TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 06/11/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di AO
All'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c. il Giudice Dott.
PE de PO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 780/2023 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da: con sede legale in Rozzano (MI) Strada 8 Palazzo N e Parte_1 iscrizione nel registro delle imprese di Milano ai n.ri REA 1833923 cod. fisc e P.Iva n.
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex art. 4 bis, commi P.IVA_1
1 e 3 della L.p.f. n. 247/2012, giusta procura in calce al presente atto (doc. 1 1 ), dalla
(doc. 22 ) con sede in Milano Piazza del Duomo n. 20, Controparte_1 capitale €. 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Milano – Monza – Brianza – Lodi e codice fiscale: , numero REA: MI- P.IVA_2 P.IVA_3
e all'Ordine degli Avvocati di Milano sezione Speciale n. 31, in persona dell'amministratore
Unico Avv. Stefano Tononi (indirizzo di posta elettronica certificata:
e socio della società tra professionisti ex art.
4-bis Email_1
L.p.f. n. 247/2012 e per essa dalla socia Avv. Greta Soncina, (C.F.: ); C.F._1 telefax: 0302810379; indirizzo di posta elettronica certificata: presso lo studio dei quali è stato eletto domicilio in Email_2
Brescia, Via Carlo Zima n. 7, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 c. III c.p.c
.RICORRENTE contro p.iva , con sede legale in Chatillon (AO), via Stazione Controparte_2 P.IVA_4
n. 31, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Paola Desideri Zanardelli (c.f.
, pec , fax C.F._2 Email_3
02.565779387, e dall'avv. Rosa Maria D'Agostino (c.f. , pec C.F._3
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_4 dell'avv. Matteo Renzulli in via Chanoux n. 104, Point Saint Martin (AO), giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
In punto: domanda di rimborso delle addizionali alle accise provinciali imposte dall'art. 6
D.L. n. 511 del 1988 (convertito con modificazioni nella L. n. 20 del 1989), incompatibili con la normativa europea per il periodo dall'anno 2010 al 2012.
Le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
Previa ogni più utile ed opportuna declaratoria del caso, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia il Tribunale adito così giudicare: * In via principale nel merito:
Previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana
1 istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n.
511 del 1988 e successive modifiche, contrasta con il disposto della Direttiva Comunitaria n.
2008/118/CE, - disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del
2007, per contrasto con l'art. 1, è 2, della Direttiva n. 2008/118/CE; - accertare e dichiarare che il pagamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società
a favore di e non era Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, a pagare – a titolo di rimborso - a Parte_1 la somma di € 1.037.352,91, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito
[...] dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi al tasso legale, dalla data delle istanze di ripetizione, ovvero dal deposito del ricorso al saldo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio
Nell'interesse di parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, nel merito: rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, in ogni caso, ridurre la somma escludendo le somme prescritte, le prime tre mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2010, per i motivi di cui al paragrafo A;
o accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
o accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarare il Cont difetto di titolarità ad causam di o in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni, incluse le istanze istruttorie, poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie ed eccepire;
o con compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta, per le ragioni di cui in premessa
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 21.08.2023, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza la società ha agito per ottenere ex art. 2033 c.c. la Parte_1 ripetizione di quanto versato alla in relazione al contratto di fornitura di Controparte_2 energia elettrica in essere nel periodo dall'anno 2010 al 2011 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica istituita dall'art. 6 comma 2 D.L. n. 511 del 1988, come modificato nell'anno 2007 dall'art. 5 del D. Lgs. n. 26, norma successivamente abrogata dal legislatore italiano con decorrenza 1.1.2012 per le Ragioni a statuto ordinario (art. 18 comma 5 D.Lgs n. 68 del 2011) e con decorrenza 1.4.2012 per le Ragioni a statuto speciale quale è la AL d'AO (art.4 comma 10 D.L. n. 16 del 2012), in quanto in contrasto con la
Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE, art. 1, par.2, recepita dallo stato italiano con il D.Lgs.
29/3/2010 n. 48.
La ricorrente fonda la propria richiesta di ripetizione di indebito sul presupposto che l'accisa provinciale introdotta dall'art. 6 comma 2 D.L. 511/1988 - nella versione vigente prima della sua abrogazione ad opera del D.L. 16/2012- sia da ritenersi illegittima e quindi da disapplicarsi alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, adottata a seguito delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con le quali si è affermato che
2 le norme interne che istituiscono un'imposta addizionale priva di finalità specifica, come appunto quella dell'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988, sono in contrasto con il diritto dell'Unione in particolare con la direttiva n. 2008/118/CE, non essendo sufficiente a giustificare l'imposizione di accise addizionali sull'energia elettrica (già colpita dalle accise armonizzate) una semplice finalità di bilancio (cfr. CGUE N. 103/17 del 25/7/2018).
La ricorrente ha invocato, a sostegno della propria domanda, varie pronunce della Corte di
Cassazione, in particolare le sentenze n. 15198/2019, n. 27101/2019 e quelle successive n.
22343/2020, 16142/2020. Secondo la citata giurisprudenza di legittimità, la disapplicazione dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 511 del 1988 è indipendente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1 p.2 della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro successivamente interamente recepita dalla normativa interna, e va operata in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla CGUE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. Pertanto, il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito.
Con riguardo al quantum della pretesa, la ricorrente ha chiesto la ripetizione delle accise addizionali sul consumo di energia elettrica nel periodo dal 2010 al 2011, per un ammontare di Euro 1.037.352,91 oltre interessi, dedotto l'importo di euro 4.430,14 come richiesto all'udienza del 21.02.2024 a seguito delle contestazioni svolte dalla resistente al punto A.3 della comparsa di costituzione e risposta.
Con riguardo alla prova dei pagamenti effettuati nel suddetto periodo, la società ricorrente ha prodotto: le fatture emesse dalla CVA Trading srl comprensive della quota addizionale alle accise (doc. 5-8), diffida a mezzo PEC 29.11.2020 (doc. 10), relazione contabile per la quantificazione degli importi versati (doc. 9) non contestati dalla resistente se non limitatamente all'importo di euro 4.430,14.
La si è regolarmente costituita in giudizio, rilevando, con riferimento alle Controparte_2 addizionali alle accise, che lo Stato Italiano ha abrogato l'addizionale di cui all'art. 6, comma 2, D.L. n. 511 del 1988 a decorrere dall'anno 2012 e, dunque, in evidente ritardo rispetto al recepimento della suddetta direttiva avvenuta con D. Lgs. 48/2010, e solo dopo aver subito una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nel 2011. La resistente ha evidenziato pertanto che, sino all'abrogazione della predetta addizionale, la rivalsa esercitata ex art. 56 TUA (testo unico accise) dal fornitore sul consumatore finale per le somme all'epoca dovute a titolo di accise addizionali fu effettuata in ottemperanza ad una previsione normativa vigente e, dunque, legittimamente. La resistente ha rilevato quindi di aver in effetti riversato, come dovuto, le somme percepite a titolo di accise all'Erario, evidenziando la disfunzionalità del meccanismo delineato in ambito tributario per cui, ai sensi dell'art. 14, comma IV, TUA il fornitore, quale soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, può chiederne il rimborso all' solo dopo il passaggio in giudicato della Parte_2 sentenza che impone la restituzione delle somme al consumatore finale, così di fatto impendendo la soluzione stragiudiziale delle controversie, con tutto quanto ne consegue in termini di aggravio di costi per interessi e spese legali. Inoltre, per effetto del meccanismo di cui sopra, il fornitore viene a fungere nei fatti da soggetto finanziatore dello Stato italiano,
3 dovendo anticipare somme che non sono più nella sua disponibilità in quanto incolpevolmente versate all'Erario. La resistente ha poi eccepito l'inefficacia cd. orizzontale della direttiva invocata, limitata nei suoi effetti ai soli rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza e non invece ai rapporti tra privati.
Il Tribunale osserva preliminarmente che il giudizio non deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e possa essere deciso alla luce dell'attuale giurisprudenza di legittimità e di merito, precedenti alle recenti sentenze del Tribunale di Como del 18.03.2025 e del Tribunale di
Torino con sentenza n. 5121/2024 che ha evidenziato la legittimazione passiva del fornitore rispetto all'azione di recupero.
Il Tribunale, come del resto già ripetutamente evidenziato in relazione a vicende del tutto analoghe a quella in esame, si attiene nel merito a quanto indicato in materia di imposte addizionali alle accise provinciali sull'energia elettrica dalla Suprema Corte di Cassazione con varie pronunce, per cui “l'art. 6, comma 2 del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi quesitone sul carattere self-excuting della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (…) Le imposte addizionali in questione non sono dunque dovute, con conseguente fondatezza del ricorso, dovendosi pertanto affermare il seguente principio di diritto: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par.2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13 e
25 luglio 2018, in causa C-103/17” (Cass. civ. sez. 5, sentenza n. 22343 del 2020).
E, dunque, la domanda di restituzione in esame deve ritenersi perciò fondata per gli importi versati dalla ricorrente a titolo di addizionale sulle accise ex art. 6 comma 2 del d.l. n. 511 del
1988. dal 18/03/2020, data della diffida di pagamento che ha interrotto la prescrizione del diritto al rimborso.
Come già osservato in precedenti pronunce del Tribunale di AO in casi del tutto analoghi, alla presente fattispecie è pienamente applicabile l'orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di rimborsi (dal quale non v'è motivo per discostarsi) secondo cui "In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il
4 cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario" (Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 15536 del
2018; cfr. anche Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 8652 del 2020). Dunque, l'IVA va rimborsata, se addebitata.
La somma che la società convenuta è tenuta a restituire all'attrice è da maggiorare degli interessi al tasso di legge fino al saldo effettivo. Quanto al dies a quo per la decorrenza degli interessi, il Tribunale ribadisce il principio già ripetutamente evidenziato in relazione a vicende del tutto analoghe a quella in esame e osserva che essa può operare solo dalla domanda giudiziale e, quindi, dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio: in base al sistema sopra delineato (e ben compendiato nelle citate pronunce della Corte di
Cassazione del 2019) è imposta l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale, senza che la scelta della ricorrente circa il tempo di instaurazione del processo (da effettuare comunque prima del maturare della prescrizione del diritto) possa andare a detrimento della parte convenuta.
La complessità della tematica interpretativa, per la interazione di fonti di rango nazionale e sovranazionale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, tenuto altresì conto del fatto che l'art. 14 TUA impone al fornitore, in qualità di soggetto obbligato, di attendere il passaggio in giudicato della sentenza per poter richiedere il rimborso all'Erario,
e dunque, la resistenza in giudizio non può ritenersi in alcun modo pretestuosa ed è del tutto giustificata, incolpevole ed inevitabile.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di AO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 780/2023, disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza (anche di carattere istruttorio), così provvede:
1) CONDANNA la convenuta/resistente p.iva , con Controparte_2 P.IVA_4 sede legale in Chatillon (AO), via Stazione n. 31, a corrispondere all'attrice/ricorrente in p. del l.r.p.t., C.F. e P.I.: , per le causali Parte_1 P.IVA_1 di cui in motivazione, la somma di Euro 1.032.922,77 oltre IVA se addebitata nelle fatture prodotte e versata, oltre interessi al tasso di legge dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio fino al saldo effettivo;
2) COMPENSA integralmente le spese processuali relative al presente giudizio.
AO, 6 novembre 2025
IL GIUDICE
Dr. PE de PO
5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di AO
All'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c. il Giudice Dott.
PE de PO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 780/2023 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da: con sede legale in Rozzano (MI) Strada 8 Palazzo N e Parte_1 iscrizione nel registro delle imprese di Milano ai n.ri REA 1833923 cod. fisc e P.Iva n.
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex art. 4 bis, commi P.IVA_1
1 e 3 della L.p.f. n. 247/2012, giusta procura in calce al presente atto (doc. 1 1 ), dalla
(doc. 22 ) con sede in Milano Piazza del Duomo n. 20, Controparte_1 capitale €. 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Milano – Monza – Brianza – Lodi e codice fiscale: , numero REA: MI- P.IVA_2 P.IVA_3
e all'Ordine degli Avvocati di Milano sezione Speciale n. 31, in persona dell'amministratore
Unico Avv. Stefano Tononi (indirizzo di posta elettronica certificata:
e socio della società tra professionisti ex art.
4-bis Email_1
L.p.f. n. 247/2012 e per essa dalla socia Avv. Greta Soncina, (C.F.: ); C.F._1 telefax: 0302810379; indirizzo di posta elettronica certificata: presso lo studio dei quali è stato eletto domicilio in Email_2
Brescia, Via Carlo Zima n. 7, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 c. III c.p.c
.RICORRENTE contro p.iva , con sede legale in Chatillon (AO), via Stazione Controparte_2 P.IVA_4
n. 31, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Paola Desideri Zanardelli (c.f.
, pec , fax C.F._2 Email_3
02.565779387, e dall'avv. Rosa Maria D'Agostino (c.f. , pec C.F._3
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_4 dell'avv. Matteo Renzulli in via Chanoux n. 104, Point Saint Martin (AO), giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
In punto: domanda di rimborso delle addizionali alle accise provinciali imposte dall'art. 6
D.L. n. 511 del 1988 (convertito con modificazioni nella L. n. 20 del 1989), incompatibili con la normativa europea per il periodo dall'anno 2010 al 2012.
Le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
Previa ogni più utile ed opportuna declaratoria del caso, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia il Tribunale adito così giudicare: * In via principale nel merito:
Previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana
1 istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n.
511 del 1988 e successive modifiche, contrasta con il disposto della Direttiva Comunitaria n.
2008/118/CE, - disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del
2007, per contrasto con l'art. 1, è 2, della Direttiva n. 2008/118/CE; - accertare e dichiarare che il pagamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società
a favore di e non era Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, a pagare – a titolo di rimborso - a Parte_1 la somma di € 1.037.352,91, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito
[...] dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi al tasso legale, dalla data delle istanze di ripetizione, ovvero dal deposito del ricorso al saldo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio
Nell'interesse di parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, nel merito: rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, in ogni caso, ridurre la somma escludendo le somme prescritte, le prime tre mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2010, per i motivi di cui al paragrafo A;
o accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
o accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarare il Cont difetto di titolarità ad causam di o in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni, incluse le istanze istruttorie, poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie ed eccepire;
o con compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta, per le ragioni di cui in premessa
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 21.08.2023, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza la società ha agito per ottenere ex art. 2033 c.c. la Parte_1 ripetizione di quanto versato alla in relazione al contratto di fornitura di Controparte_2 energia elettrica in essere nel periodo dall'anno 2010 al 2011 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica istituita dall'art. 6 comma 2 D.L. n. 511 del 1988, come modificato nell'anno 2007 dall'art. 5 del D. Lgs. n. 26, norma successivamente abrogata dal legislatore italiano con decorrenza 1.1.2012 per le Ragioni a statuto ordinario (art. 18 comma 5 D.Lgs n. 68 del 2011) e con decorrenza 1.4.2012 per le Ragioni a statuto speciale quale è la AL d'AO (art.4 comma 10 D.L. n. 16 del 2012), in quanto in contrasto con la
Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE, art. 1, par.2, recepita dallo stato italiano con il D.Lgs.
29/3/2010 n. 48.
La ricorrente fonda la propria richiesta di ripetizione di indebito sul presupposto che l'accisa provinciale introdotta dall'art. 6 comma 2 D.L. 511/1988 - nella versione vigente prima della sua abrogazione ad opera del D.L. 16/2012- sia da ritenersi illegittima e quindi da disapplicarsi alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, adottata a seguito delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con le quali si è affermato che
2 le norme interne che istituiscono un'imposta addizionale priva di finalità specifica, come appunto quella dell'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988, sono in contrasto con il diritto dell'Unione in particolare con la direttiva n. 2008/118/CE, non essendo sufficiente a giustificare l'imposizione di accise addizionali sull'energia elettrica (già colpita dalle accise armonizzate) una semplice finalità di bilancio (cfr. CGUE N. 103/17 del 25/7/2018).
La ricorrente ha invocato, a sostegno della propria domanda, varie pronunce della Corte di
Cassazione, in particolare le sentenze n. 15198/2019, n. 27101/2019 e quelle successive n.
22343/2020, 16142/2020. Secondo la citata giurisprudenza di legittimità, la disapplicazione dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 511 del 1988 è indipendente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1 p.2 della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro successivamente interamente recepita dalla normativa interna, e va operata in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla CGUE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. Pertanto, il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito.
Con riguardo al quantum della pretesa, la ricorrente ha chiesto la ripetizione delle accise addizionali sul consumo di energia elettrica nel periodo dal 2010 al 2011, per un ammontare di Euro 1.037.352,91 oltre interessi, dedotto l'importo di euro 4.430,14 come richiesto all'udienza del 21.02.2024 a seguito delle contestazioni svolte dalla resistente al punto A.3 della comparsa di costituzione e risposta.
Con riguardo alla prova dei pagamenti effettuati nel suddetto periodo, la società ricorrente ha prodotto: le fatture emesse dalla CVA Trading srl comprensive della quota addizionale alle accise (doc. 5-8), diffida a mezzo PEC 29.11.2020 (doc. 10), relazione contabile per la quantificazione degli importi versati (doc. 9) non contestati dalla resistente se non limitatamente all'importo di euro 4.430,14.
La si è regolarmente costituita in giudizio, rilevando, con riferimento alle Controparte_2 addizionali alle accise, che lo Stato Italiano ha abrogato l'addizionale di cui all'art. 6, comma 2, D.L. n. 511 del 1988 a decorrere dall'anno 2012 e, dunque, in evidente ritardo rispetto al recepimento della suddetta direttiva avvenuta con D. Lgs. 48/2010, e solo dopo aver subito una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nel 2011. La resistente ha evidenziato pertanto che, sino all'abrogazione della predetta addizionale, la rivalsa esercitata ex art. 56 TUA (testo unico accise) dal fornitore sul consumatore finale per le somme all'epoca dovute a titolo di accise addizionali fu effettuata in ottemperanza ad una previsione normativa vigente e, dunque, legittimamente. La resistente ha rilevato quindi di aver in effetti riversato, come dovuto, le somme percepite a titolo di accise all'Erario, evidenziando la disfunzionalità del meccanismo delineato in ambito tributario per cui, ai sensi dell'art. 14, comma IV, TUA il fornitore, quale soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, può chiederne il rimborso all' solo dopo il passaggio in giudicato della Parte_2 sentenza che impone la restituzione delle somme al consumatore finale, così di fatto impendendo la soluzione stragiudiziale delle controversie, con tutto quanto ne consegue in termini di aggravio di costi per interessi e spese legali. Inoltre, per effetto del meccanismo di cui sopra, il fornitore viene a fungere nei fatti da soggetto finanziatore dello Stato italiano,
3 dovendo anticipare somme che non sono più nella sua disponibilità in quanto incolpevolmente versate all'Erario. La resistente ha poi eccepito l'inefficacia cd. orizzontale della direttiva invocata, limitata nei suoi effetti ai soli rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza e non invece ai rapporti tra privati.
Il Tribunale osserva preliminarmente che il giudizio non deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e possa essere deciso alla luce dell'attuale giurisprudenza di legittimità e di merito, precedenti alle recenti sentenze del Tribunale di Como del 18.03.2025 e del Tribunale di
Torino con sentenza n. 5121/2024 che ha evidenziato la legittimazione passiva del fornitore rispetto all'azione di recupero.
Il Tribunale, come del resto già ripetutamente evidenziato in relazione a vicende del tutto analoghe a quella in esame, si attiene nel merito a quanto indicato in materia di imposte addizionali alle accise provinciali sull'energia elettrica dalla Suprema Corte di Cassazione con varie pronunce, per cui “l'art. 6, comma 2 del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi quesitone sul carattere self-excuting della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (…) Le imposte addizionali in questione non sono dunque dovute, con conseguente fondatezza del ricorso, dovendosi pertanto affermare il seguente principio di diritto: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par.2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13 e
25 luglio 2018, in causa C-103/17” (Cass. civ. sez. 5, sentenza n. 22343 del 2020).
E, dunque, la domanda di restituzione in esame deve ritenersi perciò fondata per gli importi versati dalla ricorrente a titolo di addizionale sulle accise ex art. 6 comma 2 del d.l. n. 511 del
1988. dal 18/03/2020, data della diffida di pagamento che ha interrotto la prescrizione del diritto al rimborso.
Come già osservato in precedenti pronunce del Tribunale di AO in casi del tutto analoghi, alla presente fattispecie è pienamente applicabile l'orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di rimborsi (dal quale non v'è motivo per discostarsi) secondo cui "In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il
4 cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario" (Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 15536 del
2018; cfr. anche Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 8652 del 2020). Dunque, l'IVA va rimborsata, se addebitata.
La somma che la società convenuta è tenuta a restituire all'attrice è da maggiorare degli interessi al tasso di legge fino al saldo effettivo. Quanto al dies a quo per la decorrenza degli interessi, il Tribunale ribadisce il principio già ripetutamente evidenziato in relazione a vicende del tutto analoghe a quella in esame e osserva che essa può operare solo dalla domanda giudiziale e, quindi, dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio: in base al sistema sopra delineato (e ben compendiato nelle citate pronunce della Corte di
Cassazione del 2019) è imposta l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale, senza che la scelta della ricorrente circa il tempo di instaurazione del processo (da effettuare comunque prima del maturare della prescrizione del diritto) possa andare a detrimento della parte convenuta.
La complessità della tematica interpretativa, per la interazione di fonti di rango nazionale e sovranazionale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, tenuto altresì conto del fatto che l'art. 14 TUA impone al fornitore, in qualità di soggetto obbligato, di attendere il passaggio in giudicato della sentenza per poter richiedere il rimborso all'Erario,
e dunque, la resistenza in giudizio non può ritenersi in alcun modo pretestuosa ed è del tutto giustificata, incolpevole ed inevitabile.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di AO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 780/2023, disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza (anche di carattere istruttorio), così provvede:
1) CONDANNA la convenuta/resistente p.iva , con Controparte_2 P.IVA_4 sede legale in Chatillon (AO), via Stazione n. 31, a corrispondere all'attrice/ricorrente in p. del l.r.p.t., C.F. e P.I.: , per le causali Parte_1 P.IVA_1 di cui in motivazione, la somma di Euro 1.032.922,77 oltre IVA se addebitata nelle fatture prodotte e versata, oltre interessi al tasso di legge dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio fino al saldo effettivo;
2) COMPENSA integralmente le spese processuali relative al presente giudizio.
AO, 6 novembre 2025
IL GIUDICE
Dr. PE de PO
5