Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 20/05/2025, n. 9667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9667 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2025
N. 09667/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05227/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5227 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Grispo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione in data 25.03.2024, notificato a mezzo pec in data 27.03.2024, con il quale è stato disposto il diniego della domanda di emersione del rapporto di lavoro domestico irregolare presentata in favore del ricorrente in data 09.06.2020, ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del D.L. 34/2020, dal datore di lavoro -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La vicenda in esame riguarda la domanda di emersione del rapporto di lavoro domestico irregolare presentata in favore del ricorrente in data 09.06.2020, ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del D.L. 34/2020, dal datore di lavoro -OMISSIS-.
E’ impugnato il decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione in data 25.03.2024, notificato a mezzo pec in data 27.03.2024, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione.
Parte ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso:
-violazione di legge, illogicità manifesta dell’atto, eccesso di potere, evidente travisamento dei fatti, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 103, commi 1 e 4 D.L. 34/2020, convertito con la legge n. 77/2020, e dell’art. 10 bis della l. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
-violazione e falsa applicazione della circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro n. 2399 del 24.07.2020 e della circolare del Ministero dell’Interno n. 4623 del 17.11.2020.
In particolare, il ricorrente deduce che nelle more della procedura, in data 21.10.2020, a distanza di soli 4 mesi dalla data di presentazione della domanda, il Sig. -OMISSIS- decedeva, così come documentato dal relativo certificato rilasciato dal Comune di Roma.
Afferma che l’interpretazione della norma di cui al comma 4 dell’art. 103 del d.l. 34/2020 data dalla Prefettura, ai fini della reiezione della domanda di nulla osta al permesso di soggiorno per attesa occupazione ai danni del ricorrente, non è conforme ai principi ed ai criteri di equità e giustizia.
Secondo il ricorrente la posizione in cui si è venuto a trovare il -OMISSIS-, in seguito alla morte sopravvenuta del Sig. -OMISSIS-, è perfettamente coincidente con una di quelle contemplate dal Ministero dell’Interno con la Circolare n. 4623 del 17.11.2020, ovvero quella della “mancata instaurazione del rapporto di lavoro nelle more della procedura per cause di forza maggiore” e, a tal fine, invoca il comma 4 dell’art. 103 del d.l. 34/2020, secondo cui “nell'istanza di cui al comma 1 e' indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa”.
L’amministrazione si costituisce e deposita memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato discusso all’udienza pubblica odierna ed è quindi passato in decisione.
Le censure proposte dal ricorrente, trattate unitariamente, non hanno fondamento.
Lo Sportello unico ha rigettato la domanda di emersione, inoltrata ai fini di una promessa di assunzione, in quanto questa non è stata seguita dalla costituzione del rapporto di lavoro.
Dagli approfondimenti istruttori effettuati dallo Sportello Unico in merito alle condizioni di ammissibilità della domanda, è emerso infatti che il contratto di lavoro proposto nella domanda di emersione non è stato mai instaurato prima del decesso del datore di lavoro.
La circostanza è incontestata, come emerge dallo stesso tenore letterale del ricorso.
Nel caso in esame è mancata la dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro, non avendo il datore di lavoro inviato prima del suo decesso la comunicazione obbligatoria all’INPS, come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 luglio 2020. Peraltro, lo stesso lavoratore non ha comunque dimostrato con altri strumenti l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n.8910/2024).
Il decesso del datore, quale causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore e da cui scaturisce l’interruzione del rapporto di lavoro, rientra tra le ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; tuttavia, nel caso di specie, nessun rapporto di lavoro risulta mai instaurato ed è quindi da escludersi l’applicazione dell’art.103 comma 4 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.
Appare evidente che l’intento del legislatore è di riconoscere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in via generale, nel caso di interruzione e/o cessazione di un rapporto di lavoro a qualsiasi titolo costituito, quindi anche nel caso di decesso del datore di lavoro mentre non è previsto invece in conseguenza del mero decesso del promittente datore di lavoro, qualora la promessa di assunzione non si sia concretizzata con l’instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato al lavoratore solo nel caso in cui il rapporto di lavoro dichiarato nella domanda di emersione si sia effettivamente costituito.
La circolare del Ministero dell’Interno n. prot. 4623 del 17.11.2020 ha chiarito che nel caso in cui il rapporto di lavoro non si sia instaurato, nelle more della convocazione presso lo Sportello, e non risulti possibile la sua costituzione, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione non è previsto in via ordinaria in caso di decesso del datore, occorrendo invece una valutazione rimessa caso per caso all’Amministrazione competente, peraltro limitata ad alcune ipotesi di forza maggiore, onde escludere che la domanda sia stata strumentale al conseguimento di un permesso di soggiorno.
In definitiva, l’ipotesi di una semplice promessa di lavoro, in presenza di una mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, non consente di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in quanto l’attesa occupazione è un istituto i cui presupposti prevedono la perdita di un lavoro regolarmente instaurato e non una mera promessa di occupazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 6879 del 2021; idem sentenza n. 8910/2024).
La promessa di assunzione, mai seguita dalla stipula del contratto da parte del datore di lavoro deceduto, né perfezionabile con la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, non può essere equiparata in alcun modo alla cessazione del rapporto di lavoro, giacché la cessazione o l’interruzione del rapporto di lavoro presuppongono ex se che il rapporto di lavoro si sia effettivamente instaurato secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente e che non sia stato semplicemente promesso.
Non ha fondamento pertanto la tesi del ricorrente secondo cui per essere accolta la domanda di emersione con promessa di assunzione di cui al comma 2 dell’art. 103 D.L.34/2020 non occorrerebbe che il rapporto di lavoro si sia già instaurato, atteso che in tale specifica circostanza il rapporto di lavoro si potrebbe instaurare innanzi agli Uffici della Prefettura, con la stipula del contratto di soggiorno in sede di convocazione finale, una volta terminata l’istruttoria e conseguito il nulla osta.
Il ricorso in conclusione, per le ragioni esposte, deve essere respinto, mentre le spese di giudizio per eccezionali ragioni equitative sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO