TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 2933/2025 R.G.L. promossa
D A
Avv. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 102, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Cerniglia per C.F._1
mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
(C.F.: ) in Parte_2 CP_1 Parte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in , Viale Praga n. 29 Pt_3
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 11.6.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della
[...]
che qui si dichiara, Controparte_2
1.Dichiara cessata la materia del contendere;
2.Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 25.2.2025, l'odierno istante proponeva opposizione avverso l'Ordinanza di
Ingiunzione n. 25/0010, notificata in data 01.02.2025 con cui l' di Controparte_2
gli intimava il pagamento della somma di € 136,17 per l'omesso versamento, nei termini di Pt_3
legge, della sanzione amministrativa relativa all'illecito n. 24/1258 (rapporto prot. n. 21111 del
23.07.2024), notificata in data 31.03.2020.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva di avere pagato interamente la sanzione nei termini di legge e di avere comunicato all' l'intervenuto pagamento nonché di avere presentato CP_3
istanza di annullamento in autotutela a mezzo pec in data 03.02.2025.
Ritualmente instaurato il contraddittorio l'Amministrazione convenuta non si costituiva in giudizio,
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
A seguito dell'udienza del 11.6.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata decisa.
Con le note scritte del 6.6.2025 il ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione convenuta ha adottato in autotutela il provvedimento di annullamento dell'Ordinanza ingiunzione impugnata, come da documentazione allegata e ha concluso chiedendo la cessata materia del contendere con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Ora dalla documentazione in atti risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti pertanto deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti tenuto conto dell'esito del giudizio e della modesta entità della somma oggetto della Ordinanza ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo il 14.7.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 2933/2025 R.G.L. promossa
D A
Avv. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 102, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Cerniglia per C.F._1
mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
(C.F.: ) in Parte_2 CP_1 Parte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in , Viale Praga n. 29 Pt_3
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 11.6.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della
[...]
che qui si dichiara, Controparte_2
1.Dichiara cessata la materia del contendere;
2.Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 25.2.2025, l'odierno istante proponeva opposizione avverso l'Ordinanza di
Ingiunzione n. 25/0010, notificata in data 01.02.2025 con cui l' di Controparte_2
gli intimava il pagamento della somma di € 136,17 per l'omesso versamento, nei termini di Pt_3
legge, della sanzione amministrativa relativa all'illecito n. 24/1258 (rapporto prot. n. 21111 del
23.07.2024), notificata in data 31.03.2020.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva di avere pagato interamente la sanzione nei termini di legge e di avere comunicato all' l'intervenuto pagamento nonché di avere presentato CP_3
istanza di annullamento in autotutela a mezzo pec in data 03.02.2025.
Ritualmente instaurato il contraddittorio l'Amministrazione convenuta non si costituiva in giudizio,
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
A seguito dell'udienza del 11.6.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata decisa.
Con le note scritte del 6.6.2025 il ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione convenuta ha adottato in autotutela il provvedimento di annullamento dell'Ordinanza ingiunzione impugnata, come da documentazione allegata e ha concluso chiedendo la cessata materia del contendere con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Ora dalla documentazione in atti risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti pertanto deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti tenuto conto dell'esito del giudizio e della modesta entità della somma oggetto della Ordinanza ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo il 14.7.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile