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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRI BUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 3121/2022 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127- ter, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa
TRA
c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma Via dei Platani Parte_1 C.F._1
n. 82, rappresentato e difeso dagli Avv. Vincenzo Russo e Jolanda Palumbo ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- tempore Controparte_1
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Dalla documentazione in atti risulta che è stato assunto dalla Parte_1 Controparte_1
in data 21.10.2015 per svolgere le mansioni “magazziniere” inquadrato nel V livello del Ccnl
Commercio Confcommercio con contratto a tempo indeterminato e parziale di 30 ore settimanali e che il rapporto è cessato in data 31.12.2018 per giustificato motivo oggettivo (vedi certificato storico del centro per l'impego, contratto di assunzione in atti e buste paga).
Con ricorso depositato in data 23.6.2022, ha sostenuto che, nonostante la formale Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro, avrebbe continuato a prestare la propria attività a favore della
[...]
sino al 7.3.2019, pur in assenza di alcuna regolarizzazione;
ha aggiunto che avrebbe CP_1
osservato, per tutta la durata del rapporto, un orario di lavoro full – time (dalle 7.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì per tutta la durata del rapporto).
Dedotto di non aver percepito la retribuzione dovuta per la qualità e quantità del lavoro prestato, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2094 c.c., che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il
1 ricorrente e la convenuta di cui in epigrafe, secondo le modalità dedotte, per il periodo dal
21.10.2015 al 07.03.2019, disciplinato dal CCNL Commercio - Confcommercio e con orario di lavoro a tempo pieno;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al livello
V del CCNL Commercio – Confcommercio per l'intero periodo indicato in atti;
3) per l'effetto, condannare la società convenuta indicata in epigrafe al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 34.486,44, come da specifica dello schema suesposto e del conteggio sindacale unito al presente atto, che devono ritenersi parti integranti del presente ricorso, per i seguenti titoli: paga giornaliera, tredicesima mensilità, ratei di tredicesima mensilità, quattodicesima mensilità, ratei di quattordicesima mensilità, ferie non godute, permessi ex r.o.l., festività e trattamento di fine rapporto o, comunque, di ogni altra voce eventualmente indicata nel conteggio allegato, ovvero condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio”.
La società convenuta è rimasta contumace, nonostante la ritualità della notifica del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi e l'interrogatorio formale della parte conventa (che è andato deserto), con provvedimento del 7.2.2025 è stata disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Il procuratore della parte ricorrente ha depositato la suddetta nota e, pertanto, la causa viene decisa con la presente sentenza.
II La domanda proposta da è fondata nei termini di seguito indicati. Parte_1
In merito alla dedotta prosecuzione del rapporto senza regolarizzazione, occorre premettere che secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore di parte convenuta e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata.
Nella specie, il ricorrente non ha offerto alcuna evidenza documentale in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro nel periodo dal 1.1.2019 al 7.3.2019, né dalle risultanze della prova testimoniale sono emersi elementi per ritenere provato quanto affermato da Pt_1
Sul punto, il teste ha riferito quanto segue: “Ho un'attività di grossista di Testimone_1
travertino e marmo e quindi vendo il materiale anche a loro, non ricordo precisamente se anche direttamente alla società. Andavo spesso presso il magazzino e laboratorio marmi di via Prenestina
Nuova sia per le forniture sia per amicizia. Quando andavo vedevo sempre il ricorrente, lui si occupava del taglio del materiale e rifinitura a mano. […]Sicuramente ho visto il ricorrente per due
o tre anni dal 2015 al 2018. Ho notato la presenza continuativa del ricorrente in questo periodo.
2 Inizialmente andavo anche due o tre volte a settimana, anche per amicizia, poi ho iniziato ad andare di meno dal 2017. […] Non ricordo le date e quindi non so dire se il ricorrente avesse lavorato nel 2019, sicuramente ha lavorato per 3 o 4 anni. Quando andavo, in qualsiasi fascia oraria, lo trovavo”.
Il teste ha riferito quanto segue: “Ho lavorato per 4 o 5 mesi per la Testimone_2 [...]
tra il 2013 ed il 2014…Io mi sono occupato della lavorazione del marmo, ho fatto il CP_1
marmista. Ricordo il ricorrente, anche lui faceva il marmista, eravamo noi due come dipendenti del laboratorio. [..] Ho sentito nel corso del tempo il ricorrente telefonicamente e mi ha detto che stava ancora con la società convenuta (cioè con . Ricordo di averlo sentito nel 2019 e ancora Per_1
stava lì ma non so dire quando abbia terminato”.
I testimoni citati non hanno offerto alcun elemento specifico e concreto ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel supposto periodo non regolarizzato: invero, il teste stato molto vago al riguardo e non ha saputo indicare se il Tes_1
ricorrente avesse effettivamente prestato attività di lavoro nel 2019; il teste ha avuto Tes_2
contezza diretta dei fatti solamente sino al 2014 (periodo in cui ha lavorato per l'odierna convenuta), mentre le circostanze riferite al periodo successivo sono state da egli apprese de relato.
Né, in presenza di siffatte gravi lacune, può sopperire la sola mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società ai fini della prova della circostanza in valutazione.
Passando alla deduzione attorea secondo cui il lavoratore avrebbe osservato un orario di lavoro full- time anziché part time come indicato nel contratto di assunzione, deve rilevarsi che sussistono sufficienti elementi per ritenere provata tale circostanza.
Invero, il teste , che ha lavorato per la convenuta nel periodo in cui il ricorrente ha Tes_2
iniziato a prestare attività lavorativa per la medesima, ha dichiarato che: “Ricordo il ricorrente, anche lui faceva il marmista, eravamo noi due come dipendenti del laboratorio. Io lavoravo dalle 7.00 alle
16.00 con pausa pranzo di un'ora da lunedì al venerdì. Il ricorrente svolgeva il mio stesso orario, ma lui spesso protraeva la propria prestazione oltre 16.00 perché faceva qualche ora di lavoro straordinario per completare le lavorazioni)”.
Dunque, in forza di tale dichiarazione testimoniale, non inficiata da elementi di inattendibilità, deve ritenersi che il rapporto tra le parti in causa si fosse instaurato con orario a tempo pieno.
Sussistono, poi, precisi e concordanti elementi per presumere la continuazione del rapporto secondo le stesse modalità.
Ed infatti il teste ha confermato la presenza giornaliera del ricorrente sul Testimone_1
luogo di lavoro, sia nella fasica oraria mattutina sia in quella pomeridiana.
3 In proposito, egli ha ha: “In merito all'orario di lavoro, posso dire che lo vedevo sempre quando andavo sia la mattina sia il pomeriggio, ma non posso dire l'orario esatto”.
Sebbene il teste in questione non fosse sempre presente presso la sede lavorativa, egli vi si recava per motivi di lavoro con una molto assidua (“due o tre volte a settimana”) e, quindi, ha potuto verificare settimanalmente la presenza sul luogo di lavoro del ricorrente.
Inoltre, ulteriori elementi di conferma delle allegazioni in punto di orario di lavoro si deducono poi dalla mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta
(alla quale il relativo verbale ammissivo è stato ritualmente notificato). Ed infatti riguardo al tema d'indagine relativo all'orario lavorativo sussistono elementi di prova che, valutati unitamente alla mancata risposta all'interpello, vanno a corroborare la tesi di parte ricorrente.
Dunque, sulla base delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente (come da contratto di assunzione in atti) e dell'effettivo orario di lavoro da questi osservato, va affermato che Parte_1
ha diritto al pagamento delle differenze retributive scaturenti dal superiore orario accertato relativamente al periodo dal 21.10.2015 al 07.03.2019. Sulla base dei conteggi elaborati dalla parte ricorrente in data 20.1.2025, conformi ai minimi contrattuali applicabili e con decurtazione di quanto percepito in costanza di rapporto, spetta a quest'ultimo la somma complessiva pari ad euro 23.078,81 lordi (di cui euro 18.319,92,06 a titolo di differenze paga giornaliera, mensilità aggiuntive e festività; euro 4.758,89 a titolo di TFR).
Non spetta alcunché a titolo di indennità per giorni di ferie e permessi non goduti, considerata la genericità delle allegazioni sul punto e tenuto conto che non è emerso dall'istruttoria espletata alcun elemento in proposito.
Stante il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate per metà e la convenuta va condannata alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, della restante metà, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara che tra e è intercorso un rapporto di lavoro a Parte_1 Controparte_1
subordinato dal 21.10.2015 al 31.12.2018, con orario di lavoro full- time ed inquadramento nel V livello del Ccnl Commercio Confcommercio;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 23.078,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
- compensa per metà le spese processuali e condanna la convenuta al pagamento, in favore dei procuratori antistatari della parte ricorrente, della restante metà che si liquida in euro 4.630,00, oltre spese generali al 50%, iva e cpa;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
4 Così deciso, il 24.2.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
5