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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2294/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 26/02/2025 da con il proc. e dom. avv. FEDRI Parte_1
BARBARA e da con il proc. e dom. avv. Parte_2
BARUFFINI ANDREINA, entrambi per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 09/08/2007 in
GIOVINAZZO (BA), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 48, parte 2, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2007;
- dato atto che dal matrimonio sono nati i figli (il 12.06.2010), e Persona_1
(il 23.04.2018), entrambi minorenni;
Per_2
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei IG.ri , nato a Parte_1
OL (BA) il 21/01/1980, e nata a Parte_2
STRASBURGO (FRANCIA) il 04/05/1982, uniti in matrimonio in Giovinazzo
(BA) in data 09/08/2007, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Dispone che i figli minori nato a [...] il Persona_3
12/06/2010 e , nata a [...] il [...] siano affidati Persona_4
ad entrambi i genitori, i quali seguiteranno a condividere la responsabilità
genitoriale.
3. Dispone che il figlio maggiore, , resterà collocato prevalentemente Persona_1
presso la casa paterna;
mentre la figlia minore, resterà collocata Per_2
prevalentemente presso la casa materna, ma fruendo ampiamente di giornate di compresenza dei due fratelli presso le abitazioni dell'una e dell'altro genitore e mantenendo la formale residenza presso la mamma.
4. Dispone che la casa familiare di proprietà della IGnora resti a lei Parte_2
assegnata in godimento esclusivo e prende atto che ella si farà interamente carico delle rate di rimborso del mutuo acceso per il suo acquisto, impegnandosi con la sottoscrizione del ricorso introduttivo a liberare il IG. da ogni obbligo Parte_1
2 connesso anche a titolo di garanzia con l'istituto di credito concedente il mutuo entro la data del 31 maggio 2025;
5. prende atto che il IGnor si è impegnato a rilasciare definitivamente la Parte_1
casa familiare entro il 01.3.2025, asportandone i beni personali;
dà atto che avrà
tempo sino alla fine del corrente anno per asportare, in una data che sarà
preventivamente concordata, gli ulteriori beni personali suoi e del figlio e gli arredi di cui a separato accordo privato;
dà atto che a partire dalla stessa data, la
IG.ra si obbliga a far volturare a suo nome tutte le utenze relative Parte_2
all'immobile di cui è proprietaria nonché ad assumersi in via esclusiva ogni onere relativo allo stesso, sia quanto al pagamento delle residue rate del mutuo che per ogni manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Dispone che i due figli trascorreranno, insieme, i fine settimana alternati presso ciascun genitore, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino al lunedì
mattina con accompagnamento a scuola.
7. Dispone che entrambi i minori, inoltre, frequenteranno con ciascun genitore almeno una giornata infrasettimanale, con prelievo all'uscita da scuola e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
tale giornata sarà individuata in quella del martedì per la madre e in quella del lunedì per il padre. Dispone che trascorrerà col padre anche il pomeriggio del lunedì, sino alle 20.00, Per_2
andando il padre a prenderla all'uscita da scuola e poi la mamma a prelevarla da casa del padre al termine del suo orario lavorativo. Anche potrà Persona_1
trascorrere con la mamma un ulteriore pomeriggio, se lo desidera.
8. Prende atto che nei periodi in cui l'uno o l'altro genitore sarà impegnato per lavoro fuori Regione per uno o più pernottamenti, i figli resteranno presso l'abitazione dell'altro; dà atto che dovrà fornirsi un preavviso di almeno 48 ore
3 dall'uno all'altro genitore circa gli impegni che rendano necessari tali modifiche delle frequentazioni.
9. In occasione delle feste natalizie, dispone che i genitori trascorreranno con i figli una settimana a testa, in maniera continuativa, ferma restando, per i giorni di
Natale e Capodanno, la regola dell'alternanza tra i genitori: dall'inizio delle vacanze sino alla sera del 30 e dalla sera del 30 sino al rientro a scuola (o alla sera prima se la seconda settimana è paterna). Per quanto riguarda le vacanze pasquali,
dispone che i figli trascorreranno con i genitori, alternativamente tra loro, la metà
del periodo di vacanza, avendo cura di distribuire, alternativamente ed in alternanza tra loro, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In occasione delle vacanze estive, dispone che ciascun genitore potrà trascorrere tre settimane con i figli, anche non consecutive, con impegno a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie entro il 31 maggio di ciascun anno, onde evitare eventuali sovrapposizioni di prenotazioni e/o di trasferte anche fuori porta. Prende atto che le parti precisano, comunque, di voler assecondare le richieste dei figli anche in merito alle superiori turnazioni e di dichiararsi disponibili in tal senso.
