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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/10/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1994/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECI RAFFAELE per la parte ricorrente e dell'Avv. CUBEDDU SEBASTIANO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 08/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1994 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 C.F._1 nata il [...] in [...], residente a [...] elett.te dom.ta in Roma in Via Valdinievole, 11, presso e nello studio legale dell'Avvocato Raffaele Ceci, C.F.
che la rapp.ta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo. Ai C.F._2 al T.U. 115/2002 e dalla legge n. 111/2011, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative a sentenze, ordinanze e altri provvedimenti di cui all'art. 176 c.p.c. ai seguenti recapiti: PEC: - FAX: 06/87194377 Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_2 P.IVA_1 pore, e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu (c.f. , posta elettronica certificata: C.F._3 [...] nerale alle liti, Repertorio n. Email_2 Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, a rogito Notaio in Roma, e con questi Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Becc fficio legale Distrettuale dell'Istituto. Ogni comunicazione potrà essere inviata all'indirizzo PEC: - avv. Email_3 [...] t. Email_4 RESISTENTE OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica del 10.5.2023), la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione della pensione di cui alla L. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (12.4.2023). All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva ritenuto l'insussistenza del requisito sanitario, la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio conte-stando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le doman-de attoree con vittoria di spese. CP_1 ito, hanno diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 30.3.1971 n. 118 gli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Ai fini della provvidenza è necessario che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, invalido al 100% e titolare di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento;
è invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Hanno invece diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. E' richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità – salva l'ipotesi dell'occupazione part-time ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPDAP ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, CP_1 lavoro e servizio. Al sessantacinquesimo anno di età il beneficio viene trasformato in pensione sociale. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria ha fornito prova dei presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che la ricorrente sia affetta da un complesso di patologie tali da ridurne la capacità lavorativa a meno di 1/3, a causa delle patologie certificate a far data dalla domanda amministrativa. Sussistono dunque i presupposti sanitari per il riconoscimento della provvidenza prevista dall'art. 13 della L. 118/71. Il ricorso va conseguentemente accolto. Il procedimento è da intendersi finalizzato anche in questa fase (art. 445bis co. 6 c.p.c.) al solo accertamento del requisito sanitario della prestazione, sicché ogni altra domanda deve ritenersi inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Le spese di CTU come separatamente liquidate vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' accerta e dichiara Parte_1 CP_1 la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.560,00 per compensi CP_1 professionali, imb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate separatamente. CP_1
Viterbo lì, 8 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1994/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECI RAFFAELE per la parte ricorrente e dell'Avv. CUBEDDU SEBASTIANO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 08/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1994 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 C.F._1 nata il [...] in [...], residente a [...] elett.te dom.ta in Roma in Via Valdinievole, 11, presso e nello studio legale dell'Avvocato Raffaele Ceci, C.F.
che la rapp.ta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo. Ai C.F._2 al T.U. 115/2002 e dalla legge n. 111/2011, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative a sentenze, ordinanze e altri provvedimenti di cui all'art. 176 c.p.c. ai seguenti recapiti: PEC: - FAX: 06/87194377 Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_2 P.IVA_1 pore, e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu (c.f. , posta elettronica certificata: C.F._3 [...] nerale alle liti, Repertorio n. Email_2 Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, a rogito Notaio in Roma, e con questi Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Becc fficio legale Distrettuale dell'Istituto. Ogni comunicazione potrà essere inviata all'indirizzo PEC: - avv. Email_3 [...] t. Email_4 RESISTENTE OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica del 10.5.2023), la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione della pensione di cui alla L. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (12.4.2023). All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva ritenuto l'insussistenza del requisito sanitario, la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio conte-stando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le doman-de attoree con vittoria di spese. CP_1 ito, hanno diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 30.3.1971 n. 118 gli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Ai fini della provvidenza è necessario che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, invalido al 100% e titolare di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento;
è invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Hanno invece diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. E' richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità – salva l'ipotesi dell'occupazione part-time ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPDAP ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, CP_1 lavoro e servizio. Al sessantacinquesimo anno di età il beneficio viene trasformato in pensione sociale. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria ha fornito prova dei presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che la ricorrente sia affetta da un complesso di patologie tali da ridurne la capacità lavorativa a meno di 1/3, a causa delle patologie certificate a far data dalla domanda amministrativa. Sussistono dunque i presupposti sanitari per il riconoscimento della provvidenza prevista dall'art. 13 della L. 118/71. Il ricorso va conseguentemente accolto. Il procedimento è da intendersi finalizzato anche in questa fase (art. 445bis co. 6 c.p.c.) al solo accertamento del requisito sanitario della prestazione, sicché ogni altra domanda deve ritenersi inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Le spese di CTU come separatamente liquidate vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' accerta e dichiara Parte_1 CP_1 la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.560,00 per compensi CP_1 professionali, imb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate separatamente. CP_1
Viterbo lì, 8 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO