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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/05/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2339/2024 R.G. sul ricorso depositato il 8/05/2024 proposto da (difesa dall'avv. Caterina Sonia Pellicanò) Parte_1 nei confronti di ( rappresentato e difeso, sia Controparte_1 congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio); dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede:
“ Rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 250,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: a) Annullare e dichiarare inefficaci l'Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 943766/2018, notificato a mezzo pec in data 23.1.2024 e la successiva delibera di rigetto del ricorso amministrativo n. n. 2421243 del
15/04/2024 per le ragioni di cui in ricorso.
b) In via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, disporre che la sig.ra possa restituire la somma che si assume percepita indebitamente con Parte_1 pagamenti rateizzati.
Parte ricorrente deduceva che: In data 23.1.2024, l'odierna ricorrente riceveva la notifica dell'accertamento somme indebitamente percepite di cui alla premessa, con il quale le veniva richiesta la restituzione della somma complessiva di € 901,08. Si costituiva il resistente come in epigrafe contestando la domanda. CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato. CP_ La causa concerne un indebito che dalla richiesta dell' emerge descritto come Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI della sig.ra n. 943766/2018. Gentile Signora, a seguito di Parte_1 verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018, un pagamento
1 non dovuto sulla prestazione INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 943766/2018 per un importo complessivo di euro 901,08 per la seguente motivazione:
- E' stata corrisposta indennita' di disoccupazione NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge >.
Ciò detto la domanda è procedibile essendo stato presentato il ricorso amministrativo . Quanto al merito, in sostanza parte ricorrente non nega l'indebito né prova i requisiti tra cui l'assenza di attività di lavoro nel periodo di cui all'indebito e quindi di aver percepito la prestazione pur avendo ripreso a lavorare .
Il rigetto del ricorso amministrativo è avvenuto perché < Secondo la norma istitutiva della prestazione NASPI (art.1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) uno dei requisiti fondamentali è lo stato di disoccupazione involontario Considerato che la ricorrente dal 01/09/2018 ha ripreso attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato ( periodo continuativo superiore a sei mesi).
Considerato che ha comunicato la ripresa attività lavorativa con naspi com del 15/10/2018 pertanto dopo il pagamento NASPI Ritenuto pienamente legittimo l'operato dell ;…> CP_1 CP_ L' del resto, ha ribadito l'onere di prova del diritto in carico alla parte ricorrente ma che Non solo, parte ricorrente non prova nemmeno l'assenza di attività professionale nel periodo interessato dalla domanda di prestazione previdenziale oggetto del presente giudizio e negli anni precedenti, nemmeno dimostra l'assenza di redditi derivanti da attività professionale e nemmeno colma, in questa sede, a carenza documentale che ha determinato la reiezione della domanda e che più avanti sarà meglio specificata. >.
Ciò detto la ricorrente sostiene di essere stata in buona fede , che la richiesta di restituzione era tardiva e , in subordine, chiedeva la rateizzazione .
Orbene ad avviso del decidente le ragioni della ricorrente sono infondate.
Quanto alla buona fede giova osservare che non trattandosi di prestazione pensionistica va applicato all'indebito previdenziale la disciplina dell'art 2033 c.c. per cui l'indebito è interamente recuperabile senza che possa essere impeditiva della esigibilità del recupero la buona fede , peraltro neppure supportata da specifiche ragioni dalla parte ricorrente ( la prestazione di lavoro quando si beneficia della prestazione indennitaria di disoccupazione è ictu oculi incompatibile per cui non si ravvisano situazioni sulle quali potesse fare affidamento allorchè lavorava e contemporaneamente percepiva la prestazione per disoccupazione ).
Quanto alla tardività del recupero eccepisce la ricorrente che la richiesta doveva avvenire entro il
31.12.2019 perché il diritto alla restituzione della NASPI è esercitabile entro il 31.12 dell'anno successivo a quello della percezione della stessa da parte del richiedente >.
Il motivo è infondato . Non si comprende quale sia il riferimento in diritto e in base a quale norma sussisterebbe tale onere . Ove si volesse fare riferimento all'art.13, co.2 l. n.412/91, secondo cui l' procede annualmente CP_1 alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, va esclusa la applicabilità perché la Naspi non è una prestazione pensionistica né qui si tratta di accertamenti reddituali . CP_
Va concluso che per recuperare l'indebito in parola l' è tenuto al rispetto del termine decennale di prescrizione , che non è eccepito né decorso .
Quanto alla istanza di rateizzazione , a prescindere che si tratta di modalità esecutiva della restituzione , tuttavia nessuna ragione specifica è addotta dalla parte ricorrente per beneficiare di tale forma .
Non si forniscono elementi attuali di compromissione di esigenze primarie dell'esistenza o condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato da imporre un recupero rateale per assenza di risorse economiche sufficienti a rimborsare la somma interamente peraltro somma che non appare
2 di elevato importo.( la ricorrente dichiara in atti per il 2022 un reddito di 28894,30 euro e non dice negli anni successivi la situazione reddituale e patrimoniale ). In definitiva la domanda va rigettata.
SPESE
Spese del giudizio - manca la dichiarazione di esonero sottoscritta personalmente dalla parte ricorrente - a carico della ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 6.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2339/2024 R.G. sul ricorso depositato il 8/05/2024 proposto da (difesa dall'avv. Caterina Sonia Pellicanò) Parte_1 nei confronti di ( rappresentato e difeso, sia Controparte_1 congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio); dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede:
“ Rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 250,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: a) Annullare e dichiarare inefficaci l'Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 943766/2018, notificato a mezzo pec in data 23.1.2024 e la successiva delibera di rigetto del ricorso amministrativo n. n. 2421243 del
15/04/2024 per le ragioni di cui in ricorso.
b) In via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, disporre che la sig.ra possa restituire la somma che si assume percepita indebitamente con Parte_1 pagamenti rateizzati.
Parte ricorrente deduceva che: In data 23.1.2024, l'odierna ricorrente riceveva la notifica dell'accertamento somme indebitamente percepite di cui alla premessa, con il quale le veniva richiesta la restituzione della somma complessiva di € 901,08. Si costituiva il resistente come in epigrafe contestando la domanda. CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato. CP_ La causa concerne un indebito che dalla richiesta dell' emerge descritto come Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI della sig.ra n. 943766/2018. Gentile Signora, a seguito di Parte_1 verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018, un pagamento
1 non dovuto sulla prestazione INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 943766/2018 per un importo complessivo di euro 901,08 per la seguente motivazione:
- E' stata corrisposta indennita' di disoccupazione NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge >.
Ciò detto la domanda è procedibile essendo stato presentato il ricorso amministrativo . Quanto al merito, in sostanza parte ricorrente non nega l'indebito né prova i requisiti tra cui l'assenza di attività di lavoro nel periodo di cui all'indebito e quindi di aver percepito la prestazione pur avendo ripreso a lavorare .
Il rigetto del ricorso amministrativo è avvenuto perché < Secondo la norma istitutiva della prestazione NASPI (art.1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) uno dei requisiti fondamentali è lo stato di disoccupazione involontario Considerato che la ricorrente dal 01/09/2018 ha ripreso attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato ( periodo continuativo superiore a sei mesi).
Considerato che ha comunicato la ripresa attività lavorativa con naspi com del 15/10/2018 pertanto dopo il pagamento NASPI Ritenuto pienamente legittimo l'operato dell ;…> CP_1 CP_ L' del resto, ha ribadito l'onere di prova del diritto in carico alla parte ricorrente ma che Non solo, parte ricorrente non prova nemmeno l'assenza di attività professionale nel periodo interessato dalla domanda di prestazione previdenziale oggetto del presente giudizio e negli anni precedenti, nemmeno dimostra l'assenza di redditi derivanti da attività professionale e nemmeno colma, in questa sede, a carenza documentale che ha determinato la reiezione della domanda e che più avanti sarà meglio specificata. >.
Ciò detto la ricorrente sostiene di essere stata in buona fede , che la richiesta di restituzione era tardiva e , in subordine, chiedeva la rateizzazione .
Orbene ad avviso del decidente le ragioni della ricorrente sono infondate.
Quanto alla buona fede giova osservare che non trattandosi di prestazione pensionistica va applicato all'indebito previdenziale la disciplina dell'art 2033 c.c. per cui l'indebito è interamente recuperabile senza che possa essere impeditiva della esigibilità del recupero la buona fede , peraltro neppure supportata da specifiche ragioni dalla parte ricorrente ( la prestazione di lavoro quando si beneficia della prestazione indennitaria di disoccupazione è ictu oculi incompatibile per cui non si ravvisano situazioni sulle quali potesse fare affidamento allorchè lavorava e contemporaneamente percepiva la prestazione per disoccupazione ).
Quanto alla tardività del recupero eccepisce la ricorrente che la richiesta doveva avvenire entro il
31.12.2019 perché il diritto alla restituzione della NASPI è esercitabile entro il 31.12 dell'anno successivo a quello della percezione della stessa da parte del richiedente >.
Il motivo è infondato . Non si comprende quale sia il riferimento in diritto e in base a quale norma sussisterebbe tale onere . Ove si volesse fare riferimento all'art.13, co.2 l. n.412/91, secondo cui l' procede annualmente CP_1 alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, va esclusa la applicabilità perché la Naspi non è una prestazione pensionistica né qui si tratta di accertamenti reddituali . CP_
Va concluso che per recuperare l'indebito in parola l' è tenuto al rispetto del termine decennale di prescrizione , che non è eccepito né decorso .
Quanto alla istanza di rateizzazione , a prescindere che si tratta di modalità esecutiva della restituzione , tuttavia nessuna ragione specifica è addotta dalla parte ricorrente per beneficiare di tale forma .
Non si forniscono elementi attuali di compromissione di esigenze primarie dell'esistenza o condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato da imporre un recupero rateale per assenza di risorse economiche sufficienti a rimborsare la somma interamente peraltro somma che non appare
2 di elevato importo.( la ricorrente dichiara in atti per il 2022 un reddito di 28894,30 euro e non dice negli anni successivi la situazione reddituale e patrimoniale ). In definitiva la domanda va rigettata.
SPESE
Spese del giudizio - manca la dichiarazione di esonero sottoscritta personalmente dalla parte ricorrente - a carico della ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 6.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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