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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1238/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg 1238/2023 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, promossa DA
( con il patrocinio dell'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Nolasco e dell'Avv. Jessica Pittaluga, come da procura in atti;
OPPONENTE CONTRO ( , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., con il patrocinio dell'Avv. Antonio Dell'Aversana, come da procura in atti;
OPPOSTO NONCHÉ CONTRO ( ), già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
n persona dell'Amministratore p.t., con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3
Maurizio Curti, come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
352/2023, emesso dal Tribunale di Cuneo il 21 marzo 2023, con cui è stato ingiunto di pagare immediatamente, in favore del convenuto , sito in Controparte_1
Viola, la somma di euro 20.032,06, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento di oneri condominiali, relativi alla gestione del 2022, approvata con delibera assembleare del 10 settembre 2022. Con l'atto di opposizione, l'attore ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione
1 obbligatoria. Nel merito, ha invocato la compensazione ex art. 1243 c.c. del credito azionato in via monitoria del con un proprio credito risarcitorio, per i danni CP_1 provocati a propri immobili da infiltrazioni provenienti dal tetto dell'edificio ed espressamente riconosciuti dal condominio, in sede di assemblea del 10 CP_4 settembre 2022 e quantificati in complessivi euro 14.768,65 in forza di relazione di proprio consulente, oltre spese per l'acquisto di nuovo mobilio e mancata percezione di canoni di locazione, per un complessivo importo di euro 28.768,65, con conseguente richiesta, in via riconvenzionale, di condanna del convenuto condominio al pagamento della somma di euro 8.736,59 risultante all'esito della compensazione, previa sospensione della provvisoria esecutorietà. 2. Si è costituito il condominio opposto, rilevando in fatto che gli immobili di proprietà del , dichiarato fallito nel 2001 e tornati nella sua piena disponibilità a Parte_1 seguito di provvedimenti del Tribunale di Savona, con cui era stata autorizzata la derelizione, erano stati interessati da problemi di infiltrazione provenienti dal tetto condominiale, ristrutturato nel 2010. Per l'effetto, nel 2021 il Condominio aveva interessato la propria compagnia assicurativa per la verifica dei danni subiti dai due alloggi di proprietà dell'attore, rispettivamente 13C e 11A, riscontrando, per il primo, la presenza di persistente umidità dovuta a carenti condizioni manutentive e, per il secondo, riconoscendo un indennizzo di euro 675,00, per il pagamento della fattura dell'idraulico per i lavori eseguiti nell'appartamento sovrastante dal quale proveniva la perdita. Senza nulla riconoscere in punto di responsabilità e a soli fini transattivi, il condominio aveva ottenuto un preventivo per lavori di ripristino dei due immobili di proprietà del , stimati in euro 275,00 oltre Iva per l'alloggio 11A ed euro Parte_1
2.600,00 oltre Iva per l'alloggio 13C. Tale proposta non aveva avuto seguito, in quanto ritenute insufficienti dall'attore.
2.1. Tanto premesso in fatto, il ha contestato la eccepita improcedibilità CP_1 per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, non applicabile ai procedimenti monitori e alla fase di opposizione fino alle pronunce ex artt. 648 e 649 c.p.c. e invocando la mancata contestazione del credito da parte dell'attore, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Nel merito, ha contestato di aver mai riconosciuto la propria responsabilità in ordine ai danni subiti dagli immobili attorei, non risultando peraltro nemmeno accertata e dimostrata la causa dei danni agli immobili, in precarie condizioni manutentive. Deduce altresì il che quanto all'immobile 11A era stata CP_1 individuata e riparata la perdita proveniente dall'immobile sovrastante, addebitando la causa dei danni alla mancata manutenzione nel corso degli anni in cui gli immobili erano nella disponibilità della Curatela fallimentare. Il convenuto ha pertanto CP_1 contestato la richiesta risarcitoria nel quantum, ritenuto sproporzionato, con conseguente insussistenza dei presupposti per la invocata compensazione giudiziale, concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Il convenuto ha altresì chiesto autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice oggi a fini di manleva per il CP_3 Controparte_2
2 caso di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attore, in forza di polizza assicurativa stipulata con tale compagnia.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la società chiedendo il CP_2 rigetto delle domande formulate nei propri confronti, contestando fermamente le pretese attoree e incombendo sul convenuto condominio la prova della riconducibilità dell'evento nella invocata garanzia e sull'attore danneggiato la prova della sussistenza del nesso causale, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Rigettata l'istanza di sospensione e assegnato termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, dall'esito negativo, è stata fissata udienza per la trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. per il deposito di memorie assertive e istruttorie. La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria. Rinviata per discussione orale, con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
4. Occorre in primo luogo premettere che, in via generale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Nel caso specifico del credito fondato su oneri condominiali, la giurisprudenza ha altresì chiarito che la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spese, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di CP_1 tale credito, legittimando, senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare medesima, relativa all'approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri (C. Civ. Sez. Un. n. 26629/2009; C. Civ. n. 20836/2022; C. Civ. n. 15696/2020; C. Civ. n. 4672/2017; C. Civ. n. 7262/2014; C. Civ. n. 27292/2005).
