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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/05/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2045/2020 Ruolo Generale promossa
DA
, in persona del titolare , con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. Massimiliano Paita come da mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. Antonella Barbaglia come da mandato in atti;
CP_1
OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 326/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 14.02.2020”.
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa: accertare che nulla è dovuto dall' ad e per l'effetto Parte_1 CP_1 revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o come meglio inefficace, il decreto ingiuntivo n. 326/2020 del 14/02/2020 (RG n.134/2020 Tribunale di Parma) perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
con vittoria delle spese di lite”. Conclusioni per l'opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 326/2020, del 14.02.2020, n. RG 134/2020 Tribunale di Parma;
In ogni caso: con vittoria di spese legali, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende.”
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L' in persona del suo titolare, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo emesso su ricorso di , con il quale le è stato ingiunto il CP_1 pagamento della somma di 45.130,10 Euro, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo residuo per lavori di ristrutturazione del fabbricato agricolo posto in Albareto e fornitura materiali, come da fattura n. 4 del 25.06.2018 prodotta. L'opposizione si fonda sull'inadempimento imputato ad , fratello di , CP_1 Parte_2 per non avere ultimato i lavori entro il 30.06.2018, termine ultimo per non incorrere l'
[...] nella revoca del premio di 50.000,00 Euro concessole dalla Regione Emilia Parte_1
Romagna nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. L'opponente ha altresì allegato che la relazione redatta dal Direttore dei lavori, geom. aveva Controparte_2 evidenziato un valore dei lavori eseguiti inferiore rispetto a quello della fattura n. 4/2018 e la presenza di vizi dei gradini della scala esterna, del portico e dell'intonaco dell'immobile ristrutturato. In ragione di tali deduzioni, eccepito di avere già corrisposto alla controparte l'importo di 17.418,00 Euro, l' ha sostenuto di non dover più corrispondere Parte_1 alcuna somma ad e ha limitato la propria richiesta alla revoca del decreto, senza CP_1 formulare domanda riconvenzionale di riduzione del corrispettivo o risarcimento danni.
si è costituito per vedere accolta la propria pretesa economica, quindi, ribadito di CP_1 avere svolto i lavori indicati nella fattura emessa facendosi anche carico dei costi del materiale direttamente pagati ai fornitori, ha sottolineato di non essere mai stato destinatario di contestazioni in corso d'opera e/o a lavori terminati, né da parte del D.L. né dalla committenza;
quanto alla tempistica dei lavori compiuti, ha dedotto di averli iniziati nel febbraio 2018 così come chiesto da , sebbene sottoposta la propria offerta economica al fratello fin da Parte_2
2016. Durante il successivo sviluppo processuale, è stata concessa dal precedente Giudice titolare la provvisoria esecutività del decreto e sono stati espletati prova testimoniale e CTU. La causa è pervenuta infine all'udienza del 11.07.2024 per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
*** In via preliminare e a fini di inquadramento generale, il titolo negoziale da cui origina la controversia va ricondotto al contratto d'opera regolato dagli artt. 2222 cod. civ. e seguenti, poiché svolge la propria attività di impresa in forma individuale e ha CP_1 personalmente eseguito i lavori oggetto di controversia. Ciò premesso, va richiamato il consolidato principio di legittimità (Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; ex multis, Cass. civ. n. 18202 del 2020; Cass. civ. n. 18200 del 2020) secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la pagina 2 di 6 fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Nel caso in esame, l'esistenza e il contenuto del contratto d'opera concluso in forma orale tra le parti, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione del fabbricato dell' Parte_1
in Albareto (PR), frazione Tombeto, non sono stati oggetto di contestazione,
[...] pertanto possono dirsi provati a norma dell'art. 115 cod. civ. Lo svolgimento delle prestazioni e la fornitura dei materiali da parte di hanno CP_1 trovato conferma nelle deposizioni dei testimoni uditi, , ed anche Tes_1 Testimone_2 del direttore lavori geom. che, quanto alle opere strutturali affidate ad , CP_2 CP_1 ne ha affermato l'avvenuta esecuzione, tranne che per alcune “opere esterne” rispetto alle quali, tuttavia, il testimone non ha saputo dire se rientrassero nell'incarico affidato all'opposto. Peraltro, lo stesso Direttore lavori, nell'anno 2020, aveva già quantificato il valore complessivo dei lavori eseguiti da , per manodopera e materiali, in 35.709,00, dei quali pagati CP_1 dall' soltanto 17.408,00, con un residuo debito di 18.291,00 Euro, non onorato. Pt_1
La CTU espletata dall'ing. suffraga ulteriormente la domanda di pagamento del Per_1 prestatore d'opera, avendo accertato il perito d'ufficio, dal confronto tra lo stato di fatto dell'edificio in oggetto, direttamente rilevato in sede di sopralluogo, attraverso l'esame della documentazione memoriale e fotografica prodotta agli atti dalle parti, nonché di quella progettuale estratta dagli archivi del Comune di Albareto, che gli interventi edilizi eseguiti da parte dal convenuto , con il parziale ausilio in subappalto diretto della ditta CP_1 individuale Edil Montegroppo di Aiena Danilo, sull'l'immobile in oggetto sono stati i seguenti: 1) allestimento e disallestimento del cantiere;
2) montaggio e smontaggio ponteggio metallico fisso ed opere provvisionali;
3) scavi di splateamento del terreno, esecuzione drenaggi;
4) fornitura e posa rete fognaria con pozzetti, fossa biologica Imhoff con pozzetto degrassatore e filtri anaerobici;
5) realizzazione di cordoli laterali di fondazione in calcestruzzo armato;
6) formazione di vespaio aerato con elementi prefabbricati tipo “Igloo”; 7) armatura e getto della soletta di pavimento contro terra in calcestruzzo armato;
8) realizzazione di murature esterne in laterizio a doppia parete con interposto isolante in polistirene;
9) realizzazione di nuovo solaio a travetti ed assito in legno in zona ex portico;
10) consolidamento del solaio di piano esistente della ex stalla con soletta collaborante in calcestruzzo armato;
11) realizzazione di divisori interni con struttura in cartongesso su telaio metallico, con rasatura e stuccatura;
12) pagina 3 di 6 formazione di intonaco esterno con malta idraulica premiscelata;
13) rimozione delle strutture esistenti della copertura in legno e del manto in tegole marsigliesi;
14) realizzazione di muri inclinati di copertura con relativi cordoli in calcestruzzo armato, con armatura e getto del cls.; 15) fornitura e posa di soglie;
16) assistenza muraria alla posa degli impianti idraulici ed elettrici, con apertura e chiusura tracce su muratura, posa scatole e tubi di scarico;
17) realizzazione di nuovo intonaco sulle pareti interne in muratura;
18) realizzazione di sottofondo alleggerito per pavimenti in argilla espansa;
19) fornitura e posa del manto di copertura in tegole curve tipo doppia romana su correntini in legno;
20) realizzazione della scala esterna (lato nord) e dei muri del portico in calcestruzzo armato;
21) rivestimento in pietra dei muri del portico e della scala Pacifico che i lavori siano iniziati sulla base di accordi verbali presi direttamente tra le parti, pacifico e provato tramite i testimoni uditi che, in corso d'opera, abbia incaricato Parte_2 altre ditte dell'esecuzione di parte delle opere, quali la ditta Larini F.lli S.n.c. per gli scavi, la ditta Quartaroli S.r.l. per l'esecuzione del tetto, gli impiantisti idraulico ed elettrico, il pavimentista, il lattoniere, il serramentista, mentre si è avvalso della collaborazione in CP_1 subappalto del cugino , titolare della ditta individuale Edil Montegroppo, che ha Tes_1 fornito manodopera e parte del calcestruzzo per i getti, nonché della ditta G.A.P. S.n.c. per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio metallico;
ha inoltre fornito in opera CP_1 materiali acquistati dalle ditte terze individuate nelle difese. In ragione di quanto sopra riportato, il CTU, con scelta e metodo che questo Giudice condivide, ha quantificato il corrispettivo spettante al convenuto considerando le CP_1 lavorazioni da lui eseguite in economia, ossia tramite il calcolo delle ore di lavoro svolte e dei costi sostenuti per la fornitura dei materiali e per le attrezzature utilizzate. Risulta infatti, dai documenti in fascicolo che i fratelli avessero convenuto una retribuzione oraria pari a CP_1
18,00 €/ora e che abbia annotato quotidianamente le ore di lavoro prestate in CP_1 cantiere da lui stesso e dal collaboratore , dal 20.02.2018 al 20.07.2018, in seguito Tes_1 fatte analizzare e vagliare dal Direttore lavori. Pertanto, esaminato il diario presentato dal convenuto, il CTU ha riscontrato corrispondenza tra le lavorazioni eseguite e le ore di lavoro dichiarate dallo stesso , nonché di , ad eccezione del numero di ore CP_1 Tes_1 indicato per l'esecuzione del rivestimento in pietra del portico e della scala sul lato nord. Relativamente al compenso richiesto da , in base alle ore di lavoro da lui svolto in Tes_1 cantiere, secondo la quantificazione risultante dalle fatture agli atti di causa, risulta la richiesta ad di un compenso totale di 15.084,00 Euro, da cui si deduce un compenso orario CP_1 pari a € 15.084 / 650,5 ore = 23,19 €/ora + IVA, ritenuto accettabile dal CTU se confrontato con l'importo di 24,69 €/ora + IVA riportato dal prezzario regionale per l'operaio comune edile (voce M01.01.004). Sulla base di quanto esposto, la quantificazione del corrispettivo spettante ad per CP_1 le opere eseguite in economia è stata indicata in 31.006,46 Euro, Iva inclusa, già detratto pagina 4 di 6 l'acconto di 17.408,00 pagato dall' opponente, somma inferiore a quella portata dal Pt_1 decreto ingiuntivo n. 236/2020. Le deduzioni difensive dell'opponente aventi ad oggetto alcuni vizi delle opere, riportati nelle considerazioni del geom. del 15.06.2020, sono risultate infondate, oltreché tardive CP_2 essendo riferite difetti palesi dei gradini, del portico e dell'intonaco del fabbricato, mai denunciati da ad e tardivamente rilevati dal D.L., avuto riguardo Parte_1 CP_1 alla fine dei lavori presso l'immobile di Albareto nel luglio del 2018 e agli stretti termini (otto giorni) previsti dall'art 2226 cod. civ. Il CTU, con riguardo alle “imperfezioni” di cui vi è traccia nello scritto del geom. del CP_2 giugno 2020, ha appurato e chiarito nella propria relazione integrativa che esse sono non significative, prive di incidenza sulle caratteristiche e sull'utilizzo dei beni, per cui non sono attribuibili responsabilità ad : il CTU ha ritenuto che l'opposto abbia eseguito le CP_1 lavorazioni con normale perizia e nel rispetto delle regole proprie del settore di appartenenza. Non è neppure imputabile ad , sulla base delle risultanze probatorie raccolte CP_1 secondo l'apprezzamento fattone da questo Giudice, il ritardo nell'adempimento attribuitogli dalla controparte, una volta verificato che l'opposto, fin dal 2016, aveva predisposto l'offerta economica relativa alle opere di ristrutturazione del fabbricato agricolo per permettere al fratello di accedere al premio di cui al piano regionale di sviluppo rurale, che i lavori non avevano avuto inizio e che lo hanno avuto soltanto nel febbraio 2018, per motivi che neppure il direttore lavori ha saputo indicare, né, con certezza, gli altri testimoni uditi. Sul punto la testimonianza di è de relato, avendo riferito la donna circostanze Testimone_3 apprese dalla di lei figlia, moglie di , il geom. ha affermato che “ le opere Parte_2 CP_2 sono iniziate nel febbraio 2018 , non so per quale ragione i fratelli abbiano aspettato tanto”, il teste ha ricordato che insisteva con il fratello affinché i lavori Tes_1 CP_1 iniziassero, proprio al fine di stare dentro i tempi del bando, e che rispondeva che i Parte_2 lavori avrebbero avuto inizio “una volta pronti i documenti”. Conclusivamente, l'inadempimento ascritto ad - al quale ultimo non risulta che CP_1 alcuna contestazione sia mai stata rivolta - non è stato provato, mentre è stato accertato un valore dei lavori eseguiti inferiore a quello esposto nella fattura n. 4 del 25.06.2018 azionata in via monitoria. Il decreto ingiuntivo deve essere conseguentemente revocato e l' opponente Pt_1 condannata al pagamento della minor somma indicata dal CTU pari a 31.006,46 Euro, oltre interessi moratori al saggio dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo. Grava su l'obbligo restitutorio della maggior somma CP_1 eventualmente ricevuta in pagamento in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Le richieste aggiuntive di , aventi ad oggetto le fatture prodotte emesse dal CP_1 Pt_3
del non posso essere soddisfatte, in difetto di prova del pagamento
[...] Parte_4 pagina 5 di 6 degli importi ivi indicati, superiori ai 1.000,00 Euro, per i quali vi è obbligo di tracciabilità della transazione, asseritamente pagati mediante bonifico bancario, e che l'opposto avrebbe ben potuto dimostrare attraverso il deposito del proprio estratto di conto corrente o la contabile bancaria dei due bonifici. Da ultimo, spettano ad le spese di lite sostenute nel presente giudizio, liquidate CP_1 sul valore di scaglione in cui ricade l'accolto e su quelli medi di ciascuna fase processuale. Seguono la soccombenza anche le spese della CTU già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da , in persona del Parte_1 titolare , nei confronti di , così decide: Parte_2 CP_1
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 326/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 14.02.2020;
- dichiara tenuta e condanna l' e per essa il suo titolare Parte_1 Pt_2
al pagamento in favore di della somma di 31.006,46 Euro, oltre interessi
[...] CP_1 moratori al saggio dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo, con obbligo restitutorio a carico di di quanto eventualmente CP_1 ricevuto dalla controparte in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- condanna in persona del titolare a rifondere ad Parte_1 Parte_2
le spese processuali sostenute nel presente giudizio, liquidate in 7.616,00 Euro CP_1 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese della CTU già liquidate a carico di Parte_1
in persona del titolare .
[...] Parte_2
Così deciso in Parma il 26 maggio 2025
Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 6 di 6
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2045/2020 Ruolo Generale promossa
DA
, in persona del titolare , con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. Massimiliano Paita come da mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. Antonella Barbaglia come da mandato in atti;
CP_1
OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 326/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 14.02.2020”.
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa: accertare che nulla è dovuto dall' ad e per l'effetto Parte_1 CP_1 revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o come meglio inefficace, il decreto ingiuntivo n. 326/2020 del 14/02/2020 (RG n.134/2020 Tribunale di Parma) perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
con vittoria delle spese di lite”. Conclusioni per l'opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 326/2020, del 14.02.2020, n. RG 134/2020 Tribunale di Parma;
In ogni caso: con vittoria di spese legali, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende.”
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L' in persona del suo titolare, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo emesso su ricorso di , con il quale le è stato ingiunto il CP_1 pagamento della somma di 45.130,10 Euro, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo residuo per lavori di ristrutturazione del fabbricato agricolo posto in Albareto e fornitura materiali, come da fattura n. 4 del 25.06.2018 prodotta. L'opposizione si fonda sull'inadempimento imputato ad , fratello di , CP_1 Parte_2 per non avere ultimato i lavori entro il 30.06.2018, termine ultimo per non incorrere l'
[...] nella revoca del premio di 50.000,00 Euro concessole dalla Regione Emilia Parte_1
Romagna nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. L'opponente ha altresì allegato che la relazione redatta dal Direttore dei lavori, geom. aveva Controparte_2 evidenziato un valore dei lavori eseguiti inferiore rispetto a quello della fattura n. 4/2018 e la presenza di vizi dei gradini della scala esterna, del portico e dell'intonaco dell'immobile ristrutturato. In ragione di tali deduzioni, eccepito di avere già corrisposto alla controparte l'importo di 17.418,00 Euro, l' ha sostenuto di non dover più corrispondere Parte_1 alcuna somma ad e ha limitato la propria richiesta alla revoca del decreto, senza CP_1 formulare domanda riconvenzionale di riduzione del corrispettivo o risarcimento danni.
si è costituito per vedere accolta la propria pretesa economica, quindi, ribadito di CP_1 avere svolto i lavori indicati nella fattura emessa facendosi anche carico dei costi del materiale direttamente pagati ai fornitori, ha sottolineato di non essere mai stato destinatario di contestazioni in corso d'opera e/o a lavori terminati, né da parte del D.L. né dalla committenza;
quanto alla tempistica dei lavori compiuti, ha dedotto di averli iniziati nel febbraio 2018 così come chiesto da , sebbene sottoposta la propria offerta economica al fratello fin da Parte_2
2016. Durante il successivo sviluppo processuale, è stata concessa dal precedente Giudice titolare la provvisoria esecutività del decreto e sono stati espletati prova testimoniale e CTU. La causa è pervenuta infine all'udienza del 11.07.2024 per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
*** In via preliminare e a fini di inquadramento generale, il titolo negoziale da cui origina la controversia va ricondotto al contratto d'opera regolato dagli artt. 2222 cod. civ. e seguenti, poiché svolge la propria attività di impresa in forma individuale e ha CP_1 personalmente eseguito i lavori oggetto di controversia. Ciò premesso, va richiamato il consolidato principio di legittimità (Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; ex multis, Cass. civ. n. 18202 del 2020; Cass. civ. n. 18200 del 2020) secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la pagina 2 di 6 fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Nel caso in esame, l'esistenza e il contenuto del contratto d'opera concluso in forma orale tra le parti, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione del fabbricato dell' Parte_1
in Albareto (PR), frazione Tombeto, non sono stati oggetto di contestazione,
[...] pertanto possono dirsi provati a norma dell'art. 115 cod. civ. Lo svolgimento delle prestazioni e la fornitura dei materiali da parte di hanno CP_1 trovato conferma nelle deposizioni dei testimoni uditi, , ed anche Tes_1 Testimone_2 del direttore lavori geom. che, quanto alle opere strutturali affidate ad , CP_2 CP_1 ne ha affermato l'avvenuta esecuzione, tranne che per alcune “opere esterne” rispetto alle quali, tuttavia, il testimone non ha saputo dire se rientrassero nell'incarico affidato all'opposto. Peraltro, lo stesso Direttore lavori, nell'anno 2020, aveva già quantificato il valore complessivo dei lavori eseguiti da , per manodopera e materiali, in 35.709,00, dei quali pagati CP_1 dall' soltanto 17.408,00, con un residuo debito di 18.291,00 Euro, non onorato. Pt_1
La CTU espletata dall'ing. suffraga ulteriormente la domanda di pagamento del Per_1 prestatore d'opera, avendo accertato il perito d'ufficio, dal confronto tra lo stato di fatto dell'edificio in oggetto, direttamente rilevato in sede di sopralluogo, attraverso l'esame della documentazione memoriale e fotografica prodotta agli atti dalle parti, nonché di quella progettuale estratta dagli archivi del Comune di Albareto, che gli interventi edilizi eseguiti da parte dal convenuto , con il parziale ausilio in subappalto diretto della ditta CP_1 individuale Edil Montegroppo di Aiena Danilo, sull'l'immobile in oggetto sono stati i seguenti: 1) allestimento e disallestimento del cantiere;
2) montaggio e smontaggio ponteggio metallico fisso ed opere provvisionali;
3) scavi di splateamento del terreno, esecuzione drenaggi;
4) fornitura e posa rete fognaria con pozzetti, fossa biologica Imhoff con pozzetto degrassatore e filtri anaerobici;
5) realizzazione di cordoli laterali di fondazione in calcestruzzo armato;
6) formazione di vespaio aerato con elementi prefabbricati tipo “Igloo”; 7) armatura e getto della soletta di pavimento contro terra in calcestruzzo armato;
8) realizzazione di murature esterne in laterizio a doppia parete con interposto isolante in polistirene;
9) realizzazione di nuovo solaio a travetti ed assito in legno in zona ex portico;
10) consolidamento del solaio di piano esistente della ex stalla con soletta collaborante in calcestruzzo armato;
11) realizzazione di divisori interni con struttura in cartongesso su telaio metallico, con rasatura e stuccatura;
12) pagina 3 di 6 formazione di intonaco esterno con malta idraulica premiscelata;
13) rimozione delle strutture esistenti della copertura in legno e del manto in tegole marsigliesi;
14) realizzazione di muri inclinati di copertura con relativi cordoli in calcestruzzo armato, con armatura e getto del cls.; 15) fornitura e posa di soglie;
16) assistenza muraria alla posa degli impianti idraulici ed elettrici, con apertura e chiusura tracce su muratura, posa scatole e tubi di scarico;
17) realizzazione di nuovo intonaco sulle pareti interne in muratura;
18) realizzazione di sottofondo alleggerito per pavimenti in argilla espansa;
19) fornitura e posa del manto di copertura in tegole curve tipo doppia romana su correntini in legno;
20) realizzazione della scala esterna (lato nord) e dei muri del portico in calcestruzzo armato;
21) rivestimento in pietra dei muri del portico e della scala Pacifico che i lavori siano iniziati sulla base di accordi verbali presi direttamente tra le parti, pacifico e provato tramite i testimoni uditi che, in corso d'opera, abbia incaricato Parte_2 altre ditte dell'esecuzione di parte delle opere, quali la ditta Larini F.lli S.n.c. per gli scavi, la ditta Quartaroli S.r.l. per l'esecuzione del tetto, gli impiantisti idraulico ed elettrico, il pavimentista, il lattoniere, il serramentista, mentre si è avvalso della collaborazione in CP_1 subappalto del cugino , titolare della ditta individuale Edil Montegroppo, che ha Tes_1 fornito manodopera e parte del calcestruzzo per i getti, nonché della ditta G.A.P. S.n.c. per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio metallico;
ha inoltre fornito in opera CP_1 materiali acquistati dalle ditte terze individuate nelle difese. In ragione di quanto sopra riportato, il CTU, con scelta e metodo che questo Giudice condivide, ha quantificato il corrispettivo spettante al convenuto considerando le CP_1 lavorazioni da lui eseguite in economia, ossia tramite il calcolo delle ore di lavoro svolte e dei costi sostenuti per la fornitura dei materiali e per le attrezzature utilizzate. Risulta infatti, dai documenti in fascicolo che i fratelli avessero convenuto una retribuzione oraria pari a CP_1
18,00 €/ora e che abbia annotato quotidianamente le ore di lavoro prestate in CP_1 cantiere da lui stesso e dal collaboratore , dal 20.02.2018 al 20.07.2018, in seguito Tes_1 fatte analizzare e vagliare dal Direttore lavori. Pertanto, esaminato il diario presentato dal convenuto, il CTU ha riscontrato corrispondenza tra le lavorazioni eseguite e le ore di lavoro dichiarate dallo stesso , nonché di , ad eccezione del numero di ore CP_1 Tes_1 indicato per l'esecuzione del rivestimento in pietra del portico e della scala sul lato nord. Relativamente al compenso richiesto da , in base alle ore di lavoro da lui svolto in Tes_1 cantiere, secondo la quantificazione risultante dalle fatture agli atti di causa, risulta la richiesta ad di un compenso totale di 15.084,00 Euro, da cui si deduce un compenso orario CP_1 pari a € 15.084 / 650,5 ore = 23,19 €/ora + IVA, ritenuto accettabile dal CTU se confrontato con l'importo di 24,69 €/ora + IVA riportato dal prezzario regionale per l'operaio comune edile (voce M01.01.004). Sulla base di quanto esposto, la quantificazione del corrispettivo spettante ad per CP_1 le opere eseguite in economia è stata indicata in 31.006,46 Euro, Iva inclusa, già detratto pagina 4 di 6 l'acconto di 17.408,00 pagato dall' opponente, somma inferiore a quella portata dal Pt_1 decreto ingiuntivo n. 236/2020. Le deduzioni difensive dell'opponente aventi ad oggetto alcuni vizi delle opere, riportati nelle considerazioni del geom. del 15.06.2020, sono risultate infondate, oltreché tardive CP_2 essendo riferite difetti palesi dei gradini, del portico e dell'intonaco del fabbricato, mai denunciati da ad e tardivamente rilevati dal D.L., avuto riguardo Parte_1 CP_1 alla fine dei lavori presso l'immobile di Albareto nel luglio del 2018 e agli stretti termini (otto giorni) previsti dall'art 2226 cod. civ. Il CTU, con riguardo alle “imperfezioni” di cui vi è traccia nello scritto del geom. del CP_2 giugno 2020, ha appurato e chiarito nella propria relazione integrativa che esse sono non significative, prive di incidenza sulle caratteristiche e sull'utilizzo dei beni, per cui non sono attribuibili responsabilità ad : il CTU ha ritenuto che l'opposto abbia eseguito le CP_1 lavorazioni con normale perizia e nel rispetto delle regole proprie del settore di appartenenza. Non è neppure imputabile ad , sulla base delle risultanze probatorie raccolte CP_1 secondo l'apprezzamento fattone da questo Giudice, il ritardo nell'adempimento attribuitogli dalla controparte, una volta verificato che l'opposto, fin dal 2016, aveva predisposto l'offerta economica relativa alle opere di ristrutturazione del fabbricato agricolo per permettere al fratello di accedere al premio di cui al piano regionale di sviluppo rurale, che i lavori non avevano avuto inizio e che lo hanno avuto soltanto nel febbraio 2018, per motivi che neppure il direttore lavori ha saputo indicare, né, con certezza, gli altri testimoni uditi. Sul punto la testimonianza di è de relato, avendo riferito la donna circostanze Testimone_3 apprese dalla di lei figlia, moglie di , il geom. ha affermato che “ le opere Parte_2 CP_2 sono iniziate nel febbraio 2018 , non so per quale ragione i fratelli abbiano aspettato tanto”, il teste ha ricordato che insisteva con il fratello affinché i lavori Tes_1 CP_1 iniziassero, proprio al fine di stare dentro i tempi del bando, e che rispondeva che i Parte_2 lavori avrebbero avuto inizio “una volta pronti i documenti”. Conclusivamente, l'inadempimento ascritto ad - al quale ultimo non risulta che CP_1 alcuna contestazione sia mai stata rivolta - non è stato provato, mentre è stato accertato un valore dei lavori eseguiti inferiore a quello esposto nella fattura n. 4 del 25.06.2018 azionata in via monitoria. Il decreto ingiuntivo deve essere conseguentemente revocato e l' opponente Pt_1 condannata al pagamento della minor somma indicata dal CTU pari a 31.006,46 Euro, oltre interessi moratori al saggio dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo. Grava su l'obbligo restitutorio della maggior somma CP_1 eventualmente ricevuta in pagamento in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Le richieste aggiuntive di , aventi ad oggetto le fatture prodotte emesse dal CP_1 Pt_3
del non posso essere soddisfatte, in difetto di prova del pagamento
[...] Parte_4 pagina 5 di 6 degli importi ivi indicati, superiori ai 1.000,00 Euro, per i quali vi è obbligo di tracciabilità della transazione, asseritamente pagati mediante bonifico bancario, e che l'opposto avrebbe ben potuto dimostrare attraverso il deposito del proprio estratto di conto corrente o la contabile bancaria dei due bonifici. Da ultimo, spettano ad le spese di lite sostenute nel presente giudizio, liquidate CP_1 sul valore di scaglione in cui ricade l'accolto e su quelli medi di ciascuna fase processuale. Seguono la soccombenza anche le spese della CTU già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da , in persona del Parte_1 titolare , nei confronti di , così decide: Parte_2 CP_1
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 326/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 14.02.2020;
- dichiara tenuta e condanna l' e per essa il suo titolare Parte_1 Pt_2
al pagamento in favore di della somma di 31.006,46 Euro, oltre interessi
[...] CP_1 moratori al saggio dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo, con obbligo restitutorio a carico di di quanto eventualmente CP_1 ricevuto dalla controparte in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- condanna in persona del titolare a rifondere ad Parte_1 Parte_2
le spese processuali sostenute nel presente giudizio, liquidate in 7.616,00 Euro CP_1 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese della CTU già liquidate a carico di Parte_1
in persona del titolare .
[...] Parte_2
Così deciso in Parma il 26 maggio 2025
Il Giudice
Cristina Ferrari
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