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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2025, n. 20030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20030 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA PI RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/12/2024 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere RA FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello presentato dalla difesa di RA CA PI avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare massima applicata nei suoi confronti per i reati di tentata estorsione aggravata, lesioni gravissime e danneggiamento seguito da incendio. 2. Formulando il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza cautelare, la difesa dell'imputato deduce quanto segue, con unico motivo riferito all'omessa 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20030 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT RA Data Udienza: 20/03/2025 motivazione , violazione di legge, illogicità, travisamento nonché, infine all'erronea interpretazione ed applicazione della legge: - è illegittimo tecnicamente affermare che il decorso del termine sia ininfluente ai fini cautelari, dovendo la misura cautelare essere attuale;
- il tribunale ha espresso valutazioni meramente congetturali circa l'incontenibilità di sentimenti ritorsivi in capo all'indagato; - il tribunale non ha considerato l'inesistenza di un concreto pericolo di fuga né del pericolo di inquinamento probatorio, posto che il giudizio di merito si è concluso e l'imputato ha ammesso i propri addebiti;
- non è sufficiente il riferimento alla gravità del reato per escludere la gradazione della misura cautelare;
- la contestata "pervicacia determinazione criminosa" va rivalutata alla luce delle documentate provocazioni subite dal ricorrente dai suoi familiari vessati per anni dalle condotte criminose ed immorali della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo sul quale si basa. In sostanza, con argomentazione cumulativa ed a carattere affabulatorio, il ricorrente chiede a questa Corte di rinnovare il giudizio sulle esigenze cautelari che si è già in precedenza consolidato nel corso del procedimento. Ciò in base all'argomento per cui l'esigenza di verifica dell'attualità della misura, renderebbe ex se rilevante il decorrere del tempo, al contrario di quanto ritenuto dal giudice nel motivare il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto. 2. Occorre tuttavia ricordare che, in ossequio ai principi da tempo affermati da questa Corte in materia, non spetta alla fase della legittimità la valutazione della decisione sulla permanenza delle esigenze cautelari, se essa è stata espressa in una motivazione esente da errori giuridici o motivazionali (contraddittorietà o manifesta illogicità). Tanto meno potrà essere oggetto di rivalutazione, a seguito di istanza di revoca della misura, il giudizio sulla sussistenza delle esigenze medesime formulato con la misura genetica, come si pretende di fare (cfr. ultima parte del ricorso) adducendo a giustificazione le provocazioni poste in essere da anni da parte della vittima del reato. 2 Si tratta di tentativi destinati a non essere accolti, essendo estremamente ristretto lo spatium clebberandi (non in senso temporale, quanto di ampiezza di giudizio) in materia. Da un lato, infatti, in linea con i principi generali, il giudice del riesame, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato, non è tenuto, a fronte di una richiesta di revoca di misura cautelare personale, a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali nuovi fatti allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01). D'altro canto, in relazione all'ulteriore profilo sopra evidenziato, si è realizzato il c.d. giudicato cautelare, cosicché, esaurite le impugnazioni previste dalla legge, vi è una preclusione endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (ex plurimis, Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009, Rv. 246026; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Rv. 235908). Detta preclusione può essere superata solo quando nel nuovo incidente cautelare si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva (ex multis, Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Amico, Rv. 252151). Ma nel caso di specie, tale condizione non può essere costituita dal tempo transeunte. Infatti, come è stato anche di recente ribadito (Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024 Nisi Rv. 286207 - 01) in tema di esigenze cautelari, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo ex se, come fattore di attenuazione ai fini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendo esso la propria valenza nel solo ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia. D'altronde, costituisce ius receptum che nell'ambito dell'eventuale valutazione 'cronologica' richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, la rilevanza del tempo trascorso dall'esecuzione della misura in poi, è qualificabile come fatto sopravvenuto solamente in presenza di ulteriori elementi da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle • 3 originarie esigenze cautelari (cfr. Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01) Sennonché, nel caso concreto, è del tutto carente l'indicazione di elementi ulteriori, idonei a delineare il giudizio sulla permanenza delle esigenze in senso più favorevole all'indagato. Non è tale certamente la pur dedotta conclusione del giudizio di primo grado, con la affermazione di responsabilità dell'imputato, giacché le esigenze sono incentrate sul pericolo di recidiva, piuttosto che sulla necessità di assicurare l'integrità della prova, come pure ricordato nell'ordinanza impugnata. 3. Circoscritta nei suddetti stringenti termini l'ambito della cognizione del tribunale, pertanto, con motivazione logica e congrua i giudici del Tribunale di Catania hanno ritenuto che il suddetto novum (il tempo trascorso) non abbia inciso nella prognosi cautelare nel senso dedotto dall'odierno ricorrente, in quanto l'ulteriore periodo di tempo patito in stato di custodia cautelare non può fondare la sostituzione richiesta, rappresentando esso un dato neutro quando intervenga come elemento isolato nella prognosi cautelare (in tal senso, conferente è il richiamo a Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832, che, seppure risalente, rimane incontrastata nell'affermare, con un principio che va qui ribadito, che, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari;
conf. Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Ben Aicha, Rv. 273139 — 01). Ed in tal senso, corretto appare anche l'ulteriore rilievo contenuto nel provvedimento impugnato, secondo il quale tanto la scelta processuale quanto l'atteggiamento parzialmente ammissivo non possono essere in questa sede valorizzati, corrispondendo il primo ad una scelta utilitaristica ed il secondo, alla mancata contestazione di quanto non fosse contestabile. Scelte certamente legittime, ma non espressive di alcunché di significativo né autonomamente valorizzabili al fine oggi preteso. 4. Gli ulteriori rilievi sollevati dal ricorso sono volti alla complessiva rivalutazione della situazione cautelare e pertanto destinati ad infrangersi contro le preclusioni concettuali sopra illustrate, che definiscono la presente fase processuale. Ciò, a maggior ragione, considerata la ribadita valutazione, in termini di estrema gravità, della condotta tenuta dall'imputato, descritta a pg. 2 4 (in fondo) dell'ordinanza impugnata che ne coglie l'ovvia e cogente conseguenza sul piano della valutazione cautelare. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 20 marzo 2025 Il Consigliere relatore La Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello presentato dalla difesa di RA CA PI avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare massima applicata nei suoi confronti per i reati di tentata estorsione aggravata, lesioni gravissime e danneggiamento seguito da incendio. 2. Formulando il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza cautelare, la difesa dell'imputato deduce quanto segue, con unico motivo riferito all'omessa 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20030 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT RA Data Udienza: 20/03/2025 motivazione , violazione di legge, illogicità, travisamento nonché, infine all'erronea interpretazione ed applicazione della legge: - è illegittimo tecnicamente affermare che il decorso del termine sia ininfluente ai fini cautelari, dovendo la misura cautelare essere attuale;
- il tribunale ha espresso valutazioni meramente congetturali circa l'incontenibilità di sentimenti ritorsivi in capo all'indagato; - il tribunale non ha considerato l'inesistenza di un concreto pericolo di fuga né del pericolo di inquinamento probatorio, posto che il giudizio di merito si è concluso e l'imputato ha ammesso i propri addebiti;
- non è sufficiente il riferimento alla gravità del reato per escludere la gradazione della misura cautelare;
- la contestata "pervicacia determinazione criminosa" va rivalutata alla luce delle documentate provocazioni subite dal ricorrente dai suoi familiari vessati per anni dalle condotte criminose ed immorali della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo sul quale si basa. In sostanza, con argomentazione cumulativa ed a carattere affabulatorio, il ricorrente chiede a questa Corte di rinnovare il giudizio sulle esigenze cautelari che si è già in precedenza consolidato nel corso del procedimento. Ciò in base all'argomento per cui l'esigenza di verifica dell'attualità della misura, renderebbe ex se rilevante il decorrere del tempo, al contrario di quanto ritenuto dal giudice nel motivare il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto. 2. Occorre tuttavia ricordare che, in ossequio ai principi da tempo affermati da questa Corte in materia, non spetta alla fase della legittimità la valutazione della decisione sulla permanenza delle esigenze cautelari, se essa è stata espressa in una motivazione esente da errori giuridici o motivazionali (contraddittorietà o manifesta illogicità). Tanto meno potrà essere oggetto di rivalutazione, a seguito di istanza di revoca della misura, il giudizio sulla sussistenza delle esigenze medesime formulato con la misura genetica, come si pretende di fare (cfr. ultima parte del ricorso) adducendo a giustificazione le provocazioni poste in essere da anni da parte della vittima del reato. 2 Si tratta di tentativi destinati a non essere accolti, essendo estremamente ristretto lo spatium clebberandi (non in senso temporale, quanto di ampiezza di giudizio) in materia. Da un lato, infatti, in linea con i principi generali, il giudice del riesame, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato, non è tenuto, a fronte di una richiesta di revoca di misura cautelare personale, a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali nuovi fatti allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01). D'altro canto, in relazione all'ulteriore profilo sopra evidenziato, si è realizzato il c.d. giudicato cautelare, cosicché, esaurite le impugnazioni previste dalla legge, vi è una preclusione endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (ex plurimis, Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009, Rv. 246026; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Rv. 235908). Detta preclusione può essere superata solo quando nel nuovo incidente cautelare si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva (ex multis, Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Amico, Rv. 252151). Ma nel caso di specie, tale condizione non può essere costituita dal tempo transeunte. Infatti, come è stato anche di recente ribadito (Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024 Nisi Rv. 286207 - 01) in tema di esigenze cautelari, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo ex se, come fattore di attenuazione ai fini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendo esso la propria valenza nel solo ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia. D'altronde, costituisce ius receptum che nell'ambito dell'eventuale valutazione 'cronologica' richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, la rilevanza del tempo trascorso dall'esecuzione della misura in poi, è qualificabile come fatto sopravvenuto solamente in presenza di ulteriori elementi da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle • 3 originarie esigenze cautelari (cfr. Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01) Sennonché, nel caso concreto, è del tutto carente l'indicazione di elementi ulteriori, idonei a delineare il giudizio sulla permanenza delle esigenze in senso più favorevole all'indagato. Non è tale certamente la pur dedotta conclusione del giudizio di primo grado, con la affermazione di responsabilità dell'imputato, giacché le esigenze sono incentrate sul pericolo di recidiva, piuttosto che sulla necessità di assicurare l'integrità della prova, come pure ricordato nell'ordinanza impugnata. 3. Circoscritta nei suddetti stringenti termini l'ambito della cognizione del tribunale, pertanto, con motivazione logica e congrua i giudici del Tribunale di Catania hanno ritenuto che il suddetto novum (il tempo trascorso) non abbia inciso nella prognosi cautelare nel senso dedotto dall'odierno ricorrente, in quanto l'ulteriore periodo di tempo patito in stato di custodia cautelare non può fondare la sostituzione richiesta, rappresentando esso un dato neutro quando intervenga come elemento isolato nella prognosi cautelare (in tal senso, conferente è il richiamo a Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832, che, seppure risalente, rimane incontrastata nell'affermare, con un principio che va qui ribadito, che, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari;
conf. Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Ben Aicha, Rv. 273139 — 01). Ed in tal senso, corretto appare anche l'ulteriore rilievo contenuto nel provvedimento impugnato, secondo il quale tanto la scelta processuale quanto l'atteggiamento parzialmente ammissivo non possono essere in questa sede valorizzati, corrispondendo il primo ad una scelta utilitaristica ed il secondo, alla mancata contestazione di quanto non fosse contestabile. Scelte certamente legittime, ma non espressive di alcunché di significativo né autonomamente valorizzabili al fine oggi preteso. 4. Gli ulteriori rilievi sollevati dal ricorso sono volti alla complessiva rivalutazione della situazione cautelare e pertanto destinati ad infrangersi contro le preclusioni concettuali sopra illustrate, che definiscono la presente fase processuale. Ciò, a maggior ragione, considerata la ribadita valutazione, in termini di estrema gravità, della condotta tenuta dall'imputato, descritta a pg. 2 4 (in fondo) dell'ordinanza impugnata che ne coglie l'ovvia e cogente conseguenza sul piano della valutazione cautelare. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 20 marzo 2025 Il Consigliere relatore La Presidente