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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/09/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Bonino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 9474/2023 promossa da:
( c.f. ), elettivamente domiciliato in Chiavari, Via RT CodiceFiscale_1
Rivarola 55, presso lo studio dell' Avv. Antonino Bongiorno Gallegra che lo rappresenta e difende come da mandato in atti,
Attore
CONTRO
( c.f. ), elettivamente domiciliato in Genova, Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via Fieschi 8/10, presso e nello studio dell' Avv. Francesco Iacobelli che lo rappresenta e difende come da mandato in atti,
Convenuto
******
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attorea ( ha così precisato le proprie conclusioni con note scritte depositate in data
18.06.2025 ):
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della proposta domanda disporre la divisione giudiziale degli immobili siti in Rapallo
Via Mameli 208/16, identificato al NCEU del Comune di Rapallo al fg. 22 mapp. 833 sub 17 CAT A3 vani 5 rendita € 800,51 e Via Mario Zignago 23/27 identificato al NCEU del Comune di
Rapallo al fg. 30 mapp. 803 sub 52 CAT A3 vani 3,5 rendita € 560,36 caduti pro quota nella successione di , e stante la loro indivisibilità assegnarli per l'intero entrambi al sig. Persona_1
ex art. 720 c.c. con obbligo di provvedere al pagamento in favore del sig. Controparte_1
a titolo di conguaglio della somma di € 55.472,00. Controparte_1
Dichiarare tenuto e condannare al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
somma di € 13.282,87, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da compensarsi fino
a concorrenza con l'importo dovuto dall'attore a titolo di conguaglio.
Porre a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica legale e grafologica.
Condannare parte convenuta alle spese del giudizio in relazione alle eccezioni e domande da lei proposte, anche in via riconvenzionale, e non accolte”.
Parte convenuta ( ha così precisato le proprie conclusioni con note scritte depositate in data 19.06.2025 ):
“Nel merito in via principale:
- Dichiarare l'apertura della successione della SI.ra al 17.12.2022; Persona_1
- Accertare e dichiarare la non comoda divisibilità degli immobili siti in Rapallo (GE) Corso
Goffredo Mameli 240 piano 4, identificato al NCEU del Comune di Rapallo al fg. 22 mapp. 833 sub 17 CAT A3 Classe 5 vani 5 rendita € 800,51, ed in Rapallo (GE) Via Mario Zignago 23 interno 27, identificato al NCEU del Comune di Rapallo al fg. 30 mapp. 803 sub 52 Categoria
A/3 Classe 5 vani 3,5 rendita € 560,36, e conseguentemente procedere alla divisione giudiziale ex art. 720 cod. civ., con assegnazione della totalità a parte attrice, e addebito dell'eccedenza in favore del SI. Controparte_1
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal SI. in relazione alla domanda di Controparte_1
rimborso della somma di € 5.670,01 in quanto addebitata direttamente sul conto corrente della defunta SI.ra , e peraltro espressamente rinunciata da controparte;
Persona_1
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal SI. in relazione alla domanda di Controparte_1
rimborso della somma di € 1.459,12 in quanto trattasi di spesa totalmente inconferente, non opponibile alla massa ereditaria, arbitrariamente decisa dal SI. senza alcun RT
vantaggio in favore di parte convenuta, e peraltro espressamente rinunciata da controparte;
- Accertare e dichiarare come l'unica obbligazione restitutoria a carico del SI. Controparte_1
in favore del SI. sia pari ad € 1.069,82 per le motivazioni di cui in parte RT
narrativa, corrispondente alla quota parte di 1/3 delle spese successorie e dei debiti ereditari, come meglio rideterminata all'esito delle risultanze istruttorie, e conseguentemente condannare al pagamento di detto importo lo stesso SI. il quale si dichiara sin d'ora Controparte_1
disponibile ad adempiere, respingendo ogni altra domanda restitutoria avanzata da controparte in quanto priva di documentazione comprovante il pagamento mediante provvista del SI.
[...]
RT
In via riconvenzionale:
- Accertare e dichiarare il possesso esclusivo in favore del SI. a decorrere dalla RT
data del decesso della SI.ra , degli immobili siti in Rapallo (GE) Via Mario Zignago Persona_1
23/27 e Corso Goffredo Mameli 240 oggetto del presente giudizio, e – in ogni caso – accertata la comproprietà degli stessi, condannare il SI. alla resa dei conti, avendo lo RT
stesso avuto il godimento esclusivo degli stessi, con inserimento tra le poste attive delle rendite virtuali derivanti dai beni ereditari. In via del tutto prudenziale e con espressa riserva di migliore indicazione anche all'esito della espletanda consulenza tecnica d'ufficio – la predetta rendita virtuale viene quantificata in € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili, ovvero nella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare il debito del SI. nei confronti della defunta SI.ra RT
, e così nei confronti della massa ereditaria, per la somma di € 200.000,00 a Persona_1
fronte della dazione di denaro ricevuta in data del 27.10.2021 per le motivazioni di cui in parte narrativa, e – conseguentemente – condannare il SI. a corrispondere alla massa RT
ereditaria il relativo importo di € 200.000,00 oltre interessi legali decorrenti dal decesso della madre sino alla data di effettiva reintegrazione. In subordine, disporre la collazione delle somme in parola oltre interessi legali;
in via di ulteriore subordine, operare l'imputazione delle somme in parola, oltre interessi legali. In ogni caso accertare e dichiarare il diritto di credito del SI.
[...]
per la quota parte di 1/3 di tale importo, disponendo l'accrescimento della quota dello CP_1
stesso in pari misura;
In punto competenze professionali e spese del presente giudizio:
- Spese della consulenza tecnica d'ufficio necessaria per il perfezionamento delle operazioni divisionali di cui all'art. 720 c.p.c. da porre a carico della massa ereditaria, in proporzione alle rispettive quote;
- Esborsi afferenti alla consulenza tecnica d'ufficio in punto azione di rendiconto da porsi a carico esclusivo della controparte, atteso il comportamento volutamente omissivo e non collaborativo, ovvero – nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di imputazione esclusiva a carico di parte attrice – da porsi a carico della massa ereditaria, in proporzione alle rispettive quote;
- Respingere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice, in quanto totalmente infondata;
- Vinte le competenze di lite”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il RT
fratello affinchè venga disposta la divisione giudiziale degli immobili Controparte_1
successivamente meglio descritti, caduti pro quota nella successione della di loro madre,
e l'attribuzione in proprietà degli stessi a sé, stante la loro indivisibilità ex Persona_1
art. 720 c.c., con condanna di parte convenuta al rimborso e al pagamento per quota di 1/3 per le spese sostenute dall'attore relativamente alla successione materna e vittoria delle spese legali del presente giudizio come per legge.
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha esposto che:
- con testamento pubblico del 17.03.2014, passato agli atti tra vivi con verbale del notaio del 24.02.2023, nominava quale suoi Persona_2 Persona_1
eredi universali i figli e attribuendo la proprietà dei suoi beni Pt_1 Controparte_1
per 2/3 al primo e per 1/3 al secondo.
- L'eredità morendo dismessa dalla era costituita: Per_1
a) dalla quota della metà dell'immobile sito in Rapallo, via Mameli 208/16, identificato al NCEU del Comune di Rapallo al fg. 22 mapp. 833 sub. 17, cat. A3, vani 5, rendita € 800,51;
b) dalla quota di 4/6 dell'immobile sito in Rapallo, via Mario Zignago 23/27, identificato al NCEU del Comune di Rapallo al fg. 30, mapp. 803 sub. 52, Cat. A3, vani 3,5, rendita € 560,36;
c) dal saldo di € 34.316,83 relativo al c/c presso la Deutsche Bank – filiale di
Rapallo.
- Rappresenta che la residua quota di 2/3 sugli immobili caduti in successione era di sua proprietà in quanto pervenutagli per successione del padre, premorto, a seguito di giudizio definito con conciliazione.
Pertanto, secondo la ricostruzione dell'attore, al momento dell'incardinato procedimento la situazione della proprietà degli immobili era la seguente:
1. l'immobile di via Mario Zignago: 7/9 di proprietà di e 2/9 di RT
proprietà di Controparte_1
2. l'immobile di via Mameli: 5/6 di proprietà di e 1/6 di proprietà RT
Controparte_1
- In relazione alla successione materna rappresenta, inoltre, di aver provveduto al pagamento delle relative spese e di alcuni debiti ereditari per un totale di €
15.066,60, salvo migliori accertamenti.
Alla luce di quanto dedotto, chiede che venga disposta ex art. 720 c.c. la divisione giudiziale degli immobili mediante attribuzione a sé dell'intero con addebito dell'eccedenza.
Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 09.01.2024,
[...]
nulla quaestio in merito alla domanda di divisione ex art. 720 c.c. formulata CP_1
dall'attore, aderendo pertanto alla domanda attorea e alla richiesta di nominare CTU al fine di provvedere alla determinazione del conguaglio da lui dovuto, nonché per la corretta quantificazione dell'ammontare della massa ereditaria e delle rispettive quote.
Con riferimento all'immobile sito in Rapallo, via Mameli e identificato da parte attrice col civico 208, int. 16, parte convenuta ha precisato come le risultanze catastali attuali lo indichino in Rapallo, Corso Goffredo Mameli civico 240, piano 4 (cfr. prod. 2).
Nel merito e in via principale, ha contestato in punto di quantum la domanda attorea di rimborso pro quota delle asserite spese sostenute per la successione e di quelle sostenute per il pagamento dei debiti ereditari, in quanto non provate o non dovute.
Ha eccepito che, a decorrere dalla data della morte della madre, avvenuta il 17.12.2022, il compendio immobiliare, oggi oggetto di causa, sarebbe rimasto nel possesso esclusivo dell'odierno attore, e conseguentemente ha formulato domanda di rendiconto ex art. 723
c.c., con riconoscimento della quota di corrispettivo del godimento, nonché declaratoria del diritto alla corresponsione degli interessi corrispettivi sulle somme dovute in relazione ai frutti maturati e non percepiti.
Ha assunto, inoltre, che in data 27.10.2021 l'attore avrebbe ricevuto dalla de cuius una dazione di denaro pari a € 200.000,00 con causale “contributo costruzione RT
rimborso spese sostenute”, e conseguentemente il convenuto ha avanzato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna al pagamento in favore della massa ereditaria e in ogni caso di riconoscere il diritto di credito su 1/3 di tale importo.
Ha rappresentato, inoltre, che la de cuius risultava essere titolare:
- di una polizza assicurativa contratta con la Zurich Investments life S.p.A., - di rapporti di gestione collettiva del risparmio presso la Deutsche Bank S.p.A.,
- di una cassetta di sicurezza,
- di un rapporto presso Poste Italiane S.p.A, nonché di essere delegata di un rapporto di gestione collettiva del risparmio.
Infine, ha chiesto di operare la collazione ex art. 737 c.c. e s.s. degli ulteriori beni direttamente e indirettamente donati in vita dalla de cuius in favore di RT
nonché di accertare e dichiarare il diritto di credito in capo a sé per la quota di 1/3 di tale importo, e di disporre l'accrescimento della quota dello stesso in pari misura.
Con memoria del 09.02.2024, in relazione alle contestazioni di parte convenuta, l'attore ha precisato che:
- l'importo di € 4.270,00 per spese funerarie e di € 1.440,01 per onorario notaio per pubblicazione, non erano effettivamente dovute in quanto i pagamenti erano stati effettuati a mezzo provvista della de cuius;
- in relazione alle ulteriori spese produceva i bonifici e i documenti probatori;
- in relazione all'azione di rendiconto sull'asserito uso degli immobili, gli stessi non erano in condizione di essere locati, erano ingombri da beni da smaltire, e le cui utenze erano state distaccate;
- il canone dell'immobile di via Zignago era sempre stato riscosso dalla de cuius, anche per la parte di sua competenza;
- la somma di € 200.000,00 l'avrebbe ricevuta dalla madre come da documentazione prodotta, in adempimento di una convenzione transattiva.
Parte convenuta, nelle proprie memorie, ha avanzato varie istanze istruttorie, fra cui il disconoscimento della sottoscrizione di sui documenti 39-40-41 prodotti Persona_1
dall'attore, e ha contestato il doc. 42 in quanto non sottoscritto da tutte le parti, prodotto in copia fotostatica e privo di data certa.
Con memoria del 08.03.2024, l'attore ha chiesto che venisse disposta la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute ex art. 216 c.p.c..
All'udienza del 21.03.2024 venivano sentite le parti personalmente, e il Giudice autorizzava il difensore di parte attrice a depositare gli originali dei quattro documenti indicati a pagina
12 della memoria del 08.03.2024. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.04.2024, il Giudice ammetteva l'interpello dell'attore sui capitoli di prova dedotti dal convenuto e disponeva CTU sugli immobili caduti in successione, nominando quale CTU il geom. . Persona_3
All'udienza del 04.06.2024 veniva assunto l'interrogatorio formale dell'attore e con successiva ordinanza del 02.11.2024 il Giudice disponeva CTU per la verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni della de cuius a margine o in calce ai docc. 39-40 prodotti dall'attore e disconosciuti dal convenuto, nominando all'uopo la dott.ssa e Persona_4
ordinava l'esibizione di alcune istanze formulate dal convenuto.
Con ordinanza del 28.03.2025, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 18.09.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito della precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.
Con note di udienza del 18.06.2025 l'attore ha prodotto la documentazione relativa l'avvenuta regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile di via Mameli caduti in successione sulla base delle indicazioni del CTU Pigna, con rinuncia a richiedere il rimborso della relativa spesa sostenuta.
*****
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria immobiliare
La domanda può essere accolta non essendovi contestazione sul punto.
In accoglimento della proposta domanda deve essere pertanto disposta la divisione giudiziale degli immobili siti in Rapallo Via Mameli 248/16, identificato al NCEU del
Comune di Rapallo al fg. 22 mapp. 833 sub 17 CAT A3 vani 5 rendita € 800,51 e Via Mario
Zignago 23/27 identificato al NCEU del Comune di Rapallo al fg. 30 mapp. 803 sub 52 CAT
A3 vani 3,5 rendita € 560,36, caduti pro quota nella successione di , e, stante Persona_1
la loro indivisibilità, gli stessi possono essere assegnati per l'intero entrambi a
[...]
ex art. 720 c.c. in quanto titolare della quota indivisa maggiore di 7/9 dell' intero RT
con obbligo di provvedere al pagamento in favore del sig. a titolo di Controparte_1
conguaglio ed addebito dell' eccedenza della somma di € 55.472,00 pari a 2/9 del valore complessivo dei due immobili pari ad € 249.624,00 ( pagine 32 e 33 della relazione peritale del Geom. ). Per_3
La domanda di rimborso delle spese sostenute per pesi e debiti ereditari proposta dall' attore L' attore ha rinunciato al rimborso delle somme inizialmente richieste in quanto versate direttamente dal conto corrente della defunta per le spese funerarie per € 4.270,00 e per la spesa per la pubblicazione del testamento € 1.400,01 ( docc. 17 e 19 attorei ) e al rimborso dell'importo di € 1.459,12 pagate all'Avv. Antonino Bongiorno Gallegra per attività svolta in relazione alla successione.
Sono state invece adeguatamente provate tramite documenti le seguenti spese sostenute integralmente dall'attore per il pagamento di debiti e/o pesi ereditari.
In particolare:
· è provata la spesa di 424,28 per contributi badante ( docc. 15 e 24 );
· è provata la spesa di € 1.202,93 per stipendio badante ( docc. 16 e 30 );
· è provata la spesa di € 3.313,58 per concessione cimiteriale ( docc. 21 e 26 );
· è provata la spesa di € 1.830,00 per la lapide tombale ( docc. 23 e 28 );
· è provata la spesa di € 387,98 relativa a spese condominiali ordinarie dell'appartamento abitato dalla defunta ( docc. 20 e 25 );
· è provata la spesa di € 429,82 per spese condominiali ordinarie appartamento Via Mameli
( doc. 31 ) e quella di € 647,28 per saldo preventivo anno 2023-2024 dello stesso appartamento,
· è provata la spesa di € 519,42 per spese condominiali appartamento Via Zignago ( doc.
33);
· è provata la spesa sostenuta per la Tari dovuta dalla defunta e pagata dall' attore per totali
€ 407,00 ( docc. 34 – 35 – 36 ):
è provata la spesa sostenuta per la presentazione della dichiarazione di successione telematica, della voltura catastale, per € 1.280,50 (docc. 22 – 27).
Il totale delle spese effettuate dall'attore è quindi pari ad € 8.051,29 per spese non relative agli immobili ed € 2.391,50 per spese condominiali e per TARI relative agli immobili.
Il convenuto deve conseguentemente essere dichiarato tenuto e condannato al pagamento: dell'importo di € 2.683,76 pari alla sua quota ereditaria di 1/3 sull' importo di € 8.051,29; dell' importo di € 531,44 pari alla sua quota indivisa di 2/9 degli immobili sull' importo di €
2.391,50; per un totale di € 3.215,20 ( € 2.683,76 + € 531,44 = € 3.215,20 ).
La domanda di rendiconto e di pagamento di una somma a titolo di rendita degli immobili ereditari proposta dal convenuto La domanda non può essere accolta.
Non è stato dedotto né provato che l' attore, dopo il decesso della madre, abbia utilizzato gli immobili né direttamente, né indirettamente ovvero che gli stessi siano stati locati o utilizzati da terzi e quindi non risulta che gli immobili abbiano dato alcun frutto di cui si sarebbe arricchito soltanto l' attore.
La detenzione da parte dell' attore era giustificata dall' obbligo di custodia dei due immobili per evitare che dessero danni a terzi e, d'altra parte, il convenuto non sostiene che l'attore li abbia usati personalmente per la loro destinazione, né che ne abbia ricavato frutti o utilità.
La disponibilità degli immobili era poi indispensabile al fine della loro valutazione da parte del C.T.U. e della loro regolarizzazione dal punto di vista urbanistico e catastale.
La domanda di restituzione della quota di 1/3 del bonifico effettuato dalla de cuius per la somma di € 200.000,00 in favore dell' attore a fronte della dazione di denaro ricevuta in data del 27.10.2021.
La domanda non può essere accolta perché la dazione della somma di denaro dalla madre al figlio trova giustificazione nelle scritture private di transazione e riconoscimento di Pt_1
debito di cui ai documenti 39 e 40 di parte attrice la cui sottoscrizione disconosciuta dal convenuto è stata ritenuta autentica dal c.t.u. grafologo incaricato in corso di causa.
Non vi è quindi alcuna prova che si sia trattato di una donazione o di un versamento di denaro senza titolo atteso che le scritture private sopra indicate dimostrano che si trattava di adempimento di un debito che la madre aveva contratto con il figlio per le diverse causali indicate nelle scritture.
Le spese di lite e di ctu
Le spese della c.t.u. relativa agli immobili necessarie per la domanda di divisione vanno poste in via definitiva per 7/9 a carico dell' attore e per 2/9 a carico del convenuto.
Le spese della c.t.u. grafologica vanno poste in via definitiva a carico esclusivo del convenuto atteso che la necessità di verificazione della autenticità o apocrifia delle sottoscrizioni della de cuius sono state imposte dall' eccezione e dal disconoscimento rivelatosi infondato del convenuto. Le spese di lite vista la natura della causa ed il rigetto delle domande riconvenzionali del convenuto possono essere compensate nella misura del 50% e poste a carico del convenuto per il residuo 50%.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
oltre alle spese per la procedura di mediazione pari ad € 1.008,00, totale € 15.111,00 di cui il 50% è pari ad € 7.555,50, oltre spese generali 15%, cpa ed iva di legge
La sentenza deve essere trascritta a favore dell' attore e contro il convenuto
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile pronunciando in via definitiva rigettata ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione così provvede
DICHIARA
lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti relativamente alla successione di e, per l' effetto Persona_1
ASSEGNA ED ATTRIBUISCE
la piena proprietà degli immobili siti in Rapallo Via Mameli 248/16, identificato al NCEU del
Comune di Rapallo al fg. 22 mapp. 833 sub 17 CAT A3 vani 5 rendita € 800,51, e Via Mario
Zignago 23/27 identificato al NCEU del Comune di Rapallo al fg. 30 mapp. 803 sub 52 CAT
A3 vani 3,5 rendita € 560,36, caduti pro quota nella successione di , ad Persona_1
RT
PONE
a carico di l' obbligo di corrispondere a a titolo di RT Controparte_1
conguaglio ed addebito dell' eccedenza, la somma di € 55.472,00;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA
a rimborsare ad la somma di € 3.215,20; Controparte_1 RT
PONE
le spese della c.t.u. relativa agli immobili in via definitiva per 7/9 a carico dell' attore e per
2/9 a carico del convenuto;
PONE
le spese della c.t.u. grafologica in via definitiva a carico esclusivo del convenuto;
COMPENSA
per ½ le spese di lite tra le parti;
CONDANNA
a rimborsare ad la residua metà delle spese legali del Controparte_1 RT
giudizio liquidata in € 7.555,50 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge;
ORDINA
al Conservatore dei Registri Immobiliari di Chiavari (GE) di procedere alla trascrizione della presente sentenza a favore di e contro RT Controparte_1
Così deciso in Genova il 18 Settembre 2025
Il Giudice Dott. Roberto Bonino