TAR Bologna, sez. I, sentenza 22/09/2025, n. 993
TAR
Sentenza 22 settembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Prima) e pubblicato il 22 settembre 2025, riguarda un ricorso presentato da un cittadino tunisino per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in merito alla richiesta di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione. Il ricorrente ha sostenuto che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro non fosse imputabile a lui, e ha chiesto anche l'annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Dall'altra parte, l'Amministrazione ha argomentato che la revoca del nulla osta era dovuta a carenze nei requisiti del datore di lavoro, rendendo impossibile il rilascio del permesso di soggiorno.

Il giudice ha respinto la domanda del ricorrente, affermando che il permesso di soggiorno per attesa di occupazione è previsto solo in caso di perdita di un lavoro regolarmente instaurato, non in situazioni in cui il rapporto di lavoro non si è mai concretizzato. La sentenza ha richiamato la normativa vigente e la giurisprudenza, sottolineando che la mera promessa di assunzione non può essere equiparata a un rapporto di lavoro effettivo. Inoltre, il giudice ha evidenziato il rischio di possibili abusi nel sistema di immigrazione se si consentisse il rilascio del permesso in tali circostanze. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato infondato, con spese compensate.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 22/09/2025, n. 993
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 993
    Data del deposito : 22 settembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo