Sentenza 12 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/11/2003, n. 17027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17027 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO BLICA ITALI1 7027/03 ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 Aula 'B' (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP Oggetto CONTRIBUTO SEZIONE PRIMA CIVILE CALAMITA' NATURALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 7420/01 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere ADAMO Rel. Consigliere Cron.34884 Dott. Mario PICCININNI - Consigliere Rep. Dott. Carlo - GIULIANI - Consigliere Ud. 15/04/2003 Dott. Paolo - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LIBERTI, GIUSEPPE CIPRIANI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MA LO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONARDO GOFFREDO, MARIA TERESA NICO, giusta delega a2003 1041 margine del controricorso;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 575/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 13/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato CIPRIANI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato BIONDO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo LO AS premesso di essere titolare di un'azienda agricola in agro del comune di Gioia del Monte, colpita nel 1987 da gravi calamità naturali, conveniva avanti al Giudice di Pace di Bari la regione Puglia per sentirla condannare al pagamento dei contri- buti previsti dalla vigente legislazione, contributi che nonostante gli fossero stati riconosciuti al termi- ne di lunga istruttoria, espletata daluna comune di Gioia del Monte, all'uopo delegato dalla normativa re- n e d l i B gionale, non gli erano mai stati corrisposti. Si costituiva in giudizio la Regione Puglia che ec- 2 cepiva: a) il difetto di giurisdizione del giudice ordina- rio;
b) il difetto di contraddittorio in quanto non era stato convenuto in giudizio anche il comune di Gioia del Monte;
c) l'infondatezza della domanda, non essendo stata emessa dal Ministero dell'Agricoltura la dichiarazione di eccezionale gravità delle avversità naturali abbat- tutesi sulla zona. d) l'intervenuta sospensione di ogni intervento re- gionale ex lege regionale n 10/1989. L Con sentenza in data 13.3.2000 il Giudice di Pace a di Bari accoglieva la domanda attrice e per l'effetto m condannava la Regione Puglia a corrispondere al AS la i somma di £ 1.450.000. Per la cassazione della sentenza Giudice di Pace propone ricorso fondato su quattro motivi la Regione Puglia. Resiste con controricorso, illustrato con memoria LO AS. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione la Regione Puglia eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordi- nario sul presupposto che in base alla vigente normati- va la Regione non è obbligata a concedere il contributo richiesto dall'agricoltore sicchè questi, stante l'esi- stenza di un potere discrezionale dell'ente erogatore, è portatore solo di un interesse legittimo. La eccezione di difetto di giurisdizione è stata risolta dalle SS.UU. di questa Corte, con sentenza in data 14.2.2002 n 7983, sicchè non deve essere esaminata in questa sede. Con l'indicata sentenza delle SS.UU. è stata altre- sì respinta la seconda eccezione di difetto di giuri- sdizione proposta dalla Regione sotto il profilo che il provvedimento finalizzato al riconoscimento del diritto al contributo non è mai stato emanato. Di conseguenza anche il secondo motivo di cassazio- ne non deve essere esaminato in questa sede. Con il terzo motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta violazione degli artt. 102 e 112 c.p.c. in re- lazione all'art. 360 n 4 c.p.c. nonchè difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Rileva la Regione Puglia che nel costituirsi in giudizio, in primo grado, aveva eccepito difetto del contraddittorio in quanto non era stato convenuto in giudizio il comune di Gioia del Monte e che l'eccezione non era stata esaminata dal Giudice di Pace. 4 Al riguardo si osserva che il Giudice di Pace ha, sia pure indirettamente, esaminato l'eccezione solleva- ta dall'Amministrazione, accertando che l'unica legit- timata a resistere in giudizio era la Regione Puglia sulla quale gravava l'onere di pagare il contributo ri- chiesto, avendo il Comune di Gioia del Monte svolto so- lo funzioni delegate per di più sotto il controllo e la direzione della Regione. Pertanto il terzo motivo va dichiarato inammissibi- le, non trovando la proposta censura riscontro nella motivazione dell'impugnata sentenza, dalla quale si de- sume all'evidenza l'implicita reiezione della proposta eccezione. Con il quarto ed ultimo motivo l'Amministrazione ricorrente denunzia perplessità illogicità ed incoeren- za della motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia, in relazione all' art. 350 n 5 c.p.c. Rileva la Regione che il Giudice di Pace ha accolto la domanda attrice sulla base delle disposizioni conte- nute nelle leggi regionali nn 19/1979 e 38/1982 e della statuizione contenuta nella sentenza n 11212/2998 delle SS.UU. della Corte di cassazione. Entrambi i riferimenti utilizzati dal giudice di merito sono errati considerato che le leggi menzionate prevedono ampi margini discrezionali in favore dell'Am- 5 ministrazione, sicchè non è possibile escludere l'esi- stenza della discrezionalità amministrativa, e che la sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione riguar- da una problematica diversa da quella per cui è causa. Inoltre il giudice di merito ha confuso la provvi- sta per le spese di organizzazione ed istruttoria con la provvista per il pagamento dei contributi. Il motivo è inammissibile e va quindi disatteso. Invero posto che il valore della controversia non supera i due milioni di vecchie lire la sentenza emessa dal Giudice di Pace deve ritenersi pronunziata secondo JU equità, sicchè è ricorribile per cassazione solo per violazione di norme costituzionali, per violazione dei principi che regolano il processo e delle norme comuni- tarie di rango superiore alle leggi ordinarie. (Cass. civ. SS.UU. 15.10.1999 n. 716). Il quarto motivo va quindi dichiarato inammissibi- le. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la Regione Pu- glia al pagamento delle spese del giudizio di cas- sazione di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 500,00per onorari. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile, in data 15 aprile 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Mari Mamo Antonio Saggio Mario Adamo IL CANCELLIERE Demu ro MaskalyDi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Primo Sezione Civile Deposit: 12 NOV. 2003 IL CANCE 7