia necessaria identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà; pertanto, nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo, bastando la prova del danno, in quanto
l'ingiustizia di questo non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato, né all'esistenza di un diritto comunque tutelato erga omnes, potendo i diritti sul medesimo ben derivare da un'ampia serie di rapporti con altri soggetti, salvi i concorrenti o contrapposti diritti di costoro. (Cass., 20.08.2003, n. 12215).
La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che: “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c., integra invero un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass.,
24/3/2016, n. 5877). Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni
a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve, cioè, dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso - come detto - art. 14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).” (Cass., sez. III Civ., 10.6.2020, n. 11096). Tanto premesso in punto di diritto, va anzitutto affermata la legittimazione dell'attrice alla proposizione della domanda risarcitoria atteso che dalla documentazione in atti ed all'esito delle prove testimoniali risulta che la al momento dell'evento dannoso lamentato, era nella Controparte_1 piena disponibilità materiale del fondo - meglio specificato in premessa - che ha subito i danni derivanti dall'allagamento. Riguardo alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., si rileva, anzitutto, che è circostanza incontroversa tra le parti che in data 06.06.2011 si è verificata la rottura della conduttura idrica, di proprietà della convenuta, dalla quale è fuoriuscito un elevato quantitativo di acqua che si è riversato in una porzione del fondo (Flor Eur 3). Orbene, con riguardo alla valutazione circa la sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati dall'attrice e l'allagamento di una porzione del fondo (Flor Eur 3), determinato dalla fuoriuscita di un flusso di acqua dalla rottura della conduttura idrica di proprietà della convenuta, si osserva che dalla relazione effettuata dal CTU dott. agr. in sede di Persona_1 accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni vanno condivise essendo logicamente coerenti, puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'esame dei luoghi documentato da fotografie e rilievi tecnici – emerge che il fattore principale dei danni lamentati da parte attrice è stato la rottura della conduttura idrica, di proprietà della . In particolare, il consulente ha affermato che “la Controparte_3 fuoriuscita dell'acqua della conduttura idrica ha determinato l'allagamento con conseguente
pagina 5 di 8 sommersione del fondo, così come documentato anche fotograficamente non ha consentito, nella zona allagata ed investita a frumento, le ordinarie operazioni colturali di raccolta del frumento tramite mietitrebbiatura nei giorni imminenti all'evento stesso (cfr. relazione di consulenza in atti, pag. 6). Tale conclusione, in particolare riguardo ai danni, è stata suffragata dalle dichiarazioni rese dal testimone , il quale, in qualità di agronomo e su incarico dell'attrice, recatosi sui Testimone_1 luoghi nei giorni successivi al verificarsi dell'evento, appurava che la parte centrale del fondo (Flor Eur
3) risultava sommersa e che ciò aveva determinato non solo un ritardo nella raccolta del frumento coltivato ma anche nella programmazione agricola futura. Specificatamente, il teste riferiva che “le zone C ed A (come indicate nelle immagini in atti) erano coltivate con carciofi, così come la parte superiore della zona B, estesa circa 3 ettari. La parte immediatamente inferiore della zona B, per circa 3 ettari e mezzo, era coltivata a frumento”. In base a quanto esposto, va disattesa l'eccezione formulata da parte convenuta secondo il quale l'allagamento del fondo e, conseguentemente, i danni lamentati, sarebbero dipesi dall'alluvione di marzo 2012; invero, tale deduzione viene smentita sia dalla documentazione fotografica e dai rilievi in atti sia dalle dichiarazioni rese dal testimone . In particolare, quest'ultimo dopo avere Tes_1 eseguito un sopralluogo nei giorni successivi alla rottura della conduttura idrica, riscontrava che la coltura presente sul fondo era andata distrutta e che a causa delle condizioni in cui verteva il terreno la programmazione della futura coltivazione sarebbe avvenuta in ritardo.
Sul punto, inoltre, riguardo all'incidenza sul nesso causale del cattivo stato di manutenzione dei canali di sgrondo, si ritiene di dover condividere le conclusioni del CTU, secondo il quale “tali danni potevano essere attenuati da una più corretta manutenzione dei canali si sgrondo”. Una volta verificato il nesso di causalità, appare indubbio che la fosse tenuta alla Controparte_3 vigilanza e alla custodia, nonché alla manutenzione della rete idrica di sua proprietà. In relazione a quanto esposto, va precisato che la norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere: “il danno rilevante – di cui cioè il custode è responsabile – prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no” (Cass., 01.02.2018, n. 2482). Nel caso di specie risulta chiaramente, alla stregua del criterio della regolarità statistica, il nesso di causalità tra l'allagamento del fondo e la rottura della conduttura idrica della , con Controparte_3 conseguente perdita d'acqua. Per superare la presunzione iuris tantum stabilita dall'art. 2051 c.c., il custode può solamente dare la prova del caso fortuito per il quale è richiesta la prova positiva della causa esterna – fatto naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato – che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode.
Nel caso in esame la convenuta non ha assolutamente dato prova del fatto imprevedibile ed eccezionale tale da interrompere il nesso eziologico tra l'allagamento del fondo e la rottura della conduttura idrica interrata in un fondo agricolo di proprietà della stessa.
Alla luce di quanto esposto, deve essere affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della CP_3 la quale va condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, a seguito
[...] dell'allagamento.
Posto che dall'istruttoria espletata risulta che il fondo dell'attrice al momento dell'evento presentava delle colture, al fine di stabilire il quantum dei danni risarcibili, devono essere recepite le risultanze della CTU, che risultano pienamente attendibili ed esaustive, considerato che il CTU ha provveduto all'esame dello stato dei luoghi e ha compiuto delle approfondite indagini;
le risultanze in ordine alla quantificazione dei danni vanno condivise, tenuto conto della completezza, esattezza e puntualità dei rilievi nonché dell'adeguata risposta fornita alle osservazioni di parte in sede di accertamento tecnico preventivo.
Si riportano di seguito le conclusioni del CTU:
pagina 6 di 8 “Al quesito n.2 in cui si chiedeva se la situazione di sommersione dei fondi avrebbe consentito le ordinarie operazioni colturali di raccolta meccanica del frumento ho dato risposta nel par.
4.2 ove ho affermato che l'allagamento ha sicuramente provocato un ritardo nella raccolta del frumento ma tale da non pregiudicare del tutto l'esito delle stesse.
Al quesito n.3 in cui si chiedeva se la raccolta posticipata del frumento avesse comportato una perdita di resa del prodotto ho dato risposta nel par.
4.3 e ove ho evidenziato che il ritardo delle operazioni di raccolta può avere provocato perdite in termini di resa produttiva. Al quesito n.4 che chiedeva di determinare l'ammontare dei danni derivati con riferimento alla mancata produzione di frumento per la superficie di circa Ha 15 ho dato risposta nel par.
4.4 ove, pur nelle difficoltà metodologiche, ho stimato, per Ha 13 di superficie allagata ed investita a frumento, un importo di € 12.174,29 che costituisce in definitiva il mancato reddito e quindi il danno. Al quesito n.5 che chiedeva l'ammontare dei danni con riferimento alla svalutazione commerciale del frumento a causa della vendita posticipata del prodotto ho dato risposta nel rispettivo par.
4.5 ove ho affermato che non avendo dati in termini di prezzi unitari di vendita del frumento dalla contabilità di parte ricorrente non è stato possibile verificare una eventuale svalutazione commerciale del prodotto. Al quesito n.6 che chiedeva di determinare l'ammontare dei danni con riferimento alla mancata produzione lorda vendibile di paglia per Ha 15 ho dato risposta nel par.
4.6 ove ho stimato, sempre per Ha 13 di superficie allagata ed investita a frumento, un importo di € 4.282,20 che costituisce il danno economico in termini di mancata produzione di paglia.
Al quesito n.7 che chiedeva se la situazione dei fondi allagati ha comportato una posticipazione della piantumazione di bulbi di carciofi e per quale superficie ho dato risposta nel par.
4.7 ove ho affermato che nei 5 ettari di superficie allagata e poi trapiantata a carciofeto è molto probabile che vi sia stato un ritardo nella piantumazione oggi non quantificabile in termini di tempo essendo trascorsi circa 11 mesi dall'evento oggetto di controversia. Al quesito n.8 che chiedeva se la piantumazione posticipata di bulbi di carciofi nella superficie di Ha 3 ha determinato un ritardo nella produzione accertando conseguentemente la perdita di produzione ho risposto nel par.
4.8 ove ho evidenziato che risulta difficile stimare l'entità dei danni in termini di perdita di produzione dovuta al ritardo della piantumazione del carciofeto (circa Ha 5) sulla parte allagata ma comunque è verosimile che tale perdita si sia verificata.
Al quesito n.9 in cui si chiedeva se la coltivazione di carciofi in atto esistente nella superficie di Ha 3 sia affetta da patologie o se vi sia perdita di produzione a causa della originaria sommersione ed infiltrazione di detta superficie di Ha 3 ho risposto nel par.
4.9 ove ho chiarito di non avere evidenziato patologie rilevanti sul carciofeto trapiantato sulla superficie allagata ed ho ribadito ancora una volta che oggi risulta impossibile stimare una eventuale perdita di produzione sulla parte allagata ma poi ugualmente trapiantata.
Al quesito n.10 che chiedeva se la sommersione e la infiltrazione del terreno abbia determinato perdita di produzione nelle parti di superfici direttamente non sommerse ma contigue con detto tratto sommerso ho dato risposta nel par.
4.10 ove ho evidenziato che data la natura pressoché pianeggiante del sito, nelle parti non interessate dall'allagamento ma contigue ad esso, è del tutto impossibile che vi sia una perdita di produzione. Al quesito n.11 che chiedeva di determinare l'ammontare dei danni derivati alla ditta ricorrente a causa dell'allagamento dei fondi con riferimento alla impossibilità di coltivazione di Ha 12, nonché l'ammontare dei danni derivanti dalla mancata coltivazione del carciofeto per Ha 12, ho risposto nel rispettivo par.
4.11 ove dopo un procedimento analitico ho stimato in € 41.664 l'importo che costituisce l'ammontare dei danni derivanti dalla mancata coltivazione del carciofeto per Ha 8 e non Ha 12 come affermato da parte ricorrente. Al quesito n.12 che chiedeva di determinare l'ammontare dei maggiori costi che la ditta ricorrente ha sostenuto per l'attività necessaria alla bonifica dei Ha 15 sommersi ho dato risposta nel par.
4.12 ove pagina 7 di 8 si è affermato che è verosimile che sui 13 ettari vi siano stati dei costi aggiuntivi in seguito all'allagamento ma oggi essi non sono quantificabili. Infine, al quesito n.13 che chiedeva di determinare l'ammontare della perdita di chance che la ditta ricorrente ha subito a seguito della mancata vendita ed immissione nel mercato dei prodotti agricoli ho dato risposta nel par.
4.13 ove ho risposto che se “perdita di chance” vuol dire perdita di potere contrattuale con eventuali acquirenti, tale perdita ritengo che non si sia verificata” (cfr. relazione di
CTU, pagg. 17-18). In definitiva, il danno complessivo subito dall'attrice risulta provato per l'importo di € 58.000,00; il
CTU ha altresì precisato che, in piccola parte, non quantificabile, tali danni potevano essere attenuati da una più corretta manutenzione dei canali di sgrondo. In considerazione di tale concausa, il risarcimento spettante può essere ridotto in via equitativa del 10%, fino all'importo di € 52.200,00.
Per quanto riguarda le ulteriori voci di danno per lucro cessante richieste dall'attrice, le stesse non risultano provate per cui la relativa domanda va rigettata, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il danno del quale chiede il risarcimento.
A tale riguardo non può essere disposta la nuova CTU richiesta dall'attrice, essendo mutata la situazione dei luoghi per il lungo tempo trascorso dall'evento, oltre tredici anni.
Va poi evidenziato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. unite, 17.2.1995 n. 1712), atteso che il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. L'importo sopra indicato deve dunque essere rivalutato dal momento del fatto fino alla pronuncia della sentenza e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi.
Spettano pertanto all'attrice le ulteriori somme di € 13.311,00 per rivalutazione e di € 10.426,84 per interessi, calcolati fino alla data della sentenza. La va dunque condannata a corrispondere alla Controparte_3 Controparte_1 la somma di € 75.937,84, oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo. Le spese, ivi comprese quelle del procedimento di ATP, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore corrispondente all'importo per il quale è stata accolta la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 5073/2016:
CONDANNA la a corrispondere alla Controparte_3 CP_1 [...]
a somma di € 75.937,84, oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo. CP_1
RIGETTA per il resto la domanda dell'attrice. CONDANNA la alla rifusione in favore della Controparte_3 Controparte_1 elle spese di lite, che si liquidano, per il presente, giudizio in € 634,00 per esborsi
[...]
e in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, e, per il procedimento di
ATP, in € 3.827,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, nonché al compenso liquidato in quella sede al CTU. Ragusa, 31/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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