Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01303/2025REG.PROV.COLL.
N. 09205/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9205 del 2023, proposto da
IZ CE e ER S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 288/2023, resa tra le parti, per l'annullamento:
a) della cartella di pagamento n. 037 2021 00047186 50 000 dell'importo di euro 684.122,94, avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” per i periodi 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08, inviata alla ricorrente tramite pec del 21.9.2021 (doc. 1);
b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/003013, reso esecutivo in data 23.6.2021, nella parte concernente l'iscrizione del debito della ricorrente;
c) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’avvocato Maddalena Aldegheri per delega dell’avvocato Anna Barbero e l’Avvocato dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso del 2021 (n.r.g. 1042/2021) la società agricola IZ CE e ER s.s. aveva impugnato dinanzi al TAR per il Piemonte, domandandone l’annullamento, la cartella di pagamento n. 03720210004718650000 intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata il all’azienda il 21 settembre 2021 tramite posta elettronica certificata, chiedendo il pagamento della somma di Euro 684.122,94 per prelievi supplementari di latte (relativo alle campagne lattiere degli anni 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008), interessi, anche di mora, e oneri di riscossione, ed ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
2. A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i seguenti motivi:
1) illegittimità della cartella per violazione di precedenti giudicati e per invalidità derivata dai presupposti atti impositivi del prelievo supplementare, a loro volta scaturenti da operazioni di compensazione effettuate in violazione del sovraordinato diritto europeo nonché basate su dati falsati;
2) erroneità dell'importo intimato, violazione dell'art. 8 ter legge n. 33/2009 (d.l. n. 5/2009), mancato scomputato dal prelievo esigibile le somme già recuperate mediante la trattenuta di aiuti agricoli;
3) prescrizione decennale del credito ex art. 2946 cod. civ.;
4) decadenza del potere di riscossione, in applicazione dell'art. 25, co. 1, lett. c), D.P.R. 602/1973;
5) invalidità della cartella per difetto di motivazione, mancanza delle ragioni di fatto e giuridiche della pretesa impositiva (art. 7 legge n. 212/2000) e dei criteri di imputazione degli interessi;
6) invalidità della notifica della cartella, in quanto notificata a mezzo pec da un indirizzo che non figura negli elenchi ufficiali di cui all’art. 16 ter, co. 1, d.l. n. 179/2012, così come, invece, prescritto dall’art. 3 bis, co. 1, l. 53/1994.
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito TAR ha parzialmente accolto il ricorso, accertando – con riferimento alle annate lattiere 2006/2007 e 2007/2008 – l’intervenuto annullamento degli atti impositivi presupposti del prelievo supplementare tramite le sentenze del Consiglio di Stato n. 3957/2022 e 3959/2022 e – per quanto riguarda l’annata 2002/2003 – la prescrizione decennale del credito.
4. Invece per la campagna lattiera 2005/2006 il primo giudice ha respinto il ricorso, alla luce della scindibilità giuridica della cartella e dell’assenza di un gravame dell’atto presupposto (il prelievo del 5.10.2006). Inoltre il TAR riteneva che la censura riguardante la contrarietà del meccanismo di compensazione rispetto al diritto europeo era inammissibile, trattandosi di una censura riferibile solo ad un vizio proprio dell’atto impositivo e non della cartella di pagamento. A prosieguo il TAR ha considerato inammissibile anche il profilo, sempre contenuto nel primo motivo del ricorso, con il quale si censurava la violazione di un precedente giudicato (la sentenza del Tribunale ordinario di Cuneo n. 714/2015), in quanto doveva essere dedotto con un ricorso in ottemperanza ed essendo precluso al giudice della cognizione a procedere d’ufficio alla conversione dell’azione. In seguito ha respinto il secondo motivo riguardante il mancante scomputo delle precedenti trattenute di aiuti agricoli (per mancanza di prove), il terzo motivo sulla prescrizione decennale del credito (per avvenuta interruzione e successiva impugnazione), il quarto motivo sulla decadenza biennale (non essendo la specifica normativa applicabile al regime delle quote latte), il quinto motivo sul difetto di motivazione della cartella in relazione al capitale ed ai interessi (essendo la cartella un atto di riscossione che non deve reiterare le ragioni giuridiche e fattuali dell’atto impositivo, mentre per gli interessi non necessita una specifica motivazione, essendo un operazione matematica) ed il sesto motivo sull’invalidità della notifica (non essendo la norma applicabile alla notifica dell’atto di riscossione da parte di AG).
5. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2023 e depositato in pari data IZ CE e ER s.s. ha proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma.
6. A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi così rubricati:
I. Erroneità, illogicità e carenza di motivazione della sentenza appellata. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Errore in giudicando per travisamento dei fatti e dei presupposti. Errore in giudicando per violazione dell’art. 32 e dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 105, comma 1, c.p.a. Illegittimità propria e derivata. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992, all’art. 9 del reg. CE 1392/2011, agli artt. 4, 10, 11 e 13 del reg. CE 1788/2003, all’art. 16 del reg. CE 595/2004 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione di legge in relazione all’art. 8-ter della legge 33/2009. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-nonies della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta.
II. Erroneità, illogicità e carenza di motivazione della sentenza appellata. Illegittimità propria e derivata. Violazione dell’art. 8-ter della legge 9.4.2009 n. 33 e dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta.
III. Erroneità, illogicità e carenza di motivazione della sentenza appellata. Violazione dell’art. 25 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602. Intervenuta decadenza del preteso diritto di GE di attivare la procedura di riscossione coattiva. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta.
IV. Erroneità, illogicità e carenza di motivazione della sentenza appellata. Violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212, agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241, agli artt. 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta.
7. Si sono costituiti in giudizio AG e ER chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è parzialmente fondato per quanto riguarda il primo motivo.
10. Con esso l’azienda agricola censura la sentenza del TAR in merito alla statuizione di inammissibilità del primo motivo quanto al vizio di nullità della cartella di pagamento ivi dedotto per violazione ed elusione del giudicato ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 in quanto – secondo il TAR - tale azione avrebbe essere proposta con ricorso in ottemperanza ex art. 31, co. 4 e 114 c.p.a. Inoltre l’appellante deduce con l’appello che il TAR avrebbe dichiarato d’ufficio l’inammissibilità, senza darne avviso alla parte ricorrente ex art. 73, comma 3, c.p.a. (né a verbale, né con successiva ordinanza), recando una lesione al diritto di difesa ed al suo diritto a controdedurre.
11. Dall’esame del motivo proposto in primo grado emerge chiaramente che esso conteneva profili cumulativi, ovvero sia una domanda impugnatoria che una di ottemperanza. In disparte la possibilità o meno di cumulare nella sede di legittimità entrambe le domande, secondo uno schema inverso a quello ammesso dalla nota Plenaria 2 del 2013, d alla disamina degli atti il Collegio ritiene si sia inverata una violazione del contraddittorio; infatti, come prospettato dall’appellante, a fronte di una possibile causa di inammissibilità il giudice di prime cure nel rilevare tale circostanza, avrebbe dovuto sollecitare il contraddittorio tra le parti al riguardo. Come noto, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., “ se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie .”
12. Ne deriva, di fronte alla mancanza di tale passaggio nel verbale e/o di una rispettiva successiva ordinanza, che il TAR non avrebbe potuto definire la causa immediatamente nel merito, difettando il presupposto della completezza del contraddittorio richiesto dalla norma citata.
13. Non sono invece fondati i motivi 2-4 dell’appello, alla luce dei seguenti ragionamenti.
13.1 Per quanto riguarda la censura (secondo motivo del ricorso di primo grado) riguardante l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella per aver omesso di considerare le somme recuperate mediante la trattenuta degli aiuti agricoli che non sarebbero quindi state trattenute dal prelievo, il TAR aveva accertato che il ricorrente non aveva soddisfatto l’onere probatorio, essendosi limitata a indicare il valore complessivo delle trattenute, ma senza alcuna dimostrazione che le stesse si riferiscano al prelievo supplementare in contestazione piuttosto che ad altre
poste passive a suo carico. L’appellante non ha però dedotto alcun nuovo convincente motivo sul punto, limitandosi a ribadire le sue censure di primo grado, ossia il fatto che avesse subito recuperi di 212.555,34 Euro, ma non offrendo alcun dettaglio ulteriore. La doglianza in scrutinio appare inoltre generica non risultando specificato ex art. 40 c.p.a. in che maniera e in che quantità risulterebbe essere stata operata la compensazione PAC.
13.2 Il motivo che censura l’erroneità della statuizione del TAR in merito al quarto motivo di primo grado riguarda la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973: la cartella sarebbe stata notificata alla ricorrente ben oltre il termine di decadenza di due anni dal momento in cui il debito sarebbe stato accertato dall’ente impositore AG. La doglianza non coglie nel segno. Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione (9 febbraio 2024 n. 1316), i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del d.P.R. 602/1973 “ si applicano solo alle imposte dirette e all’I.V.A. (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua) sicché è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772). Il rinvio all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del d.l. 5/2009, non implica pertanto l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 (due anni dall’accertamento del debito)”. Anche a voler prescindere da quanto testè osservato occorre poi rilevare quanto segue. Il comma 10 dell’art. 8-quinquies della D.L. n. 5 del 2009, convertito con modificazioni con l. n. 33 del 2009, stabilisce che “A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. L’art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 stabilisce, poi, che “Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori ”. Ebbene, nel caso in esame, la fase di riscossione ha avuto avvio ben prima del 1° aprile 2019 (data dalla quale è applicabile, secondo il comma 10 dell’art. 8-quinquies della D.L. n. 5 del 2009, la disciplina egli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e, quindi, di rimando, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
13.3 Per quanto riguarda l’ultima doglianza, con cui si deduce l’ error in iudicando del TAR in merito al quinto motivo di primo grado, ovvero la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e dell’ivi richiamato art. 3 della legge 241/1990, nella parte in cui stabiliscono che ogni atto posto in essere dalla P.A. deve essere debitamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa, poiché il contribuente deve essere messo in condizione di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall’ente impositore, il Collegio rileva che il TAR ha correttamente scrutinato tale doglianza. La cartella di pagamento qui gravata risulta, infatti, sorretta da adeguata e congrua motivazione con riguardo all’ammontare dei prelievi e alla quantificazione degli interessi dovuti. Per orientamento di questa Sezione (da ultimo sentenza n. 64 del 2024), anche sulla scorta dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, “ allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori ” (così Cass. civ., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 2228). Preme, del resto, osservare che la cartella di pagamento di che trattasi reca, in apposita analitica tabella contenuta nella parte relativa al “dettaglio degli addebiti”, anche con riguardo all’annualità in contestazione, l’indicazione degli “importi a ruolo” e degli “oneri di riscossione” distinti tra quelli “entro le scadenze” e quelli “oltre le scadenze”. Essa reca, inoltre, dalle pag. 6 a 11 una parte descrittiva con l’indicazione dei rispettivi prelievi e dei tassi applicati e dei periodi di decorrenza per ciascuna campagna.
14. Per questi motivi, il Collegio ritiene di accogliere solo parzialmente l’appello, limitatamente al primo motivo e respingere i motivi 2, 3 e 4, disponendo pertanto, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., l’annullamento parziale con rinvio al primo giudice della sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione.
15. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie parzialmente l’appello come da motivazione e, per l’effetto, annulla parzialmente la sentenza gravata con rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.. Respinge per il resto l’appello. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO