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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/09/2025, n. 13245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13245 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII Civile in persona del Giudice Erminio Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. 40376 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 06.05.2025.
TRA
(già , (C.F.: ), con sede Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 legale in Milano, viale Certosa n. 222, in persona procuratore ad negotia dott.ssa Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Miotto (C.F.: );
[...] C.F._1
-attrice -
E
, in persona del Presidente del Legale Rappresentante, Controparte_2 dott. nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_3 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Spinelli Giordano (C.F.: ); C.F._3
- Opposta –
E NEI CONFRONTI DI
(già ), Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Strazzeri.
-terza chiamata-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha adito Controparte_1
l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: accertata la responsabilità di per il pagamento degli assegni bancari Controparte_2 non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a condannarsi la stessa Controparte_1 Controparte_2 al suo risarcimento e quindi al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 della somma di € 9.378,87 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di
[...] giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: riservata ogni ulteriore istanza e produzione istruttoria, si producono i documenti indicati in premessa e numerati da 1 a 30.”
Ha premesso l'odierna attrice di aver emesso due assegni non trasferibili rispettivamente di € 3.700,00 a favore del Sig. (n. 315437952 emesso a Milano in data 24.01.2018) Persona_1
a seguito del sinistro occorso in data 27.10.2017 e di €4.300,00 a favore della Parte_3
(n. 315436340 emesso a Milano in data 12.01.2018) in riferimento al sinistro verificatosi in data 31.10.2017.
Successivamente l'attrice ha riferito di essere venuta a conoscenza del fatto che entrambi gli assegni, spediti ai legittimi beneficiari, non fossero mai stati ricevuti dagli stessi, al contrario risultavano esser stati incassati presso gli sportelli della da CP_2 Controparte_2 un soggetto identificato con il nome di “ ”, a seguito di contraffazione dei titoli. Persona_2
Dopo tale avvenimento, l'odierna attrice ha rappresentato di aver pagato una seconda volta l'importo degli assegni trafugati ai legittimi proprietari e di aver presentato querela per truffa Contr e avviato azione civile nei confronti della convenuta in qualità di Banca negoziatrice.
Ha eccepito, per tali motivi, la responsabilità della Banca negoziatrice (BNL) ai sensi dell'art. 43, c. 2 Legge assegni, la quale prevede che chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa risponda del pagamento.
Ha sottolineato che tale responsabilità - per giurisprudenza costante di natura contrattuale - prescinderebbe dall'accertamento della colpa rivelandosi esclusivamente sufficiente il fatto oggettivo del solo pagamento al soggetto non legittimato contemplando come prova liberatoria la prova di aver agito con la diligenza qualificata dell'operatore professionale ex art. 1176 c.c. Contr ha, inoltre, evidenziato che il contegno della è stato Controparte_1 caratterizzato da colpa poiché gli assegni per cui è causa sarebbero stati asseritamente contraffatti in modo grossolano ritenendo esistente una differenza evidente tra i caratteri meccanografici originali e quelli apposti dal truffatore, una differenza cromatica tra le scritte originali e quelle asseritamente alterate, nonché la presenza di cancellature e abrasioni visibili.
Dalla pretesa evidenza della contraffazione ha sostenuto che la avrebbe CP_1 CP_2 dovuto avvedersi delle anomalie e, di conseguenza, rifiutare il pagamento oltre ad aver dovuto osservare le cautele Abi come da circolare 7/5/2001, la quale prevede la fotocopia del documento di identità, la richiesta di un secondo documento e l'identificazione tramite fidefacenti.
Dalla mancanza di tali accorgimenti ne sarebbe derivato il danno subito da CP_1 quantificato in euro 8.000,00 in virtù del doppio pagamento effettuato, oltre spese stragiudiziali. Si è costituita la convenuta rassegnando le seguenti conclusioni “si chiede che CP_7
l'adito Giudice voglia, previa chiamata in causa della i) in linea Controparte_5 principale e nel merito: dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande, da chiunque proposte e/o proponende, nei confronti della Controparte_2 perché non provate ed infondate sia in fatto che in diritto e comunque non sufficientemente specificate;
ii) in linea subordinata: accertare e dichiarare che la condotta di Controparte_1 configura, per le ragioni sopra illustrate, una condotta colposa idonea ad integrare la
[...] responsabilità della medesima, per quanto occorso, nella misura di cui all'art. 1227, 2° comma, c.c., ovvero del 1° comma della stessa disposizione, con conseguente rigetto di ogni domanda, proposta e/o proponenda, nei confronti della convenuta;
iii) in linea ulteriormente subordinata: per la denegata ipotesi di soccombenza, ed in accoglimento della domanda di manleva formulata dalla esponente, condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere CP_5 indenne la da ogni pretesa attorea, con conseguente Controparte_2 condanna della predetta alla restituzione di ogni somma, a nessun titolo escluso, che la concludente fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dell'istante, nella ipotesi di accoglimento delle domande dalla medesima formulate;
iv) in via istruttoria: a) ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla di Controparte_1 esibire le ricevute postali di invio ai beneficiari degli assegni di cui è causa, attestanti la modalità di spedizione a mezzo di 'raccomandata', ovvero 'assicurata'; b) ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla ovvero alla di esibire gli Controparte_1 Controparte_5 originali degli assegni di cui all'atto di citazione;
c) disporre, senza che ciò possa costituire inversione dell'onere probatorio spettante a parte attrice, apposita C.T.U. al fine di verificare l'insussistenza di evidenti abrasioni, scoloriture o alterazioni nella sua consistenza fisica in ciascuno dei suddetti assegni.
In ogni caso con vittoria di spese.”
In via preliminare, la convenuta ha contestato la qualità delle copie degli assegni CP_2 prodotte dall'attrice, le quali non sarebbero state idonee a verificare se gli assegni in questione Contr fossero stato effettivamente negoziati presso né di identificare il soggetto presentatore e, in conseguenza di ciò, ha disconosciuto la conformità delle copie agli originali ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c.
Nel merito, ha rilevato che gli assegni sono stati disposti dalla banca trattaria ( CP_5 su istruzioni della (oggi , per essere incassati dai beneficiari CP_1 Parte_1 tramite la propria Banca e che, trattandosi di importi inferiori ad Euro 5.000,00 la procedura di presentazione può avere luogo o mediante “cheque truncation”,(trasmissione telematica del titolo) ovvero tramite scambio a stanza di Compensazione, la quale comporta la consegna fisica del titolo, ma che la mancata produzione degli originali impedirebbe ogni verifica sulle contestazioni riguardanti l'asserita alterazione.
Avuto riguardo alla dedotta responsabilità oggettiva della quest'ultima ha CP_2 rappresentato il superamento del suddetto orientamento, valorizzando quello per il quale la banca negoziatrice risponderebbe solo in caso di mancata prova dell'aver agito con la diligenza qualificata richiesta ex art. 1176 c. 2 c.c. e, inoltre, ha evidenziato che la spedizione degli assegni mediante posta ordinaria avrebbe esposto i titoli a rischio di sottrazione e alterazione integrando il concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c.
Ha dedotto, inoltre, la responsabilità della Banca trattaria dal momento che la verifica dell'autenticità e della corrispondenza dei titoli sarebbe spettata alla (oggi CP_5 CP_4
, la quale avrebbe avuto tutti gli elementi idonei a rilevare eventuali alterazioni al
[...] momento della presentazione, chiamandola, in caso di condanna, in manleva.
Infine, in via istruttoria ha richiesto l'esibizione delle ricevute postali di spedizione e degli originali degli assegni, nonché una CTU al fine di verificare eventuali alterazioni materiali sui titoli.
All'udienza del 23.09.2021, il Giudice ha differito ex art. 269 c.p.c. all'udienza del 5 ottobre 2021 per consentire la richiesta chiamata del terzo CP_5
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita (già contestando CP_4 CP_5 Contr la domanda proposta da nei suoi confronti e chiedendo di “- In via principale, rigettare la domanda di manleva e, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità della negoziatrice nel pagamento degli assegni per cui è causa, Controparte_2 adottando i conseguenti provvedimenti, con rigetto delle avverse richieste istruttorie.
Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore della terza chiamata.”
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.09.2023: ha respinto le richieste di interrogatorio formale dei legali rappresentanti pro tempore della
[...] già ) e della e la Controparte_8 Controparte_1 Controparte_4 prova per testi avanzate da ha respinto la richiesta di di ordine di CP_7 CP_7 esibizione, ex art. 210 c.p.c.; ha ammesso la richiesta di di ordine di esibizione, ex CP_7 art. 210 c.p.c., nei confronti di e/o della in relazione Controparte_8 CP_4 agli originali degli assegni di traenza non trasferibili n. 315437952 di € 3.700,00 e n. 315436340 di € 4.300,00; si è riservato all'esito dell'esibizione degli originali degli assegni l'eventuale ammissione della CTU avente ad oggetto la verifica della presenza di evidenti abrasioni, scoloriture o alterazioni nella consistenza fisica sui suddetti assegni;
ha ammesso, infine, la richiesta di di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., nei Controparte_8 confronti di di esibizione degli estratti conto completi dei conti correnti e/o la CP_7 copia dei libretti di risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabilità delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e alla chiusura dei conti correnti e/o libretti di risparmio presso i quali i titoli sono circolati.
In data 20.03.2024 ha provveduto al deposito degli originali degli assegni di CP_4 traenza chiedendo che il Giudice ne disponesse la custodia in cassaforte.
All'udienza del 3.12.2024, il Giudice ha sciolto la riserva assunta all'udienza del 26.11.2024 e, verificati gli assegni depositati in originale, i quali non presentavano segni visibili di evidenti abrasioni, scoloriture o alterazioni nella consistenza fisica, ha respinto la richiesta di CTU tecnica sugli stessi. Ha ritenuto, quindi, la causa matura per la decisione e ha fissato per la precisazione delle conclusioni all'udienza 6 maggio 2025.
All'udienza del 6 maggio 2025, ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
La domanda è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
(già ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 Pt_4 affinché venisse accertata la responsabilità di quest'ultima per aver pagato gli assegni di traenza non trasferibili n. 315437952 e n. 315436340 del valore complessivo di euro 8.000,00, destinati rispettivamente al Sig. e alla Società Martinelli S.r.l. Persona_1
Tuttavia, un altro soggetto in specie il Sig. mediante contraffazione dei Persona_2 nominativi e munito di falsa documentazione, aveva ottenuto il pagamento dei titoli destinati ai legittimi beneficiari.
L'odierna attrice, dunque, aveva eccepito nei confronti di la quale a sua volta ha CP_6 chiamato in manleva (già , la violazione dell'art. 43 c. 2 Dr. N.1736 CP_4 CP_5 del 1933, che contempla l'ipotesi di responsabilità di colui che “paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o del banchiere giratario per l'incasso”.
Orbene, va rilevato che, in tema di responsabilità della Banca negoziatrice, risalente giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità di questa, lungi dall'essere annoverata come ipotesi di responsabilità oggettiva ha, nei confronti dei soggetti nel cui interesse sono dettate le regole di protezione, natura contrattuale avendo per l'appunto la Banca un “obbligo professionale di protezione”.
Obbligo, questo, “preesistente specifico e volontariamente assunto operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”. (Cass. Sez. Un. 26 giugno 2007, n.14712). Con la pronuncia in esame, la Corte di legittimità ha, dunque, attribuito alla dicitura colui che paga di cui all'art. 43 Legge Assegni un'accezione più ampia rispetto a quella attribuita alla medesima dicitura prima dell'intervento delle sezioni Unite. Ciò ha fatto sì che la responsabilità del banchiere (e della Banca negoziatrice) andasse qualificata più propriamente come responsabilità da “contatto sociale qualificato” quale species del genus della responsabilità contrattuale. A far data da tale intervento chiarificatore, è possibile affermare in maniera incontrovertibile che la diligenza del chiamato a pagare al Parte_5 prenditore del titolo debba essere ancorata alle regole generali in tema di obbligazioni e, di conseguenza, ai parametri propri degli artt. 1176 c.c., 1218 c.c. e, in particolare la parametro di cui all'art. 1992 c.c., che libera il debitore il debitore che prova di aver adempiuto senza dolo o colpa la prestazione a soggetto non titolare. Pertanto, alla luce di tali premesse, va verificato il grado di diligenza adottato dalla odierna convenuta. In merito a tale tema la giurisprudenza ha chiarito che, con riguardo agli assegni di traenza, ove la Banca negoziatrice non possied a sottoscrizioni di comparazione della firma di traenza (specimen), la verifica attinente alla legittimazione del prenditore del titolo presentato per l'incasso, va operata, in primis sui documenti da questi presentati, che devono rivelarsi integri e muniti di apposto visivo del titolare (Cass. Sez. VI, n. 13265/2021). Tutto ciò premesso, risulta che la convenuta ha eseguito CP_7 correttamente e legittimamente, in conformità al dovere di diligenza gravante sulla medesima, quale bonus argentarius, la negoziazione dei titoli in esame . Infatti, come emerge dalla documentazione allegata, gli assegni indicati in narrativa privi di alterazioni, abrasioni e/o segni di contraffazione visibili ictu oculi, risultano negoziati a favore dei soggetti indicati, quali intestatari nei titoli stessi. Tali alterazioni, oltre a non essere visibili sulle copie dei titoli depositate, non risultavano evidenti neppure sulla copia dei documenti indentificativi del prenditore, conseguendone che non sia possibile dedurre alcun addebito Contro colposo nei confronti del la convenuta la quale ha posto in essere la procedura identificativa ed i controlli che le sono richiesti ex lege. Invero, la nell'ambito della negoziazione di assegni, non è tenuta ad CP_2 utilizzare strumentazioni specifiche per rilevare falsificazioni o alterazioni, essendo invece obbligata a prestare la normale diligenza professionale richiesta dalla sua attività, che si traduce in una valutazione attenta dei requisiti esteriori dell'assegno. Ad avviso del giudicante, tutti gli elementi Contro forniti da valutati in maniera omnicomprensiva, forniscono prova di assenza di dolo o colpa grave, nonché di assenza di omes sa diligenza nell'adempimento della prestazione e va, pertanto, in conformità con gli orientamenti della Suprema Corte, riconosciuta la diligenza della convenuta nell'adempimento della prestazione richiesta. In merito all'eccezione formulata dall'odierna attrice circa la mancata Contro adozione da parte di elle cautele previste dalla circolare ABI Lg 003005/ 7 maggio 2001 per l'identificazione dei presentatori di assegni non trasferibili, anch'essa si rivela priva di pregio. Spetta al Giudice del merito valutare la congruità della condotta della CP_2 rispetto alla specifica falsificazione, con un accertamento volto a saggiare in concreto il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando il particolare se la falsificazione sia o meno riscontrabile attraverso un attento esame diretto visivo e tattile dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo o se, invece, la falsificazione sia riscontrabile solo tramite tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo tramite particolari cognizioni teoriche e /o tecniche (Cass., n. 16178/2018; Cass., n. 16332/2016). Nel caso che ci occupa, invero, ad un'attenta analisi effettuata sugli originali degli assegni trafugati della cui produzione era stata onerata la CP_4 quale Banca trattaria, si è avuto modo di constatare che questi non presentavano segni visibili di evidenti abrasioni, scoloriture o alterazioni nella consistenza fisica tali da poter indurre nel funzionario addetto della Banca negoziatrice un qualsivoglia sospetto di avvenuta contraffazione. La convenuta ha, altresì, effettuato e posto in essere tutte le cautele e le verifiche volte ad identificare il soggetto presentatore, sicché il pagamento degli assegni risulta essere avvenuto a favore di soggetto che, in base a circostanze univoche appariva essere il reale beneficiario del titolo. Infatti, dove si ritenesse che la Banca negoziatrice, in assenza di visibile contraffazione del titolo e dei documenti esibiti e, in mancanza di rilievi della Banca trattaria, debba rifiutare il pagamento verrebb e compromessa la funzione economico- sociale dell'assegno non trasferibile e la sua diffusione tra gli operatori economici dal momento che nessun istituto di credito sarebbe più indotto ad onorare l'assegno emesso da un'altra banca, stante il rischio, sempre presente e non altrimenti evitabile, di effettuare un pagamento non liberatorio. È assorbita ogni questione in ordine alla responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c. per l'asserita incauta spedizione mediante posta ordinaria degli assegni per cui è causa. Contro Per tutto quanto suesposto , la domanda risarcitoria avanzata dalla assicurazione (già ) va respinta. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza. Esecutiva per legge.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge la domanda risarcitoria avanzata dall'odierna attrice nei confronti della convenuta CP_7
- Condanna l'attrice alla refusione delle spese di giudizio sostenute da
[...]
e che si liquidano in complessivi Controparte_2 CP_4
€2.921,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come pe r legge.
Il Giudice
Erminio Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII Civile in persona del Giudice Erminio Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. 40376 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 06.05.2025.
TRA
(già , (C.F.: ), con sede Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 legale in Milano, viale Certosa n. 222, in persona procuratore ad negotia dott.ssa Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Miotto (C.F.: );
[...] C.F._1
-attrice -
E
, in persona del Presidente del Legale Rappresentante, Controparte_2 dott. nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_3 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Spinelli Giordano (C.F.: ); C.F._3
- Opposta –
E NEI CONFRONTI DI
(già ), Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Strazzeri.
-terza chiamata-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha adito Controparte_1
l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: accertata la responsabilità di per il pagamento degli assegni bancari Controparte_2 non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a condannarsi la stessa Controparte_1 Controparte_2 al suo risarcimento e quindi al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 della somma di € 9.378,87 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di
[...] giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: riservata ogni ulteriore istanza e produzione istruttoria, si producono i documenti indicati in premessa e numerati da 1 a 30.”
Ha premesso l'odierna attrice di aver emesso due assegni non trasferibili rispettivamente di € 3.700,00 a favore del Sig. (n. 315437952 emesso a Milano in data 24.01.2018) Persona_1
a seguito del sinistro occorso in data 27.10.2017 e di €4.300,00 a favore della Parte_3
(n. 315436340 emesso a Milano in data 12.01.2018) in riferimento al sinistro verificatosi in data 31.10.2017.
Successivamente l'attrice ha riferito di essere venuta a conoscenza del fatto che entrambi gli assegni, spediti ai legittimi beneficiari, non fossero mai stati ricevuti dagli stessi, al contrario risultavano esser stati incassati presso gli sportelli della da CP_2 Controparte_2 un soggetto identificato con il nome di “ ”, a seguito di contraffazione dei titoli. Persona_2
Dopo tale avvenimento, l'odierna attrice ha rappresentato di aver pagato una seconda volta l'importo degli assegni trafugati ai legittimi proprietari e di aver presentato querela per truffa Contr e avviato azione civile nei confronti della convenuta in qualità di Banca negoziatrice.
Ha eccepito, per tali motivi, la responsabilità della Banca negoziatrice (BNL) ai sensi dell'art. 43, c. 2 Legge assegni, la quale prevede che chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa risponda del pagamento.
Ha sottolineato che tale responsabilità - per giurisprudenza costante di natura contrattuale - prescinderebbe dall'accertamento della colpa rivelandosi esclusivamente sufficiente il fatto oggettivo del solo pagamento al soggetto non legittimato contemplando come prova liberatoria la prova di aver agito con la diligenza qualificata dell'operatore professionale ex art. 1176 c.c. Contr ha, inoltre, evidenziato che il contegno della è stato Controparte_1 caratterizzato da colpa poiché gli assegni per cui è causa sarebbero stati asseritamente contraffatti in modo grossolano ritenendo esistente una differenza evidente tra i caratteri meccanografici originali e quelli apposti dal truffatore, una differenza cromatica tra le scritte originali e quelle asseritamente alterate, nonché la presenza di cancellature e abrasioni visibili.
Dalla pretesa evidenza della contraffazione ha sostenuto che la avrebbe CP_1 CP_2 dovuto avvedersi delle anomalie e, di conseguenza, rifiutare il pagamento oltre ad aver dovuto osservare le cautele Abi come da circolare 7/5/2001, la quale prevede la fotocopia del documento di identità, la richiesta di un secondo documento e l'identificazione tramite fidefacenti.
Dalla mancanza di tali accorgimenti ne sarebbe derivato il danno subito da CP_1 quantificato in euro 8.000,00 in virtù del doppio pagamento effettuato, oltre spese stragiudiziali. Si è costituita la convenuta rassegnando le seguenti conclusioni “si chiede che CP_7
l'adito Giudice voglia, previa chiamata in causa della i) in linea Controparte_5 principale e nel merito: dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande, da chiunque proposte e/o proponende, nei confronti della Controparte_2 perché non provate ed infondate sia in fatto che in diritto e comunque non sufficientemente specificate;
ii) in linea subordinata: accertare e dichiarare che la condotta di Controparte_1 configura, per le ragioni sopra illustrate, una condotta colposa idonea ad integrare la
[...] responsabilità della medesima, per quanto occorso, nella misura di cui all'art. 1227, 2° comma, c.c., ovvero del 1° comma della stessa disposizione, con conseguente rigetto di ogni domanda, proposta e/o proponenda, nei confronti della convenuta;
iii) in linea ulteriormente subordinata: per la denegata ipotesi di soccombenza, ed in accoglimento della domanda di manleva formulata dalla esponente, condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere CP_5 indenne la da ogni pretesa attorea, con conseguente Controparte_2 condanna della predetta alla restituzione di ogni somma, a nessun titolo escluso, che la concludente fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dell'istante, nella ipotesi di accoglimento delle domande dalla medesima formulate;
iv) in via istruttoria: a) ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla di Controparte_1 esibire le ricevute postali di invio ai beneficiari degli assegni di cui è causa, attestanti la modalità di spedizione a mezzo di 'raccomandata', ovvero 'assicurata'; b) ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla ovvero alla di esibire gli Controparte_1 Controparte_5 originali degli assegni di cui all'atto di citazione;
c) disporre, senza che ciò possa costituire inversione dell'onere probatorio spettante a parte attrice, apposita C.T.U. al fine di verificare l'insussistenza di evidenti abrasioni, scoloriture o alterazioni nella sua consistenza fisica in ciascuno dei suddetti assegni.
In ogni caso con vittoria di spese.”
In via preliminare, la convenuta ha contestato la qualità delle copie degli assegni CP_2 prodotte dall'attrice, le quali non sarebbero state idonee a verificare se gli assegni in questione Contr fossero stato effettivamente negoziati presso né di identificare il soggetto presentatore e, in conseguenza di ciò, ha disconosciuto la conformità delle copie agli originali ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c.
Nel merito, ha rilevato che gli assegni sono stati disposti dalla banca trattaria ( CP_5 su istruzioni della (oggi , per essere incassati dai beneficiari CP_1 Parte_1 tramite la propria Banca e che, trattandosi di importi inferiori ad Euro 5.000,00 la procedura di presentazione può avere luogo o mediante “cheque truncation”,(trasmissione telematica del titolo) ovvero tramite scambio a stanza di Compensazione, la quale comporta la consegna fisica del titolo, ma che la mancata produzione degli originali impedirebbe ogni verifica sulle contestazioni riguardanti l'asserita alterazione.
Avuto riguardo alla dedotta responsabilità oggettiva della quest'ultima ha CP_2 rappresentato il superamento del suddetto orientamento, valorizzando quello per il quale la banca negoziatrice risponderebbe solo in caso di mancata prova dell'aver agito con la diligenza qualificata richiesta ex art. 1176 c. 2 c.c. e, inoltre, ha evidenziato che la spedizione degli assegni mediante posta ordinaria avrebbe esposto i titoli a rischio di sottrazione e alterazione integrando il concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c.
Ha dedotto, inoltre, la responsabilità della Banca trattaria dal momento che la verifica dell'autenticità e della corrispondenza dei titoli sarebbe spettata alla (oggi CP_5 CP_4
, la quale avrebbe avuto tutti gli elementi idonei a rilevare eventuali alterazioni al
[...] momento della presentazione, chiamandola, in caso di condanna, in manleva.
Infine, in via istruttoria ha richiesto l'esibizione delle ricevute postali di spedizione e degli originali degli assegni, nonché una CTU al fine di verificare eventuali alterazioni materiali sui titoli.
All'udienza del 23.09.2021, il Giudice ha differito ex art. 269 c.p.c. all'udienza del 5 ottobre 2021 per consentire la richiesta chiamata del terzo CP_5
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita (già contestando CP_4 CP_5 Contr la domanda proposta da nei suoi confronti e chiedendo di “- In via principale, rigettare la domanda di manleva e, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità della negoziatrice nel pagamento degli assegni per cui è causa, Controparte_2 adottando i conseguenti provvedimenti, con rigetto delle avverse richieste istruttorie.
Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore della terza chiamata.”
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.09.2023: ha respinto le richieste di interrogatorio formale dei legali rappresentanti pro tempore della
[...] già ) e della e la Controparte_8 Controparte_1 Controparte_4 prova per testi avanzate da ha respinto la richiesta di di ordine di CP_7 CP_7 esibizione, ex art. 210 c.p.c.; ha ammesso la richiesta di di ordine di esibizione, ex CP_7 art. 210 c.p.c., nei confronti di e/o della in relazione Controparte_8 CP_4 agli originali degli assegni di traenza non trasferibili n. 315437952 di € 3.700,00 e n. 315436340 di € 4.300,00; si è riservato all'esito dell'esibizione degli originali degli assegni l'eventuale ammissione della CTU avente ad oggetto la verifica della presenza di evidenti abrasioni, scoloriture o alterazioni nella consistenza fisica sui suddetti assegni;
ha ammesso, infine, la richiesta di di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., nei Controparte_8 confronti di di esibizione degli estratti conto completi dei conti correnti e/o la CP_7 copia dei libretti di risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabilità delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e alla chiusura dei conti correnti e/o libretti di risparmio presso i quali i titoli sono circolati.
In data 20.03.2024 ha provveduto al deposito degli originali degli assegni di CP_4 traenza chiedendo che il Giudice ne disponesse la custodia in cassaforte.
All'udienza del 3.12.2024, il Giudice ha sciolto la riserva assunta all'udienza del 26.11.2024 e, verificati gli assegni depositati in originale, i quali non presentavano segni visibili di evidenti abrasioni, scoloriture o alterazioni nella consistenza fisica, ha respinto la richiesta di CTU tecnica sugli stessi. Ha ritenuto, quindi, la causa matura per la decisione e ha fissato per la precisazione delle conclusioni all'udienza 6 maggio 2025.
All'udienza del 6 maggio 2025, ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
La domanda è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
(già ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 Pt_4 affinché venisse accertata la responsabilità di quest'ultima per aver pagato gli assegni di traenza non trasferibili n. 315437952 e n. 315436340 del valore complessivo di euro 8.000,00, destinati rispettivamente al Sig. e alla Società Martinelli S.r.l. Persona_1
Tuttavia, un altro soggetto in specie il Sig. mediante contraffazione dei Persona_2 nominativi e munito di falsa documentazione, aveva ottenuto il pagamento dei titoli destinati ai legittimi beneficiari.
L'odierna attrice, dunque, aveva eccepito nei confronti di la quale a sua volta ha CP_6 chiamato in manleva (già , la violazione dell'art. 43 c. 2 Dr. N.1736 CP_4 CP_5 del 1933, che contempla l'ipotesi di responsabilità di colui che “paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o del banchiere giratario per l'incasso”.
Orbene, va rilevato che, in tema di responsabilità della Banca negoziatrice, risalente giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità di questa, lungi dall'essere annoverata come ipotesi di responsabilità oggettiva ha, nei confronti dei soggetti nel cui interesse sono dettate le regole di protezione, natura contrattuale avendo per l'appunto la Banca un “obbligo professionale di protezione”.
Obbligo, questo, “preesistente specifico e volontariamente assunto operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”. (Cass. Sez. Un. 26 giugno 2007, n.14712). Con la pronuncia in esame, la Corte di legittimità ha, dunque, attribuito alla dicitura colui che paga di cui all'art. 43 Legge Assegni un'accezione più ampia rispetto a quella attribuita alla medesima dicitura prima dell'intervento delle sezioni Unite. Ciò ha fatto sì che la responsabilità del banchiere (e della Banca negoziatrice) andasse qualificata più propriamente come responsabilità da “contatto sociale qualificato” quale species del genus della responsabilità contrattuale. A far data da tale intervento chiarificatore, è possibile affermare in maniera incontrovertibile che la diligenza del chiamato a pagare al Parte_5 prenditore del titolo debba essere ancorata alle regole generali in tema di obbligazioni e, di conseguenza, ai parametri propri degli artt. 1176 c.c., 1218 c.c. e, in particolare la parametro di cui all'art. 1992 c.c., che libera il debitore il debitore che prova di aver adempiuto senza dolo o colpa la prestazione a soggetto non titolare. Pertanto, alla luce di tali premesse, va verificato il grado di diligenza adottato dalla odierna convenuta. In merito a tale tema la giurisprudenza ha chiarito che, con riguardo agli assegni di traenza, ove la Banca negoziatrice non possied a sottoscrizioni di comparazione della firma di traenza (specimen), la verifica attinente alla legittimazione del prenditore del titolo presentato per l'incasso, va operata, in primis sui documenti da questi presentati, che devono rivelarsi integri e muniti di apposto visivo del titolare (Cass. Sez. VI, n. 13265/2021). Tutto ciò premesso, risulta che la convenuta ha eseguito CP_7 correttamente e legittimamente, in conformità al dovere di diligenza gravante sulla medesima, quale bonus argentarius, la negoziazione dei titoli in esame . Infatti, come emerge dalla documentazione allegata, gli assegni indicati in narrativa privi di alterazioni, abrasioni e/o segni di contraffazione visibili ictu oculi, risultano negoziati a favore dei soggetti indicati, quali intestatari nei titoli stessi. Tali alterazioni, oltre a non essere visibili sulle copie dei titoli depositate, non risultavano evidenti neppure sulla copia dei documenti indentificativi del prenditore, conseguendone che non sia possibile dedurre alcun addebito Contro colposo nei confronti del la convenuta la quale ha posto in essere la procedura identificativa ed i controlli che le sono richiesti ex lege. Invero, la nell'ambito della negoziazione di assegni, non è tenuta ad CP_2 utilizzare strumentazioni specifiche per rilevare falsificazioni o alterazioni, essendo invece obbligata a prestare la normale diligenza professionale richiesta dalla sua attività, che si traduce in una valutazione attenta dei requisiti esteriori dell'assegno. Ad avviso del giudicante, tutti gli elementi Contro forniti da valutati in maniera omnicomprensiva, forniscono prova di assenza di dolo o colpa grave, nonché di assenza di omes sa diligenza nell'adempimento della prestazione e va, pertanto, in conformità con gli orientamenti della Suprema Corte, riconosciuta la diligenza della convenuta nell'adempimento della prestazione richiesta. In merito all'eccezione formulata dall'odierna attrice circa la mancata Contro adozione da parte di elle cautele previste dalla circolare ABI Lg 003005/ 7 maggio 2001 per l'identificazione dei presentatori di assegni non trasferibili, anch'essa si rivela priva di pregio. Spetta al Giudice del merito valutare la congruità della condotta della CP_2 rispetto alla specifica falsificazione, con un accertamento volto a saggiare in concreto il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando il particolare se la falsificazione sia o meno riscontrabile attraverso un attento esame diretto visivo e tattile dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo o se, invece, la falsificazione sia riscontrabile solo tramite tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo tramite particolari cognizioni teoriche e /o tecniche (Cass., n. 16178/2018; Cass., n. 16332/2016). Nel caso che ci occupa, invero, ad un'attenta analisi effettuata sugli originali degli assegni trafugati della cui produzione era stata onerata la CP_4 quale Banca trattaria, si è avuto modo di constatare che questi non presentavano segni visibili di evidenti abrasioni, scoloriture o alterazioni nella consistenza fisica tali da poter indurre nel funzionario addetto della Banca negoziatrice un qualsivoglia sospetto di avvenuta contraffazione. La convenuta ha, altresì, effettuato e posto in essere tutte le cautele e le verifiche volte ad identificare il soggetto presentatore, sicché il pagamento degli assegni risulta essere avvenuto a favore di soggetto che, in base a circostanze univoche appariva essere il reale beneficiario del titolo. Infatti, dove si ritenesse che la Banca negoziatrice, in assenza di visibile contraffazione del titolo e dei documenti esibiti e, in mancanza di rilievi della Banca trattaria, debba rifiutare il pagamento verrebb e compromessa la funzione economico- sociale dell'assegno non trasferibile e la sua diffusione tra gli operatori economici dal momento che nessun istituto di credito sarebbe più indotto ad onorare l'assegno emesso da un'altra banca, stante il rischio, sempre presente e non altrimenti evitabile, di effettuare un pagamento non liberatorio. È assorbita ogni questione in ordine alla responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c. per l'asserita incauta spedizione mediante posta ordinaria degli assegni per cui è causa. Contro Per tutto quanto suesposto , la domanda risarcitoria avanzata dalla assicurazione (già ) va respinta. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza. Esecutiva per legge.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge la domanda risarcitoria avanzata dall'odierna attrice nei confronti della convenuta CP_7
- Condanna l'attrice alla refusione delle spese di giudizio sostenute da
[...]
e che si liquidano in complessivi Controparte_2 CP_4
€2.921,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come pe r legge.
Il Giudice
Erminio Colazingari