4.1. Sotto tale profilo, risulta che il è proprietario di immobili siti nel Parte_1
, tra cui l'alloggio identificato con scala A interno 11 e Controparte_1 censito al catasto del predetto comune al foglio 13, mappale 378 sub 11, categoria A/2 classe 2, vani 2,5 R.C. Euro 154,94 e l'alloggio identificato con scala C interno 13 e censito al foglio 13, mappale 378 sub 51 categoria A/2 classe 2, vani 2 R.C. Euro 123,95. Il credito vantato dal convenuto, per le spese condominiali relative a tali immobili si fonda sul conto consuntivo dell'anno 2021-2022 e sul preventivo ordinario dell'esercizio 2022-2023, regolarmente approvati dall'assemblea del 10 settembre 2022 (doc. 1 fascicolo monitorio) ed è sintetizzato nell'estratto conto della gestione globale per il periodo 2022-2023 (doc. 2 fascicolo monitorio), per un importo di euro 20.032,06, relativamente al quale alcuna contestazione è stata formulata da parte dell'opponente, né
3 la delibera è stata oggetto di impugnazione. Per il rilievo che avrà in prosieguo, giova altresì premettere che il era titolare di impresa dichiarata fallita con sentenza Parte_1 del Tribunale di Savona nel 2001, che i predetti immobili erano nella disponibilità della Curatela fallimentare e sono stati restituiti all'attore in conseguenza di due provvedimenti di derelizione pronunciati dal Tribunale di Savona nel 2017 e nel 2018 (docc.
4-5 fascicolo parte convenuta). 5. L'opposizione proposta dall'attore si incentra difatti sulla invocata compensazione del credito vantato dal condominio con il proprio controcredito per il risarcimento di tutti i danni subiti dai propri immobili in conseguenza di infiltrazioni provenienti dal tetto dell'edificio condominiale e relativamente ai quali il condominio avrebbe riconosciuto la propria responsabilità. Nel dettaglio, l'opponente invoca la compensazione con il proprio credito risarcitorio quantificato in complessivi euro 28.768,65, in forza di perizia redatta da proprio consulente, di cui euro 14.768,65 per ripristino immobili, euro 2.000,00 per la sostituzione delle cucine degli appartamenti danneggiati ed euro 12.000,00 a titolo di perdita economica per la mancata percezione di canoni degli alloggi non affittati per sei anni;
all'esito della compensazione con il credito del convenuto condominio di euro 20.032,06, risulterebbe la differenza di euro 8.736,59, richiesti in via riconvenzionale dall'attore. La domanda risarcitoria si fonda altresì sull'espresso riconoscimento della responsabilità del condominio per i danni subiti dagli immobili attorei, emergente dal medesimo verbale di assemblea del 10 settembre 2022. 5.1. L'opposizione è tuttavia infondata per diversi ordini di motivi. L'attore ritiene in primo luogo che il proprio credito risarcitorio non sia contestato, in ragione del riconoscimento della responsabilità dell'ente condominiale contenuta nel richiamato verbale di assemblea del 10 settembre 2022 ove si legge testualmente: “…il IG CP_5 chiede delucidazioni circa la pratica legale intrapresa nei confronti del OR . Parte_1
L'amministrazione informa che per ora si è in una fase di trattativa stragiudiziale. Prende la parola il IG : la curatela ha sempre pagato le spese ordinarie Parte_1
e le spese straordinarie relative al rifacimento del tetto ma quando i beni sono tornati in suo possesso ha constatato che sono in condizioni disastrose a causa di infiltrazioni pregresse. L'Amministrazione fa presente che, da una parte, la Curatela fallimentare avrebbe dovuto verificare lo stato delle varie proprietà, dall'altra, il OR ha diritto di richiedere al il risarcimento dei danni Parte_1 CP_1 derivanti da infiltrazioni provenienti dal tetto. Gli avvocati si occuperanno delle stime dei danni e della valutazione di eventuali risarcimenti…”.
5.2. Dalla lettura del verbale non può si può ritenere che l'amministrazione condominiale avesse riconosciuto la propria responsabilità in ordine ai danni lamentati dall'attore: in primo luogo, viene difatti evidenziata la trascuratezza della Curatela fallimentare nella manutenzione degli immobili e, correlativamente, viene riconosciuto il diritto dell'attore di richiedere il risarcimento del danno. Il che, in tutta evidenza, lungi dal comportare l'ammissione di responsabilità, riconosce al unicamente il legittimo Parte_1 diritto di agire in giudizio per l'accertamento del danno che, peraltro, nel prosieguo del verbale, viene descritto come “eventuale”. Trattasi di elementi che, letti nel complessivo
4 contesto delle dichiarazioni contenute nel verbale non consentono di ritenere sussistente il riconoscimento del danno da parte dell'amministrazione condominiale.
5.3. Sotto altro profilo, nemmeno possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'invocata compensazione. La norma dell'art. 1243 c.c., in via generale prevede che la compensazione opera quando gli opposti crediti siano certi, liquidi ed esigibili;
il comma 2 prevede che, qualora il credito opposto in compensazione non sia liquido ma di pronta e facile liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte di debito che riconosce esistente e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito il contenuto della disposizione e i presupposti necessari per la compensazione, in particolare quanto ai crediti di facile e pronta liquidazione, in particolare con la pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, n. 23225/2016, secondo cui “…l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del credito eccepito in compensazione”, con l'ulteriore doverosa precisazione che “…se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337 comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.” (C. Civ. Sez. Un. 23225/2016).
5.4. In altri termini, ancor più nel dettaglio, richiamando le coordinate interpretative espresse dalla Corte, ai fini della operatività della compensazione ex art. 1243 c.c. devono ricorrere i presupposti della liquidità e della certezza: in tal senso, è liquido il credito determinato nel suo ammontare in base al titolo, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione, quindi al titolo costitutivo;
a ciò consegue che il requisito della liquidità non ricorre non soltanto quando esso non sia certo nel suo ammontare ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Ai fini della compensazione, il credito deve essere pertanto incontrovertibile, ovvero non soggetto ad ulteriori modificazioni, non solo nella sua esattezza ma anche nella sua esistenza, sicchè non è dotato del presupposto della liquidità nemmeno il credito litigioso, qualora il controcredito sia contestato, non pretestuosamente, dal creditore principale nell'an e nel quantum. Per l'effetto, la compensazione legale ricorre nei casi in cui i due crediti contrapposti siano certi, liquidi
5 ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre la compensazione giudiziale opera quando il credito non è ancora liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purchè di
“pronta e facile liquidazione”. Se, pertanto, nel giudizio è controversa l'esistenza del credito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare né la compensazione legale né la compensazione giudiziale, poiché, in questo secondo caso, l'accertamento della “facile e pronta liquidazione” non richiede attività istruttoria che rivesta il carattere della complessità, tale da ritardare la decisione sul credito principale, ma presuppone che, pur a fronte di una contestazione, questa sia prima facie infondata.
5.5. In applicazione delle coordinate interpretative appena richiamate, ritiene il Tribunale che il credito che parte opponente pretende di compensare con il credito principale del non presenti i requisiti richiesti dalla norma dell'art. 1243 c.c. CP_1 perché operi la compensazione, difettando i requisiti della certezza e della liquidità e non essendo pertanto di facile e pronta liquidazione. In primo luogo, il credito, stante la contestazione di parte convenuta anche in ordine alle cause dei danni, non può ritenersi incontrovertibilmente determinato. L'accertamento e la quantificazione dei danni, peraltro, si fondano su una perizia di parte che, come noto, rappresenta una mera allegazione difensiva, come tale priva di valore probatorio, in mancanza di specifici ed obiettivi elementi di riscontro. È appena il caso di osservare che il consulente attoreo si esprime in termini assolutamente generici e dubitativi, non risultando in tal modo nemmeno sufficientemente chiara la provenienza delle infiltrazioni, posto che, come risulta dalla perizia, gli immobili attorei confinano con altre unità abitative per la parte superiore, tanto che si dà atto della presenza di muffe “prevalentemente sulle murature confinanti con l'esterno e sul soffitto confinante con la copertura e gli alloggi soprastanti”; quanto all'alloggio 11A, il consulente rileva che probabilmente le infiltrazioni sono derivate dalla
“propagazione di una perdita dell'impianto idrico e/o di riscaldamento, in quanto concentrate prevalentemente sul solaio confinante con il soprastante alloggio”. A ciò si aggiunga che all'esito dell'accertamento del danno effettuato dalla compagnia assicuratrice del , la richiesta risarcitoria era stata limitata ad euro 1.240,00, CP_1 dando atto della mancanza di prova delle cause del danno e di danni preesistenti in ragione delle precarie condizioni manutentive dei locali, in “assenza di manutenzione ordinaria per almeno 10/15 anni”. La richiesta risarcitoria per l'alloggio 13C era stata quindi rigettata dalla compagnia, che aveva ritenuto i danni causati da “umidità persistente in locali carenti di manutenzione ordinaria” (docc.
8-9 fascicoli parte opposta).
5.6. Incerto è pertanto l'an della pretesa risarcitoria, posto che, come già poc'anzi rilevato, non vi sono elementi per poter ritenere sussistente la responsabilità del
, nell'ottica della valutazione richiesta dall'art. 1243 co. 2 c.c. ai fini della CP_1 compensazione giudiziale;
il che si riflette senz'altro anche sulla determinazione del quantum risarcitorio, posto che, in disparte la stima effettuata dal consulente attoreo sulla scorta dell'allegato computo metrico, e ferma restando la richiamata natura della perizia di parte, l'attore richiede altresì il risarcimento del danno consistente nell'esborso per l'acquisto di due nuove cucine, quantificato in complessivi euro 2.000,00. Tale
6 importo, ferme restando le contestazioni di parte convenuta, risulta apoditticamente determinato sulla base di uno screenshot del catalogo di “ , da cui Parte_2 si evince un prezzo per una “cucina base” che oscilla tra i 900,00 e i 1.200,00 euro, considerato che non vi è alcun parametro su cui fondare una valutazione di congruità di tale richiesta, anche rispetto a quello che era il mobilio preesistente e di cui parte attrice assume il danneggiamento in conseguenza delle lamentate infiltrazioni. Del pari, l'opponente chiede il risarcimento del danno per la mancata percezione dei canoni dal momento della derelizione dei beni oggetto del fallimento, “equitativamente” quantificato in euro 1.000,00 mensili, sulla scorta del canone contrattualizzato per altri appartamenti situati nello stesso condominio, per un importo che oscilla tra i 1.200,00 e i 1.500,00 euro. Trattasi di importo che, del pari, viene apoditticamente quantificato, in quanto non oggetto di una valutazione ancorata a parametri certi ed obiettivi, tenendo conto peraltro delle condizioni dell'immobile e della eventuale preesistenza di danni, come prospettato da parte convenuta.
5.7. In altri termini, la determinazione del credito risarcitorio avrebbe richiesto senz'altro una complessa attività istruttoria volta non soltanto a quantificare l'entità del danno ma anche a determinare, a monte, la causa delle infiltrazioni lamentate dall'attore. Circostanza che, evidentemente, non consente di ritenere che il credito opposto in compensazione dall'opponente sia di “facile e pronta liquidazione”, nel senso inteso dalla norma e precisato dalla giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che deve ritenersi del tutto preclusa, a tali condizioni, la compensazione giudiziale invocata dall'attore. Per tutti i motivi fin qui esposti, l'opposizione deve essere rigettata e, correlativamente, va rigettata anche la domanda riconvenzionale formulata dall'attore, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Assorbita la domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata.
6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenendo conto dell'esito della controversia, con l'integrale rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Tenuto conto dello scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia, considerata la complessiva attività svolta e le questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese, che gli opponenti dovranno rifondere al condominio opposto, nel complessivo importo di euro 2.540,00 per compensi del presente giudizio, nonché euro 441,00 per compensi della mediazione, il tutto oltre esborsi ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
6.1. L'attore deve altresì essere condannato anche alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata, in conformità ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui “…- attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda,
7 mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si rilevi palesemente arbitraria…” (C. Civ. 7431/2012; C. Civ. 12301/2005), non emergendo, nel caso di specie, elementi che inducano a ritenere
“arbitraria” la chiamata in causa formulata dal convenuto, in ragione della sussistenza del rapporto contrattuale tra il convenuto e la terza chiamata L'attore CP_1 CP_2 deve pertanto essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata, spese che vengono parimenti liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente
[...]
e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 352/2023, emesso dal Tribunale di Cuneo il 21 marzo 2023, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
, spese che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi del CP_1 presente giudizio, nonché euro 441,00 per compensi della procedura di mediazione, il tutto oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata spese che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo 13 febbraio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg 1238/2023 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, promossa DA
( con il patrocinio dell'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Nolasco e dell'Avv. Jessica Pittaluga, come da procura in atti;
OPPONENTE CONTRO ( , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., con il patrocinio dell'Avv. Antonio Dell'Aversana, come da procura in atti;
OPPOSTO NONCHÉ CONTRO ( ), già Controparte_2 P.IVA_2 [...]
n persona dell'Amministratore p.t., con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3
Maurizio Curti, come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
352/2023, emesso dal Tribunale di Cuneo il 21 marzo 2023, con cui è stato ingiunto di pagare immediatamente, in favore del convenuto , sito in Controparte_1
Viola, la somma di euro 20.032,06, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento di oneri condominiali, relativi alla gestione del 2022, approvata con delibera assembleare del 10 settembre 2022. Con l'atto di opposizione, l'attore ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione
1 obbligatoria. Nel merito, ha invocato la compensazione ex art. 1243 c.c. del credito azionato in via monitoria del con un proprio credito risarcitorio, per i danni CP_1 provocati a propri immobili da infiltrazioni provenienti dal tetto dell'edificio ed espressamente riconosciuti dal condominio, in sede di assemblea del 10 CP_4 settembre 2022 e quantificati in complessivi euro 14.768,65 in forza di relazione di proprio consulente, oltre spese per l'acquisto di nuovo mobilio e mancata percezione di canoni di locazione, per un complessivo importo di euro 28.768,65, con conseguente richiesta, in via riconvenzionale, di condanna del convenuto condominio al pagamento della somma di euro 8.736,59 risultante all'esito della compensazione, previa sospensione della provvisoria esecutorietà. 2. Si è costituito il condominio opposto, rilevando in fatto che gli immobili di proprietà del , dichiarato fallito nel 2001 e tornati nella sua piena disponibilità a Parte_1 seguito di provvedimenti del Tribunale di Savona, con cui era stata autorizzata la derelizione, erano stati interessati da problemi di infiltrazione provenienti dal tetto condominiale, ristrutturato nel 2010. Per l'effetto, nel 2021 il Condominio aveva interessato la propria compagnia assicurativa per la verifica dei danni subiti dai due alloggi di proprietà dell'attore, rispettivamente 13C e 11A, riscontrando, per il primo, la presenza di persistente umidità dovuta a carenti condizioni manutentive e, per il secondo, riconoscendo un indennizzo di euro 675,00, per il pagamento della fattura dell'idraulico per i lavori eseguiti nell'appartamento sovrastante dal quale proveniva la perdita. Senza nulla riconoscere in punto di responsabilità e a soli fini transattivi, il condominio aveva ottenuto un preventivo per lavori di ripristino dei due immobili di proprietà del , stimati in euro 275,00 oltre Iva per l'alloggio 11A ed euro Parte_1
2.600,00 oltre Iva per l'alloggio 13C. Tale proposta non aveva avuto seguito, in quanto ritenute insufficienti dall'attore.
2.1. Tanto premesso in fatto, il ha contestato la eccepita improcedibilità CP_1 per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, non applicabile ai procedimenti monitori e alla fase di opposizione fino alle pronunce ex artt. 648 e 649 c.p.c. e invocando la mancata contestazione del credito da parte dell'attore, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Nel merito, ha contestato di aver mai riconosciuto la propria responsabilità in ordine ai danni subiti dagli immobili attorei, non risultando peraltro nemmeno accertata e dimostrata la causa dei danni agli immobili, in precarie condizioni manutentive. Deduce altresì il che quanto all'immobile 11A era stata CP_1 individuata e riparata la perdita proveniente dall'immobile sovrastante, addebitando la causa dei danni alla mancata manutenzione nel corso degli anni in cui gli immobili erano nella disponibilità della Curatela fallimentare. Il convenuto ha pertanto CP_1 contestato la richiesta risarcitoria nel quantum, ritenuto sproporzionato, con conseguente insussistenza dei presupposti per la invocata compensazione giudiziale, concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Il convenuto ha altresì chiesto autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice oggi a fini di manleva per il CP_3 Controparte_2
2 caso di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attore, in forza di polizza assicurativa stipulata con tale compagnia.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la società chiedendo il CP_2 rigetto delle domande formulate nei propri confronti, contestando fermamente le pretese attoree e incombendo sul convenuto condominio la prova della riconducibilità dell'evento nella invocata garanzia e sull'attore danneggiato la prova della sussistenza del nesso causale, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Rigettata l'istanza di sospensione e assegnato termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, dall'esito negativo, è stata fissata udienza per la trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. per il deposito di memorie assertive e istruttorie. La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria. Rinviata per discussione orale, con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
4. Occorre in primo luogo premettere che, in via generale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Nel caso specifico del credito fondato su oneri condominiali, la giurisprudenza ha altresì chiarito che la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spese, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di CP_1 tale credito, legittimando, senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare medesima, relativa all'approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri (C. Civ. Sez. Un. n. 26629/2009; C. Civ. n. 20836/2022; C. Civ. n. 15696/2020; C. Civ. n. 4672/2017; C. Civ. n. 7262/2014; C. Civ. n. 27292/2005).
4.1. Sotto tale profilo, risulta che il è proprietario di immobili siti nel Parte_1
, tra cui l'alloggio identificato con scala A interno 11 e Controparte_1 censito al catasto del predetto comune al foglio 13, mappale 378 sub 11, categoria A/2 classe 2, vani 2,5 R.C. Euro 154,94 e l'alloggio identificato con scala C interno 13 e censito al foglio 13, mappale 378 sub 51 categoria A/2 classe 2, vani 2 R.C. Euro 123,95. Il credito vantato dal convenuto, per le spese condominiali relative a tali immobili si fonda sul conto consuntivo dell'anno 2021-2022 e sul preventivo ordinario dell'esercizio 2022-2023, regolarmente approvati dall'assemblea del 10 settembre 2022 (doc. 1 fascicolo monitorio) ed è sintetizzato nell'estratto conto della gestione globale per il periodo 2022-2023 (doc. 2 fascicolo monitorio), per un importo di euro 20.032,06, relativamente al quale alcuna contestazione è stata formulata da parte dell'opponente, né
3 la delibera è stata oggetto di impugnazione. Per il rilievo che avrà in prosieguo, giova altresì premettere che il era titolare di impresa dichiarata fallita con sentenza Parte_1 del Tribunale di Savona nel 2001, che i predetti immobili erano nella disponibilità della Curatela fallimentare e sono stati restituiti all'attore in conseguenza di due provvedimenti di derelizione pronunciati dal Tribunale di Savona nel 2017 e nel 2018 (docc.
4-5 fascicolo parte convenuta). 5. L'opposizione proposta dall'attore si incentra difatti sulla invocata compensazione del credito vantato dal condominio con il proprio controcredito per il risarcimento di tutti i danni subiti dai propri immobili in conseguenza di infiltrazioni provenienti dal tetto dell'edificio condominiale e relativamente ai quali il condominio avrebbe riconosciuto la propria responsabilità. Nel dettaglio, l'opponente invoca la compensazione con il proprio credito risarcitorio quantificato in complessivi euro 28.768,65, in forza di perizia redatta da proprio consulente, di cui euro 14.768,65 per ripristino immobili, euro 2.000,00 per la sostituzione delle cucine degli appartamenti danneggiati ed euro 12.000,00 a titolo di perdita economica per la mancata percezione di canoni degli alloggi non affittati per sei anni;
all'esito della compensazione con il credito del convenuto condominio di euro 20.032,06, risulterebbe la differenza di euro 8.736,59, richiesti in via riconvenzionale dall'attore. La domanda risarcitoria si fonda altresì sull'espresso riconoscimento della responsabilità del condominio per i danni subiti dagli immobili attorei, emergente dal medesimo verbale di assemblea del 10 settembre 2022. 5.1. L'opposizione è tuttavia infondata per diversi ordini di motivi. L'attore ritiene in primo luogo che il proprio credito risarcitorio non sia contestato, in ragione del riconoscimento della responsabilità dell'ente condominiale contenuta nel richiamato verbale di assemblea del 10 settembre 2022 ove si legge testualmente: “…il IG CP_5 chiede delucidazioni circa la pratica legale intrapresa nei confronti del OR . Parte_1
L'amministrazione informa che per ora si è in una fase di trattativa stragiudiziale. Prende la parola il IG : la curatela ha sempre pagato le spese ordinarie Parte_1
e le spese straordinarie relative al rifacimento del tetto ma quando i beni sono tornati in suo possesso ha constatato che sono in condizioni disastrose a causa di infiltrazioni pregresse. L'Amministrazione fa presente che, da una parte, la Curatela fallimentare avrebbe dovuto verificare lo stato delle varie proprietà, dall'altra, il OR ha diritto di richiedere al il risarcimento dei danni Parte_1 CP_1 derivanti da infiltrazioni provenienti dal tetto. Gli avvocati si occuperanno delle stime dei danni e della valutazione di eventuali risarcimenti…”.
5.2. Dalla lettura del verbale non può si può ritenere che l'amministrazione condominiale avesse riconosciuto la propria responsabilità in ordine ai danni lamentati dall'attore: in primo luogo, viene difatti evidenziata la trascuratezza della Curatela fallimentare nella manutenzione degli immobili e, correlativamente, viene riconosciuto il diritto dell'attore di richiedere il risarcimento del danno. Il che, in tutta evidenza, lungi dal comportare l'ammissione di responsabilità, riconosce al unicamente il legittimo Parte_1 diritto di agire in giudizio per l'accertamento del danno che, peraltro, nel prosieguo del verbale, viene descritto come “eventuale”. Trattasi di elementi che, letti nel complessivo
4 contesto delle dichiarazioni contenute nel verbale non consentono di ritenere sussistente il riconoscimento del danno da parte dell'amministrazione condominiale.
5.3. Sotto altro profilo, nemmeno possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'invocata compensazione. La norma dell'art. 1243 c.c., in via generale prevede che la compensazione opera quando gli opposti crediti siano certi, liquidi ed esigibili;
il comma 2 prevede che, qualora il credito opposto in compensazione non sia liquido ma di pronta e facile liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte di debito che riconosce esistente e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito il contenuto della disposizione e i presupposti necessari per la compensazione, in particolare quanto ai crediti di facile e pronta liquidazione, in particolare con la pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, n. 23225/2016, secondo cui “…l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del credito eccepito in compensazione”, con l'ulteriore doverosa precisazione che “…se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337 comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.” (C. Civ. Sez. Un. 23225/2016).
5.4. In altri termini, ancor più nel dettaglio, richiamando le coordinate interpretative espresse dalla Corte, ai fini della operatività della compensazione ex art. 1243 c.c. devono ricorrere i presupposti della liquidità e della certezza: in tal senso, è liquido il credito determinato nel suo ammontare in base al titolo, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione, quindi al titolo costitutivo;
a ciò consegue che il requisito della liquidità non ricorre non soltanto quando esso non sia certo nel suo ammontare ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Ai fini della compensazione, il credito deve essere pertanto incontrovertibile, ovvero non soggetto ad ulteriori modificazioni, non solo nella sua esattezza ma anche nella sua esistenza, sicchè non è dotato del presupposto della liquidità nemmeno il credito litigioso, qualora il controcredito sia contestato, non pretestuosamente, dal creditore principale nell'an e nel quantum. Per l'effetto, la compensazione legale ricorre nei casi in cui i due crediti contrapposti siano certi, liquidi
5 ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre la compensazione giudiziale opera quando il credito non è ancora liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purchè di
“pronta e facile liquidazione”. Se, pertanto, nel giudizio è controversa l'esistenza del credito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare né la compensazione legale né la compensazione giudiziale, poiché, in questo secondo caso, l'accertamento della “facile e pronta liquidazione” non richiede attività istruttoria che rivesta il carattere della complessità, tale da ritardare la decisione sul credito principale, ma presuppone che, pur a fronte di una contestazione, questa sia prima facie infondata.
5.5. In applicazione delle coordinate interpretative appena richiamate, ritiene il Tribunale che il credito che parte opponente pretende di compensare con il credito principale del non presenti i requisiti richiesti dalla norma dell'art. 1243 c.c. CP_1 perché operi la compensazione, difettando i requisiti della certezza e della liquidità e non essendo pertanto di facile e pronta liquidazione. In primo luogo, il credito, stante la contestazione di parte convenuta anche in ordine alle cause dei danni, non può ritenersi incontrovertibilmente determinato. L'accertamento e la quantificazione dei danni, peraltro, si fondano su una perizia di parte che, come noto, rappresenta una mera allegazione difensiva, come tale priva di valore probatorio, in mancanza di specifici ed obiettivi elementi di riscontro. È appena il caso di osservare che il consulente attoreo si esprime in termini assolutamente generici e dubitativi, non risultando in tal modo nemmeno sufficientemente chiara la provenienza delle infiltrazioni, posto che, come risulta dalla perizia, gli immobili attorei confinano con altre unità abitative per la parte superiore, tanto che si dà atto della presenza di muffe “prevalentemente sulle murature confinanti con l'esterno e sul soffitto confinante con la copertura e gli alloggi soprastanti”; quanto all'alloggio 11A, il consulente rileva che probabilmente le infiltrazioni sono derivate dalla
“propagazione di una perdita dell'impianto idrico e/o di riscaldamento, in quanto concentrate prevalentemente sul solaio confinante con il soprastante alloggio”. A ciò si aggiunga che all'esito dell'accertamento del danno effettuato dalla compagnia assicuratrice del , la richiesta risarcitoria era stata limitata ad euro 1.240,00, CP_1 dando atto della mancanza di prova delle cause del danno e di danni preesistenti in ragione delle precarie condizioni manutentive dei locali, in “assenza di manutenzione ordinaria per almeno 10/15 anni”. La richiesta risarcitoria per l'alloggio 13C era stata quindi rigettata dalla compagnia, che aveva ritenuto i danni causati da “umidità persistente in locali carenti di manutenzione ordinaria” (docc.
8-9 fascicoli parte opposta).
5.6. Incerto è pertanto l'an della pretesa risarcitoria, posto che, come già poc'anzi rilevato, non vi sono elementi per poter ritenere sussistente la responsabilità del
, nell'ottica della valutazione richiesta dall'art. 1243 co. 2 c.c. ai fini della CP_1 compensazione giudiziale;
il che si riflette senz'altro anche sulla determinazione del quantum risarcitorio, posto che, in disparte la stima effettuata dal consulente attoreo sulla scorta dell'allegato computo metrico, e ferma restando la richiamata natura della perizia di parte, l'attore richiede altresì il risarcimento del danno consistente nell'esborso per l'acquisto di due nuove cucine, quantificato in complessivi euro 2.000,00. Tale
6 importo, ferme restando le contestazioni di parte convenuta, risulta apoditticamente determinato sulla base di uno screenshot del catalogo di “ , da cui Parte_2 si evince un prezzo per una “cucina base” che oscilla tra i 900,00 e i 1.200,00 euro, considerato che non vi è alcun parametro su cui fondare una valutazione di congruità di tale richiesta, anche rispetto a quello che era il mobilio preesistente e di cui parte attrice assume il danneggiamento in conseguenza delle lamentate infiltrazioni. Del pari, l'opponente chiede il risarcimento del danno per la mancata percezione dei canoni dal momento della derelizione dei beni oggetto del fallimento, “equitativamente” quantificato in euro 1.000,00 mensili, sulla scorta del canone contrattualizzato per altri appartamenti situati nello stesso condominio, per un importo che oscilla tra i 1.200,00 e i 1.500,00 euro. Trattasi di importo che, del pari, viene apoditticamente quantificato, in quanto non oggetto di una valutazione ancorata a parametri certi ed obiettivi, tenendo conto peraltro delle condizioni dell'immobile e della eventuale preesistenza di danni, come prospettato da parte convenuta.
5.7. In altri termini, la determinazione del credito risarcitorio avrebbe richiesto senz'altro una complessa attività istruttoria volta non soltanto a quantificare l'entità del danno ma anche a determinare, a monte, la causa delle infiltrazioni lamentate dall'attore. Circostanza che, evidentemente, non consente di ritenere che il credito opposto in compensazione dall'opponente sia di “facile e pronta liquidazione”, nel senso inteso dalla norma e precisato dalla giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che deve ritenersi del tutto preclusa, a tali condizioni, la compensazione giudiziale invocata dall'attore. Per tutti i motivi fin qui esposti, l'opposizione deve essere rigettata e, correlativamente, va rigettata anche la domanda riconvenzionale formulata dall'attore, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Assorbita la domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata.
6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenendo conto dell'esito della controversia, con l'integrale rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Tenuto conto dello scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia, considerata la complessiva attività svolta e le questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese, che gli opponenti dovranno rifondere al condominio opposto, nel complessivo importo di euro 2.540,00 per compensi del presente giudizio, nonché euro 441,00 per compensi della mediazione, il tutto oltre esborsi ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
6.1. L'attore deve altresì essere condannato anche alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata, in conformità ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui “…- attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda,
7 mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si rilevi palesemente arbitraria…” (C. Civ. 7431/2012; C. Civ. 12301/2005), non emergendo, nel caso di specie, elementi che inducano a ritenere
“arbitraria” la chiamata in causa formulata dal convenuto, in ragione della sussistenza del rapporto contrattuale tra il convenuto e la terza chiamata L'attore CP_1 CP_2 deve pertanto essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata, spese che vengono parimenti liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente
[...]
e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 352/2023, emesso dal Tribunale di Cuneo il 21 marzo 2023, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
, spese che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi del CP_1 presente giudizio, nonché euro 441,00 per compensi della procedura di mediazione, il tutto oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata spese che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo 13 febbraio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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