10. Dà atto che l'A.U.U. erogato dall'INPS per i figli minori – ad oggi percepito integralmente dalla IG.ra – continuerà ad essere interamente percepito Parte_2
dalla stessa: dà, inoltre, atto che le parti convengono che tale attribuzione costituisca ed esaurisca ogni obbligo di mantenimento dei figli in favore della
IG.ra , impregiudicate le altre condizioni qui riportate. Dispone che per Parte_2
il resto, ciascun genitore si occuperà della gestione e delle necessità ordinarie dei figli (alimentari ecc.) nei tempi di rispettiva permanenza presso l'una o l'altro,
impegnandosi a prestarsi reciproca collaborazione.
11. Prende atto che le parti convengono, in via provvisoria, che sino a quando il
IG. non si sarà dotato di un'abitazione idonea ad alloggiare il figlio Parte_1
4 presso di lui, alloggerà presso la mamma;
dispone che le Persona_5
frequentazioni paterne dei figli saranno temporaneamente esercitate senza pernottamento e il padre verserà alla madre un contributo mensile di € 150,00 per il loro mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese;
12. Prende atto che nei periodi di assenza di uno dei genitori di durata pari o superiore a 7 giorni continuativi, il genitore che si assenta corrisponderà all'altro un'integrazione di € 50,00 per ogni figlio per ogni settimana di assenza.
13. A partire dal mese di gennaio 2025, pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese della mensa scolastica e tutte le spese straordinarie relative ai figli, disciplinate secondo le previsioni del Regolamento
dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia protocollato presso il Tribunale
di Udine il 28.8.2015, che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
14. Dà atto che la Fiat 500 attualmente in uso alla IG.ra , di proprietà del Parte_2
IG. sarà volturata a nome della IG.ra entro la data del 1° Parte_1 Parte_2
marzo 2025; mentre al IG. rimarrà la BMW x1, già in uso a lui e di sua Parte_1
proprietà.
15. Dà atto che i ricorrenti convengono che i rimborsi connessi alle detrazioni fiscali di cui alla sezione E della dichiarazione reddituale comune 2025 (redditi
2024) saranno attribuiti interamente al IGnor , mentre quelli per gli anni Parte_1
successivi spetteranno interamente alla IGnora . Parte_2
16. Dà atto che le parti prestano acquiescenza alla presente sentenza di separazione con rinuncia a promuovere impugnazione.
17. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIOVINAZZO (BA), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 48, parte 2, Serie A, Ufficio 1, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
5 Udine, li 03/04/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
6
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2294/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 26/02/2025 da con il proc. e dom. avv. FEDRI Parte_1
BARBARA e da con il proc. e dom. avv. Parte_2
BARUFFINI ANDREINA, entrambi per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 09/08/2007 in
GIOVINAZZO (BA), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 48, parte 2, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2007;
- dato atto che dal matrimonio sono nati i figli (il 12.06.2010), e Persona_1
(il 23.04.2018), entrambi minorenni;
Per_2
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei IG.ri , nato a Parte_1
OL (BA) il 21/01/1980, e nata a Parte_2
STRASBURGO (FRANCIA) il 04/05/1982, uniti in matrimonio in Giovinazzo
(BA) in data 09/08/2007, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Dispone che i figli minori nato a [...] il Persona_3
12/06/2010 e , nata a [...] il [...] siano affidati Persona_4
ad entrambi i genitori, i quali seguiteranno a condividere la responsabilità
genitoriale.
3. Dispone che il figlio maggiore, , resterà collocato prevalentemente Persona_1
presso la casa paterna;
mentre la figlia minore, resterà collocata Per_2
prevalentemente presso la casa materna, ma fruendo ampiamente di giornate di compresenza dei due fratelli presso le abitazioni dell'una e dell'altro genitore e mantenendo la formale residenza presso la mamma.
4. Dispone che la casa familiare di proprietà della IGnora resti a lei Parte_2
assegnata in godimento esclusivo e prende atto che ella si farà interamente carico delle rate di rimborso del mutuo acceso per il suo acquisto, impegnandosi con la sottoscrizione del ricorso introduttivo a liberare il IG. da ogni obbligo Parte_1
2 connesso anche a titolo di garanzia con l'istituto di credito concedente il mutuo entro la data del 31 maggio 2025;
5. prende atto che il IGnor si è impegnato a rilasciare definitivamente la Parte_1
casa familiare entro il 01.3.2025, asportandone i beni personali;
dà atto che avrà
tempo sino alla fine del corrente anno per asportare, in una data che sarà
preventivamente concordata, gli ulteriori beni personali suoi e del figlio e gli arredi di cui a separato accordo privato;
dà atto che a partire dalla stessa data, la
IG.ra si obbliga a far volturare a suo nome tutte le utenze relative Parte_2
all'immobile di cui è proprietaria nonché ad assumersi in via esclusiva ogni onere relativo allo stesso, sia quanto al pagamento delle residue rate del mutuo che per ogni manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Dispone che i due figli trascorreranno, insieme, i fine settimana alternati presso ciascun genitore, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino al lunedì
mattina con accompagnamento a scuola.
7. Dispone che entrambi i minori, inoltre, frequenteranno con ciascun genitore almeno una giornata infrasettimanale, con prelievo all'uscita da scuola e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
tale giornata sarà individuata in quella del martedì per la madre e in quella del lunedì per il padre. Dispone che trascorrerà col padre anche il pomeriggio del lunedì, sino alle 20.00, Per_2
andando il padre a prenderla all'uscita da scuola e poi la mamma a prelevarla da casa del padre al termine del suo orario lavorativo. Anche potrà Persona_1
trascorrere con la mamma un ulteriore pomeriggio, se lo desidera.
8. Prende atto che nei periodi in cui l'uno o l'altro genitore sarà impegnato per lavoro fuori Regione per uno o più pernottamenti, i figli resteranno presso l'abitazione dell'altro; dà atto che dovrà fornirsi un preavviso di almeno 48 ore
3 dall'uno all'altro genitore circa gli impegni che rendano necessari tali modifiche delle frequentazioni.
9. In occasione delle feste natalizie, dispone che i genitori trascorreranno con i figli una settimana a testa, in maniera continuativa, ferma restando, per i giorni di
Natale e Capodanno, la regola dell'alternanza tra i genitori: dall'inizio delle vacanze sino alla sera del 30 e dalla sera del 30 sino al rientro a scuola (o alla sera prima se la seconda settimana è paterna). Per quanto riguarda le vacanze pasquali,
dispone che i figli trascorreranno con i genitori, alternativamente tra loro, la metà
del periodo di vacanza, avendo cura di distribuire, alternativamente ed in alternanza tra loro, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In occasione delle vacanze estive, dispone che ciascun genitore potrà trascorrere tre settimane con i figli, anche non consecutive, con impegno a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie entro il 31 maggio di ciascun anno, onde evitare eventuali sovrapposizioni di prenotazioni e/o di trasferte anche fuori porta. Prende atto che le parti precisano, comunque, di voler assecondare le richieste dei figli anche in merito alle superiori turnazioni e di dichiararsi disponibili in tal senso.
10. Dà atto che l'A.U.U. erogato dall'INPS per i figli minori – ad oggi percepito integralmente dalla IG.ra – continuerà ad essere interamente percepito Parte_2
dalla stessa: dà, inoltre, atto che le parti convengono che tale attribuzione costituisca ed esaurisca ogni obbligo di mantenimento dei figli in favore della
IG.ra , impregiudicate le altre condizioni qui riportate. Dispone che per Parte_2
il resto, ciascun genitore si occuperà della gestione e delle necessità ordinarie dei figli (alimentari ecc.) nei tempi di rispettiva permanenza presso l'una o l'altro,
impegnandosi a prestarsi reciproca collaborazione.
11. Prende atto che le parti convengono, in via provvisoria, che sino a quando il
IG. non si sarà dotato di un'abitazione idonea ad alloggiare il figlio Parte_1
4 presso di lui, alloggerà presso la mamma;
dispone che le Persona_5
frequentazioni paterne dei figli saranno temporaneamente esercitate senza pernottamento e il padre verserà alla madre un contributo mensile di € 150,00 per il loro mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese;
12. Prende atto che nei periodi di assenza di uno dei genitori di durata pari o superiore a 7 giorni continuativi, il genitore che si assenta corrisponderà all'altro un'integrazione di € 50,00 per ogni figlio per ogni settimana di assenza.
13. A partire dal mese di gennaio 2025, pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese della mensa scolastica e tutte le spese straordinarie relative ai figli, disciplinate secondo le previsioni del Regolamento
dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia protocollato presso il Tribunale
di Udine il 28.8.2015, che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
14. Dà atto che la Fiat 500 attualmente in uso alla IG.ra , di proprietà del Parte_2
IG. sarà volturata a nome della IG.ra entro la data del 1° Parte_1 Parte_2
marzo 2025; mentre al IG. rimarrà la BMW x1, già in uso a lui e di sua Parte_1
proprietà.
15. Dà atto che i ricorrenti convengono che i rimborsi connessi alle detrazioni fiscali di cui alla sezione E della dichiarazione reddituale comune 2025 (redditi
2024) saranno attribuiti interamente al IGnor , mentre quelli per gli anni Parte_1
successivi spetteranno interamente alla IGnora . Parte_2
16. Dà atto che le parti prestano acquiescenza alla presente sentenza di separazione con rinuncia a promuovere impugnazione.
17. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIOVINAZZO (BA), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 48, parte 2, Serie A, Ufficio 1, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
5 Udine, li 03/04/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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