Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 22/09/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00993/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00822/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 822 del 2025, proposto da
M’AL UC, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Mazzone del Foro di Modena, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Modena (MO), via G. Bertoni, n. 25, in forza di procura speciale alle liti da intendersi in calce al ricorso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, UTG - Prefettura - Sportello unico per l’immigrazione di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l’accertamento
«dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni in questa sede intimate in ordine all’istanza del 05.06.2024 a firma della scrivente difesa avente ad oggetto la richiesta del Sig. M’AL UC nato a [...] il [...] volta al rilascio in Suo favore di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con l’originario datore di lavoro per cause e/o motivi e/o ragioni indipendenti e, comunque, non imputabili al suddetto lavoratore straniero – odierno ricorrente, nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni in questa sede intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza del 05.06.2024 a firma della scrivente difesa volta al rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione in favore dell’odierno ricorrente Sig. M’AL UC nato a [...] il [...] stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con l’originario datore di lavoro per cause e/o motivi e/o ragioni indipendenti e, comunque, non imputabili al suddetto lavoratore straniero – odierno ricorrente e/o in ordine ad ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
nonché per l’annullamento
del provvedimento di revoca di cui all’istanza identificata dal n° PROT: P-FE/L/Q/2023/100851, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Ferrara ha disposto, tra gli altri, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al richiedente datore di lavoro Sig. BI KA istanza presentata in data 27/03/2023 e/o di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, UTG - Prefettura - Sportello unico per l’immigrazione di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 16 giugno 2025, il ricorrente, cittadino tunisino, ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 5 giugno 2024 ad oggetto la sua richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con l’originario datore di lavoro per cause e/o motivi e/o ragioni indipendenti e, comunque, non imputabili al suddetto lavoratore straniero, nonché l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza del 5 giugno 2024 volta al rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione in favore dell’odierno ricorrente.
2. Con il medesimo ricorso parte ricorrente ha altresì chiesto l’annullamento del provvedimento di revoca di cui all’istanza identificata dal n. prot. P-FE/L/Q/2023/100851, con cui lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Ferrara ha disposto, tra gli altri, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al richiedente datore di lavoro sig. BI AN su istanza presentata in data 27 marzo 2023.
3. Ha esposto parte ricorrente in punto di fatto che lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Ferrara, emetteva il nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati del d.P.C.M, così detto “Flussi”, sulla base della domanda presentata in data 27 marzo 2023 dal sig. BI AN in favore del ricorrente lavoratore straniero residente all’estero, identificativo domanda P-FE/L/Q/2023/100851; che tale nulla osta veniva trasmesso d’ufficio alla competente ambasciata italiana in Tunisia, sicché, ottenuto il visto d’ingresso, il cittadino tunisino, in data 13 dicembre 2023, entrava in Italia dalla frontiera di Bologna ed iniziava tutti gli ulteriori adempimenti per concludere la pratica come previsto dalla normativa sul punto applicabile, richiedendo la fissazione di un appuntamento ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno e del conseguente rilascio del primo permesso di soggiorno. Tuttavia, nelle more di fissazione dell’appuntamento di cui sopra e in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui trattasi, il ricorrente prendeva contezza in via del tutto informale che, tra gli altri, i nulla osta così come richiesti dal sig. BI AN erano stati oggetto di revoca.
3.1. Tramite la propria difesa, pertanto, in data 5 giugno 2024, stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, considerato che il rapporto di lavoro non si è mai instaurato tra le parti suindicate per cause e/o motivi e/o ragioni indipendenti e, comunque, non imputabili al lavoratore straniero, il ricorrente inoltrava una specifica istanza allo Sportello unico per l’immigrazione di Ferrara richiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione, istanza che tuttavia rimaneva priva di riscontro al pari degli ulteriori tentativi sempre svolti dalla difesa al fine di ottenere un appuntamento presso il suddetto Ufficio.
4. Ha argomentato la parte ricorrente che “ Accade non di rado, infatti, che, pur avendo ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato, i cittadini stranieri che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale siano successivamente destinatari della revoca del provvedimento per omessa sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro ovvero siano destinatari di un fatto relativamente al quale non possono essere ritenuti responsabili come peraltro occorso nel caso dell’odierno ricorrente. Ed invero, l’odierno ricorrente non può essere ritenuto responsabile del fatto che il datore di lavoro non ha i requisiti previsti dalla normativa sul punto applicabile ai fini della sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno con il lavoratore straniero peraltro già presente sul territorio italiano ”.
4.1. A giudizio di parte ricorrente sarebbe possibile in tutti questi casi non solo consentire il subentro di un altro datore di lavoro, ma anche il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, e ciò mutuando la giurisprudenza formatasi in tema di regolarizzazione ex art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dove il Consiglio di Stato ha spesso ritenuto che eventuali mancanze imputabili al datore di lavoro non sono preclusive della possibilità di regolarizzare la posizione giuridica del cittadino straniero irregolarmente presente in Italia (Consiglio di Stato, 13 novembre 2024, n. 9131). Parte ricorrente ha dunque richiamato taluna giurisprudenza che afferma la necessità che le garanzie procedimentali di partecipazione siano rispettate non solo nei confronti del datore di lavoro bensì anche e soprattutto del lavoratore straniero (Consiglio di Stato n. 7757 del 24 settembre 2024), dal che dovrebbe desumersi la possibilità del subentro e del permesso temporaneo (Tar Veneto, ordinanza del 11 dicembre 2024, n. 512, che richiama Tar Liguria, sez. I, 17 giugno 2024, n. 444, nonché Tar Campania - Napoli, ordinanza del 23 gennaio 2025, n. 157).
5. La parte ricorrente, infine, ha prodotto documentazione dalla quale si evincerebbe che, tanto nel corso dell’anno 2024 quanto nel corso del 2025, l’odierno ricorrente si sarebbe utilmente attivato e prodigato per svolgere un’adeguata prestazione lavorativa previa sottoscrizione di contratti di soggiorno con altri datori di lavoro diversi dall’originario datore di lavoro richiedente il nulla osta in suo favore prima rilasciato dalla Prefettura di Ferrara e poi revocato.
6. Il Ministero si è costituito in data 30 giugno 2025 e ha depositato documenti in data 24 luglio 2025 (tra i quali l’atto in data 14 agosto 2023 di revoca per “ reddito insufficiente ” del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore M’AL UC in data 9 giugno 2023 su istanza in data 27 marzo 2023 del richiedente sig. BI AN).
7. In data 28 agosto 2025 l’Amministrazione ha depositato una memoria difensiva nella quale ha ribadito la tesi per cui “ la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro presuppone necessariamente il rilascio di un valido nulla osta al lavoro subordinato, in quanto il procedimento preordinato alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è articolato in due fasi. La prima fase, tesa a verificare la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per l’ammissibilità della domanda presentata dal datore di lavoro, è definita - in caso di esito positivo - con il rilascio del nulla osta. La seconda fase, in cui il lavoratore giunto in Italia e il datore di lavoro stipulano il contratto di soggiorno, termina con il rilascio del permesso di soggiorno. È evidente allora che, per constatare l’impossibilità sopraggiunta del datore a stipulare il contratto di lavoro e per valutare la percorribilità della concessione di un titolo di soggiorno per attesa di occupazione, occorre che la prima di tali fasi si sia conclusa favorevolmente. Ciò, si ribadisce, non è tuttavia accaduto nell’ipotesi per cui è causa, posto che il procedimento avviato su domanda del sig. AN è stato definito con la revoca del nulla osta per insufficienza della capacità reddituale del datore di lavoro; provvedimento, questo, divenuto definitivo e non più impugnabile ”).
8. Chiamata nella camera di consiglio del 17 settembre 2015, presenti l’avv. Mazzone e l’Avvocatura dello Stato, la causa è stata assegnata in decisione, come da verbale di udienza.
9. Occorre preliminarmente rilevare in rito che il ricorso cumula in sé due distinte domande, soggette a riti diversi: una prima domanda proposta avverso il silenzio dell’Amministrazione, ex art. 117 c.p.a., soggetta al rito camerale; una seconda domanda, di natura impugnatoria, diretta all’annullamento « del provvedimento di revoca di cui all’istanza identificata dal n° PROT: P-FE/L/Q/2023/100851, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Ferrara ha disposto, tra gli altri, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al richiedente datore di lavoro Sig. BI KA istanza presentata in data 27/03/2023 e/o di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale », soggetta come tale al rito ordinario. Ora, ai sensi dell’art. 32 c.p.a. ( Pluralità delle domande e conversione delle azioni ), in base al quale (secondo periodo) “ Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario ”, occorre disporre lo stralcio della domanda di annullamento, che dovrà essere successivamente fissata e trattata in pubblica udienza, secondo l’ordine del ruolo, in base al rito ordinario, mentre nella presente sede potrà procedersi alla sola decisione della domanda speciale proposta avverso il silenzio della p.a., ai sensi dell’art. 117 citato.
10. Ciò premesso, e venendo all’esame della domanda proposta contro il preteso silenzio serbato dalla p.a., essa, a giudizio del Collegio, è infondata e va respinta.
10.1. È infondata la domanda, deve precisarsi, come qui proposta, in quanto espressamente diretta a ottenere una pronuncia sulla fondatezza della pretesa azionata di “ rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione in favore dell’odierno ricorrente Sig. M’AL UC nato a [...] il [...] stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con l’originario datore di lavoro per cause e/o motivi e/o ragioni indipendenti e, comunque, non imputabili al suddetto lavoratore straniero – odierno ricorrente ”.
11. È infondata, in sostanza, la tesi di parte ricorrente, secondo la quale il permesso di soggiorno per attesa occupazione spetterebbe non solo in caso di perdita del lavoro (e, al più, anche nei casi in cui il nulla osta era stato validamente rilasciato nei confronti di un datore di lavoro in possesso di tutti i requisiti di legge, successivamente impossibilitato a sottoscrivere il contratto di lavoro per documentate ragioni oggettive non imputabili al lavoratore), ma anche nei casi, quali quello in esame, in cui il datore di lavoro si è rivelato, ai successivi controlli posti in essere dall’Amministrazione, ab origine privo dei suddetti requisiti, con conseguente revoca del nulla osta.
12. L’art. 22, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che “11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore ”.
13. Il testo normativo è inequivoco nel riferire la disposizione esclusivamente al caso di perdita del posto di lavoro, non estendibile analogicamente al caso nel quale il rapporto di lavoro non si è mai instaurato, ancorché per assenza del datore di lavoro che aveva presentato la domanda di nulla osta, ed a maggior ragione non è suscettibile di estensione al caso, quale quello in esame, di revoca del nulla osta per carenza originaria dei requisiti in capo al datore di lavoro richiedente.
14. L giurisprudenza, ha in più occasioni chiarito, anche con riguardo alla diversa procedura di emersione dal lavoro irregolare, che l’attesa occupazione è un istituto i cui presupposti prevedono la perdita di un lavoro regolarmente instaurato e non una mera promessa di assunzione (Tar Lazio, sez. I- ter , 14 luglio 2025, n. 13757, che richiama Consiglio di Stato, sez. III, n. 6879/2021 e n. 8910/2024), sicché “ la promessa di assunzione, mai seguita dalla stipula del contratto da parte del datore di lavoro, né perfezionabile con la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, non può essere equiparata in alcun modo alla cessazione del rapporto di lavoro, giacché la cessazione o l’interruzione del rapporto di lavoro presuppongono ex se che il rapporto di lavoro si sia effettivamente instaurato secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente e che non sia stato semplicemente promesso ”. Nello stesso senso si è inoltre rilevato (Tar Lazio, sez. I- ter , 20 maggio 2025, n. 9667) che “ l’intento del legislatore è di riconoscere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in via generale, nel caso di interruzione e/o cessazione di un rapporto di lavoro a qualsiasi titolo costituito, quindi anche nel caso di decesso del datore di lavoro mentre non è previsto invece in conseguenza del mero decesso del promittente datore di lavoro, qualora la promessa di assunzione non si sia concretizzata con l’instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato al lavoratore solo nel caso in cui il rapporto di lavoro dichiarato nella domanda di emersione si sia effettivamente costituito. La circolare del Ministero dell’Interno n. prot. 4623 del 17.11.2020 ha chiarito che nel caso in cui il rapporto di lavoro non si sia instaurato, nelle more della convocazione presso lo Sportello, e non risulti possibile la sua costituzione, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione non è previsto in via ordinaria in caso di decesso del datore, occorrendo invece una valutazione rimessa caso per caso all’Amministrazione competente, peraltro limitata ad alcune ipotesi di forza maggiore, onde escludere che la domanda sia stata strumentale al conseguimento di un permesso di soggiorno. In definitiva, l’ipotesi di una semplice promessa di lavoro, in presenza di una mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, non consente di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in quanto l’attesa occupazione è un istituto i cui presupposti prevedono la perdita di un lavoro regolarmente instaurato e non una mera promessa di occupazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 6879 del 2021; idem sentenza n. 8910/2024) ”. In tale direzione anche Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2025, n. 6720 ha osservato “ che la giurisprudenza si è consolidata nell’affermare che il possibile rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è correlato all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti previsti dalla legge (in cui è evidentemente incluso quello reddituale) (Cons di Stato sez. III, n. 2472/2023) ”. In tal senso anche Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2025, n. 5653 osserva “ come il diniego medesimo sia stato determinato non già dalla sopravvenuta interruzione del rapporto di lavoro (di fatto avviato tra le parti), bensì dal mancato perfezionamento dello stesso per mancanza dei requisiti di legge ”.
15. Diversamente opinando, del resto, risulterebbe sin troppo agevole porre in essere condotte fraudolente volte a consentire l’ingresso di stranieri ottenendo il visto d’ingresso sulla base di promesse di lavoro inconsistenti o false, approfittando degli automatismi del procedimento, per poi avanzare la pretesa a permanere sul territorio nazionale a titolo di attesa occupazione.
16. Nel caso di specie, come detto, il rapporto di lavoro con il richiedente datore di lavoro non si è mai instaurato, avendo quest’ultimo subito, con il provvedimento in data 14 agosto 2023 depositato in atti dall’Avvocatura dello Stato in data 24 luglio 2025, la revoca - per “ reddito insufficiente ” - del nulla osta rilasciato in data 9 giugno 2023 su istanza del 27 marzo 2023.
17. Per tutte le esposte ragioni il ricorso deve giudicarsi infondato e va come tale respinto.
18. Sussistono giusto motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IL OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge la domanda ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione e dispone la rimessione del fascicolo sul ruolo per la trattazione con il rito ordinario della domanda di annullamento, come in epigrafe proposta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO