TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 3476 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017 tra
– Parte_1 Parte_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio
[...] P.IVA_1 con l'avv. Antonio Stornelli
-attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Alfredo Quaranta e il Parte_3 C.F._1 dott. Mattia Del Principe
-convenuto-
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, competente ex art. 18 c.p.c., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, condannare il convenuto, Sig. Avv. qualità di unico erede e familiare di riferimento del FR Controparte_1 giusta dichiarazione sottoscritta in data 04.07.2012- al pagamento della somma di Parte_4
Euro 19.527,48 a titolo di pagamento "residuo retta R.S.A." dovuto da quest'ultimo per il periodo di ricovero compreso tra il 27.12.2013 fino al 23.01.2016 ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia. Con vittoria di spese e competenze legali”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via pregiudiziale: a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto per le ragioni di cui in narrativa;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione
1 per via del mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 obbligatorio in subiecta materia e, per l'effetto, invitare le parti ad effettuare detto incombente sospendendo il presente giudizio;
- nel merito: nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le difese svolte in via pregiudiziale, rigettare integralmente la domanda di parte attrice in quanto infondata per palese insussistenza dei requisiti e delle condizioni di fatto e di diritto prospettate da parte attrice medesima;
in ogni caso, dichiarare compensate tra le parti le poste creditorie per quanto sopra esposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovessero condividersi le difese testè formulate, si chiede altresì di accertare
e dichiarare dovuta la minor somma richiesta, in via transattiva, dal dott. Controparte_2 pari ad euro 10,000 (diecimila/00); - in ogni caso, con vittoria di spese, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l Parte_5
(di seguito anche solo la “ ) ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 al fine di ottenere la sua condanna, nella qualità di unico erede e familiare di Parte_3 riferimento del FR al pagamento della somma di euro 19.527,48 a titolo di Parte_4
“residuo retta R.S.A.” dovuto da quest'ultimo per il periodo di ricovero compreso tra il 27.12.2013
e il 23.01.2016, data del decesso.
I-1.1. A sostegno della propria pretesa l'attrice ha allegato e dedotto:
- che in data 04.07.2012 aveva presentato domanda di ricovero in R.S.A. Parte_4 presso l'Associazione e che, essendo egli celibe, aveva indicato quale familiare di riferimento l'unico FR , presente al momento del ricovero;
Pt_3
- che era rimasto ospite della struttura sanitaria in fascia 1 fino alla data Parte_4 del decesso, avvenuto il 23.01.2016, accumulando un debito pari ad euro 19.527,48, tenuto conto dei giorni di ricovero non pagati (n. 756) e della quota alberghiera prevista dalla normativa vigente pari ad euro 25,83 giornalieri;
- che, nonostante la richiesta di saldare il debito complessivo, con bonifico Parte_3 del 18.12.2015 di euro 785,66 (ricevuta n. 38401/C) aveva provveduto a saldare la retta riferita al solo periodo compreso tra il 28.11.2013 ed il 27.12.2013, senza effettuare ulteriori pagamenti;
- che, a seguito del decesso di l' aveva più volte richiesto il Parte_4 Parte_1 pagamento dell'importo residuo a nella qualità di erede del defunto, ma Parte_3 senza successo;
2 - che solo a seguito della formale diffida di pagamento del 29.05.2017, Parte_3 aveva risposto asserendo che “la pretesa relativa al mio defunto FR è stata compensata Pt_4 con la mia pregressa attività professionale stragiudiziale di particolare importanza e per un importo elevato, per la quale non sono stato pagato”;
- che, in realtà, l'attività professionale dell'avv. era stata già regolarmente Parte_3 saldata nel mese di novembre 2011, dopo l'emissione della fattura n. 39 del 03.11.2011.
I-2. Si è tempestivamente costituito in giudizio rassegnando le conclusioni Parte_3 riportate in epigrafe.
I-2.1. Egli ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- il difetto di legittimazione passiva per non essere stato dimostrato il suo status di erede del FR Parte_4
- l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
- nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto la compensazione invocata in via stragiudiziale non era stata riferita al primo parere reso il 22.10.2011 (effettivamente pagato), ma ad altra e successiva attività professionale svolta su incarico dell Parte_1 consistente in consulenze per il trasferimento di posti letto da a Celano, mai CP_3 pagate e quantificate in una notula di euro 18.937,36;
- in via subordinata, la necessità di limitare la condanna alla somma individuata in via transattiva dall'associazione, pari ad euro 10.000,00.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e l'escussione di testimoni, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
23.01.2025 al cui esito, con ordinanza del 29.01.2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 22.04.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Deve essere anzitutto rigettata l'eccezione pregiudiziale relativa alla improcedibilità del giudizio per mancato assolvimento all'onere di promuovere la negoziazione assistita, in quanto parte attrice ha documentato (cfr. doc. 12 – deposito nel fascicolo informatico del 18.06.2018)
l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, sufficiente a integrare la condizione di procedibilità prevista dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132.
II-5. Quanto alla ulteriore eccezione sollevata dal convenuto, e relativa al difetto di prova della sua qualità di erede, la stessa deve essere qualificata in termini di eccezione di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio, impingente dunque il merito della controversia (cfr., sulla
3 distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951 del
16.02.2016).
E difatti, sul piano della legittimazione a contraddire, è sufficiente l'allegazione e la deduzione della circostanza dell'acquisto della qualità di erede da parte del convenuto. In caso di contestazione – come nel caso di specie – di simile qualità, spetta all'attore provare l'effettiva sussistenza di tale status, atteso che lo stesso costituisce uno dei presupposti ai fini della sussistenza del diritto di credito azionato. La qualità di erede, dunque, costituisce uno dei fatti costitutivi posti alla base della pretesa in questa sede azionata (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25860 del 27.09.2024; Cass. civ., Sez.
II, sent. n. 1330 del 12.01.2024) sicché, sulla scorta delle piane indicazioni evincibili dall'art. 2697
c.c., è in capo all' attrice l'onere di provare che il convenuto sia effettivamente l'erede Parte_1 di Parte_4
II-5.1. La prova dello status di erede legittimo è fornita mediante la produzione degli atti dello stato civile, da cui desumere il rapporto di parentela con il de cuius, non risultando invece idonea la denuncia di successione (cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19254 del 12.07.2024).
II-5.2. Rapportando le coordinate che precedono al caso di specie, risulta provata la qualità di erede di in capo al convenuto. Dagli atti di causa emerge infatti: Parte_4
- che e erano figli di e Parte_3 Parte_4 Controparte_4 CP_5
entrambi deceduti rispettivamente il 28.01.2010 e il 24.09.2001 (cfr.
[...] certificato integrale di stato di famiglia – memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice);
- che deceduto il 23.01.2016, era celibe (cfr. estratto per riassunto dal Parte_4 registro degli atti di more – memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Da tali evidenze documentali emerge dunque che l'odierno convenuto è l'unico chiamato per successione legittima del FR . A ciò va aggiunto, nel caso di specie, un elemento Pt_4 documentale ulteriore, idoneo a conferire definitiva certezza in ordine all'acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 570 c.c.
Nella missiva del 29 maggio 2017 (doc. n. 6 – citazione), l'odierno convenuto ha dichiarato infatti che la “pretesa relativa al mio defunto FR è stata compensata con la mia pregressa attività professionale Pt_4 stragiudiziale di particolare importanza e per un importo elevato, per la quale non sono stato pagato”.
Da ciò si ricava che il ha opposto in compensazione un suo (preteso) credito personale, Parte_4 ai fini dell'estinzione ex art. 1241 c.c. di una obbligazione rientrante nelle passività dell'eredità del defunto FR. Tale contegno, sul piano sostanziale, fa emerge l'inequivoco acquisto, da parte di dell'eredità fraterna. Parte_3
Com'è noto, infatti, la compensazione si sostanzia della elisione di due obbligazioni reciproche, fino al limite della loro concorrenza. La reciprocità, implica che lo stesso soggetto sia
4 contemporaneamente debitore e creditore dell'altro soggetto rispetto al quale si invoca lo strumento estintivo in parola. Nel caso di specie, di reciprocità può astrattamente discorrersi solo se si consideri che il debito di sia stato definitivamente trasmesso mortis causa in Parte_4 capo al FR . Ove ciò non fosse avvenuto, infatti, l'odierno convenuto non avrebbe certo Pt_3 potuto opporre in compensazione all' il proprio credito personale. Parte_1
II-6. Parte attrice ha inoltre provato gli ulteriori fatti costitutivi della propria pretesa e allegato l'altrui inadempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Risulta infatti provato il titolo, avendo l'attrice prodotto in giudizio la domanda di ricovero (cfr. doc. n. 2 – citazione) e allegato l'altrui inadempimento alla corresponsione di quanto dovuto dal
27.12.2013 al 23.01.2016. Del resto, il rifiuto di adempiere non si arresta al piano meramente allegatorio, avendo l'attrice documentato la circostanza mediante la produzione in giudizio dei solleciti (cfr. doc. nn. 4-5-10 – citazione).
II-7. Al fine della paralisi processuale della pretesa azionata in questa sede, il convenuto ha eccepito in compensazione un proprio credito per attività di assistenza legale stragiudiziale, all'uopo producendo notula dell'importo di euro 18.937,36, specificando che tale attività è ulteriore e diversa rispetto a quella indicata dall' nel proprio libello introduttivo. Trattasi infatti di attività Parte_1
“afferente al trasferimento di posti letto dalla in altro Comune (da Controparte_6
a Celano) della stessa (v. diffida stragiudiziale del 30 giugno CP_3 Controparte_7
2012 allegata” (p. 3 – comparsa di risposta).
II-7.1. Alcuna rilevanza assume l'integrazione al primo parere, datata 26 ottobre 2011, atteso che tale prestazione risulta inclusa nel corrispettivo di euro 2.434,32 già corrisposto (cfr. doc. nn. 8-9 – citazione).
A supporto del diritto di credito opposto in compensazione, residua la sola notula del 22.04.2014, peraltro neppure vistata dall'Ordine di appartenenza. Trattasi dunque di documentazione di formazione unilaterale che in alcun modo consente di ritenere provata l'esecuzione della prestazione professionale ulteriore e diversa rispetto a quella già pagata dall' Parte_1
Né, sul punto, soccorre il contributo dichiarativo versato nel procedimento all'esito delle escussioni testimoniali. I testi, infatti, in alcun modo hanno corroborato l'assunto che il convenuto abbia espletato ulteriori incarichi professionali, maturando il controcredito in questa sede opposto in compensazione.
II-8. Priva di pregio giuridico è poi la richiesta di limitare la condanna all'importo di euro 10.000,00, importo proposto (cfr. art. 1326 c.c.) in via conciliativa da ma non Controparte_2 accettato (cfr. sempre l'art. 1326 c.c.) dal Sicché alcun negozio transattivo è dato Parte_4 riscontrare nel caso di specie, come del resto testimonia la lite oggetto del presente procedimento.
5 II-9. Deve dunque concludersi per il pieno accoglimento della domanda di condanna di parte attrice, la quale ha dato prova di tutti i fatti costitutivi del suo diritto di credito, mentre il convenuto non ha fornito tranquillante prova del fatto estintivo (solamente) dedotto e allegato.
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. va dunque condannato al pagamento, in favore dell attrice, Parte_4 Parte_1 della somma di euro 19.527,48. Nulla è dovuto a titolo di accessori del credito in difetto di specifica domanda sul punto (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 36659 del 25.11.2021).
III-12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della parte vittoriosa, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale; valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_5
(P.IVA ) nei confronti di (C.F. ), ogni P.IVA_1 Parte_3 C.F._1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_3 [...]
, della somma di euro 19.527,48; Parte_5
- CONDANNA alla refusione, in favore di Parte_3 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in euro Parte_5
264,00 per esborsi e in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 23 aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 3476 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017 tra
– Parte_1 Parte_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio
[...] P.IVA_1 con l'avv. Antonio Stornelli
-attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Alfredo Quaranta e il Parte_3 C.F._1 dott. Mattia Del Principe
-convenuto-
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, competente ex art. 18 c.p.c., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, condannare il convenuto, Sig. Avv. qualità di unico erede e familiare di riferimento del FR Controparte_1 giusta dichiarazione sottoscritta in data 04.07.2012- al pagamento della somma di Parte_4
Euro 19.527,48 a titolo di pagamento "residuo retta R.S.A." dovuto da quest'ultimo per il periodo di ricovero compreso tra il 27.12.2013 fino al 23.01.2016 ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia. Con vittoria di spese e competenze legali”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via pregiudiziale: a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto per le ragioni di cui in narrativa;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione
1 per via del mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 obbligatorio in subiecta materia e, per l'effetto, invitare le parti ad effettuare detto incombente sospendendo il presente giudizio;
- nel merito: nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le difese svolte in via pregiudiziale, rigettare integralmente la domanda di parte attrice in quanto infondata per palese insussistenza dei requisiti e delle condizioni di fatto e di diritto prospettate da parte attrice medesima;
in ogni caso, dichiarare compensate tra le parti le poste creditorie per quanto sopra esposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovessero condividersi le difese testè formulate, si chiede altresì di accertare
e dichiarare dovuta la minor somma richiesta, in via transattiva, dal dott. Controparte_2 pari ad euro 10,000 (diecimila/00); - in ogni caso, con vittoria di spese, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l Parte_5
(di seguito anche solo la “ ) ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 al fine di ottenere la sua condanna, nella qualità di unico erede e familiare di Parte_3 riferimento del FR al pagamento della somma di euro 19.527,48 a titolo di Parte_4
“residuo retta R.S.A.” dovuto da quest'ultimo per il periodo di ricovero compreso tra il 27.12.2013
e il 23.01.2016, data del decesso.
I-1.1. A sostegno della propria pretesa l'attrice ha allegato e dedotto:
- che in data 04.07.2012 aveva presentato domanda di ricovero in R.S.A. Parte_4 presso l'Associazione e che, essendo egli celibe, aveva indicato quale familiare di riferimento l'unico FR , presente al momento del ricovero;
Pt_3
- che era rimasto ospite della struttura sanitaria in fascia 1 fino alla data Parte_4 del decesso, avvenuto il 23.01.2016, accumulando un debito pari ad euro 19.527,48, tenuto conto dei giorni di ricovero non pagati (n. 756) e della quota alberghiera prevista dalla normativa vigente pari ad euro 25,83 giornalieri;
- che, nonostante la richiesta di saldare il debito complessivo, con bonifico Parte_3 del 18.12.2015 di euro 785,66 (ricevuta n. 38401/C) aveva provveduto a saldare la retta riferita al solo periodo compreso tra il 28.11.2013 ed il 27.12.2013, senza effettuare ulteriori pagamenti;
- che, a seguito del decesso di l' aveva più volte richiesto il Parte_4 Parte_1 pagamento dell'importo residuo a nella qualità di erede del defunto, ma Parte_3 senza successo;
2 - che solo a seguito della formale diffida di pagamento del 29.05.2017, Parte_3 aveva risposto asserendo che “la pretesa relativa al mio defunto FR è stata compensata Pt_4 con la mia pregressa attività professionale stragiudiziale di particolare importanza e per un importo elevato, per la quale non sono stato pagato”;
- che, in realtà, l'attività professionale dell'avv. era stata già regolarmente Parte_3 saldata nel mese di novembre 2011, dopo l'emissione della fattura n. 39 del 03.11.2011.
I-2. Si è tempestivamente costituito in giudizio rassegnando le conclusioni Parte_3 riportate in epigrafe.
I-2.1. Egli ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- il difetto di legittimazione passiva per non essere stato dimostrato il suo status di erede del FR Parte_4
- l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
- nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto la compensazione invocata in via stragiudiziale non era stata riferita al primo parere reso il 22.10.2011 (effettivamente pagato), ma ad altra e successiva attività professionale svolta su incarico dell Parte_1 consistente in consulenze per il trasferimento di posti letto da a Celano, mai CP_3 pagate e quantificate in una notula di euro 18.937,36;
- in via subordinata, la necessità di limitare la condanna alla somma individuata in via transattiva dall'associazione, pari ad euro 10.000,00.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e l'escussione di testimoni, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
23.01.2025 al cui esito, con ordinanza del 29.01.2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 22.04.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Deve essere anzitutto rigettata l'eccezione pregiudiziale relativa alla improcedibilità del giudizio per mancato assolvimento all'onere di promuovere la negoziazione assistita, in quanto parte attrice ha documentato (cfr. doc. 12 – deposito nel fascicolo informatico del 18.06.2018)
l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, sufficiente a integrare la condizione di procedibilità prevista dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132.
II-5. Quanto alla ulteriore eccezione sollevata dal convenuto, e relativa al difetto di prova della sua qualità di erede, la stessa deve essere qualificata in termini di eccezione di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio, impingente dunque il merito della controversia (cfr., sulla
3 distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951 del
16.02.2016).
E difatti, sul piano della legittimazione a contraddire, è sufficiente l'allegazione e la deduzione della circostanza dell'acquisto della qualità di erede da parte del convenuto. In caso di contestazione – come nel caso di specie – di simile qualità, spetta all'attore provare l'effettiva sussistenza di tale status, atteso che lo stesso costituisce uno dei presupposti ai fini della sussistenza del diritto di credito azionato. La qualità di erede, dunque, costituisce uno dei fatti costitutivi posti alla base della pretesa in questa sede azionata (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25860 del 27.09.2024; Cass. civ., Sez.
II, sent. n. 1330 del 12.01.2024) sicché, sulla scorta delle piane indicazioni evincibili dall'art. 2697
c.c., è in capo all' attrice l'onere di provare che il convenuto sia effettivamente l'erede Parte_1 di Parte_4
II-5.1. La prova dello status di erede legittimo è fornita mediante la produzione degli atti dello stato civile, da cui desumere il rapporto di parentela con il de cuius, non risultando invece idonea la denuncia di successione (cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19254 del 12.07.2024).
II-5.2. Rapportando le coordinate che precedono al caso di specie, risulta provata la qualità di erede di in capo al convenuto. Dagli atti di causa emerge infatti: Parte_4
- che e erano figli di e Parte_3 Parte_4 Controparte_4 CP_5
entrambi deceduti rispettivamente il 28.01.2010 e il 24.09.2001 (cfr.
[...] certificato integrale di stato di famiglia – memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice);
- che deceduto il 23.01.2016, era celibe (cfr. estratto per riassunto dal Parte_4 registro degli atti di more – memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Da tali evidenze documentali emerge dunque che l'odierno convenuto è l'unico chiamato per successione legittima del FR . A ciò va aggiunto, nel caso di specie, un elemento Pt_4 documentale ulteriore, idoneo a conferire definitiva certezza in ordine all'acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 570 c.c.
Nella missiva del 29 maggio 2017 (doc. n. 6 – citazione), l'odierno convenuto ha dichiarato infatti che la “pretesa relativa al mio defunto FR è stata compensata con la mia pregressa attività professionale Pt_4 stragiudiziale di particolare importanza e per un importo elevato, per la quale non sono stato pagato”.
Da ciò si ricava che il ha opposto in compensazione un suo (preteso) credito personale, Parte_4 ai fini dell'estinzione ex art. 1241 c.c. di una obbligazione rientrante nelle passività dell'eredità del defunto FR. Tale contegno, sul piano sostanziale, fa emerge l'inequivoco acquisto, da parte di dell'eredità fraterna. Parte_3
Com'è noto, infatti, la compensazione si sostanzia della elisione di due obbligazioni reciproche, fino al limite della loro concorrenza. La reciprocità, implica che lo stesso soggetto sia
4 contemporaneamente debitore e creditore dell'altro soggetto rispetto al quale si invoca lo strumento estintivo in parola. Nel caso di specie, di reciprocità può astrattamente discorrersi solo se si consideri che il debito di sia stato definitivamente trasmesso mortis causa in Parte_4 capo al FR . Ove ciò non fosse avvenuto, infatti, l'odierno convenuto non avrebbe certo Pt_3 potuto opporre in compensazione all' il proprio credito personale. Parte_1
II-6. Parte attrice ha inoltre provato gli ulteriori fatti costitutivi della propria pretesa e allegato l'altrui inadempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Risulta infatti provato il titolo, avendo l'attrice prodotto in giudizio la domanda di ricovero (cfr. doc. n. 2 – citazione) e allegato l'altrui inadempimento alla corresponsione di quanto dovuto dal
27.12.2013 al 23.01.2016. Del resto, il rifiuto di adempiere non si arresta al piano meramente allegatorio, avendo l'attrice documentato la circostanza mediante la produzione in giudizio dei solleciti (cfr. doc. nn. 4-5-10 – citazione).
II-7. Al fine della paralisi processuale della pretesa azionata in questa sede, il convenuto ha eccepito in compensazione un proprio credito per attività di assistenza legale stragiudiziale, all'uopo producendo notula dell'importo di euro 18.937,36, specificando che tale attività è ulteriore e diversa rispetto a quella indicata dall' nel proprio libello introduttivo. Trattasi infatti di attività Parte_1
“afferente al trasferimento di posti letto dalla in altro Comune (da Controparte_6
a Celano) della stessa (v. diffida stragiudiziale del 30 giugno CP_3 Controparte_7
2012 allegata” (p. 3 – comparsa di risposta).
II-7.1. Alcuna rilevanza assume l'integrazione al primo parere, datata 26 ottobre 2011, atteso che tale prestazione risulta inclusa nel corrispettivo di euro 2.434,32 già corrisposto (cfr. doc. nn. 8-9 – citazione).
A supporto del diritto di credito opposto in compensazione, residua la sola notula del 22.04.2014, peraltro neppure vistata dall'Ordine di appartenenza. Trattasi dunque di documentazione di formazione unilaterale che in alcun modo consente di ritenere provata l'esecuzione della prestazione professionale ulteriore e diversa rispetto a quella già pagata dall' Parte_1
Né, sul punto, soccorre il contributo dichiarativo versato nel procedimento all'esito delle escussioni testimoniali. I testi, infatti, in alcun modo hanno corroborato l'assunto che il convenuto abbia espletato ulteriori incarichi professionali, maturando il controcredito in questa sede opposto in compensazione.
II-8. Priva di pregio giuridico è poi la richiesta di limitare la condanna all'importo di euro 10.000,00, importo proposto (cfr. art. 1326 c.c.) in via conciliativa da ma non Controparte_2 accettato (cfr. sempre l'art. 1326 c.c.) dal Sicché alcun negozio transattivo è dato Parte_4 riscontrare nel caso di specie, come del resto testimonia la lite oggetto del presente procedimento.
5 II-9. Deve dunque concludersi per il pieno accoglimento della domanda di condanna di parte attrice, la quale ha dato prova di tutti i fatti costitutivi del suo diritto di credito, mentre il convenuto non ha fornito tranquillante prova del fatto estintivo (solamente) dedotto e allegato.
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. va dunque condannato al pagamento, in favore dell attrice, Parte_4 Parte_1 della somma di euro 19.527,48. Nulla è dovuto a titolo di accessori del credito in difetto di specifica domanda sul punto (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 36659 del 25.11.2021).
III-12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della parte vittoriosa, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale; valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_5
(P.IVA ) nei confronti di (C.F. ), ogni P.IVA_1 Parte_3 C.F._1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_3 [...]
, della somma di euro 19.527,48; Parte_5
- CONDANNA alla refusione, in favore di Parte_3 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in euro Parte_5
264,00 per esborsi e in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 23 aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
6